Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nel procedimento C-321/01 P,
Agrana Zucker und Stärke AG, con sede in Vienna (Austria), rappresentata dai sigg. W. Barfuß e H. Wollman, Rechtsanwälte, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione ampliata) il 7 giugno 2001, causa T-187/99, Agrana Zucker und Stärke/Commissione (Racc. pag. II-1587),
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Erhart e D. Triantafyllou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 agosto 2001, la Agrana Zucker und Stärke AG ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 7 giugno 2001, causa T-187/99, Agrana Zucker und Stärke (Racc. pag. II-1587; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 30 settembre 1998, 1999/342/CE, concernente gli aiuti che l'Austria intende concedere ad Agrana Stärke-GmbH per la costruzione e la ristrutturazione di impianti di produzione di amido (GU 1999, L 131, pag. 61; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2 L'art. 16, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 maggio 1997, n. 951, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU L 142, pag. 22), che sostituisce, con termini identici, la stessa disposizione del regolamento (CEE) del Consiglio 29 marzo 1990, n. 866, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU L 91, pag. 1), dispone quanto segue:
«Gli Stati membri possono adottare, nel settore contemplato dal presente regolamento, misure di aiuto le cui condizioni o modalità di concessione si discostino da quelle in esso previste o i cui importi superino i massimali in esso previsti, purché tali misure siano adottate secondo gli articoli 92, 93 e 94 del Trattato».
3 L'art. 151, n. 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1; in prosieguo: l'«Atto di adesione») dispone quanto segue:
«Gli atti elencati nell'allegato XV del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tale allegato».
4 L'allegato XV dell'Atto di adesione precisa, al suo capitolo VII, D, punto 1:
«(...) Regolamento (CEE) n. 866/90 (...), modificato da ultimo da[l] regolamento (CEE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU L 338 del 31.12.1993, pag. 26).
All'atto dell'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 5, la Commissione:
- (...)
- attuerà tali disposizioni relativamente all'Austria e alla Finlandia in conformità della dichiarazione n. 31 contenuta nell'atto finale.
(...)».
5 La dichiarazione comune n. 31 sull'industria di trasformazione in Austria e Finlandia, allegata all'Atto finale del Trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 371; in prosieguo: la «dichiarazione n. 31»), prevede che:
«Le Parti contraenti convengono quanto segue:
(...)
ii) flessibilità per quanto riguarda i regimi transitori nazionali di aiuto volti a favorire la ristrutturazione».
Fatti all'origine della controversia
6 I fatti all'origine del ricorso, come esposti ai punti 5-18 della sentenza impugnata, possono, ai fini dell'impugnazione, essere riassunti nel modo seguente.
7 La Agrana Stärke-GmbH era una società di diritto austriaco che, tra le sue varie attività nel settore agricolo, ha prodotto e trasformato amido di granturco nel suo stabilimento di Aschach (Austria) e fecola di patate nel suo stabilimento di Gmünd (Austria).
8 Il 19 maggio 1995 essa ha presentato alle autorità austriache una domanda di aiuti relativa a vari investimenti nel settore dell'amido previsti per i suoi stabilimenti di Gmünd e di Aschach. Tali investimenti sono stati effettuati nel settembre 1995 senza attendere la decisione in merito agli aiuti in questione.
9 Con lettera 28 giugno 1996 il governo austriaco ha notificato individualmente alla Commissione le misure di aiuto agli investimenti realizzati dalla Agrana Stärke-GmbH per gli stabilimenti di Gmünd e di Aschach.
10 L'aiuto destinato allo stabilimento di Gmünd è stato approvato dalla Commissione con lettera 23 gennaio 1997. Per quanto riguarda, invece, l'aiuto destinato allo stabilimento di Aschach, la Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista all'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE).
11 Il 30 settembre 1998 la Commissione ha adottato la decisione controversa, nella quale si constatava che il progetto di aiuto relativo allo stabilimento di Aschach non era compatibile con il mercato comune.
