CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
D. Ruiz-Jarabo Colomer
presentate il 5 giugno 2003 (1)
Causa C-60/02
Montres Rolex S.A. e a.
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Landesgericht Eisenstadt (Austria)]
«Merci usurpative e contraffatte – Mancata previsione di una sanzione penale per il transito esterno – Compatibilità con il regolamento (CE) n. 3295/94»
Introduzione
1. Il Landesgericht Eisenstadt, in qualità di giudice istruttore (2) , chiede se il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative (in prosieguo: il regolamento contro la pirateria commerciale) (3) , osti alla normativa nazionale che non preveda sanzioni per merci di tali caratteristiche in regime doganale di transito esterno.
2. La causa in esame presenta due peculiarità: da un lato, l'interpretazione della disposizione controversa proposta dal giudice a quo non è pacifica; dall'altro, secondo il Landesgericht, si potrebbe contestare la normativa in questione per un'omissione. Pertanto, la risposta della Corte sarebbe assimilabile ad una dichiarazione d'inadempimento.
Fatti e procedimento principale
3. Come si desume dall'ordinanza di rinvio, i fatti su cui si basa la presente questione pregiudiziale si sono verificati nel periodo intercorso tra il mese di novembre del 2000 e il mese di luglio del 2001, e si possono riassumere come segue.
4. La società Montres Rolex S.A., titolare di diverse marche di orologi, nel novembre 2000 ha chiesto l'avvio di un'indagine preliminare contro ignoti, il sequestro di una partita di orologi contraffatti della marca di cui è titolare, e la loro distruzione, da eseguirsi al termine del procedimento.Secondo l'impresa, le merci provenivano dall'Italia e avevano come destinazione finale la Polonia.
5. Nel luglio del 2001 le società Tommy Hilfinger Licensing Inc. e la Chemise Lacoste S.A. (4) hanno sollecitato l'avvio di un procedimento simile in relazione a capi d'abbigliamento contrassegnati dai loro rispettivi marchi, senza l'autorizzazione dei titolari degli stessi, chiedendo anch'esse la distruzione di tali merci. Nelle stesse date, le società Guccio Gucci SpA e The Gap Inc, con riferimento a vari articoli in pelle e capi d'abbigliamento destinati alla Slovacchia, hanno chiesto l'apertura di un'indagine preliminare contro i presunti autori della violazione del loro diritto di marchio, cioè l'amministratore o il titolare responsabile di una società con sede a Pechino (Cina) o il responsabile di un'impresa con sede a Bratislava (Slovacchia). In entrambe le ipotesi si tratterebbe, secondo le querelanti nella causa principale, di merci provenienti dalla Cina e destinate ad essere introdotte in Slovacchia. Come nei casi precedenti, le querelanti hanno sollecitato il sequestro degli articoli in questione e la loro successiva distruzione.
6. Tutti i suddetti articoli contraffatti sono stati bloccati dalla dogana di Kittsee.
La normativa comunitaria pertinente
7. I vari provvedimenti di blocco da parte delle autorità doganali sono stati adottati in forza del regolamento contro la pirateria commerciale.
8. Tale regolamento ha per oggetto di impedire l'immissione nel mercato di merci contraffatte e di merci usurpative, adottando a tale scopo misure volte a contrastare efficacemente il commercio illegale di tali merci (secondo considerando). A tal fine, esso definisce, da un lato, le condizioni d'intervento delle autorità doganali qualora merci sospettate di essere merci usurpative o contraffatte siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione, o quando siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci vincolate ad un regime sospensivo [(art. 1, n. 1, lett.a) ], e, dall'altro, le misure che le autorità competenti devono prendere nei riguardi delle merci anzidette qualora si accerti che sono effettivamente merci contraffatte o usurpative [art. 1, n. 1, lett.b)].
9. Sono vietati l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione, il vincolo al regime sospensivo di merci riconosciute come merci usurpative o contraffatte, a conclusione del procedimento di sequestro (art. 2).
10. Ai sensi dell'art. 3, il titolare di un marchio di fabbrica o di commercio, o il titolare dei diritti d'autore e di diritti affini o il titolare dei diritti relativi a disegni o modelli (in prosieguo: il titolare dei diritti), può presentare al servizio doganale competente una domanda scritta per ottenere l'intevento dell'autorità doganale relativamente a merci per le quali si sospetta che siano contraffatte o usurpative. Tale domanda deve contenere una descrizione delle merci sufficientemente precisa e una giustificazione del suo diritto. La domanda viene poi esaminata dal servizio doganale competente, che informa immediatamente, e per iscritto, il richiedente della sua decisione.
