Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Restituzioni all'esportazione - Produzione delle prove documentali - Superamento del termine previsto dal regolamento - Concessione di termini supplementari - Durata rientrante nel potere discrezionale delle autorità nazionali
[(Regolamento (CEE)della Commissione n. 3665/87, artt. 47, n. 4, e 48, n. 2]
2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Restituzioni all'esportazione - Produzione delle prove documentali - Superamento del termine previsto dal regolamento - Facoltà degli Stati membri di concedere termini supplementari - Diritto ad esperire un ricorso giurisdizionale da parte dell'operatore che ha subìto un rifiuto - Applicazione del diritto nazionale - Limiti
(Regolamento della Commissione n. 3665/87, art. 47, n. 4)
Massima
1. Poiché il regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento n. 1829/94, non fissa alcun limite alla durata dei termini supplementari che possono essere concessi all'esportatore in forza dell'art. 47, n. 4, di questo regolamento per la produzione dei documenti relativi alla realizzazione dell'operazione di esportazione, spetta alle autorità nazionali competenti fissare la durata di questi termini in funzione delle circostanze specifiche di ogni caso, tenendo conto in particolare della diligenza dimostrata dall'esportatore che chiede il beneficio di un termine supplementare, della natura delle difficoltà obiettive da lui incontrate e del periodo di tempo ragionevolmente necessario per superare tali difficoltà.
( v. punto 48, dispositivo 1 )
2. L'art. 47, n. 4, del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento n. 1829/94, non conferisce all'esportatore il diritto di ottenere un termine supplementare di una certa durata per la produzione dei documenti relativi alla realizzazione dell'operazione di esportazione, di cui egli possa avvalersi direttamente dinanzi al giudice nazionale. Ciononostante, l'esercizio del potere discrezionale riconosciuto alle autorità nazionali competenti per concedere termini supplementari non può superare i limiti imposti dalla finalità di tale disposizione. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva impone tuttavia che l'esportatore abbia accesso ad una via di ricorso giurisdizionale avverso la decisione, adottata dalle autorità nazionali competenti in applicazione dell'art. 47, n. 4, del citato regolamento, con cui gli è stato negato il beneficio di termini supplementari. Spetta all'ordinamento giuridico di ogni Stato membro determinare le condizioni e le modalità di questo ricorso giurisdizionale, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza come definiti dal diritto comunitario.
( v. punti 58, 60, 63, dispositivo 2 )
Parti
Nel procedimento C-467/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Corte d'appello di Genova nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Ministero delle Finanze
e
Eribrand SpA, già Eurico Italia SpA,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 47 e 48 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag.1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 26 luglio 1994, n. 1829 (GU L 191, pag. 5),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. P. Jann e A. Rosas (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig. R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Eribrand SpA, dagli avv.ti S. Turci e M. Turci;
- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Colomb, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. Niejahr e A. Aresu, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 gennaio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 15 novembre 2001, pervenuta alla Corte il 6 dicembre successivo, la Corte d'appello di Genova ha sottoposto, a norma dell'art. 234 CE, cinque questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 47 e 48 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag.1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 26 luglio 1994, n. 1829 (GU L 191, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento n. 3665/87»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il Ministero delle Finanze e la Eribrand SpA (in prosieguo: la «Eribrand»), in precedenza la Eurico Italia SpA, in merito al versamento, in conformità al regolamento n. 3665/87, delle restituzioni afferenti all'esportazione, da parte di questa società, di tre partite di riso in Israele nel corso dell'anno 1995.
Contesto normativo
3 Il regolamento n. 3665/87 è entrato in vigore il 1° gennaio 1988 ed è stato più volte modificato fino alla sua abrogazione e alla sua sostituzione con il regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11). Quest'ultimo regolamento è entrato in vigore il 24 aprile 1999 ed è applicabile dal 1° luglio 1999. Tuttavia, in forza dell'art. 54, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 800/99, il regolamento n. 3665/87 rimane applicabile alle esportazioni per le quali le dichiarazioni d'esportazione sono state accettate anteriormente al 1° luglio 1999.
4 Ai sensi del suo art. 1, il regolamento n. 3665/87 era applicabile in particolare alle esportazioni di riso.
5 L'art. 47 del regolamento n. 3665/87 così disponeva:
«1. La restituzione viene versata, su richiesta specifica dell'esportatore, unicamente dallo Stato membro nel cui territorio è stata accettata la dichiarazione di esportazione.
(...)
2. La pratica relativa al versamento della restituzione o allo svincolo della cauzione deve essere presentata, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione.
(...)
4. Se i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 18 non hanno potuto essere presentati entro il termine indicato al paragrafo 2, sebbene l'esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli e inoltrarli entro il termine suddetto, allo stesso possono essere concessi termini di presentazione supplementari.
5. La domanda di equivalenza di cui al paragrafo 3, anche se non corredata dei documenti giustificativi, e la domanda di concessione di termini supplementari di cui al paragrafo 4, devono venir presentate entro i termini fissati al paragrafo 2.
