Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso per carenza - Persone fisiche o giuridiche - Omissioni impugnabili - Mancata adozione di una decisione sul seguito da dare a una denuncia diretta a far constatare l'incompatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune - Ricevibilità del ricorso proposto da un interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE
(Artt. 88, n. 2, CE, 230, quarto comma, CE e 232, terzo comma, CE)
2. Aiuti concessi dagli Stati - Esame da parte della Commissione - Riconoscimento della qualità di interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE - Presupposto - Esistenza di un interesse legittimo
(Artt. 88, n. 2, CE e 230, quarto comma, CE)
Massima
$$1. Alla pari dell'art. 230, quarto comma, CE che consente a un singolo di proporre ricorso di annullamento contro un atto delle istituzioni di cui non è destinatario se questo atto lo riguarda direttamente e individualmente, l'art. 232, terzo comma, CE dev'essere interpretato nel senso che conferisce a tale singolo la facoltà di proporre ricorso per carenza contro un'istituzione che abbia omesso di adottare un atto che lo avrebbe riguardato allo stesso modo.
Un singolo che abbia presentato alla Commissione una denuncia relativa all'esistenza di un aiuto incompatibile con il mercato comune è individualmente interessato dall'astensione della Commissione, ai sensi dell'art. 232, terzo comma, CE, dal pronunciarsi su tale denuncia, qualora debba essere considerato come un interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, nozione che comprende non soltanto l'impresa o le imprese beneficiarie di un aiuto, ma anche le persone, imprese o associazioni, in particolare le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali, eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione dell'aiuto.
( v. punti 29, 31, 33-34 )
2. Per ottenere il riconoscimento della qualità di interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, una persona fisica o giuridica deve poter dimostrare un interesse legittimo a che le misure di aiuto di cui trattasi siano o non siano attuate, o mantenute qualora siano già state concesse. Infatti, riconoscere la qualità di interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE a chiunque abbia, nei confronti delle misure statali impugnate, un interesse meramente generale o indiretto avrebbe la conseguenza di privare di qualsiasi significato giuridico la nozione di «persona individualmente interessata da una decisione», ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, nei ricorsi di annullamento diretti contro le decisioni adottate sulla base dell'art. 88, n. 3, CE.
Il solo fatto di aver presentato una denuncia dinanzi alla Commissione non è sufficiente a conferire a una persona fisica o giuridica la qualità di interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, se essa non dimostra un interesse legittimo a chiedere alla Commissione di esaminare la compatibilità delle misure che essa denuncia con le norme comunitarie in materia di aiuti statali. Un siffatto interesse non potrebbe, in particolare, essere provato in mancanza di un nesso di causalità diretta tra le misure denunciate e il danno che il denunciante sostiene di aver subito in conseguenza dell'attuazione di tali misure.
( v. punti 35-36, 39, 42, 44-45 )
Parti
Nella causa T-41/01,
Rafael Pérez Escolar, residente a Madrid (Spagna), rappresentato dall'avv. F. Moreno Pardo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra I. Martínez del Peral e dal sig. J. Flett, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda basata sull'art. 232 CE diretta a far dichiarare che la Commissione, essendosi astenuta dall'adottare una decisione in merito alla denuncia formulata dal ricorrente nei confronti del Regno di Spagna per violazione dell'art. 87 CE e avendo omesso di avviare il procedimento previsto all'art. 88, n. 2, CE nei confronti degli aiuti asseritamente concessi dalle autorità spagnole agli istituti bancari Banco Español de Crédito e Banco Santander, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),
composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi, A. W. H. Meij e M. Vilaras, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti all'origine della controversia
1 Il 15 dicembre 1994 la Commissione pubblicava un comunicato stampa intitolato «La Commissione approva il salvataggio di Banesto», con il quale annunciava che le misure finanziarie adottate dalle autorità spagnole per l'attuazione del piano di ristrutturazione dell'istituto bancario Banco Español de Crédito SA (in prosieguo: «Banesto») non rientravano nell'ambito di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE. Fra le operazioni che tale piano di ristrutturazione comportava, il comunicato stampa menzionava, in particolare, un aumento di capitale di 180 miliardi di pesetas spagnole (ESP), l'acquisto da parte del Fondo di garanzia depositi (in prosieguo: il «FGD») degli attivi deprezzati al loro valore nominale e la loro immediata rivendita a Banesto, con una perdita di ESP 285 miliardi, nonché un prestito agevolato da parte del FGD dell'importo di ESP 315 miliardi ripartiti su un periodo di quattro anni, comportante per il FGD un costo stimato a ESP 41 miliardi per perdita di interessi.
