Conclusioni dell avvocato generale
1. Nella sentenza 26 settembre 2000, Commissione/Francia , la Corte ha statuito che, avendo attuato, in base al code de la propriété intellectuelle, procedure di blocco da parte delle autorità doganali nei confronti di merci legalmente fabbricate in uno Stato membro della Comunità europea e destinate, dopo essere transitate per il territorio francese, ad essere immesse in commercio in un altro Stato membro in cui esse possono essere legalmente commercializzate, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE).
2. Nella presente causa, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) chiede sostanzialmente se tale giurisprudenza sia applicabile all'ipotesi in cui le merci legalmente fabbricate in uno Stato membro siano destinate ad uno Stato terzo, nella fattispecie la Polonia.
I - Contesto normativo
A - La normativa comunitaria
3. Oltre all'art. 28 CE, del quale il giudice a quo domanda espressamente l'interpretazione, viene altresì evocato l'art. 10, n. 4, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la repubblica di Polonia, dall'altra (in prosieguo: l'«accordo»), che stabilisce quanto segue:
«Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Polonia di prodotti originari della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato V, che sono abolite secondo il calendario ivi specificato».
4. L'art. 35 dell'accordo recita:
«Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di (...) tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale (...). Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti».
B - La normativa nazionale
5. L'art. L. 716-8 del code de la propriété intellectuelle, inserito dall'art. 11 della legge 94-102 del 5 febbraio 1994 , prevede quanto segue:
«L'amministrazione delle dogane può, su domanda scritta del titolare di un marchio registrato o del beneficiario di un diritto esclusivo di esportazione, bloccare, in occasione dei suoi controlli, le merci che quest'ultimo ritiene presentate con un marchio che costituisce la contraffazione di quello da lui registrato o sul quale gode di un diritto di uso esclusivo.
Il procuratore della Repubblica, il ricorrente, nonché il dichiarante o il detentore delle merci vengono immediatamente informati, dai servizi doganali, del blocco effettuato da questi ultimi.
Il provvedimento di blocco viene revocato di diritto nel caso in cui il richiedente, nel termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla notifica del blocco delle merci, non dimostri presso i servizi doganali:
- o l'adozione di provvedimenti conservativi da parte del presidente del tribunale;
- o di aver adito un giudice civile o penale e di aver costituito le garanzie richieste per rispondere di eventuali danni nel caso in cui successivamente la contraffazione non sia riconosciuta (...)».
II - La causa a qua e la questione pregiudiziale
6. La società spagnola Rioglass S.A. (in prosieguo: la «Rioglass») produce e commercializza vetri e parabrezza destinati ad ogni tipo di autovettura. Emerge dal fascicolo che essa è stata autorizzata come fornitrice delle case automobilistiche francesi Peugeot, Citroën e Renault, da parte della società Sogédac, che agisce in qualità di intermediaria e di ente di approvazione dei fornitori di detti costruttori automobilistici.
7. Nel novembre 1997, la Rioglass ha venduto alla società Jann, con sede in Polonia, una serie di vetri e parabrezza legalmente fabbricati in Spagna, destinati ad autovetture di varie marche. La Rioglass aveva affidato il trasporto di tali merci alla società spagnola Transremar SL (in prosieguo: la «Transremar»). Le merci venivano esportate dalla Spagna verso la Polonia munite di un titolo di transito comunitario EX T2, sottoscritto il 24 novembre 1997, e beneficiavano quindi del regime sospensivo che consente la loro circolazione tra il territorio doganale della Comunità e la Polonia in esenzione da dazi all'importazione, da imposizioni o da misure di politica commerciale. Un certo numero di vetri e parabrezza, che dovevano essere montati su modelli Peugeot, Citroën o Renault presentavano, accanto al marchio del fabbricante, il logo o il marchio dei costruttori francesi.
