CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CHRISTINE STIX-HACKL
presentate il 10 settembre 2003(1)
Causa C-118/02
Industrias de Deshidratación Agrícola, SA
contro
Administración del Estado
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal Supremo (Spagna)]
«Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati – Regolamento (CE) del Consiglio n. 603/95 e regolamento (CE) della Commissione n. 785/95 – Ammissibilità di requisiti nazionali con riguardo a foraggi verdi o freschi da trasformare»
I – Osservazioni introduttive
1. Il presente procedimento verte su una questione di ripartizione di competenze tra la Comunità e gli Stati membri. Si tratta infatti di accertare in che misura gli Stati membri possano stabilire condizioni per la concessione di aiuti nell’ambito di un’organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo.
II – Contesto normativo
A – Normativa comunitaria
2. Con il regolamento (CE) del Consiglio n. 603/95 (2) (in prosieguo: il «regolamento di base») è stata istituita un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati. Obiettivo di tale organizzazione dei mercati è la stabilizzazione dei prezzi mediante la previsione di regimi di prezzi e di norme per il commercio con Stati terzi.
3. Tale organizzazione comune dei mercati è sostanzialmente costituita da una normativa che contempla il pagamento di aiuti forfettari nel settore dei foraggi essiccati (3) . In questo ambito l’aiuto corrisposto per i foraggi essiccati artificialmente con il calore è maggiore di quello per i foraggi essiccati al sole, in modo da tener conto dei pertinenti costi aggiuntivi (4) .
4. Per limitare la produzione di foraggi essiccati nella Comunità vengono stabiliti dei massimali per i quantitativi che possono beneficiare dell’aiuto, con l’introduzione di quantitativi massimi garantiti in dipendenza del procedimento di essiccazione. Qualora tali quantitativi vengano superati nel corso di una campagna di commercializzazione l’aiuto viene ridotto. Tale riduzione viene applicata in modo uniforme in tutti gli Stati membri con riguardo al primo 5% di superamento del quantitativo massimo garantito (5) . Nell’ipotesi di un superamento maggiore, si applica una decurtazione supplementare nei confronti di quegli Stati membri nei quali è stato oltrepassato il quantitativo nazionale garantito (6) .
5. L’art. 8 del regolamento di base stabilisce i requisiti di qualità minima per i foraggi essiccati che hanno diritto all’aiuto.
6. L’aiuto viene concesso ad imprese di trasformazione che vengono rifornite da produttori, unioni di produttori ed acquirenti. Condizione per il riconoscimento delle imprese di trasformazione da parte delle competenti autorità degli Stati membri è il soddisfacimento di determinati requisiti, relativi in particolare alla tenuta di una contabilità di magazzino (7) .
7. Per favorire il regolare approvvigionamento delle corrispondenti imprese di trasformazione e per far beneficiare i produttori del regime di aiuto, in alcuni casi la concessione dell’aiuto viene subordinata alla conclusione di contratti tra i produttori e le imprese di trasformazione. A norma dell’art. 11, n. 1, del regolamento di base tali contratti devono specificare, tra l’altro, la superficie il cui raccolto deve essere consegnato all’impresa di trasformazione, nonché le modalità di consegna e pagamento.
8. A norma dell’art. 12 del regolamento di base, ricade sugli Stati membri un obbligo di controllo. Il regime di controllo che essi devono instaurare deve in particolare garantire la verifica dell’osservanza delle condizioni citate, nonché della corrispondenza tra il quantitativo per il quale è chiesto l’aiuto e il quantitativo di foraggi essiccati di qualità minima uscito dall’impresa di trasformazione.
9. L’istituzione di un comitato amministrativo e la relativa procedura ai sensi dell’art. 17 del regolamento di base garantiscono una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione. L’art. 18 del regolamento di base prevede che le modalità di applicazione di tale regolamento vengano adottate secondo la procedura prevista all’art. 17. Tali modalità sono relative:
«– alla concessione dell’aiuto di cui all’articolo 3 (...),
– all’accertamento e alla verifica del diritto all’aiuto, comprese le necessarie misure di controllo, (...),
– ai criteri di determinazione della qualità minima,
– ai requisiti cui devono rispondere le imprese menzionate all’articolo 9, lettera c), secondo trattino, nonché alle condizioni specificate all’articolo 10,
– alla misura di controllo da applicare conformemente all’articolo 12, paragrafo 2,
– alle condizioni da rispettare in sede di conclusione dei contratti ai sensi dell’articolo 9 e alle indicazioni che essi devono contenere oltre a quanto prescritto dall’articolo 11,
– al quantitativo massimo garantito (QMG)».
