SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
10 giugno 2004
Causa T-307/01
Jean-Paul François
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Regime disciplinare — Retrocessione nello scatto — Contratto di guardianìa degli edifici della Commissione — Termine ragionevole — Procedimento penale — Ricorso per risarcimento danni»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto: Ricorso diretto a ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione 5 aprile 2001, che ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della retrocessione di uno scatto, e, dall’altro, il risarcimento dei danni materiali e morali che il ricorrente reputa di aver subito.
Decisione: La decisione della Commissione 5 aprile 2001, che ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della retrocessione di uno scatto, è annullata. La Commissione è condannata a versare al ricorrente un importo di EUR 8 000 a titolo di risarcimento del danno morale da egli sofferto. La Commissione sopporterà tutte le spese.
Massime
1. Dipendenti — Regime disciplinare — Procedimento disciplinare — Termini fissati dall’art. 7 dell’allegato IX — Obbligo dell’amministrazione di agire entro un termine ragionevole — Inosservanza — Conseguenze
(Statuto del personale, allegato IX, art. 7)
2. Dipendenti — Regime disciplinare — Apertura di un procedimento disciplinare — Termine di prescrizione — Insussistenza — Obbligo dell’amministrazione di agire entro un termine ragionevole — Inosservanza — Conseguenze
(Statuto del personale, artt. 86‑89; allegato IX)
3. Dipendenti — Regime disciplinare — Procedimento disciplinare — Procedimenti disciplinari e penali promossi in concomitanza a proposito dei medesimi fatti — Obbligo dell’amministrazione di regolare definitivamente la situazione del dipendente solo dopo la decisione passata in giudicato del giudice penale
(Statuto del personale, art. 88, quinto comma; allegato IX, art. 7, secondo comma)
4. Dipendenti — Regime disciplinare — Procedimento disciplinare — Procedimenti disciplinari e penali promossi in concomitanza a proposito dei medesimi fatti — Finalità della sospensione del procedimento disciplinare — Obbligo di rispettare accertamenti fattuali compiuti dal giudice penale — Possibilità di qualificarle alla luce della nozione di illecito disciplinare
(Statuto del personale, art. 88, quinto comma)
5. Dipendenti — Diritti e obblighi — Uso abusivo di un contratto di guardianìa per l’assunzione di un collaboratore assegnato a mansioni amministrative — Prassi generalizzata e di per sé priva di carattere fraudolento — Mancata segnalazione o dissociazione — Violazione degli obblighi statutari — Insussistenza, trattandosi di dipendente della categoria B
(Statuto del personale, art. 11)
6. Dipendenti — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Annullamento dell’atto impugnato che non garantisce un’adeguata riparazione del danno morale — Danno morale cagionato da un procedimento disciplinare irregolare
(Statuto del personale, art. 91)
1. Benché sia vero che i termini rigorosi previsti dall’art. 7 dell’allegato IX dello Statuto per lo svolgimento del procedimento disciplinare non siano perentori, essi sanciscono nondimeno una regola di buona amministrazione il cui scopo è di evitare, nell’interesse sia dell’amministrazione che dei dipendenti, un ritardo ingiustificato nell’adottare una decisione che pone termine al procedimento disciplinare. Pertanto, le autorità disciplinari hanno l’obbligo di gestire diligentemente il procedimento disciplinare e di agire in modo che ciascun atto inerente all’esercizio dell’azione disciplinare intervenga in un termine ragionevole rispetto all’atto precedente. La mancata osservanza di tale termine, valutabile soltanto alla luce delle circostanze proprie del singolo caso, può determinare l’annullamento dell’atto tardivamente adottato.
(v. punto 47)
Riferimento: Corte 4 febbraio 1970, causa 13/69, Van Eick/Commissione (Racc. pag. 3); Corte 29 gennaio 1985, causa 228/83, F/Commissione (Racc. pag. 275); Corte 19 aprile 1988, cause riunite 175/86 e 209/86, M/Consiglio (Racc. pag. 1891); Tribunale 17 ottobre 1991, causa T‑26/89, de Compte/Parlamento (Racc. pag. II-781, punto 88); Tribunale 26 gennaio 1995, causa T‑549/93, D/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-13 e II-43, punto 25); Tribunale 30 maggio 2002, causa T‑197/00, Onidi/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-69 e II-325, punto 91)
2. Anche in assenza di un termine di prescrizione previsto dallo Statuto agli artt. 86‑89 e all’allegato IX, le autorità disciplinari hanno l’obbligo, segnatamente a partire dal momento in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza dei fatti e dei comportamenti idonei a configurare violazioni degli obblighi statutari del dipendente, di agire in modo che l’avvio del procedimento destinato a concludersi con l’inflizione di una sanzione intervenga entro un termine ragionevole. L’inosservanza di tale termine, che dipende dalle circostanze proprie della fattispecie, è idonea a determinare l’illegittimità del procedimento disciplinare avviato dall’amministrazione in modo eccessivamente tardivo e, dunque, a comportare l’annullamento della sanzione adottata all’esito di tale procedimento.
Il principio della certezza del diritto verrebbe rimesso in discussione qualora l’amministrazione ritardasse eccessivamente l’avvio del procedimento disciplinare. Infatti, tanto la valutazione, da parte dell’amministrazione, dei fatti e dei comportamenti idonei a configurare un illecito disciplinare, quanto l’esercizio, da parte del dipendente, dei suoi diritti della difesa possono rivelarsi particolarmente difficili nel caso in cui sia decorso un lungo periodo di tempo tra il momento in cui tali fatti e comportamenti si sono verificati e l’inizio dell’indagine disciplinare.
