CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
L.A. GEELHOED
presentate il 10 luglio 2003 (1)
Causa C-58/02
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno di Spagna
«Inadempimento di uno Stato – Mancata attuazione entro il termine stabilito della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato – Attuazione mediante normativa in vigore»
I ─ Introduzione
1. In questa causa la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Spagna non ha adottato e non le ha comunicato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie all'attuazione completa della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (2) (in prosieguo: la direttiva).
2. La difesa del governo spagnolo contiene un solo argomento giuridicamente rilevante. Questo governo si richiama infatti alla normativa spagnola già in vigore, nell'interpretazione che di essa dà il giudice penale nazionale, e che già garantirebbe la tutela prevista dalla direttiva.
3. La presente causa offre lo spunto per approfondire la questione in quali circostanze uno Stato membro, invocando questo motivo, possa fare a meno di attuare un atto formale di attuazione di una disposizione di una direttiva che prevede sanzioni per taluni comportamenti specificamente descritti.
4. Per il resto il governo spagnolo richiama un progetto di legge di modifica del codice penale, che mira ad attuare la direttiva. Siffatto progetto non può tuttavia rivestire alcun peso nel presente procedimento: secondo una giurisprudenza costante la sussistenza di un inadempimento deve infatti essere valutata sulla base della situazione in cui uno Stato membro si trovava allo spirare del termine stabilito nel parere motivato. Una normativa adottata successivamente, o ancora da adottarsi, non può far cessare l'inadempimento. Secondo una giurisprudenza del pari costante, uno Stato membro non può mai invocare procedure previste dall'ordinamento giuridico nazionale per giustificare un recepimento tardivo di una direttiva CE.
II ─ Ambito normativo
A ─ Diritto comunitario
5. Ai sensi dell'art. 1 della direttiva 98/84 l'oggetto della medesima è il ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri riguardanti misure contro i dispositivi illeciti che forniscono l'accesso non autorizzato a servizi protetti.
6. L'art. 2 della direttiva dà una definizione di servizi protetti. Rientra in tale nozione uno dei servizi seguenti laddove sia fornito a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato:
─ trasmissioni televisive, ai sensi dell'articolo 1, lett. a), della direttiva 89/552/CEE; trasmissioni televisive, ai sensi dell'articolo 1, lett. a), della direttiva 89/552/CEE;
─ trasmissioni radiofoniche, cioè la trasmissione via cavo o via etere, anche via satellite, di programmi radiofonici destinati al pubblico; trasmissioni radiofoniche, cioè la trasmissione via cavo o via etere, anche via satellite, di programmi radiofonici destinati al pubblico;
─ servizi della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione; o la prestazione di un accesso condizionato ai servizi suesposti, considerato servizio in quanto tale servizi della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione; o la prestazione di un accesso condizionato ai servizi suesposti, considerato servizio in quanto tale
.Sempre secondo l'art. 2 della direttiva costituiscono accesso condizionatomisure e/o sistemi tecnici in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva autorizzazione individuale.
7. L'art. 4 della direttiva stabilisce quanto segue: Gli Stati membri vietano sul loro territorio le seguenti attività:
a) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio o il possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti;
b) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi illeciti;
c) l'impiego di comunicazioni commerciali per promuovere dispositivi illeciti
.
8. L'art. 5 della direttiva stabilisce le seguenti sanzioni e mezzi di tutela a garanzia del rispetto dei divieti di cui all'art. 4:
1. Le sanzioni sono efficaci, dissuasive e proporzionate al potenziale impatto dell'attività illecita.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per provvedere a che i prestatori di servizi protetti i cui interessi vengano pregiudicati da un'attività illecita, quale specificata all'articolo 4, svolta sul loro territorio abbiano accesso a mezzi di tutela adeguati, compresa la possibilità di promuovere un'azione per il risarcimento del danno e ottenere un'ingiunzione o altro provvedimento cautelare e, ove opportuno, chiedere che i dispositivi illeciti siano eliminati dai circuiti commerciali
.
B ─ Diritto nazionale
9. Nella sua difesa il governo spagnolo cita talune disposizioni del codice penale spagnolo che sono rilevanti per l'attuazione della direttiva.
