CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN MISCHO
presentate il 25 settembre 2003(1)
Cause riunite C-53/02 e C-217/02
Comune di Braine-le-Château
e
Michel Tillieut e a.
contro
Région wallone
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat (Belgio)]
«Direttiva 91/156/CEE – Rifiuti – Piano di gestione – Luoghi e impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti – Autorizzazione in assenza di un piano di gestione contenente una carta geografica con indicazione precisa dell'ubicazione prevista per i luoghi di smaltimento»
1. Il Conseil d’État (Belgio) chiede a questa Corte di pronunciarsi sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (2) , come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (3) (in prosieguo: la «direttiva») e, in particolare, dell’art. 7 della medesima, riguardante l’obbligo per gli Stati membri di elaborare piani di gestione (4) .
I – Contesto normativo
A – Normativa comunitaria
2. La direttiva intende per «smaltimento» dei rifiuti, tra le varie operazioni, il deposito sul o nel suolo (ad esempio, la messa in discarica), il trattamento in ambiente terrestre, l’iniezione in profondità, il lagunaggio etc. (5) .
3. L’art.3, n.1, della direttiva così dispone :
«Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere:
a) in primo luogo la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:
– lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un maggiore risparmio di risorse naturali;
– la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
– lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati;
(...)».
4. Il successivo art. 4 così recita:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e in particolare:
– senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
– senza causare inconvenienti da rumori od odori;
– senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti».
5. L’art. 5 della direttiva dispone:
«1. Gli Stati membri, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, adottano le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi. Questa rete deve consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l’autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e ai singoli Stati membri di mirare al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.
2. Tale rete deve inoltre permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all’utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica».
6. Ai sensi dell’art. 7 della direttiva:
«1. Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5 la o le autorità competenti di cui all’articolo 6 devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l’altro:
– tipo, quantità e origine dei rifiuti da ricuperare o da smaltire;
– requisiti tecnici generali;
– tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
– i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento.
Tali piani potranno riguardare ad esempio:
– le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti,
– la stima dei costi delle operazioni di ricupero e di smaltimento,
– le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti.
2. Eventualmente, gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri interessati e la Commissione per l’elaborazione dei piani. Essi li trasmettono alla Commissione.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti. Tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri».
7. Il successivo art. 9 dispone:
«1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 4, 5 e 7 tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell’allegato II A debbono ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente di cui all’articolo 6.
Tale autorizzazione riguarda in particolare:
– i tipi ed i quantitativi di rifiuti,
– i requisiti tecnici,
– le precauzioni da prendere in materia di sicurezza,
– il luogo di smaltimento,
– il metodo di trattamento.
2. Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato, essere rinnovate, essere accompagnate da condizioni e obblighi, o essere rifiutate segnatamente quando il metodo di smaltimento previsto non è accettabile dal punto di vista della protezione dell’ambiente».
8. L’art. 2, n. 1, della direttiva 91/156, che ha introdotto nella direttiva 75/442 tutte le disposizioni richiamate supra, recita: «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° aprile 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione».
9. La direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CEE, relativa alle discariche dei rifiuti (6) , entrata in vigore il 16 luglio 1999, prevede, all’art. 8, quanto segue:
«Gli Stati membri adottano misure affinché:
a) l’autorità competente conceda l’autorizzazione per la discarica solo qualora:
i) fatto salvo l’articolo 3, paragrafi 4 e 5, il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni pertinenti della presente direttiva, compresi gli allegati;
(...)
b) il progetto di discarica sia conforme al pertinente piano o ai pertinenti piani di gestione dei rifiuti menzionati nell’articolo 7 della direttiva 75/442/CEE;
(...)».
10. L’allegato I della direttiva 1999/31, intitolato «Requisiti generali per tutte le categorie di discariche» stabilisce:
«1. Ubicazione
1.1. Per l’ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione i seguenti fattori:
a) le distanze fra i confini dell’area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane;
b) l’esistenza di acque freatiche e costiere e di zone di protezione naturale nelle vicinanze;
c) le condizioni geologiche e idrogeologiche della zona;
d) il rischio di inondazione, cedimento, frane o valanghe nell’area della discarica;
e) la protezione del patrimonio naturale o culturale della zona.
1.2. La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda i fattori summenzionati o le misure correttive da adottare indicano che la discarica non costituisce un grave rischio ecologico.
(...)».
B – Normativa nazionale
11. A termini dell’art.24 del decreto 27 giugno 1996, relativo ai rifiuti (Moniteur belge del 2 agosto 1996):
«1. Il Governo procederà all’elaborazione, ai sensi degli artt. 11-16 del decreto 21 aprile 1994, relativo alla pianificazione in materia di ambiente nell’ambito di uno sviluppo duraturo, di un piano relativo alla gestione dei rifiuti. Tale piano costituirà un programma settoriale ai sensi di tale decreto. Esso potrà comprendere una pianificazione per tipo di rifiuti o per settore di attività.
Il piano conterrà in particolare:
1° una descrizione dei tipi, delle quantità e dell’origine dei rifiuti, delle modalità di gestione dei rifiuti prodotti e trasferiti annualmente, degli impianti in esercizio e dei luoghi occupati;
2° un inventario delle misure regolamentari e generali in vigore che presentano un impatto sulla gestione dei rifiuti;
3° una descrizione della evoluzione probabile nel settore e degli obiettivi da conseguire in materia di gestione dei rifiuti;
4° i progetti e le azioni da sviluppare in materia di prevenzione, ricupero e smaltimento, le modalità e le tecniche di gestione auspicate, e le persone fisiche o giuridiche abilitate a gestire i rifiuti.
Il piano dovrà essere accompagnato dai dati relativi alle sue implicazioni di bilancio per i pubblici poteri, ai suoi prevedibili effetti sull’economia generale a breve, medio e lungo termine, ed alle sue prevedibili conseguenze sull’ambiente.