Sentenza impugnata
12 Il 20 agosto 1999 la Agrana Zucker und Stärke AG, avente diritto della Agrana Stärke-GmbH (in prosieguo: la «Agrana»), ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa, ricorso fondato su quattro motivi attinenti, in primo luogo, ad un superamento dei termini d'indagine, in secondo luogo, ad una violazione del combinato disposto dell'art. 151, n. 1, dell'Atto di adesione, della dichiarazione n. 31 e dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE, in terzo luogo, ad un'errata applicazione del criterio della necessità dell'aiuto in questione e, in quarto luogo, ad un'insufficienza della motivazione.
13 Il Tribunale ha respinto il ricorso nella sua integralità. Per quanto riguarda in particolare il secondo motivo, che è il solo che la ricorrente abbia mantenuto in sede di impugnazione, la sentenza impugnata dichiara quanto segue:
«60 La ricorrente sostiene che la Commissione ha applicato in maniera manifestamente errata la dichiarazione n. 31, da un lato, in quanto ha posto come condizione preliminare quella secondo cui un aiuto non può essere ammesso se l'investimento di cui trattasi ha per oggetto un aumento della capacità di produzione e, dall'altro, in quanto non ha ponderato i vantaggi procurati alla Comunità dall'adesione senza transizione della Repubblica d'Austria all'Unione europea e gli inconvenienti relativi al versamento dell'aiuto di cui trattasi.
61 Al riguardo, occorre immediatamente osservare che la dichiarazione n. 31 non contiene, secondo il suo tenore letterale, restrizioni relative alla capacità di produzione (...). Ne discende che la Commissione non può, a priori, escludere dal campo di applicazione di tale dichiarazione tutti i casi in cui l'investimento di un potenziale destinatario di un aiuto ha per oggetto quello di aumentare la capacità di produzione. Infatti, la Commissione non ha facoltà di aggiungere una limitazione generale all'ambito di applicabilità della dichiarazione n. 31 che non risulta dal testo di tale disposizione.
62 Tuttavia, anche se è vero che la Commissione, almeno con riguardo al punto 53 della decisione [controversa], ha potuto dare l'impressione che non acconsentirebbe in nessun caso ad un aiuto a un investitore avente ad oggetto un aumento della capacità di produzione, conformemente al suo approccio enunciato nelle linee guida relative agli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, cionondimeno una lettura più approfondita della decisione impugnata consente di constatare che la Commissione ha esaminato se fosse possibile accordare l'aiuto di cui trattasi sulla base della dichiarazione n. 31, alla luce delle circostanze specifiche del caso di specie.
(...)
65 La Commissione ha poi insistito sul fatto che l'aiuto controverso "sovvenziona un aumento della capacità produttiva in un settore non disciplinato da un regime di contingenti e caratterizzato da una situazione di sovraccapacità strutturale" (punto 46 della decisione [controversa]). Secondo la Commissione, l'aumento della capacità di Agrana sarebbe pertanto idoneo a incidere sulla posizione concorrenziale di imprese produttrici di amido che operano in altri Stati membri e che esportano verso l'Austria, che possono inoltre essere esposte ad una concorrenza più agguerrita su altri mercati (punto 52 della decisione [controversa]). In conclusione, essa ha ritenuto che l'aiuto controverso "alteri le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, in quanto contribuisce ad aumentare l'offerta su un mercato caratterizzato da una domanda limitata, così alterando la concorrenza" (punto 54 della decisione [controversa]).
66 La Commissione ha quindi ritenuto che, anche tenendo conto della clausola di flessibilità definita nella dichiarazione n. 31, l'aiuto non potesse essere considerato compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato [CE, divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, lett. c), CE] (punto 56 della decisione [controversa]).
67 Alla luce dei motivi fatti valere dalla Commissione nella decisione [controversa], non si può ritenere che essa sia incorsa in un errore manifesto di valutazione, ritenendo che il progetto d'aiuto controverso non potesse essere giustificato sulla sola base della dichiarazione n. 31.
68 Infatti, non può essere rimproverato alla Commissione di aver concluso che la concessione di tale aiuto potesse pregiudicare gravemente la politica da essa condotta nel settore di cui trattasi. Il fatto che essa si fondi, in larga misura, sulla situazione strutturale in tale settore nel contesto comunitario non implica che essa non [abbia] valutato individualmente il caso di specie.
