Conclusioni dell avvocato generale
1. La presente questione pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 187, secondo comma, del Codice doganale comunitario .
2. Il Bundesfinanzhof (Suprema Corte tributaria federale tedesca) chiede alla Corte di giustizia se una persona che importa nel territorio doganale comunitario merci contenenti prodotti compensatori che possono usufruire del regime delle merci in reintroduzione sia in ogni caso tenuta a produrre i dati specifici necessari ad effettuare il calcolo dei dazi all'importazione, o se invece tali dati debbano essere forniti dall'autorità doganale, qualora l'importatore non sia in grado di farlo.
I - Contesto normativo
A - La norma oggetto della domanda interpretativa
3. L'art. 187 del Codice doganale comunitario dispone come segue:
«Gli articoli 185 e 186 si applicano, in quanto compatibili ai prodotti compensatori originariamente esportati o riesportati in regime di perfezionamento attivo.
L'importo dei dazi all'importazione dovuti per legge è determinato secondo le regole applicabili nel quadro del regime di perfezionamento attivo, considerando la data di reintroduzione dei prodotti compensatori come data di immissione in libera pratica».
4. Per comprendere la portata della precedente disposizione occorre descrivere per sommi capi le norme che disciplinano le operazioni di perfezionamento attivo e l'importazione dei prodotti.
B - Sul regime di perfezionamento attivo e sulla reintroduzione dei prodotti compensatori
5. Le merci importate da paesi o territori esterni all'Unione europea ottengono la posizione di merce comunitaria attraverso l'immissione in libera pratica, operazione che comporta l'applicazione dei dazi dovuti per legge .
6. Tuttavia, le merci introdotte in tale ambito non sono soggette a dazi all'importazione se, con la condizione di essere nuovamente esportate entro un lasso di tempo stabilito dalle autorità competenti, vengono sottoposte ad una o più operazioni di perfezionamento, che consistono nella lavorazione, trasformazione e riparazione, incluso il restauro. Il regime cui tali merci vengono sottoposte è detto di «perfezionamento attivo» e i beni risultanti dall'applicazione di tali procedimenti sono denominati «prodotti compensatori». In ogni caso, le dette operazioni sono soggette ad autorizzazione, che è rilasciata su richiesta della persona che effettua o fa effettuare operazioni di perfezionamento .
7. Possono essere inoltre esentate dai dazi, su richiesta dell'interessato, le merci comunitarie che, dopo essere state esportate dal territorio doganale della Comunità, vengano reimportate e immesse in libera pratica . Si tratta del regime privilegiato per le «merci in reintroduzione» , che si applica solamente se i beni sono reimportati entro tre anni nello stesso stato in cui sono stati esportati .
8. I beni definiti come prodotti compensatori risultanti da un regime di perfezionamento attivo beneficiano del trattamento privilegiato che viene accordato alle «merci in reintroduzione», e pertanto godono dell'esenzione dai dazi all'importazione.
9. Orbene, per quanto riguarda questa categoria di prodotti, l'esenzione riguarda solamente il valore delle merci corrispondente al perfezionamento effettuato nella Comunità, mentre la parte relativa al prodotto originario del paese terzo rimane soggetta a tassazione. In tali casi, l'importo dei dazi all'importazione è determinato secondo le regole applicabili nel «quadro del regime di perfezionamento attivo», tenendo conto degli «elementi di tassazione propri di detta merce» alla data di reintroduzione .
C - Sugli obblighi incombenti all'importatore ed alle autorità doganali
10. L'importatore è tenuto a fornire con dichiarazione scritta, compilata sull'apposito formulario debitamente firmato, tutte le indicazioni necessarie affinché le autorità competenti possano calcolare il dazio doganale .
11. Tuttavia, qualora l'interessato non sia in grado di fornire informazioni precise, l'ufficio doganale competente è tenuto a fornire i documenti e gli elementi in suo possesso .