(...)».
6 L'art. 48, n. 2, lett. a), del regolamento n. 3665/87 era redatto come segue:
«Quando la prova dell'adempimento di tutte le esigenze stabilite dalla normativa comunitaria viene presentata nei sei mesi successivi ai termini di cui all'art. 47, paragrafi 2, 4 e 5 la restituzione da versare è pari all'85% dell'importo pagabile ove ricorressero tutti i requisiti».
7 L'art. 18 del regolamento n. 3665/87, menzionato all'art. 47, n. 4, dello stesso regolamento, precisava i documenti mediante i quali doveva essere fornita la prova dell'espletamento delle formalità di immissione in consumo dei prodotti agricoli nel paese terzo interessato. Questa disposizione è stata modificata più volte al fine di facilitare agli esportatori l'ottenimento delle prove che dimostrano l'immissione in consumo in un paese terzo.
8 L'art. 22, n. 1, del detto regolamento così disponeva:
«Su richiesta dell'esportatore, gli Stati membri anticipano, del tutto o in parte, l'importo della restituzione non appena sia stata accettata la dichiarazione d'esportazione, a condizione che il rimborso di dett[o] anticipo, maggiorato del 15%, sia garantito mediante costituzione di una cauzione.
Gli Stati membri possono determinare le condizioni alle quali è possibile chiedere l'anticipo di una parte della retribuzione».
9 L'art. 23, n. 1, dello stesso regolamento così prevedeva:
«Se la somma anticipata supera l'importo effettivamente dovuto per l'esportazione in causa o per un'esportazione equivalente, l'esportatore rimborsa la differenza fra questi due importi, maggiorata del 15%.
Tuttavia, se per un caso di forza maggiore:
- le prove prescritte dal presente regolamento per beneficiare della restituzione non possono essere fornite,
o
- il prodotto raggiunge una destinazione diversa da quella per la quale è stato calcolato l'anticipo,
la maggiorazione del 15% non viene recuperata».
10 Inoltre, il penultimo considerando del regolamento n. 3665/87 era redatto come segue:
«considerando che, ai fini di una buona gestione amministrativa, occorre esigere che la domanda e tutti gli altri documenti necessari al pagamento della restituzione vengano presentati entro un ragionevole termine, salvo caso di forza maggiore, in particolare quando non è stato possibile rispettare il termine a causa di ritardi amministrativi non imputabili all'esportatore».
11 Occorre precisare che gli artt. 49 e 50 del regolamento n. 800/1999 riprendono in gran parte il contenuto degli artt. 47 e 48 del regolamento n. 3665/87, senza apportarvi modifiche sostanziali. L'art. 49, n. 5, del regolamento n. 800/1999, che corrisponde all'art. 47, n. 5, del regolamento n. 3665/87, precisa quanto segue:
«Se però le domande sono presentate nei sei mesi successivi a tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 2, primo comma».
12 L'art. 50, n. 2, primo comma, del regolamento n. 800/1999 corrisponde all'art. 48, n. 2, lett. a), del regolamento n. 3665/87.
Controversia principale e questioni pregiudiziali
13 Nel corso dei mesi di marzo ed aprile 1995, la Eribrand esportava in Israele tre partite di riso che venivano caricate su navi in partenza dal porto di Ravenna con destinazione il porto di Haifa (Israele).
14 Nel luglio 1995 l'amministrazione italiana versava alla Eribrand circa ITL 33 milioni a titolo di anticipo sull'importo delle restituzioni all'esportazione che quest'ultima aveva richiesto.
15 L'acquirente israeliano, nonostante le ripetute richieste a lui dirette, non inviava alla Eribrand i certificati doganali di entrata necessari per dimostrare l'immissione in consumo delle merci in Israele. Rendendosi conto che non sarebbe stata in grado di rispettare il termine di dodici mesi fissato dall'art. 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87 per la produzione di questi documenti, il 6 marzo 1996 la Eribrand presentava al Ministero delle Finanze due domande di concessione di termini supplementari. Queste domande sono state presentate in tempo utile, cioè entro il termine fissato dall'art. 47, n. 5, del regolamento stesso.
16 Con lettere del 19 ottobre 1996, il Ministero delle Finanze respingeva le dette domande. Esso rilevava, da una parte, che la Eribrand, quando aveva chiesto la concessione di termini supplementari, disponeva ancora di sei mesi per produrre i documenti che le mancavano. Dall'altra, il Ministero constatava che questi documenti non erano ancora stati presentati e che i termini massimi previsti dagli artt. 47, n. 2, e 48, n. 2, del regolamento n. 3665/87 erano nel frattempo scaduti. Di conseguenza, il Ministero delle Finanze riteneva di non poter accogliere le richieste di pagamento delle restituzioni all'esportazione.
17 Il 18 dicembre 1996 alla Eribrand veniva inoltre richiesto di rimborsare l'anticipo che le era stato versato. Poiché i successivi ricorsi di questa società erano stati respinti il 16 settembre 1997, la Eribrand rimborsava effettivamente la somma richiesta, pari all'importo ricevuto maggiorato del 15%.
