Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Questioni pregiudiziali Soluzione chiaramente desumibile dalla giurisprudenza Applicazione dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura
(Regolamento di procedura della Corte, art. 104, n. 3)
2. Disposizioni fiscali Armonizzazione delle legislazioni Accise Direttive 92/12 e 92/81 Oli minerali Modalità di esazione e di riscossione dell'accisa Potere degli Stati membri con riserva di non discriminazione Rifiuto di uno Stato membro di rimborsare un'accisa versata da un negoziante in caso di mancato pagamento da parte del cliente di detto negoziante Ammissibilità
[Trattato CE, art. 3, lett. a) e b) (divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. a) e b), CE); direttive del Consiglio 92/12CEE, primo considerando e art. 3, n. 2, e 92/81/CEE]
Parti
Nel procedimento C-80/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal d'instance di Châteauroux (Francia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Michel SARL
e
Recettes des douanes,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, lett. a) e b), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. a) e b), CE], del primo considerando e dell'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), nonché del sesto e dell'ottavo considerando della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, L. Sevón e M. Wathelet (relatore), giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
informato il giudice a quo del fatto che la Corte si propone di statuire mediante ordinanza motivata in conformità dell'art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura,
invitati gli interessati considerati dall'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni a tale riguardo,
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 26 gennaio 2001, pervenuta in cancelleria il 16 febbraio successivo, il Tribunal d'instance di Châteauroux (Francia) ha sottoposto a questa Corte una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 3, lett. a) e b), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. a) e b), CE], del primo considerando e dell'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), nonché del sesto e dell'ottavo considerando della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la società Michel SARL, che svolge l'attività di commerciante di prodotti petroliferi, e le Recettes des douanes (esattoria delle dogane) in merito al rimborso di un importo a titolo di imposta nazionale sui prodotti petroliferi (in prosieguo: la «INPP»), che la suddetta società ha assolto e che non avrebbe potuto ripercuotere a seguito di un mancato pagamento da parte di alcuni suoi clienti.
Sfondo normativo comunitario
3 L'art. 3, lett. a) e b), del Trattato recita:
«Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:
a) l'abolizione, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;
b) una politica commerciale comune».
4 Ai sensi del primo considerando della direttiva 92/12, «l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno implicano la libera circolazione delle merci, comprese quelle soggette ad accisa».
5 L'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva 92/12 dispone:
«1. La presente direttiva è applicabile, a livello comunitario, ai prodotti seguenti, come definiti nelle direttive ad essi relative:
gli oli minerali,
l'alcole e le bevande alcoliche,
i tabacchi lavorati.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini della accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta».
6 In forza dell'art. 5, n. 1, della direttiva 92/12:
«I prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 sono sottoposti ad accisa al momento della loro fabbricazione nel territorio della Comunità, quale definito nell'articolo 2, o al momento della loro importazione in tale territorio.
Si considera "importazione di un prodotto soggetto ad accisa": l'ingresso del prodotto nella Comunità, compreso l'ingresso con provenienza da uno dei territori previsti nelle deroghe di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, o dalle Isole Normanne.
Tuttavia, quando tale prodotto al momento dell'ingresso nella Comunità viene sottoposto ad un regime doganale comunitario, si considera che la sua importazione avvenga nel momento in cui esso viene svincolato dal regime doganale comunitario».
7 L'art. 6 della direttiva 92/12 recita:
«1. L'accisa diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo o della constatazione degli ammanchi che dovranno essere soggetti ad accisa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3.
Si considera immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa:
a) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;
b) la fabbricazione, anche irregolare, dei prodotti in questione al di fuori di un regime sospensivo;
c) l'importazione, anche irregolare, dei prodotti in questione, quando essi non sono vincolati a un regime sospensivo.
2. Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa che deve essere applicata sono quelle in vigore alla data dell'esigibilità nello Stato membro in cui è effettuata l'immissione in consumo o la constatazione degli ammanchi. L'accisa viene liquidata e riscossa secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro, fermo restando che gli Stati membri applicano le medesime modalità di esenzione e di riscossione sia ai prodotti nazionali che ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri».