2. Il Governo stabilirà, secondo la procedura prevista dagli artt. 25 e 26, un piano dei centri di interramento tecnico comprendente i luoghi che possano essere destinati all’impianto ed alla gestione dei centri di interramento tecnico, fatti salvi i centri di interramento destinati all’uso esclusivo del produttore di rifiuti.
Nessun centro di interramento tecnico che non sia destinato all’uso esclusivo del produttore di rifiuti potrà essere autorizzato al di fuori di quelli previsti dal piano di cui al presente paragrafo».
12. In esecuzione del citato art. 24, nn. 1 e 2, il governo vallone ha adottato, da un lato, il 15 gennaio 1998, il piano vallone dei rifiuti «Horizon 2010» (Moniteur belge, 21 aprile 1998, pag. 11 806; in prosieguo: il «piano horizon 2010») e, dall’altro, il 1° aprile 1999, il piano dei «centri di interramento tecnico» (Moniteur belge, 13 luglio 1999, pag. 26 747; in prosieguo: il «CIT»), entrato in vigore il 13 luglio 1999. Entrambi i piani venivano comunicati alla Commissione nell’ambito della trasposizione dell’art. 7 della direttiva.
13. L’art. 70, primo comma, del medesimo decreto del 1996 prevede che:
«Fintantoché il piano dei centri di interramento tecnico contemplato dall’art. 24, n. 2, non sarà entrato in vigore, le domande di autorizzazione ai sensi dell’art. 11 per installare e gestire centri di interramento tecnico e le domande di licenza di costruzione ai sensi dell’art. 41, n. 1, del code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (codice vallone dell’assetto del territorio, dell’urbanizzazione e del patrimonio), dichiarate ricevibili prima dell’adozione del presente decreto da parte del Parlamento, possono dare luogo ad autorizzazione nelle zone industriali, agricole ed estrattive, quali definite negli artt. 172, 176 e 182 del medesimo codice».
II – Cause principali
A – Causa C-53/02
14. Con decisione 21 maggio 1999, il governo della Regione vallone concedeva alla società Biffa Waste Services SA (in prosieguo: la «Biffa») un’autorizzazione individuale di estensione e gestione di un centro di interramento tecnico di rifiuti situato a Braine-le-Château. La decisione controversa concerne l’estensione del luogo di smaltimento di rifiuti di «Cour-au-Bois Nord» al luogo adiacente di «Cour-au-Bois Sud». L’estensione del luogo servirebbe parimenti ad una operazione di smaltimento dei rifiuti, vale a dire l’interramento tecnico (messa in discarica) dei rifiuti inerti.
15. Il Comune di Braine-le-Château (in prosieguo: «Braine-le-Château») proponeva ricorso di annullamento della decisione controversa dinanzi al Conseil d’État. A sostegno della domanda, il detto Comune deduceva, inter alia, la violazione degli artt. 4, 5, 7 e 9 della direttiva. A suo parere, nonostante l’art. 7 della direttiva, che prevede l’elaborazione di piani di gestione dei rifiuti, e nonostante l’art. 24, n. 2, del decreto 27 giugno 1996, relativo ai rifiuti, che fa obbligo al governo vallone di provvedere ad una pianificazione spaziale dei luoghi che possono essere destinati all’impianto e alla gestione di un centro di interramento tecnico e che precisa che nessun centro di interramento tecnico può essere utilizzato al di fuori di quelli previsti dal piano medesimo, al momento dell’emanazione della decisione controversa, nessun piano è stato ancora adottato dal governo vallone. Infatti, da un lato, il piano horizon 2010 non costituirebbe la detta pianificazione, e, dall’altro, il CIT non sarebbe stato operante al momento dell’adozione dell’atto impugnato. Il detto Comune sottolineava, infine, che il luogo controverso non è incluso nel piano del 1° aprile 1999 e che, conseguentemente, l’atto impugnato è stato emanato per un luogo non individuato in una pianificazione dei luoghi di smaltimento dei rifiuti.
16. Il governo vallone, da parte sua, sostiene che il piano horizon 2010 contiene la pianificazione prevista dall’art. 7, paragrafo 1, della direttiva, e che il luogo controverso vi è incluso. La parte interveniente Biffa sostiene che non sarebbe minimamente provato che l’art. 7 della direttiva implichi necessariamente una pianificazione dei rifiuti come quella effettuata nel CIT della Regione vallone.
B – Causa C-217/02
17. Con decreto ministeriale 16 dicembre 1998, la società anonima Propreté, Assainissement, Gestion de l’Environnement, abbreviato «PAGE» (in prosieguo: la «Page»), veniva autorizzata a proseguire la gestione di un centro di interramento tecnico (discarica) a Mont Saint Guibert, nel luogo chiamato «Les Trois Burettes». La detta decisione fissa le condizioni di postgestione ed istituisce un comitato di accompagnamento ed un comitato scientifico del centro di interramento tecnico.
18. Il sig. M. Tilleult e l’asbl association des habitants de Lovain-La-Neuve, da un lato, e il sig. W. Grégoire e l’asbl l’Epine blanche, dall’altro, proponevano ricorso dinanzi al Conseil d’État per l’annullamento della decisione controversa. Essendo le due cause connesse, veniva disposta la riunione delle due cause principali. Successivamente, l’asbl Epine blanche rinunciava agli atti.
19. Le parti ricorrenti nella causa principale sostengono, in particolare, che l’autorizzazione impugnata è stata rilasciata per un luogo non individuato in una pianificazione di luoghi di smaltimento dei rifiuti, in contrasto, da un lato, con l’art. 7, nn. 1 e 9, della direttiva e, dall’altro, con l’art. 24, secondo comma, del decreto 27 giugno 1996. Esse osservano, sostanzialmente, che l’art. 7 della direttiva richiede una pianificazione locale dei luoghi di smaltimento, che il termine di trasposizione è stato superato, che il piano horizon 2010 non costituisce la pianificazione spaziale richiesta dalla direttiva e che il CIT esisteva, al momento dell’emanazione dell’atto impugnato, solamente allo stato di progetto. Le ricorrenti aggiungono che l’art. 70 del decreto 27 giugno 1996 non risponde all’obbligo di pianificazione previsto dalla direttiva, che presuppone, per essere attuata, la «determinazione dei luoghi adatti» e il «raffronto del luogo» proposto rispetto agli altri obblighi della direttiva, vale a dire la tutela della sanità dell’uomo e dell’ambiente.