10. Si tratta innanzi tutto dell'art. 270 del codice penale. Questo articolo stabilisce che è punito con la detenzione da sei mesi a due anni o con una multa di ammontare equivalente alla detta detenzione chi, a scopo di lucro e a spese di un terzo, riproduca, copii, diffonda pubblicamente o trasmetta, in tutto o in parte, un'opera letteraria, artistica o scientifica o la riproduzione, l'interpretazione o l'esecuzione artistica di un'opera, con qualunque mezzo di diffusione, senza autorizzazione dei titolari dei diritti di autore o dei loro aventi causa.
11. In secondo luogo il governo rinvia all'art. 248, secondo comma, del codice penale. E' ritenuto colpevole di truffa chi, a scopo di lucro e tramite manipolazione di mezzi informatici o di mezzi ad essi analoghi, riesca a trasferire ad altri senza autorizzazione un bene patrimoniale, a spese di un terzo.
12. In terzo luogo è importante l'art. 255 del codice penale, a norma del quale è punito con una multa equivalente a una detenzione da tre a dodici mesi chi commetta frode per un valore superiore a 50 000 peseta spagnole (ESP), (...) secondo una delle seguenti modalità:
─ utilizzando meccanismi installati al fine di commettere la frode; utilizzando meccanismi installati al fine di commettere la frode;
─ alterando fraudolentemente copie o contatori; alterando fraudolentemente copie o contatori;
─ utilizzando ogni altro mezzo clandestino utilizzando ogni altro mezzo clandestino
. Ove il valore non superi le ESP 50 000, l'atto è punito come contravvenzione ai sensi dell'art. 623, quarto comma, del codice penale.
13. In quarto luogo, gli artt. 28 e 29 del codice penale si applicano in generale a chiunque riveli al pubblico dove si possano trovare il programma e i mezzi per decodificare un segnale in modo fraudolento.
14. Riguardo ai mezzi di tutela previsti dall'art. 5, n. 2, della direttiva, il governo spagnolo rinvia alla seguente normativa nazionale.
15. Provvedimenti cautelari sono previsti dagli artt. 721-747 del codice di procedura civile (segnatamente l'art. 727) e dagli artt. 334 e segg. del codice penale, ove si configuri una fattispecie di reato.
16. In mancanza di una normativa specifica sulla responsabilità civile in questa materia, trova applicazione l'art. 1902 del codice civile. Detta disposizione generale può essere applicata all'utente che profitti fraudolentemente di servizi ad accesso condizionato (in prosieguo, anche: l' accesso riservato) o ad una persona che fabbrichi o immetta in rete programmi intesi ad aggirare i mezzi tecnologici destinati a contrastare l'uso non autorizzato.
III ─ Procedimento
17. Come ho già osservato nell'introduzione, è certo che il progettato emendamento del codice penale non era pronto in tempo. Inoltre, come deduco dalla controreplica, sembra che il governo spagnolo non sia più intenzionato a far entrare in vigore siffatto emendamento. Il progetto di legge, precedentemente citato dal governo spagnolo, volto ad emendare il codice penale, non può pertanto avere alcuna rilevanza nel procedimento pendente dinanzi alla Corte.
18. Inoltre il governo spagnolo riconosce di non avere comunicato tempestivamente alla Commissione la normativa spagnola già in vigore, utile ai fini del recepimento della direttiva. Anche la Commissione fa esplicitamente notare che la normativa in vigore non è stata notificata a titolo di attuazione della direttiva e che pertanto la Corte deve dichiarare l'inadempimento.
19. Considerato che non è controverso che la normativa nazionale in vigore, utile ai fini dell'attuazione della direttiva, non è stata tempestivamente notificata alla Commissione, è certo che il Regno di Spagna non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato. Ciò non implica tuttavia che la domanda debba essere accolta nella sua totalità, in quanto il ricorso della Commissione verte anche ─ e a mio avviso soprattutto ─ sulla mancata adozione in tempo utile della normativa necessaria.