18 Solo in seguito ad interventi per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in Israele e dell'agenzia locale dell'Istituto per il Commercio Estero (in prosieguo: l'«ICE»), e dopo aver affidato la pratica ad avvocati italiani, assistiti da avvocati israeliani, la Eribrand riusciva ad ottenere i certificati doganali di entrata. Essa li ha trasmessi al Ministero delle Finanze in data 3 dicembre 1997.
19 Il 4 dicembre 1997 la Eribrand adiva il Tribunale di Genova, chiedendo la condanna del Ministero delle Finanze al pagamento di un importo di circa ITL 103 milioni a titolo di restituzioni all'esportazione che le sarebbero state dovute.
20 Con sentenza 3 febbraio 2000, il Tribunale di Genova, dopo aver rigettato le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza territoriale sollevate dal Ministero delle Finanze, ha accolto la domanda della Eribrand sul fondamento dell'art. 47, n. 4, del regolamento n. 3665/87. Esso ha ritenuto che «la società fa valere il proprio diritto ad ottenere la riapertura dei termini, per la presentazione del documento relativo all'immissione in consumo, non potuto presentare nel termine dei dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione all'esportazione, pur essendosi l'esportatore fatto parte diligente per procurarselo [situazione che, di fatto, è provata in causa, essendosi l'Eurico adoperata allo scopo, provocando l'intervento della rappresentanza (...) diplomatica e dell'ICE, richiedendo l'emissione di documentazione sostitutiva alla Dogana israeliana]».
21 Il Ministero delle Finanze proponeva appello avverso questa sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Genova.
22 Ai sensi dell'ordinanza di rinvio, il Ministero delle Finanze contesta, per quanto riguarda il merito della causa principale, l'interpretazione dell'art. 47, n. 4, del regolamento n. 3665/87 adottata dal Tribunale di Genova. Esso sostiene che il termine supplementare che può essere concesso ai sensi di questa disposizione è limitato a soli sei mesi, dato che il termine massimo per la produzione dei documenti richiesti dalla normativa comunitaria non può in nessun caso superare i diciotto mesi. Ciò risulterebbe dall'art. 48, n. 2, lett. a), del regolamento n. 3665/87, in forza del quale, quando le prove necessarie vengono presentate nei sei mesi successivi ai termini previsti all'art. 47, nn. 2, 4 e 5, dello stesso regolamento, la restituzione da versare è pari all'85% dell'importo pagabile ove ricorressero tutti i requisiti. Il Ministero rileva che la documentazione per il pagamento delle restituzioni è stata completata dalla Eribrand approssimativamente solo trentadue mesi dopo l'accettazione delle dichiarazioni di esportazione.
23 La Eribrand sostiene che l'interpretazione adottata dall'amministrazione italiana priverebbe l'esportatore incolpevole del suo diritto alle restituzioni, se l'ostacolo all'ottenimento dei documenti richiesti dalla normativa comunitaria persistesse oltre il termine di sei mesi che può essere concesso. Secondo la Eribrand, non si può dedurre dall'art. 48 del regolamento n. 3665/87 che la concessione di termini supplementari, prevista all'art. 47. n. 4, di questo, sia soggetta ad una durata massima né che la durata totale dei termini per presentare i detti documenti non possa superare i diciotto mesi.
24 La Corte d'appello di Genova, tenuto conto degli argomenti dinanzi ad essa dedotti dalle parti e della necessità di interpretare la normativa comunitaria per risolvere la controversia che le è sottoposta, ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se - in base al combinato disposto degli artt. 47, n. 4, e 48 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli - si debba ritenere che:
a) i termini supplementari che possono essere concessi all'esportatore comunque non possono superare la durata massima di diciotto mesi; oppure che,
b) invece, la riduzione del 15% si applichi solo per il caso di superamento di oltre sei mesi del termine ordinario e di quello supplementare eventualmente concesso all'esportatore;
2) Se, per il caso in cui fosse esatta l'interpretazione di cui alla lett. b) del punto precedente, in base ai due predetti articoli, esistano limiti temporali massimi - in considerazione dei vari profili, tra cui quelli indicati nella parte motiva di quest'ordinanza, che al riguardo possono rilevare da un punto di vista del diritto comunitario - entro cui possono essere concessi i termini supplementari;
3) Per il caso in cui fosse esatta l'interpretazione di cui alla lett. b) del primo quesito, quali siano tali limiti temporali massimi e, quindi, quali siano i termini supplementari in base ai due predetti articoli;
4) Se, per il caso in cui fosse esatta l'interpretazione di cui alla lett. b) del primo quesito, in base ai due predetti articoli il privato possa vantare una pretesa giuridicamente tutelata alla fissazione in una certa misura (ritenuta congrua in riferimento alle difficoltà di procurarsi la prescritta documentazione) dei termini supplementari;
5) Se, per il caso in cui fosse esatta l'interpretazione di cui alla lett. b) del primo quesito, in base ai due predetti articoli il giudice nazionale - in caso di mancata concessione da parte dell'autorità amministrativa dei termini supplementari - possa riconoscere il diritto dell'esportatore (che si sia fatto parte diligente per procurarsi i documenti ed inoltrarli entro il termine di dodici mesi di cui all'art. 47, n. 2, di tale regolamento) di ottenere i termini supplementari e possa determinare tale durata in base al tempo effettivamente occorso per ottenere ed inoltrare la prescritta documentazione».
