CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 13 luglio 2004(1)
Causa C-39/02
Mærsk Olie & Gas A/S
contro
Firma M. de Haan en W. de Boer
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Højesteret (Danimarca)]
«Convenzione di Bruxelles – Procedimento diretto alla costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità derivante dall'utilizzazione di natanti marini – Azione di risarcimento del danno – Art. 21 – Litispendenza – Identità delle parti – Primo giudice adito – Identicità di titolo ed oggetto – Assenza – Art. 25 – Nozione di decisione – Art. 27, n. 2 – Diniego di riconoscimento»
1. In base alla Convenzione internazionale concernente la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi di mare stipulata a Bruxelles il 10 ottobre 1957 (2) , un armatore può ottenere che la propria responsabilità per certi danni marittimi venga limitata ad un importo stabilito dalla convenzione stessa. La presente causa verte su una fattispecie in cui alcuni armatori hanno promosso un procedimento per la limitazione della responsabilità dinanzi al giudice del luogo di immatricolazione della loro nave, nei Paesi Bassi, mentre la vittima del danno imputato alla nave medesima ha avviato un’azione per il risarcimento del danno subìto dinanzi ad un tribunale danese.
2. In tale contesto, lo Højesteret (Corte suprema) (Danimarca) sottopone alla Corte una serie di questioni pregiudiziali relative all’interpretazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3) . Il giudice di rinvio chiede se le disposizioni dell’art. 21 della Convenzione di Bruxelles relative alla litispendenza debbano applicarsi al caso di specie. Esso chiede altresì se l’ordinanza pronunciata su domanda di parte con cui il giudice olandese ha autorizzato la costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità costituisca una decisione ai sensi dell’art. 25 della Convenzione di Bruxelles e in quale misura essa possa essere riconosciuta in Danimarca.
I – Contesto normativo
A – La convenzione del 1957
3. La limitazione della responsabilità nel diritto marittimo è stata da tempo riconosciuta da numerose legislazioni nazionali come rispondente a un’esigenza fondamentale, considerato che i rischi inerenti alla navigazione possono assumere entità tale da non poter essere coperti interamente da assicurazione (4) . Le disparità tra le normative nazionali applicabili in questo settore e il carattere internazionale dei trasporti marittimi hanno indotto gli Stati a fissare regole uniformi prima con una convenzione internazionale adottata nel 1924 e, successivamente, con la convenzione del 1957 (5) .
4. Secondo la convenzione del 1957, l’armatore può limitare la propria responsabilità per i crediti risultanti da una delle cause elencate nella convenzione stessa, a meno che l’evento generatore del credito non sia stato causato da sua colpa personale. Tra i suddetti crediti sono compresi i danni materiali causati da fatto, negligenza o da colpa di qualsiasi persona che si trovi a bordo della nave e connesso alla navigazione. Ai sensi dell’art. 1, punto 7, della convenzione del 1957, il fatto di invocare la limitazione della responsabilità non comporta il riconoscimento della responsabilità stessa. L’importo cui l’armatore può limitare la propria responsabilità è proporzionale al tonnellaggio della nave, ed è pari alla moltiplicazione del tonnellaggio per un importo stabilito dalla suddetta convenzione a seconda della natura del danno causato. Ad esempio, se l’evento ha causato soltanto danni materiali, la responsabilità del proprietario o dell’armatore può essere limitata a 1 000 franchi per tonnellata di stazza della nave (6) .
5. Qualora il complesso dei crediti derivanti da un medesimo evento dannoso superi il limite della responsabilità in tal modo stabilita, può essere creato un fondo di importo corrispondente a detto limite, destinato esclusivamente alla liquidazione dei crediti ai quali può essere opposta la limitazione di responsabilità. Tale fondo è ripartito tra i creditori proporzionalmente all’entità dei rispettivi crediti riconosciuti. Le norme relative alla costituzione e alla distribuzione dell’eventuale fondo, nonché tutte le regole di procedura sono stabilite conformemente alla legge nazionale dello Stato nel quale il fondo viene costituito (7) .
6. La convenzione del 1957 è stata sostituita da una convenzione relativa alla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi stipulata a Londra il 19 novembre 1976 (8) .
B – La normativa olandese
7. In base alle disposizioni in vigore all’epoca dei fatti, la normativa olandese prevedeva una procedura per la limitazione della responsabilità articolata in tre fasi. Nella prima fase, il proprietario della nave o l’armatore presentano una domanda dinanzi al giudice del luogo in cui l’imbarcazione è registrata, indicando l’importo al quale chiedono che la loro responsabilità venga limitata, nonché il nome e l’indirizzo degli eventuali creditori. Il detto giudice, qualora accolga la domanda, fissa provvisoriamente con ordinanza l’importo al quale è limitata la responsabilità del richiedente, ingiungendogli di versare tale somma, maggiorata delle spese processuali, o di costituire una cauzione a concorrenza di tale importo. Il giudice designa inoltre un esecutore e un curatore. L’ordinanza accompagnata dalla domanda dev’essere notificata con lettera raccomandata al richiedente e ai creditori in essa indicati, e deve inoltre essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale e in altri giornali. Può essere impugnata dal richiedente e dai creditori che intendano ottenere, in tale fase, che la domanda venga respinta o dichiarata irricevibile (9) . Avverso la decisione pronunciata in sede di appello può essere proposto ricorso per cassazione.
8. Nel corso della seconda fase i creditori vengono invitati a dedurre i loro crediti. Essi possono anche contestare per iscritto il diritto del proprietario della nave di beneficiare della limitazione della responsabilità e l’importo a cui il giudice ha provvisoriamente fissato detta limitazione. Parimenti, il proprietario della nave ha la possibilità di contestare i crediti. Le obiezioni e le contestazioni vengono trasmesse al giudice che si pronuncia direttamente ovvero a seguito di un tentativo di conciliazione da parte dell’esecutore (10) rimasto senza esito. Questa fase si conclude con l’elaborazione, da parte del curatore, dell’elenco di ripartizione del fondo tra i creditori i cui crediti siano stati ammessi. Questi ultimi possono contestare l’elenco dinanzi al giudice. Qualora non vengano dedotti crediti, il proprietario della nave beneficia di una decisione che gli consente di opporsi, pro futuro, a qualsiasi eventuale azione connessa all’evento in oggetto. Contro tale decisione può essere proposto ricorso.
9. Nel corso della terza fase, i creditori sono invitati con lettera raccomandata ad accettare l’importo ad essi riconosciuto e sono tenuti ad esigere le loro quote entro un anno. Successivamente alla ripartizione del fondo di limitazione della responsabilità, il proprietario o l’armatore sono esonerati da ogni ulteriore responsabilità per l’evento dannoso.
C – La convenzione di Bruxelles
10. Come sancito nel preambolo, scopo della convenzione di Bruxelles è di facilitare il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali, ai sensi dell’art. 293 CE, e di rafforzare nella Comunità europea la tutela giuridica delle persone ivi residenti. A tal fine, come si legge nel relativo preambolo, è necessario determinare la competenza degli organi giurisdizionali degli Stati contraenti nell’ordinamento internazionale.
11. L’art. 2 della convenzione di Bruxelles sancisce la regola generale secondo la quale sono competenti i giudici dello Stato in cui il convenuto ha il proprio domicilio. Ai sensi dell’art. 5 della convenzione, «in materia di delitti o quasi‑delitti», il convenuto può essere citato «davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto».
12. L’art. 6 bis della convenzione di Bruxelles dispone inoltre:
«Qualora, ai sensi della presente convenzione, un giudice di uno Stato contraente abbia competenza per i procedimenti legali relativi alla responsabilità nell’impiego o nel funzionamento di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro giudice che lo sostituisca in virtù della legislazione interna di detto Stato, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità».
13. La detta convenzione mira inoltre ad evitare che vengano pronunciate decisioni inconciliabili. A tal fine, l’art. 21, relativo alla litispendenza, così recita:
«Qualora, davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito deve, anche d’ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.
Il giudice che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il processo qualora venga eccepita l’incompetenza dell’altro giudice».
14. L’art. 22 di tale convenzione dispone inoltre che, ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento. Tale giudice può inoltre dichiarare la propria incompetenza in talune condizioni. Ai sensi di tale articolo, sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.
15. Infine, il Titolo III della convenzione di Bruxelles prevede un meccanismo di riconoscimento e di esecuzione semplificata delle decisioni giurisdizionali. L’art. 25 della convenzione medesima definisce la nozione di decisione nei seguenti termini:
«Ai sensi della presente convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali».
16. Il successivo art. 26 così dispone:
«Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento (…)».
