Causa T-167/01
Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Decisione della Commissione che ordina il recupero di aiuti di Stato – Ricorso di un'impresa che ha rilevato attivi di una società tenuta alla restituzione degli aiuti – Irricevibilità»
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) 30 aprile 2003
Massime dell'ordinanza
1.. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici obbligatori – Atti che modificano la situazione giuridica del ricorrente
(Art. 230, quarto comma, CE)
2.. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse esistente ed effettivo – Valutazione al momento della presentazione del ricorso
(Art. 230, quarto comma, CE)
1. A norma dell'art. 230, quarto comma, CE, possono essere impugnati da una persona fisica o giuridica solo gli atti che producono effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare i suoi interessi modificando in maniera sensibile la sua situazione giuridica. v. punto 46
2. Un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo in quanto il ricorrente abbia un interesse all'annullamento dell'atto impugnato. Quest'ultimo deve fornire la prova del suo interesse ad agire, che costituisce il presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale. Tale interesse dev'essere esistente ed effettivo e va valutato il giorno in cui il ricorso viene proposto. Qualora l'interesse sul quale si fonda l'azione del ricorrente riguardi la situazione giuridica futura, questi dovrà dimostrare che il pregiudizio a tale situazione è comunque già certo. Un ricorrente pertanto non può invocare situazioni future e incerte per giustificare il suo interesse a proporre un ricorso di annullamento. v. punti 47, 58
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
30 aprile 2003 (1)
«Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Decisione della Commissione che ordina il recupero di aiuti di Stato – Ricorso di un'impresa che ha rilevato attivi di una società tenuta alla restituzione degli aiuti – Irricevibilità»
Nella causa T-167/01,
Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH, con sede in Gotha (Germania), rappresentata dall'avv. M. Matzat, avocat,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Kreuschitz e V. Di Bucci, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 marzo 2001, 2001/673/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore di EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG (diventata Lintra Beteiligungsholding GmbH, unitamente a Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte GmbH; LandTechnik Schlüter GmbH, ILKA MAFA Kältetechnik GmbH, SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH; SKL Spezialapparatebau GmbH; Magdeburger Eisengießerei GmbH; Saxonia Edelmetalle GmbH e Gothaer Fahrzeugwerk GmbH) (GU L 236, pag. 3),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),
composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg J. Pirrung, P. Mengozzi, A.W.H. Meij e M. Vilaras, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti all'origine della controversia
1 Con decisione 13 marzo 1996 (di cui è stato pubblicato un succinto riassunto sulla GU 1996, C 168, pag. 10), la Commissione approvava aiuti alla privatizzazione e alla ristrutturazione di otto imprese della ex Repubblica democratica tedesca, attive in diversi settori economici, che erano state raggruppate in una società holding (denominata, per ultimo, Lintra Beteiligungsholding GmbH; in prosieguo: la Lintra) detenuta dalla Treuhandanstalt (ente di diritto pubblico incaricato della ristrutturazione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca) e che, a privatizzazione conclusa, hanno formato, assieme alla Lintra, il gruppo Lintra. Gli aiuti concessi al gruppo Lintra dalla Repubblica federale di Germania e approvati dalla Commissione ammontavano a 658,202 milioni di marchi tedeschi (DEM).
2 Tra i beneficiari di tali aiuti figura la Gothaer Fahrzeugwerk GmbH (in prosieguo: la GFW). Operante fino al 1997 nel settore della tecnica automobilistica, della costruzione di veicoli e della costruzione di abitacoli, la GFW cedeva all'epoca elementi dell'attivo patrimoniale facenti parte dei settori della tecnica automobilistica e della costruzione di veicoli ad altre due società destinate ad essere privatizzate.
3 In particolare, con atto 10 settembre 1997, al quale interveniva la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (ente succeduto alla Treuhandanstalt; in prosieguo: la BvS), gli elementi dell'attivo (terreni, impianti, ecc.) della GFW, facenti parte del settore della costruzione di autoveicoli venivano ceduti alla Widahvogel Vermögensverwaltung GmbH, di cui la GFW deteneva da una settimana la totalità delle quote sociali.
4 Successivamente, con atto in pari data, la GFW cedeva tali quote sociali a concorrenza del 30% e, rispettivamente, del 70% alle società private Weißstorch Vermögensverwaltung GmbH e Schmits-Anhänger Einkaufs- und Beteiligungsgesellschaft GmbH. Infine la ragione sociale della Widahvogel Vermögensverwaltung diveniva per ultimo Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH (in prosieguo: la Schmitz-Gotha o la ricorrente).
5 Gli elementi dell'attivo della GFW facenti parte del settore della tecnica automobilistica venivano rilevati dalla Gothaer Fahrzeugtechnik GmbH.