8 Il sesto e l'ottavo considerando della direttiva 92/81 hanno il seguente tenore:
«considerando tuttavia che è opportuno consentire agli Stati membri di applicare a titolo facoltativo altre esenzioni o aliquote ridotte all'interno del loro territorio, purché ciò non causi distorsioni della concorrenza;
(...)
considerando che è necessario istituire una procedura di esame di tutte le esenzioni o riduzioni delle aliquote prescritte nella presente direttiva per verificare che esse restino compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno».
9 In forza dell'art. 1 della direttiva 92/81:
«1. Gli Stati membri applicano agli oli minerali un'accisa armonizzata conformemente alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/82/CEE relativa alle aliquote delle accise sugli oli minerali».
10 A norma dell'art. 2, nn. 1 e 2, della direttiva 92/81:
«Ai fini della presente direttiva, si intendono per 'oli minerali':
(...)
2. Gli oli minerali, diversi da quelli per cui la direttiva 92/82/CEE prescrive un livello di accisa, sono assoggettati all'accisa se sono destinati ad essere utilizzati, se sono messi in vendita o se sono utilizzati come combustibili o carburanti. L'aliquota del diritto esigibile è fissata, a seconda dell'uso, al livello applicabile al combustibile o al carburante per motori equivalente».
Controversia nella causa principale e questione pregiudiziale
11 Nel corso degli anni 1996-1998, la ricorrente nella causa principale ha acquistato prodotti petroliferi da alcuni fornitori. In tale occasione essa ha versato a questi ultimi la INPP. Essa contava di recuperare la suddetta imposta da due suoi clienti, ma la messa in liquidazione giudiziaria dei detti clienti ha reso tale recupero impossible.
12 La ricorrente nella causa principale ha quindi convenuto in giudizio la Recette des douanes dinanzi al giudice a quo al fine di ottenere il rimborso della somma di FRF 254 986,46, che costituiva l'importo della INPP da essa versato.
13 La ricorrente nella causa principale sostiene che, se il commerciante intermediario dovesse definitivamente sopportare l'onere dell'imposta in caso di mancato pagamento da parte dei propri clienti, la natura dell'imposta muterebbe. La suddetta imposta cesserebbe di essere un'imposta sul consumo senza divenire un'imposta generale, in quanto è esigibile solo in caso di mancato pagamento. Non perseguendo alcuna finalità specifica, ai sensi dell'art. 3, n. 2, della direttiva 92/12, tale nuova imposta non sarebbe autorizzata dal diritto comunitario.
14 Del resto, la legge tedesca, contrariamente a quella francese, prevederebbe il rimborso delle accise in casi del genere. Tale disparità di trattamento ostacolerebbe la libera circolazione delle merci.
15 In tale contesto il Tribunal d'instance di Châteauroux ha deciso di sospendere il giudizio e di proporre la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli artt. 3, lett. a) e b) del Trattato di Roma, il primo considerando e l'art. 3, n. 2, della direttiva 25 febbraio 1992, 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, il sesto e l'ottavo considerando della direttiva 19 ottobre 1992, 92/81, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli olii minerali, debbano essere interpretati nel senso che la Repubblica francese non può negare il rimborso dell'imposta nazionale sui prodotti petroliferi (INPP) assolta da un commerciante di prodotti petroliferi a seguito di un mancato pagamento da parte di uno dei suoi clienti».
Sulla questione pregiudiziale
16 E' giocoforza constatare che la soluzione della questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, di modo che, in conformità all'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura, si deve statuire con ordinanza motivata.
17 Per quanto riguarda l'art. 3, lett. a) e b), del Trattato, è sufficiente ricordare che, come ha affermato la Corte, in particolare nelle sentenze 14 luglio 1998, causa C-341/95, Bettati (Racc. pag. I-4355, punto 75), e 3 ottobre 2000, causa C-9/99, Échirolles Distribution (Racc. pag. I-8207, punto 22), tale articolo, che determina gli ambiti e gli obiettivi sui quali verte l'azione della Comunità, enuncia principi generali del mercato comune, che sono applicati unitamente ai capi rispettivi del Trattato.
