ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
5 novembre 2002 ( *1 )
Nel procedimento C-204/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Tilmann Klett
e
Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 12 CE, 39 CE, 19 ter della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233, pag. 1), come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia ed agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1), nonché 3 e 9 della direttiva Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1), come modificata dal detto Atto di adesione,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai sigg. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano\
cancelliere: sig. R. Grass
informato il giudice a quo del fatto che la Corte si propone di statuire mediante ordinanza motivata conformemente all'art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura,
invitati gli interessati considerati dall'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni a tale riguardo,
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con ordinanza 25 aprile 2001, pervenuta in cancelleria il 16 maggio seguente, il Verwaltungsgerichtshof ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 12 CE, 39 CE, 19 ter della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233, pag. 1), come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia ed agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1; in prosieguo: l'«Atto di adesione»), nonché 3 e 9 della direttiva Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1), come modificata dal detto Atto di adesione (in prosieguo: la «direttiva 93/16»).
2
Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia tra il sig. Klett, cittadino tedesco in possesso di un diploma di laurea in medicina, e la Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Ministro federale dell'Istruzione, delle Scienze e della Cultura) in merito alla decisione di quest'ultima di negargli l'accesso alla formazione postuniversitaria austriaca per dentisti.
Ambito normativo
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L'art. 1 della direttiva 78/686, come modificata dall'Atto di adesione (in prosieguo: la «direttiva 78/686»), recita:
«La presente direttiva si applica alle attività di dentista quali sono definite all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE esercitate con i seguenti titoli:
(...)»
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Ai sensi dell'art. 2 della direttiva 78/686:
«Ogni Stato membro riconosce i diplomi, certificati ed altri titoli di dentista rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri conformemente all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE ed enunciati all'articolo 3 della presente direttiva, attribuendo loro, nel proprio territorio, lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati per quanto concerne l'accesso alle attività di dentista ed al loro esercizio».
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L'art. 19 ter della direttiva 78/686 dispone quanto segue:
«A decorrere dalla data in cui l'Austria prende le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, gli Stati membri riconoscono, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente direttiva, i diplomi, certificati ed altri titoli di medico rilasciati in Austria a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico prima del 1ogennaio 1994, accompagnati da un'attestazione rilasciata dalle competenti autorità austriache da cui risulti che queste persone si sono dedicate in Austria effettivamente, lecitamente e a titolo principale alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE durante un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestazione e che queste persone sono abilitate ad esercitare le attività in questione alle stesse condizioni cui sono soggetti i titolari di diplomi, certificati o altri titoli di cui all'articolo 3, lettera ni).
Sono dispensate dalla condizione della pratica triennale effettiva di cui al primo comma le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni, la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti».
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Ai sensi dell'art. 1, n. 2, del Trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 9):
«Le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei trattati sui quali è fondata l'Unione sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto costituiscono parte integrante del presente trattato».
7
L'art. 7 dell'Atto di adesione recita:
«Le disposizioni del presente atto, se non è stabilito altrimenti, possono essere sospese, modificate o abrogate soltanto a mezzo delle procedure previste dai trattati originari che consentono la revisione di tali trattati».
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L'art. 1 della direttiva 93/16 dispone quanto segue:
«La presente direttiva si applica alle attività di medico esercitate, in qualità di indipendente o di salariato, dai cittadini degli Stati membri».
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Ai sensi dell'art. 2 della direttiva 93/16:
«Ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri conformemente all'articolo 23 ed elencati nell'articolo 3, attribuendo loro, sul proprio territorio, lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati per quanto concerne l'accesso alle attività del medico ed al loro esercizio».
La controversia principale e la questione pregiudiziale
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Il sig. Kletţ, cittadino tedesco, ha svolto in Germania i suoi studi in medicina; il 14 febbraio 1974 il Bayerisches Staatsministerium des Inneren (Ministero dell'Interno bavarese) gli ha rilasciato il diploma che attesta il superamento dell'esame di Stato in medicina. Il 2 luglio 1975 lo stesso Ministero lo ha autorizzato ad esercitare la professione di medico; egli ha così acquisito il diritto di svolgere la professione medica come lavoratore autonomo. Inoltre, il 10 settembre 1980, egli ha ottenuto dall'Università di Amburgo (Germania) il titolo di dottore in medicina.
