Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento che stabilisce le condizioni alle quali si possono fornire informazioni derivanti dai sistemi telematici di prenotazione - Ricorso proposto da venditori di sistemi telematici di prenotazione - Irricevibilità
[Art. 230, quarto comma, CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2299/89, art. 6, n. 1, lett. b), punto v), come modificato dal regolamento (CE) n. 323/1999]
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità - Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto sottoposti al Tribunale - Esclusione salvo in caso di snaturamento
Massima
1. La possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l'identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da tale provvedimento, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto in esame. Al riguardo, l'art. 6, n. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 2299/89 - introdotto dal regolamento n. 323/1999, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione - che stabilisce le condizioni alle quali un venditore del sistema può fornire informazioni, di carattere statistico o di altro genere, derivanti dal suo sistema telematico di prenotazione, concerne le ricorrenti in virtù della loro qualità oggettiva di «venditori del sistema» allo stesso titolo degli altri venditori attuali o futuri del sistema posti nella medesima situazione e degli altri operatori presenti sul mercato in esame, quali le compagnie aeree o gli abbonati, cui parimenti si applica questa stessa disposizione in considerazione della loro qualità oggettiva. A tale scopo, tale disposizione prevede termini definiti in modo generale e astratto dal regolamento n. 2299/89, come modificato dal regolamento n. 323/1999, ovvero le definizioni delle categorie di operatori alle quali essa si applica, senza riferimento alcuno alla situazione specifica di determinati operatori.
Inoltre, la circostanza che un atto possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non contrasta con la sua indole di regolamento, ove tale situazione sia oggettivamente determinata.
( v. punti 38-39, 41 )
2. La valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di fatto ad esso sottoposti - come quelli relativi al problema di sapere se le ricorrenti siano state colpite dalla disposizione controversa a causa di un insieme di qualità che le caratterizzano rispetto a qualsiasi altro operatore cui si applica tale disposizione, o se l'attuazione della citata disposizione abbia provocato nei loro confronti gravi ripercussioni tali da contraddistinguerle rispetto a qualsiasi altro operatore economico al quale la detta disposizione si applica - non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un ricorso proposto contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, salvo in caso di snaturamento di questi elementi.
( v. punti 46-47, 55-56 )
Parti
Nel procedimento C-96/01 P,
The Galileo Company, con sede in Swindon (Regno Unito),
Galileo International LLC, con sede in Rosemont (Stati Uniti),
rappresentate dal sig. R. Plender, QC, su incarico della sig.ra K. Holmes nonché dei sigg. D. Austin e R. Butler, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 15 dicembre 2000 nella causa T-113/99, Galileo e Galileo International/Consiglio (Racc. pag. II-4141),
procedimento in cui le altre parti sono:
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. A. Lopes Sabino e M. Bishop, in qualità di agenti,
convenuto in primo grado,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. Benyon e M. Huttunen, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
e
Amadeus Global Travel Distribution SA, con sede in Madrid (Spagna),
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai sigg. S. von Bahr, presidente di sezione, D.A.O. Edward e C.W.A. Timmermans (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 febbraio 2001, The Galileo Company (in prosieguo: la «Galileo») e la Galileo International LLC (in prosieguo: la «GILLC») hanno proposto un'impugnazione, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado 15 dicembre 2000, causa T-113/99, Galileo e Galileo International/Consiglio (Racc. pag. II-4141; in prosieguo l'«ordinanza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha dichiarato irricevibile il ricorso delle predette diretto ad ottenere l'annullamento parziale dell'art. 1, punto 7, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 8 febbraio 1999, n. 323, che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (CRS) (GU L 40, pag. 1; in prosieguo: la «disposizione controversa»), nella parte in cui aggiunge all'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2299 (GU L 220, pag. 1), una disposizione che consente alle compagnie aeree, a prescindere dal loro numero, di costituire un gruppo per acquistare insieme dati dagli operatori del CRS.
Contesto normativo e fatti all'origine della controversia
2 I fatti all'origine della controversia, quali risultano dal fascicolo presentato al Tribunale ed esposti ai punti 1-12 dell'ordinanza impugnata, possono essere riassunti come segue.
3 La GILLC è segnatamente di proprietà delle compagnie aeree United Airlines, British Airways, SAir Group, KLM Royal Dutch Airlines, US Airways e Alitalia. La Galileo è una società controllata per il 99% dalla GILLC.