Sulle prime tre questioni
25 Con le prime tre questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, riguardo agli artt. 47 e 48 del regolamento n. 3665/87, i termini supplementari che possono essere concessi all'esportatore in forza dell'art. 47, n. 4, siano soggetti a limiti temporali massimi e, in caso di risposta affermativa, quali siano questi limiti o se, invece, la concessione di tali termini supplementari per la produzione dei documenti che provano l'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo sia possibile nonostante il fatto che il termine totale di diciotto mesi sia trascorso.
Osservazioni presentate alla Corte
26 La Eribrand, il governo francese e la Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, ritengono che, per quanto riguarda la produzione dei documenti di cui all'art. 47, n. 4, del regolamento n. 3665/87, questo non imponga alcun limite alla durata dei termini supplementari che possono essere accordati all'esportatore in forza di questa disposizione. Spetterebbe alle amministrazioni nazionali fissare la durata di questi termini supplementari in funzione delle specifiche necessità di ogni esportatore. A tale fine, l'amministrazione dovrebbe in particolare tener conto della diligenza dimostrata dall'esportatore che richiede un termine supplementare, delle giustificazioni che egli presenta a sostegno della sua domanda e del tempo ragionevolmente necessario per superare le difficoltà che egli adduce.
27 La Eribrand critica la posizione dell'amministrazione italiana, la quale sosterrebbe che i termini supplementari accordati non possono in alcun caso superare i sei mesi e che, anche se fosse concessa una proroga, le restituzioni all'esportazione dovrebbero in ogni caso essere ridotte del 15%. Essa ritiene che questa interpretazione della normativa comunitaria sia non solo erronea, ma anche contraria alle finalità del regime delle restituzioni all'esportazione nonché ai principi di equità, di uguaglianza, di proporzionalità e di legittimo affidamento.
28 Secondo la Eribrand, il riferimento contenuto nell'art. 48, n. 2, lett. a), del regolamento n. 3665/87 al termine previsto nell'art. 47, n. 4, dello stesso riguarda l'ipotesi in cui l'esportatore non avrebbe rispettato un termine supplementare eventualmente concesso dall'amministrazione. Quando vengono accordati termini supplementari, in conformità al detto art. 47, n. 4, l'esportatore avrebbe ancora la facoltà di presentare la documentazione successivamente al loro spirare, purché tale ritardo non superi i sei mesi previsti all'art. 48, n. 2, lett. a), e, in tale caso, a pena di una riduzione del 15% dell'importo della restituzione pagabile se fossero stati soddisfatti tutti i requisiti.
29 La Eribrand richiama i punti 146-148 della sentenza 21 gennaio 1999, causa C-54/95, Germania/Commissione (Racc. pag. I-35), da cui risulterebbe che lo scopo dell'art. 47, n. 4, del regolamento n. 3665/87 è proprio quello di impedire che l'operatore incolpevole, che si sia reso parte diligente nel procurarsi i documenti doganali, venga automaticamente privato del beneficio delle restituzioni per il solo fatto di non essere riuscito, entro il termine stabilito, a fornire la prova di un'operazione effettivamente avvenuta. Non sarebbe conforme a tale finalità sanzionare con la perdita del 15% delle restituzioni un operatore che possa oggettivamente giustificare il ritardo nella presentazione dei documenti.
30 Il governo francese sostiene che dallo stesso tenore letterale dell'art. 48, n. 2, lett. a), del regolamento n. 3665/87, risulta che è erronea l'interpretazione secondo la quale l'esportatore, per far valere i propri diritti, disporrebbe al massimo di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di accettazione della sua dichiarazione d'esportazione. L'impiego della congiunzione «e» proverebbe che i termini previsti all'art. 47, nn. 2, 4 e 5, devono essere spirati l'uno dopo l'altro perché cominci a decorrere il termine di sei mesi di cui all'art. 48, n. 2, lett. a).
31 Secondo il detto governo, un'interpretazione delle disposizioni degli artt. 47 e 48 del regolamento n. 3665/87 consistente nel sommare semplicemente i due termini, l'uno di dodici mesi e l'altro di sei mesi, porterebbe a disattendere le finalità di questo regolamento. Essa comporterebbe, da un lato, la soppressione del potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri, per quanto riguarda la durata del termine o dei termini che essi possono concedere all'esportatore diligente. Dall'altro, essa priverebbe automaticamente quest'ultimo di ogni possibilità di far valere i propri diritti, qualora fosse superato il termine di diciotto mesi.