11. Ai sensi all'art. 6, n. 1, primo comma del regolamento contro la pirateria commerciale, quando un ufficio doganale, cui è stata trasmessa la decisione che accoglie la richiesta del titolare del diritto, accerti, eventualmente previa consultazione del richiedente, che determinate merci corrispondono alla descrizione delle merci contraffatte o delle merci usurpative contenuta nella decisone stessa, sospende lo svincolo o procede al blocco delle merci.
12. In forza dell'art. 8, nn. 1 e 2, il titolare del diritto usurpato, fatti salvi gli altri mezzi legali a cui può ricorrere, può chiedere la distruzione o il ritiro dai circuiti commerciali delle merci usurpative o contraffatte, o l'adozione di qualsiasi altra misura che abbia l'effetto di privare gli interessati dell'utile economico dell'operazione.
13. L'art. 11 così recita:Inoltre, ciascuno Stato membro adotta provvedimenti da applicare in caso di infrazione alle disposizioni dell'articolo 2. Detti provvedimenti devono essere sufficienti per incitare al rispetto delle disposizioni in questione.
14. Ai sensi dell'art. 84, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il Codice doganale comunitario (in prosieguo: il Codice doganale) (5) , quando viene utilizzata l'espressione regime sospensivo, si intende che essa si applica, nel caso di merci non comunitarie, tra l'altro, al regime di transito esterno.
15. Ai sensi all'art. 91, n. 1, del Codice doganale, il regime di transito esterno consente la circolazione da una località all'altra del territorio doganale comunitario:
a) di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e ad altre imposte, né alle misure di politica commerciale;
b) di merci comunitarie che formano oggetto di una misura comunitaria implicante la necessità della loro esportazione verso paesi terzi e per cui sono espletate le corrispondenti formalità doganali d'esportazione
.
Normativa austriaca applicabile
16. L'art. 60, nn. 1 e 2, del Markenschutzgestz (legge sulla protezione dei marchi, in prosieguo: il MschG) (6) sanziona chi viola nei rapporti commerciali un diritto di marchio, e in particolare coloro che commettono tale illecito nell'esercizio di una professione (n. 1), e punisce altresì chi utilizza senza autorizzazione, in modo idoneo a provocare confusione nei rapporti commerciali, il nome, la ditta o la denominazione particolare di un'impresa, o un segno distintivo analogo a dette indicazioni, per contrassegnare merci o servizi ai sensi dell'art. 10a (n. 2).
17. Ai sensi del citato art. 10a è considerato uso di un segno per contrassegnare un prodotto o un servizio, in particolare, il fatto: (1) di apporre il segno sui prodotti, sul loro condizionamento o su oggetti con cui il servizio viene eseguito, (2) di offrire o commercializzare prodotti o detenerli a tali fini, oppure di offrire o prestare servizi sotto tale segno, (3) di importare o esportare prodotti sotto tale segno e (4) di usare il segno nella carta intestata commerciale, negli annunci o nella pubblicità.
La questione pregiudiziale
18. Il 17 gennaio 2002 il Landesgericht Eisenstadt ha deciso di riunire le tre cause, al fine di formulare, ai sensi dell'art. 234 CE, la seguente domanda pregiudiziale (7) :Se una disposizione nazionale, in concreto l'art. 60, nn. 1 e 2 in combinato disposto con l'art. 10a del MSchG, la quale può essere interpretata nel senso che non è punibile il mero transito di merci prodotte o commercializzate in violazione di norme sul diritto di marchio, sia contraria all'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative, nella versione del regolamento (CE) del Consiglio 25 gennaio 1999, n. 241.
Procedimento dinanzi alla Corte
19. I rappresentanti della Montres Rolex S.A., della Guccio Gucci SpA e della The Gap Inc, il Governo austriaco, il Governo finlandese e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte alla Corte. Non ha avuto luogo l'udienza dibattimentale.
Analisi della questione pregiudiziale
Sulla competenza della Corte
20. Le società querelanti, che hanno chiesto il sequestro nella causa principale, contestano la proposta di domanda pregiudiziale, ricordando che gli organi giurisdizionali nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell' ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (8) . Tali caratteristiche sarebbero assenti nelle indagini preliminari di cui è investito il giudice del rinvio, la cui unica funzione è quella di chiarire i fatti vuoi per decidere di desistere dall'azione penale, vuoi per procedere all'imputazione e all'acquisizione della prova nella causa principale.