11
Il 29 marzo 1995 il sig. Klett ha chiesto di essere ammesso a seguire la formazione di specializzazione in odontoiatria offerta dall'Università di Graz (Austria). Egli è stato informato in molti modi diversi della sua mancata ammissione a tale specializzazione, senza tuttavia l'adozione di una decisione formale nei suoi confronti. Il sig. Klett ha proposto consecutivamente due ricorsi per omissione. Tali ricorsi sono stati respinti per mancanza di omissione dell'autorità amministrativa indicata dall'autore di questi ultimi come autorità convenuta. In seguito ad un terzo ricorso, il Verwaltungsgerichtshof ha ingiunto, con ordinanza 30 gennaio 2001, all'autorità amministrativa competente di adottare la decisione omessa entro un termine di una settimana e di produrgliene una copia, ovvero di indicare la ragione per cui non vi era stata violazione dell'obbligo di decisione.
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Il 6 febbraio 2001 l'autorità amministrativa competente ha emesso una decisione espressa con cui respingeva la domanda del sig. Klett precisando che, per poter essere ammesso a seguire la formazione per dentisti, quest'ultimo avrebbe dovuto essere, ai sensi della normativa austriaca vigente, titolare di un dottorato in medicina generale rilasciato da un'università austriaca. Inoltre, in tale decisione, si fa riferimento all'art. 19 ter della direttiva 78/686 e ad una lettera della direzione generale per il mercato interno della Commissione 10 ottobre 2000, nella quale quest'ultima affermava che la detta disposizione non conferisce diritti a medici provenienti da altri Stati membri e titolari di un diploma di laurea in medicina ottenuto in uno Stato membro in cui esiste una formazione specifica per la professione di dentista ed in cui quest'ultima costituisce una professione autonoma.
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II sig. Klett ha proposto un ricorso dinanzi al Verwaltungsgerichtshof nei confronti della decisione 6 febbraio 2001, con il quale contesta, in particolare, l'interpretazione fornita dall'autorità amministrativa dell'art. 19 ter della direttiva 78/686.
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Ritenendo che la soluzione della controversia di cui è adito dipendesse dall'interpretazione di talune disposizioni comunitarie, in particolare degli artt. 12 CE e 39 CE, 19 ter della direttiva 78/686, nonché 3 e 9 della direttiva 93/16, il Verwaltungsgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 19 ter della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (...), nella versione dell'Atto di adesione, gli artt. 12 CE e 39 CE, nonché l'art. 1, in combinato disposto con gli artt. 3 e 9 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, vadano interpretati nel senso che ostano ad una normativa secondo cui l'ammissione alla formazione di specializzazione in odontoiatria di cui all'art. 19 ter della direttiva 78/686/CEE presuppone il conseguimento del dottorato di medicina generale presso un'università dello Stato membro di cui trattasi».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni presentate alla Corte
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II sig. Klett ritiene che l'art. 19 ter della direttiva 78/686 non implichi che sia necessario aver svolto studi di medicina in Austria per poter seguire la formazione di specializzazione in odontoiatria, conformemente alla detta disposizione. Quest'ultima rappresenterebbe solo una regolamentazione specifica del riconoscimento di diplomi austriaci da parte di altri Stati membri e non direbbe nulla per quanto riguarda tanto l'ammissione di cittadini non austriaci originari di altri Stati membri a seguire la detta formazione, quanto l'esercizio dell'attività di dentista in Austria. Pertanto, l'art. 19 ter non sarebbe applicabile al suo caso e non potrebbe giustificare il rigetto della sua domanda.
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Inoltre, il sig. Klett sostiene che gli arti. 1, 2, 3 e 9 della direttiva 93/16 ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale l'ammissione a seguire la formazione di specializzazione in odontoiatria presuppone che il titolo di medico sia stato ottenuto presso un'università dello Stato membro di cui trattasi.
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Il sig. Klett osserva altresì che la detta formazione, che in Austria costituisce una formazione remunerata, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 39 CE poiché i partecipanti a tale formazione devono essere considerati, conformemente alla giurisprudenza della Corte, come lavoratori ai sensi di tale disposizione. Pertanto, la discriminazione esercitata nella causa principale a discapito dei medici che hanno ottenuto i loro diplomi in un altro Stato membro sarebbe ingiustificata e, quindi, vietata dalla disposizione citata.
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Infine, il sig. Klett fa valere che, pur ammettendo che i partecipanti alla formazione di specializzazione in odontoiatria in Austria non siano lavoratori ai sensi dell'art. 39 CE, la discriminazione di cui trattasi sarebbe contraria all'art. 12 CE. Tale disposizione sarebbe applicabile alla controversia principale, poiché l'accesso alla formazione professionale rientrerebbe nel campo d'applicazione del Trattato CE, secondo la sentenza 13 febbraio 1985, causa 293/83, Gravier (Race, pag. 593, punto 25).
