Causa T‑45/01
Stephen G. Sanders e altri
contro
Commissione delle Comunità europee
«Personale impiegato nella joint venture JET — Applicazione di uno status giuridico diverso da quello degli agenti temporanei — Risarcimento del danno materiale subito»
Massime della sentenza
1. Procedura — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44)
2. Funzionari — Ricorso — Competenza a conoscere della legittimità e del merito
3. Funzionari — Ricorso — Competenza a conoscere della legittimità e del merito
4. Funzionari — Ricorso — Competenza a conoscere della legittimità e del merito
1. Conclusioni corredate degli importi numerici, depositate nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni, in seguito alla pronuncia della sentenza interlocutoria con cui il Tribunale ha condannato la Comunità a risarcire il danno subito da taluni membri del personale di una joint venture della CEEA a causa dell’applicazione di uno status giuridico diverso da quello degli agenti temporanei, modificate per tenere conto delle modalità di calcolo del danno definite dalla sentenza interlocutoria, non possono essere giudicate irricevibili, dato che si presentano come sviluppo ammissibile di quelle contenute nel ricorso, soprattutto in quanto, da un lato, il Tribunale abbia determinato gli elementi necessari per il calcolo del danno per la prima volta nella sua sentenza interlocutoria e in quanto, dall’altro, la composizione esatta del danno e le modalità precise di calcolo degli indennizzi dovuti non fossero ancora state oggetto di discussione.
Infatti, allorché la sentenza interlocutoria ha fissato il periodo per il quale il risarcimento è dovuto, gli elementi che lo compongono e il metodo da seguire per determinarne l’importo esatto spettante a ciascuno, la determinazione dell’importo delle richieste individuali di ciascun ricorrente deve necessariamente poter essere rettificata in seguito a tale sentenza.
(v. punti 21-22)
2. Nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni, dopo la pronuncia della sentenza interlocutoria mediante la quale il Tribunale ha condannato la Comunità a risarcire il danno subito da alcuni membri del personale della joint venture Joint European Torus (JET) a causa dell’applicazione di uno status giuridico diverso da quello degli agenti temporanei, l’inquadramento nel grado e nello scatto di ciascun ricorrente all’inizio del periodo di indennizzo deve essere determinato in considerazione della sua effettiva assunzione, laddove tale periodo è di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore del primo contratto stipulato o rinnovato, mentre tale data non deve essere anteriore di più di cinque anni.
Infatti il Tribunale, pur avendo limitato i diritti al risarcimento di ciascun ricorrente ad un periodo massimo di cinque anni, ha tuttavia giudicato che, fin dal principio, cioè dalla loro prima assunzione, gli interessati avrebbero dovuto essere assunti con contratti di agente temporaneo, e che l’illecito si è protratto per tutta la durata della joint venture. Ne consegue che la situazione di ciascun ricorrente all’inizio del periodo di indennizzo non dev’essere assimilata a quella che risulterebbe da una prima assunzione bensì trattata considerando che, a partire dal suo primo impiego in qualità di agente contrattuale, l’interessato avrebbe dovuto essere assunto in qualità di agente temporaneo, il che porta a prendere in considerazione, all’occorrenza, la «carriera» compiuta prima dell’inizio del detto periodo. Tale metodo di «ricostruzione della carriera» include necessariamente le promozioni di cui ciascun interessato avrebbe potuto beneficiare.
Per quanto riguarda le promozioni nel corso del periodo di indennizzo, è alla luce della situazione dei membri titolari del gruppo di lavoro della JET che il Tribunale ha considerato che i ricorrenti erano stati mantenuti in una situazione giuridica discriminatoria, integrante gli estremi di un illecito, e che essi, per questa ragione, avevano subito un danno. Di conseguenza, la «situazione analoga» degli agenti temporanei della CEEA, che deve servire come termine di paragone per stabilire la progressione in carriera della quale i ricorrenti avrebbero potuto beneficiare, è quella, eventualmente più favorevole, dei membri titolari del gruppo di lavoro della JET.
(v. punti 49-51, 65, 68)
3. In una sentenza interlocutoria con cui ha condannato la Comunità a risarcire il danno subito dai membri del personale della joint venture Joint European Torus (JET) a causa dell’applicazione di un status giuridico diverso da quello degli agenti temporanei, il Tribunale ha giudicato che il danno subito dai ricorrenti risultava dalla differenza tra le retribuzioni e le agevolazioni correlate che essi avrebbero percepito se avessero lavorato per il progetto JET in qualità di agenti temporanei e le retribuzioni e agevolazioni correlate che essi avevano effettivamente percepito in qualità di agenti contrattuali.
Ne deriva, da un lato, che, per la determinazione del reddito netto comunitario che ciascun ricorrente avrebbe percepito durante il periodo di indennizzo fissato dal Tribunale se fosse stato assunto in qualità di agente temporaneo, occorre prendere in considerazione l’insieme delle agevolazioni che l’interessato avrebbe potuto pretendere, tenuto conto degli elementi relativi alla sua situazione personale e professionale per i quali egli sia in grado di fornire prove documentali. Non è ammissibile, per contro, includervi indennità che sarebbe stato possibile percepire in base alle missioni compiute, poiché presso la JET tutte le spese venivano rimborsate mentre le indennità giornaliere erano ridotte o soppresse. D’altra parte, per determinare il reddito netto nazionale percepito da ciascun ricorrente in qualità di agente assunto con contratto nel corso del citato periodo di indennizzo, occorre prendere in considerazione tutte le retribuzioni che gli interessati hanno percepito di fatto a tale titolo e, in particolare, le indennità giornaliere eventualmente percepite da taluni ricorrenti in ragione della loro lontananza dalla sede della JET.
(v. punti 77-79)
4. In una sentenza interlocutoria con cui ha condannato la Comunità a risarcire il danno subito dai membri del personale della joint venture Joint European Torus (JET) a causa dell’applicazione di uno status giuridico diverso da quello degli agenti temporanei, il Tribunale ha dichiarato che i ricorrenti avrebbero dovuto essere assunti fin dal principio con contratti di agente temporaneo e che l’illecito commesso eccedeva per la sua durata il periodo di indennizzo fissato dal Tribunale. Tale constatazione porta necessariamente a tenere conto del fatto che i ricorrenti hanno potuto acquisire diritti pensionistici sulla base di tutto il periodo nel corso del quale ciascuno di essi ha effettivamente lavorato alla JET, mentre il risarcimento basato su tali eventuali diritti è comunque limitato al periodo di indennizzo.
Ne consegue che, per determinare la quota del risarcimento corrispondente ai diritti pensionistici, occorre considerare, per ciascun ricorrente, la data della sua prima effettiva assunzione da parte della JET, eventualmente anteriore al periodo di indennizzo, mentre il risarcimento è dovuto per la perdita dei diritti pensionistici relativi al massimo ai cinque anni corrispondenti al detto periodo. I detti cinque anni di periodo massimo non costituiscono pertanto gli unici anni che danno accesso a tali diritti. È infatti il periodo di impiego totale di ciascun ricorrente presso la JET a conferirgli i diritti pensionistici, laddove i diritti corrispondenti devono essere poi ridotti proporzionalmente alla durata del periodo di indennizzo, calcolando tale quota in rapporto al periodo totale di impiego.
Occorre inoltre considerare che il risarcimento dovuto in base ai diritti pensionistici non può essere inferiore al valore attuariale dei fondi costituiti a nome di ciascun ricorrente grazie ai contributi del lavoratore e del datore di lavoro sulla base, al massimo, dei cinque anni corrispondenti al periodo di indennizzo.
Per contro, nel caso in cui il ricorrente, in particolare per aver lavorato alla JET per meno di dieci anni, non abbia potuto comunque ottenere, in base alle disposizioni dello Statuto, il diritto ad una pensione di anzianità ma soltanto ad un’indennità di cessazione dal servizio, il risarcimento basato sulla perdita di tale assegno, ridotto proporzionalmente alla durata del periodo di indennizzo rapportata al periodo totale di impiego, costituisce l’alternativa che dev’essergli necessariamente riconosciuta.
(v. punti 90-93)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
12 luglio 2007 (*)
«Personale impiegato nella joint venture JET – Applicazione di uno status giuridico diverso da quello degli agenti temporanei – Risarcimento del danno materiale subito»
Nella causa T‑45/01,
Stephen G. Sanders, residente in Oxon (Regno Unito), unitamente ai 94 altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, rappresentati inizialmente dai sigg. P. Roth, QC, e I. Hutton, dalle E. Mitrophanous e A. Howard, barristers, successivamente dai sigg. Roth, Hutton e B. Lask, barrister,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente,
convenuta,
sostenuta da
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente dai sigg. J.‑P. Hix e A. Pilette, successivamente dai sigg. Hix e B. Driessen, in qualità di agenti,
interveniente,
avente ad oggetto, in seguito alla sentenza del Tribunale 5 ottobre 2004, causa T‑45/01, Sanders e a./Commissione (Racc. pag. II‑3315), la liquidazione del risarcimento dovuto per il danno finanziario subito da ciascun ricorrente per il fatto di non essere stato assunto in qualità di agente temporaneo delle Comunità europee per l’esercizio della sua attività in seno alla joint venture Joint European Torus (JET),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, M. Jaeger e H. Legal, giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 20 marzo 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti e procedimento
1 Con la sentenza 5 ottobre 2004, causa T‑45/01, Sanders e a./Commissione (Racc. pag. II‑3315; in prosieguo: la «sentenza interlocutoria»), il Tribunale ha dichiarato che, non avendo proposto ai ricorrenti contratti di agente temporaneo in violazione dello statuto della joint venture Joint European Torus (in prosieguo: la «JET»), la Commissione ha commesso un illecito tale da far sorgere una responsabilità in capo alla Comunità europea, che tale illecito ha fatto perdere agli interessati una seria possibilità di essere assunti in qualità di agenti temporanei e che il danno dei ricorrenti risulta dalla differenza tra le retribuzioni, le agevolazioni correlate e i diritti pensionistici che essi avrebbero percepito o acquisito se avessero lavorato per il progetto JET in qualità di agenti temporanei e le retribuzioni, agevolazioni correlate e diritti pensionistici che essi hanno effettivamente percepito o acquisito in quanto personale assunto con contratto (punti 142, 158 e 167 della sentenza interlocutoria).
2 Tuttavia, il Tribunale, considerando che i ricorrenti avrebbero dovuto presentare le loro domande di risarcimento entro un termine ragionevole, che non avrebbe dovuto eccedere i cinque anni a decorrere dal momento in cui essi erano venuti a conoscenza della situazione discriminatoria di cui si sono lamentati, ha giudicato che il risarcimento dovuto doveva essere calcolato, per ciascun ricorrente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto stipulato o rinnovato che lo riguardava, data che non doveva precedere di più di cinque anni quella di presentazione della sua domanda di risarcimento alla Commissione (punto 72 della sentenza interlocutoria).