6 Gli elementi dell'attivo facenti parte del settore della costruzione di abitacoli restavano in seno alla GFW, che dal 1° gennaio 2001 è in liquidazione.
7 Dopo uno scambio di corrispondenza con le autorità tedesche nel corso del 1998, la Commissione, con lettera 22 giugno 1999, informava queste ultime dell'apertura di un procedimento ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE (procedimento C41/1999), diretto a verificare se gli aiuti autorizzati fossero stati utilizzati conformemente alla citata decisione 13 marzo 1996.
8 Con decisione 28 marzo 2001, 2001/673/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore di EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG (diventata Lintra Beteiligungsholding GmbH, unitamente alla società Zeiter Maschinen, Anlagen Geräte GmbH, LandTechnik Schlüter GmbH, ILKA MAFA Kältertechnik GmbH, SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH, SKL Spezialapparatebau GmbH, Magdeburger Eisengießerei GmbH, Saxonia Edelmetalle GmbH e Gothaer Fahrzeugwerk GmbH [GU L 236, pag. 3; in prosieguo: la decisione impugnata], indirizzata alla Repubblica federale di Germania, la Commissione, a conclusione del procedimento C 41/1999, dichiarava che su una somma di 658,202 milioni di marchi, l'importo di 34,978 milioni di marchi non era stato utilizzato conformemente alle disposizioni del piano di ristrutturazione approvato con decisione 13 marzo 1996, e che ciò costituiva un utilizzo abusivo degli aiuti ai sensi del combinato disposto dell'art. 88, n. 2, CE e dell'art. 1, lett. g), del regolamento CE del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. [88] del Trattato CE [GU L 83, pag. 1]. Questa parte di aiuti veniva pertanto dichiarata incompatibile con il mercato comune e alla Repubblica federale di Germania veniva ordinato di recuperarla presso la Lintra e le otto società da quest'ultima controllate.
9 Tra le società controllate dalla Lintra considerate nella decisione impugnata figura la GFW, debitrice entro i limiti dell'importo di 7 100 736 marchi (in prosieguo: l' aiuto controverso) della somma globale indicata dalla Commissione come utilizzata in modo abusivo.
10 Nella seconda frase del terzo capoverso del 46° considerando della stessa decisione la Commissione rileva che la cessione di filiali Lintra dopo il fallimento della prima ristrutturazione non osta all'applicazione illimitata del diritto comunitario e lascia impregiudicato l'obbligo di recuperare gli aiuti controversi. A questo proposito fa rinvio, con una nota a pié di pagina, al punto 60 della sentenza della Corte 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, detta ENI/Lanerossi (Racc. pag. I-1433).
11 Con lettera 23 maggio 2001, la Commissione informava la Repubblica federale di Germania dell'apertura di un procedimento di controllo della compatibilità con il mercato comune di un nuovo aiuto concesso alla GFW e alla Schmitz-Gotha a partire dal 1997 (procedimento C-31/2001).
12 Ai punti 62 e 63 della detta lettera, è dato leggere quanto segue: 62. Inoltre, la Commissione rileva che la decisione definitiva nel caso C-41/99 Lintra pone a carico [della GFW] un debito di 7 100 736 marchi risultante dall'obbligo di recuperare aiuti incompatibili. Secondo il 47° considerando di tale decisione tale debito sarà valutato nell'ambito della seconda ristrutturazione delle ex filiali della Lintra.63. Come già è stato detto a più riprese, la seconda ristrutturazione della [GFW], ex filiale della Lintra, è stata realizzata mediante il trasferimento a nuovi investitori di varie attività materiali e la liquidazione dell'ex società. L'importo di 7 100 736 marchi dovrebbe pertanto, se del caso, essere considerato, in occasione della privatizzazione della Schmitz-Gotha, come un ulteriore elemento del passivo, che potrebbe avere incidenza sulla valutazione del criterio della redditività. La Commissione rileva che la Schmitz-Gotha è solo uno dei due aventi causa della ex società GFW, in liquidazione. La Germania è quindi pregata d'informare la Commissione del modo con cui è stato tenuto conto del debito dell'importo di 7 100 736 marchi nella ristrutturazione dell'ex società e del modo con il quale esso è stato ripartito, se del caso, tra le due società che le sono succedute.
13 Il 23 maggio e il 12 giugno 2001 le società Saxonia Edelmetalle e Zeitzer maschinen, Anlagen Geräte (ZEMAG), due altre società controllate dalla Lintra, espressamente menzionate nella decisione impugnata come beneficiarie, allo stesso modo della GFW, di una parte degli aiuti utilizzati in modo abusivo, adivano il Tribunale ai sensi dell'art. 230 CE con un ricorso diretto all'annullamento di questa stessa decisione. Tali cause (causa T-111/01, Saxonia Edelmetalle/Commissione, e causa T-133/01, Zemag/Commissione) sono tutt'ora pendenti.