32 Il governo francese sostiene che le conseguenze di una tale interpretazione sarebbero in totale contraddizione con la giurisprudenza della Corte. Infatti quest'ultima, ai punti 146 e seguenti della sua sentenza Germania/Commissione, cit., avrebbe ricordato il principio del potere discrezionale delle autorità nazionali competenti, a cui spetta accertare se l'esportatore abbia dato prova di diligenza e decidere se occorra fare uso della facoltà di concedere un termine supplementare.
33 L'obbligo delle dette autorità di esaminare in concreto la situazione di ogni esportatore implica, secondo il governo francese, il dovere di sanzionare i comportamenti dilatori, negando all'esportatore che non abbia dato prova di diligenza i termini supplementari richiesti. In tale contesto, le autorità nazionali sarebbero tenute inoltre a fare in modo che l'esportatore diligente non sia penalizzato a causa di circostanze che non gli siano imputabili. Sarebbe questo il caso, in particolare, nell'ipotesi in cui l'importatore di un paese terzo non abbia fornito tempestivamente i documenti richiesti.
34 Il governo francese ricorda che, ai sensi delle disposizioni dell'art. 22, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3665/87, l'esportatore che chiede il versamento di un anticipo sull'importo della restituzione è tenuto a costituire una garanzia il cui importo sia uguale a quello dell'anticipo maggiorato del 15%. Esso sottolinea che queste disposizioni incitano l'esportatore a dare prova di diligenza, dato che è contrario ai suoi interessi ritardare la produzione dei documenti doganali richiesti.
35 Per quanto riguarda la durata dei termini supplementari che le autorità nazionali competenti possono concedere all'esportatore diligente, il governo francese rileva che essa non è fissata da alcuna disposizione del regolamento n. 3665/87. Tuttavia, il penultimo considerando del medesimo conterrebbe talune indicazioni al riguardo.
36 Secondo la Commissione, l'art. 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87 fissa a dodici mesi il termine ordinario per il deposito dei documenti relativi alle pratiche delle restituzioni all'esportazione al fine di incitare gli esportatori ad adempiere i loro obblighi con diligenza e di evitare che le autorità nazionali competenti debbano mantenere indefinitamente aperte le suddette pratiche. In tale contesto, sarebbe ragionevole ed equo derogare a questa regola quando un esportatore si sia fatto parte diligente per procurarsi ed inoltrare i documenti richiesti, ma non sia riuscito a rispettare il termine ordinario per ragioni a lui non imputabili. La Commissione rileva che l'art. 47, n. 4, prevede esplicitamente la possibilità di concedere termini supplementari e che l'esportatore deve, per poterne beneficiare, presentare tempestivamente una domanda in questo senso alle dette autorità. A tale proposito, essa fa riferimento anche al penultimo considerando del detto regolamento.
37 La Commissione ritiene che nessun argomento contrario a tale interpretazione possa essere tratto dall'art. 48, n. 2, lett. a), del regolamento n. 3665/87, che prevede solamente un termine di tolleranza ulteriore di sei mesi in aggiunta ai termini ordinario e supplementari già concessi. Essa afferma, peraltro, che l'art. 49 del regolamento n. 800/1999 mantiene la stessa formulazione dell'art. 47, n. 4, del regolamento n. 3665/87.
38 Inoltre, la riduzione del 15% dell'importo delle restituzioni, prevista all'art. 48, n. 2, lett. a), rimarrebbe interamente applicabile quando l'esportatore produce i documenti richiesti dopo la scadenza dei termini supplementari accordati, ma entro il termine di tolleranza di sei mesi. Si tratterebbe di una sorta di sanzione nei confronti dell'esportatore il quale, pur avendo beneficiato di una proroga del termine ordinario di dodici mesi, ha ciononostante prodotto in ritardo i documenti necessari, sebbene tale ritardo non venga giudicato così grave da giustificare la perdita totale del diritto alle restituzioni all'esportazione.
Risposta della Corte
39 In forza del regolamento n. 3665/87, il pagamento della restituzione all'esportazione è subordinato in particolare alla presentazione da parte dell'esportatore di uno o più documenti, elencati all'art. 18 di questo regolamento, che provino l'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo, menzionato se del caso nella dichiarazione di esportazione.
40 Ai sensi dell'art. 47, n. 2, dello stesso regolamento, l'esportatore dispone, salvo in caso di forza maggiore, di un termine di dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione per presentare alle autorità nazionali competenti la domanda di restituzione e tutti gli altri documenti necessari al pagamento di questa. Un tale termine tiene conto dell'interesse delle amministrazioni degli Stati membri a chiudere le pratiche di restituzioni all'esportazione entro un termine ragionevole, in particolare quando sono stati pagati anticipi sull'importo delle restituzioni in conformità all'art. 22 del regolamento n. 3665/87 [v., in questo senso, a proposito di disposizioni equivalenti che figurano nel regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 317, pag. 1), applicabile prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 3665/87, sentenza 12 luglio 1990, causa C-155/89, Philipp Brothers, Racc. pag. I-3265, punto 39].