3 Poiché il Tribunale non è stato in grado di determinare il risarcimento dovuto a ciascun ricorrente, la sentenza interlocutoria (punto 170) ha fissato i principi e i criteri sulla base dei quali le parti erano invitate a raggiungere un accordo, in assenza del quale esse avrebbero dovuto adire il Tribunale sottoponendo ad esso conclusioni corredate dei relativi importi.
4 Pertanto, le parti dovevano:
1) determinare il posto e il grado corrispondenti alle funzioni che ciascun ricorrente avrebbe esercitato se gli fosse stato offerto un contratto di agente temporaneo alla data di entrata in vigore del primo contratto stipulato o rinnovato, data che non doveva precedere di più di cinque anni la data di presentazione della sua domanda di risarcimento (punti 169 e 171 della sentenza interlocutoria);
2) effettuare la ricostruzione della carriera di ciascun interessato, a decorrere dalla sua assunzione fino al detto periodo di non più di cinque anni, tenendo conto:
della progressione media delle retribuzioni per il posto e il grado corrispondenti di un agente della Comunità europea dell’energia atomica (CEEA), eventualmente addetto alla JET,
delle eventuali promozioni di cui l’interessato avrebbe potuto beneficiare durante tale periodo, alla luce del grado e del posto occupato, applicando la media delle promozioni assegnate ad agenti temporanei della CEEA in una situazione analoga (punto 172 della sentenza interlocutoria);
3) effettuare il confronto tra la situazione di un agente temporaneo delle Comunità e quella di un agente assunto con contratto sulla base di importi netti, dedotti i contributi, le ritenute o gli altri prelievi effettuati ai sensi della legislazione applicabile (punto 173 della sentenza interlocutoria).
5 Il Tribunale ha precisato che il risarcimento dovuto andava calcolato in base ad un periodo che decorreva dalla data di entrata in vigore del primo contratto stipulato o rinnovato, data che non doveva precedere di più di cinque anni la data della presentazione della domanda di risarcimento, e terminava alla data in cui l’interessato aveva cessato di lavorare per il progetto JET, se tale data era anteriore alla data di chiusura del progetto, avvenuta il 31 dicembre 1999, oppure a quest’ultima data, se egli aveva lavorato per il progetto JET fino al termine dello stesso (punto 174 della sentenza interlocutoria).
6 Infine, il Tribunale ha dichiarato che, poiché il risarcimento era diretto a compensare perdite di retribuzione e di agevolazioni correlate, previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dei dipendenti e agenti delle Comunità europee, e poiché era calcolato tenendo conto dell’imposta comunitaria, esso era al netto di tutte le imposte e non poteva essere assoggettato a prelievi fiscali nazionali (punto 176 della sentenza interlocutoria).
7 Le parti, non avendo potuto raggiungere un accordo su tutti i punti relativi alla esatta determinazione del risarcimento dovuto a ciascun ricorrente, hanno trasmesso al Tribunale, il 28 ottobre 2005, le loro domande corredate dei relativi importi.
8 A titolo di misura di organizzazione del procedimento, notificata il 19 dicembre 2006, il Tribunale ha chiesto alle parti, in conformità all’art. 64 del suo regolamento di procedura, di fornire informazioni e chiarimenti in merito ai punti di divergenza che persistevano tra loro con riferimento alla valutazione del danno subito da ciascun ricorrente.
9 I ricorrenti hanno risposto ai quesiti del Tribunale con lettera depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007. La Commissione ha reso note le sue osservazioni relative alle risposte dei ricorrenti con lettera depositata in cancelleria il 1º marzo 2007.
10 Nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale le parti, che hanno precisato le loro domande corredate dei relativi importi in seguito alla misura di organizzazione del procedimento, hanno affermato di aver risolto taluni loro motivi di disaccordo e hanno posto in evidenza i punti ancora in discussione.
11 Con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 7 marzo 2007, la domanda di intervento presentata il 27 febbraio 2007 dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è stata respinta in quanto tardiva, in conformità al combinato disposto dell’art. 115, n. 1, e dell’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura.
12 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 20 marzo 2007. La Commissione ha presentato una versione rettificata degli allegati alle sue osservazioni del 1º marzo 2007.
13 Al termine dell’udienza, il presidente ha concesso un termine di una settimana ai ricorrenti per trasmettere le loro eventuali modifiche ai documenti prodotti nel corso dell’udienza dalla Commissione. Facendo seguito ad una domanda dei ricorrenti, il presidente ha concesso, il 27 marzo 2007, una proroga del termine alla Commissione e ai ricorrenti, rispettivamente fino al 30 marzo e fino al 3 aprile 2007, per consentire alla convenuta di apportare le ultime rettifiche alle sue conclusioni indicanti gli importi e ai ricorrenti di formulare le loro osservazioni con riferimento a questi ultimi elementi.
14 La fase orale del procedimento si è chiusa il 17 aprile 2007.
Conclusioni delle parti
15 I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– condannare la Commissione a risarcirli per le perdite in termini di retribuzione, pensione, indennità ed agevolazioni cagionate dalle violazioni del diritto comunitario commesse nei loro confronti, sulla base di una domanda di risarcimento valutato pari, in totale, al 31 ottobre 2005, per l’insieme dei ricorrenti, a sterline inglesi 27 744 467 (GBP);
– condannare la Commissione alle spese.
16 La Commissione, sostenuta dal Consiglio, chiede che il Tribunale voglia:
– condannarla, in conformità alle sue osservazioni, a risarcire i ricorrenti applicando la sentenza interlocutoria, fino a concorrenza di un importo totale pari, al 31 ottobre 2005, per l’insieme dei ricorrenti, a GBP 5 767 682;
– condannarla a sostenere la metà delle spese dei ricorrenti.
In diritto
Portata della controversia rationae personae
17 In risposta ai quesiti posti dal Tribunale in udienza, i ricorrenti hanno dichiarato che due di loro, i sigg. M. Organ e M.R. Sibbald, non presentavano alcuna domanda di risarcimento.
18 Occorre conseguentemente che il Tribunale ne prenda atto e constati che presentano domanda di risarcimento 93 dei 95 ricorrenti.
19 I ricorrenti hanno inoltre precisato che la sig.ra S. Rivers, coniugata in pendenza di giudizio, viene menzionata nelle domande di risarcimento con il nome di sig.ra S. Playle. Per evitare rischi di confusione occorre identificarla, nel contesto della presente sentenza, con il nome Rivers‑Playle.
Sul quantum delle richieste di risarcimento
20 Senza sollevare eccezioni di irricevibilità, la Commissione fa valere che le domande di risarcimento dei ricorrenti, basate sul periodo di indennizzo fissato dalla sentenza interlocutoria (1995‑1999), sarebbero più di una volta e mezza superiori alle loro richieste iniziali. Essa ritiene che, sebbene tali domande siano state adeguate dagli interessati in considerazione, in particolare, delle informazioni che essa ha fornito loro in occasione delle discussioni tra loro intercorse, tale sostanziale aumento delle richieste dei ricorrenti potrebbe essere in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 44 del regolamento di procedura.
21 Sul piano dei principi, occorre osservare che la Corte, in una controversia in cui una sentenza interlocutoria aveva definito le modalità di calcolo del danno subito e in cui era stata disposta una perizia, ha autorizzato la revisione al rialzo delle richieste iniziali, giudicando ricevibili richieste modificate in tal senso. Essa ha considerato che tali richieste rappresentavano uno sviluppo plausibile, se non necessario, di quelle contenute nel ricorso, soprattutto alla luce del fatto che, da un lato, essa aveva determinato per la prima volta gli elementi necessari a valutare il danno solo nella sentenza interlocutoria e, inoltre, la composizione esatta del danno e le modalità precise di calcolo degli indennizzi dovuti non erano ancora state oggetto di discussione. La Corte ha aggiunto che, nel dispositivo della sentenza interlocutoria, essa aveva invitato le parti a richiedere importi precisi nell’ipotesi in cui non fossero riuscite ad accordarsi sull’ammontare dei danni. La Corte ha concluso che tale invito sarebbe risultato privo di senso e di portata se le parti non avessero potuto formulare, dopo la pronuncia della detta sentenza, domande diverse da quelle contenute nel ricorso (sentenza della Corte 27 gennaio 2000, cause riunite C‑104/89 e C‑37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑203, punti 38-40).
22 Allo stesso modo, nella fattispecie, poiché la sentenza interlocutoria ha fissato il periodo per il quale è dovuto il risarcimento, gli elementi che lo compongono ed il metodo da seguire per determinarne l’importo esatto spettante a ciascuno, la determinazione dell’importo delle richieste individuali di ciascun ricorrente doveva necessariamente poter essere rettificata in seguito a tale sentenza.
23 Inoltre, risulta dal fascicolo che le richieste di risarcimento dei ricorrenti, in data 31 ottobre 2005, riviste in base alla motivazione della sentenza interlocutoria, sono inferiori e non superiori alle loro richieste iniziali, se si prende in considerazione il loro importo globale e non, come fa la convenuta, la sola parte delle richieste iniziali, che riguarda il periodo di indennizzo.
24 Risulta da quanto precede che l’osservazione della Commissione relativa al quantum delle richieste definitive va respinta perché irrilevante.
Considerazioni preliminari
25 La presente sentenza ha per oggetto la determinazione del risarcimento dovuto a ciascun ricorrente a riparazione del danno che è risultato dall’illecito constatato nella sentenza interlocutoria in conformità ai principi e ai criteri da essa stabiliti, richiamati ai precedenti punti 1‑6, in quanto le parti non sono pervenute ad un accordo totale su tutti i punti nella prospettiva di attuare i principi e i criteri fissati dal Tribunale.
26 Occorre previamente osservare che la sentenza interlocutoria non è stata contestata né sul principio del riconoscimento della responsabilità della Comunità, in ragione dell’illecito constatato, né su quello del riconoscimento del danno subito dai ricorrenti, i cui diritti di risarcimento sono stati circoscritti ad un periodo massimo di cinque anni, né per quanto riguarda i principi e i criteri che devono servire a determinare il risarcimento a ciascuno dovuto. Tale sentenza è pertanto divenuta definitiva con riferimento a tutti i detti punti, che hanno acquisito autorità di giudicato, ed è vincolante ai fini della soluzione definitiva della controversia (sentenza della Corte 19 febbraio 1991, causa C‑281/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑347, punto 14; ordinanze della Corte 11 luglio 1996, causa C‑397/95 P, Coussios/Commissione, Racc. pag. I‑3873, punto 25, e 28 novembre 1996, causa C‑277/95 P, Lenz/Commissione, Racc. pag. I‑6109, punti 48-54, nonché, con riferimento all’autorità di cosa giudicata derivante da sentenza interlocutoria, Mulder e a./Consiglio e Commissione, cit., punti 54-56). La Commissione, del resto, ha sottolineato, nelle summenzionate osservazioni del 1º marzo 2007, che né essa né i ricorrenti avevano proposto ricorso dinanzi alla Corte contro la sentenza 5 ottobre 2004 e che tale sentenza aveva dunque acquistato il carattere definitivo di res judicata.