4 La GILLC possiede e gestisce un CRS che consente agli abbonati, in particolare alle agenzie di viaggi, di effettuare prenotazioni automatizzate presso un gran numero di prestatori di servizi nel settore dei viaggi, come le compagnie aeree, le società di noleggio di autoveicoli o gli alberghi. La Galileo offre alla GILLC servizi di assistenza nell'Unione europea, in Medio Oriente, in Africa, in Asia, nel Pacifico ed in America latina.
5 Stando alle ricorrenti, esistono solamente quattro CRS. Oltre a quello della GILLC, gli altri CRS, di cui sono proprietarie altre compagnie aeree, sono l'Amadeus, il Sabre e il Worldspan. Per i periodi considerati nella presente controversia questi quattro CRS sarebbero stati i soli ad offrire servizi di trasporto aereo proposti o utilizzati nel territorio comunitario e inoltre sarebbero i soli ad operare su scala mondiale.
6 Nella banca dati CRS sono inseriti due tipi d'informazioni: le informazioni contenute nelle domande di prenotazione provenienti dalle agenzie di viaggi e quelle fornite dalle compagnie aeree.
7 Tali informazioni, in genere designate con l'espressione «trasferimento di dati relativi all'informazione commerciale» («Marketing Information Data Transfer»; in prosieguo: il «MIDT»), si prestano ad essere vendute come prodotti a parte. Orbene, le ricorrenti propongono quattro prodotti MIDT.
8 Il 24 luglio 1989 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 2299/89, il quale è stato modificato, segnatamente all'art. 6, dal regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1993, n. 3089 (GU L 278, pag. 1).
9 Il 9 luglio 1997 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che modifica il regolamento n. 2299/89.
10 L'8 febbraio 1999, dopo una seconda lettura del Parlamento, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 323/1999, che prevede, segnatamente, l'aggiunta di un punto v) all'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2299/89.
11 Tale aggiunta, proposta dal Parlamento come emendamento in sede di adozione della prima proposta di regolamento della Commissione, ricordata al punto 9 della presente ordinanza, era stata integrata da quest'ultima nella sua nuova proposta e successivamente ripresa e adottata dal Consiglio nella sua posizione comune (CE) 24 settembre 1998, n. 55/98 (GU C 360, pag. 69).
12 A seguito di tale modifica l'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2299/89 recita ora come segue:
«1. Le seguenti disposizioni disciplinano la disponibilità di informazioni di carattere statistico e di altro genere che il venditore del sistema fornisce ricavandole dal suo CRS:
(...)
b) I dati relativi alla commercializzazione, alle prenotazioni e alle vendite messi a disposizione ottemperano alle seguenti condizioni:
(...)
v) un gruppo di compagnie aeree e/o abbonati ha il diritto di acquistare dati per uso comune».
13 Secondo le ricorrenti, l'oggetto di tale disposizione sarebbe quello di assicurare che le agenzie di viaggio, soprattutto le piccole e medie imprese, siano in grado, raggruppandosi, di consultare i dati contenuti nelle banche dati.
Procedimento dinanzi al Tribunale
14 Le ricorrenti, ritenendo che la disposizione controversa ledesse i loro interessi in qualità di operatori di CRS che alimentano alcuni MIDT, il 7 maggio 1999 hanno proposto davanti al Tribunale un ricorso diretto all'annullamento di detta disposizione.
15 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 luglio 1999, il Consiglio ha sollevato un'eccezione di irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Rilevando che il regolamento n. 323/1999 costituisce un atto normativo di portata generale e che, inoltre, le ricorrenti non sarebbero né direttamente né individualmente interessate da tale atto, il Consiglio ha chiesto al Tribunale di dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile e di condannare queste ultime alle spese.
16 Il 2 ottobre 1999 le ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni su tale eccezione di irricevibilità. Esse hanno fatto valere, in sostanza, che il regolamento n. 323/1999, in particolare la disposizione controversa, le interessava direttamente e individualmente. A questo proposito hanno sostenuto che il regolamento, anche se nella fattispecie poteva essere qualificato come atto normativo, le interessava individualmente per due motivi riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte.