41 Tuttavia, la normativa comunitaria prende in considerazione anche il fatto che gli esportatori rischiano di incontrare difficoltà per ottenere i documenti doganali dalle autorità dello Stato terzo d' importazione, sulle quali essi non dispongono di alcun mezzo di pressione (sentenza Philipp Brothers, cit., punto 27).
42 Ciò considerato, l'art. 47, n. 4, del regolamento n. 3665/87 conferisce alle autorità nazionali competenti la possibilità di accordare all'esportatore interessato termini supplementari, a condizione che quest'ultimo si sia fatto parte diligente per procurare e inoltrare la documentazione richiesta entro un termine di dodici mesi stabilito al n. 2 dello stesso articolo. Come la Corte ha deciso al punto 148 della sentenza Germania/Commissione, cit., la finalità di tale regola è di non privare automaticamente l'esportatore delle restituzioni previste dalla normativa comunitaria, quando quest'ultimo, benché abbia dispiegato tutti gli sforzi che gli incombeva di effettuare, sia stato nell'impossibilità, per circostanze obiettive, di produrre nel termine di dodici mesi i documenti richiesti.
43 Inoltre, occorre rilevare che, secondo il penultimo considerando del regolamento n. 3665/87, i ritardi amministrativi non imputabili all'esportatore possono costituire casi di forza maggiore idonei a giustificare il mancato rispetto del termine di dodici mesi stabilito all'art. 47, n. 2, di questo regolamento.
44 D'altronde, dall'art. 48, n. 2, lett. a), del regolamento n. 3665/87 risulta espressamente che, anche al di fuori dell'affermazione da parte dell'esportatore di un caso di forza maggiore ai sensi di questo regolamento, il mancato rispetto del detto termine di dodici mesi non implica necessariamente la perdita totale della restituzione a cui aveva diritto. Infatti, questa disposizione stabilisce che, se il complesso della documentazione richiesta dalla normativa comunitaria viene presentato alle autorità nazionali competenti nei sei mesi successivi, in particolare al termine stabilito all'art. 47, n. 2, la restituzione da versare è pari all'85% dell'importo pagabile ove ricorressero tutti i requisiti.
45 Per quanto riguarda la questione se il detto art. 48, n. 2, lett. a), del regolamento n. 3665/87 sia tuttavia di ostacolo alla concessione di termini supplementari che possano superare un termine totale di diciotto mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione, occorre rilevare che la lettera di questa disposizione non contiene alcuna restrizione relativa alla durata dei termini supplementari che possono essere concessi ai sensi dell'art. 47, n. 4, del medesimo regolamento. Al contrario, dal riferimento espresso ai termini previsti all'art. 47, nn. 2, 4 e 5, deriva che, ove un termine supplementare sia stato concesso all'esportatore, in conformità al detto n. 4, questo dispone ancora di un periodo di sei mesi successivo alla scadenza di questo termine per perfezionare la sua pratica e ottenere così il versamento dell'85% della restituzione da pagare se tutti i requisiti fossero stati soddisfatti.
46 La riduzione del 15%, applicata in un caso del genere all'importo globale della restituzione, mira precisamente a sanzionare il fatto che l'esportatore non è in grado di dimostrare che il ritardo superiore al termine supplementare previsto per la trasmissione dei documenti non è a lui imputabile. Pertanto, occorre costatare che, se l'esportatore dimostra che egli ha fatto uso di tutta la diligenza richiesta per procurare e inoltrare i documenti richiesti, la normativa comunitaria non prevede sanzioni nei suoi confronti.
47 Si deve rilevare, inoltre, che la fissazione di limiti temporali massimi ai termini supplementari che possono essere concessi all'esportatore diligente, in particolare l'impossibilità di superare un termine totale di diciotto mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione, ridurrebbe considerevolmente il potere discrezionale riconosciuto alle autorità nazionali e sarebbe contraria alla finalità dell'art. 47, n. 4, del regolamento n. 3665/87. Questa disposizione permette di per sé di conciliare le esigenze di protezione dell'interesse dell'esportatore ad ottenere l'integralità delle restituzioni a cui ha diritto e di quello dell'amministrazione che non vuole mantenere aperte all'infinito le pratiche relative alle operazioni di esportazione.
48 E' quindi giocoforza concludere che dagli artt. 47 e 48 del regolamento n. 3665/87 non risulta che i termini supplementari concedibili all'esportatore in forza dell'art. 47, n. 4, sono soggetti a limiti temporali massimi vincolanti nei confronti delle autorità nazionali competenti.
49 Di conseguenza le prime tre questioni vanno risolte nel senso che il regolamento n. 3665/87 non fissa alcun limite alla durata dei termini supplementari che possono essere concessi all'esportatore in forza dell'art. 47, n. 4, di questo regolamento. Spetta alle autorità nazionali competenti fissare la durata di questi termini in funzione delle circostanze specifiche di ogni caso, tenendo conto in particolare della diligenza dimostrata dall'esportatore che chiede il beneficio di un termine supplementare, della natura delle difficoltà obiettive da lui incontrate e del periodo di tempo ragionevolmente necessario per superare tali difficoltà.