20. La Regione vallone fa valere, in particolare, che gli artt. 7 e 9 della direttiva non hanno effetti diretti. Inoltre, i piani di gestione sarebbero privi di efficacia vincolante e la direttiva lascerebbe gli Stati membri liberi di determinare se il piano debba individuare i luoghi ovvero debba semplicemente indicare i criteri che definiscono il carattere adatto dei luoghi. La Regione vallone sottolinea, parimenti, che il piano horizon 2010 prevede diverse disposizioni relative ad una pianificazione spaziale, alle quali risponde il luogo che forma oggetto dell’atto impugnato. La Regione vallone si richiama, parimenti, al progetto CIT, provvisoriamente emanato con decisione 30 aprile 1998, che prende in considerazione la discarica di Mont Saint Guibert. Infine, la Regione vallone ritiene che, designando le zone dei piani settoriali che possono accogliere transitoriamente centri di interramento tecnico, l’art. 70 del decreto 27 giugno 1996 costituisca una trasposizione adeguata dell’art. 7 della direttiva.
21. La Page, parte interveniente nella causa principale, ritiene che l’art. 7 della direttiva non comporti una pianificazione spaziale degli impianti di gestione dei rifiuti, ma riguardi in realtà una pianificazione di ordine tecnico e non geografico. La direttiva non preciserebbe la portata giuridica dei piani di gestione dei rifiuti e la Page ne deduce, da una parte, che i detti piani non hanno necessariamente portata regolamentare e, dall’altra, che il rilascio di una autorizzazione non dev’essere necessariamente subordinato al rispetto di una qualsivoglia pianificazione spaziale. La Page sostiene, parimenti, che il decreto 27 giugno 1996 soddisfa l’esigenza di pianificazione spaziale prevista dall’art. 7 della direttiva e lo stesso avviene per quanto riguarda al piano horizon 2010. Infine, la Page insiste sulla mancanza di termine di trasposizione dell’art. 7 della direttiva e sulla circostanza che nei confronti dello Stato belga la Commissione europea non avrebbe avviato alcun procedimento per inadempimento.
III – Questioni pregiudiziali
22. Il Conseil d’État decideva di sospendere il procedimento nelle due cause principali e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali con riguardo alla causa C-53/02:
«1) Se l’obbligo posto agli Stati membri dall’art. 7 della direttiva 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, nella versione modificata dalla direttiva 18 marzo 1991, 91/156/CEE, di realizzare uno o più piani di gestione dei rifiuti aventi in particolare ad oggetto “i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento” comporti che gli Stati destinatari della direttiva sono tenuti a riportare su una carta geografica l’esatta futura ubicazione dei luoghi di smaltimento dei rifiuti o a determinare criteri di ubicazione sufficientemente precisi affinché l’autorità competente incaricata del rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 9 della direttiva sia in grado di stabilire se il luogo o l’impianto rientri nell’ambito della gestione prevista dal piano.
2) Se gli artt. 4, 5 e 7 della direttiva 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, modificata con direttiva 18 marzo 1991, 91/156/CEE, eventualmente nel combinato disposto con l’art. 9 della medesima direttiva, ostino a che uno Stato membro, che non ha adottato entro il termine prescritto uno o più piani di gestione dei rifiuti aventi ad oggetto i “luoghi o impianti adatti per lo smaltimento”, rilasci autorizzazioni individuali di sfruttamento di impianti di smaltimento di rifiuti, quali le discariche».
23. Nella causa C-217/02 il Conseil d’État ha sollevato tre questioni di cui le prime due sono di tenore sostanzialmente identico a quelle della prima causa. La terza questione è così formulata:
«Se l’art. 7, n. 1, della direttiva 15 luglio 1975, 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 18 marzo 1991, 91/156/CEE, implichi che il piano o i piani relativi in particolare ai “luoghi o impianti adatti per lo smaltimento” debbano essere elaborati entro e non oltre il 1° aprile 1993 o che essi debbano essere elaborati entro un termine ragionevole, eventualmente eccedente il termine di trasposizione della direttiva nel diritto nazionale».
IV – Analisi
A – Sulla prima questione pregiudiziale nelle cause C-53/02 e C-217/02
1. Posizioni delle parti che hanno presentato osservazioni alla Corte
24. Il comune di Braine-le-Château ritiene che l’art. 7 della direttiva 75/442 esiga che gli Stati membri definiscano, nell’ambito dei piani di gestione dei rifiuti, i luoghi ove potranno essere ubicati i luoghi di smaltimento dei rifiuti o i criteri di ubicazione di tali luoghi, in modo tale che l’autorità competente incaricata del rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 9 della direttiva sia in grado di stabilire se il luogo o l’impianto rientri nell’ambito della gestione prevista dal piano.
25. Tale posizione è condivisa dal sig. Tillieut, dall’asbl Association des Habitants de Louvain-la-Neuve, e dal sig. Grégoire, ricorrenti nella causa principale (causa C-217/02), nonché dai sigg. Feron e de Codt, intervenienti nella causa principale (causa C-53/02) (in prosieguo: i «sigg. Tillieut, Feron e a.»). A loro parere, la direttiva lascerebbe agli Stati membri il compito di stabilire se il piano debba individuare i luoghi e gli impianti futuri adatti o se debba semplicemente indicare i criteri di definizione del carattere adeguato di tali luoghi e impianti. Ove si opti per quest’ultima alternativa, tali criteri dovranno essere tuttavia sufficientemente precisi affinché l’autorità incaricata di rilasciare un’autorizzazione ai sensi dell’art. 9 della direttiva sia in grado di stabilire se il luogo o l’impianto rientri nell’ambito della gestione prevista dai piani. Quanto ai criteri di ubicazione, le dette parti si richiamano a criteri quali la geologia, l’idrogeologia, la vicinanza di centri abitati, i venti nonché la vicinanza dei luoghi e degli impianti.