2 Con lettera 23 febbraio 1999 indirizzata al membro della Commissione incaricato delle questioni in materia di concorrenza, il sig. Pérez Escolar (in prosieguo: il «ricorrente») presentava una denuncia con la quale allegava che gli interventi delle autorità spagnole nell'ambito del piano di ristrutturazione summenzionato avevano comportato la concessione di aiuti di Stato a favore di Banesto e del Banco Santander. In tale denuncia il ricorrente invitava la Commissione ad adottare le misure necessarie affinché Banesto restituisse la sovvenzione di ESP 285 miliardi ricevuta dal FGD e pagasse l'imposta sulle società relativa all'importo di tale sovvenzione conformemente alle leggi fiscali spagnole. La Commissione era anche invitata ad adottare qualsiasi altra misura resasi necessaria alla luce dei fatti riferiti dal ricorrente, laddove questi ultimi comportassero violazioni del diritto comunitario della concorrenza.
3 Con lettera 25 giugno 1999 indirizzata al membro della Commissione incaricato delle questioni in materia di concorrenza, il ricorrente reiterava la denuncia aggiungendo altre allegazioni riguardanti l'asserita violazione da parte delle autorità spagnole dell'art. 101 CE.
4 Con lettere 27 marzo e 4 aprile 2000 il ricorrente si rivolgeva al sig. Feltkamp, all'epoca capo dell'unità «Imprese pubbliche e servizi» della direzione «Aiuti di Stato II» della direzione generale della concorrenza, reiterando le sue allegazioni e producendo nuovi documenti a sostegno.
5 Il ricorrente fa riferimento ad una riunione con il sig. Feltkamp che si sarebbe svolta a Bruxelles nei locali della Commissione il 31 marzo 2000.
6 Il 15 giugno 2000 il ricorrente inviava un messaggio per posta elettronica alla sig.ra Rodríguez Galindo, membro del gabinetto del commissario incaricato delle questioni in materia di concorrenza. Lo stesso giorno, quest'ultima rispondeva per posta elettronica chiedendo al ricorrente una copia della documentazione alla quale faceva riferimento nel messaggio. Il 21 giugno 2000 il ricorrente inviava alla signora Rodríguez Galindo un secondo messaggio per posta elettronica nel quale la informava dell'invio della documentazione richiesta, corredata di un breve riassunto dei principali fatti del caso.
7 Il 6 novembre 2000 il ricorrente indirizzava al membro della Commissione incaricato delle questioni in materia di concorrenza una nuova lettera con cui reiterava la denuncia del 23 febbraio 1999, invitando la Commissione, da un lato, ad avviare un'indagine sui fatti allegati e, dall'altro, ad intimare a Banesto la restituzione della sovvenzione di ESP 285 miliardi ricevuta dal FGD, il pagamento dell'imposta sulle società relativa all'importo di tale sovvenzione, il trasferimento al FGD degli interessi relativi al prestito di ESP 315 miliardi concesso da quest'ultimo e il ripristino dei diritti di opzione di cui gli azionisti di minoranza di Banesto sarebbero stati asseritamente spogliati in occasione dell'aumento di capitale effettuato nell'ambito dell'operazione di ristrutturazione dell'istituto bancario.
Procedimento e conclusioni delle parti
8 Con atto depositato alla cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 2001 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
9 Il 16 maggio 2001, con atto separato, la Commissione ha sollevato, conformemente all'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, un'eccezione di irricevibilità. Il 29 agosto 2001 il ricorrente ha presentato le sue osservazioni su tale eccezione.
10 Nella suo ricorso il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare che la Commissione, essendosi astenuta dall'adottare una decisione sulla sua denuncia del 23 febbraio 1999, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE;
- condannare la Commissione alle spese.
11 Nella sua eccezione di irricevibilità, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile;
- condannare il ricorrente alle spese.
