Cause riunite C-502/01 e C-31/02
Silke Gaumain-Cerri
contro
Kaufmännische Krankenkasse - Pflegekasse
e
Maria Barth
contro
Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sozialgericht Hannover e dal Sozialgericht Aachen)
«Previdenza sociale — Libera circolazione dei lavoratori — Trattato CE — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Prestazioni a copertura del rischio di non autosufficienza — Versamento da parte dell’assicurazione contro la non autosufficienza dei contributi per la pensione di vecchiaia del terzo che assiste la persona non autosufficiente»
Massime della sentenza
1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa comunitaria — Ambito di applicazione ratione materiae — Prestazioni basate su un regime nazionale di previdenza sociale che copre il rischio di non autosufficienza — Versamento dei contributi per la pensione di vecchiaia del terzo che assiste la persona non autosufficiente — Inclusione in quanto prestazione di malattia
[Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 4, n. 1, lett. a)]
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Parità di trattamento — Regime nazionale di assicurazione contro la non autosufficienza che nega ad un cittadino di uno Stato membro diverso dallo Stato competente il versamento dei contributi per la pensione di vecchiaia — Regime che comporta una discriminazione di un cittadino dell’Unione vietata dal diritto comunitario
(Art. 17 CE; regolamento del Consiglio n. 1408/71)
1. Una prestazione quale il versamento, da parte dell’ente per l’assicurazione contro la non autosufficienza, dei contributi per la pensione di vecchiaia del terzo che fornisce cure domiciliari ad una persona non autosufficiente costituisce una prestazione di malattia a beneficio della persona non autosufficiente soggetta al regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97.
(v. punti 20-21, 23, dispositivo 1)
2. L’art. 17 CE nonché il regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, ostano a che una prestazione dell’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza consistente nel versamento dei contributi per la pensione di vecchiaia per conto di un cittadino di uno Stato membro che assuma il ruolo di terzo che presta cure all’assicurato sia rifiutata dall’istituzione competente per il solo fatto che tale terzo o l’affiliato a tale assicurazione risieda in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.
Lo status di cittadino dell’Unione consente, infatti, a chi tra i cittadini degli Stati membri si trovi nella medesima situazione di ottenere, nell’ambito di applicazione del Trattato, fatte salve le eccezioni a tal riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico. In un tale contesto, in considerazione del fine dell’attività esercitata dai terzi che assistono persone non autosufficienti, il criterio della residenza, sul quale si fonda il diniego della detta prestazione di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza, pare costituire non un elemento che stabilisca oggettivamente una differenza di situazioni e che giustifichi una disparità di trattamento, ma una disparità di trattamento nell’ambito di situazioni comparabili, costitutiva di una discriminazione vietata dal diritto comunitario.
(v. punti 34-36, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
8 luglio 2004(1)
«Previdenza sociale – Libera circolazione dei lavoratori – Trattato CE – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Prestazioni a copertura del rischio di non autosufficienza – Versamento da parte dell'assicurazione contro la non autosufficienza dei contributi per la pensione di vecchiaia del terzo che assiste la persona non autosufficiente»
Nei procedimenti riuniti C-502/01 e C-31/02,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Sozialgericht Hannover (Germania) (causa C-502/01) e dal Sozialgericht Aachen (Germania) (causa C-31/02) nelle cause dinanzi ad essi pendenti tra
Silke Gaumain-Cerri
e
Kaufmännische Krankenkasse-Pflegekasse,
PAX Familienfürsorge Krankenversicherung,Bundesministerium für Gesundheit uns Soziale Sicherung,
Maria Barth
e
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, e tra:
e
Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz,
domande vertenti sull'interpretazione delle disposizioni del Trattato CE e del diritto derivato relative alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione e, in particolare, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1),