26. In concreto, le dette parti intervenienti sostengono che, anteriormente al CIT, non sarebbe esistita, nella regione vallona, nessuna pianificazione spaziale dei luoghi di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 7 della direttiva. Il piano horizon 2010 conteneva, a loro parere, solamente una pianificazione temporale.
27. La Regione vallone non condivide tale tesi. A suo parere, il piano horizon 2010 ricapitola l’ubicazione dei luoghi esistenti nei singoli comuni della Regione vallone, pur non contenendo l’identificazione delle relative particelle catastali. Queste dovrebbero figurare su un piano, in scala 1:2500, depositato nel contesto delle pratiche di domanda di permesso di urbanizzazione. Orbene, a suo avviso, nell’ambito del piano di gestione dei rifiuti di cui all’art. 7 della direttiva non occorre necessariamente raggiungere tale precisione ove questa risulti nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’art. 9 della direttiva medesima.
28. Quanto all’interpretazione dell’art. 7 della direttiva, la Regione vallone ritiene che l’obbligo, imposto da tale disposizione agli Stati membri, di realizzare uno o più piani di gestione dei rifiuti vertenti, segnatamente, sui luoghi e sugli impianti adatti per lo smaltimento, non significa che gli Stati membri siano tenuti a riportare su una carta geografica i siti precisi in cui saranno ubicati i luoghi di smaltimento dei rifiuti. Essa sottolinea che gli Stati membri sono tenuti a stabilire criteri di ubicazione sufficientemente precisi affinché l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 9 della direttiva sia in grado di accertare se il luogo o l’impianto rientri nell’ambito della gestione prevista dal piano.
29. La Biffa e la Page condividono, sostanzialmente, la tesi della Regione vallone.
30. Secondo la Repubblica d’Austria, il tenore dell’art. 7 della direttiva non consentirebbe di concludere che gli Stati membri siano tenuti a indicare nei piani nazionali di gestione dei rifiuti l’ ubicazione precisa (su una carta geografica) dei singoli luoghi prescelti ai fini dell’eventuale smaltimento dei rifiuti e la collocazione degli altri impianti. In assenza di elementi contrari o più precisi in merito nella direttiva, deve ritenersi sufficiente la fissazione di criteri generali astratti quali, ad esempio, il divieto di realizzare impianti di smaltimento dei rifiuti in talune zone sensibili (quali le zone di protezione delle acque, le zone di decantazione delle piene, le zone a frequenti inversioni atmosferiche, le regioni alpine, le zone naturali protette, ecc.), condizioni geologiche e idrogeologiche, il divieto allo scopo di realizzare zone a finalità residenziali o turistiche, lo stato dei fattori nocivi, le infrastrutture e, in particolare, le possibilità di collegamento alle reti di trasporto e il divieto in considerazione di monumenti storici o curiosità naturali.
31. A parere del Regno dei Paesi Bassi, l’art. 7 della direttiva è diretto a che gli Stati membri stabiliscano, mediante i piani di gestione, un quadro di orientamento generale ai fini dell’adozione di decisioni più precise. Tale quadro dev’essere globale e costituire un sistema organizzato. Un’ubicazione precisa in tali piani dei luoghi e degli impianti di smaltimento dei rifiuti non sarebbe quindi richiesta e comporterebbe addirittura una mancanza di flessibilità e di adattabilità di tali piani a un punto tale da renderli inutilizzabili come quadro di orientamento.
32. Il governo del Regno dei Paesi Bassi ritiene quindi che l’art. 7 della direttiva non imponga agli Stati membri di precisare, in un piano di gestione dei rifiuti, l’indicazione geografica o di altro genere dell’ubicazione precisa dei luoghi o degli impianti di smaltimento dei rifiuti o di determinare criteri di ubicazione precisi. Gli Stati membri possono limitarsi a stabilire criteri generali di ubicazione dei luoghi e degli impianti di smaltimento dei rifiuti.
33. Il Regno Unito sostiene che i piani di gestione debbono contenere informazioni sugli impianti esistenti di smaltimento dei rifiuti, sulla produzione attuale di rifiuti nonché su ogni altra informazione disponibile relativa alla produzione futura di rifiuti.
34. Secondo il governo del Regno Unito, è appropriato indicare l’ubicazione di un impianto progettato di smaltimento qualora i piani abbiano raggiunto uno stato di avanzamento sufficiente per poter affermare con certezza che l’impianto di cui trattasi sarà in grado di accogliere rifiuti a una data futura ragionevolmente determinabile. In tale fase si potrebbe affermare che gli impianti progettati comprendono elementi potenziali della rete integrata degli impianti di smaltimento che si presume che i piani di gestione agevolino. In precedenza gli Stati membri manterrebbero completa discrezionalità in ordine alle indicazioni menzionate sul piano con riguardo alle possibili ubicazioni degli impianti di smaltimento dei rifiuti utilizzabili in futuro nell’ambito della rete integrata de qua. In altre parole, l’obbligo di includere in un piano il luogo specifico di un impianto progettato sorge solamente nel momento in cui sia stato stabilito con certezza che in tale luogo si procederà al trattamento dei rifiuti in una data futura che possa essere precisata con ragionevole certezza, vale a dire quando l’impianto di cui trattasi abbia ottenuto un’autorizzazione ai sensi dell’art. 9 della direttiva.
35. Il governo del Regno Unito ritiene quindi che i piani di gestione dei rifiuti adottati in base all’art. 7 della direttiva dovrebbero elencare tutti i «luoghi o impianti adatti per lo smaltimento» per i quali sia stata concessa un’autorizzazione ai sensi dell’art. 9 della direttiva e dovrebbero esporre in termini sufficientemente dettagliati i criteri di ubicazione al fine di consentire all’autorità competente responsabile per il rilascio delle autorizzazioni di accertarsi, al momento della concessione delle autorizzazioni a luoghi futuri, del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla direttiva.