17 In primo luogo, le ricorrenti facevano valere che, alla data dell'adozione del regolamento n. 323/1999, il Consiglio non poteva ignorare che tale regolamento avrebbe riguardato individualmente solamente i quattro operatori che gestivano un CRS mondiale all'interno della Comunità. Questi operatori costituirebbero una categoria chiusa, distinta da qualsiasi altro operatore che potrebbe gestire, in futuro, un CRS mondiale all'interno della Comunità. Inoltre, poiché prima dell'adozione del detto regolamento le ricorrenti avevano concluso 36 contratti d'acquisto di MIDT con compagnie aeree, l'immediata attuazione dell'obbligo imposto dalla disposizione controversa avrebbe sensibilmente influenzato il valore di tali contratti e, pertanto, questo regolamento poteva produrre o avrebbe effettivamente prodotto, nei confronti delle ricorrenti, effetti giuridici distinti ai sensi della giurisprudenza.
18 In secondo luogo, le ricorrenti sostenevano che il fatto che solamente quattro operatori gestiscono CRS mondiali e che è improbabile la nascita di un nuovo sistema costituirebbe una qualità che le contraddistingue rispetto a qualsiasi altro operatore. Inoltre, le ricorrenti si contraddistinguerebbero del pari rispetto a ogni altro operatore per il fatto che il Consiglio avrebbe avuto l'obbligo, al momento dell'adozione del regolamento n. 323/1999, di tenere in considerazione la loro situazione particolare e quella degli altri operatori di CRS mondiali, in applicazione degli artt. 75 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 71 CE) e 78 del Trattato CE (divenuto art. 74 CE).
19 Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 10 febbraio 2000, è stato autorizzato l'intervento in primo grado dell'Amadeus Global Travel Distribution SA (in prosieguo: l'«Amadeus») e della Commissione a sostegno, rispettivamente, delle conclusioni delle ricorrenti e del Consiglio; tali intervenienti hanno presentato le loro osservazioni sulla predetta eccezione di irricevibilità.
20 Nella sua memoria d'intervento, l'Amadeus faceva valere che la disposizione controversa andrebbe considerata come una decisione ai sensi dell'art. 230 CE e non come una norma di portata generale.
21 Quanto alla Commissione, nella sua memoria d'intervento essa sosteneva che le ricorrenti non avevano dimostrato il motivo per il quale il regolamento n. 323/1999 andrebbe considerato come una decisione pur apparendo come un regolamento né avevano provato in che modo questo le riguarderebbe individualmente.
Ordinanza impugnata
22 Con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso sulla base dei seguenti motivi:
«44 In forza dell'art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona giuridica può proporre un ricorso d'annullamento contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento, la riguardano direttamente e individualmente.
45 Secondo una giurisprudenza costante, il criterio di distinzione tra un regolamento ed una decisione va ricercato nella portata generale ovvero individuale dell'atto in questione. Un atto riveste portata generale se si applica a situazioni determinate oggettivamente e se produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone individuate in modo generale e astratto (sentenza del Tribunale 22 febbraio 2000, causa T-138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II-341, punto 49).
46 Inoltre, la natura normativa di un atto non viene meno solo perché è possibile determinare con un certo grado di precisione il numero o addirittura l'identità delle persone nei cui confronti esso si applica (ordinanze della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 30, e 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 34).
47 Nella fattispecie, risulta che l'art. 6, n. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 2299/89, come integrato dal regolamento n. 323/1999, è formulato in termini generali ed astratti. Al pari dei punti i) - iv) di tale articolo, esso fissa le condizioni in base alle quali un venditore del sistema può fornire informazioni di carattere statistico o di altro genere ricavandole dal suo CRS. Esso prende in considerazione a tale riguardo situazioni determinate oggettivamente e contiene in particolare, a tal fine, termini definiti all'art. 2 in modo generale ed astratto. E' quindi solo a queste condizioni che esso produce effetti giuridici per categorie d'imprese. Anche se fosse stato dimostrato che i soggetti ai quali si applica la disposizione in esame, come peraltro ogni altra disposizione del regolamento n. 2299/89 che comporta effetti per i venditori del sistema, erano identificabili al momento della sua adozione, la natura normativa di tale disposizione non sarebbe per questo messa in discussione, tenuto conto del fatto che essa si riferisce solo a situazioni di diritto o di fatto oggettive (ordinanza CNPAAP/Consiglio, già citata, punto 35).
48 Cionondimeno, la Corte ha dichiarato che, in determinate circostanze, la disposizione di un atto di portata generale può concernere individualmente taluni degli operatori economici interessati (sentenze [16 maggio 1991, causa C-358/89], Extramet Industrie/Consiglio, [Racc. pag. I-2501], punto 13, e [18 maggio 1994, causa C-309/89], Codorniu/Consiglio, [Racc. pag. I-1853], punto 19). Il caso si verifica qualora la disposizione risulti applicabile a una persona fisica o giuridica a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità e, perciò, la individui in modo analogo a quello in cui lo sarebbe il destinatario di una decisione (sentenza Codorniu/Consiglio, già citata, punto 20).
