Conclusioni dell avvocato generale
I. Con ordinanza del 10 dicembre 2001 il Verwaltungsgericht (tribunale amministrativo) di Sigmaringen (Repubblica federale di Germania) ha proposto alla Corte un quesito pregiudiziale, ai sensi dell'art. 234 CE, per l'interpretazione dell'art. 141 CE e delle direttive 75/117/CEE , 76/207/CEE , 97/81/CE . In particolare, il Verwaltungsgericht di Sigmaringen chiede se un regime di lavoro a tempo parziale in vista del pensionamento al quale possono accedere solo i lavoratori che abbiano lavorato per almeno tre anni complessivi a tempo pieno nel corso degli ultimi cinque anni comporti una discriminazione a sfavore dei lavoratori a tempo parziale e, allo stesso tempo, una discriminazione indiretta fondata sul sesso in considerazione della preminente percentuale di donne tra i lavoratori a tempo parziale.
I - Quadro giuridico
A - La normativa comunitaria
II. Ai sensi dell'art. 141 CE:
«1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
(¼ )».
III. L'art. 1 della direttiva 75/117 dispone che:
«Il principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, previsto dall'articolo 119 [ora 141CE] del trattato, denominato in appresso "principio della parità delle retribuzioni", implica, per uno stesso lavoro o per un lavoro al quale è attribuito un valore uguale, l'eliminazione di qualsiasi discriminazione basata sul sesso in tutti gli elementi e le condizioni delle retribuzioni.
In particolare, qualora si utilizzi un sistema di classificazione professionale per determinare le retribuzioni, questo deve basarsi su principi comuni per i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile ed essere elaborato in modo da eliminare le discriminazioni basate sul sesso».
IV. Ai sensi dell'art. 1 della direttiva 76/207:
«1. Scopo della presente direttiva è l'attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, ivi compreso la promozione, e l'accesso alla formazione professionale, nonché le condizioni di lavoro e, alle condizioni di cui al paragrafo 2, la sicurezza sociale. Tale principio è denominato qui appresso "principio della parità di trattamento".
(¼ )».
V. L'art. 2 della medesima direttiva stabilisce che:
«1. Ai sensi delle seguenti disposizioni il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia.
(¼ )».
VI. L'art. 5 prevede inoltre che:
«1. L'applicazione del principio della parità trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento, implica che siano garantire agli uomini e alle donne le medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul sesso.
(¼ )».
VII. Ai sensi dell'art. 1 della direttiva 97/81:
«La presente direttiva è intesa ad attuare l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (...) riportato nell'allegato».
VIII. La clausola n. 4 dell'allegato a tale direttiva dispone che:
«1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.
(¼ )
4. Quando ragioni obiettive lo giustificano, gli Stati membri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla legge, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, e/o le parti sociali possono, se del caso, subordinare l'accesso a condizioni di impiego particolari ad un periodo di anzianità, ad una durata del lavoro o a condizioni salariali (¼ )».
B - La normativa nazionale
IX. L'art. 72 ter, n. 1, del Bundesbeamtengesetz (legge tedesca sui funzionari federali; in prosieguo: il «BBG»), nella versione in vigore prima del 1º luglio 2000, prevedeva la possibilità di accordare, ai lavoratori che ne facessero richiesta, un regime di lavoro a tempo parziale in vista del pensionamento. In base a tale regime il lavoratore poteva ottenere una riduzione del tempo di lavoro, sulla base di una domanda che coprisse l'intero periodo lavorativo fino all'inizio della pensione, secondo uno dei due seguenti modelli: dimezzamento dell'orario di servizio (c.d. Teilzeitmodell, o formula «a tempo parziale»), oppure svolgimento di un'attività lavorativa a tempo pieno seguita da un periodo di dispensa dal lavoro (c.d. Blockmodell, o formula «in blocco»).
X. L'ammissione a tale regime di lavoro era subordinata a quattro condizioni: a) che il lavoratore avesse compiuto 55 anni; b) che nei cinque anni precedenti la concessione dello stesso questi avesse lavorato a tempo pieno per almeno tre anni complessivi; c) che l'occupazione a tempo parziale iniziasse prima del 1° agosto 2004, e d) che alla concessione del regime non si opponessero esigenze imperative di servizio.
