Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Dipendenti - Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Infortunio - Nozione - Assunzione di un rischio o colpa - Esclusione
(Statuto del personale, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 2, n. 1)
Massima
$$Le nozioni di accettazione di un rischio o di colpa non risultano dalla definizione di infortunio di cui all'art. 2, n. 1, della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee. La loro applicazione ad una fattispecie non può quindi indurre ad impedire che un avvenimento o un fattore esterno sia qualificato come infortunio, ma soltanto a escludere dalla copertura prevista dall'art. 73 dello Statuto un infortunio ai sensi della suddetta regolamentazione.
( v. punto 21 )
Parti
Nel procedimento C-181/01 P,
N, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. Durazzo, avvocato,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso volto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 13 febbraio 2001, nella causa T-2/00, N/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-37 e II-135),
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann (relatore) e J.-P. Puissochet, giudici,
avvocato generale: L.A. Geelhoed
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 aprile 2001, N ha proposto, a norma dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della stessa, un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 13 febbraio 2001, nella causa T-2/00, N/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-37 e II-135; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), che ha respinto il suo ricorso volto, da un lato, all'annullamento della decisione della Commissione recante il diniego di considerare un infortunio, ai sensi degli artt. 73 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») e 2 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee (in prosieguo: la «regolamentazione infortuni»), il contagio del ricorrente per effetto del virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e, dall'altro, al versamento del risarcimento per il danno morale sofferto.
Antefatti della controversia
2 Gli antefatti della controversia sono così esposti ai punti 10-30 della sentenza impugnata:
«10 Il ricorrente, dipendente della Commissione, con lettera 9 febbraio 1996 portava l'amministrazione a conoscenza del fatto che recenti esami clinici avevano rivelato che era stato contagiato dal virus dell'immunodeficienza umana (HIV). Il ricorrente allegava a tale lettera una denuncia di infortunio del 6 febbraio 1996 ed un certificato medico del dottor Vandercam.
11 In tale lettera, ritenendo che il suo contagio dovesse essere qualificato come infortunio ai sensi dell'art. 2 della regolamentazione infortuni, il ricorrente chiedeva che gli fossero applicate le disposizioni dell'art. 73 dello Statuto nonché il rimborso al 100% delle spese mediche in applicazione dell'art. 10 della regolamentazione infortuni oppure, fino al riconoscimento dell'origine accidentale della sua malattia, in base alle disposizioni dell'art. 72, n. 1, primo comma, dello Statuto, riguardanti malattie di particolare gravità.
(...)
16 Con decisione 4 giugno 1996 veniva concesso al ricorrente, in applicazione dell'art. 72, n. 1, dello Statuto, il rimborso al 100% delle spese mediche.
17 Con lettera 17 giugno 1996 il capo dell'unità IX.B.5 [unità 5 "Assicurazione malattia e infortuni" della direzione B "Diritti e doveri", direzione generale "Personale e amministrazione" (DG IX) della Commissione] informava il ricorrente di non potere accogliere la sua domanda relativa all'applicazione dell'art. 73 dello Statuto.
18 Il 29 agosto 1996 il ricorrente presentava un reclamo contro tale decisione.
19 Con lettera 7 novembre 1996 l'APN (autorità che ha il potere di nomina) informava il ricorrente che la decisione 17 giugno 1996 veniva annullata (...). Vi si diceva parimenti che un progetto di decisione relativo all'eventuale riconoscimento dell'origine accidentale dell'evento in questione gli sarebbe stato comunicato e che, di conseguenza, il reclamo che aveva presentato era divenuto privo di oggetto.
20 Un progetto di decisione recante il diniego di considerare il contagio da HIV un infortunio ai sensi dell'art. 73 dello Statuto e della regolamentazione infortuni veniva inviato al ricorrente il 18 novembre 1996. Tale progetto si basava sulle conclusioni del dottor Dalem del 18 ottobre 1996.
(...)
22 Con lettera 10 gennaio 1997 il ricorrente chiedeva che fosse consultata la commissione medica.
(...)