LA CORTE (Seconda Sezione),,
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet (relatore) e R. Schintgen, e dalle F. Macken e N. Colneric, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
– per la Kaufmännische Krankenkasse-Pflegekasse, dal sig. K. Böttcher, in qualità di agente;
– per il governo tedesco, dai sigg. C.-D. Quassowski e M. Lumma, in qualità di agenti (causa C-31/02);
– per il governo ellenico, dal sig. D. Kalogiros e dalla sig.ra G. Alexaki, in qualità di agenti (causa C-31/02);
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra H. Michard e dal sig. H. Kreppel, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 dicembre 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanze 12 dicembre 2001 e 18 gennaio 2002, pervenute in cancelleria rispettivamente il 27 dicembre 2001 (causa C-502/01) ed il 4 febbraio 2002 (causa C-31/02), il Sozialgericht Hannover ed il Sozialgericht Aachen (Tribunali per la legislazione in materia sociale, rispettivamente di Hannover e di Aquisgrana, Germania) hanno sottoposto alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, talune questioni pregiudiziali relative all’interpretazione delle disposizioni del Trattato CE e del diritto derivato relative alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione, e in particolare del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di controversie tra, rispettivamente, la sig.ra Gaumain‑Cerri e la Kaufmännische Krankenkasse-Pflegekasse (in prosieguo: la «cassa contro la non autosufficienza KKH») e la sig.ra Barth e la Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (ente previdenziale per la provincia renana) a proposito delle decisioni di tali due enti di negare loro il versamento di contributi per la pensione di vecchiaia ai quali esse ritengono di avere diritto in qualità di terzi che assistono una persona non autosufficiente, beneficiaria delle prestazioni relative all’assicurazione sociale tedesca contro il rischio di non autosufficienza (in prosieguo: l’«assicurazione contro la non autosufficienza»).
Contesto normativo nazionale
3 In Germania l’assicurazione contro la non autosufficienza è stata introdotta, a partire dal 1º gennaio 1995, dal Pflegeversicherungsgesetz (legge tedesca sull’assicurazione sociale contro il rischio di non autosufficienza), che costituisce il libro XI del Sozialgesetzbuch (codice della previdenza sociale, in prosieguo: il «SGB»). Essa è diretta a coprire le spese causate dallo stato di non autosufficienza degli assicurati, ossia dal bisogno permanente che questi hanno di ricorrere, in ampia misura, all’aiuto di terzi per compiere azioni della vita quotidiana (igiene personale, alimentazione, mobilità, cura dell’abitazione ecc.).
4 Ogni persona coperta, a titolo volontario o obbligatorio, da un’assicurazione malattia è tenuta a versare contributi per l’assicurazione contro la non autosufficienza.
5 Quest’ultima dà diritto, innanzi tutto, a prestazioni dirette a coprire le spese occasionate dalle cure a domicilio fornite da terzi. Tali prestazioni, c.d. di «cure a domicilio», il cui ammontare dipende dal livello di autosufficienza dell’interessato, possono essere erogate, a scelta del beneficiario, sia sotto forma di cure fornite da enti riconosciuti, sia sotto forma di un assegno mensile, denominato «assegno di non autosufficienza», che permette al beneficiario di scegliere la forma di aiuto che ritenga più appropriata al suo stato.
6 L’assicurazione contro la non autosufficienza dà diritto, inoltre, alla copertura delle cure fornite all’assicurato in centri residenziali o in case di cura, ad assegni diretti a supplire all’assenza, per i periodi di ferie, del terzo che si occupa abitualmente dell’assicurato, ad assegni e indennità a copertura delle diverse spese dovute allo stato di bisogno dell’assicurato, quali l’acquisto e l’installazione di apparecchiature specialistiche o l’esecuzione di lavori di modifica dell’abitazione.
7 Infine, tale assicurazione copre, a determinate condizioni, i contributi per l’assicurazione di vecchiaia e di invalidità, nonché l’assicurazione contro gli infortuni del terzo che assiste l’assicurato.
8 Le due controversie principali sono sorte proprio a causa di tale copertura relativa ai contributi per la pensione di vecchiaia.