12 Nelle sue osservazioni sull'eccezione di irricevibilità, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- riunire l'esame dell'eccezione di irricevibilità alla trattazione del merito per quanto riguarda la sua legittimazione ad agire;
- in subordine, fissare la data dell'udienza nell'ambito del procedimento vertente sull'eccezione di irricevibilità;
- dichiarare che la Commissione, essendosi astenuta dall'adottare una decisione sulla sua denuncia del 23 febbraio 1999, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE;
- condannare la Commissione alle spese.
In diritto
13 In forza dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, il procedimento sull'eccezione di irricevibilità prosegue oralmente, salvo decisione contraria del Tribunale.
14 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in applicazione di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.
Argomenti delle parti
15 La Commissione solleva tre motivi di irricevibilità nei confronti del presente ricorso.
16 In primo luogo, essa sostiene di non essere stata invitata ad agire entro un termine ragionevole, in quanto erano trascorsi più di quattro anni tra il 15 dicembre 1994, data di pubblicazione del comunicato stampa con il quale annunciava che le misure adottate nell'ambito del piano di ristrutturazione di Banesto non costituivano aiuti di Stato, ed il 23 febbraio 1999, data della presentazione della denuncia del ricorrente. Un periodo di inerzia così lungo priverebbe quest'ultimo, per ragioni di certezza del diritto, della facoltà di utilizzare il mezzo di ricorso stabilito dall'art. 232 CE.
17 Per quanto riguarda l'affermazione del ricorrente secondo la quale la sua denuncia del 23 febbraio 1999 non si riferisce alle misure finanziarie già esaminate nel 1994, la Commissione sostiene che è inesatta e, in ogni caso, non pertinente nell'ambito dell'esame della ricevibilità del presente ricorso.
18 In secondo luogo, la Commissione fa valere che il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 232 CE. Il ricorrente avrebbe richiesto alla Commissione di agire ai sensi dell'art. 232 CE con lettera 23 febbraio 1999. Il termine per il ricorso previsto da tale disposizione sarebbe, di conseguenza, scaduto il 6 luglio 1999, mentre il ricorso è stato registrato alla cancelleria del Tribunale soltanto il 23 febbraio 2001. La Commissione fa notare che il ricorrente non può far riaprire reatroattivamente il termine che egli ha lasciato scadere con l'invio alla Commissione di una nuova copia della denuncia iniziale o con un documento dal contenuto sostanzialmente simile.
19 In terzo luogo, la Commissione sostiene che il ricorrente non è legittimato a proporre un ricorso ai sensi dell'art. 232 CE, in quanto non è direttamente e individualmente interessato dall'atto che la Commissione si sarebbe astenuta dall'adottare. A tal riguardo, la Commissione sottolinea che, in materia di aiuti di Stato, affinché il ricorrente possa essere considerato direttamente e individualmente interessato dall'atto che la Commissione si sarebbe astenuta dall'adottare, è necessario che egli possa dimostrare almeno di avere la qualità di interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE. A tal fine, il ricorrente dovrebbe dimostrare di essere concorrente diretto dei beneficiari dell'aiuto di Stato denunciato. Ora, il ricorrente si limiterebbe nel caso di specie a dichiarare che la sua legittimazione ad agire deriva dal fatto di aver presentato una denuncia dinanzi alla Commissione, il che non basterebbe a determinare la ricevibilità del ricorso. Infine, la Commissione mette in evidenza che il ricorrente non può neppure trarre la sua legittimazione ad agire dalla circostanza di essere stato membro del consiglio d'amministrazione di Banesto sino alla fine del 1993, né dalla sua condizione di azionista di minoranza di Banesto.
20 Per quanto riguarda il motivo di irricevibilità vertente sulla pretesa tardività del ricorso in ragione del fatto che la Commissione non sarebbe stata invitata ad agire entro un termine ragionevole, il ricorrente sostiene, in primo luogo, che dalla giurisprudenza comunitaria non deriva alcun obbligo generale in forza del quale un ricorso per carenza dev'essere presentato entro un termine ragionevole.