XI. Al fine di incentivare le richieste d'ammissione a detto regime erano previsti, a favore dei lavoratori che ne usufruivano, alcuni benefici salariali e pensionistici. In particolare, l'art. 2, n. 1, del Verordnung über die Gewährung eines Zuschlags bei Altersteilzeit (regolamento relativo alla concessione di un'integrazione in caso di lavoro a tempo parziale per ragioni di età; in prosieguo: l' «ATZV»), nella versione in vigore prima del 1º luglio 2000, prevedeva che, in caso di applicazione del regime di lavoro in esame, il lavoratore avesse diritto all'83% della remunerazione netta spettante per un'attività esercitata a tempo pieno, in deroga all'art. 6, n. 1, del Bundesbesoldungsgesetz (legge sulle remunerazioni federali; in prosieguo: il «BBesG»), secondo cui chi lavora a tempo parziale riceve una remunerazione ridotta in proporzione all'orario di lavoro effettuato.
XII. Sul piano del trattamento previdenziale, inoltre, l'art. 6, n. 1, punto 3, del Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter in Bund und Ländern (legge sulle pensioni dei funzionari e dei giudici nel Bund e nei Länder; in prosieguo: il «BeamtVG»), nella versione in vigore prima del 1º luglio 2000, prevedeva che durante il periodo di applicazione del regime di lavoro in esame il lavoratore maturasse il 90% dei diritti pensionistici di un lavoratore a tempo pieno, in deroga alla regola secondo cui il diritto alla pensione per i lavoratori a tempo parziale matura proporzionalmente all'orario di lavoro effettivamente svolto.
XIII. In pendenza del giudizio a quo, la disciplina controversa è stata novellata, a decorrere dal 1° luglio 2000, dalla Gesetz über die Anpassung von Dienst und Versorgungsbezügen in Bund und Ländern (legge di adattamento delle remunerazioni e delle pensioni nel Bund e nei Länder).
XIV. In base alla nuova versione dell'art. 72 ter del BBG, una riduzione dell'orario lavorativo in vista del pensionamento pari alla metà dell'orario di lavoro effettuato fino a quel momento, e comunque non eccedente la metà dell'orario medio di lavoro effettuato negli ultimi due anni, può essere concessa al lavoratore che ne faccia richiesta, a condizione che tale lavoratore: a) abbia compiuto 55 anni; b) nel corso degli ultimi cinque anni abbia lavorato per almeno tre anni a tempo parziale; c) inizi ad usufruire di tale regime prima del 1° gennaio 2010, e d) esigenze imperative di servizio non vi si oppongano.
XV. La versione dell'art. 2 dell'ATZV in vigore dal 1° luglio 2000 prevede che ai lavoratori che beneficiano di tale regime sia concesso un supplemento remunerativo consistente nella differenza fra la remunerazione netta cui hanno diritto ai sensi dell'art. 6 del BBesG e l'83% della remunerazione netta cui avrebbero diritto ai sensi dello stesso articolo se il loro orario di lavoro fosse pari a quello preso in considerazione per il calcolo della riduzione dell'orario lavorativo.
XVI. Infine, la versione dell'art. 6, n. 1, punto 3, del BeamtVG, in vigore dal 1° luglio 2000, stabilisce che durante l'applicazione del regime di lavoro in esame il lavoratore maturi diritti pensionistici proporzionati al 90% dell'orario di lavoro preso in considerazione per il calcolo della riduzione dell' orario lavorativo.
II - Fatti e quesiti pregiudiziali
XVII. Nata nel 1944, la signora Erika Steinicke lavora dal 1962 per il Bundesanstalt für Arbeit (Ufficio federale del lavoro; in prosieguo: l'«Ufficio federale del lavoro»). Fino al 1976 essa era occupata a tempo pieno. A partire dal 19 novembre 1976, a seguito della nascita di un figlio, il suo orario di lavoro è stato ridotto, su sua domanda, della metà. Solo su base mensile le era concesso, a richiesta ed in funzione del volume di lavoro, un'occupazione a tempo pieno; in tal modo la ricorrente, nel periodo compreso fra il 1° ottobre 1994 ed il 30 settembre 1999, ha lavorato a tempo pieno complessivamente per 10 mesi.
