13.2.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 37/31
Sentenza del Tribunale 17 dicembre 2009 — Solvay/Commissione
(Causa T-58/01) (1)
(«Concorrenza - Intese - Mercato della soda nella Comunità - Decisione che accerta un'infrazione all'art. 81 CE - Accordo che garantisce a un'impresa un quantitativo minimo di vendite in uno Stato membro e l'acquisto delle quantità necessarie per raggiungere tale quantitativo minimo - Prescrizione del potere della Commissione di comminare ammende o sanzioni - Termine ragionevole - Forme sostanziali - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri - Diritto di accesso agli atti - Ammenda - Gravità e durata dell’infrazione - Circostanze aggravanti e attenuanti»)
2010/C 37/39
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Solvay SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. Simont, P.-A. Foriers, G. Block, F. Louis e A. Vallery)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e J. Currall, agenti, assistiti dall'avv. N. Coutrelis)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 dicembre 2000, 2003/5/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] (Caso COMP/33.133 — B: Carbonato di sodio — Solvay, CFK) (GU 2003, L 10, pag. 10), e, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente.
Dispositivo
1)
L’art. 1 della decisione della Commissione 13 dicembre 2000, 2003/5/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 [CE] (Caso COMP/33.133 — B: Carbonato di sodio — Solvay, CFK), è annullato nella parte in cui dichiara che la Solvay SA ha violato le disposizioni dell’art. 81 CE nel 1990.
2)
L'importo dell'ammenda inflitta alla Solvay è fissato in EUR 2,25 milioni.
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
4)
La ricorrente sopporterà tre quarti delle proprie spese e tre quarti delle spese della Commissione europea.
5)
La Commissione sopporterà un quarto delle proprie spese e un quarto delle spese della ricorrente.
(1) GU C 161 del 2.6.2001.
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