Conclusioni dell avvocato generale
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame è volta ad ottenere l'interpretazione delle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario .
2. Il Verwaltungsgerichtshof (Austria) chiede se tale disciplina osti ad una normativa nazionale che impone una maggiorazione dei dazi doganali qualora l'obbligazione doganale derivi da una violazione della normativa comunitaria o quando l'obbligazione formi oggetto di un'azione di recupero a posteriori ai sensi dell'art. 220 del codice. Nel caso di specie, la maggiorazione controversa è quella relativa agli interessi di mora per il periodo intercorrente tra il sorgere dell'obbligazione doganale e la contabilizzazione (a posteriori) di quest'ultima.
I - Contesto normativo
A - Normativa comunitaria
3. Gli art. 201-205 del codice doganale prevedono i fatti che determinano il sorgere di un'obbligazione doganale all'importazione e gli artt. 209-211 del codice prevedono i fatti che determinano il sorgere di un'obbligazione doganale all'esportazione.
4. L'art 201 del codice dispone che l'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito all'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all'importazione o dal vincolo di tale merce al regime dell'ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione. La medesima disposizione precisa che tale obbligazione sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana.
5. L'art. 209 del codice prevede che l'obbligazione doganale all'esportazione sorga in seguito all'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità europea, con una dichiarazione in dogana, di una merce soggetta ai dazi all'esportazione. Esso aggiunge che l'obbligazione doganale sorge nel momento in cui viene accettata la dichiarazione in dogana.
6. Gli artt. 217-232 del codice stabiliscono le modalità del recupero dell'obbligazione doganale.
7. Ai sensi dell'art. 217 del codice, l'autorità doganale deve calcolare l'importo dei dazi risultante da un'obbligazione doganale non appena disponga degli elementi necessari.
8. L'art. 218 precisa che, quando un'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione di una merce, la contabilizzazione dell'importo corrispondente a questa obbligazione deve intervenire non appena esso sia stato calcolato e, al più tardi, due giorni dopo lo svincolo della merce. Per contro, se l'obbligazione doganale deriva da un fatto diverso dall'accettazione della dichiarazione di una merce, la contabilizzazione deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l'autorità doganale è in grado di calcolare l'importo dei dazi e di determinare il debitore.
9. L'art. 220, n. 1, del codice si riferisce al recupero a posteriori delle obbligazioni doganali. Esso dispone che, «[q]uando l'importo dei dazi risultante da un'obbligazione doganale non sia stato contabilizzato ai sensi degli articoli 218 e 219 o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all'importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l'autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l'importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione a posteriori)».
10. L'art. 220, n. 2, lett. b), del codice esclude tuttavia la possibilità di procedere ad una contabilizzazione a posteriori quando «l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi (...) agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana».
11. L'art. 221 del codice dispone che, non appena contabilizzato, l'importo dei dazi deve essere comunicato al debitore. Ai sensi dell'art. 222, quest'ultimo deve pagare il suo debito nel termine fissato dall'autorità doganale che non può eccedere dieci giorni dalla comunicazione dell'importo dei dazi.
12. Ai sensi dell'art. 229 del codice, l'autorità doganale può concedere al debitore facilitazioni di pagamento a condizione che quest'ultimo paghi un interesse di credito.
13. Infine, l'art. 232 del codice dispone che, quando i dazi non sono stati pagati nel termine stabilito, l'autorità doganale percepisce un interesse di mora il cui tasso non può essere inferiore all'interesse di credito.
B - Normativa nazionale
14. Nel diritto austriaco, le disposizioni del codice doganale sono state attuate dalla Bundesgesetz betreffend ergänzende Regelungen zur Durchführung des Zollrechts der Europäischen Gemeinschaften (legge federale relativa alle disposizioni supplementari per l'applicazione del diritto doganale delle Comunità europee), del 23 agosto 1994 .
15. L'art. 80 di tale legge dispone che, quando l'importo dei dazi non è stato pagato nel termine fissato, venga percepito un interesse di mora in aggiunta all'importo dei dazi. In tale caso, il tasso d'interesse annuale è del 2% superiore a quello dell'interesse di credito.
16. L'art. 108, n. 1, della ZollR-DG verte sulla maggiorazione dei dazi. Esso dispone quanto segue:
«Qualora, fatti salvi i casi di cui al n. 2, sorga un'obbligazione doganale ai sensi degli artt. 202-205, o 210 o 211 del codice doganale comunitario, o in caso di recupero a posteriori ai sensi dell'art. 220 dello stesso codice, deve essere corrisposta una maggiorazione dei dazi doganali il cui importo è pari agli interessi di mora che maturerebbero per il periodo intercorrente tra il sorgere dell'obbligazione doganale e la relativa contabilizzazione, o, nel caso del recupero a posteriori previsto all'art. 220 del codice doganale, che corrisponde agli interessi di mora che maturerebbero per il periodo che intercorre tra il momento dell'esigibilità dell'obbligazione doganale originariamente contabilizzata e la contabilizzazione a posteriori della suddetta obbligazione (...)».