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II governo austriaco ritiene che l'art. 19 ter della direttiva 78/686 sia una disposizione transitoria destinata a consentire ai medici dentisti specialisti formatisi in Austria in base alle disposizioni vigenti fino al 1° gennaio 1994 di esercitare le libertà fondamentali negli altri Stati membri. Inoltre, la detta disposizione conterrebbe una deroga a favore dei detti medici che hanno iniziato la loro formazione in Austria prima della creazione del nuovo programma di specializzazione odontoiatrica.
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Esso considera altresì che l'art. 19 ter della direttiva 78/686 non riconosce ai medici generici che hanno ottenuto i loro diplomi in un altro Stato membro la possibilità di svolgere in Austria una formazione di specializzazione odontoiatrica, destinata peraltro a scomparire, eludendo le disposizioni relative alla formazione di specializzazione odontoiatrica dello Stato membro di provenienza. Esso aggiunge che una diversa interpretazione del detto articolo sarebbe contraria all'oggetto e alla finalità delle disposizioni comunitarie relative alla formazione dei dentisti che mirano ad instaurare una formazione distinta per i dentisti e per i medici generici.
21
Per quanto riguarda gli artt. 12 CE e 39 CE, il governo austriaco sostiene che la direttiva 78/686 rappresenta una norma speciale applicabile alla situazione presente in Austria. Inoltre, l'art. 19 ter della detta direttiva, in quanto disposizione riportata nell'Atto di adesione, avrebbe il grado di disposizione di diritto primario. Poiché il sig. Klett non rientrerebbe nel campo di applicazione della direttiva 78/686, anche se la formazione seguita fosse considerata alla stregua di un rapporto di lavoro, egli non potrebbe far valere l'art. 39 CE in relazione ad un'eventuale attività in qualità di dentista a titolo subordinato. Inoltre, poiché il detto art. 19 ter è applicabile nella controversia principale, l'art. 12 CE, che si applica solo nei casi in cui il diritto comunitario non abbia previsto divieti specifici di discriminazione, non può essere fatto valere dal slg. Klett.
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Il governo italiano sostiene che gli artt. 19, 19 bis e 19 ter della direttiva 78/686 mirano a disciplinare il diritto alla libera circolazione dei cittadini comunitari che hanno iniziato la formazione di medico che, in base alla normativa previgente, rispettivamente italiana, spagnola ed austriaca, costituiva titolo per l'accesso all'attività di odontoiatra di cui alla direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233, pag. 10), come modificata dall'Atto di adesione (in prosieguo: la «direttiva 78/687»). Inoltre, il slg. Klett, in possesso di un titolo di medico conseguito in Germania, quand'anche avesse iniziato la sua formazione entro il 1° gennaio 1994, non sembra rientrare nella categoria di soggetti i cui diritti meritano di essere tutelati ai sensi del richiamato art. 19 ter.
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Peraltro, il governo italiano rammenta che la Corte, pronunciandosi sul campo di applicazione dell'art. 19 della direttiva 78/686, ha affermato che non spetta agli Stati membri creare una categoria di dentisti che non corrisponda ad alcuna delle categorie previste dalle direttiva 78/686 e 78/687 (sentenza 1° giugno 1995, causa C-40/93, Commissione/Italia, Race. pag. I-1319, punto 24). Lo stesso governo aggiunge che, trattandosi di una fattispecie interamente regolata da un'apposita norma comunitaria, segnatamente dall'art. 19 ter della direttiva 78/686, quest'ultima esclude l'applicazione degli artt. 12 CE e 39 CE, nonché delle disposizioni della direttiva 93/16.
24
La Commissione sostiene che, nella causa principale, occorre esaminare se l'art. 19 ter della direttiva 78/686 imponga di ammettere a seguire la formazione di specializzazione in odontoiatria solo i medici ai quali è stato rilasciato un dottorato in medicina da un'università austriaca. Se è così, tale disposizione non osterebbe al rigetto della domanda del sig. Klett. La Commissione ritiene che l'art. 19 ter contenga più di una disposizione relativa al riconoscimento della formazione di specializzazione in odontoiatria da parte degli altri Stati membri e descriva piuttosto una particolare categoria di dentisti. Considerato che il tenore letterale del detto art. 19 ter fa espressamente riferimento ai certificati rilasciati «in Austria» per delimitare tale categoria, ciò significherebbe che tale articolo contiene una disposizione particolare adottata a favore di una categoria strettamente limitata di dentisti.