18 A tale proposito, la direttiva 92/12, adottata a norma dell'art. 99 del Trattato CE (divenuto art. 93 CE), come è stato dichiarato al punto 22 della sentenza 2 aprile 1998, causa C-296/95, EMU Tabac e a. (Racc. pag. I-1605), intende fissare un certo numero di regole quanto alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, segnatamente al fine di assicurare che l'esigibilità delle accise sia identica in tutti gli Stati membri.
19 Al riguardo, si deve constatare che l'art. 6, n. 1, della direttiva 92/12 mira soltanto a determinare il momento a partire dal quale l'accisa diventa esigibile. Dalle disposizioni dell'art. 6, n. 2, della suddetta direttiva emerge chiaramente che, una volta che l'accisa è divenuta esigibile a causa dell'immissione in consumo ai sensi del n. 1 di detto articolo, la stessa viene liquidata e riscossa secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro, fermo restando che gli Stati membri devono applicare le stesse modalità di liquidazione e di riscossione ai prodotti nazionali e ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri (sentenza 5 aprile 2001, causa C-325/99, Van de Water, Racc. pag. I-2729, punto 38).
20 Garantendo, all'art. 6, n. 1, della direttiva 92/12, che le norme relative all'esigibilità dell'accisa sono identiche in tutti gli Stati membri, il legislatore comunitario non ha evidentemente cercato di armonizzare le modalità che disciplinano la liquidazione e la riscossione dell'accisa da parte di questi ultimi. In base al n. 2 dello stesso articolo esso, al contrario, ha lasciato espressamente agli Stati membri la competenza a determinare dette modalità, fatta salva la condizione di non discriminazione di cui al punto 19 della presente ordinanza (citata sentenza Van de Water, punto 40).
21 Si deve altresì sottolineare che, anche se la direttiva 92/12 non specifica, all'art. 6, la persona tenuta a versare l'accisa esigibile, dalla struttura della suddetta direttiva emerge che le autorità nazionali devono, in ogni caso, vegliare all'effettivo adempimento dell'obbligazione tributaria (citata sentenza Van de Water, punto 41).
22 Dalle considerazioni che precedono emerge che l'impossibilità per la ricorrente nella causa principale di ripercuotere la INPP su taluni clienti, in seguito all'inadempimento di questi ultimi, non incide né sulla natura né sulla struttura stessa della suddetta imposta. Analogamente alle modalità di liquidazione e di riscossione, la concessione al debitore dell'accisa di un diritto al rimborso dell'accisa, in un'ipotesi del genere, è lasciata alla responsabilità degli Stati membri, fatto salvo il principio di non discriminazione ricordato al punto 19 della presente ordinanza.
23 Pertanto, la direttiva 92/12 non osta alle eventuali disparità che possano derivare, da uno Stato membro all'altro, dalle divergenze esistenti tra le legislazioni dei vari Stati membri in materia (v., per analogia, sentenza 28 giugno 1978, causa 1/78, Kenny (Racc. pag. 1489, punto 18).
24 Quanto ai considerando delle direttive 92/12 e 92/81 menzionati nella questione pregiudiziale, è sufficiente constatare che essi costituiscono dichiarazioni molto generiche, che non sono in grado di mettere in discussione tale interpretazione delle disposizioni della direttiva 92/12.
25 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l'art. 3, lett. a) e b), del Trattato, il primo considerando e l'art. 3, n. 2, della direttiva 92/12 nonché il sesto e l'ottavo considerando della direttiva 92/81 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro rifiuti, in caso di mancato pagamento da parte del cliente di un commerciante in prodotti petroliferi, il rimborso di un'accisa come la INPP assolta dal suddetto commerciante.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
26 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
statuendo sulla questione sottopostale dal Tribunal d'instance di Châteauroux con sentenza 26 gennaio 2001, dichiara:
L'art. 3, lett. a) e b), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. a) e b), CE], il primo considerando e l'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, nonché il sesto e l'ottavo considerando della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro rifiuti, in caso di mancato pagamento da parte del cliente di un commerciante in prodotti petroliferi, il rimborso di un'accisa come l'imposta nazionale sui prodotti petroliferi assolta dal suddetto commerciante.
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