SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
10 giugno 2004
Causa T-275/01
Mercedes Alvarez Moreno
contro
Parlamento europeo
«Dipendenti — Agente ausiliario — Interprete di conferenza — Art. 74 del RAA — Risoluzione del contratto»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto: Ricorso diretto a ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione di non assumere più interpreti di conferenza che hanno raggiunto l’età di 65 anni e, dall’altro, il risarcimento dei danni.
Decisione: La decisione del Parlamento 30 novembre 2000, notificata alla ricorrente il 10 febbraio 2001, e la decisione del Parlamento 19 luglio 2001, recanti rigetto del reclamo della ricorrente, sono annullate. Per il resto, il ricorso è respinto. Il Parlamento sopporterà la totalità delle spese.
Massime
1. Dipendenti — Ricorso — Atto recante pregiudizio — Nozione — Qualificazione rientrante nell’apprezzamento del giudice
(Statuto del personale, art. 91)
2. Dipendenti — Regime applicabile agli altri agenti — Agenti ausiliari — Interpreti free-lance rientranti nell’art. 78 del regime applicabile agli altri agenti — Precisazione non indispensabile di un limite di età trattandosi di contratti limitati a giorni specifici — Inapplicabilità dell’art. 74 del regime applicabile agli altri agenti
(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 74 e 78)
3. Dipendenti — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni proposto in mancanza di un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto — Irricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
4. Dipendenti — Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni — Illecito dell’amministrazione — Interpretazione inesatta di una disposizione statutaria non costitutiva di per sé di un illecito dell’amministrazione
5. Dipendenti — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Annullamento dell’atto illegittimo impugnato — Adeguato risarcimento del danno morale
(Statuto del personale, art. 91)
1. Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di ricorso di annullamento i soli provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente modificando sensibilmente la situazione giuridica di quest’ultimo.
L’esatta qualificazione giuridica di una lettera o di una nota è rimessa al solo apprezzamento del Tribunale e non alla volontà delle parti.
(v. punti 64 e 65)
Riferimento: Tribunale 11 maggio 1992, causa T‑34/91, Whitehead/Commissione (Racc. pag. II-1723, punto 22); Tribunale 15 luglio 1993, causa T‑115/92, Hogan/Parlamento (Racc. pag. II-895, punto 36); Tribunale 20 agosto 1998, causa T‑132/97, Collins/Comitato delle regioni (Racc. PI pagg. I-A‑469 e II‑1379, punto 13); Tribunale 13 luglio 2000, causa T‑87/99, Hendrickx/Cedefop (Racc. PI pagg. I-A-147 e II-679, punto 37)
2. Come risulta da una lettura congiunta del primo e terzo comma dell’art. 78 del regime applicabile agli altri agenti, le disposizioni del titolo III del detto regime si applicano agli agenti ausiliari assunti in qualità di interpreti di conferenza in applicazione del detto articolo solo ove si riferiscano a condizioni diverse dalle condizioni di assunzione e di retribuzione previste dall’accordo concluso in applicazione del primo comma.
Nel caso di un contratto limitato a giorni specifici, la fine dell’impiego costituisce una condizione caratteristica e indispensabile dell’assunzione dell’interprete, inerente a quest’ultima. Ne consegue che l’art. 74 del regime applicabile agli altri agenti, relativo alle ipotesi in cui si pone termine all’impiego di un agente ausiliario, costituisce necessariamente una delle disposizioni del titolo III del detto regime cui deroga la regolamentazione applicabile agli interpreti ausiliari di sessione.
Peraltro, tenuto conto della specificità dell’assunzione dei detti interpreti, la loro età non può costituire un elemento pertinente per l’esecuzione della loro funzione, cosicché la loro assunzione dovrebbe comportare un limite di età che, non essendo esplicitamente previsto, dovrebbe essere quello istituito dalle disposizioni del citato art. 74.
(v. punti 100, 101, 103‑105 e 108)
3. Nel sistema dei gravami istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, un ricorso per risarcimento danni, che costituisce uno strumento autonomo rispetto al ricorso di annullamento, è ricevibile solo se è stato preceduto da un procedimento precontenzioso conforme alle disposizioni statutarie. Il detto procedimento cambia a seconda che il danno di cui si chiede la riparazione sia stato cagionato da un atto arrecante pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto o da un comportamento dell’amministrazione privo di carattere decisionale.
Nel primo caso, spetta all’interessato proporre, nei termini stabiliti, un reclamo all’autorità che ha il potere di nomina avverso l’atto di cui trattasi. Nel secondo caso, invece, il procedimento amministrativo deve iniziare con la presentazione di una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta ad ottenere un indennizzo, seguita, se del caso, da un reclamo contro la decisione di rigetto della domanda.
Qualora sussista un nesso diretto fra un ricorso di annullamento e un’azione per risarcimento danni, quest’ultima è ricevibile in quanto azione accessoria al ricorso di annullamento, senza dover necessariamente essere preceduta da una domanda che inviti l’autorità che ha il potere di nomina a risarcire il danno asseritamente subito o da un reclamo che contesti la fondatezza del rigetto implicito o esplicito della domanda. Per contro, qualora il danno asserito non risulti da un atto di cui si chiede l’annullamento, ma da vari errori ed omissioni che si ritiene siano stati commessi dall’amministrazione, il procedimento precontenzioso deve imperativamente iniziare con una domanda che inviti l’autorità che ha il potere di nomina a risarcire il detto danno.
(v. punti 122, 123 e 125)
Riferimento: Tribunale 15 luglio 1993, cause riunite T-17/90, T-28/91 e T‑17/92 Camara Alloisio e a./Commissione (Racc. pag. II-841, punto 46); Tribunale 28 giugno 1996, causa T‑500/93, Y/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I-A‑335 e II‑977, punti 64 e 66)
4. L’adozione, da parte dell’amministrazione, di un’interpretazione inesatta di una norma dello Statuto e, per analogia, del regime applicabile agli altri agenti non configura, di per sé, un illecito amministrativo.
(v. punto 129)
Riferimento: Corte 13 luglio 1972, causa 79/71, Heinemann/Commissione (Racc. pag. 579, punto 11); Tribunale 9 giugno 1994, causa T‑94/92, X/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-149 e II-481, punto 52)
5. L’annullamento dell’atto impugnato può costituire, di per sé, un risarcimento adeguato e, in via di principio, sufficiente di ogni danno morale che la parte ricorrente può aver subito. Pertanto, l’annullamento della decisione di un’istituzione di non assumere più interpreti ausiliari di conferenza di età superiore a 65 anni, che non comporti alcuna valutazione negativa delle capacità della ricorrente, va considerato un risarcimento adeguato del danno morale che quest’ultima può aver subito.
(v. punto 130)
Riferimento: Corte 7 febbraio 1990, causa C‑343/87, Culin/Commissione (Racc. pag. I‑225, punti 25‑29); Tribunale 26 gennaio 1995, causa T‑60/94, Pierrat/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I-A-23 e II‑77, punto 62)
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