49 Le ricorrenti sostengono di far parte di una ristretta cerchia di operatori presi in considerazione dalla disposizione controversa.
50 Tuttavia, contrariamente a quanto esse fanno valere, si deve rilevare che la possibilità di determinare, con maggiore o minor precisione, il numero o anche l'identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in virtù di una situazione obbiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto in esame (sentenze della Corte 15 giugno 1993, causa C-213/91, Abertal e a./Commissione, Racc. pag. I-3177, punto 17, e 15 febbraio 1996, causa C-209/94 P, Buralux e a./Consiglio, Racc. pag. I-615, punto 24). Nel caso in esame, le ricorrenti sono prese in considerazione dalla disposizione controversa nella loro qualità obbiettiva di "venditore del sistema", allo stesso titolo di ogni altro venditore del sistema, ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 2299/89, come modificato dal regolamento n. 3089/93. In realtà, tutti gli operatori di cui all'art. 6, n. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 2299/89, e successive modifiche, sono interessati da tale disposizione nella loro qualità oggettiva di attori presenti nel mercato in causa, che si tratti di venditori del sistema, di compagnie aeree o di abbonati.
51 Peraltro, le ricorrenti invocano l'esistenza di circostanze economiche eccezionali. Tuttavia, le due sentenze della Corte cui esse fanno riferimento, nelle quali è stato dichiarato che una persona giuridica era direttamente interessata dalla disposizione regolamentare che la stessa impugnava, presentavano circostanze che non ricorrono nel caso in esame.
52 Così, nella sentenza Extramet Industrie/Consiglio, già citata, riguardante la disciplina antidumping, la Corte ha sottolineato che il ricorrente era contemporaneamente il più importante importatore del prodotto oggetto del provvedimento antidumping e l'utilizzatore finale di tale prodotto e che incontrava difficoltà a rifornirsi presso l'unico produttore comunitario, che era anche suo concorrente sul mercato del prodotto finito.
53 Nella sentenza Codorniu/Consiglio, già citata, la Corte ha dichiarato che un ricorrente, detentore dal 1924 del diritto esclusivo su un marchio, di cui ha tradizionalmente fatto uso e che se ne vede impedito l'impiego a causa dell'adozione di una disposizione regolamentare, è individualmente interessato da quest'ultima.
54 Da tali sentenze risulta che un'impresa non è interessata individualmente da una disposizione regolamentare per il solo fatto che tale disposizione colpisce la sua attività economica. Le situazioni considerate da tali sentenze configuravano un complesso di circostanze particolari che non ricorrono nel caso di specie. Così, le ricorrenti non hanno dimostrato che sarebbe loro impedito l'uso di un diritto esclusivo analogo a quello che si ritrova nella causa da cui è scaturita la sentenza Codorniu/Consiglio, già citata. Parimenti, se l'attività riguardante il MIDT, che è solo un'attività derivata rispetto alla funzione principale dei CRS, ossia la prenotazione telematica di servizi, è colpita dalla disposizione [controversa], le ricorrenti non hanno dimostrato di essersi trovate in una situazione analoga a quella in cui versava la società Extramet Industrie SA nel mercato del calcio metallico. In realtà le ricorrenti sono colpite dal regolamento in causa solo per la loro qualità oggettiva di venditore del sistema, allo stesso titolo degli altri operatori. Gli specifici elementi sulla base dei quali le società Extramet Industrie SA e Codorniu SA sono state considerate come individualmente interessate dagli atti che le stesse impugnavano sono quindi privi di equivalente nel caso di specie.
55 Si deve concludere che le ricorrenti non hanno dimostrato di essere individualmente interessate dalla disposizione regolamentare di cui chiedono l'annullamento».
Ricorso d'impugnazione
23 A sostegno del loro ricorso diretto ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza impugnata e a far dichiarare ricevibile il loro ricorso contro l'art. 6, n. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 2299/89, come integrato dal regolamento n. 323/1999, le ricorrenti fanno valere due motivi concernenti alcuni errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso.
24 Con il loro primo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale, concludendo ai punti 47 e 50 dell'ordinanza impugnata che esse sono prese in considerazione dalla disposizione controversa solamente nella loro qualità oggettiva di «venditori del sistema», allo stesso titolo di ogni altro venditore del sistema, ha commesso un errore di diritto.