24 Il referto della commissione medica del 4 dicembre 1998 dichiara in particolare:
"Per quanto riguarda i rapporti sessuali tra adulti consenzienti che tengono un comportamento riconosciuto a rischio di trasmissione dell'HIV, anche se forse il contagio da HIV si è verificato per la rottura del preservativo in occasione del rapporto sessuale passivo di febbraio 1995, due membri della commissione medica ritengono che sul piano medico tale contagio non possa essere considerato un infortunio per i seguenti motivi:
- l'atto sessuale consenziente non può essere considerato come un avvenimento o fattore esterno ed improvviso o violento od anormale che abbia leso l'integrità fisica o psichica del dipendente. Nella problematica della trasmissione sessuale di un agente patogeno solo la violenza sessuale rientra in tale categoria;
- poiché [il ricorrente] ha avuto altri partner sessuali durante lo stesso periodo è impossibile, anche in caso di utilizzo del preservativo, certificare che l'attuale malattia derivi proprio (e unicamente) dal contatto sessuale con il partner incriminato. Infatti un'altra rottura di preservativo (passata inosservata o non comunicata dal paziente) può essersi verificata in un diverso momento e aver causato il contagio.
Per collegare il contagio all'episodio denunciato si sarebbe dovuto eseguire, nelle ore successive a tale episodio, un'analisi di accertamento dell'HIV (che avrebbe dovuto essere negativa) e in seguito verificare ad intervalli regolari, per almeno tre mesi, la comparsa della sieropositività. E' questo il procedimento seguito in caso di puntura accidentale con aghi contaminati. Non potendosi stabilire con certezza il rapporto di causa ad effetto tra l'evento denunciato e l'infezione [da] HIV, è a fortiori impossibile considerare tale evento un infortunio".
25 In conclusione la commissione medica rileva:
"Dopo aver sentito [il ricorrente] ed aver esaminato tutti i documenti in suo possesso, ivi (...) comprese le copie dei vari rapporti medici e le lettere al medico curante, la commissione medica ritiene a maggioranza di due membri su tre (il prof. N. Clumeck ed il dott. J. Dalem) che la malattia [causata dall']HIV di cui soffre [il ricorrente] non possa considerarsi un infortunio. Si tratta di un evento della vita privata sopraggiunto nel corso di rapporti sessuali tra adulti consenzienti, allo stesso titolo delle altre malattie sessualmente trasmissibili che il paziente ha esposto nei suoi antecedenti.
Un membro della commissione (il dott. P. Joppart) ritiene, dal canto suo, che l'infezione [da] HIV rientri proprio nella definizione di infortunio e derivi da un fattore esterno, improvviso e anormale, che lede l'integrità fisica e psichica [del ricorrente]".
(...)
28 Con lettera 15 marzo 1999, l'APN comunicava al ricorrente la propria decisione di considerare definitivo il progetto del 18 novembre 1996 (in prosieguo: la "decisione [controversa]"). Le conclusioni della commissione medica erano allegate a tale lettera così come l'intero referto della stessa.
29 Il 10 giugno 1999 il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto contro la decisione [controversa]. Il 15 giugno 1999 i legali del ricorrente depositavano un reclamo a suo nome. La Commissione considerava il reclamo del 15 giugno 1999 un complemento di quello del 10 giugno 1999.
30 Il 22 settembre 1999 si teneva una riunione interservizi. Il reclamo veniva respinto con decisione comunicata al ricorrente il 7 gennaio 2000».
La sentenza impugnata
3 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 gennaio 2000, N ha chiesto al Tribunale, in particolare, di annullare la decisione controversa, di condannare la Commissione a rifondergli gli onorari medici che aveva pagato in esecuzione della decisione controversa e a versargli il risarcimento per il danno morale sofferto.