27 Inoltre, allo stato della controversia alla chiusura della fase orale, risulta che, rispetto alle loro rispettive conclusioni, datate 28 ottobre 2005, le parti hanno raggiunto un accordo su un certo numero di questioni, generali o specifiche, riguardanti la determinazione del risarcimento dovuto a ciascun ricorrente tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti dalla sentenza interlocutoria.
28 Risulta anzitutto che le parti si sono consultate, con riferimento alla metodologia generale, per il calcolo delle perdite dei ricorrenti, l’identificazione delle principali componenti dei redditi degli interessati, sia comunitari sia nazionali, da prendere in considerazione, l’applicazione, sull’importo definitivo del risarcimento dovuto a ciascuno, di interessi semplici, al tasso del 5,25%, ed il carattere non imponibile, ai sensi della normativa del Regno Unito, degli indennizzi che i ricorrenti devono percepire, considerato che la questione del regime fiscale dei detti indennizzi è stata espressamente e definitivamente risolta dalla sentenza interlocutoria (v. il precedente punto 6). Risulta anche dal fascicolo che le parti hanno convenuto che due dei ricorrenti, i sigg. D. Hamilton e T. Price, rimasti disoccupati dopo aver lasciato la JET, avrebbero avuto diritto ad un’indennità a tale titolo, in conformità alla normativa applicabile.
29 Le domande depositate dalle parti il 28 ottobre 2005 attestano disaccordi che persistono su sei punti, che condizionano la determinazione precisa del risarcimento dovuto a ciascun ricorrente e di cui le parti sottopongono la soluzione al Tribunale. Essi riguardano, in primo luogo, l’inizio del periodo di indennizzo corrispondente a ciascun ricorrente (v. il precedente punto 5); in secondo luogo, il grado e lo scatto da determinare per ciascuno di essi all’inizio del periodo di indennizzo (v. il precedente punto 4); in terzo luogo, le promozioni di cui gli interessati avrebbero potuto beneficiare (v. il precedente punto 4); in quarto luogo, le agevolazioni correlate alle retribuzioni che essi avrebbero potuto percepire (v. il precedente punto 1); in quinto luogo, i contributi, le ritenute e gli altri prelievi da prendere in considerazione per determinare il reddito netto di un agente temporaneo delle Comunità e quello di un agente assunto con contratto (v. il precedente punto 4), nonché, in sesto luogo, i diritti pensionistici che ciascun ricorrente potrebbe reclamare (v. il precedente punto 1).
30 In seguito alla misura di organizzazione del procedimento notificata il 19 dicembre 2006, le posizioni delle parti si sono ulteriormente avvicinate su alcuni punti. Esse sono così pervenute ad un accordo per quanto riguarda, da un lato, la data di inizio del periodo di indennizzo di ciascuno e, dall’altro, i contributi, le ritenute e gli altri prelievi da prendere in considerazione per la determinazione dei redditi effettivamente percepiti dagli interessati in qualità di agenti contrattuali. Divergenze più o meno importanti permangono, per contro, per quanto riguarda gli altri punti controversi.
31 Inoltre, le parti, i cui punti di vista al riguardo convergono, hanno esposto, nelle loro memorie scritte e in udienza, le difficoltà incontrate nel tentativo di far ammettere alle autorità fiscali del Regno Unito che gli indennizzi che i ricorrenti devono percepire non devono andare soggetti ad alcun prelievo fiscale nazionale, in conformità a quanto dichiarato dal Tribunale nella sentenza interlocutoria, dopo che tali autorità hanno comunicato la loro intenzione di tassare, se non il capitale degli indennizzi, quantomeno gli interessi che si sommerebbero ai detti indennizzi. I ricorrenti e la Commissione chiedono al Tribunale di pronunciarsi chiaramente sulla questione della non imponibilità dei detti indennizzi, in rapporto al capitale ed agli interessi.
32 Occorrerà esaminare, in ordine successivo, le sei voci menzionate al precedente punto 29, distinguendo i punti di accordo e quelli di disaccordo, nonché la questione del regime fiscale degli interessi dovuti sugli indennizzi che i ricorrenti devono percepire.
– Per quanto riguarda i punti di accordo
Sull’inizio del periodo di indennizzo
33 Il Tribunale ha giudicato, nella sentenza interlocutoria, che il risarcimento dovuto andava calcolato, per ciascun ricorrente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto stipulato o rinnovato che lo riguardava, data che non doveva precedere di più di cinque anni quella di presentazione della sua domanda di risarcimento alla Commissione e che si collocava tra il 12 novembre 1994 e il 16 febbraio 1995 (punti 84 e 169 della sentenza interlocutoria). Risulta, inoltre, dalla sentenza (punto 174) che il periodo di indennizzo si compie o alla data in cui il ricorrente interessato ha cessato di lavorare per il progetto JET, se tale data è anteriore alla data di chiusura del progetto, avvenuta il 31 dicembre 1999, oppure a quest’ultima data, se egli ha lavorato per il progetto JET fino al termine dello stesso.
34 Risulta dalle risposte delle parti alla misura di organizzazione del procedimento menzionata al precedente punto 8 che esse hanno raggiunto un accordo, conforme alla motivazione prima ricordata della sentenza interlocutoria, riguardante la data di inizio del periodo di indennizzo, nonché la durata di tale periodo, per ciascun ricorrente.
35 Il Tribunale prende atto dell’accordo esistente tra le parti e fissa la data di inizio del periodo di indennizzo corrispondente a ciascun ricorrente nel modo indicato nella seconda colonna dell’allegato 2 alla presente sentenza.
Sui contributi, le ritenute e gli altri prelievi
36 Il Tribunale ha dichiarato nella sentenza interlocutoria (punto 173) che, per la determinazione del danno, il confronto tra la situazione di un agente temporaneo delle Comunità e quella di un agente assunto con contratto, propria di ciascuno dei presenti ricorrenti, dovrebbe essere effettuato su importi netti, dedotti i contributi, le ritenute o gli altri prelievi effettuati ai sensi della legislazione applicabile.
37 In seguito alla misura di organizzazione del procedimento i ricorrenti, in conformità alla citata motivazione della sentenza interlocutoria, hanno dedotto per la determinazione dei redditi percepiti in quanto agenti contrattuali le somme che essi avevano inizialmente preso in considerazione nelle loro conclusioni in data 28 ottobre 2005, corrispondenti ai versamenti effettuati a fondi pensione, salvo per otto di loro, le cui polizze assicurative, paragonabili al regime statutario, riguardavano la tutela contro i rischi di malattia professionale e di incidente. La Commissione ha accettato tali modalità.
38 Il Tribunale prende atto di ciò al fine di determinare il reddito netto che ciascun ricorrente ha effettivamente percepito in qualità di agente contrattuale nel corso del periodo di indennizzo.
– Per quanto riguarda i punti di disaccordo
Sul grado e sullo scatto all’inizio del periodo di indennizzo
– Argomenti delle parti
39 I ricorrenti fanno valere che il grado e lo scatto devono essere determinati sulla base, oltre che della considerazione delle loro qualifiche accademiche e della loro esperienza professionale anteriore, anche della carriera di ciascuno alla JET dal momento in cui l’interessato ha iniziato di fatto a lavorarvi, cioè, per un buon numero di loro, prima dell’inizio del periodo di indennizzo. Essi ritengono che il Tribunale ha stabilito, nella sentenza interlocutoria, un criterio di equivalenza funzionale tra i posti occupati in qualità di agenti contrattuali e quelli che sarebbero stati occupati in qualità di agenti temporanei. I ricorrenti sostengono che, per accertare tale equivalenza funzionale, essi si sono riferiti ad un memorandum del direttore dell’ufficio contratti della JET, sig. Byrne, datato 25 agosto 1989.
40 I ricorrenti fanno valere, fondandosi sulla sentenza interlocutoria, che la Commissione non può, oggi, esigere un livello di prova, che sarebbe in taluni casi impossibile da fornire, identico all’ipotesi in cui si trattasse di procedere alla loro effettiva assunzione, in quanto essi sono stati di fatto assunti per lavorare alla JET. Inoltre, essi affermano di aver fornito ciascuno una formale testimonianza riguardo alla propria carriera e al proprio curriculum vitae.
41 La Commissione sostiene che il grado e lo scatto devono essere determinati alla data di entrata in vigore del primo contratto compreso nel periodo di indennizzo, tenendo conto dei diplomi e dell’esperienza professionale anteriore di ciascun ricorrente, come se si trattasse di una prima assunzione. Essa ritiene che i ricorrenti debbano produrre le medesime prove, in materia di qualifiche e di esperienza professionale, che se fossero stati realmente assunti. La convenuta ritiene che dalla sentenza interlocutoria risulti sussistere una responsabilità della Comunità, e sia quindi dovuto un risarcimento, in base ad un periodo massimo di cinque anni e che i contratti anteriori non possano essere presi in considerazione.
42 La Commissione sostiene, inoltre, che i documenti rilevanti, da essa utilizzati per determinare i posti e i gradi, sono, da un lato, la decisione della Commissione 11 ottobre 1984 relativa ai criteri applicabili all’inquadramento nel grado e nello scatto per l’assunzione di personale delle qualifiche scientifiche e tecniche e, dall’altro, la decisione della Commissione, entrata in vigore il 1º settembre 1983, relativa ai criteri applicabili alla nomina nel grado e all’inquadramento nello scatto all’atto dell’assunzione, per quanto riguarda il personale amministrativo.
43 La convenuta solleva anche la questione della ricevibilità delle prove che le sarebbero state trasmesse dai ricorrenti, per la maggior parte nel luglio 2005, ma anche nei mesi di settembre e di ottobre 2005, con riferimento all’art. 44 del regolamento di procedura.
44 Risulta, peraltro, dalle risposte delle parti alla misura di organizzazione del procedimento che le loro posizioni si sono parzialmente avvicinate su alcuni punti. In primo luogo, le parti convengono sulla necessità di ammettere l’inquadramento nel grado C3‑B5/B3, che si applicava alla JET, per i 22 ricorrenti interessati. In secondo luogo, la Commissione accetta che la qualifica accademica di «Chartered Engineer» [ingegnere iscritto in uno speciale albo britannico; N.d.T.], che riguarda cinque ricorrenti, sia ammessa per l’accesso alla categoria A. Per contro, essa si oppone all’inquadramento nella categoria B dei titolari delle qualifiche di «Ordinary National Diploma» [diploma britannico di scuola secondaria; N.d.T.] e di «City & Guilds Part III» [diploma britannico, paragonabile ad uno di istruzione tecnica secondaria; N.d.T.].