Le controversie principali e le questioni pregiudiziali
9 La sig.ra Gaumain-Cerri, cittadina tedesca, e suo marito, cittadino francese, risiedono in Francia ed esercitano, a tempo parziale, la loro professione, come lavoratori frontalieri, in un’impresa con sede in Germania. Essi sono iscritti a tale titolo al regime dell’assicurazione tedesca contro la non autosufficienza. Il loro figliolo, che risiede con essi, soffre di un handicap e, in qualità di persona dante causa dai suoi genitori, percepisce prestazioni a titolo di assicurazione contro la non autosufficienza, in particolare l’assegno di non autosufficienza. Il ruolo di terzo assistente della persona non autosufficiente è assunto dagli stessi genitori, a domicilio e a titolo volontario. Tuttavia, la cassa contro la non autosufficienza KKH, ente previdenziale contro il rischio di non autosufficienza in tale causa, rifiuta di versare i contributi per la pensione di vecchiaia della sig.ra Gaumain‑Cerri e di suo marito per la loro attività di assistenza ad una persona non autosufficiente, in quanto essi non risiedono in territorio tedesco. Dalle disposizioni rilevanti del SGB risulterebbe che, tenuto conto del carattere non professionale di tale attività e mancando la residenza in territorio nazionale, essi non avrebbero né l’obbligo, né il diritto alla pensione obbligatoria di vecchiaia. Il carattere non professionale dell’attività in questione non attribuirebbe loro nemmeno la qualità di lavoratori destinatari delle disposizioni del regolamento n. 1408/71.
10 Da parte sua, la sig.ra Barth, cittadina tedesca, risiede in Belgio, vicino alla frontiera tedesca, e fornisce la sua assistenza in Germania a un dipendente pubblico in pensione. Essa percepisce da quest’ultimo una retribuzione mensile pari a circa EUR 400. Ai sensi delle rilevanti disposizioni del SGB, anche l’attività di assistenza della sig.ra Barth è considerata non professionale. La sig.ra Barth non esercita peraltro alcuna attività professionale. La persona non autosufficiente da lei assistita riceve le proprie prestazioni relative all’assicurazione contro la non autosufficienza da due enti, il Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein‑Westfalen, quale ente di previdenza sociale di base per i dipendenti pubblici in pensione [della Renania settentrionale-Vestfalia], e la PAX Familienfürsorge Krankenversicherung (in prosieguo: la «PAX»), in quanto ente di assicurazione privata integrativa, che è obbligatoria e le cui condizioni sono, per legge, analoghe a quelle applicabili alla previdenza sociale di base. Per ragioni equivalenti a quelle addotte nel caso della sig.ra Gaumain‑Cerri, attinenti alla residenza della sig.ra Barth fuori dalla Germania, la Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz ha disposto l’interruzione del versamento dei contributi pensionistici della sig.ra Barth, versamento effettuato fino ad allora dalla PAX e dal Landesamt.
11 Le Gaumain-Cerri e Barth hanno adito, rispettivamente, il Sozialgericht Hannover ed il Sozialgericht Aachen relativamente alle decisioni sfavorevoli di cui sono oggetto e chiedono il versamento dei contributi per la pensione di vecchiaia da parte dell’assicurazione contro la non autosufficienza in forza della loro attività di assistenza a persone non autosufficienti.
12 E’ in tale contesto che il Sozialgericht Hannover ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se ed eventualmente in presenza di quali circostanze le nozioni di “prestazione di malattia” ovvero “prestazione di vecchiaia”, ai sensi dell’art. 1 [sic] del regolamento n. 1408/71, comprendano le prestazioni fornite da un ente previdenziale ad altro ente previdenziale, quando l’assicurato ne tragga solamente un vantaggio astratto e indiretto (versamento di contributi pensionistici da parte di una cassa contro la non autosufficienza a favore di chi svolga attività di assistenza a titolo non professionale).
2) Se dal divieto di discriminazione sancito dal diritto comunitario primario o derivato discenda che una prestazione del genere di quella indicata sub 1) debba essere concessa indipendentemente dal fatto che l’attività che legittimi la corresponsione della prestazione sia stata svolta nel territorio nazionale ovvero in quello di uno Stato membro dell’Unione europea e indipendentemente dal luogo di residenza dell’assicurato o del diretto beneficiario della prestazione stessa».