69 Per quanto riguarda la mancata ponderazione dei vantaggi derivanti alla Comunità dall'adesione senza transizione della Repubblica d'Austria all'Unione europea e gli inconvenienti relativi al versamento dell'aiuto di cui trattasi, è giocoforza constatare che la Commissione non era tenuta a prendere in considerazione tale aspetto. Nella sua valutazione della compatibilità dell'aiuto controverso, nell'ambito della quale essa doveva prendere in considerazione la dichiarazione n. 31, la Commissione doveva, certo, valutare, come ricordato al punto 49 della decisione [controversa], se l'aiuto fosse atto ad agevolare lo sviluppo di un'attività o di un settore economico, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Tuttavia, i vantaggi di cui la Comunità ha potuto beneficiare grazie all'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea non rappresentano un elemento pertinente nell'ambito di una concreta valutazione di un aiuto.
70 Da quanto precede discende che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione allorché ha valutato la compatibilità dell'aiuto controverso con il mercato comune. Ne discende altresì che essa non ha violato il combinato disposto dell'art. 151, n. 1, dell'Atto di adesione, della dichiarazione n. 31 e dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE.
71 Ne consegue che il secondo motivo dev'essere respinto».
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado
14 La Agrana chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e, statuendo essa stessa nel merito della causa, di annullare la decisione controversa.
15 A sostegno del suo ricorso, essa indica un solo motivo attinente all'errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso accogliendo la valutazione erronea della Commissione in merito alla dichiarazione n. 31.
16 Con la prima parte di tale motivo la Agrana sostiene che è contraddittorio da parte del Tribunale concludere il suo esame della decisione controversa con la constatazione, ai punti 67 e 68 della sentenza impugnata, che la Commissione non ha commesso un errore manifesto di valutazione, dopo aver giustamente riconosciuto, al punto 62 della sentenza impugnata, che la Commissione non intendeva, per principio, acconsentire ad alcun aumento della capacità di produzione dell'industria dell'amido.
17 D'altra parte, la dichiarazione n. 31 obbligherebbe la Commissione, in quanto organo competente ad attuare le regole comunitarie in materia di aiuti, ad avere un atteggiamento flessibile nei confronti dei provvedimenti di ristrutturazione dell'industria austriaca di trasformazione divenuti necessari in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea. Orbene, la Commissione si sarebbe basata esplicitamente, al punto 28 della motivazione della decisione controversa, sul principio dell'interpretazione restrittiva dell'art. 87, n. 3, CE. La decisione controversa sarebbe interamente improntata a tale orientamento. Il Tribunale non si sarebbe accorto di tale errore fondamentale di diritto e vi sarebbe a sua volta incorso.
18 Con la seconda parte del suo motivo la Agrana sostiene che la dichiarazione n. 31 ha lo scopo di realizzare un compromesso tra l'interesse che presenta per la Comunità l'adesione immediata della Repubblica d'Austria all'Unione europea e l'interesse di tale Stato membro a concedere aiuti alla sua industria di trasformazione. Se interpretata teleologicamente, la dichiarazione n. 31 obbligherebbe la Commissione a procedere, in ogni singolo caso, a un'analisi comparativa dei rispettivi vantaggi e svantaggi per la Comunità e per la Repubblica d'Austria e a tener conto di tale analisi nella valutazione dell'aiuto in questione.
19 Di conseguenza sarebbe erronea la posizione del Tribunale secondo cui i vantaggi che la Comunità trarrebbe dall'adesione immediata della Repubblica d'Austria all'Unione europea non costituirebbero un elemento di cui si doveva tener conto per valutare il progetto di aiuto in questione.
20 La Commissione conclude per il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e/o infondato nonché per la condanna della Agrana alle spese.
Giudizio della Corte
21 Ai sensi dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
Sulla prima parte del motivo
22 Per quanto riguarda l'asserita contraddizione nel ragionamento del Tribunale, si deve rilevare che quest'ultimo, dopo aver dichiarato, al punto 62 della sentenza impugnata, che «la Commissione ha esaminato se fosse possibile accordare l'aiuto di cui trattasi sulla base della dichiarazione n. 31», ha constatato, al punto 66 della sentenza impugnata, che «la Commissione ha quindi ritenuto che, anche tenendo conto della clausola di flessibilità definita nella dichiarazione n. 31, l'aiuto non potesse essere considerato compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato».