10. Il regolamento (CE) della Commissione n. 785/95 (8) (in prosieguo: il «regolamento di applicazione») reca modalità di applicazione del regolamento di base. Secondo il primo ‘considerando’ di tale regolamento occorre definire alcune nozioni «per rendere efficace il regime di aiuti per i foraggi essiccati». Con riguardo a tali prodotti il regolamento di applicazione fissa i criteri specifici per la qualità minima, espressa in umidità e proteine, di cui all’art. 8 del regolamento di base (9) . L’aiuto deve quindi essere concesso essenzialmente per prodotti che, al momento dell’uscita dalle imprese di trasformazione, siano di qualità sana e mercantile e soddisfino i seguenti requisiti: tenore di umidità tra 11 e 14% e tenore minimo di proteine a 45% per i concentrati di proteine e i prodotti essiccati e 15% per gli altri prodotti.
11. A tale riguardo, a norma dell’art. 9 del regolamento di applicazione, le imprese di trasformazione sono tenute a verificare, mediante pesatura sistematica, i quantitativi esatti di foraggi da disidratare ed eventualmente di foraggi essiccati al sole loro consegnati a scopo di trasformazione. Esse sono altresì tenute a comunicare alle autorità competenti nei termini previsti il tenore medio di umidità rilevato in conformità a questa disposizione.
12. L’art. 8 del regolamento di applicazione regola i contratti di cui all’art. 9 del regolamento di base. A scopo di controllo essi devono indicare la o le specie di foraggi da trasformare, nonché il loro quantitativo prevedibile e i dati che consentano d’identificare la(le) particella(e) agricola(e) su cui sono coltivati i foraggi da trasformare, conformemente al sistema d’identificazione delle particelle agricole previsto nel sistema integrato di gestione e di controllo.
13. L’art. 11 del regolamento di applicazione disciplina il prelievo di campioni e la determinazione del peso dei foraggi essiccati. Con riguardo a tali misure di controllo l’art. 12 del regolamento di applicazione integra le disposizioni dell’art. 9, lett. a), del regolamento di base, relative alla contabilità di magazzino. A norma dell’art. 12, n. 1, la contabilità di magazzino deve indicare tra l’altro «la o le specie di foraggi da disidratare e, se del caso, di quelli essiccati al sole entrati nelle imprese stesse [nonché] il tenore di umidità constatato all’atto della consegna sui foraggi da disidratare».
14. Ulteriori disposizioni del regolamento di applicazione disciplinano i controlli ad opera delle competenti autorità nazionali (art. 14) e le comunicazioni che gli Stati membri devono indirizzare alla Commissione (art. 15). Appare rilevante che, a norma dell’art. 14, n. 3, del regolamento di applicazione, in caso di dubbio sulla correttezza dei dati forniti nella domanda di aiuto, le autorità competenti debbano eseguire controlli supplementari presso i fornitori della materia prima. A norma dell’art. 15, lett. e), del regolamento di applicazione gli Stati membri comunicano alla Commissione il tenore medio di umidità dei foraggi da disidratare.
B – Normativa nazionale
15. Il Regio Decreto 22 febbraio 1999, n. 283/1999 (in prosieguo: il «decreto n. 283/1999»), costituisce in Spagna la normativa di base per il regime di aiuti nel settore dei foraggi essiccati.
16. Il suo preambolo, tra l’altro, recita:
«La normativa comunitaria relativa al regime degli aiuti al settore dei foraggi essiccati è contenuta nel regolamento (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, con cui viene istituita l’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, nonché nel regolamento (CE) della Commissione 6 aprile 1995, n. 785, con cui vengono stabilite le disposizioni di applicazione del regolamento n. 603/95.
Salva restando l’efficacia diretta di tali regolamenti, è necessario designare ai sensi dell’ordinamento interno l’autorità competente in sede nazionale cui essi fanno riferimento.
Nell’ambito della ripartizione costituzionale dei poteri, spetta allo Stato emanare la normativa di base relativa a tali aiuti e spetta alle Comunidades Autónomas adottarne le disposizioni di attuazione ed esecuzione, ivi compresa la gestione degli aiuti stessi.
(...)».