14 Il 22 giugno 2001, veniva versato dalla GFW sul conto della BvS l'importo di DEM 7 100 736, maggiorato degli interessi, quale restituzione dell'aiuto controverso.
15 Con lettera 5 settembre 2001, la Commissione comunicava alla Repubblica federale di Germania di aver preso atto che questo aiuto, compresi gli interessi, era stato integralmente rimborsato. In una lettera del 1° ottobre 2001, trasmessa alla Repubblica federale di Germania nell'ambito del procedimento C 31/2001, la Commissione rilevava che la questione se il detto rimborso avesse conseguenze sul ripristino della redditività dell'impresa poteva continuare a restare aperta.
Procedimento e conclusioni delle parti
16 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 luglio 2001, la Schmitz-Gotha ha proposto il presente ricorso.
17 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 ottobre 2001, la Commissione ha sollevato ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale un'eccezione d'irricevibilità avverso il presente ricorso.
18 La ricorrente ha presentato le sue osservazioni su tale eccezione d'irricevibilità il 4 gennaio 2002, data alla quale la fase scritta del procedimento sulla ricevibilità si è conclusa.
19 Nel ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
─ annullare la decisione impugnata nella parte in cui afferma, per il rimborso degli aiuti, l'estensione alla ricorrente della parte di responsabilità ricadente sulla GFW; annullare la decisione impugnata nella parte in cui afferma, per il rimborso degli aiuti, l'estensione alla ricorrente della parte di responsabilità ricadente sulla GFW;
─ in subordine, nell'ipotesi in cui la parziale contestazione della decisione impugnata non fosse ricevibile o possibile, annullare integralmente tale decisione; in subordine, nell'ipotesi in cui la parziale contestazione della decisione impugnata non fosse ricevibile o possibile, annullare integralmente tale decisione;
─ condannare la convenuta alle spese. condannare la convenuta alle spese.
20 Nella sua eccezione d'irricevibilità, la convenuta conclude che il Tribunale voglia:
─ dichiarare il ricorso irricevibile; dichiarare il ricorso irricevibile;
─ condannare la ricorrente alle spese. condannare la ricorrente alle spese.
21 Nelle sue osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
─ respingere l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla convenuta; respingere l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla convenuta;
─ in subordine, nell'ipotesi in cui il ricorso dovesse essere dichiarato irricevibile, condannare la convenuta alle spese. in subordine, nell'ipotesi in cui il ricorso dovesse essere dichiarato irricevibile, condannare la convenuta alle spese.
Sulla ricevibilità del ricorso
22 Ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, il Tribunale può, se una parte lo richiede, statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, salva contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente. Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dai documenti del fascicolo per statuire sulla domanda senza aprire la fase orale.
Argomenti delle parti
23 La convenuta sostiene, in primo luogo, che la ricorrente non è riguardata individualmente e direttamente dalla decisione impugnata ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE.
24 Osserva, innanzi tutto, che la decisione impugnata è rivolta alla Repubblica federale di Germania e che la ricorrente non è ivi né menzionata né individualizzata in un qualsiasi modo. Neanche il 46° considerando, terzo comma, seconda frase di questa decisione (v. sopra, punto 10) consentirebbe di individualizzare la ricorrente ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE. Il detto considerando conterrebbe una dichiarazione generale valida per tutti i casi analoghi, senza che sia specifica per tale decisione. Si tratterebbe, in definitiva, di un mero rinvio alla giurisprudenza, che non può riguardare la ricorrente, tanto più che questa non ha acquisito alcuna società controllata dalla Lintra.
25 Inoltre, secondo la convenuta, la sua lettera del 23 maggio 2001 non può essere interpretata nel senso che la ricorrente è ivi considerata come un'impresa che è succeduta alla GFW ai sensi del 46° considerando sopra menzionato.
26 Osserva che tale lettera non contiene il minimo riferimento al detto considerando e che, se in tale lettera si è riferita alla ricorrente e alla Gothaer Fahrzeugtechnik in termini di imprese che sono succedute alla GFW, questo era unicamente nel senso in cui [le dette imprese] hanno, da un lato, continuato le attività della GFW con i mezzi di produzione trasferiti da quest'ultima, e dall'altro, rilevato una parte importante del personale dell'ex impresa.