13 A sua volta, il Sozialgericht Aachen ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le disposizioni del regolamento (…) n. 1408[/71] (…) si applichino anche al regime tedesco di assicurazione contro la non autosufficienza, quando la copertura assicurativa contro la non autosufficienza derivi (eventualmente in parte), a termini del § 23, in combinato disposto con il § 110 del Sozialgesetzbuch (codice tedesco della previdenza sociale) – soziale Pflegeversicherung (assicurazione sociale contro la non autosufficienza) – (SGB XI), dalla conclusione di un contratto di assicurazione privata contro la non autosufficienza.
2) Se i contributi previdenziali previsti, ai sensi del § 44 SGB XI, in combinato disposto con il § 3, prima frase, punto 1, lett. a), e con il § 166, n. 2, del Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung (regime legale di assicurazione di vecchiaia) – (SGB VI), a carico degli enti previdenziali contro la non autosufficienza ed a favore di persone che svolgono attività di assistenza a titolo non professionale, costituiscano “prestazioni di malattia” ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento (…) n. 1408/71. In caso di soluzione affermativa, se prestazioni di tal genere possano essere erogate anche a favore di persone che svolgono attività di assistenza nel paese del competente ente previdenziale, pur essendo residenti in un altro Stato membro.
3) Se le persone che svolgono attività di assistenza ai sensi del § 19 SGB XI siano lavoratori ai sensi dell’art. 39 CE. In caso di soluzione affermativa, se sia pertanto vietato negare loro prestazioni consistenti nel “versamento di contributi per la pensione di vecchiaia”, in quanto persone non residenti o non aventi abituale dimora nel territorio dello Stato competente».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
14 Il governo tedesco sostiene che le questioni sottoposte dal Sozialgericht Aachen sono irrilevanti. Secondo tale governo, la sig.ra Barth beneficia già, in forza della normativa nazionale, di un diritto al versamento di contributi obbligatori per la pensione di vecchiaia per il fatto che l’attività di assistenza è esercitata in Germania. Il luogo di residenza della sig.ra Barth sarebbe irrilevante ed il suo ricorso doveva essere accolto.
15 Come la Corte ha ripetutamente sottolineato, il procedimento contemplato dall’art. 234 CE costituisce uno strumento di cooperazione tra essa stessa ed i giudici nazionali, che permette alla Corte di fornire ai detti giudici gli elementi interpretativi del diritto comunitario loro necessari per risolvere le liti dinanzi ad essi pendenti. Peraltro, non spetta alla Corte interpretare, nell’ambito di tale procedimento, il diritto interno di uno Stato membro e, salvo casi eccezionali, tocca al giudice nazionale, che è l’unico ad avere conoscenza diretta dei fatti di causa nonché degli argomenti dedotti dalle parti e che dovrà assumere la responsabilità della decisione giudiziaria da emettere, valutare, con piena cognizione di causa, la rilevanza delle questioni di diritto sollevate dalla controversia sottopostagli e la necessità di una pronunzia pregiudiziale ai fini della sentenza che dovrà pronunciare (v., in particolare, sentenza 14 febbraio 1980, causa 53/79, Damiani, Racc. pag. 273, punto 5). In questo caso, non sembra che le questioni sottoposte dal Sozialgericht Aachen si iscrivano in un contesto eccezionale che giustificherebbe un loro omesso esame.
Nel merito
16 In sostanza, le questioni sottoposte dai due giudici del rinvio vertono su due aspetti principali.
17 Innanzi tutto, tali giudici chiedono se una prestazione quale il versamento, da parte dell’ente che copre il rischio di non autosufficienza, dei contributi sociali per la pensione di vecchiaia del terzo che fornisce cure domiciliari ad una persona non autosufficiente, nelle condizioni ricorrenti nelle cause principali, costituisca una prestazione di malattia o una prestazione di vecchiaia ai sensi del regolamento n. 1408/71. Il Sozialgericht Aachen chiede, in particolare, se il fatto che la detta prestazione sia fornita da un ente di diritto privato che opera nelle condizioni della PAX nei confronti della persona assistita dalla sig.ra Barth incida sulla risposta (prima questione del Sozialgericht Hannover e del Sozialgericht Aachen e prima parte della seconda questione di quest’ultimo).