17. Con riguardo agli obblighi delle imprese di trasformazione l’art. 5 del decreto n. 283/1999 prevede:
«1. Le imprese di trasformazione autorizzate presenteranno al competente organo della Comunidad Autónoma, che le ha autorizzate, la documentazione da cui risulti il rispetto dei requisiti previsti nella normativa comunitaria, nei termini dalla medesima previsti.
2. Al competente organo della Comunidad Autónoma dovrà essere comunicato il piano di spedizione di foraggi essiccati sovvenzionabili che usciranno dall’impresa.
3. I foraggi destinati a disidratazione saranno quelli che giungeranno all’impianto di trasformazione sciolti a seguito di coglitura, e non imballati, con un tenore di umidità superiore al 30%, ed il periodo massimo di permanenza intercorrente tra l’arrivo presso l’impianto di trasformazione e la trasformazione stessa non potrà essere superiore alle 24 ore; tali foraggi dovranno provenire da coltivazioni situate ad una distanza massima di 100 km dall’impianto di trasformazione corrispondente, salvo che, in quest’ultimo caso, una distanza maggiore sia accompagnata da adeguata garanzia di trasporto specializzato. Parimenti, potranno beneficiare dell’aiuto solamente quei quantitativi la cui umidità media, misurata ad intervalli di non più di dieci giorni, risulti, al momento dell’ingresso presso l’industria di trasformazione, non inferiore al 35%».
III – Fatti e procedimento
18. Le Industrias de Deshidratación Agrícola, SA hanno presentato ricorso dinanzi al giudice che ha effettuato il rinvio per chiedere la declaratoria d’illegittimità e l’annullamento dell’art. 5, n. 3, del decreto 22 febbraio 1999, n. 283/1999, recante la normativa di base relativa al regime degli aiuti nel settore dei foraggi essiccati, pubblicato nel Boletín Oficial del Estado n. 46 del 23 febbraio 1999.
19. A fondamento di tale richiesta esse invocano i regolamenti n. 603/95 e n. 785/95, le cui disposizioni fissano con riferimento alle imprese di trasformazione e alla loro produzione le condizioni per l’ottenimento di aiuti comunitari. Solo sotto due aspetti gli Stati membri interverrebbero nella disciplina degli aiuti: per controllare che le imprese di trasformazione con sede nel loro territorio soddisfacciano le condizioni a cui è subordinata la concessione degli aiuti e per provvedere al versamento degli aiuti. Essi tuttavia non avrebbero la facoltà di modificare i regolamenti comunitari, introducendo condizioni o requisiti nuovi o diversi da quelli previsti dalla normativa comunitaria.
20. Il Tribunal Supremo ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
1) Se gli artt. 249, n. 2, CE, 10 CE e 34, n. 2, secondo comma, CE, nonché i regolamenti (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, e della Commissione 6 aprile 1995, n. 785, siano compatibili con una normativa nazionale che assoggetti la concessione di aiuti all’essiccazione di foraggi verdi o freschi al requisito che i foraggi vengano presentati alle imprese di trasformazione, ai fini dell’essiccazione, in forma sciolta e non in balle.
2) Se gli artt. 249, n. 2, CE, 10 CE e 34, n. 2, secondo comma, CE, nonché i regolamenti (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, e della Commissione 6 aprile 1995, n. 785, siano compatibili con una normativa nazionale che assoggetti la concessione di aiuti all’essiccazione di foraggi verdi o freschi al requisito che questi giungano presso l’impianto di trasformazione con un tenore di umidità superiore al 30% e con un’umidità media, al momento dell’ingresso presso l’industria di trasformazione, quanto meno del 35% con rilevazione a cadenza non inferiore a 10 giorni.
3) Se gli artt. 249, n. 2, CE, 10 CE e 34, n. 2, secondo comma, CE, nonché i regolamenti (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, e della Commissione 6 aprile 1995, n. 785, siano compatibili con una normativa nazionale che assoggetti la concessione di aiuti all’essiccazione di foraggi verdi o freschi al requisito che i suddetti foraggi siano trasformati entro 24 ore dal loro arrivo all’impianto di trasformazione.
4) Se gli artt. 249, n. 2, CE, 10 CE e 34, n. 2, secondo comma, CE, nonché i regolamenti (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, e della Commissione 6 aprile 1995, n. 785, siano compatibili con una normativa nazionale che assoggetti la concessione di aiuti all’essiccazione di foraggi verdi o freschi al requisito che essi provengano da coltivazioni situate ad una distanza massima di 100 km dall’impianto di trasformazione corrispondente salvo che, in tale ultimo caso, si garantisca, per una distanza maggiore, un trasporto specializzato.
