CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
RUIZ-JARABO COLOMER
presentate il 16 settembre 2003(1)
Causa C-102/02
Ingeborg Beuttenmüller
contro
Land Baden-Württemberg
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart)
«Libera circolazione di persone e di servizi – Riconoscimento di diplomi – Sistemi generali – Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE – Maestri e insegnanti di scuola elementare – Diploma ottenuto in Austria in seguito ad una formazione di due anni – Riconoscimento in Baden-Württemberg (Germania) – Riconoscimento subordinato al fatto che il diploma sancisca una formazione superiore di almeno tre anni e conferisca al possessore la qualifica per insegnare due materie»
1. Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Tribunale amministrativo di primo grado di Stoccarda) vertono sui sistemi generali di riconoscimento di formazioni professionali definiti dalle direttive 89/48/CEE (2) e 92/51/CEE (3) .
2. Le sei questioni sollevate derivano da una controversia relativa agli effetti prodotti nel Baden-Württemberg, Land della Repubblica federale di Germania, da un diploma conseguito in Austria che abilita all’insegnamento nelle scuole elementari.
I – Fatti e controversia principale
3. La sig.ra Ingeborg Beuttenmüller è una cittadina austriaca che, dopo aver superato l’esame di maturità, ha frequentato nel suo paese (4) un corso di studi di quattro semestri in seguito al quale ha conseguito il diploma magistrale.
4. Dal 1978 al 1988 ha prestato servizio come maestra elementare nelle scuole pubbliche del Land Niederösterreich (Bassa Austria). Dal 1991 al 1993 ha lavorato nel Baden-Württemberg come insegnante presso un istituto religioso che fornisce aiuto a giovani immigrati. Dal 6 dicembre 1993 insegna con contratto di lavoro dipendente nelle scuole pubbliche del detto Stato federale tedesco.
5. Tuttavia la ricorrente è inquadrata in una categoria professionale inferiore a quella degli insegnanti in possesso della formazione richiesta nel Baden-Württemberg e percepisce un compenso inferiore a quello riconosciuto a questi ultimi (5) . Per questa ragione, con lettera 16 marzo 1998, la ricorrente ha presentato all’Oberschulamt (organo amministrativo competente in materia di istruzione) di Stoccarda, fondandosi sulle direttive 89/48 e 92/51, una domanda diretta ad ottenere l’equiparazione del suo diploma austriaco a quelli conseguiti nel Land in cui lavora, nonché un passaggio di livello retributivo (6) .
6. Nel corso del procedimento amministrativo la ricorrente ha presentato un documento, datato 8 aprile 1999, del Stadtschulrat (assessorato alla scuola) di Vienna, secondo cui la formazione di quattro semestri nel sistema scolastico austriaco consente l’assunzione come insegnante elementare, a condizione che vi siano posti vacanti nell’organico. Orbene, l’inquadramento dei soggetti che hanno seguito questa formazione è inferiore (7) a quello degli insegnanti che hanno avuto una formazione di sei semestri (8) , a meno che non compiano studi supplementari e superino un esame di lingue moderne e insegnamento prescolare oppure di pedagogia generale per alunni con esigenze particolari nelle materie comprese nei programmi di studio. In ogni caso, ai fini dell’assunzione, le due formazioni sono equivalenti (9) .
7. L’Oberschulamt di Stoccarda ha respinto la richiesta dell’interessata con lettera 26 agosto 1999, in cui le comunicava che la sua formazione non poteva essere equiparata al percorso formativo richiesto per l’insegnamento presso le scuole elementari e secondarie inferiori del Baden-Württemberg. Detta decisione è stata ratificata con decreto 21 novembre 2000.
8. Il 20 dicembre seguente la sig.ra Beuttenmüller ha proposto un ricorso contenzioso-amministrativo dinanzi al Verwaltungsgericht Stuttgart, chiedendo l’annullamento degli atti amministrativi controversi e la condanna dell’amministrazione convenuta a equiparare il suo diploma magistrale austriaco al diploma di insegnante presso le scuole elementari e secondarie inferiori del Baden-Württemberg o, se del caso, a consentirle con le corrispondenti misure compensative di soddisfare i requisiti per ottenere il riconoscimento richiesto.
II – Questioni pregiudiziali
9. Tenuto conto del fatto che le richieste della ricorrente si fondano sull’applicazione diretta delle direttive 89/48 e 92/51, nonché delle diverse argomentazioni esposte nel corso del procedimento, il Verwaltungsgericht Stuttgart ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 3, in combinato disposto con l’art. 4, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, sia direttamente applicabile nel senso che un cittadino di uno Stato membro, in caso di trasposizione non conforme di una direttiva nell’ordinamento nazionale, può far valere direttamente le disposizioni di tale direttiva.
2) Se l’art. 3, in combinato disposto con l’art. 4, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, sia direttamente applicabile nel senso che un cittadino di uno Stato membro, in caso di mancata trasposizione nei termini della direttiva nell’ordinamento nazionale, può far valere direttamente le disposizioni di tale direttiva nei confronti di tutte le norme nazionali non conformi.
In caso di soluzione affermativa delle questioni sub 1) e/o sub 2):
3) Se la direttiva (...) 89/48/CEE (...) o la direttiva (...) 92/51/CEE (...) ostino ad una normativa nazionale (nel caso di specie al regolamento del Ministero dell’Istruzione del Baden-Württemberg 15.8.1996 (...), che attua, nel settore dell’insegnamento, la direttiva (...) 89/48/CEE (...) che
a) senza ammettere eccezioni, subordini ad una formazione postsecondaria almeno triennale il riconoscimento di un’abilitazione acquisita o riconosciuta in un altro Stato membro dell’Unione europea ovvero;
b) esiga che tale abilitazione riguardi almeno due fra le materie richieste per quel tipo di insegnamento nel Baden-Württemberg.
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):
4) Se l’art. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 89/48/CEE debba essere interpretato nel senso che l’abilitazione alla professione di insegnante nelle scuole dell’obbligo acquisita in Austria in seguito a una formazione che era precedentemente biennale sia equivalente ad un diploma ai sensi dell’art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 89/48/CEE, nel caso in cui la competente autorità austriaca confermi che, ai fini dell’applicazione dell’art. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 89/48/CEE, il certificato d’esame rilasciato in seguito alla formazione biennale dev’essere considerato equivalente al diploma (certificato d’esame) attualmente ottenuto in seguito ad una formazione triennale e conferisce in Austria gli stessi diritti relativamente all’accesso o all’esercizio della professione di insegnante nella scuola dell’obbligo.
In caso di soluzione affermativa della questione sub 2):
5) Se, ai fini del riconoscimento di abilitazioni all’insegnamento, l’art. 3, n. 2, della direttiva 92/51/CEE debba essere interpretato nel senso che il “ciclo di studi postsecondari di durata superiore a quattro anni” ivi presupposto comprende solo le formazioni di grado superiore (formazione presso università o istituti universitari), ovvero nel senso che in esso rientra anche il tirocinio all’insegnamento (servizio preparatorio).
6) Nel caso in cui l’art. 3, n. 1, della direttiva 92/51/CEE trovi applicazione alle abilitazioni all’insegnamento ottenute in Austria in seguito ad una formazione (postsecondaria) solo biennale:
se, in caso di mancata trasposizione della direttiva 92/51/CEE entro il termine fissato all’art. 17 della stessa, dall’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 92/51/CEE derivi un diritto all’equiparazione della qualifica all’insegnamento ottenuta in uno Stato membro alla corrispondente abilitazione alla professione di insegnante nello Stato ospitante senza che lo Stato ospitante possa pretendere, pur in presenza delle necessarie condizioni, lo svolgimento di misure compensative ai sensi dell’art. 4 della direttiva 92/51/CEE».
III – Procedimento dinanzi alla Corte
10. Hanno presentato osservazioni scritte entro il termine stabilito all’art. 20 dello Statuto della Corte le parti nella causa principale, la Commissione ed il governo austriaco.
11. Dato che nessuno degli interessati ha chiesto di presentare osservazioni orali, la Corte ha deciso di soprassedere all’udienza, conformemente all’art. 104, n. 4, del regolamento di procedura.
IV – Riconoscimento nel diritto comunitario di diplomi che sanzionano formazioni professionali
A – Il diritto primario
12. L’art. 3, n. 1, lett. c), CE indica che, ai fini della Comunità, enunciati all’art. 2 CE, uno degli strumenti adeguati è la realizzazione di «un mercato interno caratterizzato dall’eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali» (10) .
