Conclusioni dell avvocato generale
1. In questa causa la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo omesso di redigere entro il termine imposto, i programmi, le bozze di piano e le sintesi degli inventari di cui agli artt. 11 e 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) , (in prosieguo: la «direttiva») o rispettivamente comunicarli alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE. La Commissione chiede inoltre la condanna della Repubblica ellenica alle spese.
2. Ai sensi del suo art. 1, la direttiva 96/59 ha lo scopo di procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa in base alle disposizioni della direttiva stessa.
3. Ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva, gli Stati membri prevedono la preparazione di inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³ e ne trasmettono una sintesi alla Commissione non oltre tre anni dall'adozione della direttiva stessa.
4. L'art. 11, n. 1, della direttiva stabilisce che, entro tre anni dall'adozione della direttiva stessa, gli Stati membri predispongono un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti, ed una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, come previsto all'articolo 6, n. 3. In virtù dell'art. 11, n. 2, gli Stati membri comunicano senza indugio detto programma e detta bozza di piano alla Commissione.
5. Ai sensi dell'art. 13, n. 1, la direttiva è entrata in vigore alla data della sua adozione, ossia il 16 settembre 1996. Di conseguenza, i programmi, le bozze di piano e le sintesi degli inventari di cui agli artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva avrebbero dovuto essere redatti e comunicati alla Commissione entro il 16 settembre 1999.
6. Il 10 aprile 2000 la Commissione ha inviato una lettera di diffida alla Repubblica ellenica, in quanto le autorità elleniche non le avevano ancora comunicato i provvedimenti prescritti a norma degli artt. 4, n. 1, e 11, della direttiva, né l'avevano ancora informata se tale Stato membro avesse adottato i detti provvedimenti. Poiché siffatta lettera è rimasta senza risposta, la Commissione, il 1º agosto 2000, ha emesso un parere motivato, invitando la Repubblica ellenica ad adottare i provvedimenti prescritti entro un termine di due mesi. Il 13 e 14 dicembre 2000 ha avuto luogo un incontro tra rappresentanti della Commissione e le autorità elleniche. Questi ultimi hanno assicurato che avrebbero fornito le informazioni richieste al più presto (prima del gennaio 2001) e che avrebbero adottato i provvedimenti con la massima urgenza (prima del giugno 2001).
7. Il 29 marzo 2001 il governo ellenico ha risposto per iscritto al parere motivato, comunicando di aver redatto la sintesi di inventario prevista all'art. 4, n. 1, ma che tuttavia questa sintesi non era ancora completa né definitiva in quanto non erano ancora stati forniti tutti i dati necessari. Per quanto riguarda gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 11 della direttiva, il governo ha dichiarato che il ministero competente avrebbe preso provvedimenti al più presto, sulla base dei dati ricevuti. A titolo illustrativo è stato in merito menzionato il fatto che il governo in linea generale aveva incontrato problemi riguardo alla delimitazione esatta dei PCB e, segnatamente, riguardo al problema del loro trasporto all'estero al fine di essere colá smaltiti, in quanto la Grecia stessa non dispone degli impianti di smaltimento necessari.
8. Il 12 marzo 2002 la Commissione ha proposto il presente ricorso e conclude che la Repubblica ellenica fino ad oggi non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4, n. 1, e 11. La Repubblica ellenica non contesta di dover adottare dei provvedimenti per soddisfare gli obblighi derivanti dalla direttiva. Essa afferma al riguardo di poterli soddisfare entro un termine brevissimo.
Comunque stiano le cose, è pacifico che il governo ellenico, alla scadenza del termine ad esso impartito nel parere motivato, non aveva ancora adempiuto i suoi obblighi. Pertanto il ricorso della Commissione è fondato.
I - Conclusione
In base a quanto precede suggerisco alla Corte di:
- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo redatto entro il termine imposto, i programmi, le bozze di piano e le sintesi degli inventari prescritti negli artt. 11 e 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) o rispettivamente non avendoli comunicati alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.
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