18 In secondo luogo, i giudici del rinvio chiedono se il Trattato, in particolare l’art. 39 CE, il regolamento n. 1408/71 o altre disposizioni di diritto derivato ostino a che la detta prestazione sia negata per la ragione che la persona non autosufficiente o il terzo che la assiste, nelle condizioni ricorrenti nelle cause principali, risiedono fuori dallo Stato competente, ossia quello dell’ente presso cui la persona non autosufficiente è assicurata contro il rischio di non autosufficienza (seconda questione del Soziagericht Hannover, seconda parte della seconda questione e terza questione del Sozialgericht Aachen).
Sull’applicazione del regolamento n. 1408/71 al versamento di contributi per la pensione di vecchiaia per conto di un terzo che assiste una persona non autosufficiente in condizioni quali quelle di cui alle cause principali
19 Nella sentenza 5 marzo 1998, causa C-160/96, Molenaar (Racc. pag. I‑843), pronunciata in risposta ad una questione pregiudiziale sottoposta nell’ambito di una controversia relativa al rifiuto di versare un assegno di non autosufficienza a persone coperte dall’assicurazione contro la non autosufficienza in quanto non residenti in Germania, la Corte ha dichiarato quanto segue:
«22 (…) Dal fascicolo emerge che le prestazioni dell’assicurazione mancanza di autonomia mirano ad estendere, soprattutto dal punto di vista economico, l’autonomia delle persone dipendenti dall’altrui assistenza. In particolare, il sistema realizzato tende ad incoraggiare la prevenzione e la riabilitazione anziché il ricorso alle cure e a favorire il ricorso alle cure a domicilio anziché presso centri di cura.
23 L’assicurazione mancanza di autonomia dà diritto alla presa a carico, totale o parziale, di alcune delle spese causate dallo stato di mancanza di autonomia dell’assicurato quali le cure prestate a domicilio, nei centri o negli istituti specializzati, l’acquisto di apparecchiature necessarie all’assicurato, la realizzazione di lavori nella sua abitazione, nonché al versamento di un aiuto economico mensile che consenta all’assicurato di scegliere le modalità di assistenza di suo gradimento e, per esempio, di retribuire in una forma o in un’altra i terzi che lo assistono. Il regime dell’assicurazione mancanza di autonomia garantisce inoltre ad alcuni di tali terzi una copertura contro i rischi di infortunio, invalidità e vecchiaia.
24 Prestazioni di questo tipo hanno dunque essenzialmente l’obiettivo di integrare le prestazioni dell’assicurazione malattia, alla quale esse sono d’altronde connesse sul piano dell’organizzazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e di vita delle persone dipendenti dall’altrui assistenza.
25 Di conseguenza, anche se siffatte prestazioni presentano caratteristiche loro proprie, esse debbono essere considerate alla stregua delle “prestazioni di malattia” ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71».
20 Da tale decisione deriva che le prestazioni dirette a garantire la pensione di vecchiaia di un terzo che assiste una persona non autosufficiente, quali quelle previste dall’assicurazione contro la non autosufficienza, costituiscono parimenti «prestazioni di malattia» a vantaggio della persona assistita, ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71. Nessuna circostanza specifica al presente procedimento porta a mettere in discussione tale giudizio.
21 In particolare, la circostanza che il terzo che assiste la persona non autosufficiente tragga personalmente vantaggio da una tale prestazione, come sottolineato dalla PAX, non incide sul fatto che la persona il cui stato di bisogno giustifica la concessione di un insieme di prestazioni di assistenza benefici, in tal modo, di un meccanismo diretto ad aiutarla a ricevere, nelle condizioni più favorevoli possibili, le cure necessitate dal suo stato. La detta prestazione rientra quindi certamente a tale titolo nell’ambito dell’assicurazione malattia. La stessa constatazione si impone d’altronde per quanto riguarda l’assegno di non autosufficienza propriamente detto qualora questo venga usato in tutto o in parte per retribuire il terzo che assiste la persona non autosufficiente, come nel caso della sig.ra Barth.