– Giudizio del Tribunale
45 Occorre preliminarmente ricordare, con riferimento alle prove relative alle qualifiche e all’esperienza professionale dei ricorrenti, utili alla determinazione del grado e dello scatto di ciascuno di essi all’inizio del periodo di indennizzo, che, nella sentenza interlocutoria, il Tribunale ha giudicato che, tenuto conto, in particolare, delle loro qualifiche, i ricorrenti avrebbero avuto serie possibilità di essere assunti in qualità di agenti temporanei (punti 156 e 158 della sentenza interlocutoria). Non occorre pertanto esaminare, per determinare il risarcimento dovuto a ciascuno, se l’interessato, alla data di inizio del periodo di indennizzo, soddisfacesse le condizioni per una tale assunzione. Deriva, infatti, dalla motivazione della sentenza interlocutoria che il livello di prova richiesto per determinare l’inquadramento di ciascun ricorrente non può essere equivalente, come sostiene la Commissione, a quello richiesto per una reale assunzione.
46 Con riferimento alla tardività, asserita dalla convenuta, di taluni elementi di prova che i ricorrenti le avrebbero trasmesso tra il mese di luglio e il mese di ottobre del 2005, in considerazione dell’art. 44 del regolamento di procedura, nelle circostanze di specie ai detti elementi non si può opporre l’irricevibilità.
47 Infatti, è la motivazione della sentenza interlocutoria, che statuisce sui principi della responsabilità della Comunità, che ha definito il danno subito dai ricorrenti, ha fissato il metodo da seguire per determinarne l’ammontare e che, riferendosi in particolare alle qualifiche accademiche, alle esperienze professionali e alle funzioni esercitate presso la JET, ha permesso alle parti di individuare gli elementi rilevanti per la determinazione degli indennizzi dovuti. Tenuto conto delle proroghe dei termini richieste dai ricorrenti, sulle quali la convenuta non ha formulato obiezioni, e della circostanza che quest’ultima ha consentito ai ricorrenti di accedere agli archivi della JET soltanto alla fine del dicembre del 2005, non è possibile opporre l’irricevibilità a qualsivoglia mezzo di prova.
48 Con riferimento all’inquadramento nel grado e nello scatto di ciascun ricorrente, all’inizio del periodo di indennizzo, occorre ricordare che, nella sentenza interlocutoria, il Tribunale ha constatato che i posti e le qualifiche dei ricorrenti, quali registrati dalla Commissione, risultavano analoghi, per natura e livello, a quelli dei membri titolari del gruppo di lavoro del progetto. Esso ha osservato (punto 121) che la Commissione aveva ammesso in udienza che non vi erano differenze sostanziali tra i membri titolari del gruppo di lavoro del progetto e i ricorrenti, dato che le qualifiche e l’esperienza professionale degli uni e degli altri erano simili. Esso ha anche osservato (punto 122) che la detta analogia di funzioni era confermata dall’organigramma della JET.
49 Pertanto, risulta dalla sentenza interlocutoria (punti 169 e 171) che il posto, il grado e lo scatto da determinare per ogni ricorrente devono corrispondere alle funzioni esercitate da ciascuno alla JET alla data di entrata in vigore del primo contratto stipulato o rinnovato nel corso del periodo di indennizzo, mentre le funzioni in causa sono quelle che l’interessato esercitava presso la JET a tale data, se già vi lavorava prima, come è accaduto per la maggior parte dei ricorrenti, o anche le funzioni in vista delle quali egli ha allora iniziato a lavorare. L’inquadramento di ciascun ricorrente dev’essere pertanto stabilito in considerazione della sua effettiva assunzione da parte della JET, che è stata in generale anteriore alla data di inizio del periodo di indennizzo.
50 Infatti il Tribunale, pur avendo limitato i diritti al risarcimento di ciascun ricorrente ad un periodo massimo di cinque anni, ha tuttavia giudicato che, fin dal principio, cioè dalla loro prima assunzione, gli interessati avrebbero dovuto essere assunti con contratti di agente temporaneo, e che l’illecito si è protratto per tutta la durata del progetto JET (punti 128 e 140 della sentenza interlocutoria). In contrasto con la tesi della Commissione, la constatazione dell’illecito riguarda tutta la durata del rapporto di lavoro presso la JET ma il risarcimento è dovuto, per i motivi esposti nella sentenza interlocutoria (punti 59-85), soltanto per il periodo di indennizzo da essa definito.
51 Ne consegue che la situazione di ciascun ricorrente all’inizio del periodo di indennizzo non dev’essere assimilata a quella che risulterebbe da una prima assunzione bensì trattata considerando che, a partire dal suo primo impiego in qualità di agente contrattuale, l’interessato avrebbe dovuto essere assunto in qualità di agente temporaneo, il che porta a prendere in considerazione, all’occorrenza, la «carriera» compiuta prima dell’inizio del periodo di indennizzo, per determinare l’inquadramento corrispondente alle funzioni esercitate da ciascuno all’inizio del detto periodo.
52 Inoltre, la presa in considerazione della «carriera» svolta in precedenza presso la JET non costituisce propriamente, in contrasto con quanto sostenuto dalla Commissione, una ricostruzione della carriera, ma equivale soltanto a tener conto dell’inquadramento cui l’interessato era eventualmente pervenuto in qualità di agente contrattuale della JET, come risulta dalla sentenza interlocutoria che fa riferimento alle funzioni esercitate da ciascun ricorrente all’inizio del periodo di indennizzo, allo scopo di determinare il posto e il grado di ciascun ricorrente (punti 169 e 171), ricordando che il Tribunale ha constatato un’equivalenza tra i posti, le qualifiche e l’esperienza professionale dei ricorrenti e dei membri titolari del gruppo di lavoro del progetto (punti 121 e 122 della sentenza interlocutoria). L’inquadramento da determinare all’inizio del periodo di indennizzo deve tenere conto conseguentemente di tale similitudine funzionale.
53 Per determinare l’inquadramento di ciascun ricorrente all’inizio del periodo di indennizzo occorre avvalersi di tutti gli elementi disponibili rilevanti menzionati dalle parti, cioè, da un lato, il memorandum del direttore dell’ufficio contratti della JET del 25 agosto 1989, che istituisce una corrispondenza tra i gradi degli agenti contrattuali ed otto gradi che riguardano agenti della CEEA, nonché l’inquadramento del personale a contratto della JET come risulta dal ruolo di tale personale corrispondente all’anno 1994 e, dall’altro, la decisione della Commissione 11 ottobre 1984, relativa ai criteri applicabili all’inquadramento nel grado e nello scatto per l’assunzione del personale delle qualifiche scientifiche e tecniche, nonché la decisione della Commissione entrata in vigore il 1º settembre 1983, relativa ai criteri applicabili alla nomina nel grado e all’inquadramento nello scatto all’atto dell’assunzione, per quanto riguarda il personale amministrativo.
54 Alla luce di tali differenti documenti, l’inquadramento nel grado e nello scatto di ciascun ricorrente all’inizio del periodo di indennizzo è determinato nel modo seguente.
55 In primo luogo, occorre stabilire l’inquadramento di ciascun ricorrente in qualità di agente contrattuale alla data di entrata in vigore del primo contratto stipulato o rinnovato nel periodo considerato, in base alla determinazione che di esso può essere data alla stregua del memorandum del direttore dell’ufficio contratti della JET del 25 agosto 1989 e del ruolo del personale a contratto della JET per l’anno 1994. Salvo il caso di una prima assunzione, tale inquadramento in qualità di agente contrattuale prende in considerazione l’evoluzione della situazione del personale interessato a partire dall’assunzione iniziale fino alla data di rinnovo dei contratti che dà avvio al periodo di indennizzo, in conformità ai principi precedentemente esposti.
56 In secondo luogo, occorre stabilire il grado e lo scatto corrispondenti di un agente della CEEA che equivalgono a tale inquadramento, sulla base della decisione della Commissione 11 ottobre 1984, relativa ai criteri applicabili all’inquadramento nel grado e nello scatto per l’assunzione del personale delle qualifiche scientifiche e tecniche, e della decisione della Commissione entrata in vigore il 1º settembre 1983, relativa ai criteri applicabili alla nomina nel grado ed all’inquadramento nello scatto all’atto dell’assunzione, per quanto riguarda il personale amministrativo.
57 Inoltre, occorre prendere atto dell’accordo esistente tra le parti per quanto riguarda, da un lato, l’inquadramento dei 22 ricorrenti interessati dalla carriera C3-B5/B3 e, dall’altro, il fatto che la qualifica di «Chartered Engineer» costituisce un titolo valido ai fini della copertura di un posto di categoria A. Occorre anche considerare che le qualifiche di «Ordinary National Diploma» e di «City & Guilds Part III» costituiscono titoli validi ai fini dell’accesso a posti di categoria B, considerato che i ricorrenti hanno prodotto prove fornite dalle autorità competenti del Regno Unito, che mostrano l’equivalenza di tali diplomi con i titoli richiesti per avere accesso a tale categoria, delle quali la convenuta non nega l’esattezza.
58 Da quanto precede risulta che l’inquadramento nel grado e nello scatto di ciascun ricorrente all’inizio del periodo di indennizzo è determinato nel modo indicato nella terza colonna dell’allegato 2 alla presente sentenza.
Sulle promozioni
– Argomenti delle parti
59 I ricorrenti fanno valere che i ritmi di promozione presso la JET erano particolarmente favorevoli, il che dovrebbe indurre, nella fattispecie, ad ipotizzare, da un lato, un passaggio al grado superiore sin da quando l’aumento di scatto fa passare la retribuzione sopra il primo scatto del successivo grado superiore, salvo in tre casi, per i quali essi si allineano alla posizione della Commissione, e cioè la mancanza di promozioni dal[la categoria] B al[la categoria] A, dal grado A5 al grado A4 e dal grado A4 al grado A3. Dall’altro, una promozione corrispondente alla progressione media delle carriere dovrebbe essere conteggiata ogni cinque anni.
60 La stretta correlazione tra i gradi richiesti dai ricorrenti e quelli che compaiono nel ruolo del personale assunto con contratto dalla JET confermerebbe la fondatezza del metodo che essi propongono. Essa consentirebbe anche di tradurre in una promozione la nomina ad un posto di responsabilità.
61 La Commissione fa valere che un cambio di responsabilità non comporta automaticamente una promozione, in quanto non esiste un nesso automatico tra grado e funzione, considerato che un dipendente può passare da un posto di amministratore ad uno di capo unità senza essere promosso.