17. Il successivo art. 27 elenca le condizioni in cui tali decisioni non sono riconosciute. Esso stabilisce quanto segue:
«Le decisioni non sono riconosciute:
(…)
2. se la domanda giudiziale non è stata notificata o comunicata al convenuto contumace regolarmente ed in tempo congruo perché questi possa presentate le proprie difese;
(…)».
II – Fatti e procedimento nella causa principale
18. Nel maggio 1985 la società Mærsk Olie ad Gas A/S (in prosieguo: la «Mærsk») posava nel Mare del Nord un oleodotto e un gasdotto. Nel corso del giugno del 1985, un peschereccio appartenente alla società M. de Haan e W. de Boer, rappresentata dai soci Martinus de Haane e Willem de Boer (in prosieguo: gli «armatori)» effettuava operazioni di pesca nella zona d’immersione delle condutture. La Mærsk, avendo rilevato che le condutture erano state danneggiate, con lettera 3 luglio 1985 comunicava ai detti armatori di ritenerli responsabili dei danni stessi, la cui riparazione veniva stimata in USD 1 700 019,00 e in GBP 51 961,58.
19. Il 23 aprile 1987 gli armatori depositavano presso l’Arrondissementsrechtbank Groningen (Paesi Bassi), il giudice di primo grado olandese del luogo di immatricolazione della loro imbarcazione, domanda di limitazione della propria responsabilità. Il 27 maggio 1987 il detto giudice pronunciava un’ordinanza con cui fissava provvisoriamente tale limitazione a HFL 52 417,40 e ingiungeva agli armatori di depositare tale somma maggiorata di HFL 10 000 per la copertura delle spese legali. Con telefax 5 giugno 1987, i difensori degli armatori comunicavano tale decisione alla Mærsk.
20. Il 20 giugno 1987 la Mærsk proponeva dinanzi al Vestre Landsret (Danimarca) domanda di risarcimento danni nei confronti degli armatori per il deterioramento causato alle condutture.
21. Con atto 24 giugno 1987 la Mærsk impugnava l’ordinanza con cui era stata accolta la domanda di limitazione della responsabilità degli armatori pronunciata dal giudice olandese il 27 maggio 1987, sostenendo l’incompetenza di detto giudice. Il 6 gennaio 1988 il giudice d’appello olandese confermava l’ordinanza impugnata.
22. Con lettera raccomandata 1° febbraio 1988 il liquidatore nominato da tale giudice forniva al difensore della Mærsk precisazioni in merito alla suddetta ordinanza. Con lettera 25 aprile 1988 il liquidatore invitava la Mærsk a dedurre il proprio credito. In assenza di risposta da parte della Mærsk e non essendo stati presentati ulteriori crediti, l’importo depositato dagli armatori veniva loro restituito nel dicembre 1988.
23. Con decisione 27 aprile 1998 il Vester Landsret dichiarava la propria incompetenza a favore del giudice olandese in forza delle disposizioni dell’art. 21, secondo comma, della convenzione di Bruxelles. Esso dichiarava, in primo luogo, che le decisioni olandesi del 27 maggio 1987 e del 6 gennaio 1988 dovevano essere considerate quali decisioni giurisdizionali ai sensi dell’art. 25 della convenzione di Bruxelles, in quanto la Mærsk aveva avuto la possibilità di difendersi nel corso del procedimento. In secondo luogo, esso riteneva che vi fosse identicità di parti, di titolo e di oggetto tra il procedimento olandese e la causa dinanzi ad esso pendente e sottolineava, a tal riguardo, che le due cause vertevano sugli stessi fatti e che la Mærsk avrebbe potuto far valere, nell’ambito del procedimento olandese, gli stessi argomenti dinanzi ad esso dedotti. Infine, il detto giudice ricordava che la determinazione del momento in cui le domande ai sensi dell’art. 21 della convenzione di Bruxelles sono formulate dinanzi ad una giurisdizione dev’essere effettuata in base alle regole processuali nazionali applicabili dinanzi a ciascun giudice interessato. Secondo tali disposizioni, il giudice olandese sarebbe stato adito al momento della proposizione dell’azione da parte degli armatori, ossia il 23 aprile 1987, mentre il procedimento danese sarebbe stato avviato soltanto il 20 giugno 1987.
24. Avverso tale decisione la Mærsk proponeva ricorso dinanzi al giudice del rinvio. Essa sosteneva, in primo luogo, che la causa introdotta dinanzi al Vestre Landsret dovrebbe essere considerata, ai sensi dell’art. 21 dalla convenzione di Bruxelles, come introdotta per prima. A suo avviso, la domanda di limitazione della responsabilità non sarebbe istitutiva di un giudizio ai sensi di tale disposizione e, in subordine, essa avrebbe acquisito lo status di parte in tale procedimento soltanto il 24 giugno 1987, data in cui essa aveva interposto appello contro l’ordinanza del 27 maggio 1987. Non avrebbe pertanto potuto esservi identicità di parti ai sensi della suddetta disposizione nel momento dell’avvio della propria azione risarcitoria dinanzi al Vestre Landsret il 20 giugno 1987. La Mærsk osservava infine che i requisiti richiesti dall’art. 27, n. 2, della convenzione di Bruxelles ai fini del riconoscimento in Danimarca dell’ordinanza olandese 27 maggio 1987 non sarebbero soddisfatti, atteso che tale decisione sarebbe stata pronunciata in violazione del principio fondamentale del contraddittorio.
25. Gli armatori sostenevano invece che il Vester Landsret sarebbe stato tenuto a dichiararsi incompetente a conoscere della domanda della Mærsk in ossequio all’art. 21 della convenzione di Bruxelles. Essi affermavano che tanto la normativa olandese, quanto l’art. 6 bis della convenzione di Bruxelles conferivano all’Arrondissementsrechtbank Groningen la competenza a pronunciarsi nel merito in ordine alla responsabilità, che la Mærsk era creditrice nella causa pendente dinanzi al detto giudice e che essa aveva impugnato l’ordinanza da quest’ultimo pronunciata. In subordine, gli armatori deducevano che la decisione con cui era stata decisa la controversia dinanzi all’Arrondissementsrechtbank Groningen costituirebbe una decisione giurisdizionale ai sensi dell’art. 25 della convenzione di Bruxelles, che dovrebbe essere riconosciuta in Danimarca. Poiché tale decisione possiederebbe l’autorità di cosa giudicata, l’azione danese dovrebbe essere dichiarata irricevibile.
26. Infine, gli armatori contestavano che la Mærsk possa legittimamente eccepire la mancata notificazione, dal momento che essa si era costituita nel giudizio di impugnazione nei Paesi Bassi senza formulare contestazioni al riguardo. Essi sostenevano che la regolarità del procedimento dovrebbe essere valutata in base alle norme olandesi allora in vigore e che tali norme sarebbero state rispettate: di conseguenza, la Mærsk sarebbe stata effettivamente tenuta continuamente al corrente delle azioni condotte nei Paesi Bassi.
III – Questioni pregiudiziali
27. Lo Højesteret decideva quindi di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se un procedimento per la costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità su domanda di un armatore, ai sensi della [Convenzione del 1957], rientri nell’art. 21 della Convenzione [di Bruxelles], quando la domanda riguardi, segnatamente, il soggetto che potrebbe essere considerato quale potenziale danneggiato.
2) Se la decisione con cui sia stata disposta la costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità secondo le norme processuali olandesi in vigore nel 1986 costituisca una decisione giurisdizionale nell’accezione dell’art. 25 della Convenzione di Bruxelles.
3) Se a un fondo di limitazione della responsabilità, costituito il 27 maggio 1987 da un giudice olandese secondo le norme processuali vigenti nei Paesi Bassi senza previa notifica ad un creditore interessato, possa essere oggi negato il riconoscimento in un altro Stato membro ai sensi dell’art. 27, [punto 2], della Convenzione di Bruxelles.
4) In caso di soluzione affermativa della questione sub) 3, se sia precluso al creditore interessato di avvalersi dell’art. 27, [punto 2], per il fatto che, nello Stato membro in cui sia stato costituito il fondo di limitazione della responsabilità, l’interessato abbia successivamente sollevato dinanzi ad un giudice superiore una questione di giurisdizione senza aver eccepito la mancanza della notifica nei propri confronti».
IV – Analisi
A – Sulla prima questione pregiudiziale
28. Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se un procedimento volto alla costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità su richiesta di un armatore ricada nell’art. 21 della convenzione di Bruxelles quando la relativa domanda riguardi, in particolare, il soggetto che potrebbe essere considerato quale potenziale danneggiato.