4 Il Tribunale, ai punti 36-70 della sentenza impugnata, ha respinto la domanda d'annullamento della decisione impugnata, in particolare per i seguenti motivi:
«36 Il ricorrente fa valere, a sostegno del suo ricorso, un motivo unico relativo alla violazione dell'art. 2 della regolamentazione infortuni. Tale motivo è distinto in tre parti, di cui la prima è relativa ad un errore di diritto per quanto riguarda il nesso di causalità richiesto tra l'evento dannoso ed il fattore esterno che vi ha dato causa, la seconda ad un errore di diritto per quanto riguarda la definizione dei requisiti dell'infortunio e la terza ad un errore manifesto di valutazione nell'applicazione dei requisiti dell'infortunio. Le parti hanno parimenti formulato osservazioni relative all'interpretazione del referto della commissione medica.
(...)
Sul motivo unico relativo ad una violazione dell'art. 2 della regolamentazione infortuni
45 Prima di affrontare le varie parti del motivo fatte valere dal ricorrente, si deve interpretare il referto della commissione medica.
46 Il ricorrente sostiene, in sostanza, che l'infortunio di cui è stato vittima è costituito dalla rottura del preservativo che sarebbe avvenuta nel corso di un rapporto sessuale di febbraio 1995 e che avrebbe causato il contatto tra lo sperma o il sangue portatore dell'HIV ed il suo organismo. A tale proposito esso afferma che la commissione medica ha effettivamente ritenuto, nel suo referto, che il contagio derivi da una rottura di preservativo, sia essa, o meno, quella di febbraio 1995.
47 Si deve rilevare che la commissione medica dichiara nel suo referto, relativamente alle circostanze del contagio del ricorrente:
[Il ricorrente] colloca l'episodio del contagio da HIV all'inizio dell'anno 1995 (probabilmente in febbraio) allorché, nel corso di un rapporto passivo con un partner occasionale, si è verificata una rottura del preservativo. Nello stesso periodo il paziente riferisce di rapporti sessuali attivi, passivi od orali con altri partner occasionali. Il preservativo non veniva usato sistematicamente in caso di rapporto orale.
48 Tali informazioni sono state raccolte dalla commissione medica nella riunione dell'11 agosto 1998, nel corso della quale il ricorrente è stato sentito sulle esatte circostanze del contagio. A tale riguardo il Tribunale giudica che non si deve accogliere la domanda del ricorrente di essere autorizzato a fornire la prova, in particolare testimoniale, che la commissione medica non ha tenuto conto, a seguito della sua audizione e delle informazioni da lui fornite in merito alle circostanze del contagio, della incompletezza della sua denuncia di infortunio.
49 Il referto della commissione medica riferisce anche quanto segue:
"Per quanto riguarda i rapporti sessuali tra adulti consenzienti che tengono un comportamento riconosciuto a rischio di trasmissione dell'HIV, anche se forse il contagio da HIV si è verificato in occasione della rottura di preservativo nel corso del rapporto sessuale passivo di febbraio 1995, due membri della commissione medica ritengono che sul piano medico tale contagio non possa essere considerato un infortunio per i seguenti motivi:
(...)
- poiché [il ricorrente] ha avuto altri partner sessuali durante lo stesso periodo è impossibile, anche in caso di utilizzo del preservativo, certificare che l'attuale malattia derivi proprio (e unicamente) dal contatto sessuale con il partner incriminato. Infatti un'altra rottura di preservativo (passata inosservata o non comunicata dal paziente) può essersi verificata in un diverso momento e aver causato il contagio".
50 Orbene, da tali passaggi risulta che, contrariamente all'affermazione del ricorrente, la commissione medica non ha ritenuto che la causa del contagio potesse essere solo una rottura di preservativo, ma si è limitata a prospettarla come una delle possibili cause.
51 Anche se è vero che la commissione medica ipotizza che si sia potuta verificare un'altra rottura nel corso di un diverso rapporto sessuale per rispondere a quanto esposto dal ricorrente sulle circostanze del suo contagio, secondo il quale la rottura contagiosa del preservativo si è verificata in febbraio 1995, ciò non toglie che le esatte circostanze del contagio nel corso di un rapporto sessuale restino, a parere della commissione medica e considerata l'anamnesi sessuale del ricorrente, indeterminabili.