62 In risposta alla misura di organizzazione del procedimento le parti hanno sostenuto che esse si erano accordate, da un lato, su un tasso di promozione del 20%, corrispondente ad una promozione ogni cinque anni, e, dall’altro, nel considerare che due ricorrenti, i sigg. M. Browne e J. Tait, avevano avuto accesso al grado A4 a partire dal 1998, quando sono divenuti capigruppo.
63 La Commissione conferma il suo disaccordo quanto all’applicazione dei detti tassi, effettuata dai ricorrenti per il periodo anteriore a quello di indennizzo in modo conforme al loro metodo, che consiste nel valutare la carriera svolta presso la JET prima del periodo di indennizzo per stabilire l’inquadramento all’inizio di tale periodo.
– Giudizio del Tribunale
64 Occorre previamente osservare che il punto di disaccordo esposto dalla Commissione non riguarda l’incidenza delle promozioni di cui i ricorrenti avrebbero beneficiato al tasso convenuto, tra le parti, del 20% annuo nel corso del periodo di indennizzo, bensì l’applicazione di tale tasso nell’ottica di stabilire l’inquadramento iniziale di ciascuno di essi all’inizio del periodo di indennizzo, ricostruendo all’occorrenza la carriera anteriore dell’interessato presso la JET. Tali critiche riguardano pertanto la determinazione del grado e dello scatto all’inizio del periodo di indennizzo e non sono in relazione con le promozioni nel corso del detto periodo, che qui occorre ricostruire.
65 Con riferimento alla valutazione delle promozioni anteriori al periodo di indennizzo, di cui pertanto qui non si discute, occorre tuttavia osservare, considerate le preoccupazioni della convenuta, che è certo che, dal momento in cui si è constatato (v. i precedenti punti 50 e segg.), in conformità alla motivazione della sentenza interlocutoria, che occorreva prendere in considerazione, per stabilire l’inquadramento all’inizio del periodo di indennizzo di ciascun ricorrente, la carriera dell’interessato a partire dalla sua effettiva assunzione, simile metodo di «ricostruzione della carriera» include necessariamente le promozioni di cui tale interessato avrebbe potuto beneficiare. Essendo pacifico tra le parti che il tasso di promozione presso la JET era del 20%, i ricorrenti hanno potuto logicamente utilizzarlo per procedere a tale «ricostruzione della carriera» iniziale, allo scopo di stabilire il grado e lo scatto di ciascuno di essi all’inizio del periodo di indennizzo.
66 Con riferimento alle promozioni nel corso del periodo di indennizzo, il Tribunale ha dichiarato, nella sentenza interlocutoria (punto 172), che le parti dovevano accordarsi sulla ricostruzione della carriera di ciascun ricorrente, a decorrere dalla sua assunzione fino all’ultimo periodo di cinque anni per il quale il risarcimento è dovuto, tenendo conto della progressione media delle retribuzioni per il posto e il grado corrispondenti di un agente della CEEA, eventualmente addetto alla JET, nonché delle eventuali promozioni di cui ciascuno avrebbe potuto beneficiare durante tale periodo, alla luce del grado e del posto occupato, applicando la media delle promozioni assegnate ad agenti temporanei della CEEA in una situazione analoga.
67 Dalla sentenza interlocutoria risulta che la ricostruzione delle eventuali promozioni nel corso del periodo di indennizzo dev’essere stabilita in considerazione del grado e dello scatto occupati all’inizio di tale periodo di non più di cinque anni, applicando la media delle promozioni assegnate ad agenti temporanei della CEEA che si trovano in una situazione analoga, cioè sono addetti alla JET, in conformità alla prassi delle promozioni seguita alla JET.
68 Infatti, è alla luce della situazione dei membri titolari del gruppo di lavoro della JET che il Tribunale ha considerato che i ricorrenti erano stati mantenuti in una situazione giuridica discriminatoria, integrante gli estremi di un illecito (punti 141 e 142 della sentenza interlocutoria) e che essi, per questa ragione, avevano subito un danno (punti 167 e 172 della sentenza interlocutoria). Di conseguenza, la «situazione analoga», che deve servire come termine di paragone per stabilire la progressione in carriera della quale i ricorrenti avrebbero potuto beneficiare, è quella, eventualmente più favorevole, dei membri titolari del gruppo di lavoro della JET.
69 L’accesso eventuale a impieghi che comportano responsabilità particolari non dev’essere preso in considerazione in tale calcolo poiché, come fa valere la Commissione, non vi è un nesso automatico tra grado e funzione, dato che un dipendente può cambiare posto senza beneficiare per questa ragione di una promozione. Per contro, le promozioni ricostruite devono includere i cambiamenti di scatto e i cambiamenti di grado in conformità alla prassi della JET.
70 Pertanto, occorre prendere in considerazione, in conformità ai principi stabiliti dalla sentenza interlocutoria, le promozioni ricostruite sulla base della precedente motivazione per determinare il reddito netto che ciascun ricorrente avrebbe potuto percepire, in qualità di agente temporaneo, nel corso del periodo di indennizzo.
Sulle agevolazioni correlate
– Argomenti delle parti
71 I ricorrenti sostengono che occorre calcolare il reddito netto effettivamente percepito da ciascuno di loro, dedotte le somme da essi guadagnate lavorando durante i congedi o effettuando ore di straordinario, considerando che ciascuno di essi ha lavorato lo stesso numero di giorni di un agente temporaneo della CEEA in posizione equivalente e senza fare ore di straordinario. Essi fanno valere che prendere in considerazione le somme effettivamente percepite dai ricorrenti a questo titolo (superiori a quelle degli agenti temporanei della JET) eliminerebbe qualsiasi risarcimento a titolo di ferie retribuite e di ore di straordinario.
72 La Commissione sostiene che le somme percepite dai ricorrenti sulla base delle ferie retribuite e delle ore di straordinario, per la flessibilità di cui essi disponevano al fine di aumentare i loro redditi a differenza degli agenti della CEEA, devono essere prese in considerazione nell’ambito dei redditi da essi percepiti nella loro qualità di agenti contrattuali. Per quanto riguarda la determinazione del reddito comunitario che ciascun interessato avrebbe potuto percepire essa fa valere che, per la parte del risarcimento corrispondente a taluni assegni, quali l’assegno familiare, l’assegno per figli a carico o l’assegno scolastico, dev’essere fornita la prova del fatto che l’interessato soddisfacesse le condizioni richieste.
73 Con riferimento alle missioni eventualmente svolte dai ricorrenti, la Commissione fa valere che si tratta di rimborsi spese e non di mancato reddito. Per quanto riguarda le indennità giornaliere che taluni ricorrenti, residenti lontano dalla sede della JET, avrebbero percepito, la convenuta espone che lo Statuto non offre alcun beneficio equivalente agli agenti e che gli indennizzi corrispondenti devono essere contabilizzati come redditi effettivamente percepiti in qualità di agenti contrattuali.
74 In seguito alla misura di organizzazione del procedimento, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo sui punti seguenti.
75 Per quanto riguarda le ferie retribuite, tenendo conto che la maggior parte dei ricorrenti non ne beneficiavano, si ammette la contabilizzazione, tra i redditi percepiti dai ricorrenti in qualità di agenti contrattuali, delle somme da essi percepite per aver lavorato un numero di ore equivalente a quello che essi avrebbero svolto in qualità di agenti della CEEA.
76 Per quanto riguarda le ore di straordinario, le parti convengono nel distinguere la situazione dei ricorrenti a seconda che essi appartengano alla categoria A o alle categorie B e C. Da una parte, poiché il personale della CEEA di categoria A non viene retribuito per le ore di straordinario svolte, a differenza del personale assunto con contratto cui appartengono i ricorrenti, questi ultimi accettano l’aumento del 10% applicato dalla Commissione sui loro redditi nazionali. Dall’altra, risulta che il personale della CEEA di categoria B e C percepiva un compenso per le ore di straordinario, di tipo non finanziario ma orario, che è impossibile da calcolare. Di conseguenza, i ricorrenti hanno deciso di non prendere in considerazione le ore di straordinario dai due lati dell’equazione (redditi nazionali e redditi comunitari). Per contro, la Commissione ha mantenuto uniformemente l’aumento del 10% applicato ai redditi percepiti dai ricorrenti in qualità di agenti contrattuali. Ne risulta pertanto una divergenza nella valutazione di tali redditi nei dati numerici prodotti dalle parti.
– Giudizio del Tribunale
77 Il Tribunale ha giudicato, nella sentenza interlocutoria (punto 167), che, per il periodo trascorso presso la joint venture JET, il danno dei ricorrenti risultava dalla differenza tra le retribuzioni, le agevolazioni correlate e i diritti pensionistici che gli interessati avrebbero percepito o acquisito se avessero lavorato per il progetto JET in qualità di agenti temporanei e le retribuzioni, agevolazioni correlate e diritti pensionistici che essi avevano effettivamente percepito o acquisito in qualità di agenti contrattuali.
78 Ne deriva, da un lato, che, per la determinazione del reddito netto comunitario, che ciascun ricorrente avrebbe percepito durante il periodo di indennizzo se fosse stato assunto in qualità di agente temporaneo, occorre prendere in considerazione l’insieme delle agevolazioni che l’interessato avrebbe potuto pretendere, tenuto conto degli elementi relativi alla sua situazione personale e professionale per i quali egli sarebbe in grado di fornire prove documentali. Non è ammissibile, per contro, includervi indennità che sarebbe stato possibile percepire in base alle missioni compiute, poiché la Commissione ha fatto valere, senza essere contraddetta, che presso la JET tutte le spese di soggiorno venivano rimborsate mentre le indennità giornaliere erano ridotte o soppresse.
79 D’altra parte, per determinare il reddito netto nazionale percepito da ciascun ricorrente in qualità di agente assunto con contratto nel corso del periodo di indennizzo, occorre prendere in considerazione tutte le retribuzioni che gli interessati hanno percepito di fatto a tale titolo e, in particolare, le indennità giornaliere eventualmente percepite da taluni ricorrenti in ragione della loro lontananza dalla sede della JET.
80 Con riferimento alle ferie retribuite, occorre prendere atto dell’accordo esistente tra le parti e prendere in considerazione le somme percepite dagli interessati per aver lavorato un numero di ore equivalenti al numero di ore di lavoro che essi avrebbero svolto in qualità di agenti della CEEA.
81 Per quanto riguarda le ore di straordinario occorre applicare, come convenuto tra le parti in considerazione del fatto che il personale della CEEA di categoria A non veniva retribuito per le ore di straordinario svolte, a differenza degli agenti contrattuali come i ricorrenti, un aumento del 10% sui redditi percepiti dagli interessati in qualità di agenti contrattuali.