II - Causa principale e questione pregiudiziale
17. Dal fascicolo risulta che il 24 novembre 1998 lo Hauptzollamt Linz (ufficio doganale principale di Linz, Austria) ha accettato una dichiarazione di immissione in libera pratica effettuata da parte della società Hannl + Hofstetter Internationale Spedition Gmbh .
18. Il 12 dicembre 1998 la Hannl ha tuttavia richiamato l'attenzione dello Hauptzollamt sul fatto che era stato commesso un errore nella compilazione della dichiarazione.
19. Con decisione 17 dicembre 1998, lo Hauptzollamt ha quindi proceduto ad una contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali conformemente all'art. 220 del codice. Tale contabilizzazione era relativa ad un importo pari a ATS 30 694. Inoltre, lo Hauptzollamt ha deciso, in applicazione dell'art. 108, n. 1, della ZollR-DG, di aumentare i dazi doganali per un importo pari a ATS 2 157.
20. La Hannl ha contestato tale decisione dinanzi allo Hauptzollamt, poi dinanzi alla Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland (amministrazione delle finanze di Vienna, della Bassa Austria e del Burgenland) (Austria).
21. Quest'ultima ha confermato la decisione impugnata pur precisando la base di calcolo della maggiorazione (vale a dire ATS 228 668, di cui ATS 30 694 per dazi doganali e ATS 197 974 per imposta sulla cifra d'affari all'importazione) nonché il tasso d'interessi applicabile (5,66% annuo) ed i periodi di mora in questione (un periodo dal 15 novembre 1998 al 14 dicembre 1998 e un altro dal 15 dicembre 1998 al 14 gennaio 1999).
22. La Hannl ha quindi proposto un ricorso dinanzi al Verwaltungsgerichtshof, affermando che la maggiorazione prevista dall'art. 108, n. 1, della ZollR-DG era contraria al diritto comunitario.
23. Il Verwaltungsgerichtshof ha ritenuto che la soluzione della controversia nella causa principale dipendesse dall'interpretazione delle disposizioni doganali comunitarie. Esso ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la maggiorazione prevista dall'art. 108, n. 1, dello ZollR-DG - che dev'essere versata qualora sorga un'obbligazione doganale ai sensi degli artt. 202-205, o 210 o 211 del codice doganale comunitario, o nel caso di recupero a posteriori ai sensi dell'art. 220 dello stesso codice, e il cui importo corrisponde agli interessi di mora che maturerebbero nel corso del periodo intercorrente tra il sorgere dell'obbligazione doganale e la relativa contabilizzazione o, nel caso di recupero a posteriori ai sensi dell'art. 220 del codice doganale comunitario, tra il momento dell'esigibilità dell'obbligazione doganale originariamente contabilizzata e la contabilizzazione a posteriori della suddetta obbligazione - sia in contrasto con la normativa doganale comunitaria».
III - Analisi della questione pregiudiziale
24. La questione del Verwaltungsgerichtshof è diretta ad accertare se le disposizioni del codice doganale ostino ad una normativa nazionale secondo cui:
- quando l'obbligazione doganale sorge in applicazione degli artt. 202-205, 210 o 211 del codice doganale, i dazi doganali devono essere aumentati di un importo corrispondente agli interessi di mora per il periodo intercorrente tra il sorgere dell'obbligazione doganale e la relativa contabilizzazione, e
- quando l'obbligazione doganale forma oggetto di un recupero a posteriori ai sensi dell'art. 220 del codice doganale, i dazi doganali devono essere aumentati di un importo corrispondente agli interessi di mora per il periodo intercorrente tra il momento dell'esigibilità dell'obbligazione doganale originariamente contabilizzata e la data della contabilizzazione a posteriori.
25. In via preliminare, ricordiamo che l'art. 232 del codice doganale impone il pagamento degli interessi di mora solo per il periodo successivo alla contabilizzazione dell'obbligazione doganale. Tale disposizione prevede, infatti, che il debitore debba pagare gli interessi di mora se non paga i dazi entro un termine che non può eccedere dieci giorni dalla comunicazione dell'importo dei dazi doganali.