12. In particolare, quando i prodotti compensatori vengono immessi in libera pratica sotto il regime doganale di perfezionamento attivo, l'autorità doganale che riceve la domanda deve richiedere all'ufficio di controllo le informazioni necessarie per determinare l'importo del dazio . In conformità del regime previsto per le merci di reintroduzione, che come ho detto in precedenza, si applica anche ai prodotti compensatori, l'autorità doganale che si è occupata dell'esportazione deve trasmettere all'ufficio doganale di reimportazione, su richiesta di questo, tutte le informazioni di cui dispone per accertare se le merci soddisfano alle condizioni per essere ammesse al beneficio del detto regime .
13. Gli obblighi sopra descritti incontrano un limite nelle informazioni coperte dal segreto d'ufficio, vale a dire, nelle informazioni riservate o fornite in via riservata, che non possono essere divulgate dall'autorità doganale senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite, salvo che l'autorità doganale sia tenuta a divulgare tali informazioni in forza delle norme vigenti, in particolare in materia di protezione dei dati, o nell'ambito di procedimenti giudiziari .
II - Fatti, causa principale e questione pregiudiziale
14. Nel periodo compreso tra il 13 dicembre 1994 ed il 17 marzo 1995, la società IHW Rebmann GmbH (in prosieguo: la «Rebmann») ha importato nella Comunità 158 autovetture di origine tedesca provenienti dalla Repubblica ceca, allo scopo di immetterle in libera pratica . L'operazione è stata effettuata con venti spedizioni ed in ciascuna occasione la Rebmann ha dichiarato che si trattava di merci in regime di reintroduzione, accompagnando l'apposita fattura con un documento di esportazione rilasciato dalle autorità doganali tedesche.
15. Queste ultime constatavano che i veicoli erano stati sottoposti a perfezionamento attivo nella Comunitá e successivamente spediti a Praga. In mancanza di elementi che consentissero di individuare la parte di valore comunitario contenuta nei prodotti, l'Hauptzollamt Weiden (ufficio doganale principale di Weiden) chiedeva alla detta impresa il pagamento di dazi all'importazione per il valore totale delle merci.
16. La Rebmann ha contestato la liquidazione dei dazi dinanzi al Finanzgericht (tribunale tributario di primo grado) di Monaco di Baviera, asserendo che il valore dei componenti di matrice comunitaria delle autovetture doveva essere escluso dal calcolo del dazio e adducendo inoltre che non possedeva i dati precisi per determinare l'esatto importo della tassa, poiché era stata un'altra impresa ad avere effettuato il perfezionamento attivo. Le autorità doganali hanno contestato tale tesi dichiarando che era compito dell'importatore fornire tutti gli elementi di valutazione necessari al fine di determinare l'importo del dazio e che il segreto d'ufficio impediva loro di utilizzare informazioni fornite in via riservata dall'esportatore di prodotti compensatori.
17. Il Finanzgericht ha respinto il ricorso con la motivazione che non era possibile determinare i dazi all'importazione a norma dell'art. 187, secondo comma, del Codice doganale comunitario, poiché non sussistevano gli accertamenti sulla quota di merci di paesi terzi necessari per effettuare il detto calcolo.
18. La Rebmann ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Bundesfinanzhof, sostenendo di essere tenuta unicamente ad attestare che le autovetture erano state esportate in un primo momento sotto regime di perfezionamento attivo e che intendeva reimportarle nella Comunità come merci di reintroduzione. Sarebbe stato compito delle autorità doganali fissare l'importo del dazio dovuto, utilizzando le informazioni fornite dall'esportatore dei prodotti compensatori.
19. Il Bundesfinanzhof ritiene che la legittimità della liquidazione contestata debba essere accertata in relazione al fatto se, come ha considerato il Finanzgericht, l'impresa ricorrente sia tenuta non solo a certificare che gli autoveicoli esportati in regime di perfezionamento attivo e successivamente reimportati costituiscono merci di reintroduzione, ma anche a dichiarare e addurre elementi di fatto che servono da base per il calcolo degli importi dei dazi. Di conseguenza, il giudice tedesco rivolge alla Corte di giustizia la seguente questione:
«se l'art. 187, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il Codice doganale comunitario, vada interpretato nel senso che in caso di immissione in libera pratica di prodotti compensatori, che vengono dichiarati come merci in reintroduzione, devono essere dichiarati e dimostrati anche gli elementi di fatto necessari per il calcolo dei dazi all'importazione dovuti per legge o questi devono essere richiesti, per quanto possibile, dall'autorità doganale che deve effettuare l'immissione in libera pratica all'ufficio di controllo, mediante il bollettino INF 1, in conformità al procedimento previsto dall'art. 613 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario, nella formulazione vigente fino al 30 giugno 2001».
III - Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
20. La Commissione e la Rebmann hanno presentato osservazioni scritte entro il termine a tal fine previsto dall'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia.
21. La Corte ha deciso di rivolgere alle parti intervenute nella fase scritta e al governo tedesco alcuni quesiti relativi all'interpretazione di determinate norme del Codice doganale comunitario nonché del regolamento di applicazione.
22. All'udienza del 23 gennaio 2003 erano presenti, per svolgere osservazioni orali, la Rebmann e la Commissione.
IV - Analisi della questione pregiudiziale
A - I prodotti compensatori come merci in reintroduzione
23. E' esentato dal pagamento del relativo dazio doganale ogni genere di prodotti che entra nel territorio comunitario per essere sottoposto a determinate operazioni, definite come perfezionamento attivo, allo scopo di venire nuovamente esportato in un momento successivo. Tuttavia, se tale genere di prodotti, dopo essere stato importato nell'Unione europea e immesso in libera pratica, acquista la posizione di merce comunitaria, l'esenzione perde la ragione di esistere e l'importatore deve pagare il debito d'imposta che non era sorto in un primo momento.
24. Sono inoltre esenti dai dazi i beni comunitari che, dopo essere stati esportati, vengono reimportati nel territorio doganale comunitario entro tre anni dall'esportazione e immessi in libera pratica. Trascorso il suddetto periodo, questi beni sono considerati, tranne eccezioni, prodotti esterni alla Comunità e sono pertanto soggetti al regime doganale ordinario.
25. Orbene, generalmente i prodotti compensatori ottenuti dalle operazioni di perfezionamento attivo sono complessi, come le autovetture nella causa principale, e sono formati da diversi componenti. Alcuni di questi costituiscono merce esterna alla Comunità, che è stata importata con il fine esclusivo di venire sottoposta a «perfezionamento»; altri componenti costituiscono i beni di origine comunitaria che sono stati incorporati attraverso le operazioni di lavorazione, trasformazione o restauro.
26. Di conseguenza, nel momento in cui il prodotto compensatore rientra nel territorio doganale, occorre individuare gli elementi che corrispondono ai beni extracomunitari importati inizialmente, che sono gli unici soggetti a pagamento del dazio.
27. Questo è il senso delle disposizioni che ho descritto sopra, sotto il titolo I, lett. A, delle presenti conclusioni.
B - L'onere di fornire i dati necessari per effettuare il calcolo dei dazi all'importazione
1. Regola generale: l'onere grava sull'importatore
28. Non ho dubbi circa il fatto che, di norma, le informazioni necessarie per calcolare l'importo dei dazi dovuti debbano essere fornite e attestate dalla persona che effettua le operazioni di importazione del prodotto compensatore, già in precedenza esportato. Ciò si evince non soltanto dal sistema instaurato attraverso il Codice doganale comunitario e, in particolare, dalla formulazione del suo art. 62, ma anche dalla logica del sistema, poiché l'importatore, o un suo rappresentante, sono i soggetti che conoscono meglio di altri i prodotti e le caratteristiche di questi, che devono essere descritte nella dichiarazione al momento dello sdoganamento.
2. Eccezione: l'onere ricade sulle autorità doganali
29. Orbene, come dimostrano i fatti di cui è causa nel procedimento principale, non sono rare le situazioni in cui l'importatore è incapace di fornire all'ufficio doganale gli elementi di valutazione necessari ai fini della liquidazione del dazio, in quanto non ne è a conoscenza. In tali circostanze, eccezionalmente, le autorità competenti devono ottenere i detti elementi, e, qualora ne siano già possesso, utilizzarli.