21 In secondo luogo, il ricorrente sottolinea che la Commissione non può pretendere dai singoli l'obbligo di conoscere i suoi comunicati stampa se non pubblica sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le decisioni che concludono per l'insussistenza di un aiuto di Stato. In ogni caso, sarebbe stato impossibile per il ricorrente, alla lettura del solo comunicato stampa del 15 dicembre 1994, conoscere la portata esatta dell'analisi fatta dalla Commissione. Inoltre, tale comunicato stampa non menzionerebbe tutte le misure di aiuto denunciate dal ricorrente. In particolare, esso non farebbe riferimento né all'esenzione dell'imposta sulle società di cui avrebbe beneficiato Banesto sull'importo di ESP 285 miliardi ricevuto dal FGD né al pagamento differito delle azioni di Banesto attribuite al Banco Santander, di cui quest'ultimo si sarebbe avvantaggiato a discapito delle risorse del FGD.
22 In terzo luogo, il ricorrente sottolinea che, in materia di aiuti di Stato, l'art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1), prevede che i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti siano soggetti ad un periodo limite di 10 anni. In tali circostanze, la tesi della Commissione secondo la quale il suo intervento nel caso di specie sarebbe soggetto a vincoli di tempo diversi da quelli derivanti dal rispetto del lungo termine di prescrizione previsto da tale disposizione sarebbe priva di qualsiasi fondamento. Peraltro, il ricorrente osserva che l'art. 10 del regolamento n. 659/1999 prevede che, quando la Commissione entra in possesso di informazioni in merito a presunti aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano, è tenuta ad esaminarle senza indugio.
23 Per quanto riguarda il motivo di irricevibilità vertente sull'asserita scadenza del termine per il ricorso di due mesi previsto dall'art. 232 CE, il ricorrente ricorda che, ai sensi di tale articolo, il termine viene calcolato a decorrere dalla richiesta di agire indirizzata all'istituzione in causa. Ora, una tale richiesta di agire non sarebbe contenuta nella denuncia presentata il 23 febbraio 1999, nella quale il ricorrente si sarebbe limitato a chiedere alla Commissione di esaminare le misure di aiuto denunciate. Solo la lettera del 6 novembre 2000 può, secondo il ricorrente, essere considerata come una richiesta di agire conforme ai requisiti imposti dall'art. 232 CE. Di conseguenza, il ricorso, che è stato proposto il 23 febbraio 2001, non sarebbe tardivo.
24 Inoltre, il ricorrente afferma, contrariamente alla convenuta, che le lettere da lui inviate alla Commissione successivamente alla denuncia del 23 febbraio 1999 non avevano un contenuto sostanzialmente simile a quest'ultima, ma offrivano nuovi argomenti ed erano corredate di nuovi documenti.
25 Per quanto riguarda il terzo motivo di irricevibilità, vale a dire l'asserita mancanza di legittimazione ad agire del ricorrente, quest'ultimo sottolinea che i mezzi di ricorso previsti dagli artt. 230 CE e 232 CE sono diretti a tutelare interessi distinti, dal momento che l'uno riconosce il diritto di chiedere l'annullamento di un atto adottato dalle istituzioni comunitarie, mentre l'altro è volto a far sì che queste ultime si pronuncino.
26 Peraltro, il ricorrente sostiene che il mero fatto di essere denunciante costituisce una qualità sufficiente per rivolgersi al Tribunale nell'ambito di un ricorso per carenza. Inoltre, egli afferma di aver subito un danno diretto e individuale causato dall'applicazione delle misure contenute nel piano di ristrutturazione di Banesto come azionista di minoranza di quest'ultimo. Infatti, il ricorrente ricorda che una delle misure di detto piano consisteva nell'aumento di capitale della Banesto di ESP 180 miliardi, soggetto alla condizione che l'assemblea degli azionisti accettasse l'esclusione totale del diritto di opzione e conferisse ogni diritto di sottoscrizione al FGD. Il fatto di essere stato obbligato a rinunciare al suo diritto di opzione costituirebbe un danno sufficiente a conferirgli la legittimazione ad agire nell'ambito del presente ricorso.
Giudizio del Tribunale
27 Anzitutto, occorre esaminare il terzo motivo di irricevibilità sollevato dalla Commissione, vertente sulla mancanza di legittimazione ad agire del ricorrente.
28 In forza dell'art. 232, terzo comma, CE, ogni persona fisica o giuridica può adire il giudice comunitario per contestare ad una delle istituzioni della Comunità di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.