13. Detti strumenti devono essere utilizzati evitando ogni discriminazione in base alla nazionalità, conformemente a quanto stabilisce l’art. 12, primo comma, CE (ex art. 6 del Trattato CE) e ratifica l’art. 43 CE (ex art. 52 del Trattato CE) il quale prevede, sempre al primo comma, che «le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate» (11) . Quindi quest’ultima disposizione garantisce l’applicazione di tale disposizione generale nel settore del diritto di stabilimento (12) .
14. Taluni degli ostacoli che l’art. 3 CE mira ad eliminare sono creati proprio dalle disposizioni o dalle mere pratiche amministrative degli Stati membri che impongono il possesso di determinati diplomi, rilasciati dalle rispettive autorità, per esercitare talune attività professionali. Così, con questo espediente, molti cittadini europei vedono ostacolata la libera circolazione in maniera ingiustificata, essendo oggetto di discriminazione sulla base della loro cittadinanza, tenuto conto del fatto che i diplomi richiesti da uno Stato membro sono quelli del proprio sistema scolastico.
15. Consapevole di tale realtà ed al fine di facilitare l’accesso all’esercizio delle attività professionali non subordinate, il Trattato ha affidato al Consiglio l’adozione di «direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli» (art. 47 CE, n. 1; ex art. 57, n. 1, del Trattato CE) (13) .
16. Tuttavia la libertà di stabilimento senza discriminazione sulla base della nazionalità è direttamente efficace, anche in mancanza di adozione delle pertinenti direttive. La Corte ha statuito in tal senso fin dalla sentenza Reyners, citata (14) . Così stando le cose, gli Stati membri restano, in linea di principio, competenti a definire le modalità alle quali subordinano l’uso dei titoli professionali nel loro territorio. Orbene, siffatta competenza non è priva di limiti, giacché la sua applicazione non può costituire un ostacolo all’esercizio effettivo di detta libertà (15) , che risulterebbe ristretta in maniera ingiustificata qualora uno Stato membro rifiutasse l’accesso ad una determinata professione ad un cittadino europeo titolare di un diploma dichiarato equivalente e che per di più possieda gli specifici requisiti di preparazione professionale prescritti in detto paese, per il solo fatto che non è in possesso del diploma nazionale corrispondente (16) .
17. L’affermazione che precede si fonda sull’obbligo per gli Stati membri, conformemente all’art. 10 CE (ex art. 5 del Trattato CE) di adottare tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato e ad astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato (17) . Essa comporta altresì che, senza che sia necessario adottare direttive settoriali, spetta allo Stato membro al quale è stata presentata una domanda di autorizzazione all’esercizio di una professione il cui accesso è, secondo la normativa nazionale, subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, prendere in considerazione i diplomi, i certificati e gli altri titoli che l’interessato ha acquisito ai fini dell’esercizio della medesima professione in un altro Stato membro procedendo ad un raffronto tra le competenze attestate da questi diplomi e le conoscenze e qualifiche richieste dalle norme nazionali (18) .
18. In ogni caso, la mancanza di direttive sul riconoscimento di diplomi crea una situazione che è ben lungi dall’essere quella ideale, in quanto il confronto tra sistemi di formazione diversi con diverse prove di qualificazione, regolamentate ed organizzate da Stati membri diversi costituisce un’operazione molto complessa (19) .
B – Il diritto derivato
1. Le direttive settoriali
19. Per superare dette difficoltà e facilitare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento, nel decennio intercorrente tra il 1975 ed il 1985 sono state adottate direttive specifiche in relazione a determinate attività professionali. Conformemente a questo sistema, definito «settoriale e verticale» (20) , si dovevano adottare due normative per ogni professione: una volta a coordinare ed armonizzare la formazione negli Stati membri e l’altra destinata a regolamentare il riconoscimento automatico dei diplomi.
20. In tal modo sono state regolamentate le attività professionali di medici (21) , infermieri (22) , dentisti (23) , veterinari (24) , ostetriche (25) , architetti (26) e soggetti operanti nel settore farmaceutico (27) .
2. Le direttive generali
21. L’adozione delle sette «direttive settoriali» è stata lenta ed ha prodotto conseguenze pratiche limitate per cui il Consiglio europeo, riunito a Fontaineblau il 25 e il 26 giugno 1984, ha suggerito di avviare un «sistema generale atto a garantire l’equivalenza dei diplomi universitari così da portare all’effettiva libertà di stabilimento all’interno della Comunità» (28) .
22. Quanto precede costituisce il fondamento della direttiva 89/48 che definisce un sistema generale di struttura orizzontale (29) , basato sul principio della fiducia reciproca (30) . Detto principio fa presumere che le formazioni richieste da Stati membri diversi per una determinata professione siano equiparabili.
a) La direttiva 89/48
23. La direttiva mira quindi a facilitare la libera circolazione di persone e servizi, consentendo ai cittadini comunitari che hanno conseguito la loro formazione in uno Stato membro di metterla in pratica in un altro.
24. Pertanto essa si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro in possesso di un diploma che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione regolamentata in un altro Stato membro, ad eccezione delle professioni contemplate da una direttiva specifica sul reciproco riconoscimento dei diplomi, nel cui caso si applica la direttiva specifica (art. 2).
25. Ai sensi della direttiva, per «diploma» si intende qualsiasi documento (31) che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro, da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, in un’università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione (e, se del caso, la formazione professionale richiesta), dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla [art. 1, lett. a), primo comma].
26. Il secondo comma della stessa disposizione assimila ai precedenti i diplomi, certificati o titoli che sanciscano una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un’autorità competente dello Stato membro che li ha rilasciati come formazione di livello equivalente e che conferiscano gli stessi diritti d’accesso e d’esercizio di una professione regolamentata (32) .
27. Per attività professionale regolamentata in uno Stato membro s’intende un’attività professionale per la quale l’accesso o l’esercizio o una delle modalità di esercizio siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un diploma [art. 1, lett. c) e d)]. In altre parole, qualora l’ordinamento giuridico istituisca un regime che produce l’effetto di riservare tale attività professionale alle persone che soddisfano a talune condizioni e di vietare l’accesso a quelle che non vi soddisfino (33) o quando sussiste un controllo di legge indiretto dell’accesso a tale professione o del suo esercizio (34) .
28. Orbene, l’art. 3, espressione del citato principio della fiducia reciproca, consacra la presunzione che formazioni svolte in Stati membri diversi per ottenere un diploma che abiliti all’esercizio della stessa professione siano equiparabili e dispone quanto segue:
«Quando nello Stato membro ospitante l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, l’autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l’accesso a/o l’esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:
a) se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l’accesso o l’esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro, oppure
b) se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni in un altro Stato membro in cui questa professione non è regolamentata ai sensi dell’articolo 1, lettera c), e del primo comma dell’articolo 1, lettera d), ed è in possesso di uno o più titoli di formazione:
– rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di questo Stato membro,
– da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione di uno Stato membro, e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari, e
– che l’hanno preparato all’esercizio di tale professione.
È assimilato al titolo di formazione di cui al primo comma qualsiasi titolo o insieme di titoli che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e sia riconosciuto come equivalente da detto Stato membro, a condizione che il riconoscimento sia stato notificato agli altri Stati membri e alla Commissione».
29. Orbene, la presunzione citata non è assoluta, ma ammette la prova contraria. È possibile che la durata della formazione svolta dal richiedente nello Stato membro di origine per ottenere il diploma sia inferiore a quella richiesta nello Stato membro ospitante o che esistano differenze sostanziali tra gli studi seguiti nei due Stati o nell’ambito dell’attività professionale. In detti casi l’art. 4 della direttiva consente al secondo Stato membro di applicare, a seconda dei casi, tre misure compensative (35) .
30. La prima consiste nel richiedere all’interessato la prova di un’esperienza professionale complementare destinata a compensare una differenza di durata della formazione di almeno un anno. Il tempo richiesto dipende da vari parametri, tuttavia non può mai essere superiore a quattro anni. Per esperienza professionale si intende «l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro» (36) .
31. Lo svolgimento di un periodo di tirocinio e il superamento di una prova attitudinale costituiscono le altre due misure compensative, previste solo per sanare differenze sostanziali di formazione o nell’ambito dell’attività professionale. Il periodo di tirocinio, che non può mai superare i tre anni, è l’esercizio della professione nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato (37) . Dal canto suo, la prova attitudinale è un esame riguardante le materie la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione in detto Stato membro e che non sono comprese nel diploma presentato dal richiedente il riconoscimento (38) .