8. Il 25 novembre 1997, i servizi delle dogane francesi hanno effettuato un controllo su un camion della Transremar, nei pressi di Bordeaux, in seguito al quale gli agenti doganali hanno redatto un verbale di blocco delle merci, e successivamente, il 27 novembre 1997, un verbale di sequestro delle dette merci per sospetta contraffazione di marchio.
9. Le società Rioglass e Transremar hanno adito il giudice dei provvedimenti urgenti per ottenere la revoca dei provvedimenti di blocco e di sequestro. Con due ordinanze 8 dicembre 1997 e 8 gennaio 1998, il giudice dei provvedimenti urgenti ha respinto le domande delle ricorrenti, le quali hanno proposto appello. Esse hanno ottenuto ragione dinanzi alla cour d'appel di Bordeaux (Francia), che ha deciso, nella sua sentenza 22 novembre 1999, che tanto il blocco del camion quanto quello dei parabrezza e dei vetri costituivano atti sine titulo, e ha condannato l'Administration des douanes et droits indirects (amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, in prosieguo: l'«amministrazione delle dogane») a restituire le merci, i documenti e le cauzioni.
10. L'amministrazione delle dogane ha proposto ricorso contro tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation (Francia). Quest'ultima, facendo riferimento alla citata sentenza Commissione/Francia, ha considerato che la soluzione della controversia dinanzi ad essa pendente richiedeva un'interpretazione del diritto comunitario, al fine di stabilire se la soluzione accolta nella detta sentenza potesse applicarsi anche al caso di specie.
11. La Cour de cassation (Francia) ha quindi deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 30 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) debba essere interpretato nel senso che osta all'attuazione, in base al code de la propriété intellectuelle, di procedure di blocco da parte delle autorità doganali nei confronti di merci legalmente fabbricate in uno Stato membro della Comunità europea e destinate, dopo essere transitate per il territorio francese, ad essere immesse in commercio nel territorio di un paese terzo, nella fattispecie la Polonia».
III - Analisi
12. Il governo francese è l'unico, fra i vari intervenienti, a ritenere che i provvedimenti di blocco de quibus siano compatibili con il diritto comunitario.
13. Esso afferma, in proposito, che erroneamente il giudice a quo fa riferimento all'art. 28 CE. Infatti, a suo parere, tale norma non è applicabile ai fatti della presente causa, dato che questi riguardano merci destinate a uno Stato terzo. Non si dovrebbe quindi far riferimento al detto articolo, il cui ambito di applicazione si limiterebbe al commercio intracomunitario. Ne conseguirebbe altresì che la citata sentenza Commissione/Francia non sarebbe pertinente nel caso di specie.
14. Dato che le merci oggetto del blocco erano destinate alla Polonia, si dovrebbe applicare l'accordo di associazione con tale paese, e in particolare i suoi artt. 10, n. 4, e 35, innanzi citati.
15. Al riguardo, il governo francese cita la giurisprudenza della Corte dalla quale emerge che l'identità fra il testo di un articolo del Trattato e quello di un articolo di un accordo di associazione non significa che le due disposizioni debbano essere interpretate allo stesso modo. Infatti, un tale accordo non avrebbe la medesima finalità del Trattato, e di ciò si dovrebbe tener conto nell'interpretazione di detti testi.
16. Per contro, la Rioglass e la Transremar, da una parte, la Commissione e il governo portoghese, dall'altra, non fanno alcun riferimento al detto accordo. Essi ritengono che occorra applicare, nella causa a qua, gli artt. 28 CE e 30 CE e che, conseguentemente, la citata sentenza Commissione/Francia fornisca la soluzione al caso di specie.
17. Le prime invocano altresì la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa .
18. Infine, tutti gli intervenienti fanno riferimento al regolamento (CE) n. 3295/94 . Il governo francese vi vede una giustificazione per l'azione delle dogane all'origine della causa a qua, mentre tanto il governo portoghese quanto la Commissione ne contestano la rilevanza.