XVIII. Il 30 giugno 1999 la ricorrente ha chiesto all'Ufficio federale del lavoro la concessione del regime di lavoro a tempo parziale in vista del pensionamento, ai sensi dell'art. 72 ter del BBG, a decorrere dal 1° ottobre 1999 fino al 30 settembre 2007 (data nella quale la ricorrente prevedeva di andare in pensione), dichiarando di optare per la c.d. formula «in blocco», con una fase lavorativa ad orario equivalente a quello effettuato sino a quel momento dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2003 ed una fase di dispensa dal lavoro dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2007.
XIX. Il 12 luglio 1999 la domanda della signora Steinicke è stata respinta poiché non aveva prestato, negli ultimi cinque anni, attività lavorativa a tempo pieno per almeno tre anni complessivi, come richiesto dalla versione allora vigente dell'art. 72 ter del BBG.
XX. Il 28 luglio 1999 la signora Steinicke ha fatto opposizione contro la decisione citata dinnanzi al Landesarbeisamt (Ufficio regionale del lavoro) del Baden-Württemberg. Quest'ultimo ha però rigettato il reclamo con decisione del 10 agosto 1999.
XXI. La signora Steinicke ha quindi adito il Verwaltungsgericht (tribunale amministrativo) di Sigmaringen, lamentando che l'esclusione dei lavoratori a tempo parziale dall'accesso al regime di lavoro di cui all'art. 72 ter del BBG costituisce una discriminazione indiretta fondata sul sesso, essendo pacifico che i lavoratori a tempo parziale sono, in misura nettamente prevalente, donne.
XXII. Successivamente, peraltro, essendo intervenute in corso di giudizio le citate modifiche alla disciplina in esame (v. sopra, paragrafi 13-16), la signora Steinicke ha ottenuto l'ammissione al regime di lavoro a tempo parziale in vista del pensionamento a decorrere dal 1° luglio 2000; il contenzioso è quindi cessato relativamente al periodo successivo a tale data. La signora Steinicke insiste tuttavia nel domandare l'annullamento dei provvedimenti di diniego impugnati con riferimento al periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 giugno 2000.
XXIII. Il giudice del rinvio ha dunque sollevato il seguente quesito pregiudiziale:
«Se l'art. 141 CE, le direttive 75/117/CEE, 76/207/CEE e/o la direttiva 97/81/CE ostino alla disposizione dell'art. 72 ter, n. 1, prima frase, punto 2, del Bundesbeamtengesetz (legge sugli impiegati federali) nella versione del 31 marzo 1999, in vigore fino al 30 giugno 2000, ai sensi della quale il pensionamento graduale può essere concesso solo al pubblico dipendente che nei cinque anni antecedenti l'inizio dell'occupazione a tempo parziale sia stato complessivamente occupato a tempo pieno per almeno tre anni, qualora vi siano molte più donne che uomini occupate a tempo parziale e perciò escluse dal pensionamento graduale ai sensi di tale disposizione».
III - Analisi giuridica
XXIV. Con il quesito pregiudiziale in esame il giudice del rinvio chiede in sostanza se una disciplina che subordini l'ammissione ad un regime di lavoro a tempo parziale in vista del pensionamento alla condizione che il lavoratore abbia prestato servizio a tempo pieno per almeno tre degli ultimi cinque anni sia contraria al principio della parità di trattamento fra sessi, quale risulta dall'art. 141 CE e dalle direttive 75/117 e 76/207, nonché al principio di parità di trattamento fra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno di cui alla direttiva 97/81.
XXV. La signora Steinicke, la Commissione ed il governo portoghese concordano nel dare una risposta affermativa a detto quesito contestando l'opposta tesi formulata dall'Ufficio federale del lavoro, convenuto nel giudizio principale, ma non intervenuto davanti alla Corte.