27 La convenuta rileva, in secondo luogo, che il recupero presso la ricorrente dell'aiuto controverso non può in alcun caso derivare direttamente dalla decisione impugnata, poiché questa produce, per quanto riguarda tale aiuto, effetti diretti soltanto nei confronti della GFW. Secondo la convenuta, nel caso in cui non fosse stato possibile ricuperare l'importo di tale aiuto presso la GFW per insolvenza, la Repubblica federale di Germania avrebbe dovuto, di propria iniziativa ─ e non in ragione del 46° considerando della decisione impugnata, che nella specie sarebbe inapplicabile ─ porsi la questione se aiuti incompatibili con il mercato comune non fossero stati pur essi trasferiti in occasione della cessione di attività a titolo gratuito di cui aveva beneficiato la ricorrente la quale, in tale epoca, era ancora una società controllata dalla GFW. In caso affermativo la Repubblica federale di Germania avrebbe dovuto esigere la restituzione dei detti aiuti da parte della ricorrente, il che avrebbe avuto un'incidenza negativa sulla sua situazione finanziaria e compromesso il ripristino della sua redditività. Soltanto in vista di una siffatta eventualità sarebbe stata menzionata la responsabilità della ricorrente al punto 63 della lettera 23 maggio 2001, la quale pertanto non partirebbe dal principio che la ricorrente sia garante della GFW.
28 La convenuta, in secondo luogo, eccepisce l'assenza d'interesse ad agire della ricorrente.
29 A questo proposito ricorda in primo luogo che, secondo la costante giurisprudenza, il ricorso previsto dall'art. 230 CE può essere proposto solo nei confronti di un atto che arreca pregiudizio, vale a dire avverso un atto idoneo a modificare una determinata situazione giuridica (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639), e che solo il dispositivo di un atto, e non già la sua motivazione, è idoneo a produrre effetti giuridici e, conseguentemente, ad arrecare un pregiudizio (sentenza del Tribunale 17 settembre 1992, causa T-138/99, NBV e NVB/Commissione, Racc. pag. II-2181, punto 31).
30 La convenuta rileva in secondo luogo che un ricorrente deve dimostrare un interesse esistente ed effettivo all'annullamento dell'atto impugnato e che un interesse futuro e ipotetico non è sufficiente (sentenza della Corte 21 gennaio 1987, causa C-204/85, Stroghili/Corte dei conti, Racc. pag. 389, punto 11, e sentenza NBV e NVB/Commissione, cit., punto 33).
31 Nella specie, la restituzione dell'aiuto controverso era già stata effettuata dalla GFW prima dell'introduzione del presente ricorso e la ricorrente invocherebbe solo situazioni future e incerte per giustificare il suo interesse a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, cioè le ipotesi che la esporrebbero ad un ordine di restituzione dell'aiuto controverso, qualora:
a) la Commissione respingesse come irregolare la notifica della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione della decisione impugnata e al pagamento effettuato dalla GFW;
b) l'importo pagato dalla GFW dovesse essere reintegrato nella massa fallimentare su iniziativa di un curatore nominato a seguito di una dichiarazione d'insolvenza di tale società.
32 Orbene, le ipotesi alle quali la ricorrente fa riferimento dimostrerebbero senz'altro che, già al momento dell'introduzione del presente ricorso, non esisteva alcuna lesione dei suoi diritti secondo l'accezione della giurisprudenza. Inoltre, il verificarsi di tali ipotesi sarebbe quasi escluso. Da un lato, la convenuta avrebbe già espresso il suo accordo quanto alla forma scelta dalla GFW per ottemperare al suo obbligo di rimborso e non avrebbe alcun titolo per ritornare su tale decisione. Dall'altro lato, secondo l'Insolvenzordnung del 5 ottobre 1994 (legge tedesca in materia d'insolvenza), i ricorsi nell'interesse dell'insieme dei creditori della massa potrebbero essere proposti solo nei confronti di atti giuridici adottati nei tre mesi che precedono l'apertura del procedimento d'insolvenza. Il rimborso dell'aiuto controverso da parte della GFW è stato effettuato il 22 giugno 2000 e non potrebbe essere rimesso in discussione a seguito di un'eventuale apertura di un procedimento d'insolvenza che interverrebbe comunque ben oltre i tre mesi successivi al detto rimborso.
33 La convenuta sostiene in terzo luogo che il ricorso è divenuto privo di oggetto. Infatti, poiché la GFW ha effettuato la restituzione disposta dalla decisione impugnata e la contestazione di tale rimborso è divenuta, poco dopo la proposizione del ricorso, ormai impossibile in forza del diritto nazionale, alla ricorrente non potrà mai essere reclamato dalle autorità tedesche il pagamento dell'importo di cui la GFW era debitrice.