IV – Esame delle questioni pregiudiziali
21. Con le questioni pregiudiziali il giudice a quo essenzialmente domanda alla Corte se il regolamento di base e il regolamento di applicazione si oppongono ad una normativa nazionale che imponga requisiti particolari con riguardo ai foraggi verdi o freschi da trasformare, nonché alla loro coltivazione. Tali requisiti riguardano, in particolare:
– la forma di presentazione dei foraggi verdi o freschi destinati all’essiccazione (prima questione pregiudiziale),
– il tenore di umidità dei foraggi verdi o freschi al momento dell’ingresso nell’impresa di trasformazione (seconda questione pregiudiziale),
– l’intervallo massimo tra ingresso e lavorazione dei foraggi verdi o freschi (terza questione pregiudiziale),
– la distanza massima tra luogo di coltivazione e luogo di lavorazione dei foraggi verdi o freschi (quarta questione pregiudiziale).
22. Tutte le questioni pregiudiziali riguardano singoli requisiti relativi a foraggi verdi o freschi da trasformare e sollevano pertanto, alla stessa maniera, il problema del rapporto tra la legislazione nazionale e la normativa comunitaria nel settore dell’organizzazione comune dei mercati. Per motivi che specificherò più dettagliatamente le questioni si prestano ad un’unica soluzione indipendentemente dal requisito cui ciascuna di esse singolarmente si riferisce; ritengo pertanto opportuno riunirle e sottoporle ad un esame congiunto.
23. Prima di esaminare le particolarità dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati occorre ricordare la veramente ampia giurisprudenza della Corte sul rapporto tra legislazione nazionale e disciplina comunitaria dell’organizzazione dei mercati.
A – Sulla giurisprudenza della Corte relativa al rapporto tra disciplina comunitaria dell’organizzazione dei mercati e legislazione nazionale
24. Nelle proprie osservazioni scritte la Commissione fa riferimento alla sentenza 18 settembre 1986, causa 48/85 (10) , secondo la quale «è coessenziale all’esistenza di un’organizzazione comune di mercato che, nei settori da essa disciplinati, gli Stati membri non possano più intervenire con norme interne adottate unilateralmente (v., in particolare, la sentenza 29 giugno 1978, causa 154/77, Dechmann, Racc. pag. 1573). La loro competenza legislativa sarebbe solo di carattere residuale e limitata alle fattispecie non disciplinate dalla norma comunitaria nonché ai casi in cui questa riconosca loro espressamente detta competenza».
25. Pertanto, nei settori che rientrano in un’organizzazione comune dei mercati spetta agli Stati membri soltanto una competenza legislativa residuale. La possibilità o meno per uno Stato membro di esercitare tale competenza dipende poi dalla questione se la relativa organizzazione dei mercati regoli in modo esauriente il settore interessato. Tuttavia, anche qualora l’organizzazione comune dei mercati non disciplini esaurientemente il settore interessato, gli Stati membri non possono adottare misure che ostino al corretto funzionamento della suddetta organizzazione dei mercati (11) .
26. Alla luce di questa giurisprudenza la compatibilità tra una misura nazionale e la disciplina comunitaria dell’organizzazione dei mercati dev’essere esaminata per gradi nel modo seguente: in primo luogo, occorre analizzare se tale misura riguardi un settore coperto da un’organizzazione comune di mercato. Qualora ciò si verifichi, occorre poi valutare se la normativa comunitaria debba considerarsi esauriente. Qualora la misura sia stata adottata per un settore non compreso nella relativa organizzazione comune dei mercati o la normativa comunitaria non possa considerarsi esauriente, occorre ulteriormente soffermarsi sugli effetti della misura nazionale, allo scopo di stabilire se essa osti o meno al buon funzionamento dell’organizzazione di mercato interessata (12) .
B – Sulle questioni pregiudiziali
1. Argomenti essenziali delle parti
27. Le Industrias de Deshidratación sostengono che l’art. 5, n. 3, del decreto n. 283/1999 eccede le competenze del Regno di Spagna. Esse fanno valere che tanto il regolamento di base, quanto il regolamento di applicazione prevedono condizioni esaurienti in ordine alla concessione di un aiuto, con la conseguente impossibilità per uno Stato membro di stabilire ulteriori condizioni in merito.