21. Detto argomento è da respingere, in conformità alla giurisprudenza in essere.
22. La Corte, nella sentenza 11 giugno 1987, Pretore di Salò (9) , ha già espressamente considerato ammissibile un rinvio che ha avuto origine nell'ambito della fase istruttoria di un procedimento penale, destinata a sfociare nell'adozione di un decreto di archiviazione degli atti, o nella citazione a comparire o nell'assoluzione, ma che in ogni caso non poteva stabilire una situazione processuale di irrevocabilità, e neppure costituire, dal punto di vista del diritto interno, un atto giurisdizionale soggetto alle garanzie fondamentali (10) . Nella sentenza del 21 aprile 1988, Pardini (11) , la Corte ha risposto ad alcune questioni relative ad un procedimento diretto all'adozione di provvedimenti d'urgenza suscettibili di essere confermati, modificati o revocati.Numerosi sono i precedenti in cui la Corte si è pronunciata in merito a procedimenti contro ignoti (12) . Essa ha rifiutato di ammettere alcune questioni unicamente quando provenivano da un rappresentante del Pubblico Ministero che agiva in quanto parte nel processo, limitandosi a invitare il giudice a disporre misure istruttorie (13) . Tale circostanza non si riscontra nella presente causa.Invece, così come risulta gli argomenti delle querelanti nella causa principale e dall'ordinanza di rinvio, il Landesgericht deve decidere sulla convenienza di avviare un'azione che può dar luogo, oltre alle eventuali sanzioni penali, al sequestro delle merci bloccate e alla loro distruzione. Si tratta pertanto di atti giurisdizionali in senso stretto.
23. D'altronde, vi è una giurisprudenza costante secondi cui, pur essendo vantaggioso che i fatti della causa siano accertati e che i problemi di puro diritto nazionale siano risolti al momento del rinvio alla Corte, la scelta del momento processuale più idoneo per la proposizione della domanda spetta esclusivamente al giudice nazionale (14) .
24. In conclusione, ritengo che la Corte sia competente a pronunciarsi sulla questione posta dal Landesgericht Eisenstadt.
Nel merito
25. La Commissione ha giustamente evidenziato che, in ciascuno dei casi, non si evince chiaramente dai fatti il regime doganale concreto a cui sono sottoposte le merci. Di fatto, il giudice a quo, riferendosi alle azioni adottate dalla Montres Rolex SA, descrive un traffico commerciale tra Italia e Slovacchia, che costituirebbe una fattispecie non contemplata dal regolamento contro la pirateria commerciale nel caso in cui si trattasse di merci già immesse in libera pratica nel territorio comunitario.
26. Ciononostante, considerato il tenore della questione formulata e la natura delle spiegazioni contenute nell'ordinanza di rinvio e nelle osservazioni delle querelanti nel procedimento principale, si può presumere che le merci fossero sottoposte al regime di transito esterno.
27. Quanto al merito della causa, il giudice di rinvio chiede se la disposizione nazionale che può essere interpretata nel senso che non è punibile il mero transito di merci contraffatte sia contraria al regolamento contro la pirateria commerciale.
28. Non è semplice rispondere a tale quesito, formulato in questi termini.
29. Nell'ambito del rinvio pregiudiziale alla Corte compete l'interpretazione del diritto comunitario. Orbene, a prescindere da ciò che possono far intendere alcune delle osservazioni presentate nel procedimento in esame, il giudice del rinvio non sembra avere alcun dubbio sul contenuto del regolamento contro la pirateria commerciale.
30. Come già ho avuto modo di dichiarare in relazione alla causa che ha occasionato la sentenza 6 aprile 2000, Polo/Lauren (15) , in base all'interpretazione letterale, non vi è alcun dubbio sul fatto che situazioni quali quelle della presente fattispecie rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. Il titolo, il terzo considerando e l'art. 1, n. 1, lett. a), del regolamento esprimono la volontà di disciplinare l'intervento delle autorità doganali qualora le merci che si sospetta essere merci contraffatte o merci usurpative siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'importazione o la riesportazione o siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci vincolate ad un regime sospensivo. Regime sospensivo è un'espressione tecnica che designa in maniera generica i regimi doganali del deposito doganale, del perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione, della trasformazione sotto controllo doganale, dell'ammissione temporanea e del transito esterno, ai sensi dell'art. 84, n. 1, del Codice doganale.Questo stesso Codice definisce il regime del transito esterno in funzione del suo contenuto. Pertanto, il transito esterno è quello che consente la circolazione da una località all'altra del territorio doganale della Comunità di merci non comunitarie senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e ad altre imposte, né alle misure di politica commerciale [art. 91, n. 1, lett. a)]. Il regolamento contro la pirateria commerciale mira quindi esplicitamente ad essere applicato alle merci che transitano per il territorio comunitario in provenienza da uno Stato terzo e a destinazione di un altro Stato terzo.