34 La ricorrente, in primo luogo, assume di essere riguardata individualmente e direttamente dalla decisione impugnata.
35 La condizione della lesione individuale sarebbe soddisfatta nella misura in cui la convenuta ha considerato la ricorrente, al 46° considerando di questa stessa decisione, come l'avente causa sul piano giuridico della GFW e, di conseguenza, come responsabile in solido del rimborso dell'aiuto controverso, il che risulterebbe con tutta evidenza dalla lettera del 23 maggio 2001 e in particolare dal punto 63. Di conseguenza, la ricorrente ritiene che l'acquisizione da parte sua di elementi dell'attivo patrimoniale della GFW la individualizzi con riferimento alla decisione impugnata in modo analogo a quello con il quale vengono riguardati il destinatario di tale decisione e le società ivi considerate (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195 a pag. 220; 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punto 11, e 29 giugno 1989, cause riunite 250/86 e 11/87, RAR/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2045).
36 Per quanto riguarda la condizione della lesione diretta, la ricorrente ritiene che un privato è, in linea di principio, direttamente riguardato da una decisione qualora sia da questa toccato in quanto terzo. Integrerebbe comunque tale condizione anche se questa dovesse essere intesa nel senso che viene soddisfatta solo se lo Stato membro è costretto, in occasione dell'esecuzione della decisione notificatagli, ad adottare una misura sfavorevole al privato, o se è certo o verosimile che, in assenza di siffatta decisione, tale Stato si sarebbe astenuto dall'adottare una siffatta misura. La ricorrente rileva a questo proposito che la Repubblica federale di Germania in quanto destinataria della decisione impugnata è stata esortata, al più tardi in occasione dell'attuazione del procedimento C 31/2001, a tener conto della possibilità di una responsabilità solidale gravante anche sulle imprese che hanno acquisito elementi dell'attivo della GFW.
37 Nelle osservazioni sull'eccezione di irricevibilità, la ricorrente si stupisce del fatto che la convenuta interpreta ora la decisione impugnata nel senso che solo la GFW era tenuta direttamente ad un obbligo di restituzione dell'aiuto controverso. Rileva che il 46° considerando della decisione impugnata dev'essere letto in combinato con il 49° considerando della medesima decisione, a termine del quale gli aiuti utilizzati abusivamente per un totale di 34,978 milioni di marchi devono essere recuperati presso la Lintra e le filiali Lintra come segue: 12 milioni di marchi presso le filiali Lintra, secondo la procedura descritta al punto 45, 22.978 milioni di marchi presso la [Lintra] quale debitore in solido nonché le varie filiali Lintra, secondo la procedura descritta al 46° considerando. Ne conseguirebbe che il riferimento operato al 46° considerando, terzo capoverso, seconda frase, della decisione impugnata alla responsabilità di eventuali soggetti che hanno rilevato filiali della Lintra non va inteso come una indicazione generica che non riguarda la ricorrente e che la responsabilità solidale della ricorrente viene impegnata in modo diretto, nella misura in cui essa è considerata aver rilevato l'impresa GFW.
38 La ricorrente sottolinea che le stesse autorità tedesche hanno accolto tale interpretazione della decisione impugnata, come ha avuto modo di constatare in occasione di una riunione del 7 maggio 2001 alla quale era stata convocata dalla BvS. In tale occasione le sarebbe stata consegnata una copia della decisione impugnata e sarebbe stato chiaramente precisato che, qualora la GFW non potesse procedere al rimborso, la Repubblica federale di Germania si sarebbe vista costretta a rivalersi direttamente nei suoi confronti per ottenere la restituzione dell'importo da recuperare.
39 Per quanto riguarda il punto 63 della lettera 23 maggio 2001, la ricorrente rileva che la convenuta tenta ora di interpretarlo in modo contrario al suo tenore letterale e al di fuori del suo contesto e che per valutare il suo titolo ad agire si deve partire dall'ottica di un accorto osservatore che si confronta, da un lato, con la decisione impugnata e, dall'altro, con la lettera del 23 maggio 2001. Un siffatto osservatore non può prendere in considerazione un'interpretazione di tali atti diversa da quella secondo la quale la convenuta, nei punti 46 e 49 della decisione impugnata, basandosi sull'ipotesi di una responsabilità solidale della ricorrente, prevedeva la possibilità di una messa in mora di quest'ultima.
40 La ricorrente, in secondo luogo, sostiene che, nonostante il rimborso dell'aiuto controverso operato dalla GFW, il suo interesse ad agire sussiste sempre.
41 Ricorda che la Corte ha più volte affermato che il fatto che una decisione sia stata eseguita non esclude necessariamente l'interesse ad agire per l'annullamento di tale decisione (sentenza della Corte 5 marzo 1980, causa 76/79, Könecje/Commissione, Racc. pag. 665, punto 9, e 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C-30/95, Francia e a./Commissione, Racc. pag. I-1375, punti 74 e segg.).