29. Con tale questione il giudice del rinvio intende accertare se il Vestre Landsret potesse legittimamente negare la propria giurisdizione a favore del giudice olandese ai sensi dell’art. 21 della convenzione di Bruxelles. Il detto giudice intende così acclarare se i requisiti previsti da tale articolo ricorressero nell’ambito compreso tra il procedimento di limitazione della responsabilità avviato dagli armatori dinanzi al giudice olandese e l’azione risarcitoria proposta dalla Mærsk dinanzi al giudice danese. La prima questione pregiudiziale va pertanto intesa nel senso che il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un procedimento diretto alla costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità, come quello avviato nel caso di specie da alcuni armatori sulla base della legge olandese per mezzo di una domanda riguardante, segnatamente, la potenziale vittima del danno e l’azione per il risarcimento danno da quest’ultimo proposta contro i suddetti armatori costituiscano domande formulate dalle stesse parti e aventi lo stesso oggetto e lo stesso titolo, ai sensi dell’art. 21 della convenzione di Bruxelles.
30. In via preliminare, mi sembra incontestabile che un procedimento diretto alla creazione di un fondo di limitazione della responsabilità come quello previsto dalla normativa olandese vigente all’epoca dei fatti rientri nell’ambito di applicazione del suddetto art. 21. Né quest’ultimo, né alcun’altra disposizione della convenzione di Bruxelles definiscono il tipo di cause o di controversie ricompresse nella sua sfera di applicazione. Secondo la versione italiana, esso si applica a delle «domande» proposte davanti a giudici. L’uso del termine «domande», che ha in italiano un significato molto generico, fa pensare che gli autori della convenzione non abbiano inteso limitare l’applicazione delle disposizioni relative alla litispendenza a talune azioni particolari, ma che, al contrario, abbiano voluto considerare in senso ampio tutti i tipi di procedimento esperibili dinanzi all’autorità giudiziaria nazionale, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro qualificazione nel diritto interno. Questa analisi trova altresì conferma nelle altre versioni linguistiche, nelle quali il corrispondente termine presenta un significato altrettanto generico (11) . Inoltre, sappiamo che la convenzione di Bruxelles ha lo scopo di garantire la libera circolazione delle sentenze tra gli Stati contraenti e che, come ricordato costantemente dalla Corte (12) , l’art. 21, al pari delle altre disposizioni della stessa convenzione relative alla litispendenza e alla connessione, mira ad evitare per quanto possibile che in Stati diversi vengano pronunciate decisioni giurisdizionali contrastanti a proposito di una medesima contestazione. Esso è volto ad escludere, fin dall’inizio, situazioni in cui una decisione pronunciata in uno Stato contraente non può essere riconosciuta in un altro Stato in quanto contrastante con una decisione pronunciata tra le stesse parti in tale ultimo Stato. In considerazione di tale obiettivo, la Corte ha dichiarato che il detto art. 21 deve costituire oggetto di un’interpretazione ampia, che ricomprenda tutte le situazioni di litispendenza (13) e che è sufficiente, perché si verifichi una simile situazione, che siano rispettate le condizioni inerenti alla triplice identità di parti, titolo e oggetto, senza bisogno di ulteriori requisiti (14) .
31. Dal tenore del detto art. 21 e dall’obiettivo ad esso sotteso si può pertanto dedurre che, al fine di attribuire piena efficacia alla convenzione di Bruxelles ed evitare, per quanto possibile, che decisioni contrastanti possano essere pronunciate in Stati diversi, è sufficiente, perché il suddetto articolo possa trovare applicazione, che un giudice sia effettivamente investito di una domanda diretta ad ottenere una decisione giurisdizionale che possa produrre effetti o conseguenze giuridiche nei confronti di un terzo interessato dalla domanda stessa. Un procedimento diretto alla costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità come quello previsto dal diritto olandese soddisfa, a mio avviso, tali requisiti. Infatti, tale procedimento è diretto a consentire al proprietario di una nave o all’armatore di ottenere che la loro responsabilità per eventuali danni causati dalla nave ad uno o a più creditori venga limitata mediante decisione giurisdizionale ad un importo determinato sulla base delle disposizioni della Convenzione del 1957, in modo che tali creditori non possano più pretendere, a titolo del medesimo evento dannoso, ulteriori somme oltre a quelle che potrebbero avere loro riconosciute in esito a procedimento. Di conseguenza, tale procedimento è diretto ad ottenere una decisione giurisdizionale che può produrre conseguenze giuridiche nei confronti di questo o di questi creditori. Un procedimento diretto alla costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità come quello avviato nel caso di specie può pertanto ricadere, in quanto tale, nell’art. 21 della convenzione di Bruxelles (15) .
32. Occorre pertanto esaminare se un siffatto procedimento avviato nella specie da armatori per mezzo di un’azione diretta, segnatamente, nei confronti della potenziale vittima del danno e un’azione per risarcimento danni promossa da quest’ultimo soggetto contro i suddetti armatori presentino una triplice identicità di parti, titolo e oggetto.
33. Dalla lettera dell’art. 21 della Convenzione di Bruxelles deriva che queste tre condizioni sono cumulative. Basta pertanto che una di esse manchi, perché non vi sia litispendenza tra le due controversie. Come vedremo in seguito (16) , ritengo che le due controversie in oggetto nella fattispecie non presentino identicità di titolo e di oggetto. Tuttavia, considerato il tenore della questione pregiudiziale e della motivazione della decisione con cui il Vestre Landsret ha negato la propria giurisdizione, ritengo che possa essere utile al giudice di rinvio esaminare altresì il concetto di «stesse parti», come del resto hanno fatto tutte le parti intervenute.
1. Il concetto di «stesse parti»
34. Il problema che si pone nella controversia in oggetto consiste nell’accertare se, nella specie, la Mærsk debba essere considerata quale parte del procedimento di limitazione della responsabilità per il semplice fatto di essere interessata dalla relativa domanda, sebbene questa le sia stata notificata solo dopo la pronuncia, da parte del giudice olandese, dell’ordinanza 27 maggio 1987. Abbiamo visto che, conformemente alla normativa olandese in vigore, il procedimento non è contraddittorio nella prima fase e lo diventa unicamente in un secondo tempo, successivamente alla pronuncia dell’ordinanza che statuisce sulla domanda di limitazione, quando l’ordinanza stessa, accompagnata dal relativo atto introduttivo, viene notificata ai creditori nel medesimo indicati. Si tratta pertanto di stabilire se, come sostenuto dagli armatori, dal governo olandese e dal governo del Regno Unito, il fatto che la Mærsk fosse riguardata dalla domanda di limitazione della responsabilità le conferisca lo status di parte nel procedimento di limitazione della responsabilità sin dalla fase non contraddittoria di tale procedimento ovvero se, come sostenuto invece dalla Mærsk e dalla Commissione delle Comunità europee, tale società abbia assunto tale status di parte solo successivamente alla notificazione dell’ordinanza e del relativo atto introduttivo o, eventualmente, dal momento in cui essa ha interposto appello contro la detta ordinanza. In altri termini, si tratta di accertare se una domanda come quella presentata dagli armatori al giudice olandese lo investa di una domanda diretta contro il creditore o i creditori ivi indicati, ai sensi dell’art. 21 della convenzione di Bruxelles. Nel caso di specie, in base alla risposta a tale questione si potrà stabilire quale sia stato, fra il giudice olandese e quello danese, quello adito per primo. Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 21 della convenzione di Bruxelles. l’eccezione di litispendenza può essere sollevata solo dinanzi al giudice successivamente adito (17) .
35. Contrariamente a quanto affermato dal Vestre Landsret e alla posizione sostenuta dal Regno Unito, la possibilità che la Mærsk venga considerata quale parte del procedimento di limitazione della responsabilità per il solo fatto di essere indicata nella domanda di limitazione della responsabilità non va determinata, a mio avviso, in funzione di quanto previsto dal diritto nazionale, conformemente all’orientamento accolto dalla Corte nella citata sentenza Zelger (18) . Nelle sentenze Gubisch Maschinenfabrik (19) e Tatry (20) , anch’esse precedentemente richiamate, la Corte ha dichiarato che, tenendo presenti le finalità della convenzione di Bruxelles, la nozione di «stesse parti», così come quelle di «medesimo titolo» e di «medesimo oggetto» devono essere considerate autonome. Sarei incline a ritenere che tale regola non serva soltanto per valutare il concetto di identicità, bensì che debba applicarsi altresì per accertare il momento a decorrere dal quale gli interessati abbiano acquisito lo status di parte in ciascuna delle controversie di cui trattasi. In effetti, questi due aspetti mi sembrano strettamente connessi, in quanto la valutazione dell’identicità delle parti nelle due controversie dipende dal fatto se gli interessati debbano essere considerati come parti nei due suddetti procedimenti. Ritengo, pertanto, che spetti alla Corte definire i criteri in funzione dei quali i giudici nazionali interessati dovranno valutare quest’ultima questione.