36. A parere del governo francese, dall’art. 7 della direttiva non emerge che gli Stati membri siano soggetti all’obbligo di identificare geograficamente i luoghi. Un piano di gestione costituisce, infatti, un programma che fornisce orientamenti. Esso deve nondimeno presentare, in forza del detto art. 7, una dimensione geografica, che dovrebbe tradursi nella fissazione di criteri che consentano di accertare se l’autorizzazione risponda al piano di gestione. Stabilendo tali criteri deve tenersi conto, secondo il governo francese, delle esigenze e delle capacità in materia di smaltimento di rifiuti nonché delle zone di ubicazione previste.
37. La Commissione ritiene che i piani di gestione dei rifiuti debbano comprendere un’identificazione sufficientemente precisa dei luoghi al fine di dare attuazione agli obiettivi indicati negli artt. 4 e 5 della direttiva e di garantire la realizzazione dell’art. 9 della medesima. Inoltre, l’ubicazione dei luoghi considerati «adatti» dall’autorità che elabora il piano deve poter essere determinata con precisione, al fine di consentire alle autorità incaricate del rilascio delle autorizzazioni di accertare che il luogo previsto sia stato effettivamente inserito nel piano di gestione dei rifiuti predisposto.
38. A parere della Commissione, esisterebbero tre strumenti adeguati per rispondere all’esigenza di identificare in un piano di gestione i luoghi e gli impianti esistenti o previsti:indicare i luoghi e gli impianti di cui trattasi su una carta geografica; elaborare un elenco che individui con precisione i luoghi e gli impianti previsti per lo smaltimento, o definire un complesso di fattori e di elementi, ivi compresi criteri di ubicazione, che consentano l’identificazione precisa dei luoghi.
39. Secondo la Commissione, quest’ultima modalità potrebbe essere considerata come la più agevole ai fini della determinazione di luoghi futuri già previsti nel piano.
2. Valutazione
40. Tutte le parti che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte concordano nell’affermare che un piano di gestione deve presentare, in un modo o in un altro, una dimensione geografica, tesi questa che condivido in toto.
41. Si deve ricordare, infatti, che l’art. 7, n. 1, della direttiva si richiama espressamente a tale dimensione prevedendo che i piani di gestione «(...) contemplino fra l’altro (...) i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento (...)» (7) .
42. Sussiste parimenti unanimità quanto al fatto che l’art. 7 della direttiva non esige che un piano di gestione contenga una cartografia precisa o una descrizione precisa mediante altri strumenti di ubicazione dei luoghi di smaltimento attuali e futuri.
43. Giustamente, certo, il governo britannico sottolinea che gli Stati membri possono procedere a tale identificazione precisa ove lo desiderino e ove sia concretamente possibile farlo. L’art. 7 non detta tuttavia alcun obbligo in tal senso.
44. Infatti, come correttamente osservato dalla Regione vallone, dalla Page e dal governo francese, ove un siffatto obbligo esistesse, l’art. 9 della direttiva, a termini del quale l’autorizzazione «(...) riguarda in particolare (...) il luogo di smaltimento (...)» non avrebbe più molto senso. È all’atto dell’autorizzazione che occorre effettivamente stabilire con precisione l’ubicazione del luogo di cui trattasi.
45. Peraltro, come rilevato dal governo britannico, la decisione finale relativa alla costruzione e alla gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti in un luogo particolare potrebbe essere soggetta a una procedura di consultazione e di decisione che imponga di tener conto della valutazione dell’impatto sull’ambiente, conformemente alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (8) , come modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (9) . Un’osservazione analoga è stata fatta dal governo francese per quanto riguarda la direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (10) . Ne consegue che non è sempre possibile stabilire già nella fase del piano di gestione l’ubicazione esatta di un luogo di smaltimento di rifiuti.
46. Parimenti, il governo del Regno dei Paesi Bassi osserva giustamente che piani di gestione troppo precisi mancano di flessibilità e di adattabilità. Tali piani devono infatti poter rispondere alle modifiche risultanti dal progresso scientifico e tecnico e a situazioni nuove quali ─ come osserva la Page ─ lo sviluppo di nuovi processi di smaltimento dei rifiuti, sconosciuti al momento dell’adozione del piano di gestione.
47. Un piano di gestione ai sensi dell’art. 7 della direttiva costituisce quindi, come correttamente sostenuto dal governo olandese, un «quadro di orientamento» o, come indicato dalla Corte al punto 75 della sentenza Commissione/Grecia (11) , un «programma globale», che non deve necessariamente descrivere tutti gli aspetti della gestione attuale e futura dello smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i luoghi, sino nei loro minimi dettagli.
48. Ci si chiede come debba essere inteso, in tale contesto, l’obbligo per cui i piani di gestione debbono presentare una dimensione geografica.
49. La soluzione corretta ci viene suggerita dallo stesso Conseil d’État e da varie parti che hanno presentato osservazioni alla Corte. Occorre che un piano di gestione preveda un complesso di criteri o, come proposto dalla Commissione, fattori che consentano successivamente all’autorità cui è stata presentata una domanda di autorizzazione ex art. 9 della direttiva di ubicare con precisione il luogo più adatto per lo smaltimento di rifiuti.
50. In tal modo, un piano di gestione, da un lato, presenta effettivamente una dimensione geografica come imposto dall’art. 7 della direttiva e, dall’altro, risponde nel modo migliore alla propria destinazione di servire da quadro di orientamento. Per contro, non occorre che il piano stesso indichi l’ubicazione esatta di ogni singolo luogo futuro.
51. I fattori devono essere evidentemente definiti in modo tale da contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 3, 4 e 5 della direttiva (12) .
52. Così, come sottolineato dai sigg. Tillieut, Feron e a., tali fattori devono, da un lato, consentire l’ubicazione dei luoghi di smaltimento dei rifiuti nel rispetto dell’ambiente e della sanità pubblica. Infatti, come affermato dalla Corte al punto 44 della sentenza Commissione/Francia (13) , «(...) tra [gli] obiettivi [previsti dagli artt. 3, 4 e 5 della direttiva] figura in primo luogo la protezione della sanità pubblica e dell’ambiente, la quale rappresenta l’essenza stessa della disciplina comunitaria relativa ai rifiuti. (...)».