82 Per quanto riguarda i ricorrenti inquadrati nelle categorie B o C, si osserva che la convenuta non sostiene che le tesi dei ricorrenti, secondo cui il personale della CEEA di categoria B e C percepiva un compenso, per le ore di straordinario, non finanziario bensì orario, del quale risulta impossibile effettuare il calcolo, siano inesatte. Alla luce di ciò, va considerato che la soluzione più adeguata è quella proposta dai ricorrenti, consistente nel non prendere in considerazione le ore di straordinario né ai fini della determinazione dei redditi percepiti dai ricorrenti in qualità di agenti contrattuali, né ai fini della determinazione dei redditi che essi avrebbero potuto percepire in qualità di agenti temporanei della CEEA.
83 Ne consegue che occorre determinare il reddito netto che ciascun ricorrente avrebbe potuto percepire, in qualità di agente temporaneo nel corso del periodo di indennizzo, e quello che egli ha effettivamente percepito, in qualità di agente contrattuale nel corso dello stesso periodo, in conformità ai principi, riguardanti le agevolazioni correlate, precedentemente esposti.
84 Ne deriva che l’importo dei redditi netti percepiti dagli agenti, l’importo dei redditi che essi avrebbero dovuto ricevere in qualità di agenti temporanei, l’importo della perdita che risulta dalla differenza tra tali due valori e l’importo della perdita cumulativa che deriva dall’attualizzazione di tale ultimo importo al 31 dicembre 1999 sono quelli che compaiono, rispettivamente, nelle colonne 1, 2, 3 e 4 dell’allegato 3 alla presente sentenza.
Sui diritti pensionistici
– Argomenti delle parti
85 I ricorrenti sostengono di avere diritto ad un risarcimento per la perdita dei diritti pensionistici e che questi ultimi non possono essere sostituiti da un’indennità di cessazione dal servizio. Essi fanno valere che la maggior parte di loro ha lavorato alla JET per un periodo più lungo dei cinque anni massimi sulla base dei quali dev’essere calcolato il risarcimento. Essi considerano che un orientamento appropriato per determinare i diritti pensionistici consiste nel calcolare il costo di una rendita vitalizia, equivalente alla pensione che essi avrebbero ricevuto se il comportamento della controparte fosse stato legittimo, e nel prendere in considerazione la parte di tale somma corrispondente al periodo di indennizzo.
86 La Commissione sostiene che i ricorrenti possono pretendere soltanto un’indennità di cessazione dal servizio, in quanto il periodo per il quale sorge la responsabilità della Comunità per la mancata assunzione e viene ad essa imposto l’obbligo di concedere un risarcimento è stato determinato pari ad un massimo di cinque anni dal Tribunale. Concedere diritti pensionistici in considerazione del fatto che taluni ricorrenti lavoravano già precedentemente alla JET, il che presupporrebbe di basarsi su contratti conclusi prima dell’inizio del periodo di indennizzo, sarebbe in contrasto con quanto disposto dal Tribunale.
– Giudizio del Tribunale
87 Il Tribunale ha giudicato nella sentenza interlocutoria (punto 167) che, per il periodo trascorso presso la joint venture JET, il danno dei ricorrenti includeva diritti pensionistici corrispondenti alla differenza tra i diritti pensionistici che gli interessati avrebbero acquisito se avessero lavorato per il progetto JET in qualità di agenti temporanei, e i diritti pensionistici che essi hanno effettivamente acquisito in qualità di agenti contrattuali.
88 Esso ha giudicato, peraltro, che il risarcimento doveva essere calcolato su un periodo compreso tra la data di entrata in vigore del primo contratto del ricorrente interessato stipulato o rinnovato, data che non doveva precedere di più di cinque anni la data di presentazione della sua domanda di risarcimento alla Commissione, e la data in cui il detto ricorrente aveva cessato di lavorare per il progetto JET, se tale data era anteriore alla data di chiusura del progetto, avvenuta il 31 dicembre 1999, oppure a quest’ultima data, se egli aveva lavorato per il progetto JET fino al termine dello stesso (punto 174 della sentenza interlocutoria).
89 Risulta in modo inequivocabile dalla suddetta motivazione che il Tribunale ha espressamente riconosciuto ai ricorrenti un diritto a risarcimento a titolo di diritti pensionistici. Pertanto, sebbene esso abbia precedentemente limitato la ricevibilità delle domande di risarcimento ad un periodo massimo di cinque anni decorrenti dalla domanda di risarcimento di ciascun ricorrente, esso non ne ha dedotto che tale componente del risarcimento dovesse in ogni caso essere sostituita dall’indennità di cessazione dal servizio. Ne consegue che l’interpretazione fatta valere dalla Commissione al riguardo non può essere accolta.
90 Infatti, come si è ricordato al precedente punto 50, il Tribunale, nella sentenza interlocutoria, ha dichiarato che i ricorrenti avrebbero dovuto essere assunti fin dal principio con contratti di agente temporaneo e che l’illecito commesso eccedeva per la sua durata il periodo di indennizzo. Tale constatazione porta necessariamente a tenere conto del fatto che i ricorrenti hanno potuto acquisire diritti pensionistici sulla base di tutto il periodo nel corso del quale ciascuno di essi ha effettivamente lavorato alla JET, mentre il risarcimento basato su tali eventuali diritti è comunque limitato al periodo di indennizzo.
91 Ne consegue che, per determinare la quota del risarcimento corrispondente ai diritti pensionistici, occorre considerare, per ciascun ricorrente, la data della sua prima effettiva assunzione da parte della JET, eventualmente anteriore al periodo di indennizzo, mentre il risarcimento è dovuto per la perdita dei diritti pensionistici relativi al massimo ai cinque anni corrispondenti al detto periodo. I detti cinque anni di periodo massimo non costituiscono pertanto gli unici anni che danno accesso a tali diritti. È infatti il periodo di impiego totale di ciascun ricorrente presso la JET a conferirgli i diritti pensionistici, laddove i diritti corrispondenti devono essere poi ridotti proporzionalmente alla durata del periodo di indennizzo, calcolando tale quota in rapporto al periodo totale di impiego, in conformità alla citata motivazione della sentenza interlocutoria.
92 Occorre inoltre considerare che il risarcimento dovuto in base ai diritti pensionistici non può essere inferiore al valore attuariale dei fondi costituiti a nome di ciascun ricorrente grazie ai contributi del lavoratore e del datore di lavoro sulla base, al massimo, dei cinque anni corrispondenti al periodo di indennizzo.
93 Per contro, nel caso in cui il ricorrente, in particolare per aver lavorato alla JET per meno di 10 anni, non abbia potuto comunque ottenere, in base alle disposizioni dello Statuto, il diritto ad una pensione di anzianità ma soltanto ad un’indennità di cessazione dal servizio, il risarcimento basato sulla perdita di tale assegno, ridotto proporzionalmente alla durata del periodo di indennizzo rapportata al periodo totale di impiego, costituisce l’alternativa che dev’essergli necessariamente riconosciuta in conformità alla citata motivazione della sentenza interlocutoria. Dalle risposte dei ricorrenti alla misura di organizzazione del procedimento risulta che essi presentano, nell’ultima versione delle loro domande e per quelli tra loro che hanno lavorato per meno di 10 anni alla JET, una domanda d’indennità di cessazione dal servizio in luogo della domanda di diritti pensionistici.
94 Le circostanze fatte valere per la prima volta in udienza dalla Commissione non pongono nuovamente in discussione le valutazioni che precedono.
95 Sebbene, nella sentenza 17 maggio 1990, causa C‑262/88, Barber (Racc. pag. I‑1889), la Corte abbia limitato gli effetti nel tempo della fornita interpretazione dell’art. 141 CE, sulla base di ragioni imperative di certezza del diritto che ostano a che situazioni giuridiche i cui effetti si sono esauriti nel passato vengano poste nuovamente in discussione, tale soluzione non appare pertinente alla controversia in esame.
96 Infatti, le circostanze di specie, relative al risarcimento dei danni derivanti da illeciti commessi dalla Comunità nei confronti dei ricorrenti, non sono paragonabili a quelle della detta controversia, che sollevava un problema di revisione retroattiva di regimi pensionistici su tutto il territorio della Comunità con implicazioni finanziarie considerevoli. A ciò si aggiunga il fatto che la convenuta non ha fatto valere alcuna considerazione imperativa di interesse generale.
97 Peraltro, non può essere accolto neanche l’asserto della Commissione secondo cui, per il periodo anteriore a quello di indennizzo, non sarebbero esistiti fondi pensione presso la JET, di modo che concedere diritti pensionistici ai ricorrenti sulla base di tale periodo anteriore equivarrebbe a concedere loro un’agevolazione della quale gli agenti della CEEA impiegati dalla JET non hanno beneficiato.
98 Dal combinato disposto degli artt. 2 e 39 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, che disciplina in particolare lo status degli agenti della CEEA, risulta che gli agenti temporanei hanno diritto ad una pensione di anzianità o ad un’indennità di cessazione dal servizio alle condizioni previste dallo Statuto del personale delle Comunità europee. Orbene, l’art. 8, n. 5, dello statuto della JET, allegato alla decisione del Consiglio 30 maggio 1978, 78/471/Euratom, relativa alla costituzione dell’Impresa comune JET (GU L 151, pag. 10), nella versione rilevante per la determinazione dei diritti pensionistici dei ricorrenti, rinviava espressamente al Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee per il personale assunto in qualità di agente temporaneo, come avrebbero dovuto esserlo i ricorrenti. Pertanto, anche supponendo che, in pratica, il regime previsto dai testi normativi applicabili non sia stato rispettato per gli agenti della CEEA impiegati alla JET, tale deplorevole circostanza non può essere invocata dalla convenuta in sede di determinazione del risarcimento dovuto ai ricorrenti per gli illeciti commessi nei loro confronti.
99 Per di più, mentre è a partire dalla proposizione del loro ricorso, nel 2001, che i ricorrenti hanno preteso un risarcimento sulla base della perdita dei diritti pensionistici e malgrado la sentenza interlocutoria abbia esplicitamente ammesso il diritto a un tale risarcimento, si osserva che la Commissione ha fatto valere per la prima volta la circostanza suddetta soltanto all’udienza del 20 marzo 2007, senza peraltro dimostrare l’esattezza del suo asserto né addurre precisazioni relative alle difficoltà pratiche che potevano risultarne.
100 Da quanto precede deriva che il risarcimento dei ricorrenti a titolo di perdita dei diritti pensionistici o, eventualmente, dell’indennità di cessazione dal servizio è stabilito, in conformità alla precedente motivazione, nel modo indicato nella colonna 5 dell’allegato 3 alla presente sentenza. Occorre menzionare, per comodità, in tale rubrica l’assegno di disoccupazione al quale hanno diritto due dei ricorrenti, come indicato al precedente punto 28.