32. La scelta tra questi due strumenti di compensazione spetta al professionista migrante, tranne nel caso in cui si tratti di attività il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale o che esigono una decisione dello Stato membro ospitante in forza dell’art. 10 della direttiva, eventualità in cui spetta a detto Stato scegliere (art. 4, n. 1, ultimo comma).
33. Come prova che le condizioni di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva sono soddisfatte, servono «gli attestati e i documenti rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri, che l’interessato deve presentare a sostegno della propria richiesta (...)» (art. 8, n. 1).
b) La direttiva 92/51
34. Come già osservato, il sistema generale di riconoscimento introdotto dalla direttiva 89/48 si applica solo ai diplomi che sanzionano studi postsecondari di una durata minima di tre anni. Occorreva estendere il metodo alle professioni il cui esercizio negli Stati membri, pur non richiedendo una formazione superiore, è subordinato al possesso di un titolo o di un diploma.
35. Il vuoto legislativo esistente è stato colmato dalla direttiva 92/51, che mira analogamente a far sì che i cittadini comunitari possano esercitare una di queste professioni in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali (39) , di modo che detto Stato è tenuto a prendere in considerazione le qualifiche acquisite nell’altro Stato membro e a verificare se corrispondono a quelle da esso prescritte (40) .
36. A tal fine la direttiva 92/51 istituisce un sistema generale di riconoscimento di diplomi basato sugli stessi principi e contenente le stesse norme del sistema di cui alla direttiva 89/48, che essa integra (41) .
37. L’ambito di applicazione ratione personae coincide con quello della direttiva precedente e l’oggetto è costituito, per quanto rileva nella presente causa, da un tipo di documenti simili a quelli di cui alla direttiva menzionata, sempre che certifichino che il titolare ha frequentato con successo un ciclo di studi postsecondari di una durata inferiore a tre anni e superiore ad uno (se del caso, la formazione professionale complementare) e dimostrino che il titolare possiede le qualifiche richieste per accedere ad una professione regolamentata nello Stato membro che li ha rilasciati. La conditio sine qua non è che l’accesso al ciclo di formazione avvenga al termine degli studi secondari richiesti per accedere all’insegnamento universitario o superiore [art. 1, lett. a), della direttiva 92/51, in combinato disposto con l’art. 1, lett. a), secondo trattino, della direttiva 89/48].
38. La direttiva 92/51 assimila altresì a un diploma i documenti rilasciati dalle autorità di uno Stato membro qualora sanciscano «una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un’autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d’accesso e d’esercizio di una professione regolamentata» [art. 1, lett. a), ultimo comma].
39. Conformemente all’art. 3:
«Fatta salva l’applicazione delle disposizioni della direttiva 89/48/CEE, quando nello Stato membro ospitante l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata sono subordinati al possesso di un diploma, quale definito nella presente direttiva o nella direttiva 89/48/CEE, l’autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l’accesso a tale professione o l’esercizio della stessa, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:
a) se il richiedente possiede il diploma, quale definito nella presente direttiva o nella direttiva 89/48/CEE, che è prescritto in un altro Stato membro per l’accesso a questa stessa professione o l’esercizio della stessa sul suo territorio, e che è stato ottenuto in uno Stato membro; oppure
b) se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni o per un periodo equivalente a tempo parziale, durante i precedenti dieci anni in un altro Stato membro in cui questa professione non è regolamentata né ai sensi dell’articolo 1, lettera e), e dell’articolo 1, lettera f), primo comma, della presente direttiva, né ai sensi dell’articolo 1, lettera c), e dell’articolo 1, lettera d), primo comma, della direttiva 89/48/CEE, ed è in possesso di uno o più titoli di formazione:
– rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di questo Stato membro,
– da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari diverso da quello di cui al secondo trattino dell’articolo 1, lettera a), della direttiva 89/48/CEE, della durata di almeno un anno oppure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale in generale una delle condizioni di accesso è quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all’insegnamento universitario o superiore, nonché l’eventuale formazione professionale integrata in questo ciclo di studi postsecondari, oppure
– che sanciscono una formazione regolamentata quale contemplata nell’allegato D, e
– che l’hanno preparato all’esercizio di tale professione.
Non si possono tuttavia richiedere i due anni di esperienza professionale di cui al primo comma della presente lettera se il o i titoli di formazione in possesso del richiedente e di cui alla presente lettera sanciscono una formazione regolamentata.
È assimilato al titolo di formazione di cui al primo comma della presente lettera qualsiasi titolo di formazione o qualsiasi insieme di siffatti titoli che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e sia riconosciuto come equivalente da detto Stato membro, a condizione che il riconoscimento sia stato notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.
In deroga al primo comma del presente articolo, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad applicare il presente articolo quando l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati nel paese del richiedente al possesso di un diploma, quale definito nella direttiva 89/48/CEE, per il cui rilascio una delle condizioni sia il completamento di un ciclo di studi postsecondari di durata superiore a quattro anni».
40. All’art. 4 la direttiva contempla lo stesso elenco di misure compensative di quella del 1989 per i casi di durata diversa degli studi, nonché di differenze sostanziali di formazione o nell’ambito dell’attività professionale. La regolamentazione è uguale nei due casi, tranne in due punti.
41. Il primo consiste nel fatto che lo Stato membro ospitante non può esigere un’esperienza professionale complementare ad un richiedente in possesso di un diploma che sancisca un ciclo di studi postsecondari o un periodo di formazione definiti dall’art. 1, lett. a), secondo trattino, della stessa direttiva o dall’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48, se detto Stato membro richiede, per l’esercizio della professione di cui trattasi, un diploma che sancisca uno dei cicli di formazione specifica di cui agli allegati C e D della medesima direttiva [art. 4, n. 1, lett. a), ultimo comma].
42. Il secondo punto riguarda la scelta della misura compensativa. In linea generale la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale spetta al richiedente il riconoscimento [art. 4, n. 1, lett. b), secondo comma]. Tuttavia la scelta spetta allo Stato membro ospitante nei casi indicati dalla direttiva del 1989 e anche quando sussistono i due requisiti seguenti: 1) l’accesso alla professione o il suo esercizio sono subordinati in detto Stato al possesso di un diploma, quale definito nella direttiva citata, per il cui rilascio una delle condizioni sia il completamento di un ciclo di studi postsecondari di durata superiore a tre anni; e 2) l’interessato possiede un diploma o un titolo quali definiti nella direttiva del 1992 [art. 4, n. 1, lett. b), terzo comma, secondo trattino].
43. L’art. 12, n. 1, della direttiva 92/51 contiene una disposizione uguale a quella di cui all’art. 8, n. 1, della direttiva 89/48 (42) .
V – Normativa tedesca applicabile
44. In Germania la regolamentazione delle professioni docenti spetta ai Länder.
45. Nel Baden-Württemberg il Landesbeamtengesetz (legge sul pubblico impiego del Land), nella versione del 19 marzo 1996 (43) , consente, all’art. 28, lett. a), relativo al «Procedimento di abilitazione derivante da disposizioni comunitarie», di acquisire l’abilitazione sulla base delle direttive 89/48 e 92/51, mentre spetta ai Ministeri adottare disposizioni normative specifiche nell’ambito delle rispettive competenze.
46. In applicazione del principio di legge menzionato, il Ministero dell’Istruzione ha approvato il 15 agosto 1996 un regolamento per adattare il diritto nazionale alla direttiva 89/48 nel settore dell’insegnamento (44) . Ai sensi dell’art. 1 di detta disposizione regolamentare, intitolata «Riconoscimento»,
«(1) Un’abilitazione alla professione di insegnante acquisita o riconosciuta in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo con un diploma ai sensi della direttiva del Consiglio (...) 89/48/CEE (...) dopo una formazione universitaria almeno triennale viene riconosciuta, su domanda, come abilitazione all’esercizio della professione di insegnante presso scuole pubbliche del Baden-Württemberg se
1. il richiedente è un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato contraente dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo,
2. l’abilitazione comprende almeno due fra le materie richieste per quel tipo di insegnamento nel Baden-Württemberg,
3. il richiedente dispone delle conoscenze linguistiche tedesche, scritte ed orali, necessarie per l’insegnamento nel Baden-Württemberg,
4. la formazione necessaria per il diploma del richiedente ai sensi dell’art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48/CEE non presenta lacune sostanziali di tipo scientifico, didattico o pedagogico rispetto alla formazione nel Baden-Württemberg e
5. la durata della formazione necessaria per il diploma ai sensi dell’art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48/CEE non sia inferiore di più di un anno rispetto alla durata della formazione necessaria per l’esercizio della professione di insegnante nella scuola equivalente nel Baden-Württemberg.
