Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti produttivi di effetti giuridici vincolanti - Decisione meramente confermativa - Esclusione
(Art. 230 CE)
Massima
$$Costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo. Per determinare se un atto o una decisione produca effetti del genere, occorre aver riguardo alla sua sostanza. Conseguentemente, è irricevibile il ricorso di annullamento proposto avverso una decisione meramente confermativa di una decisione precedente non tempestivamente impugnata. Una decisione è meramente confermativa qualora non contenga alcun elemento nuovo rispetto a una decisione precedente e non sia stata preceduta da un riesame della situazione del destinatario di quest'ultima.
( v. punto 25 )
Parti
Nella causa T-127/01,
Carlo Ripa di Meana, ex deputato al Parlamento europeo, residente in Montecastello di Vibio, rappresentato dagli avv.ti V. Viscardini Donà e G. Donà,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. A. Caiola e G. Ricci, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2001, che sospende la pensione di cessata attività del ricorrente a seguito dell'elezione dello stesso al Consiglio regionale della Regione Umbria,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti all'origine della controversia e procedimento
1 Il ricorrente, cittadino italiano, è stato deputato al Parlamento europeo durante le legislature 1979-1984 e 1994-1999.
2 In mancanza di un regime pensionistico comunitario definitivo per tutti i deputati al Parlamento, il 24 e 25 maggio 1982 l'Ufficio di presidenza del Parlamento ha adottato un regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività (in prosieguo: il «regime pensionistico provvisorio») per i deputati dei paesi le cui autorità nazionali non prevedevano alcun regime pensionistico per i membri del Parlamento. Tale regime si applica anche nel caso in cui il livello e/o le modalità della pensione prevista non coincidano esattamente con quelle applicabili ai parlamentari dello Stato per il quale il membro interessato del Parlamento europeo è stato eletto. Attualmente si applica ai deputati italiani e francesi. Il regime pensionistico provvisorio è previsto all'allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo (in prosieguo: l'«allegato III»).
3 Il regime pensionistico provvisorio (come modificato dalla decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento 13 settembre 1995) prevede, in particolare:
«Articolo 1
1. Tutti i deputati al Parlamento europeo hanno diritto ad una pensione di cessata attività.
2. In attesa dell'istituzione di un regime pensionistico comunitario definitivo per tutti i deputati al Parlamento europeo, può essere erogata, su richiesta del deputato interessato, una pensione provvisoria di cessata attività a carico del bilancio della Comunità, Sezione Parlamento.
Articolo 2
1. L'entità e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente a quelle della pensione percepita dai Membri della Camera Bassa del Parlamento dello Stato in rappresentanza del quale il deputato al Parlamento europeo è stato eletto.
(...)».
4 L'art. 12, n. 1, del Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati (in prosieguo: il «regolamento italiano») così dispone:
«Qualora il deputato già cessato dal mandato, sia rieletto membro del Parlamento nazionale o europeo o sia eletto consigliere regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui già gode resta sospeso per tutta la durata del mandato».
5 In applicazione delle disposizioni di cui all'allegato III e all'art. 12 del regolamento italiano, il 26 gennaio 2001 il capo della Divisione del Regime finanziario dei deputati del Parlamento europeo ha inviato al ricorrente una lettera relativa alla sospensione del pagamento della sua pensione di ex deputato europeo a seguito della sua elezione al Consiglio regionale della Regione Umbria, per tutta la durata del mandato. Tale lettera è redatta nei termini seguenti:
«Mi permetto di richiamare la Sua attenzione sulle disposizioni dell'articolo 12 del Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati (copia allegata), applicabile per analogia ai deputati italiani che hanno versato i contributi pensionistici al Parlamento europeo, le quali prevedono la sospensione del pagamento della pensione durante l'esercizio del mandato di deputato nazionale o europeo o del mandato di consigliere regionale.
I miei servizi mi hanno informato che Le è stato conferito il mandato di consigliere regionale, motivo per cui siamo obbligati a sospendere i suoi diritti alla pensione.
La prego pertanto di comunicarmi la data della Sua elezione a consigliere regionale, per consentirci di calcolare l'importo della pensione che Le è stato indebitamente versato».
6 Il ricorrente ha ricevuto tale lettera il 31 gennaio 2001, come comprova la ricevuta di ritorno.
7 Con lettera 15 marzo 2001 il ricorrente ha manifestato la sua sorpresa dinanzi all'intenzione del Parlamento europeo di sospendergli il pagamento della pensione a causa della sua elezione a consigliere regionale. Egli ha esposto le ragioni di fatto e di diritto per le quali, secondo lui, il regolamento italiano non poteva essere applicato per analogia al suo caso.