52 Perciò, poiché la commissione medica non aveva potuto determinare la causa di natura accidentale all'origine del contagio del ricorrente, la Commissione era legittimata a far propria la valutazione giuridica della suddetta commissione, ossia che, "non potendosi stabilire con certezza il rapporto di causa ad effetto tra l'evento denunciato e l'infezione [da] HIV, è a fortiori impossibile considerare tale evento un infortunio".
Sulla prima parte del motivo, relativa all'esistenza di un errore di diritto per quanto riguarda il nesso di causalità richiesto
53 Il ricorrente sostiene che, avendo la commissione medica ritenuto che il contagio dipendesse da una rottura di preservativo, non era necessario individuare precisamente il rapporto sessuale nel corso del quale si è verificata la rottura.
54 Si è però precedentemente rilevato che la commissione medica non ha ritenuto che il contagio da HIV del ricorrente si fosse necessariamente prodotto in occasione di una rottura di preservativo.
55 Perciò, essendo errato il presupposto sul quale il ricorrente fonda la sua censura, la prima parte del motivo è inconferente.
56 Si deve perciò respingere la prima parte del motivo.
Sulla seconda parte del motivo, relativa ad un errore di diritto per quanto riguarda i requisiti dell'infortunio
57 Il ricorrente sostiene che le nozioni di rischio assunto e di colpa contenute negli artt. 4 e 7 della regolamentazione infortuni sono estranee alla definizione di infortunio di cui all'art. 2, n. 1, della suddetta regolamentazione e che la commissione medica non doveva, di conseguenza, applicarle al caso in esame.
58 Si deve ricordare che la commissione medica si riferisce parimenti, nel suo referto, alla circostanza che sono in discussione, nel caso in esame, "rapporti sessuali tra adulti consenzienti che tengono un comportamento riconosciuto a rischio di trasmissione dell'HIV" e dichiara che l'"atto sessuale consensuale" non può essere considerato un infortunio (v. passaggi pertinenti al punto 24 qui sopra).
59 E' vero, come sostiene il ricorrente, che le nozioni di accettazione di un rischio o di colpa non risultano dalla definizione di infortunio di cui all'art. 2, n. 1, della regolamentazione infortuni. La loro applicazione ad una fattispecie non può quindi condurre ad impedire che un avvenimento o un fattore esterno sia qualificato come infortunio, ma soltanto ad escludere un infortunio ai sensi della suddetta regolamentazione dalla copertura prevista dall'art. 73 dello Statuto.
60 Si deve tuttavia ricordare che, poiché la commissione medica ha accertato che le esatte circostanze del contagio non potevano essere determinate, non è pertinente, in mancanza di un infortunio individuato, interrogarsi sull'esistenza di un comportamento a rischio o di una condotta dolosa del ricorrente. Perciò l'argomento del ricorrente è privo di pertinenza.
61 Ad ogni buon conto l'utilizzo, da parte della commissione medica, delle espressioni "rischio assunto" e "atto sessuale consensuale" rappresentano valutazioni generali che mirano solo ad evidenziare il carattere volontario del rapporto sessuale fatto valere dal ricorrente.
62 Si deve di conseguenza respingere la seconda parte del motivo.
Sulla terza parte del motivo, relativa ad un errore manifesto di valutazione nell'applicazione dei requisiti dell'infortunio
63 Il ricorrente sostiene nelle comparse, in via principale, che il fatto di essere stato contagiato nel corso di un rapporto sessuale durante il quale il preservativo si è rotto è un infortunio ai sensi dell'art. 2, n. 1, della regolamentazione infortuni. Nel corso dell'udienza il ricorrente ha tuttavia sostenuto che la rottura del preservativo non poteva di per sé qualificarsi come infortunio ai sensi dell'art. 2, n. 1, della regolamentazione infortuni. Sarebbero la rottura del preservativo e il contagio a costituire, presi insieme, l'infortunio.
64 Orbene, come è stato qui sopra esposto, la commissione medica ha dichiarato che è impossibile concludere che il contagio del ricorrente si sia necessariamente verificato in occasione di una rottura di preservativo.