26. Ora, nel caso di specie l'art. 108 della ZollR-DG impone il pagamento degli interessi di mora per un periodo antecedente alla contabilizzazione del dazio doganale. Tale articolo precisa, infatti, che la maggiorazione copre il periodo intercorrente tra il sorgere dell'obbligazione doganale e la sua contabilizzazione (qualora l'obbligazione doganale sorga ai sensi degli artt. 202-205, nonché 210 e 211 del codice) o il periodo che intercorre tra il momento dell'esigibilità dell'obbligazione doganale originariamente contabilizzata e la contabilizzazione a posteriori (qualora il dazio formi oggetto di un recupero a posteriori ai sensi dell'art. 220 del codice).
27. La domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof è quindi intesa a verificare se il diritto comunitario consenta agli Stati membri d'imporre interessi di mora per un periodo non coperto dall'art. 232 del codice.
28. Per risolvere tale questione occorre ricordare brevemente i principi relativi al potere di cui dispongono gli Stati membri di adottare provvedimenti diretti ad assicurare l'applicazione del diritto comunitario.
29. Da costante giurisprudenza risulta che, qualora una normativa comunitaria non contenga una specifica sanzione in caso di violazione delle proprie disposizioni ovvero rinvii al riguardo alle disposizioni nazionali, l'art. 10 CE impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l'efficacia del diritto comunitario. A tal fine, pur conservando un potere discrezionale in merito alla scelta delle sanzioni, essi devono vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura e per importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva.
30. Per quanto riguarda le infrazioni doganali, la Corte ha precisato che, in assenza di armonizzazione delle normative comunitarie in questo settore, gli Stati membri hanno la competenza di scegliere le sanzioni che sembrano loro più appropriate. Essi sono tuttavia tenuti ad esercitare questa competenza nel rispetto del diritto comunitario e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità.
31. Nel caso di specie occorre cominciare esaminando le ipotesi in cui la normativa austriaca impone il pagamento degli interessi di mora. Come abbiamo visto, tali ipotesi riguardano i casi in cui l'obbligazione doganale sorge ai sensi degli artt. 202-205, 210 e 211 del codice nonché il caso in cui il dazio forma oggetto di un recupero a posteriori ai sensi dell'art. 220 del codice.
32. Gli artt. 202-205 nonché 210 e 211 del codice doganale riguardano i casi in cui l'obbligazione doganale deriva da un comportamento che costituisce una violazione della normativa comunitaria. Gli artt. 202-205 del codice dispongono così che un'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito:
- all'irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all'importazione oppure, quando si tratti di merce collocata in zona franca o in deposito franco, alla sua irregolare introduzione in un'altra parte di detto territorio ;
- alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all'importazione ;
- all'inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall'utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata o all'inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo di una merce a tale regime o per la concessione di un dazio all'importazione, ridotto o nullo, a motivo dell'utilizzazione della merce a fini particolari , e
- al consumo o all'utilizzazione, in zona franca o in deposito franco, in condizioni diverse da quelle previste dalla normativa in vigore, di una merce soggetta a dazi all'importazione .
33. Parimenti, gli artt. 210 e 211 del codice stabiliscono che l'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito:
- all'uscita fuori del territorio doganale della Comunità, senza dichiarazione in dogana, di una merce soggetta ai dazi all'esportazione, e
- all'inosservanza delle condizioni che hanno permesso l'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità in esonero totale o parziale dai dazi all'esportazione.
34. Quanto all'art. 220 del codice, abbiamo visto che esso riguarda i casi in cui l'importo dei dazi derivanti da un'obbligazione doganale non ha potuto formare oggetto di una contabilizzazione ai sensi dell'art. 218 del codice. Come ha sottolineato il governo austriaco , si tratta essenzialmente dei casi in cui l'operatore ha comunicato all'autorità doganale informazioni errate o insufficienti, poiché l'art. 220, n. 1, lett. b) esclude espressamente la possibilità di procedere ad una contabilizzazione a posteriori per un errore dell'autorità doganale.
35. Ora, per quanto ci risulta, la normativa comunitaria non prevede sanzioni specifiche in queste diverse ipotesi.
36. Non abbiamo rilevato né nel codice né nel regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 , disposizioni che prevedano sanzioni specifiche qualora l'obbligazione doganale risulti da una violazione degli obblighi relativi all'introduzione o all'esportazione di merci nella (o fuori della) Comunità. Allo stesso modo, non abbiamo rilevato alcuna disposizione che imponga sanzioni quando, a causa del comportamento dell'operatore, le autorità non hanno potuto procedere alla contabilizzazione dei dazi immediatamente dopo il sorgere dell'obbligazione doganale.
37. Ne risulta, contrariamente a quanto sostiene la Hannl, che gli Stati membri hanno la competenza di adottare le sanzioni che sembrano loro più appropriate in tale settore. La Repubblica d'Austria poteva quindi legittimamente adottare la misura prevista dall'art. 108 della ZollR-DG.