20. La portata della controversia può essere ridotta anche sotto un terzo profilo. Riguardo all'obbligo previsto dall'art. 5, n. 2, la Commissione nella sua replica osserva che le disposizioni della legislazione nazionale invocate dal governo spagnolo non prevedono un mezzo giuridico per eliminare dispositivi illeciti dal circuito commerciale. Nella controreplica il governo spagnolo non entra nel merito di questo argomento, in quanto evidentemente non contesta questa tesi della Commissione. Ciò significa che la violazione del Trattato da parte del Regno di Spagna, per quanto riguarda l'attuazione dell'art. 5, n. 2, deve ritenersi accertata.
21. La questione su cui la Corte deve pronunciarsi è pertanto limitata all'attuazione nella normativa nazionale dell'art. 4 della direttiva e dell'art. 5, n. 1, della medesima, che dipende direttamente dal primo. Segnatamente, la controversia è limitata alla questione se la normativa spagnola in vigore, secondo l'interpretazione che ad essa è data dal giudice nazionale, comporti già un'attuazione completa della direttiva.
22. Il governo spagnolo sostiene che la normativa in vigore assicura già la tutela richiesta dalla direttiva.
23. A fondamento della sua tesi il governo spagnolo cita ad esempio una sentenza del Juzgado de lo Penal de Córdoba (Tribunale penale di Cordova) 11 febbraio 2002, in cui la diffusione di carte decodificatrici false a spese della società Canal Satelite Digital viene qualificata come truffa e violazione dei diritti d'autore. L'imputato è stato condannato alla detenzione e ad una multa, nonché al risarcimento dei danni alla Canal Satelite Digital. Siffatta sentenza dimostra, a giudizio del governo spagnolo, che la normativa in vigore prevede un sistema sanzionatorio adeguato per gli atti che la direttiva definisce meritevoli di sanzione.
24. Nella sua replica la Commissione sostiene che le disposizioni vigenti sono manifestamente inadeguate per un'attuazione corretta e completa della direttiva, e segnatamente degli artt. 4 e 5. La Commissione si richiama in merito al principio formulato dall'art. 4, n. 1, del codice penale spagnolo, che vieta l'irrogazione di una pena per fatti diversi da quelli esplicitamente contemplati dalla legge ( nulla poena sine lege).
25. Il rinvio all'art. 270 del codice penale secondo la Commissione sarebbe irrilevante, in quanto la direttiva non mira a tutelare la proprietà intellettuale di opere che vengono diffuse utilizzando servizi di cui l'avente diritto ha riservato l'accesso. Per contro, lo scopo della direttiva è quello di assicurare, nell'interesse dei prestatori dei suddetti servizi, che questi possano ricevere un compenso per i servizi stessi.
26. Per quanto riguarda il delitto di truffa: l'art. 248, secondo comma, del codice penale richiede il trasferimento non autorizzato di un bene patrimoniale a spese di un terzo, mentre gli atti elencati all'art. 4 della direttiva a giudizio della Commissione avrebbero una portata molto maggiore. L'art. 4 non richiede il trasferimento di un bene patrimoniale. L'art. 255 del codice penale si applica alla sottrazione fraudolenta per uso privato, mentre i comportamenti illeciti di cui all'art. 4 della direttiva hanno fini commerciali.
27. Posto che gli artt. 248 e 255 del codice penale non costituiscono un'attuazione degli artt. 4 e 5 della direttiva, secondo la Commissione siffatta attuazione non può riscontrarsi nemmeno negli artt. 28 e 29 del codice penale. Gli artt. 28 e 29 del codice penale si limiterebbero a dare una definizione delle nozioni di colpevolezza e di complicità, senza peraltro costituire un ampliamento della nozione del delitto.