53. D’altro canto, tali fattori devono parimenti rispondere, come giustamente osservato dalla Commissione all’udienza, agli altri obiettivi della direttiva, quali «la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi» (14) . Essi devono quindi tener inoltre conto anche della natura e della quantità dei vari tipi di rifiuti che possono essere prodotti nelle diverse parti di un paese nonché della necessità di non doverli trasportare su distanze eccessivamente lunghe.
54. Il comune di Braine-le-Château, i sigg. Tillieut, Feron e a., nonché il governo austriaco hanno indicato, a titolo esemplificativo alcuni fattori geografici che possono figurare in un piano di gestione, come caratteristiche geologiche e idrogeologiche, vicinanza di centri abitati, venti, presenza di zone sensibili, distanza tra i singoli luoghi, ecc.
55. La determinazione dei fattori che figureranno, in concreto, in un piano di gestione dipenderà con tutta evidenza dalla posizione nella regione interessata dal piano stesso. Condivido tuttavia l’affermazione della Commissione secondo cui tali fattori devono presentare un certo grado di precisione, nel senso che devono costituire un quadro di riferimento utile ed effettivo per le autorità competenti chiamate a stabilire successivamente l’ubicazione precisa di un luogo di smaltimento di rifiuti.
56. Infatti, come correttamente ricordato dalla Commissione, risulta dalla giurisprudenza della Corte che i piani di gestione dei rifiuti costituiscono uno strumento importante ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli artt. 3, 4 e 5 della direttiva. Così la Corte ha rammentato, al punto 44 della menzionata sentenza Commissione/Francia, che «(...) secondo la giurisprudenza, un inadempimento all’obbligo di elaborare piani di gestione dei rifiuti deve essere ritenuto grave, seppure sia limitato ad una parte assai ridotta del territorio di uno Stato membro, quale può essere un solo dipartimento (v., in tal senso, sentenza Commissione/Grecia, cit., punti 94 e 95) ovvero una sola zona di un vallone (v., in tal senso, sentenza 9 novembre 1999, causa C-365/97, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑7773, punto 69)».
57. Da quanto precede risulta che la tesi della Page, esposta all’udienza, secondo cui l’art. 7 della direttiva non esige né una cartografia precisa né persino la fissazione di un complesso di criteri di localizzazione che consentano all’autorità competente di stabilire successivamente il luogo adatto ai fini dello smaltimento dei rifiuti non può trovare accoglimento. A sostegno di tale tesi, la Page si è richiamata alla sentenza Asa (15) in cui la Corte ha affermato, al punto 60, che «occorre constatare che gli allegati II A e II B della direttiva mirano a ricapitolare le operazioni di smaltimento o di recupero più frequenti e non ad elencare in modo preciso ed esauriente tutte le operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti ai sensi della direttiva». Tale passo confermerebbe, a suo parere, l’impossibilità di conoscere, al momento dell’elaborazione di un piano di gestione di rifiuti, tutte le operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti e che sarebbe, quindi, illogico pretendere che il piano di gestione fissi i luoghi di smaltimento dei rifiuti o criteri di ubicazione.
58. Tale passo della menzionata sentenza Asa non avvalora, tuttavia, l’interpretazione dell’art. 7 della direttiva sostenuta dalla Page.
59. Da un lato, negare tanto la soluzione della cartografia quanto quella della fissazione di un complesso di criteri che consentano successivamente l’ubicazione dei luoghi di smaltimento equivale a negare, nella pratica, qualsiasi dimensione geografica ad un piano di gestione e, conseguentemente, a svuotare l’art. 7 della direttiva del suo contenuto sostanziale mentre tale disposizione prevede che il piano di gestione contempli, segnatamente, i luoghi di smaltimento dei rifiuti.
60. D’altro lato, l’impossibilità di conoscere, al momento dell’elaborazione di un piano di gestione di rifiuti, tutte le operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti può incidere non solo sui luoghi ma anche su tutti gli altri aspetti sui quali un piano di gestione si pronuncia. Il ragionamento seguito dalla Page mette quindi in discussione il significato del piano di gestione stesso e non solo della sua dimensione geografica. Orbene, non può sostenersi che un piano di gestione sia privo di significato per il solo fatto che non possa tener conto di tutte le novità ancora sconosciute al momento della sua adozione.
61. Infine, la Biffa si richiama all’art. 8, lett. a), punto 1), della direttiva 1999/31 (16) , in combinato disposto con il punto 1 del suo allegato I (17) . A suo parere, l’allegato I è necessariamente diretto a prevedere criteri che completano e precisano le disposizioni relative ai piani generali adottati sulla base dell’art. 7 della direttiva, segnatamente per quanto attiene alla valutazione dell’ammissibilità di una discarica in un luogo particolare che dovrebbe avvenire nell’ambito della procedura di concessione di una domanda di autorizzazione e non nell’ambito di un piano di gestione dei rifiuti.
62. Tale argomento non è tuttavia convincente.
63. Dalla direttiva 1999/31 non risulta, infatti, che i requisiti indicati al punto 1 dell’allegato I ai fini dell’ubicazione di una discarica costituiscano, come sostenuto dalla Biffa, «criteri che completano e precisano le disposizioni dei piani generali stabiliti sulla base dell’articolo 7 della direttiva». La direttiva si limita a prevedere, all’art. 8, lett. a), punto i), in combinato disposto con il punto 1 dell’allegato I, che un’autorizzazione non può essere concessa ove non siano rispettati i requisiti previsti dal detto allegato. Per contro, la direttiva non esclude affatto che tali requisiti possano essere recepiti nell’ordinamento nazionale con il piano di gestione che si presume che uno Stato membro adotti in forza dell’art. 7 della direttiva.