36. Quanto alla determinazione di tali criteri, ritengo che essa non dovrebbe condurre a una definizione della nozione di parte di una controversia che possa apparire contraddittoria con le garanzie sancite dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), in forza dei quali qualunque soggetto ha diritto di essere ascoltato. Secondo costante giurisprudenza, il diritto di ogni persona ad un processo equo, che si ispira a questi diritti fondamentali, costituisce un principio generale di diritto comunitario del quale la Corte assicura il rispetto (21) . La Corte ha dichiarato che l’obiettivo della libera circolazione delle sentenze proprio della convenzione di Bruxelles non dev’essere conseguito a detrimento dei diritti fondamentali che costituiscono parte integrante del diritto comunitario, come il diritto di difesa (22) . Tale giurisprudenza, elaborata nell’ambito dell’interpretazione dell’art. 27 della detta convenzione, relativo ai requisiti in presenza dei quali uno Stato può opporsi al riconoscimento sul proprio territorio di una decisione pronunciata in un altro Stato contraente, potrebbe essere trasposta nell’ambito dell’art. 21. In effetti, stabilire quale sia il giudice adito per primo non è privo di conseguenze per la situazione di ciascuna delle parti, tenuto conto dell’obbligo per il giudice successivamente adito di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, obbligo che grava sulla giurisdizione successivamente adita. Occorre ricordare, al riguardo, che la giurisdizione, in linea di principio, del giudice del domicilio del convenuto, affermata dall’art. 2 della convenzione di Bruxelles, si fonda sul rilievo secondo cui, in linea generale, è più difficile difendersi dinanzi ai giudici di un paese straniero che dinanzi a quelli di un’altra città del paese in cui si ha il domicilio (23) . Questa considerazione è sottesa alla maggior parte delle nomre di competenza diretta enunciate dalla convenzione di Bruxelles. Se ne potrebbe quindi dedurre che la nozione di parte ai sensi dell’art. 21 è subordinata alla condizione che l’interessato abbia il diritto di difendersi, vale a dire che sia convenuto in un processo in contraddittorio. Non ravviso negli obiettivi e nell’economia di tale articolo motivi imperativi che possano indurre a rinunciare a tale esigenza. La necessità di poter stabilire con precisione il momento a partire dal quale ciascuno dei giudici interessati sia stato investito della controversia, al fine di attuare il sistema oggettivo di rinvio automatico previsto dal suddetto articolo (24) , non è a mio avviso compromessa dal principio secondo il quale un giudice può considerarsi investito di una domanda nei confronti di una parte ai sensi del suddetto art. 21 soltanto qualora tale domanda debba avviare un procedimento in contraddittorio (25) .
37. Ne deduco che, in un procedimento come quello di limitazione della responsabilità previsto dalla normativa olandese vigente nel 1986, una prima fase unilaterale dev’essere seguita da una fase in contraddittorio e, solo dopo che siano state adempiute le formalità volte a coinvolgere nel giudizio la o le persone indicate dall’attore nel proprio atto introduttivo del procedimento, questa o queste persone potranno essere considerate come parti in causa.
38. Questa impostazione presenterebbe altresì il vantaggio di essere conforme alla definizione della nozione di «domanda giudiziale» che la Corte ha elaborato nell’ambito dell’art. 27, n. 2, della convenzione di Bruxelles (26) , a proposito dei procedimenti d’ingiunzione di pagamento nel diritto tedesco e nel diritto italiano. Come nel procedimento olandese di limitazione della responsabilità, questi procedimenti d’ingiunzione consistono in una fase non contraddittoria seguita da una fase in contraddittorio. Con questi due procedimenti, un creditore può ottenere nei confronti del debitore un’ingiunzione di pagamento pronunciata su ricorso non comunicato alla controparte. L’ingiunzione di pagamento e il ricorso vengono poi notificati o comunicati al debitore che dispone di un termine per presentare opposizione. Nelle sentenze 16 giugno 1981, Klomps (27) , e 13 luglio 1995, Hengst Import (28) , la Corte ha dichiarato che la nozione di «domanda giudiziale» ai sensi dell’art. 27, n. 2, della convenzione di Bruxelles si riferisce all’atto, o agli atti, la cui comunicazione o notificazione al convenuto pone quest’ultimo in grado di far valere i suoi diritti prima che venga emesso un provvedimento esecutivo. Da ciò la Corte ha dedotto che l’ingiunzione di pagamento («Zahlungsbefehl») del diritto tedesco o il decreto ingiuntivo accompagnato dal ricorso nel diritto italiano costituiscono l’atto introduttivo del procedimento ai sensi dell’art. 27, n. 2. Alla luce di tali elementi, si può dunque ritenere che una domanda come quella proposta dagli armatori al giudice olandese non investe il giudice di una domanda contro il creditore o i creditori che sono in essa indicati, ai sensi dell’art. 21 della convenzione di Bruxelles, e che ciò avverrà solo con la notifica ai creditori dell’ordinanza pronunciata al termine della fase non contraddittoria.
39. Tale impostazione comporterebbe nel caso di specie le seguenti conseguenze. La Mærsk non poteva essere considerata come parte del procedimento di limitazione della responsabilità a seguito del deposito, il 23 aprile 1987, della domanda presso il giudice olandese. Peraltro, l’ordinanza pronunciata dal giudice olandese il 27 maggio 1987 le era stata notificata con lettera raccomandata 1° febbraio 1988 (29) . Inoltre, la Mærsk ha proposto appello contro la suddetta ordinanza in data 24 giugno 1987. Di conseguenza, la Mærsk potrebbe essere considerata come parte del suddetto procedimento a questa data o, al più tardi, il 1° febbraio 1988. Considerato che la Mærsk ha promosso azione risarcitoria dinanzi al giudice danese il 20 giugno 1987, alla luce delle pertinenti norme procedurali danesi ai fini della determinazione della data rilevante per poter ritenere effettivamente adito il giudice, si deve concludere che il Vestre Landsret è stato il giudice adito per primo.
2. L’identicità di titolo e di oggetto
40. Come ho già avuto modo di esporre, a mio giudizio i due procedimenti in oggetto non presentano una duplice identicità di titolo e di oggetto ai sensi dell’art. 21 della convenzione di Bruxelles. Secondo una costante giurisprudenza, malgrado certe divergenze nelle differenti versioni linguistiche dell’art. 21 (30) , l’oggetto e il titolo costituiscono due nozioni distinte (31) . Si tratta, come ho già detto, di nozioni autonome il cui contenuto è stato definito dalla Corte. Essa ha difatti precisato che il concetto di «titolo» comprende i fatti e la norma giuridica addotta a fondamento della domanda (32) , mentre l’oggetto consiste nello scopo della domanda (33) . Tuttavia, la Corte ha precisato che la nozione di «oggetto» non dev’essere limitata all’identicità formale delle domande pendenti. Essa ha infatti ritenuto che una domanda diretta ad ottenere l’esecuzione di un contratto di vendita e un’azione di risoluzione del contratto medesimo avessero il medesimo oggetto, atteso che le due controversie erano entrambe incentrate sulla forza cogente del contratto, ove la prima era intesa a far produrre al contratto i suoi effetti e la seconda volta a farli venir meno (34) . La Corte ha applicato in modo estensivo questa giurisprudenza in materia di responsabilità, e ha parimenti ritenuto che una domanda volta a far dichiarare l’attore non responsabile del danno lamentato dai convenuti, e una domanda, proposta da questi ultimi, volta invece ad ottenere che l’attore del primo procedimento venisse dichiarato responsabile del danno e condannato al risarcimento, avessero lo stesso oggetto (35) .
41. Al pari della Mærsk, della Commissione e del giudice di rinvio (36) , ritengo che i due procedimenti di cui trattasi non costituiscano la stessa controversia ai sensi dell’art. 21 della convenzione di Bruxelles. Infatti, per quanto riguarda il titolo, i fatti all’origine dei due procedimenti sono in linea di principio identici (37) , ma la norma giuridica addotta a fondamento di ciascuna delle due domande controverse è diversa, atteso che l’azione per il risarcimento del danno è fondata sulla responsabilità extracontrattuale, come nella specie, ovvero su quella contrattuale, mentre l’azione di limitazione della responsabilità ha come fondamento la convenzione internazionale del 1957 e la relativa normativa nazionale che la incorpora nell’ordinamento giuridico interno.