(2) Se il contenuto della formazione non soddisfa i requisiti posti dal primo comma, n. 4, al richiedente può essere richiesto, a sua scelta, lo svolgimento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale.
(3) Se la durata della formazione non soddisfa i requisiti posti dal primo comma, n. 5, può essere richiesta al richiedente la prova della sua esperienza professionale.
(4) Al richiedente può solo essere richiesta, alternativamente, una misura ai sensi del secondo comma oppure una prova ai sensi del terzo comma. Se la mancanza riguarda tanto il contenuto (primo comma, n. 4) quanto la durata (primo comma, n. 5), può essere richiesta soltanto una misura compensativa circa il contenuto, conformemente al secondo comma».
VI – Esame delle questioni pregiudiziali
A – Introduzione
47. Le questioni sottoposte dal Verwaltungsgericht Stuttgart hanno una formulazione confusa e sono disorganiche per cui, come opportunamente osserva la Commissione, è necessario riformularle.
48. La controversia verte sull’interpretazione degli artt. 3 e 4 delle due direttive e, più in particolare, sulla questione se detti articoli ostino ad una normativa nazionale che subordina il riconoscimento di un diploma di insegnante alla condizione che esso sanzioni una formazione superiore di una durata minima di tre anni e fornisca al titolare la qualifica per insegnare due materie (terza questione).
49. Per risolvere tale questione, per quanto attiene alla direttiva 89/48, occorre esaminare previamente se i diplomi di insegnante conseguiti in Austria a seguito di un periodo di formazione di due anni costituiscano un titolo ai sensi della direttiva 89/48, in applicazione dell’art. 1, lett. a), secondo comma, della medesima (quarta questione).
50. Dopo aver risolto questi dubbi occorre accertare se gli artt. 3 e 4 delle due direttive siano direttamente applicabili e, di conseguenza, se i cittadini degli Stati membri possano farli valere in caso di mancata trasposizione o di trasposizione non conforme nell’ordinamento nazionale (prima e seconda questione).
51. Qualora detti articoli possano essere fatti valere e lo Stato membro ospitante non abbia recepito nella sua legislazione la direttiva 92/51, si deve accertare se dall’art. 3, primo comma, lett. a), derivi un diritto all’equiparazione del diploma, senza che possano essere pretese le misure compensative di cui all’art. 4 (sesta questione).
52. Occorre altresì risolvere il dubbio se nel «ciclo di studi postsecondari di durata superiore a quattro anni» cui si riferisce l’art. 3, secondo comma, della direttiva 92/51 per esonerare lo Stato membro ospitante dall’obbligo di riconoscimento rientri il tirocinio all’insegnamento (quinta questione).
53. Tuttavia, prima di procedere all’esame delle diverse questioni pregiudiziali, occorre illustrare il funzionamento dei sistemi generali di riconoscimento delineati nelle due direttive.
B – Il funzionamento dei sistemi generali di riconoscimento delle direttive 89/48 e 92/51
54. Ai fini della presente causa è d’uopo distinguere tra due tipi di formazione professionale, ciascuno contemplato in una direttiva:
1) Gli studi postsecondari di durata minima di tre anni, sanzionati da un diploma rilasciato dall’autorità competente da cui risulti che il titolare possiede la preparazione necessaria per accedere ad una professione regolamentata o per esercitarla nello Stato membro che lo ha rilasciato (45) . Sono assimilati a detta categoria di diplomi le formazioni conseguite per vie alternative, sempre che lo Stato membro che rilascia il diploma le riconosca come formazione di livello equivalente e conferisca loro gli stessi diritti d’accesso e d’esercizio di una professione regolamentata (46) .
2) Gli studi postsecondari di una durata minima di un anno ed inferiore a tre anni con uguali condizioni di rilascio e di qualifica (47) , a cui vengono assimilate le formazioni acquisite per vie alternative, se sono soddisfatti requisiti identici (48) .
55. Orbene, la persona abilitata ad esercitare una professione nello Stato membro d’origine ha diritto ad ottenere il riconoscimento del suo diploma per praticare detta attività nello Stato membro ospitante (49) . Detto principio si fonda sull’analogia esistente tra la formazione richiesta nello Stato membro in cui l’interessato ha conseguito il diploma e quella che l’altro Stato membro esige per l’esercizio della stessa attività.
56. Partendo dall’ipotesi, su cui si fonda la causa principale, che la professione è regolamentata nei due Stati, è possibile immaginare varie situazioni:
1) Se i due Stati richiedono un diploma ai sensi della direttiva 89/48, lo Stato ospitante deve riconoscerlo, applicando, se del caso, le misure compensative di cui all’art. 4 della detta direttiva.
2) Se lo Stato membro ospitante subordina l’esercizio della professione al possesso di uno dei diplomi definiti dalla direttiva 92/51 e, per contro, lo Stato d’origine richiede un diploma che sanzioni una formazione di almeno tre anni, il riconoscimento avviene in maniera automatica.
3) Se tutti e due gli Stati richiedono un diploma contemplato nella seconda delle direttive, il riconoscimento è ancora una volta automatico, fatti salvi, se del caso, gli strumenti di compensazione applicabili.
4) L’ultima situazione che si configura è quella in cui lo Stato membro ospitante richieda un diploma definito dalla direttiva 89/48 e il richiedente sia in possesso di un diploma definito dalla direttiva 92/51. Anche in questo caso è d’obbligo la convalida, previa l’adozione di misure compensative, tranne nell’ipotesi in cui il titolo richiesto esiga la frequenza di un ciclo di studi postsecondari di durata superiore a quattro anni.
57. Come indica la Commissione nelle sue osservazioni scritte, la seconda e la quarta situazione consentono di stabilire un collegamento tra le due direttive; si tratta del cosiddetto «sistema di passerelle» (50) .
58. Pertanto la discussione, cui i soggetti che hanno presentato osservazioni nel presente procedimento pregiudiziale hanno dedicato una parte rilevante dei loro argomenti, sulla categoria del diploma posseduto dalla signora Beuttenmüller è priva di importanza, in quanto, che rientri nella prima o nella seconda direttiva, entra in gioco il meccanismo di riconoscimento, fatta salva l’attuazione delle misure compensative o l’applicazione delle eccezioni contenute nelle stesse direttive.
59. Dopo aver precisato quanto sopra occorre procedere all’esame delle singole questioni pregiudiziali sollevate nella presente causa, seguendo l’ordine sopraindicato.
C – La quarta questione pregiudiziale
60. Il Verwaltungsgericht Stuttgart dubita che i vecchi diplomi di insegnante conseguiti in Austria, in seguito ad una formazione di due semestri, costituiscano un diploma ai sensi della direttiva 89/48.
61. Conformemente all’art. 1, lett. a), primo comma, di questa direttiva, costituiscono diplomi i documenti che sanzionano cicli di studi postsecondari di durata minima di tre anni e, ai sensi dell’art. 3, primo comma, lett. a), devono in linea di principio essere oggetto di riconoscimento automatico. Orbene, non si devono dimenticare le formazioni conseguite per le vie alternative cui si riferisce l’art. 1, lett. a), secondo comma, che sono assimilate ai diplomi di cui al primo comma della medesima disposizione.
62. Queste vie alternative possono essere vie di formazione parallele a quella principale o vecchie formazioni (51) ; se un titolo, un diploma o un certificato che sanzioni un ciclo non contemplato dall’art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva è sostituito da un altro che ricada anch’esso in detta disposizione, i titolari delle vecchie qualifiche hanno diritto a beneficiare delle disposizioni del secondo comma, a condizione che la legislazione nazionale riconosca esplicitamente l’equivalenza di livello fra gli studi attestati dalle vecchie qualifiche e quelli attestati dal nuovo diploma e conferisca gli stessi diritti di accesso alla professione (52) . Se l’interpretazione fosse diversa, si precluderebbe ogni possibilità di cambiamento, di evoluzione e di adattamento dei sistemi d’istruzione nazionali alle nuove realtà.
63. In altre parole, tali vie alternative previste dall’art. 1, lett. a), secondo comma, sono assimilate ai diplomi di cui al primo comma e, conformemente all’art. 3, primo comma, lett. a), danno diritto al riconoscimento automatico (53) .
64. Quindi i diplomi in questione rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 89/48, laddove siano stati riconosciuti come equivalenti e assicurino lo stesso accesso all’esercizio della professione. Spetta al giudice nazionale accertare nel caso specifico l’esistenza delle due condizioni alla luce dei dati di fatto e di diritto a sua disposizione (54) .