19. Emerge dalla descrizione effettuata che è innegabile che vi sia un ostacolo al transito delle merci. Infatti, la normativa nazionale di cui trattasi permette alle autorità doganali di disporre il blocco dei pezzi controversi per un periodo di dieci giorni. Tale blocco può essere seguito da una confisca disposta dal giudice nazionale competente.
20. Per contro, dato che le opinioni sottoposte alla Corte divergono sull'identificazione della norma alla luce della quale deve essere analizzato un tale pregiudizio, occorre verificare, in primo luogo, se l'art. 28 CE, oggetto della questione pregiudiziale sottoposta alla Corte, sia effettivamente applicabile alla causa a qua.
21. Il governo francese, unico a proporre una soluzione negativa a detta questione, si basa, come abbiamo visto, sul fatto che le merci in esame nella presente causa sono destinate ad essere immesse in commercio in un paese terzo, cosa che escluderebbe l'applicazione dell'art. 28, dato che questo sarebbe applicabile soltanto ai provvedimenti nazionali che possono ostacolare il commercio intracomunitario.
22. Ebbene, è giocoforza constatare che il fatto che un provvedimento, come quello del caso di specie, ostacoli la circolazione di merci destinate ad un paese terzo non significa affatto che lo stesso provvedimento non sia anche un ostacolo alla libera circolazione di dette merci in seno allo stesso mercato interno. Non si tratta quindi, come nella sentenza Bouhelier e a. , citata dal governo francese, di trasporre il Trattato ai rapporti con i paesi terzi, bensì di stabilire se siano pregiudicati i rapporti fra gli Stati membri.
23. E' innegabile che questo sia avvenuto nel caso di specie poiché il provvedimento nazionale controverso impedisce, o quantomeno ostacola, il transito attraverso la Francia di merci legalmente fabbricate in un altro Stato membro, come ha già constatato la Corte nella citata sentenza Commissione/Francia, in cui ha deciso che tale tipo di blocco doganale «che ritarda la circolazione delle merci e può portare al loro blocco completo, qualora il giudice competente ne pronunci la confisca, ha l'effetto di restringere la libera circolazione delle merci» .
24. Come evidenzia la Commissione, il mercato interno viene pregiudicato sotto un duplice aspetto. Da una parte, il transito di merci provenienti da uno Stato membro e, ivi compresa l'attività di trasporto, costituisce già di per sé un'attività economica che rientra nelle libertà fondamentali del Trattato. Dall'altra, ogni altra soluzione potrebbe condurre a considerare lecite o meno rispetto al diritto comunitario le esportazioni di prodotti fabbricati in uno Stato membro e destinati a paesi terzi a seconda del tragitto percorso dalle merci all'interno della Comunità, cosa che può generare sviamenti di traffico e che costituisce pertanto una distorsione manifesta della libera circolazione e delle condizioni di concorrenza all'interno del mercato unico.
25. Tale duplice pregiudizio esiste qualunque sia la destinazione delle merci in transito in uno Stato membro. Ne consegue che gli artt. 28 CE-30 CE sono applicabili in una situazione come quella all'origine della causa a qua, senza che rilevi il fatto che le merci soggette al blocco siano destinate ad uno Stato terzo.
26. Tale conclusione è confermata dalla giurisprudenza della Corte. Infatti, nelle cause vertenti su problemi di transito attraverso uno Stato membro e a destinazione di uno Stato terzo , la Corte ha sempre applicato gli artt. 30 e 36 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE). Tali cause si distinguono da quelle citate dal governo francese ove, diversamente al caso di specie, non si poneva un problema di transito attraverso uno Stato membro. Solo in quei casi la Corte ha analizzato la situazione alla luce degli accordi esistenti con lo Stato di destinazione delle merci di cui si trattava.