42. Parimenti, per quanto riguarda l’oggetto, l’azione per il risarcimento del danno è diretta ad ottenere che il convenuto venga dichiarato responsabile del presunto danno e condannato al risarcimento. L’oggetto principale di tale azione consiste pertanto nel riconoscimento della responsabilità del convenuto. Si tratta di ottenere il riconoscimento giudiziale dell’esistenza di tale responsabilità. Un procedimento di limitazione della responsabilità mira invece ad ottenere che la responsabilità del proprietario di un battello o di un armatore, che potrebbe eventualmente sorgere per effetto dell’attività marittima, venga limitata ad un importo fissato in attuazione della convenzione del 1957. L’oggetto principale di tale procedimento consiste quindi nella limitazione della responsabilità. L’obiettivo fondamentale dell’attore è di poter fruire dei massimali previsti dalla convenzione medesima. Essa non mira, quindi, a far negare la sussistenza della responsabilità, né implica il suo riconoscimento (38) . Di conseguenza, la sussistenza di tale responsabilità non è affatto il punto centrale di tale procedimento.
43. La circostanza che, come sostenuto dal governo olandese, nell’ambito di tale procedimento i creditori sono soggetti a verifica e possono essere oggetto di contestazione da parte del debitore, non cambia la suddetta analisi. Anzitutto, per quanto riguarda la verifica dei crediti da parte del liquidatore, mi sembra che essa possa essere assimilata ad una controversia tra il creditore e il debitore. Quanto, poi, all’eventualità che il debitore contesti l’an e il quantum del credito nell’ambito della seconda fase del procedimento, non mi sembra rilevante, alla luce della giurisprudenza della Corte. La Corte ha infatti dichiarato che, per stabilire se due domande proposte tra le stesse parti dinanzi a giudici di Stati contraenti differenti abbiano il medesimo oggetto, sono determinanti unicamente le domande dei rispettivi attori, con esclusione dei mezzi di difesa fatti valere da un convenuto (39) . Orbene, né nelle precisazioni fornite dal giudice di rinvio né nelle osservazioni delle parti si rinvengono elementi che facciano pensare che, quando l’ordinanza che autorizza l’istituzione di un fondo di limitazione della responsabilità e il ricorso vengono comunicati all’eventuale creditore, quest’ultimo venga informato in ordine all’intendimento, da parte del proprietario del battello o dell’armatore, di contestare il principio della loro responsabilità nei suoi confronti. Ecco perché il ragionamento seguito dalla Corte nella citata sentenza Tatry, a proposito delle azioni dirette ad ottenere la dichiarazione e di negazione della responsabilità, secondo il quale l’azione di negazione della responsabilità contiene implicitamente la domanda volta a contestare la sussistenza dell’obbligo risarcitorio, non può essere applicato, a mio giudizio, al caso di un procedimento di limitazione della responsabilità.
44. Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che non vi sia litispendenza tra un procedimento di limitazione della responsabilità, come quello promosso nel caso in oggetto in attuazione del diritto olandese, e un’azione di risarcimento del danno.
45. In effetti, non sembrano esservi dubbi sul fatto che un procedimento di limitazione della responsabilità possa sfociare in una decisione che si riveli in una certa misura contrastante con una pronuncia resa in un altro Stato contraente, poiché tale procedimento è diretto ad impedire ad un creditore di procedere al recupero del proprio credito al di là della somma che può essergli riconosciuta in attuazione della convenzione del 1957. La decisione pronunciata in esito a tale procedimento può quindi risultare contrastante con una sentenza definitiva ottenuta in un altro Stato contraente e che condanni il proprietario del battello o l’armatore che abbiano causato il danno a pagare, in via di risarcimento, una somma superiore al massimale di indennizzo fissato sulla base della suddetta convenzione. Questa circostanza non è peraltro sufficiente per dar vita ad una situazione di litispendenza, atteso che non ricorrono tutti i requisiti di cui all’art. 21 della convenzione di Bruxelles. Inoltre, un simile rischio di decisioni inconciliabili può essere in larga misura evitato grazie all’applicazione delle disposizioni in tema di connessione di cui all’art. 22 della convenzione di Bruxelles, ai sensi del quale, ove più cause strettamente connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento o dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito. Questa impostazione trova sostegno anche nel rapporto Schlosser (40) , nel quale si spiega che, nell’ipotesi in cui in uno Stato venga avviato un procedimento di limitazione della responsabilità e in un altro venga presentata una domanda di accertamento del credito, trova applicazione l’art. 22 della convenzione di Bruxelles (41) . Pertanto, in una simile ipotesi, il giudice successivamente investito di una domanda di risarcimento danni potrebbe dichiararsi incompetente a favore del giudice preventivamente adito con azione di limitazione della responsabilità. Parimenti, in un’ipotesi in cui, come sembra accadere nel caso di specie (42) , sia stata proposta prima un’azione di risarcimento danni, il giudice investito del procedimento di limitazione della responsabilità potrebbe sospendere il giudizio fino alla pronuncia della decisione sulla domanda di risarcimento. Infatti, il meccanismo della connessione potrebbe consentire, nelle due ipotesi, al giudice investito del procedimento di limitazione della responsabilità e presso il quale venga costituito il fondo di limitazione della responsabilità di verificare se tale limitazione sia o meno opponibile ai creditori interessati e di procedere alla ripartizione del fondo. In ogni caso, come sottolineato dal giudice del rinvio (43) , un sistema di limitazione della responsabilità come quello previsto dal diritto olandese non osta a che i crediti siano preliminarmente accertati dal giudice di un altro Stato contraente.
46. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che un procedimento diretto alla costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità, come quello promosso nel caso di specie da alcuni armatori sulla base della normativa olandese, per mezzo di una domanda diretta, in particolare, nei confronti della potenziale vittima del danno, e un’azione di risarcimento danni promossa da quest’ultimo soggetto contro i suddetti armatori, non costituiscono domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, ai sensi dell’art. 21 della convenzione di Bruxelles.
B – La seconda questione pregiudiziale
47. Con la seconda questione pregiudiziale il giudice di rinvio chiede se una decisione che dispone l’istituzione di un fondo di limitazione della responsabilità secondo le norme processuali olandesi in vigore nel 1986 costituisca una decisione secondo l’accezione accolta dall’art. 25 della Convenzione di Bruxelles. Con tale questione, il giudice chiede, mi sembra, se l’ordinanza pronunciata dall’Arrondissementsrechtbank Groningen il 27 maggio 1987 debba essere considerata quale decisione ai sensi del detto articolo.
48. Come ho già avuto modo di spiegare, l’art. 25 della convenzione di Bruxelles stabilisce che, ai sensi della convenzione, per «decisione» deve intendersi «qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione». Dal contenuto di tale articolo si possono trarre due criteri rilevanti per la soluzione alla questione in esame. Innanzi tutto, l’art. 25 può riguardare tutte le decisioni, a prescindere dalla loro denominazione nell’ordinamento giuridico nazionale, che rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae della convenzione di Bruxelles. Come risulta dal citato rapporto Schlosser (44) , esso non è limitato alle decisioni che pongono fine in tutto o in parte ad una controversia bensì ricomprende anche le decisioni interlocutorie o quelle che dispongono misure provvisorie o cautelari. Un’ordinanza che, come nel caso di specie, fissi provvisoriamente l’importo al quale è limitata la responsabilità di un armatore, può pertanto rientrare nella sfera di applicazione del suddetto art. 25.
49. Inoltre, l’atto in questione dev’essere emanato da un giudice di uno Stato contraente. Questo requisito implica, da un lato, che l’organo da cui promana l’atto agisca in maniera indipendente rispetto agli altri organi dello Stato. Su questo primo punto, non mi sembra contestabile né è contestato – che l’Arrondissementsrechtbank Groningen abbia adottato la decisione di cui trattasi nell’ambito della propria attività giurisdizionale. Lo stesso requisito esige, dall’altro lato, che il procedimento che porta all’adozione dell’atto si svolga nel rispetto dei diritti della difesa. Tale esigenza costituisce la contropartita di un meccanismo semplificato di riconoscimento e di esecuzione, nello Stato richiesto, delle decisioni pronunciate in un altro Stato contraente. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza Denilauler (45) , «la convenzione [di Bruxelles], nel titolo III, si mostra molto liberale quanto al riconoscimento ed all’esecuzione, proprio a motivo delle garanzie assicurate al convenuto nel procedimento di origine». Da ciò essa ha dedotto che la convenzione si riferisce essenzialmente alle decisioni giurisdizionali che, prima del momento in cui il loro riconoscimento e la loro esecuzione vengono richiesti, siano state precedute, o avrebbero potuto essere precedute, secondo modalità diverse, da un’istruzione contraddittoria (46) .
