Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione relativa all'ordinamento interno - Inammissibilità
(Art. 141 EA)
2. Ricorso per inadempimento - Esame sul merito da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
(Art. 141 EA)
Parti
Nella causa C-484/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Tricot, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra C. Isidoro, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 30 giugno 1997, 97/43/Euratom, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/Euratom (GU L 180, pag. 22), e, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva medesima,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai sigg. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward e A. La Pergola, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 gennaio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 13 dicembre 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 141, secondo comma, EA, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 30 giugno 1997, 97/43/Euratom, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/Euratom (GU L 180, pag. 22; in prosieguo: la «direttiva»), e, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva medesima.
Contesto normativo
Il Trattato CEEA
2 A termini dell'art. 2, lett. b), EA, la Comunità deve, alle condizioni previste dal Trattato CEEA, «stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione».
3 In tale ottica, l'art. 30, primo comma, EA prevede, in particolare, l'istituzione nella Comunità di «norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti».
4 Ai sensi del secondo comma del detto articolo, per «norme fondamentali» devono intendersi:
«a) le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza,
b) le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili,
c) i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori».
5 L'art. 31 EA definisce la procedura di elaborazione e di adozione delle dette norme fondamentali, mentre l'art. 32, primo comma, EA prevede la possibilità che tali norme vengano rivedute o completate, a richiesta della Commissione o di uno Stato membro, secondo la procedura di cui al precedente art. 31.
6 Infine, a termini dell'art. 33 EA:
«Ciascuno Stato membro stabilisce le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l'osservanza delle norme fondamentali fissate e adotta le misure necessarie per quanto riguarda l'insegnamento, l'educazione e la formazione professionale.
La Commissione formula tutte le raccomandazioni intese ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni applicabili in materia negli Stati membri.
A tal fine, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione sia le disposizioni applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, sia gli ulteriori progetti di disposizioni di ugual natura.
Le eventuali raccomandazioni della Commissione in merito ai progetti di disposizioni devono essere effettuate nel termine di tre mesi dall'avvenuta comunicazione dei progetti stessi».
La direttiva
7 La direttiva, emanata sulla base degli artt. 31 e 32 del Trattato CEEA, ha ad oggetto la revisione della direttiva del Consiglio 3 settembre 1984, 84/466/Euratom, che stabilisce le misure fondamentali relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami e a trattamenti medici (GU L 265, pag. 1), al fine di tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia di radioprotezione. Come emerge dall'art. 1, n. 1, la direttiva integra, in tal modo, la direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1) e fissa i principi generali della protezione delle persone contro le radiazioni con riguardo alle esposizioni a fini medici.
8 Quanto alla trasposizione della direttiva negli ordinamenti nazionali degli Stati membri, l'art. 14 della medesima così recita:
«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 13 maggio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
(...)
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione i testi delle principali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva».
La fase precontenziosa del procedimento
9 Con lettera pervenuta alla Commissione in data 17 aprile 2000, le autorità francesi comunicavano, a termini dell'art. 33, terzo comma, EA, taluni progetti di disposizioni diretti ad assicurare la trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale. Tali progetti non erano oggetto di alcuna raccomandazione ai sensi del successivo quarto comma del medesimo art. 33.
10 La Commissione, non essendo stata informata dal governo francese in ordine alle disposizioni definitive emanate ai fini della trasposizione della direttiva e non disponendo, peraltro, di alcun ulteriore elemento informativo che le consentisse di ritenere che la Repubblica francese avesse adempiuto i propri obblighi in materia, avviava, in data 28 luglio 2000, la procedura prevista dall'art. 141 EA, inviando al detto Stato membro una lettera di diffida con cui lo invitava a presentare osservazioni in ordine all'inadempimento contestato entro il termine di due mesi a decorrere dalla ricezione della diffida stessa.