XXVI. Secondo quanto detto Ufficio ha sostenuto nel giudizio principale, l'esclusione dei lavoratori a tempo parziale dal regime di lavoro in esame sarebbe giustificata sia dalle finalità del regime stesso, sia da ragioni di bilancio e di ordine pratico.
XXVII. Per quanto attiene alle prime, l'Ufficio sostiene che il regime di lavoro in esame avrebbe lo scopo di creare occupazione. Se si concedesse ai lavoratori a tempo parziale di accedere a detto regime non si otterrebbero effetti sul mercato del lavoro pari a quelli ottenibili mediante la concessione dello stesso regime ai lavoratori a tempo pieno. I primi, infatti, svolgendo già un'attività a tempo parziale, non renderebbero disponibili sul mercato del lavoro quote apprezzabili di tempo lavorativo.
XXVIII. Quanto alle ragioni di bilancio, l'Ufficio afferma che, considerato che i lavoratori ammessi a detto regime godono di particolari benefici remunerativi e previdenziali, sarebbe eccessivamente oneroso consentirvi l'accesso anche ai lavoratori a tempo parziale.
XXIX. Infine, sul piano pratico, l'Ufficio osserva che, qualora un lavoratore a tempo parziale fosse ammesso al regime in questione secondo il modello «in blocco», il datore di lavoro si vedrebbe costretto ad assegnare a tale lavoratore un impiego a tempo pieno adeguato alle sue capacità. Dal momento che è molto raro che un impiego di tal genere sia immediatamente disponibile, lo si dovrebbe creare con notevole impegno di programmazione e distribuzione del lavoro. Nella fase successiva, di dispensa dal lavoro, il lavoratore, che ormai occupava un impiego a tempo pieno, dovrebbe essere sostituito da un lavoratore a tempo parziale poiché si libererebbe soltanto metà di un posto in organico. Ciò comporterebbe, nuovamente, un notevole impegno di programmazione e distribuzione del lavoro.
XXX. La signora Steinicke contesta tali argomentazioni. Anzitutto non è vero, a suo avviso, che l'ammissione dei lavoratori a tempo parziale al regime in questione non consente di ottenere effetti positivi sul mercato del lavoro. Infondato sarebbe inoltre l'argomento relativo ai problemi di programmazione e distribuzione del lavoro derivanti dall'eventuale ammissione dei lavoratori a tempo parziale a tale regime, perché detti problemi sussisterebbero anche in occasione dell'ammissione al medesimo regime dei lavoratori a tempo pieno. Infine, neppure sarebbe esatto affermare che la discriminazione creata dalla normativa in esame è giustificata da ragioni di ordine finanziario, considerato che i lavoratori a tempo parziale contribuiscono a ridurre i costi e ad alleggerire il mercato del lavoro.
XXXI. Del medesimo avviso è anche il governo portoghese, il quale aggiunge che gli obiettivi di politica occupazionale invocati dal convenuto nel giudizio a quo possono essere perseguiti anche attraverso una disciplina non discriminatoria, come quella adottata a partire dal 1° luglio 2000.
XXXII. Per parte sua, la Commissione rileva anzitutto che, poiché i vantaggi finanziari previsti dal regime in questione costituiscono solo degli incentivi volti al conseguimento di obiettivi di politica del lavoro, detto regime non rientra nella nozione di «retribuzione» di cui all'art. 141 CE o all'art. 1 della direttiva 75/117, ma in quella di «condizioni di lavoro» di cui all'art. 5 della direttiva 76/207. Essa osserva poi che, in base ai dati statistici menzionati dal giudice del rinvio, la preclusione dal regime in esame ai lavoratori a tempo parziale costituisce a prima vista una discriminazione indiretta fondata sul sesso che, per i motivi che evocherò di seguito, non appare giustificata alla luce della giurisprudenza della Corte.
XXXIII. Venendo ad una valutazione del dibattito appena sintetizzato, mi pare anzitutto di poter concordare con la Commissione riguardo alla necessità di individuare in primo luogo la normativa comunitaria applicabile nel caso di specie.