42 Rileva nell'atto di ricorso che una messa in mora in quanto responsabile solidale può esserle ancora intimata, in particolare, in caso di irregolarità della comunicazione operata dalle autorità tedesche alla Commissione in merito all'esecuzione della decisione impugnata o in caso di contestazione del detto rimborso da parte di un curatore nominato a seguito di una eventuale dichiarazione d'insolvenza della GFW.
43 La ricorrente rileva inoltre, nelle sue osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, che la convenuta nella sua memoria non ha voluto esplicitamente assicurare che nei suoi confronti fosse definitivamente esclusa una messa in mora sulla base della decisione impugnata. Fosse anche soltanto per questa ragione, la ricorrente avrebbe tutt'ora un interesse ad agire. Per valutare tale interesse, si dovrebbe soltanto verificare in quale misura esista in linea di principio la possibilità di messa in mora. A questo proposito la ricorrente fa riferimento anche all'ipotesi dell'avvio del procedimento di amministrazione controllata del patrimonio della GFW. In tale ipotesi, se fosse constatato che lo stato di cessazione dei pagamenti già esisteva al momento del rimborso dell'aiuto e che in quello stesso momento il livello di indebitamento era noto, la possibilità di ritornare sulle operazioni sospette resterebbe sempre aperta, in forza dell'art. 133 della legge tedesca in materia d'insolvenza, per un periodo di dieci anni e il versamento di cui trattasi potrebbe essere annullato.
44 La ricorrente sottolinea che in siffatte ipotesi la sua tutela giurisdizionale non sarebbe adeguata se dovesse essere riposta unicamente sulla possibilità di invocare l'illegittimità della decisione impugnata in occasione di un ricorso proposto dinanzi al giudice nazionale avverso l'ordine di rimborso che le sarebbe rivolto e di dar luogo, a tale riguardo, ad un rinvio pregiudiziale alla Corte in materia di accertamento di validità.
45 A questo proposito, la ricorrente ricorda, in particolare, che la decisione impugnata costituisce l'oggetto di due altri ricorsi di annullamento proposti da altre imprese interessate dinanzi al Tribunale (cause Saxonia Edelmetalle/Commissione e ZEMAG/Commissione, sopra citate). Orbene, nel caso in cui la Repubblica federale di Germania pretendesse da lei il rimborso dopo che il giudice comunitario avesse adottato una decisione definitiva nel merito su tali ricorsi, la questione pregiudiziale circa la validità della decisione impugnata che potrebbe eventualmente sollevare tramite il giudice nazionale sarebbe già pregiudicata dalla detta decisione alla cui formazione non avrebbe potuto contribuire mediante argomenti propri.
Giudizio del Tribunale
46 Secondo una consolidata giurisprudenza, a norma dell'art. 230, quarto comma, del Trattato CE, possono essere impugnati da una persona fisica o giuridica solo gli atti che producono effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare i suoi interessi modificando in maniera sensibile la sua situazione giuridica (sentenza IBM/Commissione, sopra citata, punto 9; sentenze del Tribunale 18 maggio 1994, causa T-37/92, BEUC e NCC/Commissione, Racc. pag. II-285, punto 27, e 18 dicembre 1997, causa T-178/94, ATM/Commissione, Racc. pag. II-2529, punto 53).
47 Dalla consolidata giurisprudenza risulta inoltre che un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo in quanto il ricorrente abbia un interesse all'annullamento dell'atto impugnato (sentenze del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. II-2305, punto 59; 25 marzo 1999, causa T-102/96, Gencor/Commissione, Racc. pag. II-753, punto 40, e 30 gennaio 2002, causa T-212/00, Nuove Industrie Molisane/Commissione, Racc. pag. II-347, punto 33). Tale interesse dev'essere esistente ed effettivo (sentenza NBV e NVB/Commissione, già citata, punto 33) e va valutato il giorno in cui il ricorso viene proposto (sentenze della Corte 16 dicembre 1963, causa 14/63, Forges de Clabecq/Haute Autorité, Racc. pag. 703, a pag. 732, e del Tribunale 24 aprile 2001, causa T-159/98, Torre e a./Commissione, Racc. PI pagg. I-A-83 e II-395, punto 28). Qualora l'interesse sul quale si fonda l'azione del ricorrente riguardi la situazione giuridica futura, questi dovrà dimostrare che il pregiudizio a tale situazione è comunque già certo. Un ricorrente pertanto non può invocare situazioni future ed incerte per giustificare il suo interesse a chiedere l'annullamento dell'atto impugnato (sentenza NBV e NVB/Commissione, già citata, punto 33).