23 Ne consegue che la conclusione enunciata dal Tribunale al punto 67 della sentenza impugnata, secondo la quale la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione, non è viziata da alcuna contraddizione rispetto alla sua motivazione.
24 Infatti, contrariamente a quanto afferma la Agrana, il Tribunale ha dichiarato, al punto 62 della sentenza impugnata, che l'impressione che la Commissione aveva potuto dare, almeno con riguardo al punto 53 della decisione controversa, che essa non avrebbe acconsentito in nessun caso ad un aiuto a un investitore avente ad oggetto un aumento della capacità di produzione, non era confermata da una lettura più approfondita della summenzionata decisione. Secondo il Tribunale, una simile lettura permetteva di constatare che la Commissione aveva effettivamente tenuto conto della dichiarazione n. 31 quando ha valutato la compatibilità dell'aiuto in questione con il mercato comune.
25 Inoltre, per quanto riguarda l'argomento secondo il quale Tribunale non avrebbe rilevato l'erroneità dell'interpretazione della dichiarazione n. 31 accolta dalla Commissione, si deve constatare che il Tribunale, dopo avere esaminato, ai punti 63-66 della sentenza impugnata, la valutazione della Commissione in merito alle conseguenze dell'aiuto in questione sul mercato e rilevato che, nell'ambito di tale valutazione, la Commissione aveva tenuto conto della dichiarazione n. 31, al punto 68 della sentenza impugnata ha dichiarato che «non può essere rimproverato alla Commissione di aver concluso che la concessione di tale aiuto potesse pregiudicare gravemente la politica da essa condotta nel settore di cui trattasi» e che «il fatto che essa si fondi, in larga misura, sulla situazione strutturale in tale settore nel contesto comunitario non implica che essa non [abbia] valutato individualmente il caso di specie».
26 Ne consegue che il Tribunale ha giustamente dichiarato che la Commissione aveva applicato le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato tenendo conto delle circostanze particolari del caso di specie.
27 Di conseguenza, si deve respingere la prima parte dell'unico motivo dell'Agrana, in quanto manifestamente infondata.
Sulla seconda parte del motivo
28 Per quanto riguarda l'interpretazione asseritamente erronea che la Commissione avrebbe dato della dichiarazione n. 31 e che il Tribunale avrebbe a torto fatto propria, occorre ricordare che tale dichiarazione impone alla Commissione una valutazione elastica dei regimi transitori nazionali di aiuto concessi dal governo austriaco.
29 Una simile disposizione deve essere interpretata nel senso che osta ad un'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato alle misure nazionali notificate dalle autorità austriache in modo che non tenga conto delle particolarità del caso di specie, caratterizzato dal fatto che si tratta di un aiuto incluso in un regime transitorio diretto ad agevolare la ristrutturazione dell'industria di trasformazione in Austria.
30 Il rispetto di un simile obbligo imponeva alla Commissione di valutare se un determinato aiuto fosse o meno idoneo a promuovere lo sviluppo di un ramo o di un settore economico senza influire sugli scambi in modo contrario all'interesse comune, valutazione questa cui la Commissione ha proceduto ai punti 49-52 della decisione controversa.
31 Per contro, la dichiarazione n. 31 non obbligava affatto la Commissione a procedere alla ponderazione dei vantaggi che la Comunità avrebbe ottenuto dall'adesione, senza transizione, della Repubblica d'Austria all'Unione europea.
32 Ne consegue che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto quando ha dichiarato, al punto 69 della sentenza impugnata, che «[p]er quanto riguarda la mancata ponderazione dei vantaggi derivanti alla Comunità dall'adesione senza transizione della Repubblica d'Austria all'Unione europea e gli inconvenienti relativi al versamento dell'aiuto di cui trattasi, è giocoforza constatare che la Commissione non era tenuta a prendere in considerazione tale aspetto».
33 Di conseguenza, si deve respingere la seconda parte di tale motivo in quanto manifestamente infondata.
34 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso deve essere interamente respinto come manifestamente infondato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
35 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Vista la domanda della Commissione in tal senso ed essendo la ricorrente rimasta soccombente in tutti i suoi motivi, quest'ultima va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Agrana Zucker und Stärke AG è condannata alle spese.
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