XXXIV. A tale proposito, come si è visto, il giudice del rinvio ha evocato sia l'art. 141 CE sia le direttive 75/117, 76/207 e 97/81.
XXXV. Comincio subito con il dire che non mi pare rilevino, nel caso di specie, l'art. 141 CE e la direttiva 75/117. Ciò di cui qui si discute, infatti, non è tanto se la normativa tedesca in esame tratti allo stesso modo dal punto di vista retributivo, per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, i lavoratori di sesso femminile e quelli di sesso maschile, ma piuttosto se l'accesso al regime di lavoro a tempo parziale in vista del pensionamento disciplinato da tale normativa sia più difficile per i lavoratori di sesso femminile che per quelli di sesso maschile.
XXXVI. Per quanto concerne invece la direttiva 76/207, ugualmente richiamata nell'ordinanza di rinvio, devo anzitutto ricordare che nella causa C-187/00, Kutz-Bauer, avevo espresso l'avviso che tale direttiva non fosse applicabile ad un regime di lavoro del tutto analogo a quello in esame , in quanto, avendo la duplice finalità di facilitare ai lavoratori di una certa età il passaggio progressivo dalla vita attiva alla pensione e di contribuire a ridurre il tasso di disoccupazione, tale regime si poneva a mio parere «a cavallo tra i regimi di vecchiaia e di disoccupazione» ed andava pertanto ricondotto nel campo di applicazione della direttiva 79/7 piuttosto che della direttiva 76/207 .
XXXVII. Nella sentenza relativa alla medesima causa, tuttavia, la Corte ha preferito dar rilievo, piuttosto che alle finalità di detto regime, alla circostanza che esso, modificando l'orario di lavoro dei dipendenti che vi sono ammessi, incide sull'attività professionale di questi ultimi. Sulla base di tale considerazione la Corte ha quindi concluso che il regime in parola disciplina le «condizioni di lavoro» e va pertanto valutato alla luce della direttiva 76/207 piuttosto che della direttiva 79/7 .
XXXVIII. Devo pertanto presumere che, per le medesime ragioni esposte nella sentenza appena citata, anche nella causa in esame la Corte sarà portata a ritenere che la disciplina nazionale controversa attenga alle «condizioni di lavoro» e che debba, quindi, essere esaminata alla luce della direttiva 76/207. Muoverò dunque in seguito da tale assunto.
XXXIX. Per quanto infine attiene alla direttiva 97/81, osservo che, a mio avviso, nel caso di specie rileva almeno parzialmente anche tale direttiva . Questa sancisce, infatti, in materia di «condizioni di impiego», il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno e si applica «ai lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro definito per legge» , come è il caso, per l'appunto, della signora Steinicke.
XL. Ciò posto, e tornando al quesito in esame, conviene anzitutto esaminare se l'art. 72 ter del BBG, nella versione vigente fino al 30 giugno 2000, creasse una disparità di trattamento ai sensi della direttiva 76/207 o ai sensi della direttiva 97/81 o, eventualmente, di entrambe le direttive.
XLI. Ora, non mi sembrano esservi dubbi sul fatto che tale disposizione, escludendo gran parte dei lavoratori a tempo parziale dall'accesso al regime di lavoro in esame, creasse in maniera evidente una disparità di trattamento a sfavore di questi ultimi e fosse pertanto in linea di principio incompatibile con la direttiva 97/81.
XLII. Ma credo che non si possa neppure seriamente contestare che la medesima disposizione fosse in contrasto anche con la direttiva 76/207, dal momento che, pur essendo formulata in modo imparziale, tale disposizione sfavoriva in realtà in misura maggiore le donne rispetto agli uomini. Non solo, infatti, come ha già affermato la Corte, «è pacifico che in Germania i lavoratori a tempo parziale sono molto più spesso donne che uomini» , ma ciò è ancora più evidente proprio nel settore in cui è inquadrata la signora Steinicke - quello della funzione pubblica federale - ove, secondo quanto emerge dall'ordinanza di rinvio, le donne costituiscono circa il 90% dei lavoratori a tempo parziale. Tale dato, come si evince da detta ordinanza, non pare essere contestato nemmeno dall'Ufficio federale del lavoro.