50. Questo secondo requisito costituisce oggetto di disputa nel caso di specie. Secondo la Mærsk, l’ordinanza pronunciata il 27 maggio 1987 non costituisce una decisione ai sensi dell’art. 25 della convenzione di Bruxelles, essendo stata adottata in esito ad un procedimento non contraddittorio, senza che il ricorso degli armatori le fosse stato preventivamente notificato. Al pari delle altre parti intervenienti, sarei incline a ritenere che una simile impostazione non corrisponda alla giurisprudenza della Corte. A mio parere, infatti, dalla motivazione della citata sentenza Denilauler emerge che quel che rileva è che l’atto di cui trattasi sia stato preceduto, o avrebbe potuto essere preceduto, da un’istruzione contraddittoria prima che il suo riconoscimento o la sua esecuzione vengano richiesti in uno Stato diverso da quello di origine. Tale impostazione trova sostegno nella posizione adottata dalla Corte nella citata sentenza Hengst Import nella quale, lo ricordo, essa si trovava di fronte al procedimento d’ingiunzione nel diritto italiano che permette al creditore, su ricorso inizialmente non notificato al debitore, di ottenere un’ingiunzione di pagamento, il decreto ingiuntivo (47) . La Corte ha dichiarato che si tratta senz’altro di una decisione che può essere riconosciuta ed eseguita, in forza del titolo III della convenzione di Bruxelles, dal momento che essa avrebbe potuto essere preceduta da un’istruzione in contraddittorio nello Stato d’origine al momento della richiesta del suo riconoscimento e della sua esecuzione nello Stato interessato (48) . Di conseguenza, ancorché il procedimento iniziale che ha condotto all’adozione dell’atto abbia carattere unilaterale, affinché tale atto possa essere considerato quale decisione ai sensi dell’art. 25 della convenzione di Bruxelles e possa beneficiare del meccanismo semplificato di riconoscimento e di esecuzione, è sufficiente che esso abbia potuto diventare contraddittorio nello Stato di origine, prima che ne sia domandata l’esecuzione nello Stato richiesto.
51. A mio avviso, tale giurisprudenza potrebbe essere trasposta al procedimento di limitazione della responsabilità vigente nel diritto olandese nel 1986. Come nel caso del procedimento di ingiunzione appena descritto, l’ordinanza emanata in esito alla prima fase non contraddittoria non produce effetti prima di essere stata notificata ai creditori, e questi ultimi possono contestare dinanzi al giudice che ha pronunciato l’ordinanza stessa tutti gli elementi di quest’ultima che possano pregiudicare i loro interessi, vale a dire sia il diritto del debitore di beneficiare di una limitazione della responsabilità, sia il quantum di tale limitazione. Inoltre, i creditori possono impugnare l’ordinanza una volta pronunciata e contestare, nell’ambito di tale azione, la competenza del giudice che l’ha adottata. Soltanto dopo che le decisioni del giudice che si pronuncia su tali contestazioni siano divenute definitive, il liquidatore redige un verbale di ripartizione: una volta acquisita forza di cosa giudicata, esso produce l’effetto di dichiarare estinti i diritti dei creditori che, pur essendo stati regolarmente convocati, non li abbiano fatti valere e di ostare ad ulteriori azioni promosse dai creditori iscritti nell’elenco di ripartizione.
52. Pertanto, solo dopo che l’ordinanza che accoglie la domanda di limitazione della responsabilità sia stata notificata ai creditori indicati nella domanda stessa, che questi ultimi siano stati posti in grado di contestarne la fondatezza e l’importo e siano stati invitati a dedurre i propri crediti, la suddetta limitazione potrà essere loro opposta e ostare ad azioni promosse da parte loro nei confronti del debitore e fondate sul medesimo evento dannoso. Si può quindi dedurne che la limitazione della responsabilità disposta dal giudice olandese potrà ostare ad ulteriori azioni da parte dei creditori soltanto dopo aver costituito oggetto di un dibattito in contraddittorio sul merito.
53. Alla luce delle precedenti considerazioni, suggerisco di risolvere la seconda questione pregiudiziale nel senso che una decisione che disponga la costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità secondo le norme processuali olandesi in vigore nel 1986 integra una decisione nell’accezione dell’art. 25 della convenzione di Bruxelles.
C – La terza e la quarta questione pregiudiziale
54. Esaminerò le due questioni congiuntamente. Con la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se ad una decisione che costituisca un fondo di limitazione della responsabilità senza previa notifica ad un creditore interessato possa essere negato il riconoscimento in un altro Stato contraente ai sensi dell’art. 27, n. 2 della convenzione di Bruxelles. Con la quarta questione egli chiede, in caso di soluzione affermativa della questione precedente, se sia precluso al creditore interessato di avvalersi dell’art. 27, n. 2, per il fatto di aver adito un giudice superiore contestando, senza aver eccepito la mancata notifica, la competenza del giudice che ha pronunciato la decisione costitutiva del fondo di limitazione della responsabilità.
55. Con tali questioni il giudice di rinvio domanda, da un lato, se all’ordinanza 27 maggio 1987 possa essere negato il riconoscimento in un altro Stato contraente sulla base dell’art. 27, n. 2, della convenzione di Bruxelles, per il fatto che essa è stata pronunciata senza che la domanda degli armatori sia stata previamente notificata alla Mærsk. Dall’altro lato, in caso di soluzione affermativa a tale questione, tale giudice chiede se il fatto che la Mærsk abbia interposto appello contro tale ordinanza, contestando la competenza del giudice che l’ha pronunciata senza eccepire la mancata notifica dell’atto introduttivo, debba produrre, come conseguenza, l’inapplicabilità delle disposizioni del suddetto art. 27, n. 2.
56. Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 27, n. 2, le decisioni non vengono riconosciute se la domanda giudiziale non è stata notificata o comunicata al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi potesse predisporre le proprie difese. Tale disposizione, che costituisce una deroga al principio del mutuo riconoscimento delle decisioni pronunciate negli Stati contraenti, ha lo scopo di salvaguardare il diritto di difesa. Secondo una costante giurisprudenza, essa ha lo scopo di garantire che un provvedimento non sia riconosciuto né eseguito a norma della convenzione di Bruxelles qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice di origine (49) . Esso ha come corollario le disposizioni dell’art. 20 della convenzione di Bruxelles il quale, nel caso in cui il convenuto domiciliato nel territorio di un altro Stato contraente non compaia, impone al giudice di dichiarare d’ufficio la propria incompetenza nel caso in cui tale competenza non sia stabilita dalla convenzione, nonché di sospendere il processo fin quando non sia stato accertato che il convenuto contumace abbia potuto ricevere l’atto introduttivo in tempo utile per predisporre le proprie difese.
57. Nell’ambito dell’esame della precedente questione, abbiamo visto che l’ordinanza di accoglimento della domanda di limitazione della responsabilità, pronunciata sulla base delle norme procedurali olandesi in vigore all’epoca dei fatti può essere considerata come una decisione ai sensi dell’art. 25 della convenzione di Bruxelles, in quanto tale ordinanza può dar luogo ad un procedimento in contraddittorio. Infatti, la notifica di tale ordinanza consente ai creditori interessati di contestare, dinanzi al giudice che l’ha pronunciata, la concessione della limitazione della responsabilità sotto i profili dell’an e del quantum. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte ho dedotto che, nell’ambito del procedimento olandese di limitazione della responsabilità, l’ordinanza accompagnata dalla domanda dev’essere considerata quale atto introduttivo del procedimento ai sensi dell’art. 27, n. 2.
58. Questi elementi portano, a mio avviso, logicamente a concludere che la mancata notifica della domanda di limitazione della responsabilità ai creditori interessati non giustifica il diniego di riconoscimento dell’ordinanza di autorizzazione della costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità, dal momento che tale ordinanza è stata o avrebbe potuto essere oggetto di un procedimento in contraddittorio sul merito nei termini sopra descritti. In altre parole, le disposizioni dell’art. 27, n. 2, della convenzione di Bruxelles non dovrebbero trovare applicazione quando tale ordinanza sia stata regolarmente notificata in tempo utile al creditore interessato in modo che questi abbia potuto predisporre le proprie difese. Infatti, grazie alla notificazione di tale ordinanza il creditore destinatario ha potuto prendere parte al procedimento di limitazione della responsabilità dinanzi al giudice di primo grado ed è stato messo in grado di difendersi contestando il beneficio della limitazione della responsabilità sotto i profili dell’an e del quantum.