25 A sostegno di tale motivo, le ricorrenti fanno valere di essere individualmente interessate dalla disposizione controversa ai sensi della giurisprudenza della Corte e del Tribunale, per il fatto di far parte di un gruppo di operatori il cui numero ed identità erano determinati e controllabili alla data dell'adozione del regolamento n. 323/1999 (v., in particolare, sentenze 23 novembre 1971, causa 62/70, Bock/Commissione, Racc. pag. 897, punto 10; 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punto 17, e 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, punto 11), e a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerle dalla generalità (v., in particolare, sentenze del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 50, e 10 febbraio 2000, cause riunite T-32/98 e T-41/98, Nederlandse Antillen/Commissione, Racc. pag. II-201, punti 48-50).
26 Con il loro secondo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver concluso, ai punti 51-54 dell'ordinanza impugnata, che le circostanze economiche eccezionali da esse invocate non comportano che la misura contestata le riguardi individualmente.
27 In particolare, le ricorrenti sostengono che, così facendo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto violando i principi consacrati dalle sentenze citate Extramet Industrie/Consiglio e Codorniu/Consiglio, nonché dalla ulteriore giurisprudenza della Corte e del Tribunale (v., in particolare, ordinanza della Corte CNPAAP/Consiglio, citata, punto 36, e ordinanze del Tribunale 10 dicembre 1996, causa T-18/95, Atlanta e Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commissione, Racc. pag. II-1669, punto 47; 3 giugno 1997, causa T-60/96, Merck e a./Commissione, Racc. pag. II-849, punti 40 e 41, nonché 30 settembre 1997, causa T-122/96, Federolio/Commissione, Racc. pag. II-1559, punti 58 e 59).
28 Nella sua comparsa di risposta, il Consiglio sostiene che il Tribunale non ha commesso gli errori di diritto asseriti dalle ricorrenti e che di conseguenza il ricorso d'impugnazione deve essere respinto. Inoltre, il Consiglio fa valere che queste ultime hanno la possibilità di contestare la validità della disposizione controversa dinanzi a un tribunale nazionale, segnatamente con un ricorso avverso il provvedimento di applicazione di tale disposizione. Il Consiglio aggiunge che potrebbero essere rimesse alla Corte, in via pregiudiziale, eventuali questioni vertenti sull'interpretazione della disposizione controversa.
29 Anche la Commissione ritiene che il Tribunale non abbia commesso errori di diritto. Essa fa valere, quanto al primo motivo, che il Tribunale ha applicato correttamente la giurisprudenza dei giudici comunitari relativa al fatto che, sebbene un atto normativo si applichi alla totalità degli operatori economici interessati, esso può riguardare alcuni di loro direttamente e individualmente. Quanto al secondo motivo, essa sostiene che il Tribunale ha applicato correttamente le sentenze citate Extramet Industrie/Consiglio e Codorniu/Consiglio.
Giudizio della Corte
30 Ai sensi dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
31 A titolo preliminare occorre rilevare che, nell'esaminare la questione riguardante la ricevibilità del ricorso di annullamento di cui è stato investito, il Tribunale ha effettuato un'analisi divisa in due parti. Infatti, ai punti 44-47 dell'ordinanza impugnata, esso ha esaminato in primo luogo se la disposizione controversa abbia, per sua natura e portata, carattere regolamentare. In secondo luogo, avendo appurato il carattere regolamentare della detta disposizione, esso ha analizzato, ai punti 48-54 della detta ordinanza, se le ricorrenti potessero ugualmente pretendere di essere interessate individualmente dal regolamento n. 323/1999, perché sarebbe loro applicabile a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerle dalla generalità, ai sensi della giurisprudenza della Corte e del Tribunale.
Sul primo motivo
32 Per quanto riguarda il primo motivo delle ricorrenti, secondo cui il Tribunale avrebbe sbagliato a concludere che queste ultime sono prese in considerazione dalla disposizione controversa solamente nella loro qualità oggettiva di «venditori del sistema», allo stesso titolo di ogni altro venditore del sistema, va constatato che tale motivo, poiché contesta sia il punto 47 sia il punto 50 dell'ordinanza impugnata, riguarda rispettivamente la prima e la seconda parte di quest'ultima.