31. D'altro canto, il regolamento contro la pirateria commerciale designa come merci contraffattetutte le merci con le quali, in diverse maniere, vengono violati i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della legislazione comunitaria o della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali [art. 1, n. 1, lett. a)].
32. Di conseguenza, da un'interpretazione letterale del regolamento deriva, senza che vi possano essere dubbi ragionevoli al riguardo, che le sue disposizioni trovano applicazione qualora le merci che si sospetta possano contraffare un marchio siano in transito comunitario esterno da uno Stato terzo verso un altro Stato terzo.
33. L'adozione del regolamento (CE) n. 241/1999 (16) , lungi dall'affievolire, corrobora l'interpretazione letterale sopra esposta. Infatti, per quanto interessa nella presente fattispecie, quest'ultimo regolamento continua la logica dei regolamenti (CEE) nn. 3842/86 (17) e 3295/94, estendendo le possibilità d'intervento delle autorità nazionali ad un numero crescente di regimi doganali.
34. Neppure la validità del regolamento contro la pirateria commerciale è in questione. La Comunità, conformemente all'art. 133 del Trattato CE (art. 113 del Trattato, quando il regolamento fu adottato) è legittimata a introdurre una normativa comune per il controllo della contraffazione nell'ambito di un regime doganale sospensivo quale quello del transito esterno. In forza di tale disposizione, la Comunità è competente a fissare principi uniformi che si applicano alla circolazione da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità di merci non comunitarie o di merci destinate ad essere esportate, per le quali le formalità di esportazione sono state espletate, e a prevedere, in occasione di tale circolazione, che siano trattenute dalle autorità doganali merci sospettate di essere contraffatte o usurpative.
35. In tal senso si è pronunciata la Corte nella sentenza Polo/Lauren (18) .
36. Tale interpretazione sull'ambito di applicazione del regolamento non dipende, naturalmente, dalla natura del procedimento (civile, penale, amministrativo) in seno al quale viene invocata.
37. Inoltre, l'art. 11 del regolamento contro la pirateria commerciale, prima frase, in combinato disposto con l'art. 2 del medesimo testo, prevede che ciascuno Stato membro adotti provvedimenti da applicare in caso di infrazione del divieto di immissione in libera pratica, d'esportazione , di riesportazione o di vincolo a regime sospensivo di merci contraffatte o usurpative.
38. Da quanto precede si deduce che, nel caso in cui uno Stato membro non disponga di una normativa in grado di sanzionare alcuna delle condotte previste dal suddetto art. 11, più che dinanzi a un problema di conformità con il diritto comunitario, ci si troverebbe di fronte ad un'ipotesi di eventuale inadempimento da parte di uno Stato, per il quale la via processuale propria è quella prevista dal procedimento di cui agli artt. 226 CE e 227 CE.Tale raccomandazione vale soprattutto ove l'inadempimento risulta, come nel presente caso, derivare dalla mancanza di una normativa esaustiva, e va relativizzata nelle situazioni in cui il diritto comunitario osta a disposizioni nazionali esistenti. Pertanto, l'interpretazione della Corte può equivalere in pratica ad un accertamento d'inadempimento (19) .
39. Il giudice del rinvio spiega che il presupposto di un'indagine preliminare è che il comportamento addebitato configuri un atto giuridicamente punibile. Inoltre, l'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (20) , che nella Repubblica d' Austria ha rango costituzionale, vieta di condannare atti che al momento in cui sono stati commessi non costituivano un reato. Anche il Codice penale austriaco (Strafgesetzbuch) contempla detto principio fondamentale all'art. 1, n. 1.
40. L'art 60, nn. 1 e 2, sanziona la contraffazione e l'uso senza autorizzazione , in modo idoneo a provocare confusione nei rapporti commerciali, del nome, della ditta o della denominazione particolare di un'impresa o di un segno analogo a tali denominazioni per contrassegnare prodotti o servizi ai sensi dell'art 10a. Quest'ultima disposizione, nel definire l'uso di un segno come marchio, fa riferimento all'importazione e all'esportazione di merci, omettendo tuttavia il regime di transito esterno (21) .