59. Tali elementi mi inducono, inoltre, a ritenere che un’impugnazione di tale ordinanza dinanzi al giudice superiore, che sia limitata ad una contestazione della competenza del giudice adito in primo grado, non dovrebbe dispensare dall’obbligo di regolare notifica dell’ordinanza medesima. Infatti, a mio avviso, un’impugnazione di questo tipo non può essere assimilata ad una comparizione del convenuto dinanzi al giudice dello Stato d’origine ai sensi dell’art. 27, n. 2, della convenzione di Bruxelles. Dalla giurisprudenza della Corte deriva che la nozione di «convenuto contumace», ai sensi dell’art. 27, n. 2, della convenzione di Bruxelles, non deve interpretarsi alla luce delle regole processuali dei diritti nazionali, ma deve ricevere una definizione comunitaria (50) . Nella sentenza Sonntag, citata supra, la Corte ha precisato l’ambito del termine «comparizione». La detta causa verteva sulla questione se un convenuto che aveva potuto provvedere alla propria difesa nel corso di un procedimento penale volto a statuire anche sugli interessi civili della vittima, dovesse essere considerato come comparso anche nell’ambito di tale procedimento sugli interessi civili, che aveva costituito oggetto di dibattimento orale al quale egli aveva assistito, senza peraltro prendere posizione. La Corte ha dichiarato che la posizione assunta dal convenuto all’udienza in merito alle censure mossegli, con piena cognizione della domanda di risarcimento proposta nell’ambito dell’azione penale, doveva essere considerata, in via di principio, quale comparizione valida per l’intero procedimento. Essa ha però precisato che ciò non precludeva però la possibilità per il convenuto di rifiutare la costituzione nell’ambito dell’azione civile. La Corte ha peraltro osservato che il difensore scelto dal convenuto non aveva sollevato obiezioni contro l’azione civile, nemmeno durante le discussioni orali relative a tale azione civile (51) . Poiché, dunque, il convenuto aveva avuto modo di esercitare la propria difesa nell’ambito dell’azione penale, assistendo successivamente al dibattimento relativo all’azione civile senza sollevare obiezioni in merito, la Corte ha potuto logicamente ritenere che l’interessato fosse comparso anche nell’azione civile.
60. Le circostanze sono assai diverse in una situazione come quella oggetto della causa principale. Contrariamente al convenuto della causa Sonntag, la Mærsk non ha assistito al dibattimento relativo al diritto degli armatori di beneficiare della limitazione della responsabilità o sull’importo di tale limitazione. Un dibattimento di tal genere non poteva aver avuto luogo in quanto, come abbiamo visto, esso può eventualmente svolgersi successivamente all’emanazione dell’ordinanza, in caso di contestazione da parte dell’interessato al riguardo. Di conseguenza, il semplice fatto che la Mærsk sia venuta a conoscenza dell’ordinanza 27 maggio 1987, avendola impugnata, non può essere assimilato, a mio parere, ad una comparizione in un’udienza nel corso della quale tali questioni siano state discusse in presenza della Mærsk stessa ovvero del suo difensore senza che venissero sollevate obiezioni. Non voglio rimettere in discussione la tesi secondo la quale un’ordinanza, pronunciata su ricorso in esito ad un procedimento in contraddittorio, può essere considerata quale decisione giurisdizionale, in quanto, successivamente alla sua pronuncia, può costituire oggetto di un procedimento in contraddittorio. Tale costruzione giuridica, che permette di prendere in considerazione i procedimenti di ingiunzione vigenti in diversi Stati contraenti, risponde a una necessità effettiva, in particolare per il trattamento di contenziosi di massa. Essa deve, tuttavia, preservare un giusto equilibrio tra i diritti dei creditori e il diritto di difesa. Sarei pertanto incline a ritenere che l’impugnazione di un’ordinanza pronunciata senza dibattito in contraddittorio preliminare quando tale ordinanza non sia stata ancora notificata secondo le forme di legge non dispensi da tale notifica, vertendo l’impugnazione soltanto sulla competenza del giudice che ha pronunciato l’ordinanza stessa, ragion per cui gli ulteriori elementi di quest’ultima che pregiudicano gli interessi del convenuto non costituiranno oggetto di discussioni in contraddittorio nell’ambito dell’esame dell’impugnazione. Si può pertanto dedurne che il ricorso presentato dalla Mærsk contro l’ordinanza 27 maggio 1987 sulla competenza del giudice adito non può consentire di ritenere che essa sia comparsa nel procedimento di limitazione della responsabilità, cosicché le disposizioni dell’art. 27, n. 2, della convenzione di Bruxelles non troverebbero più applicazione. Tale ricorso non poteva pertanto dispensare dalla regolare notifica alla Mærsk dell’atto introduttivo costituito dall’ordinanza 27 maggio 1987.
61. A questo proposito, dagli elementi di fatto forniti dal giudice del rinvio emerge che, con lettera raccomandata 1° febbraio 1988 indirizzata al difensore della Mærsk, il liquidatore designato dall’Arrondissementsrechtbank Groningen «ha fornito precisazioni» in merito all’ordinanza 27 maggio 1987. Spetta al giudice competente dello Stato richiesto valutare se tale lettera raccomandata possa essere considerata quale notifica regolare della suddetta ordinanza. Va ricordato che tale regolarità dev’essere valutata dal giudice dello Stato richiesto con riferimento alla normativa dello Stato di origine e alle convenzioni che vincolano i due Stati interessati (52) . Pertanto, tale valutazione dovrà essere effettuata sulla base delle norme olandesi applicabili in materia di limitazione della responsabilità. Inoltre, come sottolineato dal governo olandese, l’art. 10 della convenzione dell’Aia (53) , che all’epoca vincolava il Regno dei Paesi Bassi e il Regno di Danimarca, prevede la facoltà di inviare direttamente tramite posta atti giudiziari a persone che si trovino all’estero. Il giudice dello Stato richiesto dovrà inoltre valutare se tale notifica sia avvenuta in tempo utile per consentire al convenuto di predisporre le proprie difese. Occorre poi ricordare che, nell’ambito di tale valutazione, il giudice può tener conto di tutte le circostanze di fatto, nonché del comportamento delle parti (54) .
62. Tenuto conto di questi elementi, nonché del fatto che, con lettera 25 aprile 1988, la Mærsk è stata invitata a presentare il proprio credito nel procedimento olandese, non è escluso, a mio parere, che la decisione che pone fine al procedimento olandese di limitazione della responsabilità osti ad azioni promosse dalla Mærsk nei Paesi Bassi e che debba altresì essere riconosciuta in Danimarca, impedendo inoltre l’esecuzione sul territorio di tale Stato di una sentenza di condanna degli armatori a pagare alla Mærsk un risarcimento per i danni causati dall’evento di cui trattasi.
63. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, ritengo che ad una decisione che costituisca un fondo di limitazione della responsabilità pronunciata conformemente alla vigente normativa olandese, senza che la domanda di limitazione della responsabilità sia stata notificata ad un creditore interessato, non possa essere negato il riconoscimento in un altro Stato contraente sulla base dell’art. 27, n. 2, della convenzione di Bruxelles, qualora tale ordinanza sia stata notificata regolarmente e in tempo utile al suddetto creditore, di modo che quest’ultimo sia stato in grado di esercitare il proprio diritto di difesa e, in particolare, di contestare il diritto del debitore di beneficiare della limitazione della responsabilità nonché l’importo della medesima. Il fatto che il creditore abbia adito un giudice superiore contestando la competenza del giudice che ha pronunciato la decisione di autorizzazione della creazione del fondo di limitazione della responsabilità, senza aver eccepito la mancata previa notificazione della domanda di limitazione della responsabilità, non fa venir meno l’obbligo di notificargli regolarmente e in tempo utile l’ordinanza stessa.
V – Conclusione
64. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco che la Corte voglia risolvere le questioni pregiudiziali proposte dallo Højesterets nei termini seguenti:
«1) Un procedimento diretto alla costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità come quello promosso nel caso di specie da taluni armatori sulla base della normativa olandese, mediante domanda diretta nei confronti della potenziale vittima del danno, e un’azione risarcitoria da quest’ultimo promossa contro i suddetti armatori non costituiscono domande aventi lo stesso oggetto e lo stesso titolo, ai sensi dell’art. 21 della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
2) Una decisione che dispone la costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità secondo le norme procedurali olandese in vigore nel 1986 costituisce una decisione giurisdizionale ai sensi dell’art. 25 della suddetta convenzione.
3) Ad una decisione che istituisce un fondo di limitazione della responsabilità pronunciata conformemente alla normativa olandese in vigore, senza che la domanda di limitazione della responsabilità sia stata notificata ad un creditore interessato, non può essere negato il riconoscimento in un altro Stato contraente sulla base dell’art. 27, n. 2, della convenzione di Bruxelles, qualora tale ordinanza sia stata notificata regolarmente e in tempo utile al suddetto creditore, di modo che quest’ultimo sia stato in grado di esercitare il proprio diritto di difesa e, in particolare, di contestare il diritto del debitore di beneficiare di una limitazione della responsabilità nonché l’importo della medesima. Il fatto che il creditore abbia adito un giudice superiore contestando la competenza del giudice che ha pronunciato la decisione di autorizzazione della costituzione del fondo di limitazione della responsabilità, senza aver eccepito la mancata previa notificazione della domanda di limitazione della responsabilità, non fa venir meno l’obbligo di notificargli regolarmente e in tempo utile l’ordinanza stessa».
1 – Lingua originale:il francese.