Sulla quarta e sulla quinta questione
50 Con la quarta e la quinta questione, che pure è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sull'estensione della tutela giurisdizionale che deve essere accordata all'esportatore quando le autorità nazionali competenti gli negano a torto la concessione di un termine supplementare ai sensi dell'art. 47, n. 4, del regolamento n. 3665/87. Esso chiede in sostanza se il giudice nazionale possa riconoscere all'esportatore il diritto di ottenere un termine supplementare di una certa durata e determinare esso stesso tale termine in funzione del tempo effettivamente necessario per ottenere ed inoltrare la prescritta documentazione.
Osservazioni presentate alla Corte
51 Secondo la Eribrand, dalla giurisprudenza della Corte discende che, quando l'amministrazione ha omesso senza giustificazione di accordare i termini supplementari previsti all'art. 47, n. 4, del regolamento n. 3665/87, il giudice nazionale può riconoscere all'esportatore il diritto ad ottenerli e può determinarne la durata sulla base del tempo effettivamente necessario per ottenere e presentare la documentazione richiesta. Essa richiama, in tale contesto, le sentenze 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a. (Racc. pag. 4097); 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e a. (Racc. pag. I-2433), e 3 dicembre 1992, causa C-97/91, Oleificio Borelli/Commissione (Racc. pag. I-6313).
52 Il governo francese ritiene che, se ricorrono tutti gli elementi che consentono di provare che la concessione del termine supplementare è giustificata, le autorità nazionali debbano accordare un siffatto termine all'esportatore diligente. Infatti, ammettere che le autorità nazionali abbiano il diritto, date queste circostanze, di negare la concessione di un termine supplementare significherebbe, secondo questo governo, riconoscere loro un potere arbitrario.
53 Di conseguenza, l'esportatore diligente, il quale ritenga che le autorità nazionali competenti gli abbiano negato il beneficio di termini supplementari in violazione dell'art. 47, n. 4, del regolamento n. 3665/87, deve potersi avvalere di tale disposizione dinanzi al giudice nazionale. Nell'ambito del suo ordinamento nazionale, l'esportatore deve essere in grado di ottenere l'annullamento della decisione con cui le suddette autorità gli hanno negato ingiustamente un termine supplementare. Queste ultime sarebbero quindi tenute ad adottare una nuova decisione conforme agli obblighi del diritto comunitario.
54 In compenso, il governo francese ritiene che né il regolamento n. 3665/87 né, più in generale, il diritto comunitario, impongano al giudice nazionale di fissare esso stesso la durata del termine supplementare necessario per procurarsi e presentare la documentazione richiesta. Infatti, in conformità ad una giurisprudenza costante, in mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetterebbe all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario, fermo restando che le dette modalità non potrebbero essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.
55 Secondo questo governo, il fatto che l'ordinamento giuridico di uno Stato membro non preveda che il giudice nazionale possa sostituirsi all'amministrazione per fissare la durata del termine supplementare non può essere ritenuto atto a rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti che un esportatore diligente ricava dall'art. 47, n. 4, del regolamento n. 3665/87.
56 La Commissione ritiene, da parte sua, che, sul fondamento dell'art. 47, n. 4, del regolamento n. 3665/87, l'esportatore non possa vantare un vero e proprio diritto all'ottenimento di termini supplementari. Essa sottolinea che la predetta disposizione precisa che tali termini «possono essere concessi».
57 Secondo la Commissione, le autorità nazionali competenti dispongono di un potere discrezionale nell'esaminare la domanda di concessione di termini supplementari, conformemente alle tradizioni amministrative degli Stati membri. In particolare, a dette autorità spetterebbe verificare l'effettiva sussistenza e rilevanza delle circostanze di forza maggiore addotte dall'esportatore per giustificare la domanda, valutare se quest'ultimo si sia effettivamente fatto parte diligente nel tentare di procurarsi ed inoltrare i documenti necessari, nonché determinare l'eventuale durata dei termini supplementari che possono essere accordati.
58 Se l'esportatore impugna, davanti al competente giudice nazionale, la decisione con cui gli è stato negato il beneficio di termini supplementari, la Commissione ritiene, sulla base di una consolidata giurisprudenza, che a tale giudice spetti lo stesso potere di controllo - compresa la possibilità di un controllo sostitutivo - riconosciutogli dall'ordinamento giuridico nazionale in relazione ad ipotesi analoghe di mancata concessione, da parte delle dette autorità, dei termini supplementari ad operatori economici nazionali. Questa procedura non dovrebbe essere dunque per l'esportatore meno favorevole di quella applicabile in casi nazionali comparabili.