27. Emerge dalla giurisprudenza relativa ai problemi di transito attraverso uno Stato membro e a destinazione di uno Stato terzo che «si deve riconoscere, come conseguenza dell'Unione doganale e nel reciproco interesse degli Stati membri, l'esistenza di un principio generale di libertà di transito delle merci nell'ambito della Comunità. Questo principio è d'altronde confermato dalla menzione del "transito" nell'art. 36 del Trattato».
28. Deriva da quanto precede che è alla luce delle disposizioni del Trattato che occorre esaminare se la restrizione controversa possa essere giustificata. Non è, quindi, necessario analizzare le norme dell'accordo né domandarsi, in particolare, se esse debbano essere interpretate o meno nello stesso senso delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci.
29. Si potrebbe, tuttavia, ricordare anche la costante giurisprudenza secondo la quale è esclusa l'applicabilità delle disposizioni del Trattato qualora esista un'armonizzazione comunitaria della materia in esame. Ebbene, nell'ambito dei marchi d'impresa, esistono norme comunitarie di armonizzazione e di unificazione .
30. Si deve tuttavia osservare che il giudice a quo ha sollevato la sua questione riferendosi ai diritti di proprietà intellettuale in via generale e non al solo diritto dei marchi. Ne consegue che l'esistenza di norme comunitarie relative a questi ultimi non può essere determinante per risolvere la questione posta. Inoltre, gli stessi fatti di causa non si limitano alla materia dei marchi dato che, come ricorda la Commissione, le dogane francesi, nei loro verbali del 25 e 27 novembre 1997, hanno invocato altresì un sospetto di contraffazione di disegni e modelli.
31. Inoltre, né la direttiva 89/104 né il regolamento n. 40/94 comportano disposizioni relative alle misure provvisorie e conservative in materia, specificamente, di blocchi da parte delle autorità doganali come quelli in esame nel caso di specie. Per quanto concerne il diritto sui disegni e sui modelli, si deve constatare che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli non era applicabile all'epoca dei fatti. Inoltre, in ogni caso, essa armonizza soltanto parzialmente la tutela dei disegni e dei modelli, in particolare per quanto concerne i pezzi di ricambio per automobili come quelli di cui trattasi, per i quali rinvia al diritto nazionale, come recita il suo art. 14, ai sensi del quale «(...) Fino all'adozione delle modifiche alla presente direttiva, su proposta della Commissione a norma dell'articolo 18, gli Stati membri mantengono in vigore le loro attuali disposizioni giuridiche riguardanti l'uso del disegno o modello protetto di un componente utilizzato per la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario e introducono modifiche alle loro attuali disposizioni giuridiche solo qualora l'obiettivo sia la liberalizzazione del mercato di tali componenti».
32. Emerge dalle considerazioni appena esposte che non ci troviamo nell'ipotesi in cui l'esistenza di una armonizzazione è tale da escludere l'applicazione delle norme del Trattato.
33. Occorre quindi stabilire se provvedimenti come quelli in esame nella causa a qua possano essere giustificati rispetto ad una delle considerazioni che compaiono all'art. 30 CE, vale a dire la tutela della proprietà industriale e commerciale, giustificazione invocata dalle autorità francesi ed analizzata da tutti gli intervenienti.
34. Si deve osservare, anzitutto, che l'analisi si presenta negli stessi termini di quella effettuata dalla Corte nella citata sentenza Commissione/Francia. Infatti, si tratta, nel caso di specie, delle medesime procedure di blocco doganale e la questione della loro eventuale giustificazione mediante la tutela della proprietà industriale e commerciale, ai sensi dell'art. 30 CE, si poneva anche nella citata sentenza Commissione/Francia.
35. E' vero che nella causa a qua la questione riguarda anche, se non soprattutto, un sospetto di contraffazione di marchio, mentre la sentenza precedente verteva su un'allegazione di contraffazione di disegni e modelli. Come vedremo, questo è irrilevante per il ragionamento da seguire.