41. Orbene, sempre secondo il Landesgericht, tenuto conto del citato principio nullum crimen, nulla poena sine lege, non si può sostenere che il mero transito costituisca uso di un marchio nel commercio, dal momento che non può configurarsi come un'importazione o un'esportazione.
42. Il Governo austriaco, da parte sua, sostiene che l'elenco dell'art. 10 del MSchG sia solamente esemplificativo. In tal senso si deve interpretare l'uso dell'espressione in particolare(insbesondere) (22) . Se ne deduce che la suddetta disposizione non osta a che il giudice nazionale, in conformità all'art. 2 del regolamento contro la pirateria commerciale, interpreti il transito di merci contraffatte come un'ipotesi di uso di marchio.
43. Non credo possa mettersi in discussione che la supremazia del principio di legalità penale, con il suo corollario del divieto di interpretazioni estensive contra reum (23) , sia un principio comune alle tradizioni costituzionali degli Stati membri, che pertanto si erge a principio generale del diritto comunitario.
44. Quantunque l'esegesi del diritto interno spetti soltanto al giudice nazionale, si deve rilevare che, conformemente ad una giurisprudenza consolidata, le disposizioni nazionali devono essere interpretate , nei limiti consentiti dall' ordinamento, alla luce della lettera e dello scopo della norma comunitaria, onde conseguire il risultato perseguito da quest' ultima (24) .
45. Tuttavia, la Corte ha anche dichiarato che questo obbligo del giudice nazionale, di riferirsi al contenuto della direttiva nell'interpretare le pertinenti norme di diritto nazionale, incontra il limite dei principi giuridici generali che fanno parte del diritto comunitario ed in particolare quelli della certezza del diritto e dell'irretroattività. Una direttiva non può avere l'effetto, di per sé ed indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o di aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni.
46. Il fatto che uno Stato non qualifichi come fattispecie di reato comportamenti che ai sensi della normativa comunitaria si dovrebbero considerare illeciti potrebbe tutt'al più far supporre l'esistenza di un eventuale inadempimento da parte di tale Stato , contro il quale la Commissione o un qualsiasi Stato membro può ricorrere ai sensi degli artt. 226 e 227 del Trattato CE, ma non consente che i cittadini di detto Stato vengano perseguiti penalmente per fatti considerati illeciti ai sensi della normativa comunitaria, ma non punibili ai sensi della normativa interna (25) .
47. Infine, resta soltanto da evidenziare che, sebbene la giurisprudenza a cui mi sono riferito si sia sviluppata in riferimento a direttive, essa vale parimenti in relazione a norme che, come nel caso dell'art. 11 del regolamento contro la pirateria commerciale, impongono agli Stati membri una obbligazione di risultato.
48. Oltre alle linee direttrici indicate, la Corte non può aggiungere altre precisazioni senza intromettersi nell'interpretazione di norme interne, che costituisce un ambito ad essa espressamente precluso dalla ripartizione dei compiti operata dall'art. 234 CE.
Conclusione
49. Pertanto, si deve rispondere al Landesgericht Eisenstadt come segue:
1) L'art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative, è applicabile al caso in cui merci in transito fra due Stati extracomunitari sono state provvisoriamente bloccate in uno Stato membro dalle autorità doganali di quest'ultimo.
2) Il giudice nazionale deve interpretare le norme del diritto interno, nei limiti consentiti dal proprio ordinamento, alla luce della lettera e dello scopo della norma comunitaria, onde conseguire il risultato perseguito da quest' ultima.
3) Detto obbligo di interpretazione conforme non può, di per sé ed indipendentemente da una legge adottata da uno Stato membro, determinare o aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione della norma comunitaria
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1 – Lingua originale: lo spagnolo.
2 – Il Landesgericht austriaco è il tribunale ordinario investito in primo grado di tutte le controversie di ordine civile e penale che non rientrano nella competenza del Bezirksgericht (tribunale distrettuale), così come dei ricorsi interposti avverso le sentenze di quest'ultimo.
3 – GU L 341, pag. 8. Nella versione modificata dal Regolamento (CE) del Consiglio 25 gennaio 1999, n. 241 (GU L 27, pag. 1).
4 – L'8 marzo 2003 il giudice del rinvio ha informato la Corte che la Chemise Lacoste S.A. ha rinunciato agli atti.
5 – GU L 302, pag. 1.