29 Nella sentenza 26 novembre 1996, causa C-68/95, T. Port (Racc. pag. I-6065, punto 59), la Corte ha precisato che, al pari dell'art. 230, quarto comma, CE che consente ai singoli di proporre ricorso d'annullamento contro un atto delle istituzioni di cui non sono destinatari se questo atto li riguarda direttamente ed individualmente, anche l'art. 232, terzo comma, CE dev'essere interpretato nel senso che conferisce loro anche la facoltà di proporre ricorso per carenza contro un'istituzione che abbia omesso di adottare un atto che li avrebbe riguardati allo stesso modo.
30 Occorre quindi esaminare in quale misura il ricorrente possa essere considerato, nel caso di specie, direttamente ed individualmente interessato dagli atti in merito ai quali allega una carenza della Commissione.
31 In sostanza, il ricorrente contesta alla Commissione di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE omettendo di pronunciarsi sulla denuncia del 23 febbraio 1999, relativa agli aiuti asseritamente concessi dalle autorità spagnole a favore di Banesto e del Banco Santander. Di conseguenza, occorre esaminare se il ricorrente sia stato direttamente ed individualmente interessato dalla decisione che la Commissione, senza avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE, avrebbe potuto adottare nei confronti dello Stato membro interessato al termine della fase preliminare di esame delle misure di cui trattasi e che sarebbe consistita nella dichiarazione che queste ultime non costituivano un aiuto, oppure che costituivano un aiuto, ma erano compatibili con il mercato comune (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-95/96, Gestevisión Telecinco/Commissione, Racc. pag. II-3407, punto 63).
32 Tale esame può esser svolto a prescindere dalla questione se, come sostiene la Commissione, contraddetta su tale punto dal ricorrente, le misure denunciate da quest'ultimo siano state integralmente esaminate dalla Commissione nel 1994. In particolare, non occorre stabilire, previamente, se, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, possa essere contestato al ricorrente di non aver proposto, entro i termini previsti, un ricorso di annullamento nei confronti della decisione adottata dalla Commissione nel 1994, né se la denuncia del 23 febbraio 1999 e le sue reiterazioni successive possano essere interpretate come una richiesta di revoca di tale decisione ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 659/1999. Infatti, se dovesse risultare da tale esame che il ricorrente non è direttamente ed individualmente riguardato dalle misure denunciate, e quindi da una decisione della Commissione avente ad oggetto dette misure, ne deriverebbe che egli non aveva la legittimazione ad agire né nell'ambito di un ricorso di annullamento nei confronti della decisione adottata dalla Commissione nel 1994 né, anche nell'ipotesi che la sua denuncia possa essere considerata una richiesta di revoca, nell'ambito di un ricorso per carenza nei confronti dell'astensione della Commissione dal pronunciarsi su tale richiesta.
33 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, qualora, senza avviare il procedimento ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, la Commissione rilevi, sulla base del n. 3 dello stesso articolo, che una misura statale non costituisce un aiuto, o che tale misura, sebbene costituisca un aiuto, è compatibile con il mercato comune, gli interessati, beneficiari delle garanzie procedurali previste dal n. 2 di tale articolo, possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare tale decisione della Commissione dinanzi al giudice comunitario (sentenze della Corte 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I-2487, punto 23; 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punto 17; 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 47, e sentenza Gestevisión Telecinco/Commissione, cit., punto 64).
34 Gli interessati ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE sono, secondo la definizione adottata dalla Corte e dal Tribunale, non soltanto l'impresa o le imprese beneficiarie di un aiuto, ma anche le persone, imprese o associazioni, in particolare le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali, eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione dell'aiuto (v., in particolare, sentenza della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 16; sentenze Matra/Commissione, cit., punto 18, e Gestevisión Telecinco/Commissione, cit., punto 65).
35 A tal proposito, occorre precisare che una persona fisica o giuridica, per ottenere il riconoscimento della qualità di interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, come stabilito dalla giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 33 e 34, deve poter dimostrare un interesse legittimo a che le misure di aiuto di cui trattasi siano o non siano attuate, o mantenute qualora siano già state concesse. Quando si tratti di un'impresa, un tale interesse legittimo può, in particolare, consistere nella tutela della sua posizione concorrenziale sul mercato, ove quest'ultima possa essere danneggiata dalle misure di aiuto (v., in tal senso, sentenze Cook/Commissione, cit., punto 25; Matra/Commissione, cit., punto 19, e Gestevisión Telecinco/Commissione, cit., punto 66).