28. Nella sua controreplica il governo spagnolo avanza la tesi secondo cui la legge penale spagnola offrirebbe una tutela del prestatore di servizi addirittura migliore rispetto a quella prevista dalla direttiva, in quanto essa prevede la penalizzazione anche di attività illegali svolte a fini non commerciali. Inoltre, l'art. 255 non si limiterebbe ad atti illeciti per uso privato. Detto governo rinvia in merito ad una sentenza del giudice penale di Barcellona. Infine il governo spagnolo riconosce che l'art. 270 del codice penale, diversamente dalla direttiva, tutela la proprietà intellettuale, ma aggiunge che la tutela del diritto d'autore contribuisce comunque alla realizzazione dell'obiettivo perseguito dalla direttiva. Infatti molte delle attività vietate dalla direttiva violano tale diritto. Per quanto riguarda l'art. 248, secondo comma, il governo spagnolo sostiene che negli atti vietati dall'art. 4 della direttiva si configura sempre il trasferimento di un bene patrimoniale.
29. Pervengo adesso alla tesi della Commissione in merito alla sentenza del giudice penale di Cordova. Secondo la Commissione, questa sentenza non offrirebbe alcun supporto alla tesi del governo spagnolo per tre specifici motivi:
─ si tratta di una sentenza isolata; si tratta di una sentenza isolata;
─ la sentenza è limitata all'applicazione dell'art. 248, secondo comma, alla vendita di carte decodificatrici e pertanto non può equivalere ad un recepimento per gli altri atti elencati dall'art. 4 della direttiva; la sentenza è limitata all'applicazione dell'art. 248, secondo comma, alla vendita di carte decodificatrici e pertanto non può equivalere ad un recepimento per gli altri atti elencati dall'art. 4 della direttiva;
─ la sentenza è stata pronunciata da un giudice inferiore. la sentenza è stata pronunciata da un giudice inferiore.
30. La Commissione rinvia a questo riguardo all'art. 1 del codice civile spagnolo, relativo alle fonti del diritto. Nell'ordinamento spagnolo sono fonti del diritto: la legge, la consuetudine e i principi generali del diritto. Ai sensi dell'art. 1, sesto comma, le pronuncie dei giudici integrano l'ordinamento giuridico, mediante la giurisprudenza consolidata del Tribunal Supremo (Corte spagnola di cassazione). Una sentenza isolata di un giudice penale ( Juzgado de lo Penal) in diritto spagnolo non potrebbe pertanto essere considerata giurisprudenza né essere usata come argomento per dimostrare una determinata interpretazione di una legge.
31. Nella sua controreplica il governo spagnolo rinvia anche ad una seconda sentenza di un giudice penale, ossia lo Juzgado de lo Penal de Barcelona. In siffatta sentenza è qualificata come truffa la vendita a terzi di carte illegalmente copiate che consentano di decifrare senza autorizzazione il segnale di un operatore di televisione via cavo.
32. Non esiste una giurisprudenza del Tribunal Supremo, in quanto questa istanza non ha ancora potuto essere investita di cause rilevanti ai fini della direttiva. Tuttavia, secondo il governo spagnolo, la tendenza rilevabile è che il giudice penale spagnolo punisce gli atti vietati dalla direttiva. Il giudice si fonda sulla circostanza che tali atti rientrano nelle fattispecie criminose previste dal codice penale. Una nuova normativa sarebbe solo fonte di confusione.
IV ─ Valutazione
33. Il presente procedimento verte sulla questione in che circostanze uno Stato membro, invocando la normativa già in vigore nell'interpretazione che ad essa è data dal giudice nazionale, possa omettere di emanare un atto formale di attuazione di una direttiva.
34. Nella sua giurisprudenza la Corte stabilisce requisiti molto severi per il recepimento di disposizioni di direttive da cui i singoli possano ricavare diritti o da cui ─ come nel caso dell'art. 4 della direttiva ─ per essi derivino taluni obblighi. Al primo posto la Corte mette l'interesse della certezza del diritto.
35. Sebbene l'art. 249 CE lasci agli Stati membri la libertà di scegliere la forma ed i mezzi destinati a garantire l'attuazione della direttiva, conformemente alla giurisprudenza della Corte è in generale richiesto un apposito atto formale di attuazione, che consiste in molti casi in un emendamento alla legislazione nazionale. In via eccezionale può bastare un quadro normativo generale (preesistente), sempre che questo assicuri effettivamente l'applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso. E, dato che si tratta di un'eccezione ad una regola, essa va interpretata restrittivamente, come correttamente affermato dall'avvocato generale Tizzano nelle conclusioni presentate nella causa Commissione/Paesi Bassi (3) .