36. Ricordo anzitutto, infatti, l'analisi della Corte nella citata causa Commissione/Francia. Essa ha evidenziato che, menzionando la proprietà industriale e commerciale come possibile giustificazione di una restrizione della libera circolazione delle merci, l'art. 36 del Trattato è volto a conciliare le esigenze di questa con il diritto di proprietà industriale e commerciale, evitando il mantenimento o l'istituzione di artificiose compartimentazioni all'interno del mercato comune. Secondo la Corte, tale disposizione «ammette deroghe al principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel mercato comune solo se tali deroghe siano giustificate dalla tutela dei diritti costituenti lo specifico oggetto di detta proprietà (v., in particolare, sentenze 17 ottobre 1990, causa C-10/89, Hag GF, Racc. pag. I-3711, punto 12, e 22 settembre 1998, causa C-61/97, FDV, Racc. pag. I-5171, punto 13)».
37. La Corte ha poi analizzato il contenuto dell'oggetto specifico del diritto di proprietà industriale e commerciale di cui si trattava, vale a dire il diritto sui disegni e modelli, per verificare se la facoltà di impedire che terzi facessero transitare le merci in esame attraverso il territorio coperto dal detto diritto, senza il consenso del suo titolare, rientrasse nell'oggetto specifico di tale diritto.
38. Essa ha risposto negativamente a tale questione contrapponendo azioni quali la vendita, la fabbricazione o l'importazione, da una parte, e il transito, dall'altra. Infatti, le prime implicano un'utilizzazione, da parte del terzo, dell'aspetto del prodotto che viene protetto dal diritto sui disegni o modelli. Ebbene, l'obiettivo specifico di questo è riservare al titolare il diritto esclusivo di commercializzare per primo un prodotto che rivesta l'aspetto protetto, e questo gli garantisce una remunerazione come contropartita della concessione dell'autorizzazione ad utilizzare tale prodotto.
39. Per contro, il transito non implica nessuna utilizzazione dell'aspetto del modello o disegno protetto e non incide pertanto sull'oggetto specifico del diritto di proprietà industriale e commerciale.
40. La Corte conclude che l'ostacolo alla libera circolazione delle merci causato dal blocco in dogana del prodotto nello Stato membro in cui si effettua il transito non è giustificato da ragioni di tutela della proprietà industriale e commerciale.
41. Tale ragionamento è applicabile, mutatis mutandis, al caso di specie.
42. Infatti, la restrizione della libera circolazione delle merci può essere giustificata soltanto dalla protezione dell'oggetto specifico del diritto di proprietà industriale e commerciale di cui trattasi, vale a dire il diritto di marchio.
43. Ebbene, come sottolinea giustamente la Commissione, la Corte ha già avuto occasione di precisare, in una costante giurisprudenza , il contenuto dell'oggetto specifico del diritto di marchio, che è in particolare che venga garantito al titolare il diritto esclusivo di servirsi del marchio per la prima immissione di un prodotto sul mercato.
44. L'oggetto specifico implica quindi, come per il diritto sui disegni e sui modelli in esame nella citata causa Commissione/Francia, un'utilizzazione esclusiva nell'ambito della prima immissione in commercio. Ebbene, il transito, per sua stessa natura, non può costituire una tale utilizzazione né, quindi, pregiudicare l'oggetto specifico del diritto, dato che si limita, come ha osservato la Corte nella citata causa Commissione/Francia , ad un trasporto fisico dei prodotti in esame e non comporta una loro immissione in commercio.
45. Tale conclusione è valida, indipendentemente dalla destinazione finale della merce in transito. Infatti, che questa sia situata in un altro Stato membro o in uno Stato terzo non modifica il fatto che, per definizione, il transito non costituisce un'immissione in commercio e non pregiudica quindi l'oggetto specifico del diritto del titolare del marchio, vale a dire, lo sottolineo, quello di procedere alla prima immissione in commercio del prodotto protetto.