30. Diverse ragioni avvalorano questa interpretazione. Alcune attengono al testo stesso della normativa comunitaria sul regime doganale, altre costituiscono un corollario dei principi generali del diritto.
a) Il corpus iuris doganale
31. In base all'art. 6 del Codice doganale, che è inserito nel capitolo 2, titolo I, concernente le disposizioni generali che riguardano i diritti e gli obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale, chiunque chieda all'autorità doganale di prendere una decisione sull'applicazione della normativa doganale è tenuto a fornire tutti gli elementi e tutti i documenti necessari affinché l'autorità possa decidere. Tuttavia, il regolamento di applicazione contempla l'eventualità che l'interessato non sia in grado di produrre la detta documentazione; in tal caso è previsto che l'autorità doganale fornisca la documentazione depositata presso i propri archivi (art. 2).
32. Questa regola si applica a settori specifici del regime doganale comunitario, in particolare a quelli che riguardano i fatti di cui è causa nel procedimento principale.
i) La trasmissione di dati nel regime di perfezionamento attivo
33. In applicazione di tale regime, le merci non comunitarie che sono state importate al fine di venire nuovamente esportate sotto forma di prodotti compensatori non pagano il dazio e sono vincolate al cosiddetto sistema della «sospensione» , che si conclude, per quanto qui interessa, quando le merci escono dal territorio doganale della Comunità . Per di più, come ho precedentemente sottolineato, qualora tali prodotti, dopo essere stati esportati, vengano nuovamente immessi nel territorio comunitario, saranno soggetti a tassazione in proporzione agli elementi relativi alle merci extracomunitarie che li compongono. A tal fine, la persona autorizzata ad effettuare il perfezionamento attivo è tenuto a presentare all'ufficio doganale di controllo un conto di appuramento recante le indicazioni che consentono di determinare l'importo dei suddetti dazi .
34. Ciononostante, lo stesso regolamento di applicazione ammette la possibilità di ottenere talune informazioni senza l'intervento dell'interessato, con il ricorso alla cooperazione amministrativa. Quando l'importazione e l'immissione in libera pratica hanno luogo in un ufficio diverso da quello di appuramento del regime di sospensione, deve essere redatto un bollettino d'informazione, denominato «INF 1», di cui l'amministrazione si avvale per stabilire l'importo dei dazi all'importazione in funzione dei dati in esso indicati .
ii) La trasmissione dei dati nel regime applicabile alle merci in reintroduzione
35. Nel corso delle operazioni relative a questa categoria di merci, l'autorità doganale che interviene al momento dell'esportazione iniziale deve rilasciare un documento contenente gli elementi di informazione necessari per identificare le merci qualora venissero reintrodotte nel territorio doganale della Comunità ; inoltre, su richiesta dell'interessato, la detta autorità è parimenti tenuta a rilasciare il bollettino di informazione, denominato «INF 3», che, per gli stessi motivi, deve contenere tutti gli elementi accertati dalla detta autorità .
36. La presentazione dell'uno o dell'altro documento è condizione sine qua non perché la reintroduzione delle merci benefici dell'esenzione dai dazi all'importazione; tuttavia tale presentazione non è necessaria qualora le stesse autorità che intervengono nell'operazione di sdoganamento siano in grado di dimostrare, per mezzo di elementi di prova in loro possesso, che possono essere richiesti all'ufficio doganale di esportazione o all'interessato, che le merci di cui trattasi soddisfano le condizioni stabilite per essere ammesse al beneficio di tale regime privilegiato .
37. Riguardo alle merci in reintroduzione, il legislatore fa ricadere sull'interessato l'onere di fornire i dati di riferimento pertinenti per ottenere l'esenzione, pur prevedendo, tuttavia, che tali elementi possano essere procurati dalla stessa autorità doganale, o perché li possiede, o perché li richiede all'importatore. Per questo motivo lo stesso regolamento di applicazione dispone che le autorità competenti rilascino il bollettino d'informazione «INF 3» in originale e in due copie, affinché l'originale ed una copia siano consegnate all'esportatore perché le presenti all'ufficio doganale di reintroduzione, mentre l'altra copia viene archiviata dall'ufficio doganale che ha rilasciato il bollettino .