8 Con lettera 26 marzo 2001 (in prosieguo: la «lettera 26 marzo 2001» ovvero la «decisione impugnata»), il Parlamento gli ha risposto come segue:
«In risposta alla Sua lettera citata in oggetto, in cui Ella esprime sorpresa per la sospensione della pensione di ex deputato al Parlamento europeo in seguito all'elezione a consigliere regionale, Le confermo che tale decisione corrisponde alle disposizioni dell'articolo 12, comma 1, del regolamento della Camera e alla prassi vigente presso la Camera stessa.
Convengo con Lei che il testo esistente della regolamentazione della Camera è incompleto. Infatti, se è esauriente per quanto riguarda la sospensione delle pensioni, manca, in caso di ripristino dei diritti, il riferimento all'attività di consigliere regionale.
Tuttavia, le regole stabilite dall'autorità politica al fine di evitare il cumulo di una pensione di deputato o di consigliere regionale con uno stipendio di deputato o di consigliere appaiono chiare e Le chiederei quindi di volermi comunicare al più presto la data della Sua elezione a consigliere regionale.
A titolo d'informazione, Le segnalo che frattanto si è proceduto alla sospensione della Sua pensione».
Procedimento e conclusioni delle parti
9 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 giugno 2001, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, chiedendo che il Tribunale voglia:
- in via principale, annullare la decisione impugnata;
- in via subordinata, annullare la decisione impugnata nella misura in cui riguarda la sospensione della pensione relativa alla legislatura 1979-1984;
- intimare al Parlamento di versare al ricorrente le mensilità della pensione sospesa relative alle legislature 1979-1984 e 1994-1999 ovvero, in via subordinata, alla legislatura 1979-1984, con il pagamento degli interessi a partire dal mese in cui tale sospensione ha avuto luogo;
- condannare il Parlamento alle spese.
10 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2001 il Parlamento ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. A tal fine, il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile;
- condannare il ricorrente alle spese.
11 Nelle osservazioni sull'eccezione di irricevibilità, depositate il 20 settembre 2001, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso ricevibile;
- condannare il Parlamento alle spese.
12 Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato il ricorrente e il convenuto a rispondere per iscritto ad alcuni quesiti. Le parti hanno ottemperato alla richiesta del Tribunale entro il termine impartito.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
13 Il Parlamento contesta la ricevibilità del ricorso facendo valere, da un lato, il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 230 CE e, dall'altro, il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 27 della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo.
14 In primo luogo, il Parlamento sostiene che la lettera 26 marzo 2001 costituisce semplicemente una comunicazione confermativa della decisione 26 gennaio 2001, notificata al ricorrente il 31 gennaio 2001. Poiché il ricorrente non ha impugnato quest'ultima decisione entro il termine di due mesi dalla notifica, il presente ricorso sarebbe tardivo e, pertanto, irricevibile.
15 Infatti, secondo il Parlamento, la lettera 26 marzo 2001 non contiene alcun elemento innovativo e non si presenta, quindi, come una decisione idonea a riaprire i termini per il ricorso. Tale lettera si limiterebbe a fornire qualche spiegazione al ricorrente e non potrebbe essere considerata come atto impugnabile.
16 In secondo luogo, il Parlamento afferma che il ricorso è irricevibile a causa del mancato rispetto della procedura prevista all'art. 27, n. 2, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo. Secondo il Parlamento, tale procedura prevede che il deputato il quale ritenga che le disposizioni della detta regolamentazione non siano state correttamente applicate possa rivolgersi per iscritto al Segretario generale del Parlamento e che, qualora non venga raggiunto un accordo tra il deputato e il Segretario generale, la questione sia deferita al Collegio dei questori, che prendono una decisione previa consultazione del Segretario generale ed eventualmente del Presidente e/o dell'Ufficio di presidenza.
17 Infine, in terzo luogo, per quanto riguarda il terzo capo della domanda, il Parlamento sostiene che è manifestamente irricevibile poiché, come stabiliscono i Trattati, è la stessa istituzione da cui emana l'atto annullato che è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione delle sentenze delle giurisdizioni comunitarie comporta.
18 Il ricorrente replica che la lettera 26 gennaio 2001 dev'essere considerata una mera lettera interlocutoria. A suo avviso, essa manifestava la semplice intenzione di procedere alla sospensione del versamento della sua pensione, che non poteva essere immediatamente operativa, dato che, quanto meno, necessitava della conferma da parte del ricorrente che la sua nomina al Consiglio regionale era effettivamente avvenuta.
