SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
21 gennaio 2004
Causa T-328/01
Tony Robinson
contro
Parlamento europeo
«Agente temporaneo — Promozione al grado A 3 — Personale del gruppo del partito dei socialisti europei»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto: Ricorso diretto a ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione dell’ufficio del gruppo del partito dei socialisti europei del Parlamento europeo, adottata nella riunione del 6 e 7 marzo 2001, relativa alla promozione di due agenti al grado A 3 e, dall’altro, il risarcimento del danno subito dal ricorrente a causa della detta promozione.
Decisione: La decisione dell’ufficio del gruppo del partito dei socialisti europei del Parlamento europeo, adottata nella riunione del 6 e 7 marzo 2001, relativa alla promozione della sig.ra F. e del sig. M. al grado A 3 con effetto dal 1° marzo 2001 è annullata. Il Parlamento è condannato alle spese.
Massime
1. Dipendenti — Ricorso — Interesse ad agire — Ricorso proposto contro la decisione di promuovere un altro agente — Ricevibilità
(Statuto del personale, art. 91)
2. Atti delle istituzioni — Direttive interne — Effetti giuridici
3. Dipendenti — Agenti temporanei — Assunzione — Discrezionalità dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione — Limiti — Rispetto delle condizioni contenute nell’invito a presentare candidature
(Statuto del personale, art. 45, n. 1)
4. Dipendenti — Agenti temporanei — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Discrezionalità dell’amministrazione — Limiti — Direttiva interna di un’istituzione
(Statuto del personale, art. 45, n. 1; regolamentazione interna del Parlamento europeo relativa all’assunzione dei dipendenti di ruolo e degli altri agenti e al passaggio di categoria o di quadro, art. 10, prima frase)
5. Dipendenti — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Annullamento dell’atto illegittimo impugnato — Adeguato risarcimento del danno morale
(Statuto del personale, art. 91)
1. Se è vero che un agente non possiede alcun diritto azionabile ad essere promosso, quest’ultimo ha tuttavia un interesse a contestare la decisione di promuovere un altro agente a un grado cui egli stesso potrebbe pretendere e contro la quale ha proposto reclamo, respinto dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione.
(v. punto 32)
2. Le istituzioni sono tenute al rispetto delle direttive interne che hanno volontariamente emanato, dalle quali non possono discostarsi se non precisando le ragioni che le hanno indotte a farlo, pena violare il principio di parità di trattamento.
(v. punto 50)
Riferimento: Corte 1° dicembre 1983, causa 190/82, Blomefield/Commissione (Racc. pag. 3981, punto 20); Tribunale 9 luglio 1997, causa T‑92/96, Monaco/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II 573, punto 46); Tribunale 14 luglio 1997, causa T‑123/95, B/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑245 e II‑697, punto 17)
3. Così come un avviso di posto vacante ha la funzione di fissare la cornice di legalità nel rispetto della quale l’autorità che ha il potere di nomina procederà allo scrutinio per merito comparativo dei candidati, previsto dall’art. 45, n. 1, dello Statuto, anche le condizioni fissate in un invito a presentare candidature dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione sono per essa vincolanti.
(v. punto 55)
Riferimento: Tribunale 20 settembre 2001, causa T‑95/01, Coget e a./Corte dei conti (Racc. PI pagg. I‑A‑91 e II‑879, punto 58); Tribunale 12 dicembre 2002, causa T‑135/00, Morello/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑265 e II‑1313, punto 64); Tribunale 18 settembre 2003, causa T‑73/01, Pappas/Comitato delle regioni dell’Unione europea (Racc. PI pagg. I‑A‑207 e II‑1011, punto 54)
4. Nonostante l’ampia discrezionalità di cui dispone l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione in materia di scrutinio per merito comparativo, quest’ultima non può ignorare le regole che l’istituzione ha voluto autoimporsi, come quella che prevede un esame dei rapporti informativi ottenuti dagli agenti temporanei, conformemente all’art. 10, prima frase, della regolamentazione interna del Parlamento europeo relativa all’assunzione dei dipendenti di ruolo e degli altri agenti e al passaggio di categoria o di quadro, il quale fa rinvio all’art. 45, n. 1, dello Statuto.
(v. punto 73)
Riferimento: Tribunale 6 giugno 1996, causa T‑262/94, Baiwir/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑257 e II‑739, punto 66, e la giurisprudenza ivi citata)
5. L’annullamento di un atto impugnato può costituire, di per sé, un risarcimento adeguato e, in via di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che il ricorrente possa aver subito, in particolare qualora la decisione impugnata non comportasse alcuna valutazione negativa delle capacità del ricorrente tale da danneggiarlo.
(v. punto 79)
Riferimento: Corte 7 febbraio 1990, causa C‑343/87, Culin/Commissione (Racc. pag. I‑225, punti 25‑29); Tribunale 20 settembre 1990, causa T‑37/89, Hanning/Parlamento (Racc. pag. II‑463, punto 83); Tribunale 26 gennaio 1995, causa T‑60/94, Pierrat/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑77, punto 62); Tribunale 25 febbraio 1999, cause riunite T‑282/97 e T‑57/98, Giannini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑33 e II‑151, punto 40)
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