XLIII. Ciò premesso, devo ancora ricordare, tuttavia, che, secondo una giurisprudenza consolidata, una disposizione nazionale che, come quella in esame, sfavorisce di fatto una percentuale notevolmente più elevata di donne che di uomini comporta una discriminazione ai danni delle lavoratrici vietata dal diritto comunitario, segnatamente dalla direttiva 76/207, solo se tale disparità di trattamento non può essere giustificata da fattori oggettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso .
XLIV. Allo stesso modo, la direttiva 97/81 non vieta le disparità di trattamento a sfavore dei lavoratori a tempo parziale che «sia[no] giustificat[e] da ragioni obiettive» .
XLV. Per stabilire dunque se l'art. 72 ter del BBG nella versione vigente sino al 30 giugno 2000 violasse le direttive 76/207 e 97/81 occorre ancora esaminare se le disparità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno e, indirettamente, tra lavoratori di sesso diverso, derivanti da tale disposizione, fossero giustificate da ragioni obiettive.
XLVI. A tale riguardo, ricordo che, «[s]econdo una giurisprudenza costante, anche se spetta al giudice nazionale, nel contesto di un rinvio pregiudiziale, accertare l'esistenza di [siffatte ragioni obiettive] nel caso concreto (...), la Corte, chiamata a fornire al giudice nazionale risposte utili, è competente a fornire delle indicazioni, tratte dal fascicolo della causa principale come pure dalle osservazioni scritte ed orali sottopostele, idonee a mettere il giudice nazionale in grado di decidere» .
XLVII. Poiché, come si è visto, innanzi al giudice del rinvio l'Ufficio federale del lavoro ha invocato sostanzialmente tre ragioni a giustificazione delle suddette disparità di trattamento, conviene esaminare analiticamente tali giustificazioni.
XLVIII. La prima è fondata, come ho già ricordato sopra, sulla considerazione che il regime in esame, consentendo di dimezzare l'orario di lavoro dei lavoratori a tempo pieno, perseguisse obiettivi di politica occupazionale non altrimenti - o meno efficacemente - perseguibili qualora fossero stati ammessi a tale regime anche i lavoratori a tempo parziale.
XLIX. A tale proposito, ricordo che, secondo una costante giurisprudenza, obiettivi di politica sociale e occupazionale possono giustificare una disparità di trattamento solo qualora sia provato «che gli strumenti scelti (¼ ) sono idonei a conseguir[li] e sono necessari a tal fine» .
L. Ora, mi pare, in primo luogo, che escludere i lavoratori a tempo parziale dall'accesso al regime di lavoro in esame non costituisse uno strumento idoneo a conseguire i suddetti obiettivi. Poiché infatti il lavoro a tempo parziale è uno strumento di flessibilità del mercato del lavoro che favorisce l'occupazione, la disciplina in esame, discriminando i lavoratori a tempo parziale, rischiava, come ha giustamente osservato la Commissione, di disincentivare il ricorso a tale tipo di lavoro, sortendo così l'effetto esattamente opposto a quello invocato.
LI. Del resto, che la disciplina in esame disincentivasse il ricorso al lavoro a tempo parziale mi sembra dimostrato sia dal fatto che la stessa signora Steinicke, avendo intenzione di beneficiare del regime in esame, aveva chiesto al proprio datore di lavoro di passare da un orario di lavoro a tempo parziale ad uno a tempo pieno, sia dal fatto che la nuova versione dell'art. 72 ter del BBG in vigore dal 1º luglio 2000, per porre rimedio a tale problema, consente ormai l'accesso al regime di lavoro in esame ai soli lavoratori che abbiano lavorato per almeno tre anni a tempo parziale negli ultimi cinque anni.
LII. Ma le disparità di trattamento in questione non potevano ritenersi a mio parere neppure necessarie per conseguire i dichiarati obiettivi di politica occupazionale, come prova il fatto che la nuova disciplina vigente in materia consente di perseguire i medesimi obiettivi pur in assenza di tali discriminazioni.