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Poiché si tratta di una deroga che favorisce tale categoria rispetto a quelle che rientrano nella norma generale, occorre interpretarla in modo restrittivo. Secondo il suo tenore letterale e la sua logica interna, l'art. 19 ter della direttiva 78/686 è inteso a dare una possibilità agli studenti che seguono in Austria studi di medicina generale e che, conformemente al sistema in vigore prima dell'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea, hanno intrapreso studi di medicina generale per divenire dentisti. La detta disposizione non implicherebbe neanche il bisogno di attuare un'apertura che consenta ai medici di tutti gli Stati membri di avere accesso ad una formazione di specializzazione in odontoiatria inferiore alla normale durata di quest'ultima. Inoltre, la Commissione fa valere che tale interpretazione dell'art. 19 ter in quanto lex specialis comporta che non è necessario presentare considerazioni supplementari in relazione ad altre disposizioni del diritto comunitario.
Soluzione della Corte
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Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza, in primo luogo, se l'art. 19 ter della direttiva 78/686 debba essere interpretato nel senso che un soggetto il cui titolo di dottore in medicina generale non è stato rilasciato da un'università austriaca possa essere ammesso alla formazione di specializzazione in odontoiatria offerta in tale Stato membro.
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Considerando che la soluzione della questione sollevata avrebbe potuto essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza (v., in particolare, sentenze 28 aprile 1988, cause riunite 31/86 e 35/86, LAISA e CPC España/Consiglio, Race, pag. 2285; 1ogiugno 1995, Commissione/Italia, cit., e 29 novembre 2001, causa C-202/99, Commissione/Italia, Race. pag. I-9319), la Corte, conformemente all'art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura, ha informato il giudice del rinvio di voler statuire con ordinanza motivata ed ha invitato gli interessati di cui all'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni a tal riguardo.
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Solo il sig. Klett ha presentato osservazioni entro il termine impartito. In particolare egli ha espresso dubbi in merito al carattere appropriato di tale procedimento alla luce del fatto che la giurisprudenza citata al punto precedente della presente ordinanza non sarebbe applicabile alla controversia di cui trattasi.
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Occorre rilevare che, fino al 1° agosto 1998, il diploma di dentista poteva essere ottenuto in Austria solo a condizione di aver acquistato il titolo di dottore in medicina generale e di aver svolto una specializzazione postuniversitaria di dentista.
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In virtù dell'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea, tale Stato membro era obbligato, ai sensi delle direttive 78/686 e 78/687, ad uniformare le condizioni per la formazione di specializzazione odontoiatrica alla norma europea instaurando un nuovo sistema per tale formazione, indipendente da quello riguardante i medici. Secondo le informazioni riportate nelle osservazioni del governo austriaco, tale nuova formazione è entrata in vigore il 1oagosto 1998 e le formazioni di specializzazione odontoiatrica per i medici laureati sono scomparse in Austria a partire dalla fine dell'anno accademico 2000/2001.
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Le direttive 78/686 e 78/687 dispongono che, per avere il diritto di esercitare la professione, il dentista deve possedere uno dei titoli cui si riferisce l'art. 2 della direttiva 78/686 (v. sentenza 1ogiugno 1995, Commissione/Italia, cit., punto 21). L'art. 19 ter della direttiva 78/686 rappresenta una deroga all'art. 2 di quest'ultima e deve quindi, in quanto disposizione derogatoria, essere interpretata in modo restrittivo (v. sentenza 1° giugno 1995, Commissione/Italia, cit., punto 23, e la giurisprudenza ivi citata).
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A tal riguardo, occorre rilevare che l'art. 19 ter della direttiva 78/686 è diretto ad introdurre misure derogatorie a favore dei medici che hanno già iniziato o concluso la vecchia formazione di specializzazione in odontoiatria, affinché i medici che non avevano ancora terminato tale formazione potessero concluderla e, se erano sul punto di terminarla o l'avevano già terminata, potessero svolgere la loro professione negli altri Stati membri (v., in tal senso, per quanto riguarda l'art. 19 della direttiva 78/686, analogo al suo art. 19 ter, sentenza 29 novembre 2001, Commissione/Italia, cit., punto 52).
33
Occorre inoltre ricordare che non spetta agli Stati membri creare una categoria di dentisti che non corrisponda ad alcuna delle categorie previste dalle direttive 78/686 e 78/687 (v., in particolare, per quanto riguarda l'art. 19 della direttiva 78/686, sentenza 1° giugno 1995, Commissione/Italia, cit., punto 24).