33 In primo luogo, quanto al punto 47, relativo alla parte dell'ordinanza impugnata concernente la natura regolamentare della disposizione controversa, è giocoforza constatare che l'unico argomento invocato dalle ricorrenti a sostegno del loro primo motivo, volto a contestare la natura regolamentare di questa disposizione, si riferisce alla giurisprudenza consacrata in particolare dalla sentenza 3 maggio 1978, causa 112/77, Töpfer/Commissione (Racc. pag. 1019, punto 9), a tal titolo richiamata dalle ricorrenti. In particolare, queste ultime sostengono che, a causa dei loro obblighi contrattuali preesistenti che possono essere colpiti dalla detta disposizione, questa le riguarderebbe individualmente come se fosse costituita da un insieme di decisioni che fossero loro personalmente indirizzate.
34 Al riguardo va constatato che la sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione, citata, invocata dalle ricorrenti a sostegno della loro argomentazione, non può fondare la loro conclusione secondo la quale il regolamento n. 323/1999 costituirebbe in realtà un insieme di decisioni poiché, nella causa che ha originato tale sentenza, la Corte doveva valutare se, benché non si potesse mettere in discussione il carattere regolamentare dell'atto in esame, nondimeno quest'ultimo riguardasse individualmente l'operatore ricorrente a causa di circostanze di fatto che lo contraddistinguessero rispetto a qualsiasi altro operatore economico. Inoltre, affermando il carattere regolamentare della disposizione controversa basandosi sui termini generali e astratti di questa, il Tribunale ha effettuato un'analisi niente affatto viziata da un errore di diritto.
35 Gli altri argomenti invocati dalle ricorrenti a sostegno del loro primo motivo riguardano precisamente la seconda parte dell'ordinanza impugnata, incentrata sul problema del se, nonostante il carattere regolamentare della disposizione controversa, le predette siano lo stesso individualmente interessate dalla detta disposizione a causa di determinate qualità loro peculiari o in ragione di una circostanza di fatto che le distingua da qualsiasi altro soggetto e pertanto le identifichi alla stessa stregua del destinatario di una decisione (v., in particolare, sentenze citate Extramet Industrie/Consiglio, punto 13, e Codorniu/Consiglio, punti 19 e 20; ordinanza 28 giugno 2001, causa C-351/99 P, Eridania e a./Consiglio, Racc. pag. I-5007, punto 45, e sentenza 22 novembre 2001, causa C-451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio, Racc. pag. I-8949, punti 46 e 49).
36 A questo proposito occorre constatare che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il Tribunale, ai punti 48-54 dell'ordinanza impugnata, ha puntualmente esaminato se queste ultime fossero individualmente interessate in base ai principi che derivano in particolare dalle citate sentenze Extramet Industrie/Consiglio e Codorniu/Consiglio.
37 In secondo luogo, quanto all'argomentazione delle ricorrenti secondo la quale esse farebbero parte di una ristretta cerchia di operatori cui la disposizione controversa si applica e pertanto il loro ricorso di annullamento sarebbe ricevibile, il Tribunale l'ha respinta a buon diritto al punto 50 dell'ordinanza impugnata.
38 Infatti, anche se fosse dimostrato, come sostengono le ricorrenti, che i destinatari concreti della disposizione controversa erano solamente i quattro attuali venditori di CRS, in quanto sarebbero i soli ad essere colpiti dalla detta disposizione, occorre ricordare che la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l'identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da tale provvedimento, purché sia assodato, come nel caso di specie, che tale applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto in esame (v., in particolare, sentenza Antillean Rice Mills/Consiglio, citata, punti 51 e 52).
39 Al riguardo, va constatato che la disposizione controversa concerne le ricorrenti a causa della loro qualità oggettiva di «venditori del sistema», allo stesso titolo degli altri venditori attuali o futuri del sistema posti nella medesima situazione e degli altri operatori presenti sul mercato in esame, quali le compagnie aeree o gli abbonati, cui parimenti si applica questa stessa disposizione in considerazione della loro qualità oggettiva. A tale scopo, come rileva il Tribunale al punto 47 dell'ordinanza impugnata, tale disposizione prevede termini definiti in modo generale e astratto dal regolamento n. 2299/89, come modificato dal regolamento n. 323/1999, ovvero le definizioni delle categorie di operatori alle quali essa si applica, senza riferimento alcuno alla situazione specifica di determinati operatori (v., in particolare, ordinanza 18 dicembre 1997, causa C-409/96 P, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, Racc. pag. I-7531, punto 37).