Sull’importo totale del risarcimento dovuto a ciascun ricorrente
101 Il Tribunale ha dichiarato nella sentenza interlocutoria (punto 167) che, per il periodo trascorso presso la joint venture JET, il danno dei ricorrenti risultava dalla differenza tra le retribuzioni, le agevolazioni correlate e i diritti pensionistici che gli interessati avrebbero percepito o acquisito se avessero lavorato per il progetto JET in qualità di agenti temporanei e le retribuzioni, agevolazioni correlate e diritti pensionistici che essi avevano effettivamente percepito o acquisito in qualità di agenti contrattuali.
102 Da tutto quanto precede risulta che l’importo definitivo dovuto a ciascun ricorrente a risarcimento del danno di cui trattasi ammonta, alla data del 31 dicembre 1999, che chiude in ogni caso il periodo di indennizzo, alla somma totale indicata nella colonna 6 dell’allegato 3 alla presente sentenza. A partire da tale data, la detta somma è produttiva di interessi semplici al tasso del 5,25%, come indicato al precedente punto 20, fino al pagamento effettivo del risarcimento.
Sul regime fiscale degli indennizzi dei ricorrenti
103 Le parti hanno esposto i problemi che possono porsi sul piano nazionale nell’ambito dell’esecuzione della presente sentenza a causa dell’intenzione, espressa dalle autorità fiscali del Regno Unito, di assoggettare ad imposta se non il capitale, quantomeno gli interessi relativi agli indennizzi di cui trattasi, in contrasto con quanto esposto nella sentenza interlocutoria.
104 Occorre ricordare che il Tribunale ha giudicato che, poiché il risarcimento dovuto a ciascun ricorrente è inteso a compensare perdite di retribuzione e di agevolazioni correlate valutate al netto dell’imposta e poiché esso è calcolato, secondo le stesse modalità, tenendo conto dell’imposta comunitaria, esso deve beneficiare del regime fiscale applicabile agli importi versati dalle Comunità ai loro agenti, conformemente all’art. 16 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dei dipendenti e agenti delle Comunità europee. Il risarcimento di cui trattasi, inteso quindi al netto di ogni imposta, non può andare conseguentemente soggetto a prelievi fiscali nazionali. Pertanto, nessun risarcimento supplementare è dovuto quale compenso per tali prelievi (punto 176 della sentenza interlocutoria).
105 Dalla sentenza interlocutoria risulta che sia il capitale del risarcimento dovuto a ciascun ricorrente sia gli interessi ad esso relativi, che costituiscono il valore del tempo impiegato per ottenere il risarcimento del danno subito dagli interessati e sono dunque inscindibili dal capitale, non possono in nessun caso andare soggetti a qualsivoglia prelievo fiscale nazionale che produrrebbe direttamente una riduzione del risarcimento di tale danno. Inoltre, come risulta dalla sentenza interlocutoria, la Comunità non può essere condannata a pagare un risarcimento supplementare ai ricorrenti, che sarebbe privo di collegamento con gli illeciti constatati dal Tribunale, per compensare la diminuzione del risarcimento da ultimo ottenuto dagli interessati a causa di decisioni fiscali nazionali, poiché tale trasferimento pecuniario equivarrebbe in realtà a sovvenzionare senza giusta causa il bilancio di uno Stato membro.
106 Non essendo opportuno anticipare un giudizio sulle eventuali conseguenze procedurali, di cui spetterebbe alla Commissione valutare l’opportunità, alle quali si esporrebbe lo Stato membro interessato in un caso del genere, il Tribunale non può che confermare l’integrale esenzione fiscale degli indennizzi dovuti ai ricorrenti, in capitale ed interessi, nei confronti delle disposizioni nazionali, esenzione che risulta dalla motivazione della sentenza interlocutoria, che ha acquisito autorità definitiva di giudicato, come si è indicato ai precedenti punti 26 e 28.
Sulle spese
Argomenti delle parti
107 I ricorrenti, che chiedono la condanna della convenuta alle spese in conformità all’art. 87 del regolamento di procedura, fanno valere che, sebbene il Tribunale abbia circoscritto il periodo di indennizzo, esse non sono risultate soccombenti su alcun punto della loro domanda e che l’entità delle loro spese non è proporzionale al periodo di indennizzo.
108 La Commissione sostiene che i ricorrenti non possono asserire di essere vittoriosi, essendo risultati soccombenti su una delle questioni essenziali, cioè quella relativa alla prescrizione, che ha avuto l’effetto di dividere per 5 o per 6 le loro pretese iniziali. Osservando che il Tribunale ha dedicato a tale questione quasi la metà della sentenza interlocutoria, essa ritiene che risulterebbe attendibile condannarla a sopportare soltanto la metà delle spese dei ricorrenti.
Giudizio del Tribunale
109 Occorre ricordare che le spese del procedimento sono state riservate dal punto 4 del dispositivo della sentenza interlocutoria.
110 Risulta dall’art. 88 del regolamento di procedura, applicabile nella fattispecie, poiché la controversia è stata esaminata nell’ambito del contenzioso relativo alle controversie tra la Comunità e i suoi dipendenti (punto 54 della sentenza interlocutoria), che in tale contesto le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico delle stesse, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 87, n. 3, secondo comma.
111 In forza dell’art. 87, n. 3, di tale regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
112 Inoltre, l’art. 87, n. 4, dello stesso regolamento prevede che gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportino le proprie spese.
113 A tale riguardo occorre rilevare che, tanto dal dispositivo della sentenza interlocutoria quanto dalla motivazione che ne costituisce il necessario fondamento, risulta che i ricorrenti hanno ottenuto soddisfazione sui punti essenziali delle loro domande. Infatti, il Tribunale ha riconosciuto il diritto di ciascun ricorrente ad essere risarcito del danno subito per non essere stato assunto in qualità di agente temporaneo delle Comunità per l’esercizio della sua attività in seno alla joint venture JET. Pertanto, la circostanza asserita dalla convenuta, secondo cui il Tribunale ha circoscritto il periodo di indennizzo, non attenua affatto il pieno ed intero riconoscimento della responsabilità della Comunità per l’illecito commesso, che è stata constatata per tutto il periodo per il quale i ricorrenti hanno lavorato presso la JET.
114 Occorre anche rilevare che, sebbene questi ultimi siano risultati parzialmente soccombenti in quanto il Tribunale non ha riconosciuto il diritto alla totalità degli importi richiesti a risarcimento del danno lamentato, ciò non toglie che ciascun ricorrente ha ottenuto un risarcimento superiore a quello che la Commissione era disposta a concedergli (v. sentenza della Corte Mulder e a./Consiglio e Commissione, cit., punti 363–365).
115 In tale contesto, occorre decidere che, per l’insieme del procedimento dinanzi al Tribunale, la Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dai ricorrenti, e che il Consiglio, interveniente, sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Commissione è condannata a pagare a ciascun ricorrente un risarcimento corrispondente alla somma indicata per ciascuno di essi nella colonna 6 dell’allegato 3 alla presente sentenza.
2) Tale somma è produttiva di interessi al tasso del 5,25% a partire dal 31 dicembre 1999 fino al pagamento effettivo.
3) La Commissione sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dai ricorrenti per l’intero procedimento dinanzi al Tribunale.
4) Il Consiglio sopporterà le proprie spese.
Vesterdorf
Jaeger
Legal
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 luglio 2007.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
B. Vesterdorf
Allegato 1
Lista dei ricorrenti (95)
Ashby Keith
Ashman Mark
Atkins Geoff
Austin Yvonne
Bainbridge Neville
Baker R.
Barlow Ian
Boyce Terry
Bracey Robert
Brown Brian C.
Browne Mike
Bruce James
Butler Neil
Carman Paul
Clapinson Roy
Clay Royce
Downes Derek
Evans Graham
Evans Jim
Gallagher Tony
Gear David
Gedney John
Grey David
Grieveson Barry
Haist Bernhard
Hamilton David
Handley Ray
Harrison Roy
Hart Michael
Haydon Phillip
Hayward Ivor
Hopkins Mark
Howard Keith
Howarth Peter
Hume Cyril
Jones Eifion
Jones Glyn
Lawler Andrew
MacMillan Gordon
Martin Peter
May Christopher
May Derek
Merrigan Ian
Middleton Richard
Mills Simon
Musselwhite Ray
Napper Tim
Nicholls Keith
Organ Mike
Page Robert
Parry Dai
Parsons Bill
Pledge Derek
Potter Tim R.
Preece Geoff
Price Tom
Richardson Steve
Rivers-Playle Shirley
Rolfe Alan
Russell Michael
Sanders Stephen
Sanders Stephen. G
Scott Stephen
Shaw John
Sibbald Michael R.
Skinner Nigel
Smith Paul. G
Smith Tracey
Spelzini Tony
Stafford-Allen Robin
Stagg Robin
Stanley Graham
Starkey David
Sutton Dave
Tait John
Taylor Michael E.
Tigwell Paul
Toft George
Tulloch Jim
Twynam Pat
Walden Tony
Walker Martin
Wallace Norman
Walsh Patrick
Watkins Peter
Way Mike
West Alan
Whitby Andy
Wijetunge Srilal P.
Willis Brian L.