22 Parimenti, il fatto che la copertura assicurativa contro la non autosufficienza sia talora fornita, in tutto o in parte, da un’assicurazione privata in base ad un contratto di diritto privato non può, in tal caso, determinare la sua esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71, in quanto la conclusione di un tale contratto deriva direttamente dall’applicazione della legislazione in materia di previdenza sociale di cui trattasi. A tale proposito, contrariamente a quanto sostenuto dal governo ellenico nelle osservazioni da esso presentate alla Corte, l’obbligo in questione non risulta direttamente da disposizioni contrattuali quali quelle di cui all’art. 1, lett. j), secondo comma, del regolamento n. 1408/71, le quali sono in linea di principio escluse dal campo di applicazione del detto regolamento.
23 Occorre quindi rispondere alla prima serie di questioni dei giudici del rinvio, quali riassunte al punto 17 della presente sentenza, dichiarando che una prestazione quale il versamento, da parte dell’ente per l’assicurazione contro la non autosufficienza, dei contributi per la pensione di vecchiaia del terzo che fornisce cure domiciliari ad una persona non autosufficiente, nelle condizioni di cui alle cause principali, costituisce una prestazione di malattia a beneficio della persona non autosufficiente soggetta al regolamento n. 1408/71.
Sulla possibilità di rifiutare il versamento dei contributi per la pensione di vecchiaia per conto di un terzo che assiste una persona non autosufficiente per il fatto che l’una o l’altra delle dette persone risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente
24 In un caso quale quello della sig.ra Gaumain-Cerri, occorre innanzi tutto esaminare se il versamento dei contributi per la pensione di vecchiaia per conto del terzo che assiste la persona non autosufficiente si debba effettuare secondo la legislazione dello Stato di residenza della persona assistita o secondo quella dello Stato competente, i quali, nella fattispecie, sono diversi.
25 A tale proposito, nella citata sentenza Molenaar la Corte è stata invitata ad esaminare se le diverse prestazioni di assicurazione contro la non autosufficienza costituissero prestazioni di malattia «in natura» o prestazioni di malattia «in danaro». Infatti, ai sensi degli artt. 19 e 20 del regolamento n. 1408/71, che riguardano, in materia di assicurazione malattia e maternità dei lavoratori subordinati o autonomi e dei loro familiari, situazioni in cui gli interessati risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, in particolare come lavoratori frontalieri, il fatto che si sia in presenza di prestazioni «in natura» o di prestazioni «in danaro» può determinare un cambiamento della legislazione applicabile.
26 Nella citata sentenza Molenaar, la Corte ha dichiarato quanto segue:
«31 Nella sentenza 30 giugno 1966, causa 61/65, Vaassen-Göbbels (Racc. pag. 407, in particolare pag. 429), la Corte ha già dichiarato, a proposito del regolamento (CEE) del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU 1958, n. 30, pag 561), che ha preceduto il regolamento n. 1408/71 e utilizzava gli stessi termini, che la nozione di “prestazioni in natura” non esclude prestazioni consistenti in pagamenti effettuati dall’istituzione debitrice, in particolare sotto forma di presa a carico o di rimborsi spese, e che la nozione di “prestazioni in danaro” riguarda essenzialmente le prestazioni destinate a compensare la perdita di retribuzione del lavoratore malato.
32 Come si è detto in precedenza (…), le prestazioni dell’assicurazione mancanza di autonomia consistono, in parte, nella presa a carico o nel rimborso di spese causate dallo stato di mancanza di autonomia dell’assicurato, e in particolare spese di natura medica conseguenti a tale stato. Prestazioni del genere, destinate a coprire cure ricevute dall’assicurato, tanto a domicilio quanto presso istituti specializzati, acquisti di apparecchiature e la realizzazione di lavori, rientrano incontestabilmente nella nozione di «prestazioni in natura» di cui [all’art.] 19, n. 1, lett. a), (…) del regolamento n. 1408/71.
33 Invece, se l’assegno per mancanza di autonomia è destinato a coprire anch’esso talune delle spese conseguenti allo stato di mancanza di autonomia, in particolare quelle relative all’aiuto prestato da un terzo, e non a compensare una perdita di retribuzione subita dal suo beneficiario, esso presenta tuttavia caratteristiche che lo distinguono dalle prestazioni in natura dell’assicurazione malattia.