(v. punti 48 e 49)
Riferimento: Corte 27 novembre 2001, causa C‑270/99 P, Z/Parlamento (Racc. pag. I‑9197, punti 43 e 44); Tribunale 19 giugno 2003, causa T‑78/02, Voigt/BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑165 e II‑839, punto 64); de Compte/Parlamento, cit., punto 88; D/Commissione, cit., punto 25
3. L’art. 88, quinto comma, dello Statuto vieta all’autorità che ha il potere di nomina di regolare definitivamente, sul piano disciplinare, la posizione del dipendente interessato pronunciandosi su fatti costituenti l’oggetto di un procedimento penale concomitante, fino a che non sia passata in giudicato la decisione emessa dall’organo giurisdizionale penale investito della cognizione di tali fatti. Tale articolo, pertanto, non conferisce un potere discrezionale alla detta autorità, a differenza dell’art. 7, secondo comma, dell’allegato IX dello Statuto, in forza del quale la commissione di disciplina, nel caso in cui i fatti addebitati siano oggetto di azione promossa dinanzi a un giudice penale, può decidere di soprassedere a formulare il proprio parere fino a quando non verrà emessa la decisione dell’autorità giudiziaria.
(v. punto 59)
Riferimento: Tribunale 19 marzo 1998, causa T‑74/96, Tzoanos/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-129 e II-343, punti 32 e 33); Tribunale 13 marzo 2003, causa T‑166/02, Pessoa e Costa/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑89 e II‑471, punto 45)
4. L’art. 88, quinto comma, dello Statuto risponde ad una duplice ratio. Da un lato, esso soddisfa l’esigenza di non incidere sulla posizione del dipendente interessato nell’ambito di azioni penali che vengano avviate nei suoi confronti in relazione a fatti che sono del resto oggetto di un procedimento disciplinare in seno alla sua istituzione di appartenenza. Dall’altro, la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della conclusione del procedimento penale consente di prendere in considerazione, nell’ambito del detto procedimento disciplinare, constatazioni di fatto operate dal giudice penale, una volta che la decisione di quest’ultimo sia passata in giudicato. Infatti, l’art. 88, quinto comma, dello Statuto sancisce il principio secondo cui «il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova», il che si giustifica in particolare con il fatto che i giudici penali nazionali dispongono di poteri di indagine più ampi rispetto a quelli dell’autorità che ha il potere di nomina. Pertanto, nel caso in cui i medesimi fatti possano configurare un illecito penale e una violazione degli obblighi statutari incombenti al dipendente, l’amministrazione è vincolata agli accertamenti fattuali compiuti dal giudice penale nell’ambito del procedimento di sua competenza. Una volta che quest’ultimo ha accertato l’esistenza dei fatti in questione nella fattispecie, l’amministrazione può procedere in seguito alla loro qualificazione giuridica alla luce della nozione di illecito disciplinare, verificando in particolare se essi costituiscano violazioni degli obblighi statutari.
(v. punto 75)
Riferimento: Tribunale 21 novembre 2000, causa T‑23/00, A/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-263 e II‑1211, punti 35 e 37)
5. È ingiustificato addebitare ad un dipendente della categoria B – il quale, ai sensi dell’art. 5, n. 1, dello Statuto, è chiamato a svolgere funzioni di esecuzione e di inquadramento, ma non di direzione, essendo queste riservate ai dipendenti della categoria A – di aver violato gli obblighi statutari che gli incombono per il semplice fatto di non aver segnalato che un collaboratore addetto a mansioni puramente amministrative veniva pagato dalla società aggiudicataria di un contratto di guardianìa o di non essersene dissociato nei modi opportuni, mentre tale prassi era stata organizzata dai diversi servizi dell’istituzione, aveva carattere generalizzato, era stata promossa dalla gerarchia dell’istituzione e, ancorché irregolare, non aveva di per sé carattere fraudolento.
(v. punti 92 e 93)
6. Tranne che in casi particolari, l’annullamento di una decisione impugnata da un dipendente costituisce, di per sé, una riparazione adeguata e, in linea di principio, sufficiente del danno che egli può aver subito.
Per contro, qualora, nell’ambito di un procedimento disciplinare, le varie decisioni e i vari pareri amministrativi adottati abbiano formulato accuse nei confronti del ricorrente che si sono rivelate inesatte e l’istituzione abbia avviato il procedimento disciplinare in violazione del principio del termine ragionevole, laddove poi tale procedimento si sia protratto per quasi tre anni fino all’inflizione della sanzione e non sia stato sospeso in attesa della conclusione del procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente, questo insieme di circostanze deve ritenersi aver cagionato al ricorrente un pregiudizio alla sua reputazione e perturbamenti nella sua vita privata, ponendolo in uno stato di prolungata incertezza che gli ha causato un danno morale, il quale non è adeguatamente risarcito con l’annullamento della decisione impugnata, giacché questa non è in grado di eliminarlo retroattivamente.
(v. punto 110)
Riferimento: Tribunale 27 febbraio 1992, causa T‑165/89, Plug/Commissione (Racc. pag. II-367, punto 118); Tribunale 28 settembre 1999, causa T‑140/97, Hautem/BEI (Racc. PI pagg. I-A-171 e II‑897, punto 82); Tribunale 11 settembre 2002, causa T‑89/01, Willeme/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-153 e II‑803, punto 97)
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