19 A suo avviso, egli poteva aspettarsi in buona fede che tale questione venisse preliminarmente discussa con lui in contraddittorio e non che venisse immediatamente e unilateralmente adottata una decisione, dal momento che era la prima volta che i servizi competenti gli comunicavano di ritenere applicabile al suo caso l'art. 12 del regolamento italiano.
20 Secondo il ricorrente, la lettera 26 marzo 2001 non può essere considerata meramente confermativa di una decisione precedente, perché è stata preceduta da un esame delle motivazioni giuridiche da lui addotte con lettera 15 marzo 2001 per contestare la pretesa del Parlamento di applicare in via analogica l'art. 12 del regolamento italiano e perché contiene almeno un elemento nuovo rispetto alla lettera 26 gennaio 2001.
21 Per quanto riguarda il primo aspetto, il tenore della lettera 26 marzo 2001 dimostrerebbe che il Parlamento ha preso posizione sulle argomentazioni del ricorrente aggiungendo due ulteriori argomenti rispetto alla lettera 26 gennaio 2001. Tali argomenti nuovi sarebbero, da un lato, il riferimento alla volontà dell'autorità politica di evitare il cumulo di una pensione con uno stipendio di deputato o di consigliere regionale e, dall'altro, il riferimento alla prassi della Camera dei deputati italiana.
22 Quanto al secondo aspetto, il ricorrente afferma che la lettera 26 marzo 2001 menziona per la prima volta il fatto che si è proceduto alla sospensione della sua pensione. Conseguentemente, sarebbe questa lettera ad aver inciso direttamente sulla situazione patrimoniale del ricorrente.
23 Quanto alla procedura di cui all'art. 27, n. 2, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo, il ricorrente ritiene che essa non costituisca una procedura precontenziosa obbligatoria. Infatti, se essa fosse tale, sarebbe contraria al principio della certezza del diritto e non offrirebbe le garanzie necessarie per evitare la decadenza dei termini entro i quali un ricorso dev'essere presentato. Peraltro, la non obbligatorietà di tale procedura nei confronti dei deputati al Parlamento europeo sarebbe stata confermata dalla sentenza del Tribunale 26 ottobre 2000, cause riunite T-83/99, T-84/99 e T-85/99, Ripa di Meana e a./Parlamento (Racc. pag. II-3493, punto 20). La stessa conclusione varrebbe per i soggetti che, come il ricorrente, al momento della presentazione del ricorso non godono più dello status di parlamentare europeo da più di due anni.
Giudizio del Tribunale
24 Ai sensi dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, se una parte chiede al Tribunale di statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito, il procedimento sull'eccezione di irricevibilità prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Nella fattispecie, il Tribunale reputa di possedere sufficienti informazioni sulla scorta dei documenti del fascicolo e ritiene che si debba, conseguentemente, statuire sulla domanda senza passare alla fase orale del procedimento.
25 Per giurisprudenza consolidata, costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9; sentenza del Tribunale 22 marzo 2000, cause riunite T-125/97 e T-127/97, Coca-Cola/Commissione, Racc. pag. II-1733, punto 77). Per determinare se un atto o una decisione produca effetti del genere, occorre aver riguardo alla sua sostanza (sentenza Coca-Cola/Commissione, già citata, punto 78). Conseguentemente, è irricevibile il ricorso di annullamento proposto avverso una decisione meramente confermativa di una decisione precedente non tempestivamente impugnata. Una decisione è meramente confermativa qualora non contenga alcun elemento nuovo rispetto a una decisione precedente e non sia stata preceduta da un riesame della situazione del destinatario di quest'ultima (ordinanza del Tribunale 4 maggio 1998, causa T-84/97, BEUC/Commissione, Racc. pag. II-795, punto 52, e la giurisprudenza ivi citata).
26 Nella fattispecie, si deve, innanzi tutto, verificare se la lettera 26 gennaio 2001 costituisca un atto impugnabile. In tale lettera, il responsabile del servizio competente del Parlamento ha comunicato al ricorrente, in particolare, quanto segue: «I miei servizi mi hanno informato che Le è stato conferito il mandato di consigliere regionale, motivo per cui siamo obbligati a sospendere i suoi diritti alla pensione. La prego pertanto di comunicarmi la data della Sua elezione a consigliere regionale, per consentirci di calcolare l'importo della pensione che Le è stato indebitamente versato». Tali termini indicano che il Parlamento aveva deciso di sospendere i diritti del ricorrente alla pensione. Peraltro il Parlamento aveva esposto, nella stessa lettera, anche i motivi per i quali aveva deciso di procedere a tale sospensione.