40 Tale conclusione non viene rimessa in discussione dall'argomento delle ricorrenti secondo il quale gli effetti concreti della disposizione controversa sono differenti per i vari soggetti di diritto ai quali si applica, in quanto solamente i quattro venditori mondiali di CRS subirebbero gravi danni finanziari a seguito dell'adozione di tale disposizione, in particolare a causa delle ripercussioni sulle loro attività di vendita di MIDT alle compagnie aeree. Disconoscendo questa differenza circa gli effetti concreti della disposizione controversa, la quale non contiene misure transitorie, il Tribunale avrebbe ingiustamente assimilato la situazione delle ricorrenti a quella di qualsiasi altro operatore che esercita la propria attività sul mercato in esame, cioè gli altri venditori di CRS, le compagnie aeree o gli abbonati.
41 Al riguardo è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la circostanza che un atto possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non contrasta, con la sua indole di regolamento, ove tale situazione sia oggettivamente determinata (v., in particolare, ordinanze citate Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, punto 37, e Eridania e a./Consiglio, punto 58).
42 Inoltre, le ricorrenti sostengono di trovarsi in una circostanza di fatto che le distingue da chiunque altro e, perciò, le identifica alla stessa stregua del destinatario di una decisione. A tale proposito esse invocano sostanzialmente due motivi.
43 Quanto al primo argomento, che concerne l'intervento delle ricorrenti nella fase preparatoria della disposizione controversa e il fatto che il Consiglio era a conoscenza della loro situazione particolare, è pacifico che esso non è stato discusso dinanzi al Tribunale ed è pertanto manifestamente irricevibile nella fase dell'impugnazione, in applicazione di una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza 3 ottobre 2000, causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, Racc. pag. I-8147, punto 74, e la giurisprudenza ivi citata).
44 Quanto al secondo argomento, esso in sostanza concerne la giurisprudenza della Corte, come consacrata in particolare dalla sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione, citata, secondo la quale un ricorso di annullamento proposto da un soggetto è ricevibile a condizione che costui dimostri, in primo luogo, che l'istituzione che ha emanato l'atto impugnato ha l'obbligo, ai sensi di specifiche disposizioni, di tener conto delle ripercussioni dell'atto che si accinge ad adottare sulla situazione di determinati soggetti, fra cui il ricorrente, e, in secondo luogo, di essere in possesso di contratti già stipulati ed il cui adempimento, che era previsto durante il periodo di applicazione della disposizione controversa, è stato compromesso in tutto o in parte a causa di quest'ultima (v., in particolare, sentenza Antillean Rice Mills/Commissione, citata, punti 57 e 61, nonché ordinanza 30 gennaio 2002, causa C-151/01 P, La Conqueste/Commissione, Racc. pag. I-1179, punto 36).
45 Al riguardo occorre constatare che la situazione di fatto da cui le ricorrenti sostengono di essere contraddistinte rispetto a qualsiasi altro operatore deriva dalla circostanza che i contratti di fornitura di MIDT che esse avevano stipulato prima dell'adozione del regolamento n. 323/1999 non potrebbero essere rinnovati dalle compagnie aeree. Tuttavia, una situazione del genere, anche se fosse accertata, non è paragonabile a quella in relazione alla quale è stata emessa la sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione, citata, la quale subordina la ricevibilità di un ricorso di annullamento alla sussistenza di contratti già stipulati ed il cui adempimento sarebbe compromesso in tutto o in parte a causa del provvedimento impugnato. Pertanto, la giurisprudenza consacrata dalla sentenza citata non si applicherebbe alla situazione vantata dalle ricorrenti.
46 Inoltre, va constatato che, al punto 54 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha concluso che le ricorrenti non hanno dimostrato di essere colpite dalla disposizione controversa a causa di un insieme di qualità che le caratterizzano rispetto a qualsiasi altro operatore a cui si applica tale disposizione come, segnatamente, gli altri venditori di CRS, basandosi, in particolare, sulla constatazione che, se le ricorrenti sono colpite dalla disposizione controversa, ciò è da imputare alla loro attività riguardante il MIDT, che è solo un'attività derivata rispetto alla funzione principale dei CRS, ossia la prenotazione telematica di servizi.
47 Questa valutazione da parte del Tribunale degli elementi di fatto ad esso sottoposti non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo in caso di snaturamento di questi elementi (v., in particolare, sentenze 15 giugno 2000, causa C-13/99 P, TEAM/Commissione, Racc. pag. I-4671, punto 63, e 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punto 49).