Wilson David. J
Wilson David. W
Wright Julie
Yorkshades John
Young David
Allegato 2
Nomi dei ricorrenti
Inizio del periodo di indennizzo
Grado e scatto all'inizio del periodo di indennizzo
Ashby
1 gennaio 1995
B 1/4
Ashman
1 marzo 1995
B 2/2
Atkins
1 gennaio 1995
A 6/1
Austin
1 gennaio 1995
C 2/3
Bainbridge
1 giugno 1995
A 6/2
Baker
1 gennaio 1995
B 1/8
Barlow
1 gennaio 1995
B 1/2
Boyce
1 gennaio 1995
B 2/1
Bracey
12 gennaio 1995
B 1/6
BrownB
1 gennaio 1995
B 1/8
BrowneM
1 febbraio 1995
A 5/8
Bruce
1 febbraio 1995
B 2/4
Butler
1 gennaio 1995
B 3/4
Carman
1 gennaio 1995
B 1/4
Clapinson
1 gennaio 1995
B 1/8
Clay
1 gennaio 1995
B 1/7
Downes
1 gennaio 1995
B 2/3
EvansG
1 gennaio 1995
B 1/5
EvansJ
1 gennaio 1995
B 1/5
Gallagher
1 maggio 1995
B 1/8
Gear
2 luglio 1995
B 4/4
Gedney
1 gennaio 1995
B 1/4
Grey
1 gennaio 1995
B 1/8
Grieveson
1 novembre 1995
B 2/1
Haist
1 gennaio 1995
A 6/3
Hamilton
1 gennaio 1995
A 6/2
Handley
1 gennaio 1995
B 2/1
Harrison
1 marzo 1995
B 2/1
Hart
31 marzo 1995
B 2/4
Haydon
1 agosto 1995
B 1/2
Hayward
1 gennaio 1995
B 1/8
Hopkins
1 gennaio 1995
B 1/4
Howard
1 gennaio 1995
B 1/8
Howarth
1 gennaio 1995
B 2/4
Hume
1 aprile 1997
B 2/2
JonesE
1 aprile 1995
B 1/2
JonesG
1 maggio 1995
B 1/4
Lawler
3 maggio 1995
A 5/3
MacMillan
1 gennaio 1995
B 1/4
Martin
1 gennaio 1995
B 1/2
MayC
1 agosto 1995
B 3/4
MayD
18 aprile 1995
B 2/3
Merrigan
1 maggio 1995
B 3/4
Middleton
6 marzo 1995
A 5/1
Mills
1 maggio 1995
A 5/8
Musselwhite
1 gennaio 1995
B 2/1
Napper
1 gennaio 1995
B 2/1
Nicholls
1 gennaio 1995
B 1/3
Page
1 gennaio 1995
B 1/4
Parry
1 gennaio 1995
B1/3
Parsons
1 maggio 1995
A 5/4
Pledge
1 gennaio 1995
B 1/4
Potter
1 gennaio 1995
B 1/3
Preece
19 giugno 1995
B 4/2
Price
1 gennaio 1995
B 1/4
Richardson
1 marzo 1995
B 2/3
Rivers-Playle
1 aprile 1996
D 3/2
Rolfe
1 febbraio 1995
A 4/8
Russell
1 marzo 1995
B 1/3
SandersS
1 aprile 1995
B 3/2
SandersSG
1 gennaio 1995
A 5/4
Scott
6 gennaio 1995
B 3/4
Shaw
1 febbraio 1995
B 1/4
Skinner
1 maggio 1995
B 2/2
SmithPG
1 maggio 1995
B 1/2
SmithT
1 gennaio 1995
B 3/3
Spelzini
1 gennaio 1995
B 2/4
Stafford-Allen
1 aprile 1995
A 5/3
Stagg
1 giugno 1995
A 5/6
Stanley
1 aprile 1995
B 4/3
Starkey
1 gennaio 1995
A 6/2
Sutton
1 gennaio 1995
B 3/4
Tait
1 novembre 1995
B 1/4
Taylor
1 aprile 1995
B 2/2
Tigwell
1 gennaio 1995
B 1/5
Toft
1 gennaio 1995
B 2/4
Tulloch
1 giugno 1995
B 2/1
Twynam
1 gennaio 1995
A 5/8
Walden
1 gennaio 1995
A 5/7
Walker
1 gennaio 1995
B 2/2
Wallace
1 gennaio 1995
B 3/4
Walsh
1 gennaio 1995
B 1/8
Watkins
1 gennaio 1995
B 1/8
Way
1 gennaio 1995
B 1/5
West
1 ottobre 1995
B 3/4
Whitby
1 gennaio 1995
B 2/4
Wijetunge
1 gennaio 1995
B 1/3
Willis
1 gennaio 1995
B 2/2
WilsonDJ
1 maggio 1995
A 5/4
WilsonDW
1 aprile 1995
B 3/3
Wright
1 gennaio 1995
C 1/6
Yorkshades
31 luglio 1995
B 2/1
Young
16 gennaio 1995
B 1/4
Allegato 3
Nomi dei ricorrenti
Totale dei redditi netti percepiti in qualità di agente contrattuale (1)
Redditi nazionali
(GBP))
Totale dei redditi netti di un agente temporaneo equivalente (2)
Redditi comunitari
(GBP
Differenza :
Perdita netta semplice
(3 = 2- 1)
(GBP)
Differenza :
Perdita netta cumulativa
(4 = 3 attualizzata al 31 dicembre 1999)
(GBP)
Perdita della pensione di anzianità
(o trattamento di fine rapporto) +, all'occorrenza, assegno di disoccupazione (5)
(GBP))
Perdita totale
al 31 dicembre 1999
(6 = 4 + 5)
(GBP
Ashby
130 241
221 535
91 294
100 375
192 027
292 401
Ashman
74 905
166 244
91 339
99 773
43 647
143 420
Atkins
139 741
238 403
98 662
107 830
48 050
155 880
Austin
56 991
126 224
69 233
76 018
31 194
107 211
Bainbridge
86 407
161 292
74 885
83 289
15 557
98 846
Baker
141 265
240 123
98 858
109 525
177 809
287 334
Barlow
124 685
230 699
106 014
116 339
52 718
169 057
Boyce
85 014
176 158
91 145
99 873
124 135
224 007
Bracey
82 044
206 021
123 976
135 884
163 221
299 105
BrownB
132 086
299 845
167 759
185 165
184 781
369 946
BrowneM
197 775
290 026
92 250
103 268
136 666
239 935
Bruce
96 829
273 189
176 360
192 718
60 556
253 274
Butler
79 686
173 660
93 974
103 308
79 778
183 085
Carman
145 150
233 290
88 140
97 480
152 453
249 933
Clapinson
121 921
218 248
96 327
106 541
203 431
309 973
Clay
129 801
265 631
135 830
150 347
158 431
308 779
Downes
117 129
210 762
93 632
102 374
121 201
223 575
EvansG
73 566
248 627
175 061
192 018
141 165
333 184
EvansJ
125 013
286 433
161 419
177 490
158 431
335 921
Gallagher
108 878
238 044
129 166
141 649
179 225
320 874
Gear
62 054
165 185
103 131
111 768
34 077
145 845
Gedney
111 391
201 693
90 302
99 087
164 593
263 680
Grey
131 095
261 486
130 391
144 034
184 781
328 815
Grieveson
89 710
165 150
75 440
81 096
36 386
117 483
Haist
137 162
270 098
132 936
145 846
54 146
199 992
Hamilton
68 752
137 679
68 928
76 973
20 429
+ 9 254
106 657
Handley
99 803
210 536
110 733
120 698
45 181
165 879
Harrison
69 257
174 519
105 262
114 884
147 207
262 091
Hart
78 363
224 136
145 772
158 112
153 615
311 727
Haydon
80 000
207 028
127 027
138 023
48 130
186 153
Hayward
131 015
258 144
127 129
140 446
184 781
325 227
Hopkins
65 486
125 416
59 929
69 620
32 412
102 031
Howard
99 629
237 913
138 283
152 547
211 408
363 955
Howarth
79 800
220 085
140 285
154 223
109 733
263 956
Hume
52 126
121 377
69 251
72 243
24 015
96 258
JonesE
59 227
192 238
133 011
145 101
129 770
274 871
JonesG
71 500
249 345
177 845
193 568
165 605
359 173
Lawler
68 730
128 743
60 012
69 116
65 862
134 978
MacMillan
121 329
212 844
91 515
100 689
92 142
192 831
Martin
130 727
216 603
85 876
94 741
162 412
257 153
MayC
104 466
138 630
34 163
36 835
77 944
114 779
MayD
74 803
178 980
104 178
113 695
57 332
171 027
Merrigan
108 107
182 196
74 089
80 117
97 918
178 035
Middleton
172 567
232 437
59 869
64 880
57 815
122 695
Mills
177 809
242 033
64 224
71 667
178 566
250 233
Musselwhite
111 539
227 126
115 587
127 577
158 254
285 831
Napper
67 017
201 685
134 667
147 989
36 436
184 425
Nicholls
79 159
207 443
128 284
141 468
61 434
202 902
Page
91 825
241 553
149 728
163 731
149 503
313 234
Parry
99 210
223 866
124 655
136 539
149 110
285 649
Parsons
155 422
271 874
116 452
127 752
177 524
305 276
Pledge
111 220
212 844
101 624
111 105
206 944
318 049
Potter
29 665
48 297
18 632
22 329
6 699
29 027
Preece
72 369
88 576
16 208
18 058
17 997
36 055
Price
119 511
195 068
75 556
83 455
88 421
+ 20 404
192 280
Richardson
124 313
188 507
64 194
69 610
53 133
122 743
Rivers-Playle
29 747
69 948
40 202
42 969
14 812
57 782
Rolfe
247 601
390 887
143 286
158 212
228 949
387 161
Russell
68 108
208 170
140 062
153 428
144 140
297 568
SandersS
115 996
157 096
41 101
44 627
37 137
81 764
SandersSG
146 352
315 672
169 320
185 733
67 780
253 513
Scott
66 865
169 720
102 854
113 622
120 030
233 653
Shaw
79 404
217 076
137 672
150 933
220 231
371 165
Skinner
124 852
213 489
88 637
96 115
98 200
194 315
SmithPG
125 770
177 863
52 094
56 457
123 707
180 164
SmithT
79 341
169 426
90 086
99 297
87 930
187 227
Spelzini
86 280
201 903
115 624
126 833
107 642
234 476
Stafford-Allen
50 407
140 309
89 902
97 751
21 152
118 903
Stagg
117 358
258 629
141 270
153 397
150 142
303 540
Stanley
90 323
134 101
43 778
47 436
33 512
80 948
Starkey
166 303
212 171
45 868
50 027
151 261
201 289
Sutton
36 813
108 580
71 767
81 219
15 734
96 953
Tait
121 790
173 160
51 370
55 094
168 898
223 992
Taylor
68 819
180 446
111 627
121 505
101 894
223 399
Tigwell
133 215
266 550
133 335
146 385
155 414
301 799
Toft
62 458
210 341
147 883
162 114
144 078
306 192
Tulloch
61 440
112 213
50 773
56 835
115 114
171 948
Twynam
115 388
272 347
156 960
173 380
236 393
409 774
Walden
135 796
282 686
146 890
161 689
202 683
364 372
Walker
84 893
231 965
147 072
161 465
48 402
209 867
Wallace
64 766
147 993
83 227
91 230
38 838
130 068
Walsh
131 125
240 123
108 998
120 805
184 781
305 586
Watkins
132 413
240 123
107 710
119 396
215 513
334 910
Way
142 667
278 237
135 569
149 648
164 644
314 291
West
59 445
151 241
91 796
99 443
71 839
171 281
Whitby
107 244
243 356
136 113
148 728
134 396
283 123
Wijetunge
111 181
239 653
128 472
140 345
198 970
339 315
Willis
124 289
184 913
60 624
66 216
120 376
186 592
WilsonDJ
130 907
250 709
119 802
130 596
143 676
274 272
WilsonDW
112 222
181 198
68 976
75 234
37 918
113 152
Wright
72 261
164 076
91 815
100 891
85 607
186 498
Yorkshades
126 132
196 207
70 075
75 609
113 137
188 746
Young
140 516
247 755
107 240
117 362
65 253
182 615
* Lingua processuale: l'inglese.
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