D – La terza questione pregiudiziale
65. Il Tribunale amministrativo tedesco chiede altresì se gli artt. 3 e 4 delle due direttive ostino ad una normativa nazionale che subordina il riconoscimento di un diploma a fini professionali all’esistenza delle due condizioni seguenti: 1) che sanzioni una formazione superiore almeno triennale; e 2) che qualifichi il titolare in almeno due delle materie richieste nello Stato membro ospitante per l’esercizio dell’insegnamento.
1. Periodo di formazione almeno triennale
66. Dalle considerazioni che precedono emerge, senza che si rendano necessari altri argomenti, che la prima delle due condizioni è inammissibile in conformità della direttiva 92/51. Lo Stato membro ospitante è tenuto a riconoscere i diplomi che sanciscano una formazione superiore ad un anno e inferiore a tre, anche qualora nel suo sistema l’esercizio di tale professione sia subordinato al possesso di un diploma che sanzioni una formazione superiore di tre o quattro anni (55) , fatta salva l’applicazione delle misure compensative di cui all’art. 4.
67. Nell’ambito della direttiva 89/48, dall’analisi della quarta questione pregiudiziale emerge la stessa soluzione. Se esistono formazioni che, nonostante la durata inferiore a tre anni, possono costituire titoli ai sensi di detta disposizione, sembra chiaro che essa osta anche ad una normativa nazionale che subordini il riconoscimento del diploma al fatto che sanzioni una formazione di almeno tre anni. Del resto, è quanto si rileva dal sistema di passerelle di cui alla direttiva 92/51, che obbliga in linea di principio lo Stato membro ospitante a riconoscere i diplomi che si riferiscono ad una formazione inferiore a tre anni, nonostante il sistema giuridico di detto Stato richieda un diploma conseguito al termine di un ciclo di studi di almeno tre anni.
2. Formazione che includa almeno due delle materie richieste nello Stato membro ospitante
68. Per l’analisi della seconda condizione occorre esaminare le peculiarità, ai fini del riconoscimento dei diplomi, dell’insegnamento.
69. La formazione degli insegnanti non è stata armonizzata dal diritto comunitario, per cui gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire il livello minimo di qualifica necessario per esercitare la professione di insegnante sul loro territorio (56) , fatto salvo l’obbligo per detti Stati di riconoscere i diplomi rilasciati da altri Stati membri per l’esercizio di tale professione. Orbene, quest’ultima è molto delicata in quanto incide sull’educazione e sulla formazione delle generazioni destinate a guidare la società in futuro, ragione sufficiente per giustificare che i responsabili pubblici adottino le misure necessarie atte a garantire il livello di qualificazione dei propri insegnanti. Si mira in ultima analisi alla libera circolazione di professionisti competenti (57) .
70. Tuttavia dette misure non possono essere un mezzo per eludere l’applicazione delle direttive riguardanti il riconoscimento di titoli e diplomi, fondate sul principio della fiducia reciproca e sulla presunzione che gli studi seguiti in uno Stato membro per esercitare una professione regolamentata siano equiparabili a quelli richiesti in un altro Stato membro per l’esercizio della stessa professione, fatta salva l’adozione di misure compensative complementari nel caso di differenze sostanziali, vuoi di durata o di contenuto della formazione, vuoi nell’ambito dell’attività in questione.
71. Di conseguenza ogni membro dell’Unione europea può organizzare l’accesso all’insegnamento nella maniera che ritiene più adeguata e fornire agli insegnanti, come fanno i Länder tedeschi (58) , la formazione necessaria per insegnare almeno due materie. Orbene, un cittadino dell’Unione che abbia conseguito in un altro Stato membro un diploma per esercitare la stessa attività limitatamente ad una materia e che intenda esercitarla nel territorio del primo Stato membro non può vedersi opporre il rifiuto di riconoscere il suo diploma sulla base del fatto che i due diplomi riguardano professioni diverse, il che costituisce l’unico motivo che autorizzerebbe il rifiuto. Tutt’al più egli potrebbe essere assoggettato all’applicazione delle misure compensative pertinenti in quanto si configurerebbero differenze sostanziali di formazione o nell’ambito dell’attività in questione.
72. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che l’esigenza generalizzata, prescindendo dalle circostanze del singolo caso, che l’insegnante proveniente da un altro Stato membro sia in possesso di un diploma che lo qualifichi per insegnare due materie non rispetti né lo spirito né la lettera delle direttive e, inoltre, risulti sproporzionata ai fini della garanzia di un livello di preparazione adeguato dei soggetti cui spetta la formazione delle nuove generazioni.
73. In realtà concordo con la Commissione quando sostiene (59) che la decisione di impedire, ad esempio, di impartire lezioni di matematica in Germania ad un soggetto abilitato in Austria a motivo del fatto che la formazione acquisita, sanzionata dal diploma di cui è titolare, non garantisce ch’egli sia altresì in grado di insegnare musica, non è conforme all’obiettivo perseguito dalle direttive.
74. In conclusione propongo alla Corte di risolvere affermativamente la terza delle questioni pregiudiziali sottopostele dal Verwaltungsgericht Stuttgart.
E – La prima e la seconda questione pregiudiziale
75. Le due questioni in esame si riferiscono all’applicazione diretta degli artt. 3 e 4 delle direttive e, quindi, alla loro proprietà di poter essere fatti valere dai cittadini degli Stati membri.
76. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva, atte a definire diritti che i singoli possono far valere nei confronti dello Stato, appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere fatte valere, in mancanza di provvedimenti d’attuazione adottati entro i termini, per opporsi a qualsiasi disposizione di diritto interno non conforme alla direttiva (60) .
77. È pacifico che le due direttive, e in particolare l’art. 3 di ciascuna di esse, conferiscono diritti ai cittadini degli Stati membri. La Corte si è espressa manifestamente in tal senso per quanto riguarda la prima direttiva (61) . Né pare discutibile che detto riconoscimento è incondizionato e preciso, giacché dal testo emerge chiaramente che il titolare di un diploma, di un titolo o di un certificato conseguito in uno Stato membro non può vedersi opporre in un altro Stato il rifiuto di accedere all’esercizio della professione cui è abilitato dal documento, purché soddisfi gli altri requisiti stabiliti, sempre in modo rigoroso, da tali disposizioni, fatte salve le misure compensative di cui all’art. 4 delle rispettive direttive. In conclusione nell’art. 3 dei due testi figurano obblighi incondizionati per gli Stati membri, in quanto le due disposizioni sono sufficientemente precise da poter essere invocate da un singolo e poter essere applicate dai giudici nazionali (62) .
78. La questione relativa all’art. 4 è priva di significato in quanto le direttive non conferiscono diritti ai singoli, bensì danno facoltà agli Stati membri di subordinare, in taluni casi, i diritti riconosciuti nell’art. 3 delle due direttive all’esistenza di determinati requisiti complementari; vale a dire che esse consentono agli Stati membri di delimitarli.
79. La giurisprudenza relativa alla possibilità di invocare le direttive, che costituisce una delle realizzazioni più nuove ed audaci della Corte, ha avuto inizio nel 1970 con la sentenza Franz Grad (63) sulla base dell’efficacia diretta degli atti di diritto comunitario derivato diversi dai regolamenti. La ratio dell’invocabilità di tali norme risiede nel cosiddetto effetto sanzione, conosciuto nella terminologia britannica come estoppel, derivante non tanto dalla concreta efficacia del loro contenuto, bensì dal fatto che lo Stato sia venuto meno all’obbligo incombentegli di attuarle in maniera conforme. La conseguenza essenziale di detta teoria è che le direttive possono essere fatte valere solo nei confronti dello Stato, che è il responsabile di non averle attuate o di averle attuate in maniera non conforme (64) .
Nonostante che, come ho già osservato in passato 65 –D. Ruiz-Jarabo, El juez nacional como juez comunitario, Civitas ed., Madrid, 1993, pagg. 143 e 144., il principio dell’efficacia verticale esclusiva delle direttive imposto dalla Corte sia privo di fondamento convincente e sussistano motivi rilevanti per giustificare un cambiamento di tendenza 66 –V. conclusioni presentate il 9 febbraio 1994 dall’avvocato generale Lenz nella causa decisa con sentenza 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori (Racc. pag. I-3325, paragrafi 43 e segg.)., l’attuale livello di sviluppo della giurisprudenza non consente di scorgere evoluzioni della situazione esistente che autorizzino uno Stato membro che non abbia recepito entro i termini le disposizioni di una direttiva o che le abbia recepite in maniera non conforme a far valere diritti nei confronti di un singolo sulla base di detta direttiva.