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Da tali considerazioni discende che l'art. 19 ter della direttiva 78/686 non riconosce ad un cittadino di uno Stato membro diverso dalla Repubblica d'Austria nel quale ha terminato i suoi studi di medicina generale la possibilità di essere ammesso a seguire una formazione postuniversitaria di specializzazione in odontoiatria in Austria, formazione destinata a scomparire e che è rimasta aperta solo per dare ai soggetti che avevano già iniziato tale formazione la possibilità di terminarla. In caso contrario, si sarebbe creata una nuova categoria di dentisti, contrariamente alle direttive 78/686 e 78/687.
35
Infatti, nell'ambito del regime transitorio specifico previsto per la Repubblica d'Austria al momento della sua adesione all'Unione europea, l'art. 19 ter della direttiva 78/686 ammette soltanto il riconoscimento di un diploma di base in medicina abbinato a un diploma che attesti una specializzazione in odontoiatria, ai fini dell'esercizio delle attività di dentista negli altri Stati membri. Infatti, se il legislatore comunitario avesse voluto ammettere in modo generale la possibilità di riconoscimento reciproco di una tale formazione, non avrebbe previsto, per i professionisti che ne sono in possesso, il riconoscimento reciproco della loro qualifica esclusivamente a titolo derogatorio e temporaneo (v., in tal senso, per quanto riguarda l'art. 19 della direttiva 78/686, sentenza 29 novembre 2001, Commissione/Italia, cit., punto 39).
36
Alla luce di quanto precede, non è più necessario pronunciarsi, in secondo luogo, sull'interpretazione degli artt. 12 CE e 39 CE, nonché 3 e 9 della direttiva 93/16, poiché l'art. 19 ter della direttiva 78/686 costituisce una lex specialis con grado di diritto primario.
37
Infatti, conformemente all'art. 1, n. 2, del Trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei Trattati sui quali è fondata l'Unione sono contenuti nell'atto d'adesione unito al detto Trattato e costituiscono parte integrante di quest'ultimo.
38
Le condizioni di ammissione riguardano l'applicazione nei confronti dei nuovi Stati membri dell'intero diritto comunitario vigente al momento dell'adesione e costituiscono l'oggetto essenziale dell'Atto di adesione relativo ai tre Stati membri menzionati al punto precedente (v., in tal senso, per quanto riguarda l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, sentenza LAISA e CPC España/Consiglio, cit., punti 9 e 10).
39
Ai sensi dell'art. 29 dell'Atto di adesione, gli atti riportati all'allegato I di quest'ultimo costituiscono oggetto degli adattamenti definiti nel detto allegato. Pertanto l'art. 19 ter della direttiva 78/686, riportato all'allegato I, parte XI, D, dell'Atto di adesione ha costituito l'oggetto dell'accordo tra gli Stati membri e lo Stato che ha chiesto di aderire. Esso non costituisce un atto del Consiglio, bensì una disposizione di diritto primario che, ai sensi dell'art. 7 dello stesso atto e a meno che questo non disponga diversamente, può essere sospesa, modificata o abrogata soltanto mediante i procedimenti contemplati per la revisione dei trattati originari (v., in tal senso, sentenza LAISA e CPC España/Consiglio, cit., punto 12).
40
Questa interpretazione è a maggior ragione doverosa se si considera che le disposizioni dell'atto d'adesione sanciscono i risultati delle trattative di adesione, i quali costituiscono un insieme volto a risolvere i problemi che l'adesione comporta tanto per la Comunità quanto per lo Stato richiedente (v., in tal senso, sentenza LAISA e CPC España/Consiglio, cit., punto 15).
41
Occorre pertanto risolvere la questione sollevata dichiarando che l'art. 19 ter della direttiva 78/686 dev'essere interpretato nel senso che un soggetto il cui titolo di dottore in medicina generale non è stato rilasciato da un'università austriaca non può essere ammesso alla formazione di specializzazione in odontoiatria offerta in tale Stato membro.
Sulle spese
42
Le spese sostenute dai governi austriaco ed italiano, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
così provvede:
L'art. 19 ter della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, come modificata dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia ed agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che un soggetto il cui titolo di dottore in medicina generale non è stato rilasciato da un'università austriaca non può essere ammesso alla formazione di specializzazione in odontoiatria offerta in tale Stato membro.
Lussemburgo, 5 novembre 2002
Il cancelliere
R. Grass
Il presidente della Quarta Sezione
C. W. A. Timmermans
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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