48 Si deve pertanto esaminare se la decisione impugnata, avente come destinatario la Repubblica federale di Germania e che ordina a quest'ultima di recuperare presso la Lintra e le società controllate dalla Lintra aiuti di Stato per un importo totale di 34,978 milioni di marchi, pregiudichi gli interessi della ricorrente modificando in maniera sensibile la sua situazione giuridica. Così dev'essere perché la ricorrente dimostri di avere un interesse all'annullamento della decisione impugnata (v., in questo senso, sentenza ATM/Commissione, già citata, punto 54).
49 Si deve ricordare che la ricorrente chiede, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata nella misura in cui questa implichi nei suoi confronti un obbligo solidale di rimborsare l'aiuto controverso in ragione del fatto che ha rilevato elementi dell'attivo patrimoniale della GFW.
50 Tuttavia è giocoforza constatare che tale domanda procede manifestamente da un'erronea lettura della decisione impugnata. Né il dispositivo, né la motivazione di tale decisione fanno riferimento ad una obbligazione solidale per la restituzione di aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune che gravi sui soggetti che hanno rilevato elementi dell'attivo patrimoniale delle imprese beneficiarie di tali aiuti.
51 In particolare, la seconda frase del terzo capoverso del 46° considerando della decisione impugnata, sul quale la ricorrente basa i suoi argomenti, si limita a ricordare che l'obbligo, per le autorità tedesche, di procedere al recupero degli aiuti resta immutato, nonostante la cessione delle società controllate dalla Lintra a terzi effettuata prima dell'adozione della detta decisione. Neanche il rinvio, al punto 60 della sentenza ENI/Lanerossi, operato in una nota a piè di pagina, è idoneo a conferire alla decisione impugnata la portata attribuitale dalla ricorrente. Infatti, in questa sentenza, la Corte è stata indotta ad esaminare le conseguenze sull'obbligo dello Stato membro di esigere la restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune di un cambio di proprietà di quote rappresentative delle società che hanno beneficiato di tali aiuti e non già di semplici elementi dell'attivo patrimoniale. Orbene è pacifico, nella specie, che la ricorrente non ha acquistato le quote sociali della GFW e che essa non è pertanto cessionaria di una società controllata dalla Lintra.
52 Per quanto riguarda il rinvio che il 49° considerando della decisione impugnata fa al 46° considerando, esso non può essere interpretato nel senso suggerito dalla ricorrente. Infatti, da un lato, l'obbligo solidale di cui trattasi nel 49° considerando è quello della Lintra e delle sue società controllate per un importo di aiuti di 22,978 milioni di marchi; dall'altro lato, il rinvio al 46° considerando riguarda il procedimento ivi descritto, cioè le modalità di limitazione dell'obbligo solidale al quale è tenuta ciascuna delle società controllate dalla Lintra con la Lintra per la restituzione del detto importo, modalità enunciate nei primi due capoversi del 46° considerando, mentre la parte di tale considerando sulla quale si basa la ricorrente è contenuta nel terzo capoverso.
53 Si deve pertanto constatare, in primo luogo, che la ricorrente non è in alcun modo riguardata dalla seconda frase del terzo capoverso del 46° considerando della decisione impugnata.
54 Tale conclusione non può essere messa in discussione dall'argomento della ricorrente relativo al tenore della lettera della convenuta 23 maggio 2001. A questo proposito va rilevato che, come giustamente osservato dalla convenuta, il punto 63 di tale lettera non fa alcun riferimento al 46° considerando della decisione impugnata. Inoltre, poiché si tratta di una decisione successiva, il cui oggetto è l'apertura di un procedimento ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, concernente aiuti alla ristrutturazione della ricorrente, il suo contenuto non può in alcun modo modificare la portata oggettiva della decisione impugnata quale risulta dal suo contenuto.
55 Pertanto, anche se tale punto 63 dovesse essere interpretato nel senso che la Commissione ha ivi considerato la ricorrente come debitrice in solido dell'aiuto controverso, in tutto o in parte, in ragione della sua asserita qualità di avente causa della GFW, non può ritenersi che la decisione impugnata implichi un siffatto obbligo solidale.
56 Si deve in secondo luogo rilevare che non risulta assolutamente dagli atti che la decisione impugnata rechi pregiudizio alla ricorrente altrimenti che mediante l'asserita imposizione di un'obbligazione solidale a coloro che hanno rilevato elementi attivi delle società controllate dalla Lintra, considerata nelle sue conclusioni formulate in via principale.
57 Infatti, nella misura in cui, nelle conclusioni formulate in subordine, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione anche in quanto creerebbe un'obbligazione della quale potrebbe essere chiamata a rispondere in qualità di debitrice solidale per aver rilevato attivi della GFW e in virtù dell'applicazione di altre norme giuridiche, è giocoforza constatare che la stessa non ha assolutamente né dimostrato né affermato di avere siffatta qualità.