80. Non è quindi possibile attribuire effetto diretto all’art. 4 di nessuna delle due direttive (89/48 e 92/51) per il semplice motivo che non presentano il primo requisito che la giurisprudenza della Corte esige al riguardo: il riconoscimento di diritti a favore dei singoli nei confronti dello Stato.
81. Orbene, non si deve prescindere dal fatto che gli artt. 3 e 4 delle due direttive costituiscono un insieme indissolubile. Gli uni riconoscono il diritto e gli altri autorizzano gli Stati membri a subordinare, in talune circostanze, l’esercizio di detto diritto ad una condizione sospensiva: il soddisfacimento di talune misure compensative. Il disposto dell’art. 4 delle due direttive corrisponde all’assenza di armonizzazione tra i cicli di formazione previsti dai diversi sistemi nazionali, vuoi per quanto riguarda la durata o i contenuti didattici, vuoi quanto all’ambito materiale dell’attività specifica, e tenta di ovviare alle carenze che possano caratterizzare l’insegnamento ricevuto nello Stato membro d’origine da parte del professionista migrante.
82. L’effetto diretto dell’art. 3 delle due direttive e l’insita possibilità di farlo valere non consentono di sostenere che, in mancanza della necessaria trasposizione da parte dello Stato membro ospitante, qualsiasi tipo di diploma previsto dalla direttiva, rilasciato e riconosciuto dalle autorità di un altro Stato membro, abiliti all’esercizio automatico della professione in detto Stato, a prescindere da ogni altra circostanza. Significa unicamente che, in tali casi, un cittadino dell’Unione europea può far valere detta disposizione nei confronti delle autorità nazionali, incluse quelle giudiziarie, per ottenere una decisione che gli consenta di esercitare la professione.
F – La sesta questione pregiudiziale
83. Un diploma come quello di cui è titolare la ricorrente nella causa principale viene considerato un diploma ai sensi della direttiva 89/48, in applicazione dell’art. 1, lett. a), secondo comma, laddove lo Stato membro che ha rilasciato il diploma lo reputi di livello equivalente a quelli di cui al primo comma e gli conferisca gli stessi diritti di accesso o di esercizio della professione di questi ultimi. Naturalmente a detto documento spetta la qualifica di diploma conformemente all’art. 1, lett. a), della direttiva 92/51.
84. Pertanto detto diploma rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3, primo comma, della seconda direttiva e può essere riconosciuto, fatto salvo il ricorso alle misure compensative previste dall’art. 4.
85. Se la direttiva non è stata trasporta entro i termini stabiliti all’art. 17 (67) , è d’uopo chiedersi se il riconoscimento debba essere automatico, senza che possano essere applicate le misure compensative. Si pone così la sesta questione sollevata dal Verwaltungsgericht Stuttgart.
86. Le considerazioni che ho esposto nel capitolo VI-E delle presenti conclusioni forniscono la soluzione di questo nuovo quesito.
87. Uno Stato membro che è venuto meno all’obbligo di recepire entro i termini stabiliti e nella debita forma le disposizioni della direttiva nel proprio ordinamento giuridico non può rifiutare ai cittadini comunitari l’esercizio del diritto che tali disposizioni gli riconoscono; esso non può nemmeno far valere nei loro confronti gli obblighi o imporre loro i limiti derivanti dalla direttiva comunitaria non recepita nell’ordinamento nazionale. Lo Stato membro non deve ottenere alcun vantaggio dal proprio inadempimento.
88. Ne consegue che detto Stato membro non può rifiutare il riconoscimento a fini professionali di un diploma che, soddisfacendo tutti i requisiti posti dalla direttiva, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3, sostenendo che, previamente, occorre applicare una delle misure compensative di cui all’art. 4.
89. Seguendo un altro percorso si giunge alla stessa conclusione: le prescrizioni della disposizione di cui trattasi non sono ineludibili; esse autorizzano unicamente gli Stati membri, in caso di differenze nella formazione o nell’ambito materiale dell’attività professionale, a compensare le disparità esistenti mediante la realizzazione di una prova attitudinale, il compimento di un periodo di tirocinio o l’attestazione di una determinata esperienza professionale. Nulla impedisce agli Stati membri, nonostante le disparità, di procedere senz’altro al riconoscimento senza richiedere prove volte ad eliminare le differenze e a stabilire l’equilibrio. Sembra quindi sensato presumere che, se uno Stato membro non ha recepito la direttiva nel suo diritto nazionale entro i termini indicati, è perché considera superflua l’adozione di misure volte ad equiparare le formazioni e le attività professionali proprie e quelle di altri paesi.
G – La quinta questione pregiudiziale
90. Ho già osservato che, quando lo Stato membro ospitante richiede, ai fini dell’esercizio di una professione, un diploma definito dalla direttiva 89/48 ed il richiedente ne possiede uno definito dalla direttiva 92/51, esso è tenuto al riconoscimento, previa adozione delle eventuali misure compensative, a meno che per ottenere il primo diploma sia necessario un ciclo di studi postsecondari di durata superiore a quattro anni (art. 3, ultimo comma, della direttiva del 1992).
91. Il giudice del rinvio tedesco chiede se per stabilire la durata di una formazione sia valido solo il periodo di studi o se si possa tener conto anche dei periodi di tirocinio.
92. Un’interpretazione sistematica dello stesso art. 3 fornisce la soluzione a detta questione.
93. Qualora la professione sia regolamentata nei due Stati membri, il riconoscimento è obbligatorio, sempre che il richiedente possieda un titolo o un diploma di quelli definiti in una delle due direttive [primo comma, lett. a)].
94. Nel caso in cui lo Stato membro d’origine non regolamenti la professione, lo Stato ospitante è assoggettato allo stesso obbligo, sempre che l’interessato abbia esercitato la professione nel primo paese per due anni durante i precedenti dieci anni e sia in possesso di uno o più titoli rilasciati dall’autorità competente che lo abbiano preparato all’esercizio della professione e dimostrino che ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari della durata minima di un anno e per il quale una delle condizioni di accesso sia quella di aver portato a termine gli studi richiesti per accedere all’insegnamento universitario o superiore, nonché l’eventuale formazione integrata in tale ciclo di studi postsecondari (68) . Se detti titoli sanciscono una formazione regolamentata, non è possibile richiedere l’esperienza [primo comma, lett. b)].
95. Una formazione è regolamentata quando è specificamente orientata all’esercizio di una professione determinata e consiste in un ciclo di studi completato da una formazione, un tirocinio o una pratica professionale, la cui struttura e livello siano stabiliti in via normativa o siano soggetti a controllo o autorizzazione (69) .
96. A titolo di deroga, il riconoscimento non è obbligatorio se nello Stato membro ospitante l’accesso alla professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di un diploma, quale definito nella direttiva 89/48, il cui rilascio richieda il completamento di un ciclo di studi postsecondari di durata superiore a quattro anni (art. 3, ultimo comma).
97. Tenuto conto della struttura della disposizione, la soluzione alla questione sollevata dal Verwaltungsgericht Stuttgart dev’essere negativa: ai fini del calcolo dei quattro anni di studi postsecondari cui si riferisce non vanno inclusi i periodi di tirocinio.
98. La disposizione contempla, al primo comma, i titoli che attestano il completamento di cicli di studio e la formazione professionale richiesta, ma non sanciscono in alcun modo tirocini che, se esistono, costituiscono un’eccezione ed eliminano il requisito dell’esperienza se la professione non è regolamentata nello Stato membro d’origine (70) . Quando, nell’ultimo comma, l’art. 3 esonera lo Stato membro ospitante dall’obbligo di riconoscimento dei diplomi definiti dalla direttiva del 1989 che sanciscono periodi di formazione postsecondaria di durata superiore ai quattro anni, se non si vuole compromettere l’equilibrio della norma e l’equivalenza delle nozioni, occorre intendere che fa riferimento al ciclo di studi in sé e alla formazione professionale eventualmente richiesta, ma non ai periodi di tirocinio.
99. Solo a titolo di deroga questi ultimi potrebbero essere presi in considerazione nei casi di formazioni di struttura specifica menzionati all’allegato C, cui si riferisce l’art. 1, lett. a), secondo trattino, punto ii), della direttiva 92/51, quando definisce la nozione di «diploma», in quanto talune di esse includono tirocini, anche se nessuna riguarda il settore dell’insegnamento.
