Conclusioni dell avvocato generale
1. Nella presente causa la Commissione chiede alla Corte di dichiarare, ai sensi dell'art. 226 CE, che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al punto 12 dell'allegato II alla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva.
2. La direttiva 91/439 stabilisce le condizioni per il rilascio della patente di guida. L'allegato II definisce i requisiti minimi per gli esami di guida. Il punto 12 riguarda la durata dell'esame di guida per le diverse categorie di veicoli, e dispone che per talune categorie (categoria A, B e B+E) «il tempo minimo di guida dedicato al controllo dei comportamenti non dovrà in nessun caso essere inferiore a 25 minuti».
3. E' pacifico che in forza delle disposizioni francesi che disciplinano gli esami di guida, il tempo medio dell'esame è di 22 minuti. Nel controricorso la Francia ammette che non ha ancora attuato i requisiti di cui al punto 12 dell'allegato II, e spiega le difficoltà che ha incontrato nel farlo. Essa dichiara anche che sta facendo ogni sforzo per attuare le disposizioni il più presto possibile.
4. Ne consegue che il ricorso proposto dalla Commissione è fondato.
Conclusioni
5. Sono quindi del parere che la Corte debba:
1) dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al punto 12 dell'allegato II della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva;
2) condannare la Repubblica francese alle spese.
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