65 E' perciò inconferente sostenere che la rottura del preservativo nel corso di un rapporto sessuale soddisfa i requisiti dell'infortunio di cui all'art. 2, n. 1, della suddetta regolamentazione».
5 Il Tribunale, ai punti 71-80 della sentenza impugnata, ha parimenti respinto la domanda di risarcimento danni del ricorrente.
Il ricorso
6 Con il suo ricorso, a sostegno del quale fa valere quattro motivi, N chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di accogliere le conclusioni da esso presentate in primo grado.
7 La Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare N alle spese del procedimento di impugnazione.
8 Si deve ricordare in via preliminare che, ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura, la Corte, con ordinanza motivata, può respingere in qualsiasi momento l'impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente infondata.
Il primo motivo
9 Con la prima parte del primo motivo N sostiene che, per quanto riguarda gli atti del fascicolo, l'interpretazione del referto della commissione medica effettuata dal Tribunale ai punti 50-52 della sentenza impugnata è manifestamente viziata da accertamenti materialmente inesatti che travisano il contenuto di tale referto. Contrariamente a quanto il Tribunale afferma, dal referto della commissione medica risulterebbe che la stessa ha escluso qualunque causa di contagio diversa dalla rottura di preservativo, che tale rottura sia quella denunciata da N o quella prospettata in via di ipotesi dalla suddetta commissione.
10 A tale proposito si deve ricordare che, ai punti 45-52 della sentenza impugnata, il Tribunale ha interpretato il referto della commissione medica per verificare, in particolare, l'affermazione del ricorrente secondo cui tale commissione aveva effettivamente ritenuto che il contagio derivasse da una rottura di preservativo, sia essa, o meno, quella di febbraio 1995.
11 Il Tribunale ha interpretato tale referto nel senso che
- la commissione medica si è limitata a ipotizzare una rottura del preservativo come una delle possibili cause del contagio, e che
- le esatte circostanze del contagio nel corso di un rapporto sessuale restano, a parere della suddetta commissione e considerata l'anamnesi sessuale del ricorrente, indeterminabili.
12 Interpretando in tal modo i punti pertinenti del referto della commissione medica citati ai punti 47 e 49 della sentenza impugnata, non si può certo censurare il Tribunale per aver travisato il contenuto del referto.
13 Ne discende che la prima parte del primo motivo va respinta, in quanto manifestamente infondata.
14 Con la seconda parte del primo motivo N sostiene che la commissione medica avrebbe dovuto porsi la domanda del confronto dei rischi e delle probabilità di contagio tra un rapporto orale ed un rapporto con penetrazione nel corso del quale si produca una rottura di preservativo. Il referto di tale commissione non potrebbe venir considerato atto a dimostrare un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici e le sue conclusioni, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte.
15 Si deve in proposito rilevare che tale motivo, in quanto critica il referto della commissione medica, non è stato sollevato dal ricorrente in primo grado e rappresenta perciò un motivo addotto per la prima volta dal ricorrente in sede di impugnazione.
16 Orbene, per giurisprudenza costante, gli artt. 113, n. 2, e 116, n. 2, del regolamento di procedura della Corte non consentono che siano dedotti nell'atto d'impugnazione motivi nuovi, non contenuti nel ricorso (v., in particolare, sentenza 21 giugno 2001, cause riunite da C-280/99 P a C-282/99 P, Moccia Irme e a./Commissione, Racc. pag. I-4717, punto 67).
17 Ne consegue che la seconda parte del primo motivo è irricevibile.
Il secondo motivo
18 Con il secondo motivo il ricorrente contesta la fondatezza in diritto dell'interpretazione data dal Tribunale, ai punti 57-62 della sentenza impugnata, della nozione di infortunio ai sensi dell'art. 2, n. 1, della regolamentazione infortuni.
19 A parere del ricorrente, da tali punti discende che, se il Tribunale avesse constatato, come avrebbe dovuto, che l'infortunio all'origine del contagio era stato individuato dal referto della commissione medica, esso avrebbe necessariamente dichiarato che il fatto che il ricorrente abbia volontariamente preso parte ad un rapporto sessuale a rischio costituiva una causa di esclusione della copertura assicurativa. Ora, una simile interpretazione non potrebbe fondarsi né sull'art. 4 né sull'art. 7 della regolamentazione infortuni, che contemplano entrambi casi di esclusione della copertura prevista dall'art. 73 dello Statuto.