100. Pertanto propongo alla Corte di risolvere quest’ultima questione dichiarando che, ai fini del riconoscimento dei diplomi di insegnante, il calcolo degli studi postsecondari della durata di almeno quattro anni non deve includere i periodi di tirocinio.
VII – Conclusione
101. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sottopostele dal Verwaltungsgericht Stuttgart dichiarando quanto segue:
«1) I diplomi conseguiti in Austria che sanzionano la formazione professionale di insegnante, che era all’epoca di durata biennale, costituiscono “diplomi” ai sensi della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, se sono stati riconosciuti come equivalenti e consentono lo stesso accesso all’esercizio della professione di quelli rilasciati attualmente, a seguito di una formazione triennale. Spetta al giudice nazionale determinare nel caso specifico se sussistano entrambe le condizioni alla luce dei dati di fatto e di diritto a sua disposizione.
2) Gli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, e della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, ostano ad una normativa nazionale che, come il regolamento del Ministero dell’Istruzione del Baden-Württemberg 15 agosto 1996, subordina il riconoscimento di un’abilitazione come insegnante all’esistenza delle due condizioni seguenti: 1) che sancisca una formazione superiore almeno triennale; e 2) che qualifichi il titolare in almeno due delle materie richieste nello Stato membro ospitante per l’esercizio della professione di insegnante di cui trattasi.
3) L’art. 3 delle due direttive ha effetto diretto e può essere fatto valere da parte dei cittadini degli Stati membri anche se le relative disposizioni non sono state recepite nel diritto nazionale o la trasposizione è stata realizzata in maniera non conforme.
4) Uno Stato membro che è venuto meno all’obbligo di recepire entro i termini e nella debita forma le disposizioni della direttiva 92/51 nel proprio ordinamento giuridico non può rifiutare ai cittadini comunitari il diritto che l’art. 3 riconosce loro né può imporre nei loro confronti l’adozione previa delle misure compensative di cui all’art. 4.
5) Nell’ambito del riconoscimento dei diplomi di insegnante il calcolo degli studi postsecondari di una durata almeno di quattro anni, cui si riferisce l’art. 3, ultimo comma, della direttiva 92/51, non deve includere i periodi di tirocinio».
1 – Lingua originale: lo spagnolo.
2 – Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16).
3 – Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25).
4 – Presso l’Accademia pedagogica dell’Arcidiocesi di Vienna.
5 – Conformemente alle direttive del Ministero delle Finanze del Baden-Württemberg riguardanti l’inquadramento del corpo insegnante impiegato dal Land, al quale si applica il contratto collettivo federale del pubblico impiego («BAT») (in prosieguo: le «EingrRL/Lehrer»), fino al 29 luglio 1996 la sig.ra Beuttenmüller è stata inquadrata nel grado retributivo Vb BAT e da questa data nel grado IVb BAT.
6 – La ricorrente chiede di essere inquadrata nel grado III BAT. Negli anni precedenti essa aveva ripetutamente tentato di ottenere dall’amministrazione del Baden-Württemberg che la sua formazione fosse equiparata ai corsi magistrali per l’insegnamento presso le Grundschulen e le Hauptschulen (scuole elementari e secondarie inferiori che danno accesso alle scuole professionali).
7 – L2a1.
8 – L2a2.
9 – V. le soluzioni proposte dal governo austriaco ai quesiti posti dalla Corte, in particolare i punti 1.2.1, 1.2.2 e 1.4.
10 – La libera circolazione e il suo corollario, il diritto di scegliere liberamente il luogo di residenza all’interno del territorio degli Stati membri sono assurti successivamente, grazie al Trattato di Maastricht, al rango di contenuto dello status giuridico della cittadinanza dell’Unione (artt. 8A, n. 1, e 8, n. 1, TUE, nonché artt. 18, n. 1, CE e 17, n. 1, CE). Attualmente essi formano parte della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 45, n. 1; GU C 364, pag. 1) e figurano nel progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa (art. 8, n. 2, primo trattino; CONV 820/03, 797/1/03 REV 1).
11 – Gli artt. 39, n. 2, CE e 49, primo comma, CE impongono, rispettivamente, lo stesso principio in relazione alla libera circolazione dei lavoratori ed alla libera prestazione dei servizi.
12 – V. sentenza della Corte 21 giugno 1974, causa 2/74, Reyners (Racc. pag. 631, punto 17).
13 – Questa assimilazione di diplomi a fini professionali viene integrata all’art. 149, n. 2, secondo trattino, CE (ex art. 126, n. 2, secondo trattino, del Trattato CE), vertente sul «riconoscimento accademico». Per quanto riguarda la distinzione tra le due classi di equipollenze e le loro reciproche relazioni, v. Pertek, J., «Une dynamique de la reconnaissance des diplômes à des fins professionnelles et à des fins académiques: réalisations et nouvelles réflexions», in La reconnaissance des qualifications dans un espace européen des formations et des professions, Bruylant ed., Bruxelles, 1998, pagg. 119-204. Dello stesso autore, v. «La reconnaissance mutuelle des diplômes d’enseignement supérieur (Commentaire de la directive du Conseil du 21 décembre 1988)», in Revue trimestrielle de droit européen, 1989, n. 4, pagg. 623‑646, in particolare pag. 624. Anche J.-P. Crayencour, ha fatto riferimento alla distinzione in un’opera ormai vecchia dal titolo «La reconnaissance mutuelle des diplômes dans le Traité de Rome», pubblicata in Revue du Marché Commun, 1970, n. 137, pagg. 447‑461, in particolare pag. 452.
14 – Punto 1 del dispositivo. La Corte si è pronunciata nello stesso senso nelle sentenze 28 giugno 1977, causa 11/77, Patrick (Racc. pag. 1199, punto 17), e 15 ottobre 1987, causa 222/86, Unectef/Heylens (Racc. pag. 4097, punto 11).
15 – Sentenza 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus (Racc. pag. I-1663, punti 27 e 28).
16 – Sentenza 28 aprile 1977, causa 71/76, Thieffry (Racc. pag. 765, punto 19).
17 – Sentenza 15 ottobre 1987, cit., punto 12.
18 – Sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou (Racc. pag. I-2357, punto 16). V. anche sentenza 7 maggio 1992, causa C-104/91, Aguirre Borrel e a. (Racc. pag. I‑3003, punto 11).
19 – V. J. Pertek, «La reconnaissance des diplômes, un acquis original à développer», in Journal des tribunaux. Droit européen, n. 62 (1999), pagg. 177‑183, in particolare pagg. 178 e 179.
20 – V. M. Alvargonzález Figaredo, «El sistema general de reconocimiento de los diplomas de enseñanza superior. La libre circulación de personas y servicios y el ejercicio de las profesiones liberales», in Noticias C.E.E., anno VIII/1992, n. 90, pag. 35-45, in particolare pag. 39, e J.-M. Favret, «Le système general de reconnaissance des diplômes et des formations professionnelles en droit communautaire; l’esprit et la méthode (Règles actuelles et développements futurs)», in Revue trimestrielle de droit européen, n. 2 (1990), pagg. 259‑280, in particolare pagg. 259 e 260.
21 – Direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 167, pag. 1), e direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 167, pag. 14). Le due direttive sono state abrogate dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1).
22 – Direttiva del Consiglio 27 giugno 1977, 77/452/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell’assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 176, pag. 1), e direttiva del Consiglio 27 giugno 1977, 77/453/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l’attività di infermiere responsabile dell’assistenza generale (GU L 176, pag. 8).
23 – Direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233, pag. 1), e direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233, pag. 10).
24 – Direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 78/1026/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 362, pag. 1), e direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 78/1027/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario (GU L 362, pag. 7).
25 – Direttiva del Consiglio 21 gennaio 1980, 80/154/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 33, pag. 1), e direttiva del Consiglio 21 gennaio 1980, 80/155/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’accesso alle attività dell’ostetrica e al loro esercizio (GU L 33, pag. 8).
26 – Direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15). Gli architetti non sono stati oggetto di una direttiva di armonizzazione.
27 – Direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/432/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253, pag. 34), e direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/433/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253, pag. 37).
28 – Punto I. i) della «Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato d’applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore», 15 febbraio 1996 [COM(46) def.]. Le differenze tra i due sistemi («direttive settoriali» e «direttive generali») sono state segnalate di recente dalla Corte nella sentenza 19 giugno 2003, causa C‑110/01, Tennah-Durez (Racc. pag. I-0000, punti 30-34 e 65).
29 – V. J.-M. Favret, op. cit.
30 – V. introduzione della relazione della Commissione, cit.
31 – La direttiva utilizza le espressioni «diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli».