38. Né il Codice doganale comunitario, né il regolamento di applicazione prevedono la messa in atto di una soluzione automatica e formale secondo la quale, in mancanza di informazioni da parte dell'importatore, a prescindere dalle circostanze del caso di specie e dalle ragioni che impediscono alla persona su cui grava l'obbligo tributario di fornire elementi di valutazione indispensabili perché possa venire accordato il beneficio del regime privilegiato, si procede a liquidare i relativi dazi come se le merci non fossero reimportate in regime di reintroduzione.
39. Così, il regime di perfezionamento attivo prevede che, ai fini del calcolo del debito fiscale, le autorità doganali possano ottenere le informazione necessarie attraverso il meccanismo della cooperazione. Durante lo svolgimento delle operazioni riguardanti merci in reintroduzione, al fine di rilasciare la relativa autorizzazione, le dette autorità hanno l'obbligo di utilizzare gli elementi precedentemente acquisiti di cui dispongono, a prescindere dalla circostanza che siano stati o meno forniti dall'interessato. Ne consegue che le precedenti disposizioni devono essere prese in considerazione qualora le merci in reintroduzione siano prodotti compensatori, che sono pertanto soggetti al pagamento dei dazi doganali in proporzione dei componenti di origine extracomunitaria in essi contenuti.
40. Ritengo, insomma, che, di norma, l'art. 187 del Codice doganale comunitario faccia ricadere sull'interessato l'onere di dichiarare e produrre le informazioni necessarie per calcolare i dazi dovuti sull'importazione di prodotti compensatori dichiarati come merci in reintroduzione; tuttavia, eccezionalmente, quando l'interessato non è in grado di fornire i dati richiesti per cause che non gli sono imputabili, spetta all'amministrazione fornirli, se ne è in possesso.
41. Non condivido l'interpretazione restrittiva proposta dalla Commissione nelle osservazioni scritte. Al fine di determinare «l'importo dei dazi all'importazione dovuti per legge», l'art. 187, n. 2, del Codice doganale comunitario rinvia alle «regole applicabili nel quadro del regime di perfezionamento attivo». Tale rinvio, in base al suo tenore letterale, non è specifico e riguarda non soltanto le regole applicabili al calcolo della tassa doganale, ma le «disposizioni» «applicabili», senza ulteriore precisazione, e, pertanto, anche quelle procedurali. Non si riscontrano nel detto testo normativo elementi che consentano di operare la distinzione suggerita dalla Commissione.
42. Quindi, in sede di calcolo dell'importo dei dazi all'importazione dei prodotti compensatori, si deve tenere conto delle regole vigenti nel quadro del regime di perfezionamento attivo - nei limiti in cui sono applicabili -, che comprendono le disposizioni relative alla procedura cui le autorità doganali devono attenersi al fine di entrare in possesso degli elementi di valutazione necessari ai fini del detto calcolo. Non ravviso alcuna ragione per cui l'applicazione di queste ultime dovrebbe essere esclusa, e neppure la Commissione adduce argomenti in proposito, limitandosi unicamente a contestarne l'applicazione .
43. Non costituisce certamente una valida spiegazione l'asserita differenziazione tra i prodotti compensatori che vengono immessi in libera pratica dopo il perfezionamento attivo e quelli che, dopo essere stati esportati, sono reimportati come merce di reintroduzione.
44. Questa differenziazione invocata dalla Commissione non sussiste. In primo luogo, poichè il legislatore comunitario non l'ha ritenuta opportuna; altrimenti non avrebbe aggiunto, al citato art. 187, n. 2, che ai prodotti compensatori importati come merci in reintroduzione debbano applicarsi, ai fini del calcolo dei dazi all'importazione, le disposizioni applicabili al regime del perfezionamento attivo, vale a dire le stesse norme applicabili nel caso in cui le stesse merci fossero state immesse in libera pratica subito dopo essere state sottoposte a lavorazione, trasformazione o riparazione, ovvero dopo essere state sottoposte ad un regime intermedio.