27 La lettera 26 gennaio 2001 potrebbe essere considerata una presa di posizione preliminare o preparatoria solo se l'istituzione vi avesse fatto chiaramente risultare che la sua conclusione era valida solo con riserva di osservazioni complementari delle parti (sentenza della Corte 16 giugno 1994, causa C-39/93 P, SFEI e a./Commissione, Racc. pag. I-2681, punto 30). Tuttavia, nella lettera 26 gennaio 2001 non è espressa alcuna riserva in tal senso. Infatti, si richiede semplicemente che il ricorrente comunichi la data della sua elezione per il calcolo dell'importo della pensione indebitamente versato.
28 Tale analisi è corroborata dalla risposta del Parlamento ad un quesito scritto posto dal Tribunale, secondo la quale la decisione 26 gennaio 2001 è stata applicata immediatamente, vale a dire dal primo rateo in pagamento (mese di febbraio 2001). In effetti, risulta dall'estratto conto del ricorrente del 1° marzo 2001, fornito da quest'ultimo al Tribunale, che la pensione del ricorrente relativa al mese di febbraio 2001 non gli è stata a questo accreditata. Ne consegue che, successivamente al pagamento della pensione del mese di gennaio 2001, effettuato il 26 gennaio 2001, il ricorrente non ha più percepito la sua pensione.
29 Non vi è alcun dubbio, quindi, che la decisione iniziale del Parlamento del 26 gennaio 2001 costituisca l'atto che ha inciso direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica del ricorrente e che doveva essere impugnato. E' pacifico, del resto, che l'atto in questione non è stato impugnato nei termini.
30 Inoltre, le affermazioni del ricorrente secondo cui la decisione impugnata sarebbe stata adottata dopo il riesame della sua situazione, a seguito della sua lettera 15 marzo 2001, cosicché la posizione assunta dal Parlamento con la decisione 26 gennaio 2001 rappresenterebbe semplicemente una posizione interlocutoria, devono essere disattese.
31 A questo proposito, si deve rilevare che il Parlamento, nella lettera 26 marzo 2001, ha dichiarato semplicemente che il regolamento italiano è, sotto certi profili, incompleto, ma che le regole stabilite al fine di evitare il cumulo di una pensione di deputato o di consigliere regionale con uno stipendio di deputato o di consigliere appaiono chiare e la decisione 26 gennaio 2001 corrisponde alla prassi italiana. Tali affermazioni, contestualizzate, non possono essere considerate un indizio a riprova del fatto che la decisione di sospendere il pagamento della pensione del ricorrente, comunicata con lettera 26 gennaio 2001, abbia formato oggetto di un nuovo esame. Esse devono essere interpretate nel senso che i motivi che hanno indotto il Parlamento a sospendere la pensione del ricorrente permangono immutati. Infatti, il Parlamento si è limitato a ricordare la ratio legis della disposizione che era stata applicata con decisione 26 gennaio 2001 e a comunicare al ricorrente che tale decisione era conforme alla prassi italiana, senza apportare alcuna modifica alla motivazione già enunciata.
32 Peraltro, il fatto che il ricorrente sia stato informato con lettera 26 marzo 2001 che la sua pensione era stata nel frattempo effettivamente sospesa non può costituire un elemento nuovo idoneo a conferire alla detta lettera il carattere di nuova decisione che arreca pregiudizio. Infatti, tale informazione rappresenta semplicemente la fase di esecuzione dell'atto che arreca pregiudizio, cioè della decisione 26 gennaio 2001.
33 Pertanto, dal momento che la lettera 26 marzo 2001 non contiene alcun elemento nuovo rispetto alla lettera 26 gennaio 2001 e che non si è proceduto ad un riesame della situazione del ricorrente, la lettera 26 marzo 2001 costituisce una decisione puramente confermativa della decisione 26 gennaio 2001.
34 Conseguentemente, poiché la decisione 26 gennaio 2001 non è stata impugnata ai sensi dell'art. 230, quinto comma, CE, nel termine di due mesi a decorrere dalla sua notificazione al ricorrente aumentato del termine in ragione della distanza previsto dal combinato disposto degli artt. 102, n. 2, del regolamento di procedura, e 1, terzo trattino, dell'allegato II del regolamento di procedura della Corte, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
35 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, va condannato alle spese sostenute dal convenuto, conformemente alla domanda di quest'ultimo.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Il ricorrente è condannato alle spese.
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