58 Si deve a questo proposito ricordare che è la ricorrente stessa a dover fornire la prova del suo interesse ad agire, che costituisce il presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale (ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte 31 luglio 1989, causa C-206/89 R, S/Commissione, Racc. pag. 2841, punto 8), e che, secondo la giurisprudenza, detto interesse dev'essere esistente e effettivo e non soltanto ipotetico (v. sentenza Stroghili/Corte dei conti, già citata, punto 11; sentenze del Tribunale NBV e NVB/Commissione, già citata, punto 33, e 30 aprile 1998, causa T-16/96, Cityflyer Express/Commissione, Racc. pag. II-757, punto 30).
59 Orbene, il semplice riferimento alle osservazioni formulate dalla convenuta al punto 63 della sua lettera 23 maggio 2001 è insufficiente per adempiere l'onere della prova gravante sulla ricorrente.
60 Infatti, da un lato, il tenore di tale lettera non mostra che la Commissione considera che la ricorrente sia personalmente tenuta alla restituzione di tutto o parte dell'importo di cui la GFW, secondo la decisione impugnata, era debitrice, dato che ivi l'istituzione formula soltanto una mera ipotesi (così come risulta dalla sua formulazione e, in particolare, dai termini dovrebbe e eventualmente).
61 Dall'altro lato, il passo controverso è contenuto in una decisione di apertura di un procedimento ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, relativo ad un aiuto concesso alla ricorrente ed è inteso a giustificare la necessità nella quale versa la Commissione di chiedere alle autorità tedesche informazioni, in vista delle valutazioni che sarebbe indotta a operare, nella decisione finale che conclude tale procedimento, circa le possibilità di ripristino della redditività della ricorrente.
62 Alla luce di quanto sopra considerato, si deve concludere che la decisione impugnata non è un atto che reca pregiudizio alla ricorrente e che questa non ha pertanto interesse a domandarne l'annullamento.
63 Del resto, si deve rilevare che la constatazione della mancanza di interesse ad agire della ricorrente s'impone a maggior ragione dato che il rimborso integrale dell'aiuto controverso effettuato dalla GFW ancor prima della proposizione del presente ricorso ha estinto l'obbligazione di restituzione dell'aiuto con effetti liberatori anche nei confronti degli eventuali debitori solidali.
64 Alla luce delle considerazioni che precedono, in mancanza d'interesse ad agire della ricorrente, il ricorso è irricevibile e non occorre esaminare gli altri argomenti sollevati dalla convenuta.
Sulle spese
65 Nelle osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, la ricorrente adduce che, qualora il Tribunale dovesse concludere per l'irricevibilità del ricorso, la convenuta dovrebbe essere condannata alle spese, almeno a quelle cagionate dalla formulazione confusa dei suoi atti. Infatti proprio quest'ultima, con i suoi riferimenti contenuti nella decisione impugnata e nella sua lettera del 23 maggio 2001, che oggi definisce errati, avrebbe indotto la ricorrente a proporre il ricorso.
66 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, conformemente all'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può discostarsi dalla regola prevista dal n. 2 dello stesso articolo qualora sussistano determinate condizioni. Pertanto, in primo luogo può, se le parti soccombono su uno o più capi ovvero per motivi eccezionali, ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese; in secondo luogo, può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute come superflue e defatigatorie.
67 Orbene, nella specie si deve rilevare, in primo luogo, che il testo della decisione impugnata non presenta alcuna ambiguità che possa aver indotto la ricorrente a credere senza errore da parte sua che nella medesima decisione fosse considerata obbligata in solido alla restituzione dell'aiuto controverso. Altrettanto dicasi, in secondo luogo, della lettera 23 maggio 2001, alla luce del carattere ipotetico delle valutazioni ivi contenute nel punto 63 e del contesto nel quale essa è stata emessa. In terzo luogo, la ricorrente non è riuscita a dimostrare che su di essa gravi un obbligo personale di restituzione dell'aiuto controverso. In quarto luogo, ha proposto il ricorso avendo perfettamente conoscenza del rimborso dell'aiuto effettuato dalla GFW, di cui ha fatto essa stessa menzione nell'atto di ricorso e che, come è stato indicato sopra al punto 63, l'ha privata a maggior ragione di ogni interesse ad agire.
68 Ciò considerato, il Tribunale considera che l'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura non va applicato e che la ricorrente va condannata alle spese conformemente alle conclusioni della convenuta.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
Lussemburgo, 30 aprile 2003
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
V. Tiili
1 – Lingua processuale: il tedesco.
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