21.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/34
Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2009 — Lior/Commissione e Commissione/Lior
(Cause riunite T-192/01 e T-245/04) (1)
(«Clausola compromissoria - Programmi Thermie e Altener II - Contratti relativi a progetti nell’ambito della promozione delle energie rinnovabili e del risparmio energetico - Ricevibilità - Richiesta di pagamento - Documentazione dei costi - Richiesta di rimborso degli anticipi erogati - Danni ed interessi»)
2009/C 282/63
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente nella causa T-192/01: Lior GEIE (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente V. Marien e J. Choucroun, avvocati, poi V. Marien, avvocato)
Convenuta nella causa T-192/01: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente H. Støvlbæk, agente, assistito da M. Bra, avvocato, poi H. Støvlbæk e M. Konstantinidis, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Ricorrente nella causa T-245/04: Commissione delle Comunità europee
Convenuta nella causa T-192/01: Lior GEIE e Lior International NV (Hoeilaart, Belgio) (rappresentante: V. Marien)
Oggetto
Due ricorsi ai sensi dell’art. 238 CE proposti rispettivamente dalla Lior GEIE e dalla Commissione in rapporto a sette contratti conclusi tra la Commissione e la Lior nell’ambito del programma Termie e ad un contratto concluso tra la Commissione e la Lior nell’ambito del programma Altener II.
Dispositivo
1)
La Lior GEIE è condannata a versare alla Commissione:
—
per il contratto Biogaz, il contratto Biomasse e il contratto Maxibrochure bioclimatique, EUR 6 156,75, più interessi a decorrere dal 28 febbraio 2002 fino alla data del completo pagamento, ad un tasso pari a quello applicato nel febbraio 2002 dalla Banca Centrale Europea sulle sue operazioni principali di rifinanziamento in Euro aumentato di un punto e mezzo fino al 31 dicembre 2002 e di tre punti e mezzo a partire dal 1o gennaio 2003;
—
per il contratto Biomasse, EUR 16 325,11, più interessi a decorrere dal 30 giugno 2002 fino alla data del completo pagamento, ad un tasso pari a quello applicato nel giugno 2002 dalla Banca Centrale Europea sulle sue operazioni principali di rifinanziamento in Euro aumentato di un punto e mezzo fino al 31 dicembre 2002 e di tre punti e mezzo a decorrere dal 1o gennaio 2003;
—
per il contratto Wind Energy EUR 3 980, più interessi a decorrere dal 15 gennaio 2002 fino alla data del completo pagamento, ad un tasso pari a quello applicato nel gennaio 2002 dalla Banca Centrale Europea sulle sue operazioni principali di rifinanziamento in Euro aumentato di un punto e mezzo fino al 31 dicembre 2002 e di tre punti e mezzo a decorrere dal 1o gennaio 2003;
—
per il contratto Transport, EUR 36 000, più interessi a decorrere dal 31 agosto 2001 fino alla data del completo pagamento, ad un tasso pari a quello applicato nell’agosto 2001 dalla Banca Centrale Europea sulle sue operazioni principali di rifinanziamento in Euro aumentato di un punto e mezzo fino al 31 dicembre 2002 e di tre punti e mezzo a decorrere dal 1o gennaio 2003,
—
per il contatto Photovoltaïque, EUR 36 000, più interessi a decorrere dal 31 agosto 2001 fino alla data del completo pagamento, ad un tasso pari a quello applicato nell’agosto 2001 dalla Banca Centrale Europea sulle sue operazioni principali di rifinanziamento in Euro aumentato di un punto e mezzo fino al 31 dicembre 2002 e di tre punti e mezzo a decorrere dal 1o gennaio 2003.
2)
La Lior è condannata a versare alla Commissione, per il contratto Agores, EUR 32 800, più interessi a decorrere dal 28 febbraio 2003 fino alla data del completo pagamento, ad un tasso pari a quello applicato nel febbraio 2003 dalla Banca Centrale Europea sulle sue operazioni principali di rifinanziamento in Euro aumentato di un punto e mezzo.
3)
Non vi è luogo a statuire sulla richiesta della Commissione, nella causa T-245/04, che la Lior International NV sia condannata in solido al pagamento delle somme dovute dalla Lior.
4)
La Lior è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese attinenti al procedimento principale, nelle cause riunite T-192/01 e T-245/04, un quarto delle spese della Commissione attinenti a tale procedimento.
5)
La Lior è condannata a sopportare tutte le spese del procedimento sommario, nella causa T-192/01 R.
6)
La Commissione sopporterà i tre quarti delle proprie spese attinenti al procedimento principale nella causa T-192/01 e i tre quarti delle proprie spese attinenti al procedimento avviato contro la Lior, nella causa T-245/04.
7)
La Commissione sopporterà le proprie spese attinenti al ricorso contro la Lior International, nella causa T-245/04.
8)
La Lior International sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 303 del 27.10.2001.
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