64. Da tutte le suesposte considerazioni emerge che le due possibilità indicate dal Conseil d’État sono ambedue compatibili con l’art. 7 della direttiva. Suggerisco, pertanto, di risolvere la prima questione nel senso che l’obbligo imposto agli Stati membri dall’art. 7 della direttiva 75/442, di elaborare uno o più piani di gestione dei rifiuti che contemplino fra l’altro «i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento» significa che gli Stati membri sono tenuti o a riportare su una carta geografica le future ubicazioni precise dei luoghi di smaltimento dei rifiuti o a stabilire criteri di ubicazione sufficientemente precisi affinché l’autorità competente incaricata del rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 9 della direttiva sia in grado di stabilire se il luogo o l’impianto rientri nell’ambito della gestione prevista dal piano.
B – Sulla seconda questione pregiudiziale nei procedimenti C-53/02 e C-217/02
65. Con la seconda questione pregiudiziale, il Conseil d’État chiede se gli artt. 4, 5 e 7 della direttiva, unitamente o meno all’art. 9 della direttiva medesima, ostino a che uno Stato membro che non abbia adottato, entro il termine prescritto, uno o più piani di gestione dei rifiuti che contemplino i «luoghi o impianti adatti per lo smaltimento», rilasci autorizzazioni individuali di gestione di impianti di smaltimento di rifiuti, come discariche.
66. Il comune di Braine-le-Château e i sigg. Tillieut, Feron e a. osservano che l’art. 9, n. 1, della direttiva stabilisce un nesso diretto tra il regime di autorizzazione degli impianti che esso prescrive e la pianificazione di cui all’art. 7. Tale nesso risulterebbe privo di effetto se l’autorizzazione alla gestione rilasciata non dovesse rispettare le prescrizioni della pianificazione dei rifiuti. Ne consegue, a loro parere, che non potrebbe ammettersi che possano essere rilasciate autorizzazioni in assenza di un piano di gestione che contempli i luoghi o gli impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti. Essi propongono quindi di risolvere la seconda questione pregiudiziale in senso affermativo.
67. Tutte le altre parti che hanno presentato osservazioni alla Corte suggeriscono, invece, di risolvere tale questione in senso negativo, suggerimento questo al quale mi associo.
68. Infatti, come osservato dai governi austriaco e olandese, non può dedursi né dal tenore dell’art. 9 della direttiva, né dalla finalità di tale disposizione, un divieto di rilascio di un’autorizzazione individuale in caso di assenza di piano di gestione.
69. È ben vero che l’art. 9 della direttiva fa riferimento all’art. 7 mediante l’utilizzazione dei termini «ai fini dell’applicazione degli articoli (...) 7». Ma, come giustamente rilevato dalla Regione vallone e dalla Commissione, se è vero che tale formulazione impone la concessione di autorizzazioni ai fini dell’attuazione dei piani di gestione, ciò non significa tuttavia che sia vietato concedere un’autorizzazione in assenza di un piano di gestione.
70. Tale interpretazione è confortata, a mio avviso, da vari argomenti addotti dalle parti intervenienti.
71. In primo luogo, come osservato dalla Commissione nonché dalla Regione vallone, gli Stati membri non erano tenuti a trasporre nei rispettivi ordinamenti nazionali gli artt. 7 e 9 entro lo stesso termine; da un lato, l’art. 9, nonché gli artt. 4 e 5, dovevano essere recepiti entro e non oltre il 1° aprile 1993; dall’altro, i piani di gestione prescritti dall’art. 7 dovevano essere elaborati «quanto prima». Dal punto 41 della menzionata sentenza Commissione/Francia (18) emerge che questa seconda scadenza è successiva alla prima. Orbene, esigere l’elaborazione del piano prima che possano essere concesse autorizzazioni individuali rispondenti alle prescrizioni della direttiva condurrebbe a procrastinare l’entrata in vigore effettiva delle disposizioni dell’art. 9 in combinato disposto con quelle degli artt. 4 e 5, a una data imprecisa, come quella prevista per la sola trasposizione dell’art. 7. Tale conclusione si porrebbe in contrasto con l’obiettivo perseguito dalla direttiva di garantire la tutela sanitaria dell’uomo e dell’ambiente.
72. In secondo luogo, giustamente la Page si chiede come gli Stati membri potrebbero far valere un loro proprio inadempimento per farne conseguire effetti giuridici consistenti, nella specie, nel diniego di autorizzazioni. Il diritto comunitario vieta, infatti, agli Stati d’invocare l’effetto diretto di una direttiva non trasposta nei confronti di un singolo o di un’impresa, indipendentemente dal fatto che si tratti di farne conseguire effetti positivi (concessione di un’autorizzazione) o negativi (diniego di autorizzazione).
73. In terzo luogo, come osservato dal governo britannico, se non potessero essere rinnovate le autorizzazioni scadute né potessero essere rilasciate nuove autorizzazioni per il solo fatto che l’autorità competente non ha adottato piani di gestione dei rifiuti, potrebbe risultare giuridicamente impossibile la gestione dei luoghi di smaltimento dei rifiuti e sarebbe possibile l’indisponibilità di altri luoghi di smaltimento dei rifiuti. In alternativa, l’impossibilità per le autorità nazionali di rilasciare autorizzazioni potrebbe produrre l’effetto di invalidare le norme nazionali che impongono alle imprese di ottenere tali autorizzazioni, dal che deriverebbe una lacuna normativa nella gestione dei luoghi di smaltimento dei rifiuti nello Stato membro in questione.
74. Orbene, si tratta in tale contesto di fattispecie che non corrispondono indiscutibilmente all’obiettivo principale della direttiva, consistente nella tutela della sanità pubblica e dell’ambiente.
75. Infine, il fatto che possono essere concesse autorizzazioni in assenza di un piano di gestione nulla toglie all’importanza di un tale piano. Infatti, come correttamente rammentato dal governo olandese facendo riferimento alla menzionata sentenza Commissione/Francia, il mancato rispetto, da parte di uno Stato membro, dell’obbligo di elaborare uno o più piani di gestione deve essere considerato come inadempimento grave che può essere sanzionato nell’ambito di un’azione proposta sul fondamento dell’art. 226 CE.