48 Tale argomento deve pertanto essere dichiarato manifestamente irricevibile in quanto, senza apportare alcun elemento atto ad accertare uno snaturamento degli elementi di fatto ad essa sottoposti, in realtà è diretto a far riesaminare dalla Corte una questione di fatto già risolta in primo grado, ossia accertare se la situazione delle ricorrenti, in particolare sotto il profilo degli investimenti da esse fatti, potesse essere considerata sufficientemente determinata al fine di contraddistinguerle rispetto a qualsiasi altro operatore economico.
49 Il primo motivo deve pertanto essere dichiarato in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
Sul secondo motivo
50 Quanto al secondo motivo invocato dalle ricorrenti, relativo al fatto che il Tribunale avrebbe sbagliato a considerare che le circostanze eccezionali invocate da queste ultime non comportano che esse siano individualmente interessate dalla disposizione controversa, occorre constatare che, ai punti 51-54 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha concluso che un'impresa non è interessata individualmente da una disposizione regolamentare per il solo fatto che tale disposizione colpisce la sua attività economica e, inoltre, che le circostanze relative alle cause che hanno originato le sentenze citate Extramet Industrie/Consiglio e Codorniu/Consiglio, in base alle quali le società di cui trattavasi in tali giudizi sono state considerate interessate individualmente, non ricorrono nel caso di specie.
51 A questo proposito occorre rilevare che, da una parte, per quel che riguarda la sentenza Codorniu/Consiglio, citata, il Tribunale ha concluso a buon diritto che le ricorrenti non hanno dimostrato che sarebbe loro impedito l'uso di un diritto esclusivo analogo a quello riscontrato nella causa da cui è scaturita tale sentenza (v., in particolare, ordinanza Eridania e a./Consiglio, citata, punti 62 e 63).
52 Dall'altra, quanto alla sentenza Extramet Industrie/Consiglio, citata, il Tribunale ha parimenti concluso a buon diritto, ai punti 52 e 54 dell'ordinanza impugnata, che l'operatore di cui trattavasi nella causa che ha originato questa sentenza si distingueva da qualsiasi altro operatore economico per un insieme di elementi ad esso peculiari e in virtù dei quali dovesse considerarsi interessato individualmente dall'atto impugnato mentre, nel caso di specie, le ricorrenti non hanno dimostrato di essere colpite dalla disposizione controversa a causa di un insieme di qualità che le caratterizzano rispetto a qualsiasi altro operatore a cui si applica la disposizione controversa.
53 Infatti, è giocoforza constatare che le ricorrenti, nonostante invochino la sentenza Extramet Industrie/Consiglio, citata, mirano a fondare la ricevibilità del loro ricorso esclusivamente sulle difficoltà economiche che la disposizione controversa originerebbe, ma non dimostrano la sussistenza di un complesso di altri elementi, costitutivi di una situazione particolare che le contraddistingua, in relazione al provvedimento in esame, rispetto a qualsiasi altro operatore economico (v., in particolare, sentenza Industrie des poudres sphériques/Consiglio, citata, punto 57).
54 Inoltre, per quanto riguarda le difficoltà economiche invocate dalle ricorrenti per fondare la ricevibilità del loro ricorso, occorre ricordare che il Tribunale ha rilevato, al punto 54 dell'ordinanza impugnata, che esse si riferiscono solamente a un'attività derivata rispetto alla funzione principale dei CRS, ossia l'attività riguardante il MIDT, per trarne la conclusione che le ricorrenti non hanno dimostrato di essere state colpite dalla disposizione controversa se non in quanto venditori di CRS, allo stesso titolo di ogni altro operatore che esercita la propria attività sul mercato in esame.
55 Alla luce di quanto sopra, occorre constatare che le ricorrenti in realtà non hanno dimostrato che l'attuazione della citata disposizione abbia provocato nei loro confronti gravi ripercussioni tali da contraddistinguerle rispetto a qualsiasi altro operatore economico al quale questa si applica (v. in tal senso, in particolare, sentenza Antillean Rice Mills/Consiglio, citata, punti 53 e 54).
56 La valutazione del Tribunale della gravità delle pretese ripercussioni provocate dalla disposizione controversa riguarda, del resto, gli elementi di fatto ad esso sottoposti e non costituisce una questione di diritto, come tale rimessa al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi.
57 Il secondo motivo deve pertanto essere respinto perché manifestamente infondato.
58 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che, ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura, occorre dichiarare il ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
59 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio e la Commissione hanno chiesto la condanna delle ricorrenti, queste ultime, rimaste soccombenti, vanno condannate alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) The Galileo Company e la Galileo LLC International sono condannate alle spese.
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