36. Pertanto non può bastare una generica compatibilità dell'ordinamento nazionale con la direttiva, ma occorre una chiara e precisa conformità dell'uno rispetto all'altra. Ciò vale segnatamente ove una direttiva conferisca dei diritti ai singoli. Qualora una disposizione di una direttiva vieti determinati atti, come l'art. 4 della direttiva in esame, lo Stato membro deve prevedere una sanzione adeguata per tutti gli atti contemplati dalla direttiva.
37. Ciò mi porta a parlare del giudice nazionale. Come ho spiegato nelle conclusioni che ho di recente presentato nella causa Commissione/Italia (4) , il giudice nazionale svolge un ruolo chiave per assicurare la penetrazione del diritto comunitario nell'ordinamento giuridico nazionale. Tra i suoi compiti rientra anche quello di interpretare il diritto nazionale per quanto possibile alla luce delle disposizioni rilevanti del diritto comunitario (interpretazione conforme al diritto comunitario). Sostanzialmente il governo spagnolo invoca una siffatta interpretazione ad opera del giudice nazionale.
38. Occorre chiedersi in che circostanze un'interpretazione conforme alla direttiva possa ovviare a lacune nella normativa nazionale. Per risolvere siffatta questione a mio avviso vanno presi in considerazione tre aspetti distinti. Il primo aspetto riguarda la normativa nazionale: occorre chiedersi se essa offra spazio per un'interpretazione conforme alla direttiva. Il secondo aspetto verte sul contenuto della disposizione della direttiva, ossia se questa consenta un'interpretazione conforme alla direttiva, o se invece siffatta interpretazione non garantisca all'interessato la necessaria certezza del diritto. Il terzo aspetto riguarda poi il modo in cui il giudice nazionale applica il disposto della direttiva: l'applicazione della direttiva da parte dei giudici nazionali può definirsi costante?
39. Comincio dal primo aspetto. Il governo spagnolo invoca alcune disposizioni del codice penale che considera come un'attuazione adeguata dell'art. 4 della direttiva. La Commissione rinvia a questo riguardo al principio di legalità, sancito dal codice penale spagnolo. A mio giudizio è giusto che la Commissione invochi siffatto principio ─ sancito anche dall'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dall'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nessuno può essere condannato per fatti non preventivamente ed esplicitamente definiti reati.
40. L'obbligo per il giudice di interpretare una disposizione nazionale in modo conforme ai precetti della direttiva può porsi in contrasto con il principio di legalità. Data l'importanza rivestita da siffatto principio, che ha natura di diritto fondamentale, le disposizioni penali sovente lasciano meno spazio per un'interpretazione conforme alla direttiva. Non voglio spingermi ad affermare che il principio di legalità osta sempre ad un'interpretazione conforme alla direttiva. Taluni sviluppi sociali o tecnici possono far sì che atti in precedenza non contemplati vadano ricompresi nell'ambito di applicazione di una disposizione penale già in vigore. Spetta al giudice nazionale interpretare una norma penale tenendo presenti siffatti sviluppi. Questo compito non cambia se gli sviluppi derivano da una normativa internazionale o europea nel frattempo adottata. Tuttavia, a prescindere dai detti sviluppi, il giudice penale è sempre vincolato ad un'interpretazione grammaticale di una norma penale, in quanto il principio di legalità non consente un'interpretazione più ampia.
41. In sintesi, il giudice nazionale interpreta una norma penale nel rispetto del principio di legalità, principio che non gli impedisce di tenere conto del disposto di una direttiva CE. Egli è in ogni caso tenuto a rimanere nei limiti imposti dal principio di legalità.
42. Il secondo aspetto riguarda, come detto, il contenuto della disposizione della direttiva. La Corte nella sua giurisprudenza ha invocato il principio di certezza del diritto soprattutto per disposizioni di direttive che conferiscono diritti ai singoli. Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, è indispensabile che la situazione giuridica scaturente dalle misure nazionali di attuazione sia sufficientemente precisa e chiara e che i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (5) . A mio giudizio la situazione non cambia ove una disposizione di una direttiva non conferisca diritti agli interessati, ma vieti loro di compiere determinati atti. Ciò deriva dalla natura del diritto penale. Proprio qualora la violazione di un divieto di compiere taluni atti sia punita con sanzioni, i singoli devono poter dedurre con precisione dalla normativa nazionale da quali atti debbano astenersi. Ciò rappresenta anche la logica conseguenza del succitato principio di legalità.