Risposta della Corte
59 Occorre in primo luogo costatare che l'art. 47, n. 4, del regolamento n. 3665/87 non conferisce all'esportatore il diritto di ottenere un termine supplementare di una certa durata, di cui egli possa avvalersi direttamente dinanzi al giudice nazionale. Come giustamente ha rilevato la Commissione, questa disposizione stabilisce che «allo stesso possono essere concessi termini di presentazione supplementari» e lascia quindi alle autorità nazionali competenti un margine di valutazione quanto alla concessione del termine supplementare e alla durata dello stesso.
60 Ciononostante, la Corte ha già statuito che l'esercizio del potere discrezionale così riconosciuto alle autorità nazionali competenti non può superare i limiti imposti dalla finalità dell'art. 47, n. 4, del regolamento n. 3665/87, che è di non privare automaticamente l'esportatore diligente delle restituzioni previste dalla normativa comunitaria (sentenza Germania/Commissione, cit., punto 148). Inoltre, risulta dal punto 49 della presente sentenza che le dette autorità sono tenute, quando stabiliscono il termine che esse concedono, a prendere in considerazione le circostanze specifiche di ogni caso, in particolare la diligenza dimostrata dall'esportatore che chiede il termine supplementare, la natura delle difficoltà obiettive da lui incontrate e il periodo di tempo ragionevolmente necessario per superare tali difficoltà.
61 In secondo luogo, si deve rilevare che il principio della tutela giurisdizionale effettiva, che costituisce un principio generale del diritto comunitario (v., in particolare, sentenze 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18; Heylens e a., cit., punto 14, e 11 gennaio 2001, causa C-226/99, Siples, Racc. pag. I-277, punto 17), impone che l'esportatore abbia accesso ad una via di ricorso giurisdizionale avverso la decisione delle autorità nazionali competenti adottata in applicazione dell'art. 47, n. 4, del regolamento n. 3665/87. Infatti, spetta agli Stati membri assicurare un controllo giurisdizionale effettivo sul rispetto delle disposizioni applicabili del diritto comunitario (sentenza Johnston, cit., punto 19).
62 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, in assenza di disposizioni comunitarie, questo controllo giurisdizionale è soggetto alle regole del diritto nazionale, fatti salvi i limiti posti dal diritto comunitario, nel senso che le modalità previste non possono risolversi nel rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'attuazione della normativa comunitaria (principio di effettività) e che l'applicazione della normativa nazionale deve avvenire in modo non discriminatorio rispetto ai procedimenti intesi alla definizione di controversie nazionali dello stesso tipo (principio di equivalenza) (v., in particolare, sentenze 21 settembre 1983, cause riunite 205/82-215/82, Deutsche Milchkontor e a., Racc. pag. 2633, punto 19; 16 luglio 1998, causa C-298/96, Oelmühle e Schmidt Söhne, Racc. pag. I-4767, punto 24, e 24 settembre 2002, causa C-255/00, Grundig Italiana, Racc. pag. 8003, punto 33).
63 Ne risulta che la questione se il giudice nazionale debba limitarsi a controllare la decisione adottata dalle autorità nazionali competenti o se esso possa, al contrario, fissare esso stesso la durata del termine supplementare che queste ultime avrebbero ingiustamente negato all'esportatore deve essere risolta secondo le regole del diritto nazionale applicabili a controversie paragonabili di mero diritto nazionale, restando inteso che un controllo effettivo della detta decisione deve essere garantito in ogni caso.
64 La quarta e la quinta questione devono quindi essere risolte nel senso che l'esportatore non può avvalersi direttamente dinanzi al giudice nazionale del diritto di ottenere un termine supplementare di una certa durata. Esso deve tuttavia avere accesso ad una via di ricorso giurisdizionale avverso la decisione adottata dalle autorità nazionali competenti in applicazione dell'art. 47, n. 4, del regolamento n. 3665/87. Spetta all'ordinamento giuridico di ogni Stato membro determinare le condizioni e le modalità di questo ricorso giurisdizionale, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza come definiti dal diritto comunitario.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
65 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Corte d'appello di Genova con ordinanza 15 novembre 2001, dichiara:
1) Il regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 26 luglio 1994, n. 1829, non fissa alcun limite alla durata dei termini supplementari che possono essere concessi all'esportatore in forza dell'art. 47, n. 4, di questo regolamento. Spetta alle autorità nazionali competenti fissare la durata di questi termini in funzione delle circostanze specifiche di ogni caso, tenendo conto in particolare della diligenza dimostrata dall'esportatore che chiede il beneficio di un termine supplementare, della natura delle difficoltà obiettive da lui incontrate e del periodo di tempo ragionevolmente necessario per superare tali difficoltà.
2) L'esportatore non può avvalersi direttamente dinanzi al giudice nazionale del diritto di ottenere un termine supplementare di una certa durata. Esso deve tuttavia avere accesso ad una via di ricorso giurisdizionale avverso la decisione adottata dalle autorità nazionali competenti in applicazione dell'art. 47, n. 4, del regolamento n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 1829/94. Spetta all'ordinamento giuridico di ogni Stato membro determinare le condizioni e le modalità di questo ricorso giurisdizionale, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza come definiti dal diritto comunitario.
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