38. Conformemente alla giurisprudenza ricordata sopra , tale misura deve essere tuttavia conforme al diritto comunitario e, in particolare, al principio di proporzionalità.
39. A tale riguardo, sono tuttavia dell'avviso che l'oggetto della maggiorazione controversa sia incontestabilmente conforme al diritto comunitario.
40. Infatti, come ha sottolineato il governo austriaco , il problema che si pone, quando l'obbligazione doganale sorge in forza degli artt. 202-205, 210 e 211 del codice o quando l'obbligazione doganale forma oggetto di un recupero a posteriori, non è costituito dal ritardo del debitore nel pagare il suo debito. Esso risulta dal fatto che, a causa del comportamento dell'operatore, l'autorità doganale non è sempre in grado di procedere immediatamente alla contabilizzazione dell'obbligazione doganale o di individuare con esattezza l'importo e il debitore di tale obbligazione. Può quindi trascorrere del tempo tra il momento in cui sorge l'obbligazione doganale e quello in cui essa viene contabilizzata (a posteriori).
41. In tali casi, l'autorità doganale subisce una perdita finanziaria a causa del ritardo nella contabilizzazione dell'obbligazione doganale e, parallelamente, gli operatori realizzano un guadagno a causa del rinvio del pagamento del loro debito.
42. Pertanto, lo scopo della maggiorazione controversa è quello di neutralizzare il vantaggio di cui beneficiano gli operatori che non rispettano gli obblighi previsti dalla normativa doganale o che comunicano informazioni errate alle autorità competenti. Come ha sottolineato il governo austriaco , in mancanza di una misura di questo genere, gli operatori che si comportano in maniera illegittima o negligente sarebbero favoriti, a causa del ritardo nella contabilizzazione (a posteriori) della loro obbligazione, nei confronti degli operatori il cui comportamento consente un pagamento rapido dell'obbligazione doganale.
43. La maggiorazione controversa è dunque volta ad indurre gli operatori economici a rispettare gli obblighi prescritti dalla normativa doganale. Un obiettivo del genere è ovviamente conforme al diritto comunitario .
44. Quanto all'importo della maggiorazione controversa, ricordiamo che, secondo la giurisprudenza , esso deve essere fissato nel rispetto del principio di proporzionalità e in base a parametri analoghi a quelli previsti nel diritto nazionale per infrazioni della stessa natura e della stessa gravità. Tuttavia, nelle sentenze Siesse e De Andrade , la Corte ha precisato che tale esame doveva essere effettuato dai giudici nazionali.
45. Nel caso di specie spetterà quindi al Verwaltungsgerichtshof valutare se l'importo della maggiorazione prevista dall'art. 108, n. 1, della ZollR-DG rispetta il principio di proporzionalità ed è fissato a un livello analogo a quello previsto nel diritto nazionale per infrazioni simili. A tal fine, il giudice nazionale potrà tener conto del fatto che la maggiorazione controversa si limita a neutralizzare il vantaggio che gli operatori trarrebbero dalla violazione della normativa doganale, senza imporre loro una vera sanzione. In ogni caso, il giudice del rinvio verificherà che il tasso del 5,66%, che sembra ragionevole, corrisponda al tasso applicato nel diritto nazionale per infrazioni della stessa natura e della stessa gravità.
46. Fatto salvo tale esame, propongo quindi alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale nel senso che il codice doganale non osta ad un provvedimento come quello previsto dall'art. 108 della ZollR-DG.
IV - Conclusione
47. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo quindi alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale posta dal Verwaltungsgerichtshof come segue:
«Le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, non ostano ad una normativa nazionale secondo cui:
- quando l'obbligazione doganale sorge in applicazione degli artt. 202-205, o 210 o 211 del regolamento n. 2913/92, i dazi doganali devono essere aumentati di un importo corrispondente agli interessi di mora per il periodo intercorrente tra il sorgere dell'obbligazione doganale e la relativa contabilizzazione, e
- quando l'obbligazione doganale forma oggetto di un recupero a posteriori ai sensi dell'art. 220 del regolamento n. 2913/92, i dazi doganali devono essere maggiorati di un importo corrispondente agli interessi di mora per il periodo intercorrente tra il momento dell'esigibilità dell'obbligazione doganale originariamente contabilizzata e la data della contabilizzazione a posteriori,
a patto che l'importo degli interessi sia fissato nel rispetto del principio di proporzionalità e in base a parametri analoghi a quelli previsti nel diritto nazionale per infrazioni della stessa natura e della stessa gravità. Spetta al giudice nazionale valutare se la maggiorazione controversa sia conforme a tali principi».
Full & Egal Universal Law Academy