45. In secondo luogo, perché in ambedue le ipotesi i prodotti compensatori si trovano nella stessa situazione rispetto al calcolo dei dazi all'importazione. Essi costituiscono un insieme composito di merci comunitarie ed extracomunitarie, e quindi, nel momento in cui sono immessi in libera pratica e si genera il fatto imponibile, è indispensabile sapere in quale proporzione sono presenti le une e le altre all'interno del bene di cui trattasi, in quanto solo le seconde pagano il dazio all'importazione. Nel contesto di tale indagine, il soggetto passivo della tassa è il primo ad essere tenuto a fornire i dati necessari per mezzo dell'apposita dichiarazione; tuttavia, se egli non è in grado di fornirli, non vi è ragione per non attivare i meccanismi previsti dallo stesso diritto doganale comunitario per ovviare ad una tale mancanza.
46. Il periodo intercorso tra le operazioni di perfezionamento attivo e la reintroduzione dei prodotti compensatori, oppure la circostanza che l'importatore sia una persona diversa da quella che era stata autorizzata a realizzare le dette operazioni e ad esportare le merci, possono provocare altre conseguenze , ma in nessun caso consentono, qualora siano disponibili i necessari elementi di valutazione, di stabilire un importo dei dazi doganali differente da quello dovuto, come se non si trattasse di prodotti compensatori.
b) I principi generali del diritto
47. L'interpretazione suggerita dalla Commissione non tiene conto del principio della proporzionalità e ignora il principio della buona fede , che deve regolare i rapporti tra l'amministrazione e gli amministrati.
48. Infatti, appare sproporzionato obbligare l'importatore al pagamento di un debito fiscale superiore al dovuto poiché egli, per cause che non gli sono imputabili, non può fornire i dati necessari per calcolare l'importo del dazio, allorché tali dati sono reperibili presso gli archivi di un ufficio doganale, vuoi quello competente ad effettuare il calcolo e a riscuotere il dazio, vuoi qualsiasi altro ufficio che, attraverso il meccanismo della cooperazione amministrativa, sia in grado di fornirli. Di fronte al soggetto sul quale incombe l'obbligo di pagare dazi all'importazione, tutte le autorità coinvolte nell'applicazione della normativa comunitaria doganale formano un'unica «persona giuridica» e, in quanto parti di uno stesso «organo», sono tenute a comunicare tra loro, poiché è inammissibile pensare che i dati di cui un'unità è a conoscenza siano resi inaccessibili alle altre, ai danni dell'amministrato.
49. Ignorare questa realtà e, pur disponendo degli elementi di conoscenza pertinenti, approfittare del fatto che l'importatore non è in grado di fornirli, determinando un importo dell'obbligazione tributaria superiore a quello dovuto per legge, costituisce perciò una violazione del principio della buona fede che deve governare i rapporti tra i pubblici poteri ed i cittadini.
50. Per di più, come ha ammesso all'udienza il rappresentante della Commissione , la quota della tassa che risulta in eccesso, in quanto non dovuta, acquista carattere sanzionatorio. Se le autorità doganali sanno che i prodotti oggetto di importazione sono compensatori e dispongono degli elementi di valutazione necessari per poter calcolare il dazio, decidere di tassare le merci come se non contenessero componenti di matrice comunitaria in base alla sola circostanza che l'importatore non ha fornito i relativi dati, costituisce sostanzialmente una sanzione, inflitta senza alcun rispetto dei principi e dei limiti cui è vincolato l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle pubbliche autorità.
51. Siffatto comportamento viola i principi della legalità e della tipicità, che impongono la predeterminazione per legge delle condotte sanzionabili e la riconducibilità del quadro fattuale alla descrizione, nonché è contrario al principio della colpevolezza, che vieta di imporre una sanzione in assenza di colpa.