76. La Commissione, suggerendo di risolvere la seconda questione pregiudiziale in senso negativo, aggiunge inoltre che la situazione sarebbe diversa ove trovasse applicazione la direttiva 1999/31. Tale ipotesi non ricorre, tuttavia, nella specie, come la Commissione stessa riconosce, in quanto il termine di trasposizione della direttiva medesima è successivo alla data dell’atto oggetto della causa principale. Non mi sembra pertanto necessario pronunciarmi sulla questione relativa alla possibile soluzione della seconda questione pregiudiziale ove trovasse applicazione la direttiva 1999/31.
77. Suggerisco quindi di risolvere tale questione nel senso che gli artt. 4, 5 e 7 della direttiva, unitamente o meno al successivo art. 9, non ostano a che uno Stato membro, che non abbia elaborato, entro il termine prescritto, uno o più piani di gestione dei rifiuti che contemplino «i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento», rilasci autorizzazioni individuali di gestione di impianti di smaltimento di rifiuti, come talune discariche.
C – Sulla terza questione pregiudiziale nel procedimento C-217/02
78. Con la terza questione pregiudiziale il Conseil d’État chiede se l’art. 7, n. 1, della direttiva debba essere inteso nel senso che il piano o i piani che contemplino fra l’altro i «luoghi o impianti adatti per lo smaltimento» debbano essere elaborati entro e non oltre il 1° aprile 1993 ovvero nel senso che essi debbano essere elaborati entro un termine ragionevole, eventualmente eccedente il termine di trasposizione della direttiva nell’ordinamento interno.
79. A tal riguardo è sufficiente rilevare, come osservato da tutte le parti intervenute dinanzi alla Corte, che, nel frattempo, la Corte si è pronunciata sulla questione nella menzionata sentenza Commissione/Francia, avendo dichiarato, al punto 41 della medesima, che l’espressione «quanto prima» contenuta nell’art. 7, n. 1, dev’essere intesa nel senso che essa indica, in linea di principio, un termine ragionevole, «termine che è autonomo rispetto a quello previsto per la trasposizione della direttiva citata».
80. I sigg. Tilleut, Feron e a. sostengono, inoltre, che la Regione vallone non avrebbe adottato il proprio piano di gestione entro un termine ragionevole, ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva. Tale questione esula, tuttavia, dall’ambito del presente rinvio pregiudiziale.
81. Suggerisco, pertanto, di risolvere la terza questione pregiudiziale nel senso che l’art. 7, n. 1, della direttiva deve essere inteso nel senso che il piano o i piani che contemplino fra l’altro i «luoghi o impianti adatti per lo smaltimento» devono essere elaborati entro un termine ragionevole, che può eccedere il termine di trasposizione della direttiva nell’ordinamento nazionale.
V – Conclusione
82. Alla luce di tutte le suesposte conclusioni, suggerisco di risolvere nei termini seguenti le questioni sottoposte dal Conseil d’État:
– l’obbligo imposto agli Stati membri dall’art. 7 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, nel testo modificato dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, di elaborare uno o più piani di gestione dei rifiuti che contemplino fra l’altro «i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento» significa che gli Stati membri sono tenuti o a riportare su una carta geografica le future ubicazioni precise dei luoghi di smaltimento dei rifiuti o a stabilire criteri di ubicazione sufficientemente precisi affinché l’autorità competente incaricata del rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 9 della direttiva sia in grado di stabilire se il luogo o l’impianto rientri nell’ambito della gestione prevista dal piano;
– gli artt. 4, 5 e 7, unitamente o meno all’art. 9 della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, non ostano a che uno Stato membro, che non abbia elaborato, entro il termine prescritto, uno o più piani di gestione dei rifiuti che contemplino «i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento», rilasci autorizzazioni individuali di gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti, come discariche.
– l’art. 7, n. 1, della direttiva 75/442 deve essere inteso nel senso che il o i piani che contemplino relativi in particolare ai «luoghi o impianti adatti per lo smaltimento» devono essere elaborati entro un termine ragionevole, che può eccedere il termine di trasposizione della direttiva nell’ordinamento nazionale.
1 – Lingua originale: il francese.
2 – GU L 194, pag. 39.
3 – GU L 78, pag. 32.
4 – Desidero sottolineare, a titolo di osservazione pratica, che quasi tutte le disposizioni della direttiva 75/442 sono state sostituite dalla direttiva 91/156 alla quale occorre quindi fare riferimento per uno sguardo d’assieme di tale normativa.
5 – V. art.1, lett. e), e l’allegato II A.
6 – GU L 182, pag. 1.
7 – Il corsivo è mio.
8 – GU L 175, pag. 40.
9 – GU L 73, pag. 5.
10 – GU L 257, pag. 26.
11 – Sentenza 4 luglio 2000, causa C-387/97 (Racc. pag. I-5047).
12 – V. art. 7, n. 1, della direttiva: «Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5, le autorità competenti di cui all’articolo 6 devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti (...)» (il corsivo è mio).
13 – Sentenza 2 maggio 2002, causa C-292/99 (Racc. pag. I-4097).
14 – Art. 5, n. 1, della direttiva.
15 – Sentenza 27 febbraio 2002, causa C-6/00 (Racc. pag. I-1961).
16 – Cit. al precedente paragrafo 9.
17 – Cit. al precedente paragrafo 10.
18 – «Si deve a tale proposito rilevare che l’utilizzo dell’espressione “quanto prima”, nella formulazione della norma citata, indica che il termine previsto all’art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva 91/156 per la trasposizione della medesima non si riferisce all’obbligo di elaborazione dei piani di gestione dei rifiuti. Infatti, se così fosse, la citata espressione risulterebbe priva di contenuto. Ne discende che l’espressione “quanto prima” deve essere intesa nel senso che introduce, in linea di principio, un termine ragionevole per l’esecuzione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di tale specifico obbligo, termine che è autonomo rispetto a quello previsto per la trasposizione della direttiva citata».
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