Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato
(Art. 226)
Parti
Nella causa C-489/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Tufvesson, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato per il territorio di Gibilterra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 3 marzo 1997, 97/9/CE, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84, pag. 22), o, comunque, non avendo notificato tali misure alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 15 della detta direttiva,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. R. Schintgen, presidente di sezione, dal sig. V. Skouris e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. J. Mischo
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Contesto normativo
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 17 dicembre 2001 la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato per il territorio di Gibilterra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 3 marzo 1997, 97/9/CE, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84, pag. 22; in prosieguo: la «direttiva»), o, comunque, non avendo notificato tali misure alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 15 della detta direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva, ogni Stato membro provvede affinché nel suo territorio siano istituiti ed ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi d'indennizzo degli investitori.
3 L'art. 15, n. 1, della direttiva dispone che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva anteriormente al 26 settembre 1998 e ne informano immediatamente la Commissione.
4 Ai sensi del procedimento previsto dall'art. 226, primo comma, CE, la Commissione, dopo aver posto il Regno Unito in condizioni di presentare le sue osservazioni, con lettera in data 2 febbraio 2001 ha inviato a tale Stato membro un parere motivato, invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere.
5 Nello svolgimento della propria difesa dinanzi alla Corte, il Regno Unito ha riconosciuto che la direttiva si applica anche a Gibilterra e che non è stata ancora recepita per quanto concerne tale territorio. L'iter legislativo per predisporre le misure necessarie al recepimento della direttiva per il detto territorio sarebbe in corso.
6 Da una giurisprudenza costante risulta che l'esistenza o meno di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 11 settembre 2001, causa C-71/99, Commissione/Germania, Racc. pag. I-5811, punto 29, e 11 ottobre 2001, causa C-110/00, Commissione/Austria, Racc. pag. I-7545, punto 13).
7 Nella fattispecie la direttiva non è stata recepita, per quanto concerne il territorio di Gibilterra, entro il termine stabilito nel parere motivato. Pertanto, il ricorso presentato dalla Commissione dev'essere considerato fondato.
8 Occorre quindi dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato per il territorio di Gibilterra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 15 della detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno Unito, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato per il territorio di Gibilterra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 3 marzo 1997, 97/9/CE, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 15 della detta direttiva.
2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.
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