2 – International Transport Treaties, suppl. 1-10 (gennaio 1986), pag. 81 (in prosieguo; la «convenzione del 1957».
3 – GU 1972, L 299, pag. 32. La Convenzione è stata modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1 e – testo modificato – pag. 77 (in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»).
4 – J. Georges, «La limitation de la responsabilité des propriétaires de bateaux», Sauveplane Rome éditions Unidroit, 1959, pag. 62.
5 – La convenzione del 1957 è stata ratificata dal Regno dei Paesi Bassi il 10 dicembre 1965 ed è entrata in vigore nel detto Stato il 3 maggio 1968. Il Regno dei Paesi Bassi l’ha denunciata il 1° ottobre 1989. Anche il Regno di Danimarca è stato parte della convenzione dal 1° marzo 1965 al 1° aprile 1984. Tale convenzione pertanto non vincolava più il Regno di Danimarca all’epoca dei fatti, ossia nel giugno 1985. Tuttavia, il giudice di rinvio non trae alcuna conseguenza da questo elemento, di cui del resto non fa menzione. Pertanto, non ne terrò conto nelle presenti conclusioni.
6 – Art. 3.
7 – Art. 4.
8 – International Transport Treaties, suppl. 1‑10 (gennaio 1986), pag. 255. Tale convenzione è entrata in vigore in Danimarca soltanto il 1° dicembre 1986 e nei Paesi Bassi il 1° settembre 1990. Essa ha esteso ad altri soggetti il diritto di beneficiare della limitazione di responsabilità, ha previsto che la limitazione può essere esclusa solamente in caso di dolo o colpa cosciente aumentando in taluni casi il massimale della responsabilità.
9 – Osservazioni del governo olandese, punto 32.
10 – Ibidem, punti 40 e 41.
11 – Mi riferisco, in particolare, ai termini «Klagen» nella versione tedesca, «vorderingen» nella versione olandese, «demandes» nella versione francese, «proceedings» in quella inglese, «demandas» nella versione spagnola, «acções» in quella portoghese e «krav» nella versione danese.
12 – Sentenze 8 dicembre 1987, causa 144/86, Gubisch Maschinenfabrik (Racc. pag. 4861, punto 8); 27 giugno 1991, causa C-351/89, Overseas Union Insurance e a. (Racc. pag. I-3317, punto 16; 6 dicembre 1994, causa C-406/02, Tatry (Racc. pag. I-5439, punto 32), e 9 dicembre 2003, causa C-116/02, Gasser (Racc. pag. I-4693, punto 41).
13 – Sentenza Overseas Union Insurance e a., cit., punto 16.
14 – Sentenze Gubisch Maschinenfabrik (punto 14) e Overseas Union Insurance e a. (punti 15-18).
15 – Non è certo che tale procedimento possa sussistere nell’ambito della convenzione stipulata a Londra il 19 novembre 1976, perché, ai sensi degli artt. 10‑12 di quest’ultima, la limitazione di responsabilità non può più essere invocata a titolo preventivo, come nell’ambito della convenzione del 1957, ma unicamente per difendersi da un’azione risarcitoria. Il fondo di limitazione della responsabilità può essere consegnato dinanzi al giudice adito dell’azione di risarcimento o dinanzi a qualunque altra autorità competente dello Stato in cui tale azione sia stata avviata.
16 – Paragrafi 40-46.
17 – Sentenza 7 giugno 1984, causa 129/83, Zelger (Racc. pag. 2397, punto 14).
18 – In detta sentenza la Corte ha dichiarato che l’art. 21 della convenzione va interpretato nel senso che deve considerarsi «preventivamente adito» il giudice dinanzi al quale sono stati soddisfatti, in primo luogo, i requisiti ai quali è subordinata la litispendenza definitiva e che tali requisiti devono essere valutati in base alla legge nazionale di ciascuno dei giudici interessati (punto 16). A mio parere, tale risposta vale per il caso in cui due giudici vengano aditi con procedimenti in contraddittorio. Nella causa in esame si tratta di accertare se, in una simile ipotesi, rilevi il momento in cui il giudice riceve la domanda o quello in cui tale domanda viene notificata al convenuto.
19 – Punto 11.
20 – Punto 30.
21 – Sentenze 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commission (Racc. pag. I‑8417, punti 20 e 21), nonché 11 gennaio 2000, cause riunite C-174/98 P e C-189/98 P, Paesi Bassi e van der Wal/Commissione (Racc. pag. I-1, punto 17).
22 – Sentenze 11 giugno 1985, causa 49/84, Debaecker e Plouvier (Racc. pag. 1779, punto 10), nonché 28 marzo 2000, causa C-7/98, Krombach (Racc. pag. I-1935, punto 43).
23 – V. il rapporto del sig. Jenard sulla convenzione di Bruxelles, detto «rapporto Jenard» (GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare pag. 10).
24 – Sentenza 8 maggio 2003, causa C-111/01, Gantner Electronic (Racc. pag. I-4207, punto 30).
25 – Occorre sottolineare che il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1), che si sostituisce alla convenzione di Bruxelles a decorrere dal 1° marzo 2002, stabilisce, all’art. 30, che per l’applicazione delle regole relative alla litispendenza e alla connessione, un giudice è considerato adito nei due casi seguenti: «1) quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto, o 2) se l’atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l’autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso il giudice». Queste due ipotesi fanno quindi riferimento a un procedimento in contraddittorio.
26 – Ricordo che, ai sensi di tale disposizione, le decisioni pronunciate in uno Stato membro non sono riconosciute in un altro Stato membro se la domanda giudiziale non è stata notificata o comunicata al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentate le proprie difese.
27 – Causa 166/80 (Racc. pag. 1593, punto 9).
28 – Causa C-474/93 (Racc. pag. I-2113, punto 19).
29 – Il giudice di rinvio spiega che «[c]on lettera raccomandata 1° febbraio 1988 (…), indirizzata all’avvocato della Mærsk, il liquidatore forniva indicazioni [in merito all’ordinanza 27 maggio 1987] (pag. 10 della versione italiana)».
30 – Per esempio, la versione inglese menziona unicamente «the same course of action», mentre la versione tedesca non distingue tra i concetti di «oggetto» e di «titolo»
31 – Sentenza Gubisch Maschinenfabrik, cit. (punto 14).
32 – Sentenza Tatry, cit. (punto 39).
33 – Ibidem, punto 41.
34 – Sentenza Gubisch Maschinenfabrik (punto 16).
35 – Sentenza Tatry (punto 42).
36 – Decisione di rinvio, punto 2.5.
37 – Nel caso di specie si tratta dei danni che il peschereccio degli armatori avrebbe causato alle condutture posate dalla società Mærsk nel Mare del Nord durante operazioni di pesca effettuate nel giugno 1985.
38 – Ricordo che l’art. 1, n. 7, della convenzione del 1957 stabilisce che «l’invocazione della limitazione di responsabilità non comporta il riconoscimento della responsabilità».
39 – Sentenza Gantner, citata supra.
40 – Rapporto Schlosser sulla convenzione relativa all’adesione del Regno di Danimarca, d’Irlanda e del regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo concernente la sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU 1979, C 59, pag. 71).
41 – Punto 129.
42 – Il ragionamento secondo cui il giudice danese è stato adito non con l’atto introduttivo del procedimento di limitazione della responsabilità, bensì con l’ordinanza 27 maggio 1987, mi sembra perfettamente applicabile nell’ambito dell’art. 22 della convenzione di Bruxelles.
43 – Decisione di rinvio, punto 2.5.
44 – Punto 184.
45 – Sentenza 21 maggio 1980, causa 125/79 (Racc. pag. 1553, punto 13).
46 – Idem.
47 – In base al diritto italiano, tale atto unitamente al ricorso deve essere notificato al debitore, il quale ha a disposizione un termine per presentare opposizione. Se il debitore si oppone, si segue il procedimento civile in contraddittorio di diritto comune. In assenza di opposizione, il giudice dichiara l’ingiunzione esecutiva su domanda del creditore.
48 – Sentenza Hengst Import (punto 14).
49 – Sentenze Klomps, cit. (punto 9); 12 novembre 1992, causa C-123/91, Minalmet (Racc. pag. I‑5561, punto 18), e 21 aprile 1993, causa C-172/91, Sonntag (Racc. pag. I-1963, punto 38).
50 – Sentenze cit. Klomps (punti 12 e 13); Minalmet (punti 19-22), e Sonntag (punti 39-44).
51 – Punti 41 e 42.
52 – Sentenza Klomps, (punto 15).
53 – Convenzione del 15 novembre 1965, relativa alla comunicazione e alla notificazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale.
54 – Sentenze Klomps (punto 20) nonché Debaecker e Plouvier (punti 20, 22, 27 e 31-33).
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