11 Le autorità francesi rispondevano con lettera 2 ottobre 2000 sostenendo, in limine, che la pubblicazione delle direttive del Consiglio 96/29/Euratom e 97/43 avrebbe reso necessaria un'ampia opera di revisione della disciplina legislativa e regolamentare vigente contenuta nel Code de la santé publique e nel Code du travail (codice della sanità pubblica e codice del lavoro), ragion per cui il carico di lavoro gravante sul Parlamento avrebbe reso difficile, per non dire impossibile, la rapida emanazione dei provvedimenti legislativi necessari ai fini della trasposizione delle menzionate direttive. Conseguentemente, le autorità francesi avrebbero deciso di proporre al Parlamento di conferire delega al governo affinché quest'ultimo potesse provvedere mediante decreto, riducendo in tal modo al minimo i tempi necessari per poter legiferare. Secondo il governo francese, tale trasposizione sarebbe tuttavia divenuta effettiva solamente a decorrere dall'autunno 2001, tenuto conto dei tempi necessari ai fini dell'approvazione della legge di delega e dell'emanazione delle ordinanze e dei decreti necessari alla trasposizione delle menzionate direttive.
12 Ciò premesso, ritenendo che la Repubblica francese non avesse adottato i provvedimenti necessari ai fini della trasposizione della direttiva o che, in ogni caso, non avesse provveduto a comunicarglieli, la Commissione emanava, in data 17 gennaio 2001, un parere motivato con cui invitava il detto Stato membro ad adottare i provvedimenti richiesti per conformarsi agli obblighi risultanti dalla direttiva entro il termine di due mesi a decorrere dalla ricezione del parere medesimo.
13 A seguito del detto parere, le autorità francesi reagivano in quattro fasi.
14 Con lettera 5 marzo 2001, pervenuta alla Commissione il 12 marzo seguente, le autorità francesi rispondevano al parere motivato ricordando, sostanzialmente, il tenore dei progetti di legge e di regolamento diretti a trasporre la direttiva nell'ordinamento nazionale.
15 Con lettera 30 maggio 2001, le autorità medesime notificavano alla Commissione, a termini dell'art. 33 EA, il testo dell'ordinanza 28 marzo 2001, n. 2001-270, relativa alla trasposizione di direttive comunitarie nel settore della protezione contro le radiazioni ionizzanti, pubblicata nel Journal officiel de la République française del 31 marzo 2001, pag. 5056.
16 Con lettera 20 luglio 2001, le autorità francesi comunicavano, ai sensi dell'art. 33, terzo comma, EA, un progetto di decreto relativo all'«obbligo di mantenimento e di controllo di qualità degli strumenti medici previsti dall'art. L. 5212-1 del Code de la santé publique».
17 Infine, con lettera 18 settembre 2001, le autorità medesime comunicavano il testo del decreto 8 marzo 2001, n. 2001-215, recante modifica del decreto 20 giugno 1966, n. 66-450, relativo ai principi generali di protezione contro le radiazioni ionizzanti, pubblicato nel Journal officiel de la République française del 10 marzo 2001, pag. 3869.
18 Ritenendo che tali provvedimenti normativi realizzassero solamente una trasposizione parziale della direttiva, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso.
In ordine all'inadempimento
19 La Commissione sostiene che la Repubblica francese sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva in quanto, malgrado la scadenza del termine fissato nell'art. 14, n. 1, della medesima, il detto Stato membro non avrebbe ancora provveduto all'emanazione di tutte le misure necessarie ai fini della trasposizione della direttiva nel proprio ordinamento giuridico nazionale e, in ogni caso, avrebbe omesso di comunicarle tali misure.
20 Il governo francese, senza negare l'inadempimento contestatogli, si limita a far valere che il procedimento di emanazione dei provvedimenti di applicazione dell'ordinanza n. 2001-270 si sarebbe rivelato più lungo del previsto a causa, in particolare, della necessità di ottenere il parere consultivo da parte di una serie di enti e che tali provvedimenti saranno comunicati alla Corte e alla Commissione non appena emanati.
21 A tale riguardo, è sufficiente ricordare che, secondo costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 13 giugno 2002, causa C-286/01, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5463, punto 13).
22 Ciò premesso, si deve ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione, atteso che non è contestato che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato - termine che riveste carattere determinante ai fini dell'accertamento dell'esistenza di un inadempimento (v., in particolare, sentenza 4 luglio 2002, causa C-173/01, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-6129, punto 7) -, il governo francese non aveva adottato tutti i provvedimenti necessari ai fini della trasposizione della direttiva.
23 Conseguentemente, si deve dichiarare che, non avendo emanato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della medesima.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
24 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 30 giugno 1997, 97/43/Euratom, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/Euratom, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva medesima.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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