36 Infatti, riconoscere la qualità di interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE e della giurisprudenza citata ai precedenti punti 33 e 34 a chiunque abbia, nei confronti delle misure statali impugnate, un interesse meramente generale o indiretto equivarrebbe, se del caso, ad ammettere che ogni contribuente ha la qualità di interessato ai sensi della disposizione summenzionata rispetto ad un aiuto finanziato mediante risorse fiscali generali di uno Stato membro. Siffatta interpretazione, come ha già dichiarato il Tribunale nella sentenza 16 settembre 1998, causa T-188/95, Waterleiding Maatschappij/Commissione (Racc. pag. II-3713), sarebbe manifestamente incompatibile con le disposizioni dell'art. 88, n. 2, CE, come interpretate dalla giurisprudenza, e avrebbe la conseguenza di privare di qualsiasi significato giuridico la nozione di «persona individualmente interessata da una decisione», ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, nei ricorsi di annullamento diretti contro le decisioni adottate sulla base dell'art. 88, n. 3, CE (sentenza Waterleiding Maatschappij/Commissione, cit., punto 68), trasformando tale mezzo di ricorso in una sorta di actio popularis.
37 Tenuto conto di quanto precede, occorre verificare, nel caso di specie, se al ricorrente possa essere riconosciuta la qualità di interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE nei confronti delle misure da lui denunciate il 23 febbraio 1999.
38 Per sostenere di avere la qualità di interessato ai sensi della menzionata disposizione, il ricorrente, da un lato, fa valere la sua posizione di denunciante e, dall'altro, afferma di essere stato danneggiato dalle misure denunciate in quanto azionista di minoranza di Banesto.
39 A tal riguardo, occorre considerare, anzitutto, che il solo fatto di aver presentato una denuncia dinanzi alla Commissione non è sufficiente a conferire al ricorrente la qualità di interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, se egli non dimostra un interesse legittimo a chiedere alla Commissione di esaminare la compatibilità delle misure denunciate con le norme comunitarie in materia di aiuti statali. Tale conclusione discende dalla giurisprudenza secondo cui un'impresa denunciante deve, onde ottenere il riconoscimento della sua qualità di interessata ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE e della giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 33 e 34, dimostrare un interesse legittimo che possa, in particolare, consistere nella tutela della sua posizione concorrenziale sul mercato nei confronti delle misure denunciate (v., in tal senso, sentenza Waterleiding Maatschappij/Commissione, cit., punto 62).
40 Ne consegue che la sola circostanza di essere denunciante non sarebbe stata sufficiente a conferire al ricorrente la legittimazione ad agire nell'ambito di un eventuale ricorso diretto contro la decisione con la quale, senza avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE, la Commissione avrebbe accertato che le misure denunciate non costituivano aiuti statali, o che tali misure, sebbene costituissero aiuti, risultavano compatibili con il mercato comune. Di conseguenza, tale circostanza non è di per sé neppure sufficiente a fondare la legittimazione ad agire del ricorrente nell'ambito del presente ricorso, che mette in discussione l'astensione della Commissione dall'avviare un procedimento ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE nei confronti delle misure denunciate nel caso di specie.
41 Inoltre, per quanto riguarda la questione se il ricorrente possa, in quanto azionista di minoranza di Banesto, affermare di essere stato leso nei suoi interessi dalle misure denunciate il 23 febbraio 1999, in modo da poter giustificare la propria qualità di interessato nei confronti di tali misure e, di conseguenza, la propria legittimazione ad agire nell'ambito del presente ricorso, occorre constatare che il ricorrente allega, in sostanza, che avrebbe, a tale titolo, subito un danno per essere stato privato dell'esercizio del suo diritto di opzione in occasione dell'aumento di capitale della Banesto realizzato nel 1994 allo scopo di consentire il conferimento da parte del FGD di ESP 180 miliardi.