43. Che un contesto giuridico generale non possa essere facilmente considerato come adeguata attuazione di una direttiva emerge a mio avviso anche dalla sentenza Commissione/Paesi Bassi (6) , in cui la Corte afferma che una giurisprudenza nazionale ─ ammesso che sia consolidata ─ che interpreti disposizioni di diritto interno in un senso ritenuto conforme ai precetti di una direttiva non può presentare la chiarezza e la precisione richieste per garantire l'esigenza della certezza del diritto. La Corte formula questa tesi alla luce della tutela civile del consumatore. A giudizio della Corte, se disposizioni nazionali chiare e precise sono richieste già nel settore del diritto privato, ciò vale ovviamente a maggior ragione per il diritto penale. Richiamo ancora una volta il principio di legalità.
44. Ciò mi porta ad esaminare il terzo aspetto. Il governo spagnolo invoca due sentenze di giudici spagnoli da cui dovrebbe emergere che la direttiva trova applicazione in Spagna. Nelle mie conclusioni presentate nella causa Commissione/Italia (7) ho citato tre criteri per accertare se una giurisprudenza nazionale incompatibile con il diritto comunitario possa portare a un'eventuale violazione del Trattato da parte di uno Stato membro. Siffatti criteri sono:
─ lo status delle decisioni giudiziarie considerate lo status delle decisioni giudiziarie considerate
─ gli indirizzi giurisprudenziali gli indirizzi giurisprudenziali
─ l'effetto delle decisioni giudiziarie nazionali sulla realizzazione dello scopo della normativa comunitaria considerata. l'effetto delle decisioni giudiziarie nazionali sulla realizzazione dello scopo della normativa comunitaria considerata.
45. Si tratta qui di una questione intrinsecamente contraddittoria: se una giurisprudenza nazionale compatibile con il diritto comunitario possa porre termine ad una violazione del Trattato. Tuttavia ritengo che i suddetti criteri siano applicabili anche al caso di specie.
46. In primo luogo lo status delle decisioni giudiziarie: decisioni del giudice nazionale supremo saranno in generale considerate come indicative dai giudici di grado inferiore. Ciò vale in misura molto minore per le decisioni di questi ultimi. In secondo luogo è rilevante l'indirizzo giurisprudenziale: si è in presenza di un caso isolato, oppure si tratta veramente di una tendenza della giurisprudenza nazionale? Non interpreto siffatto elemento nel senso che sia richiesta una serie di pronuncie giurisdizionali, in un caso come quello in esame in cui una disposizione relativamente nuova di una direttiva non ha ancora potuto generare una giurisprudenza copiosa. Deve però trattarsi di più di una sola decisione giudiziaria, a maggior ragione ove questa non provenga dal giudice supremo. In terzo luogo, e questo criterio è stato da me definito il più importante nelle mie conclusioni nella causa Commissione/Italia, occorre accertare l'effetto delle decisioni giudiziarie nazionali sulla realizzazione dello scopo della normativa comunitaria considerata. Nel caso di reati, tale effetto può consistere nella circostanza che le sentenze consentano di presumere che le violazioni della disposizione della direttiva siano perseguite e che il procedimento penale si svolga effettivamente. In questo modo può essere garantito l'interesse che la direttiva vuole tutelare.
47. Alla luce delle considerazioni che precedono pervengo adesso alla valutazione della controversia vera e propria.
48. A mio avviso è indubbio che la normativa spagnola in vigore attua in modo inadeguato il disposto dell'art. 4 e dell'art. 5, n. 1, della direttiva. Le due sentenze del giudice penale invocate dal governo spagnolo non cambiano la mia conclusione.