46. Deriva da quanto precede che l'ostacolo alla libera circolazione delle merci causato dal blocco in dogana di prodotti legalmente fabbricati in un altro Stato membro al fine di impedirne il transito non è giustificato da ragioni di tutela della proprietà industriale e commerciale.
47. Osservo, infine, che non è stato sostenuto che i detti blocchi sarebbero necessari per verificare la provenienza o la destinazione dei prodotti interessati. Ad ogni modo, la Corte ha già deciso, al punto 48 della citata sentenza Commissione/Francia, che i detti blocchi non possono essere così giustificati, dato che una tale verifica può solitamente essere effettuata all'istante. La Corte ha aggiunto che un blocco che possa estendersi fino a dieci giorni è in ogni caso sproporzionato rispetto all'obiettivo di tale verifica.
48. Aggiungo che il governo francese espone inoltre che l'intervento degli agenti doganali è stato effettuato in base all'art. 1, n. 1, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 3295/94, formulato come segue:
«Il presente regolamento stabilisce (...) le condizioni d'intervento dell'autorità doganale qualora merci sospettate di essere merci contraffatte o usurpative (...) siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione (...)».
49. Tuttavia, la Commissione ricorda correttamente la giurisprudenza secondo la quale tale disposizione riguarda soltanto le merci provenienti da paesi terzi . Ebbene, è indubbio che i prodotti in esame nella causa a qua erano merci comunitarie, legalmente fabbricate in uno Stato membro.
50. La circostanza che tali merci fossero state oggetto di una dichiarazione di esportazione non fa perdere loro tale qualità, che conservano fino a che non abbiano effettivamente lasciato il territorio doganale comunitario. Infatti, l'art. 4, punto 8, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92 stabilisce, in proposito, che «[f]atti salvi gli articoli 163 e 164, le merci comunitarie perdono tale posizione una volta realmente uscite dal territorio doganale della Comunità». Analogamente, la collocazione in regime di transito interno, segnalata dal giudice a quo, non fa perdere alle merci di cui trattasi la posizione di merci comunitarie, dato che emerge dall'art. 163, n. 1, del codice doganale che «[i]l regime di transito interno consente, alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che merci comunitarie circolino da una località all'altra del territorio doganale della Comunità, con attraversamento del territorio di un paese terzo, senza che muti la loro posizione doganale (...)».
51. La natura comunitaria delle merci in esame basta, da sola, ad escludere l'applicazione del regolamento n. 3295/94 al caso di specie. Non occorre, quindi, analizzare l'argomento del governo francese che sostiene che erano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 4 del regolamento, relative all'esistenza di una domanda d'intervento delle dogane formulata dal titolare del diritto, mentre la Commissione - che contesta, fra l'altro, l'esistenza nel caso di specie di una «evidenza» ai sensi di tale disposizione, che giustificherebbe un blocco - adotta un punto di vista contrario e cita, in proposito, la Cour d'appel di Bordeaux, che ha accertato il mancato rispetto del detto art. 4.
52. Deriva da quanto precede che procedure di blocco doganale come quelle in esame nella causa a qua costituiscono restrizioni della libera circolazione delle merci incompatibili con l'art. 28 CE e non sono giustificate dalla protezione della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 30 CE.
IV - Conclusione
53. Per i motivi innanzi esposti, propongo alla Corte di risolvere la questione sollevata dalla Cour de cassation nel seguente modo:
«L'art. 28 CE dev'essere interpretato nel senso che osta all'attuazione di procedure di blocco da parte delle autorità doganali, come quelle in esame nella causa a qua, effettuate nei confronti di merci legalmente fabbricate in uno Stato membro della Comunità europea e destinate, dopo essere transitate per il territorio francese, ad essere immesse in commercio nel territorio di uno paese terzo, nella fattispecie la Polonia».
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