1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/37
Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — Othman/Consiglio e Commissione
(Causa T-318/01) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità legate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Adattamento delle conclusioni - Diritti fondamentali - Diritto al rispetto della proprietà, diritto al contraddittorio e diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo»)
2009/C 180/66
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Omar Mohammed Othman (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente J. Walsh, barrister, F. Lindsley e S. Woodhouse, solicitors, e, successivamente, S. Cox, barrister, e H. Miller, solicitor)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Vitsentzatos e M. Bishop, e, successivamente, M. Bishop e E. Finnegan, agenti); e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente A. van Solinge e C. Brown, e, successivamente E. Paasivirta e P. Aalto, agenti)
Interveniente a sostegno dei convenuti: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente J. Collins, successivamente C. Gibbs, successivamente E. O’Neill, e, infine, I. Rao, agenti, assistiti inizialmente da S. Moore, e, successivamente, da M. Hoskins, barristers
Oggetto
Inizialmente, la domanda di annullamento, da un lato, del regolamento (CE) del Consiglio 6 marzo 2001, n. 467, che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell’Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000 (GU L 67, pag. 1), e, dall’altro, del regolamento (CE) della Commissione 19 ottobre 2001, n. 2062, che modifica per la terza volta il regolamento (CE) n. 467/2001 (GU L 277, pag. 25), e, successivamente, la domanda di annullamento del regolamento del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 (GU L 139, pag. 9), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a provvedere sulle domande di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 6 marzo 2001, n. 467, che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell’Afghanistan e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000, nonché del regolamento (CE) della Commissione 19 ottobre 2001, n. 2062, che modifica per la terza volta il regolamento n. 467/2001.
2)
Il regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 è annullato nella parte in cui riguarda il sig. Omar Mohammed Othman.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Othman, nonché le somme anticipate dalla cassa del Tribunale a titolo di gratuito patrocinio.
4)
La Commissione delle Comunità europee ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 68 del 16.3.2002.
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