42 A questo proposito, per quanto riguarda, anzitutto, le misure denunciate dal ricorrente il 23 febbraio 1999, consistenti, in particolare, in una sovvenzione di ESP 285 miliardi, in un prestito agevolato di ESP 315 miliardi concessi a Banesto dal FGD, in una proroga a favore del Banco Santander del pagamento del prezzo delle azioni di Banesto e in un esonero fiscale dall'imposta sulle società concesso a quest'ultima, si deve constatare, da un lato, che il danno invocato dal ricorrente non deriva affatto dall'attuazione di tali misure, in quanto queste ultime non hanno avuto alcuna incidenza sull'asserita esclusione di quest'ultimo dall'esercizio del suo diritto di opzione al momento dell'aumento di capitale di Banesto realizzato nel 1994 e, dall'altro, che il ricorrente non adduce, nei confronti di dette misure, nessun altro danno che sia in relazione con gli interessi tutelati dall'art. 88 CE. Tale conclusione non è smentita dall'affermazione del ricorrente, contenuta nelle sue osservazioni sull'eccezione di irricevibilità, secondo cui le diverse misure denunciate, riconducibili al piano di ristrutturazione di Banesto, si presentavano come un tutt'uno inscindibile.
43 Inoltre, per quanto riguarda il conferimento di ESP 180 miliardi effettuato dal FGD al momento dell'aumento di capitale di Banesto nel 1994, occorre fare riferimento all'esposizione dei fatti contenuta nella denuncia del ricorrente del 23 febbraio 1999 e nelle sue memorie presentate al Tribunale. In sostanza, il ricorrente allega che, con l'attuazione del piano di ristrutturazione di Banesto, le autorità spagnole avrebbero avuto essenzialmente come obiettivo quello di modificare la composizione dell'azionariato di quest'ultima. A questo scopo, i dati relativi alla situazione finanziaria di Banesto sarebbero stati falsati in modo da far risultare una situazione deficitaria che sarebbe stata utilizzata come strumento di pressione sugli azionisti per obbligarli a rinunciare, al momento dell'aumento di capitale, ai loro diritti di opzione a favore del FGD. Inoltre, lo statuto di quest'ultimo sarebbe stato modificato ad hoc per autorizzarlo ad effettuare il conferimento di cui trattasi.
44 Risulta da tale esposizione dei fatti che il danno allegato dal ricorrente, nell'ipotesi che sia dimostrato, sarebbe la conseguenza di una serie di manovre architettate dai diversi organi e autorità intervenuti nell'attuazione del piano di ristrutturazione di Banesto. Per contro, non v'è alcun nesso di causalità diretta che possa essere stabilito tra tale danno e la misura eventualmente riconducibile alle norme comunitarie in materia di aiuti statali, vale a dire il conferimento da parte del FGD al capitale di Banesto. In tale contesto, il ricorrente non può pretendere di ottenere un risarcimento di detto danno nella fase del controllo effettuato dalla Commissione sulla conformità di tale misura con le disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato. A tal fine, egli deve, se del caso, avvalersi dei rimedi giuridici eventualmente messi a sua disposizione dall'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato.
45 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorrente, nella sua qualità di azionista di minoranza di Banesto, non dimostra, nei confronti del complesso delle misure denunciate il 23 febbraio 1999, un interesse legittimo tale da conferirgli la legittimazione ad agire nell'ambito di un ricorso nei confronti di un'eventuale decisione con la quale, senza avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE, la Commissione, respingendo la denuncia, avrebbe dichiarato che dette misure non costituivano aiuti statali o che, pur costituendo aiuti del genere, risultavano compatibili con il mercato comune. Ne consegue che il ricorrente non può nemmeno dimostrare, in quanto azionista di minoranza di Banesto, la sua legittimazione ad agire nell'ambito di un ricorso, come quello del caso di specie, diretto a mettere in discussione la mancata adozione da parte della Commissione di una tale decisione.
46 Peraltro, non essendo il ricorrente un'impresa la cui posizione concorrenziale sia stata danneggiata dalle misure controverse, non potrebbe nemmeno dimostrare un interesse personale ad invocare, nell'ambito di un tale ricorso, gli asseriti effetti anticoncorrenziali di queste misure (v. sentenza del Tribunale 18 dicembre 1997, causa T-178/94, ATM/Commissione, Racc. pag. II-2529, punto 63).
47 Da quanto precede, risulta che il ricorrente non ha dimostrato la propria legittimazione ad agire nell'ambito del presente ricorso, che deve, di conseguenza, essere dichiarato irricevibile, senza che occorra esaminare gli altri motivi di irricevibilità sollevati dalla Commissione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
48 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente è risultato soccombente e pertanto, in conformità alle conclusioni della Commissione, dev'essere condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Il ricorrente è condannato alle spese.
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