34 In primo luogo, il versamento dell’assegno è periodico e non è subordinato alla previa effettuazione di determinate spese, quali le spese per cure, né a fortiori alla presentazione di documenti giustificativi delle spese sostenute. In secondo luogo, l’importo dell’assegno è fisso e indipendente dalle spese realmente sostenute dal beneficiario per sopperire alle necessità della sua vita normale. In terzo luogo, il beneficiario dispone di una grande libertà di utilizzazione delle somme che gli vengono così concesse. In particolare, come ha indicato lo stesso governo tedesco, l’assegno per mancanza di autonomia può essere utilizzato dal beneficiario per farne dono ad una persona della propria famiglia o del proprio ambiente che lo assista gratuitamente.
35 L’assegno per mancanza di autonomia si presenta quindi come un aiuto economico che permette di migliorare globalmente il livello di vita delle persone dipendenti dall’altrui assistenza, così da compensare le maggiori spese dovute allo stato in cui si trovano.
36 Una prestazione quale l’assegno per mancanza di autonomia rientra quindi nel novero delle «prestazioni in danaro» dell’assicurazione malattia di cui [all’art.] 19, n. 1, lett. b), (…) del regolamento n. 1408/71».
27 Il versamento stesso dei contributi per la pensione di vecchiaia del terzo a cui una persona non autosufficiente ricorre per l’assistenza a domicilio va parimenti qualificato come prestazione in denaro dell’assicurazione malattia a causa del suo carattere accessorio rispetto all’assegno di non autosufficienza propriamente detto, nel senso che esso costituisce una diretta integrazione di quest’ultimo al fine di uno dei suoi possibili usi, ossia il ricorso all’assistenza domiciliare di un terzo, che esso mira a rendere più agevole.
28 Orbene, dall’art. 19, nn. 1, lett. b), e 2, del regolamento n. 1408/71 risulta che i familiari di un lavoratore che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente devono poter beneficiare, in tale Stato membro di residenza, delle prestazioni in denaro dell’assicurazione malattia erogate dall’istituzione competente dell’altro Stato membro in base alle disposizioni della legislazione che essa applica, a meno che essi abbiano diritto alle stesse prestazioni in forza della legislazione dello Stato nel cui territorio risiedono. Pertanto, il versamento dei contributi per la pensione di vecchiaia per conto del terzo che assiste una persona non autosufficiente che risiede in Francia e che è un familiare di un lavoratore coperto dall’assicurazione tedesca contro la non autosufficienza deve essere garantito dall’istituzione tedesca competente in base alla legislazione tedesca sull’assicurazione contro la non autosufficienza, come se le detta persona non autosufficiente risiedesse in Germania, salvo il caso che quest’ultima abbia diritto ad una prestazione equivalente in forza della legislazione francese.
29 Dal fascicolo non emerge che, nella prima causa principale, la cassa contro la non autosufficienza KKH abbia sostenuto che la legislazione francese consente il versamento dei contributi per la pensione di vecchiaia per conto della sig.ra Gaumain-Cerri in forza della sua assistenza al figlio non autosufficiente. In assenza di una tale possibilità, nelle condizioni menzionate al punto precedente, si deve quindi applicare la legislazione dello Stato competente, in questo caso la Germania.
30 Trattandosi di un caso quale quello della persona assistita dalla sig.ra Barth, è pacifico che si applica la legislazione dello Stato competente, ossia parimenti la Germania, dove risiede tale persona non autosufficiente.
31 Resta quindi da esaminare, in una situazione in cui si applichi la legislazione dello Stato competente, se l’istituzione competente possa rifiutare la concessione di una particolare prestazione relativa all’assicurazione contro la non autosufficienza, ossia il versamento dei contributi per la pensione di vecchiaia per conto del terzo che assiste la persona non autosufficiente, perché tale terzo non risiede nel territorio dello Stato membro competente.