49. Dalla normativa nazionale invocata non emerge che tutti i comportamenti previsti dalla direttiva siano considerati reati nel Regno di Spagna. Mi riferisco a questo riguardo al disposto dell'art. 4 della direttiva. In ogni caso la normativa spagnola non riguarda il semplice possesso [contemplato dall'art. 4, lett. a)], né la promozione [art. 4, lett. c)] di dispositivi illeciti. Inoltre, come giustamente osserva la Commissione, i divieti nella legislazione spagnola sono subordinati a talune limitazioni, non comprese nella direttiva. Ricordo a questo riguardo:
─ l'art. 270 del codice penale riguarda solo la violazione dei diritti del titolare di un diritto d'autore; l'art. 270 del codice penale riguarda solo la violazione dei diritti del titolare di un diritto d'autore;
─ l'art. 248 del codice penale spagnolo esige il trasferimento di un bene patrimoniale. l'art. 248 del codice penale spagnolo esige il trasferimento di un bene patrimoniale.
50. Anche l'art. 255 del codice penale rappresenta di per sé un mezzo inadeguato per attuare gli obblighi derivanti dalla direttiva. A prescindere dal punto sollevato dalla Commissione, secondo cui l'ipotesi di cui trattasi configurerebbe solo una frode per scopi privati, l'articolo riguarda la frode, mentre la direttiva vieta le attività concrete, come il semplice possesso o l'uso di dispositivi illeciti.
51. Ciò mi porta ad analizzare l'interpretazione conforme ai precetti della direttiva. A mio avviso è indubbio che siffatta interpretazione non fa venir meno le lacune sopra rilevate. Ho infatti constatato che la normativa spagnola non vieta tutti gli atti considerati dalla direttiva. In alcuni casi tuttavia un atto contemplato dalla direttiva può farsi rientrare in una disposizione del codice penale spagnolo. Si tratta proprio dei casi su cui vertono le due sentenze invocate dal governo spagnolo.
52. Si aggiunga quanto segue:
─ il principio di legalità osta a che il giudice spagnolo punisca atti che non sono esplicitamente considerati reati dal codice penale spagnolo; il principio di legalità osta a che il giudice spagnolo punisca atti che non sono esplicitamente considerati reati dal codice penale spagnolo;
─ dalla normativa spagnola non può dedursi con precisione da quali atti i singoli debbano astenersi; dalla normativa spagnola non può dedursi con precisione da quali atti i singoli debbano astenersi;
─ il governo spagnolo invoca solo due sentenze di giudici inferiori. Da queste non può tuttavia dedursi che si tratti di sentenze che producano un effetto sufficiente in merito alla realizzazione dell'obiettivo perseguito dalla direttiva, anche considerando la portata limitata delle due sentenze, sopra ricordata. Esse infatti riguardano solo attività già vietate dal codice penale spagnolo. il governo spagnolo invoca solo due sentenze di giudici inferiori. Da queste non può tuttavia dedursi che si tratti di sentenze che producano un effetto sufficiente in merito alla realizzazione dell'obiettivo perseguito dalla direttiva, anche considerando la portata limitata delle due sentenze, sopra ricordata. Esse infatti riguardano solo attività già vietate dal codice penale spagnolo.
V ─ Conclusione
53. Alla luce dei fatti e delle circostanze che precedono suggerisco alla Corte:
a) di dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato e comunicato alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie ad attuare gli artt. 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva;
b) di condannare il Regno di Spagna alle spese, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura
.
1 – Lingua originale: l'olandese.
2 – GU L 320, pag. 54.
3 – Conclusioni presentate nella causa decisa con sentenza 10 maggio 2001, causa C-144/99 (Racc. pag. I-3541, paragrafo 16).
4 – Conclusioni presentate il 3 giugno 2003 (sentenza 9 dicembre 2003, causa C-129/00, Racc. pag. I-0000, paragrafi 57 e segg.)
5 – V., ad esempio, sentenza della Corte 7 maggio 2002, causa C-478/99, Commissione/Svezia (Racc. pag. I-4147, punto 18).
6 – Sentenza 10 maggio 2001, causa C-144/99 (Racc. pag. I-3541, punto 21).
7 – Cit. alla nota 4, paragrafi 62 e segg.
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