20 A tale proposito si deve rilevare che, da un lato, tale motivo presuppone che sia stato accolto il primo motivo di impugnazione. Orbene, così non è.
21 D'altro lato, tale motivo si fonda su una lettura manifestamente errata della sentenza impugnata. Infatti, al punto 59 della stessa, il Tribunale fa sua l'analisi del ricorrente, rilevando che le nozioni di accettazione di un rischio o di colpa non risultano dalla definizione di infortunio di cui all'art. 2, n. 1, della regolamentazione infortuni e che la loro applicazione ad una fattispecie non può quindi condurre ad impedire che un avvenimento o un fattore esterno sia qualificato come infortunio, ma soltanto ad escludere un infortunio ai sensi della suddetta regolamentazione dalla copertura prevista dall'art. 73 dello Statuto.
22 Tuttavia, ricordando che la commissione medica ha constatato che le esatte circostanze del contagio non potevano essere determinate, il Tribunale ha giustamente dichiarato che non era pertinente interrogarsi sull'esistenza di un comportamento a rischio o di una condotta dolosa del ricorrente. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale non si è affatto pronunciato sulla questione se il suo comportamento costituisca una causa di esclusione dalla copertura prevista dall'art. 73.
23 Pertanto il secondo motivo deve essere dichiarato manifestamente infondato.
Il terzo motivo
24 Con il suo terzo motivo il ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe dovuto prendere posizione sulla questione se una rottura di preservativo costituisca un infortunio ai sensi dell'art. 2, n. 1, della regolamentazione infortuni. Facendo rinvio al primo motivo, secondo il quale il Tribunale avrebbe travisato le conclusioni della commissione medica, esso sostiene che sono prive di fondamento le affermazioni del Tribunale, ai punti 64 e 65 della sentenza impugnata, secondo le quali è inconferente, nel caso in esame, sostenere che una rottura di preservativo nel corso di un rapporto sessuale soddisfa i requisiti dell'infortunio enunciati all'art. 2, n. 1, della regolamentazione infortuni.
25 A tale proposito basta ricordare che, come si è constatato ai punti 11 e 12 della presente ordinanza, il Tribunale, giudicando, al punto 51 della sentenza impugnata, che le esatte circostanze del contagio del ricorrente restavano indeterminabili, non ha travisato il referto della commissione medica.
26 Il Tribunale ha perciò giustamente ritenuto che, alla luce di tali circostanze, fosse inconferente prendere posizione sulla questione se una rottura di preservativo nel corso di un rapporto sessuale soddisfi i requisiti dell'infortunio enunciati all'art. 2, n. 1, della regolamentazione infortuni.
27 Il terzo motivo dev'essere perciò respinto in quanto manifestamente infondato.
Il quarto motivo
28 Con il quarto motivo il ricorrente censura il Tribunale per aver respinto la sua domanda di risarcimento. Esso fa valere che il comportamento dell'APN e le irregolarità dalla stessa commesse, non foss'altro che per il ritardo da essa causato nel concludere il procedimento, hanno avuto su di lui un effetto psicologico e di stress superiore a quello sopportato da una persona in perfetto stato di salute o nel caso di un normale contenzioso di pubblico impiego.
29 A tale proposito si deve rilevare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, ordinanza 11 dicembre 2001, causa C-301/00 P, Meyer/Commissione, non pubblicata nella Raccolta).
30 Ora, il ricorrente, non individuando l'errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel respingere la domanda di risarcimento, non ha indicato in modo preciso gli elementi contestati della sentenza impugnata.
31 Si deve perciò dichiarare il quarto motivo manifestamente irricevibile.
32 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il ricorso dev'essere interamente respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
33 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell'art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna di N alle spese, lo stesso, rimasto soccombente in impugnazione, va condannato alle spese del presente grado di giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) N è condannato alle spese.
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