6 – Bundesgestzblatt 260/1970.
7 – Così come risulta dalla correzione di errori che il giudice a quo ha inviato il 4 marzo 2002.
8 – Ordinanze 18 giugno 1980, causa 138/80, Borker (Racc. pag. 1975, punto 4); 5 marzo 1986, causa 318/85 Greis Unterweger (Racc. pag. 955, punto 4), nonché sentenza 19 ottobre 1995, causa C-111/94, Job Centre ( Racc. pag. I-3661, punto 9).
9 – Causa 14/86 (Racc. pag. 2545). In particolare, il punto 7, che segue le conclusioni dell'avvocato generale Mancini.
10 – V. in proposito le osservazioni del Governo italiano nella relazione d'udienza.
11 – Causa 338/85 (Racc. pag. 2041).
12 – V. sentenze 5 maggio 1977, causa 110/76, Pretore di Cento (Racc. pag. 851); 22 settembre de 1988, causa 228/87, Pretura unificata di Torino (Racc. pag. 5099); 16 gennaio 1992, causa C-373/90, X (Racc. pag. I-131), nonché 12 dicembre 1996, cause riunite C-74/95 e C-129/95, X (Racc. pag. I-6609).
13 – V. sentenza 12 dicembre 1996, X, cit. nella nota precedente.
14 – Sentenze 10 marzo 1981, cause 36 e 71/80, Irish Creamery (Racc. 1981, pag. 735, punti 5-8); 10 luglio 1984, causa 72/83, Campus Oil (Racc. pag. 2727, punto 10); 19 novembre 1998, causa C-66/96, Høj Pedersen e a. (Racc. pag. I-7327, punti 45 e 46), nonché 30 marzo 2000, causa C-236/98, JämO (Racc. pag. I-2189, punti 30 e 31).
15 – Causa C-383/98 (Racc. pag. I-2519; in prosieguo: la sentenza Polo/Lauren).
16 – Cit. nella nota 3 delle presenti conclusioni.
17 – Regolamento (CEE) del Consiglio 1° dicembre 1986, n. 3842 che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte (GU L 357, pag. 1).
18 – Cit. supra, al paragrafo 30.
19 – Si pensi, senza andare oltre, alla sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne II (Racc. pag. 455), nella quale una disciplina nazionale è stata considerata contraria al divieto comunitario di discriminazione sessuale, e i cui effetti sono stati assimilati a una dichiarazione di violazione dei Trattati.
20 – Nessuno può essere condannato per un'azione o omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta un pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
21 – V. supra, paragrafo 17 .
22 – V. supra, paragrafo 17.
23 – Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, l'art. 7 della Convenzione non si limita a vietare l'applicazione retroattiva del diritto penale nei confronti dell'accusato, ma consacra altresì il principio, di carattere generale, che solo la legge può definire i reati e prescrivere le pene, così come il principio in base al quale la norma penale non può essere interpretata estensivamente contro l'accusato, ad esempio mediante l'analogia [sentenza 25 maggio 1993, Kokkinakis/Grecia (serie A n. 260-A)].
24 – V. sentenze 4 febbraio 1988, causa 157/86, Murphy e a. (Racc. pag. 673, punto 11); 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing (Racc. pag. I-4135, punto 8); 16 dicembre 1993, causa C-334/92, Wagner Miret ( Racc. pag. I-6911, punto 20); 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori (Racc. pag. I-3325 punto 26); 5 ottobre 1994, causa C-165/91, Van Munster (Racc. pag. I-4661, punto 34); 27 giugno 2000, cause riunite da C-240/98 a C-244/98, Océano Grupo Editorial e Salvat Editores (Racc. pag. I-4941, punto 30); nonché 26 settembre 2000, causa C-262/97, Engelbrecht (Racc. pag. I-7321, punto 39) .
25 – Sentenze Pretore di Salò, cit., punto 20; sentenze 8 ottobre 1987, causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen ( Racc. pag. 3969, punto 13); 26 settembre 1996, causa C-168/95, Arcaro (Racc. pag. I-4705, punto 37); nonché sentenza 12 dicembre 1996, X, cit., altresì conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs 13 dicembre 1989, cause riunite C-206/88 e C-207/88, Vessoso e Zanetti ( Racc. 1990 pag. I-1461 , paragrafi 24 e 25), nonché le mie conclusioni 18 giugno 1996, cause riunite C-74/95 e C-129/95 (Racc. pag. I-6612, paragrafi 43-64).
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