SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
12 maggio 2004
Causa T-191/01
André Hecq
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Previdenza sociale — Art. 72, n. 1, dello Statuto — Rimborso di spese mediche — Malattia grave — Diniego di rimborso al 100% di talune prestazioni mediche»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto: Ricorso diretto a ottenere l’annullamento di due decisioni adottate, rispettivamente, il 13 ottobre 2000 e il 6 novembre 2000 dall’ufficio liquidatore, con cui è stato negato il rimborso al 100% di talune prestazioni mediche dispensate alla moglie del ricorrente.
Decisione: Le decisioni adottate dall’ufficio liquidatore, rispettivamente, il 13 ottobre 2000 e il 6 novembre 2000 vengono annullate nella parte in cui negano il rimborso al 100% di talune prestazioni mediche dispensate alla moglie del ricorrente. La Commissione è condannata alle spese.
Massime
1. Dipendenti — Previdenza sociale — Assicurazione malattia — Spese per malattia — Malattia grave — Rimborso al 100% — Presupposti — Rapporto diretto tra le spese mediche e la malattia di cui trattasi
(Statuto del personale, art. 72, n. 1; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, allegato I, punto IV)
2. Dipendenti — Previdenza sociale — Assicurazione malattia — Spese per malattia — Malattia grave — Rimborso al 100% delle spese di diagnosi precoce indipendentemente dal loro esito
(Statuto del personale, art. 72, n. 1)
3. Dipendenti — Previdenza sociale — Assicurazione malattia — Spese per malattia — Malattia grave — Rimborso al 100% delle spese mediche volte ad accertare l’origine di sintomi potenzialmente connessi a una malattia grave
(Statuto del personale, art. 72, n. 1)
4. Dipendenti — Previdenza sociale — Assicurazione malattia — Spese per malattia — Malattia grave — Rimborso — Diniego — Sindacato giurisdizionale — Limiti — Contestazione di valutazioni mediche regolarmente espresse
(Statuto del personale, art. 72)
5. Dipendenti — Previdenza sociale — Assicurazione malattia — Spese per malattia — Malattia grave — Rimborso al 100% — Necessità di un nesso tra le spese mediche e la malattia di cui trattasi — Onere della prova incombente al dipendente — Limite
(Statuto del personale, art. 72)
1. Ai sensi della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei dipendenti delle Comunità, come risulta dall’art. 72, n. 1, dello Statuto nonché dal punto IV dell’allegato I della regolamentazione, l’aliquota di rimborso delle spese mediche è del 100% in caso di malattia grave.
L’art. 72, n. 1, dello Statuto lascia agli autori di detta regolamentazione la cura di precisare il campo di applicazione di tale copertura, salvi restando le disposizioni dello Statuto e gli scopi che questo persegue.
Ne deriva che un’interpretazione delle disposizioni statutarie secondo la quale soltanto le spese mediche direttamente connesse alla malattia di cui trattasi sono rimborsate al 100% è conforme sia alla volontà del legislatore, che è di garantire il rimborso integrale delle sole spese connesse alla cura di una malattia grave, sia al carattere derogatorio di tali disposizioni rispetto al principio del rimborso all’80% o all’85%.
(v. punti 44‑47)
Riferimento: Corte 8 marzo 1988, causa 339/85, Brunotti/Commissione (Racc. pag. 1379, punto) 10; Tribunale 26 ottobre 1993, cause riunite T‑6/92 e T‑52/92, Reinarz/Commissione (Racc. pag. II‑1047, punto 73)
2. Poiché, ai sensi dell’art. 72 dello Statuto, le spese per diagnosi precoce relativa a malattie gravi sono rimborsate al 100%, il rimborso integrale si applica a esami medici che possono rivelare l’inesistenza di una malattia grave, nei limiti in cui siano volti a verificare l’esistenza di una tale malattia. L’obiettivo di tale disposizione è infatti di incoraggiare la diagnosi precoce delle malattie gravi al fine di garantirne, a uno stadio precoce, il trattamento efficace, contribuendo così a prevenire, da un lato, lo sviluppo di malattie gravi nell’interesse del paziente e, dall’altro, l’insorgere di costi di trattamento più elevati a carico del regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee.
Questa soluzione s’impone a maggior ragione allorché il paziente è già affetto da una malattia grave riconosciuta dalle istituzioni comunitarie. In un caso del genere, deve infatti ammettersi a maggior ragione che i medici siano legittimati a prescrivere tutti gli esami necessari per verificare se i sintomi attestati dal paziente evidenzino una recidiva di tale malattia.
(v. punti 54 e 55)
3. Il rimborso al 100% previsto dall’art. 72, n. 1, dello Statuto riguarda non soltanto le spese mediche sostenute per il trattamento di una malattia grave, ma, più ampiamente, l’insieme delle spese mediche direttamente connesse a una malattia del genere. Esso si applica anche alle spese mediche dirette a determinare l’origine di sintomi che possono essere direttamente connessi a una malattia del genere.
Ne consegue che l’esclusione dal rimborso al 100% di spese sostenute per determinare l’origine di sintomi potenzialmente connessi a una malattia grave per il solo motivo che gli esiti di tali esami non permettono di stabilire con certezza un tale nesso, anche se, per ipotesi, al momento in cui tali esami sono stati effettuati i medici ignoravano l’origine dei sintomi, sarebbe in contrasto con i principi di una medicina preventiva efficace e, pertanto, con la sana gestione del regime statutario di tutela della salute, conformemente all’obiettivo perseguito dall’art. 72, n. 1, dello Statuto.
(v. punti 56, 57 e 106)
Riferimento: Tribunale 30 settembre 2002, causa T‑25/01, Viana França/Commissione (Racc. pagg. I‑A‑185 e II‑951, punti 58 e 59)
4. I gravami previsti dallo Statuto non possono in via di principio essere utilizzati per rimettere in discussione valutazioni mediche propriamente dette, le quali devono essere considerate definitive qualora siano state adottate a condizioni regolari. Non ne deriva, tuttavia, un divieto per il Tribunale di esaminare, senza rimettere in discussione le valutazioni mediche, se in un caso concreto un diniego di rimborso di spese mediche corrisponda a una valutazione corretta dei fatti e ad un’esatta applicazione delle disposizioni pertinenti.
(v. punti 62 e 63)
Riferimento: Corte 19 gennaio 1988, causa 2/87, Biedermann/Corte dei conti (Racc. pag. 143, punto 8); Tribunale 16 marzo 1993, cause riunite T‑33/89 e T‑74/89, Blackman/Parlamento (Racc. pag. II-249, punto 44); Tribunale 7 novembre 2002, causa T‑199/01, G/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑207 e II‑1085, punto 59)
5. Non si può esigere che il dipendente, per dimostrare pienamente l’esistenza di un nesso tra gli esami medici e una malattia grave, produca l’evidenza certa della sussistenza di un tale nesso, atteso che una prova del genere può, nella maggior parte dei casi, verificarsi impossibile da fornire dal punto di vista medico-scientifico, potendosi unicamente esigere che dimostri con un grado di probabilità sufficiente l’esistenza di tale nesso sulla base di un insieme di indizi precisi e concordanti.
(v. punto 81)
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