32 – La versione spagnola delle direttive utilizza indistintamente i significanti «diploma» e «título», per cui occorre impiegarli come sinonimi.
33 – V. sentenze 1° febbraio 1996, causa C-164/94, Aranitis (Racc. pag. I-135, punto 19), e 8 luglio 1999, causa C‑234/97, Fernández de Boadilla (Racc. pag. I-4773, punto 17).
34 – V. sentenza 11 luglio 2002, causa C-294/00, Gräbner (Racc. pag. I-6515, punto 32, in fine).
35 – Per quanto riguarda le misure compensative, v. le opere di J. Pertek, cit., nonché quella di J.-M Favret, parimenti cit.
36 – Art. 1, lett. e), della direttiva.
37 – Art. 1, lett. f), della direttiva.
38 – Art. 1, lett. g), della direttiva.
39 – Primo ‘considerando’, in fine.
40 – Secondo ‘considerando’, in fine.
41 – V. quarto e quinto ‘considerando’ della direttiva.
42 – Le due direttive sono state modificate dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/19/CE (GU L 206, pag. 1), che estende al primo sistema generale di riconoscimento (direttiva 89/48) la nozione di «formazione regolamentata», introdotta nella direttiva 92/51 allo scopo di tener conto anche dell’esperienza acquisita dopo il conseguimento del diploma ai fini del suo riconoscimento.
43 – BGBl. pag. 286.
44 – .Verordnung des Baden-Württembergischen Kultursministeriums zur Umsetzung der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen, für Lehrerberufe vom 15.08.1996 (BGBl. pag. 564).
45 – Art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 89/48.
46 – Art. 1, lett. a), secondo comma, della medesima direttiva. Questa disposizione è stata inserita per tenere conto della situazione di coloro che non hanno seguito un ciclo di studi superiori di tre anni, ma sono titolari di qualifiche che conferiscono loro gli stessi diritti professionali; tali situazioni si configurano in vari Stati membri, in particolare nel Regno Unito, in Irlanda e in Belgio [v. capitolo III, art. 1, lett. a), punti v) e vi), della relazione della Commissione, cit.].
47 – Art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 92/51.
48 – Secondo comma della disposizione cit.
49 – Art. 3, primo comma, lett. a), delle due direttive.
50 – V. J.-M. Favret, op. cit., pag. 267. V. altresì la «Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’applicazione della direttiva 92/51/CEE conformemente all’articolo 18 della direttiva 92/51/CEE» (COM/2000/17 def.), punti 201 e 202.
51 – V. punto 53 della relazione della Commissione COM/2000/17 def.
52 – V. capitolo III, art. 1, lett. a), punto vi), della relazione della Commissione COM(46) def.
53 – Nelle sue osservazioni scritte la Commissione ritiene che il riconoscimento avvenga in forza dell’art. 3, secondo comma, e non in forza del primo comma. A mio parere essa è in errore e l’equivoco in cui cade può derivare dalla confusione terminologica di talune versioni della direttiva come, ad esempio, la versione spagnola che, all’art. 3, primo comma, lett. a) e b), utilizza le espressioni «título» e «título de formación», e impiega nuovamente la prima espressione nel secondo comma per cui, quando quest’ultimo afferma che «se equiparan al título contemplado en el párrafo primero», può riferirsi all’una o all’altra delle due lettere. Tuttavia altre versioni adottano significanti diversi ed impiegano al secondo comma il significante corrispondente alla lett. b) per cui è chiaro che rinviano esclusivamente ai diplomi di cui a questa lettera. Valgano come esempio le versioni francese, inglese e tedesca. La prima utilizza all’art. 3, primo comma, lett. a), il termine diplôme e alla lett. b) titres de formation, che ritorna al secondo comma. La direttiva in inglese si comporta analogamente con le espressioni diploma [art. 3, primo comma, lett. a)] ed evidence of formal qualifications [art. 3, primo comma, lett. b), e secondo comma]. Lo stesso accade nella versione tedesca con i termini Diplom [art. 3, primo comma, lett. a)] e Ausbildungsnachweis [art. 3, primo comma, lett. b), e secondo comma]. Tuttavia, nella lettera in cui risponde ai quesiti posti dalla Corte, l’istituzione citata ritiene plausibile l’interpretazione da me proposta.
54 – Nella risposta ai quesiti posti dalla Corte la convenuta nel procedimento principale sbaglia nel sostenere che il diploma di insegnante in possesso della ricorrente non può in alcun caso essere considerato come uno dei diplomi previsti dalla direttiva 89/48 in quanto in Austria la sua professione è regolamentata ed essa non ha seguito studi di almeno tre anni. L’errore consiste nel fatto che, a parere della convenuta, il riconoscimento avverrebbe in forza dell’art. 3, primo comma, lett. b), di detta direttiva, mentre, come ho appena osservato, tale riconoscimento avviene conformemente alla lett. a) della medesima disposizione, in relazione all’art. 1, lett. a), secondo comma.
55 – V. art. 3, primo comma, lett. a), e secondo comma, della direttiva 92/51.
56 – V. quinto ‘considerando’ della direttiva 89/48.
57 – V. J.-P. Crayencour, op. cit., pagg. 448 e 449.
58 – Il caso della controversia principale non è aneddotico. L’esigenza imposta dai Länder tedeschi che l’insegnante che intende stabilirsi nel loro territorio sia in possesso di un diploma abilitante all’insegnamento di due materie diverse è generalizzata e costituisce da tempo una preoccupazione per la Commissione, che ha già affrontato la questione nella relazione del 15 febbraio 1996 [capitolo IV, «Insegnanti», punto v)] ed ha avviato procedimenti per inadempimento avverso la Repubblica federale di Germania al riguardo (v. punti 68 e 70 delle sue osservazioni scritte). La questione è stata discussa in occasione dei seminari tenutisi nel 1990 e nel 1991 i cui atti sono stati pubblicati con il titolo Reconnaissance générale des diplômes et libre circulation des professionnels, Maastricht, 1992. Nel suo intervento, «La Directive 89/48/CEE: progrès sur la voie de la mise en oeuvre», N. Parking, fa riferimento alle peculiarità del sistema tedesco, pag. 50.
59 – Punto 71 delle sue osservazioni scritte.
60 – V. sentenze 19 gennaio 1982, causa 8/81, Becker (Racc. pag. 53, punto 25); 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall (Racc. pag. 723, punto 46), e 22 giugno 1989, causa 103/88, Fratelli Costanzo (Racc. pag. 1839, punti 29 e segg.). Tra le più recenti, v. sentenze 20 maggio 2003, cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01, Rechnungshof e a. (Racc. pag. I-0000, punto 98), e 22 maggio 2003, causa C-462/99, Connect Austria e a. (Racc. pag. I-0000, punto 114).
61 – V. sentenza 23 marzo 1995, causa C-365/93, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-499, punto 9 in fine).
62 – Questa è la posizione adottata, per quanto riguarda la direttiva 89/48, dal Tribunale di primo grado nella sentenza 11 febbraio 1992, causa T-16/90, Panagiotopoulou/Parlamento (Racc. pag. II‑89, punto 44), nonché l’opinione espressa dalla Commissione nella relazione del 1996, cit. [capitolo II, punto iv)].
63 – Sentenza 6 ottobre 1970, causa 9/70 (Racc. pag. 825).
64 – V. punto 48 della sentenza Marshall, cit.
65 – D. Ruiz-Jarabo, El juez nacional como juez comunitario, Civitas ed., Madrid, 1993, pagg. 143 e 144.
66 – V. conclusioni presentate il 9 febbraio 1994 dall’avvocato generale Lenz nella causa decisa con sentenza 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori (Racc. pag. I-3325, paragrafi 43 e segg.).
67 – Scaduti il 18 giugno 1994.
68 – O che sanzioni una delle formazioni di struttura specifica di cui all’allegato D della direttiva.
69 – V. art. 1, lett. g), della direttiva 92/51.
70 – Tale eccezione è stata introdotta nella direttiva 89/48 [art. 3, primo comma, lett. b), in fine] dalla direttiva 2001/19. Nelle sentenze 9 febbraio 1994, causa C-312/92, Haim (Racc. pag. I‑425, punto 28), e 14 settembre 2000, causa C-238/98, Hocsman (Racc. pag. I‑6623, punto 22), la Corte ha messo in rilievo che per verificare l’adempimento dell’obbligo di tirocinio imposto dalla normativa nazionale dello Stato membro ospitante, le autorità devono tener conto dell’esperienza professionale, anche qualora essa sia stata acquisita in un altro Stato membro.
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