LIII. La seconda ragione invocata dall'Ufficio federale del lavoro a giustificazione della normativa tedesca in esame è l'eccessiva onerosità che sarebbe derivata al bilancio del personale dall'ammettere i lavoratori a tempo parziale al regime di lavoro in questione.
LIV. Per confutare però la rilevanza di tale argomento basterà, ai presenti fini, ricordare la consolidata giurisprudenza della Corte secondo cui «considerazioni di bilancio (¼ ) non possono (¼ ) giustificare una discriminazione a sfavore di uno dei sessi» .
LV. Infondato mi sembra, infine, anche l'ultimo argomento addotto dall'Ufficio federale del lavoro, ossia il fatto che l'ammissione di un lavoratore a tempo parziale al regime di lavoro in questione avrebbe creato al datore di lavoro seri problemi di programmazione e distribuzione del lavoro.
LVI. Osservo infatti, come ha fatto anche la Commissione, che i medesimi problemi potevano scaturire anche dalla disciplina controversa. In effetti, prevedendo che potessero essere ammessi al regime di lavoro in esame i lavoratori che avevano lavorato per almeno tre anni a tempo pieno negli ultimi cinque anni, detta disciplina non escludeva che potessero esservi ammessi anche i lavoratori che, al momento della richiesta di ammissione a tale regime, stessero già lavorando a tempo parziale.
LVII. Alla luce di quanto precede, non mi pare in definitiva che gli argomenti invocati dall'Ufficio federale del lavoro innanzi al giudice a quo costituiscano ragioni obiettive idonee a giustificare le disparità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno e, indirettamente, tra lavoratori e lavoratrici, derivanti dalla versione dell'art. 72 ter del BBG vigente sino al 30 giugno 2000.
LVIII. Propongo quindi di rispondere al quesito in esame nel senso che, in mancanza di giustificazioni obiettive, la direttiva 97/81 e - qualora vi siano molti più dipendenti pubblici di sesso femminile che maschile occupati a tempo parziale - la direttiva 76/207 ostano ad una disposizione nazionale ai sensi della quale un regime di lavoro a tempo parziale in vista del pensionamento può essere concesso solo al pubblico dipendente che nei cinque anni antecedenti sia stato complessivamente occupato a tempo pieno per almeno tre anni.
LIX. Prima di chiudere, rilevo infine che, pur senza sollevare un quesito pregiudiziale specifico a tale riguardo, nell'ordinanza di rinvio il giudice a quo chiede alla Corte di chiarire se, qualora la normativa in esame risulti discriminatoria e pertanto la signora Steinicke debba essere ammessa al regime di lavoro in esame anche per il periodo controverso, essa abbia diritto, relativamente a tale periodo, ai benefici connessi al regime di lavoro in questione previsti dalla disciplina vigente fino al 30 giugno 2000 oppure ai benefici connessi a tale regime previsti dalla disciplina in vigore a partire dal 1º luglio 2000.
LX. A tale riguardo mi limito ad osservare che non spetta alla Corte, ma al giudice nazionale, valutare, alla luce degli elementi di fatto a sua disposizione, quali disposizioni di diritto nazionale siano applicabili nel caso concreto al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione di cui alle direttive 76/207 e 97/81.
IV - Conclusioni
LXI. Alla luce di quanto precede, suggerisco pertanto alla Corte di rispondere come segue al quesito ad essa sottoposto dal Verwaltungsgericht di Sigmaringen con ordinanza del 10 dicembre 2001:
«In mancanza di giustificazioni obiettive, la direttiva del Consiglio 97/81/CE, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES e - qualora vi siano molti più dipendenti pubblici di sesso femminile che maschile occupati a tempo parziale - la direttiva del Consiglio 76/207/CEE, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, ostano ad una disposizione nazionale ai sensi della quale un regime di lavoro a tempo parziale in vista del pensionamento può essere concesso solo al pubblico dipendente che nei cinque anni antecedenti sia stato complessivamente occupato a tempo pieno per almeno tre anni».
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