52. Esso configura poi gli estremi dell'imposizione di una sanzione atipica, inflitta ipso facto, al di fuori di qualsiasi procedura, senza aver previamente ascoltato l'interessato e senza dare a quest'ultimo la possibilità di difendersi.
53. La soluzione che propongo non ignora il carattere formale e procedurale della normativa doganale né introduce, come invece ritiene la Commissione, incertezza nei rapporti giuridici. Credo, al contrario, che tale soluzione garantisca il giusto equilibrio tra l'esigenza di certezza nei rapporti giuridici e le garanzie dell'amministrato, ovvero, come recita il quinto 'considerando' del Codice doganale comunitario, «tra il compito istituzionale dell'amministrazione doganale (...) e il diritto degli operatori economici ad un equo trattamento».
54. E' vero che l'importatore deve attestare che i beni sono prodotti compensatori, importati come merci di reintroduzione, e indicare la proporzione dei componenti del prodotto soggetti a tassazione, nonché fornire i parametri necessari per effettuare il calcolo del dazio. Tuttavia, se, per circostanze che esulano dalla sua responsabilità, egli non può produrre nessuno di tali elementi, qualora l'amministrazione sia al corrente delle relative informazioni o sia in grado di acquisirle, l'espediente di richiedere in via immediata all'importatore la liquidazione di un importo calcolato sul valore totale delle merci costituisce una violazione della lettera e dello spirito della normativa, peccando di un formalismo eccessivo che non si rivela assolutamente necessario al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dal legislatore comunitario.
C - Le informazioni coperte dal segreto d'ufficio
55. Per concludere, confesso che non riesco a capire quali ostacoli possano derivare in proposito, secondo la Commissione, il governo tedesco e il giudice a quo, dall'art. 15 del Codice doganale comunitario. Questa norma copre con segreto d'ufficio le informazioni riservate o fornite in via riservata che non possono essere divulgate dalle autorità doganali se non con l'autorizzazione della persona che le ha fornite, ovvero per ordine dell'autorità giudiziaria o in forza di disposizioni di legge.
56. Tale norma pone quindi un limite all'impiego da parte dell'autorità doganale delle informazioni in suo possesso, ma non costituisce in alcun modo uno sbarramento all'utilizzo delle informazioni non riservate e, di conseguenza, non contraddice l'interpretazione da me proposta. La garanzia rappresentata dal segreto d'ufficio non può confutare, in via generale, le riflessioni elaborate nel corso di queste conclusioni, posto che, altrimenti, data la caratteristica che contraddistingue il diritto doganale comunitario come normativa astratta, verrebbero private del loro contenuto le norme del corpus iuris doganale che ho esaminato nei precedenti paragrafi e molte altre norme, in forza delle quali le autorità competenti possono o debbono utilizzare le informazioni di cui sono a conoscenza.
57. Di conseguenza, come ho già sottolineato, è compito del debitore dichiarare e fornire i dati necessari per calcolare i dazi doganali dovuti sull'importazione di prodotti compensatori dichiarati come merci in reintroduzione. Tuttavia, se, per cause estranee alla sua volontà, l'interessato non è in grado di produrre i dati richiesti, è l'amministrazione doganale che deve fornirli, se ne è in possesso o può disporne, sempreché le informazioni di cui trattasi non siano coperte dal segreto d'ufficio e non pregiudichino i terzi.
V - Conclusione
58. Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di giustizia di risolvere la questione posta in via pregiudiziale dal Bundesfinanzhof nel senso che «l'art. 187, n. 2, del Codice doganale comunitario, istituito con regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, pone, di norma, a carico dell'interessato l'onere di dichiarare e fornire i dati necessari per effettuare il calcolo dei dazi all'importazione dovuti sui prodotti compensatori dichiarati come merci in reintroduzione; tuttavia, eccezionalmente, quando, per cause che non gli sono imputabili, l'interessato non è in grado di produrre i dati richiesti, è compito dell'amministrazione fornirli, se ne è in possesso o può disporne, sempreché le informazioni di cui trattasi non siano coperte dal segreto d'ufficio e non pregiudichino i terzi».
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