32 Una risposta negativa si impone ad ogni modo in casi quali quelli di cui alle controversie principali, senza che occorra pronunciarsi, come hanno fatto alcuni intervenienti che hanno presentato osservazioni alla Corte, sulla qualità o meno di lavoratore dei terzi interessati, ai sensi dell’art. 39 CE o del regolamento n. 1408/71.
33 E’ infatti pacifico che, nelle cause principali, tali terzi sono cittadini dell’Unione ai sensi dell’art. 17 CE.
34 Lo status di cittadino dell’Unione consente a chi tra i cittadini degli Stati membri si trovi nella medesima situazione di ottenere, nell’ambito di applicazione del Trattato, fatte salve le eccezioni a tal riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico (v., in particolare, sentenza 11 luglio 2002, causa C-224/98, D’Hoop, Racc. pag. I-6191, punto 28).
35 Orbene, in casi quali quelli di cui alle cause principali, il rifiuto di versare i contributi per la pensione di vecchiaia per conto di un terzo che assiste una persona non autosufficiente per il solo motivo che egli non risiede nel territorio dello Stato competente, la cui legislazione è quella applicabile, porta a trattare in maniera diversa persone che si trovano nella medesima situazione, consistente nella prestazione di cure a titolo non professionale, ai sensi della legislazione dello Stato competente, a beneficiari dell’assicurazione contro la non autosufficienza soggetti alla medesima legislazione. In un tale contesto, in considerazione del fine dell’attività esercitata dai terzi che assistono persone non autosufficienti, il criterio della residenza di tali terzi pare costituire, infatti, non un elemento che stabilisca oggettivamente una differenza di situazioni e che giustifichi una disparità di trattamento, ma una disparità di trattamento nell’ambito di situazioni comparabili, costitutiva di una discriminazione vietata dal diritto comunitario.
36 Occorre quindi rispondere alla seconda serie di questioni poste dai giudici del rinvio, quali riassunte al punto 18 della presente sentenza, dichiarando che, nel caso di prestazioni quali quelle erogate, nelle circostanze di cui alle cause principali, dall’assicurazione tedesca contro la non autosufficienza ad un assicurato residente nel territorio dello Stato competente o ad una persona residente nel territorio di un altro Stato membro e coperta da tale assicurazione in quanto familiare di un lavoratore, il Trattato, in particolare l’art. 17 CE, nonché il regolamento n. 1408/71 ostano a che il versamento dei contributi per la pensione di vecchiaia per conto di un cittadino di uno Stato membro, che assuma il ruolo di terzo che presta cure al beneficiario di tali prestazioni, sia rifiutato dall’istituzione competente perché tale terzo o il detto beneficiario risiede in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.
Sulle spese
37 Le spese sostenute dai governi tedesco ed ellenico, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi ai giudici nazionali, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Sozialgericht Hannover e dal Sozialgericht Aachen con ordinanze 12 dicembre 2001 e 18 gennaio 2002, dichiara:
1) Una prestazione quale il versamento, da parte dell’ente per l’assicurazione contro la non autosufficienza, dei contributi per la pensione di vecchiaia del terzo che fornisce cure domiciliari ad una persona non autosufficiente, nelle condizioni di cui alle cause principali, costituisce una prestazione di malattia a beneficio della persona non autosufficiente soggetta al regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97.
2) Nel caso di prestazioni quali quelle erogate, nelle circostanze di cui alle cause principali, dall’assicurazione tedesca contro la non autosufficienza ad un assicurato residente nel territorio dello Stato competente o ad una persona residente nel territorio di un altro Stato membro e coperta da tale assicurazione in quanto familiare di un lavoratore, il Trattato, in particolare l’art. 17 CE, nonché il regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, ostano a che il versamento dei contributi per la pensione di vecchiaia per conto di un cittadino di uno Stato membro, che assuma il ruolo di terzo che presta cure al beneficiario di tali prestazioni, sia rifiutato dall’istituzione competente perché tale terzo o il detto beneficiario risiede in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.
Timmermans
Puissochet
Schintgen
Macken
Colneric
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 luglio 2004.
Il cancelliere
Il presidente della Seconda Sezione
R. Grass
C.W.A. Timmermans
1 – Lingua processuale: il tedesco.
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