28. Il governo spagnolo e la Commissione sono di contrario avviso. La Commissione si basa sulla costante giurisprudenza della Corte, sopra menzionata (13) . La competenza legislativa degli Stati membri si estenderebbe solo ad aspetti non regolati dalla normativa comunitaria o a casi in cui la competenza venga loro espressamente riconosciuta.
29. Ad avviso del governo spagnolo i regolamenti n. 603/95 e n. 785/95 non definiscono in alcun modo il prodotto di base. Soltanto il prodotto finale troverebbe un’adeguata descrizione nel regolamento di applicazione. Sulla base di tali presupposti le autorità spagnole sarebbero competenti a definire materialmente la nozione di prodotto di base, purché ciò non risulti incompatibile con la normativa comunitaria e non costituisca un ostacolo per l’organizzazione comune dei mercati.
30. La Commissione fa riferimento a pratiche spagnole che, attraverso la preessiccazione all’aperto dei foraggi verdi o freschi, provocano una perdita di umidità. Essa giunge alla conclusione che tali pratiche sono incompatibili con la ratio della disciplina comunitaria degli aiuti, quindi con i regolamenti n. 603/95 e n. 785/95, dal momento che la concessione di un aiuto maggiore per prodotti essiccati artificialmente avrebbe proprio lo scopo di compensare il maggior costo di tale metodo di essiccazione.
31. Il governo spagnolo afferma inoltre che i requisiti di cui all’art. 5, n. 3, del decreto n. 283/1999 devono essere interpretati nell’ottica della lotta contro la frode, affinché gli aiuti vengano distribuiti conformemente all’art. 8 del regolamento n. 603/95.
2. Valutazione di diritto
32. Il giudice a quo chiede l’interpretazione degli artt. 249, n. 2, CE, 10 CE e 34, n. 2, secondo comma, CE, nonché dei regolamenti n. 603/95 e n. 785/95. Con riguardo all’art. 249, n. 2, CE il giudice a quo intende chiaramente accertare se l’obbligatorietà e l’applicabilità diretta dei regolamenti osti ad una normativa nazionale del genere in esame. Tuttavia, per risolvere tale questione occorre previamente interpretare i summenzionati regolamenti. Considerazioni analoghe valgono per l’obbligo di leale cooperazione di cui all’art. 10 CE. Il riferimento all’art. 34, n. 2, secondo comma, CE dev’essere inteso nel senso che una normativa nazionale del genere in esame potrebbe comportare una discriminazione – vietata – tra produttori, elemento che deve essere parimenti esaminato nell’ambito dell’interpretazione dei due regolamenti citati. È possibile pertanto tralasciare l’analisi delle singole disposizioni di diritto primario richiamate.
33. Va premesso che una collisione tra misure nazionali e disciplina comunitaria dell’organizzazione dei mercati logicamente presuppone che le misure nazionali in questione siano state adottate in un settore coperto – ai sensi della giurisprudenza sopra citata (14) – da un’organizzazione comune dei mercati. Tuttavia, è proprio questo il punto attualmente in questione. L’art. 1, n. 1, del regolamento di base fissa l’ambito di applicazione dell’organizzazione comune dei mercati e a tal riguardo fa riferimento esclusivamente a prodotti risultanti dalla lavorazione di foraggi verdi o freschi. Ne consegue che foraggi verdi o freschi di per sé non costituiscono oggetto di tale organizzazione dei mercati. Pertanto, le autorità spagnole sono indubbiamente competenti ad adottare norme in materia di foraggi verdi o freschi da trasformare.
34. Il riferimento sporadico a «foraggi verdi» – ad esempio nell’art. 9, lett. a), primo trattino, del regolamento di base – o a «foraggi freschi» – ad esempio nell’art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento di applicazione – o nell’art. 11, n. 1, del regolamento di base, non può minimamente inficiare tale valutazione. Tali riferimenti non comportano infatti un’estensione dell’ambito di applicazione dell’organizzazione dei mercati interessata, quanto piuttosto devono essere visti all’interno del contesto normativo che li concerne: essi appaiono nell’ambito della descrizione della contabilità di magazzino di cui all’art. 9, lett. a), del regolamento di base, o rispettivamente nell’ambito della descrizione dei contratti di trasformazione di cui all’art. 9, lett. c), del regolamento di base e pertanto in relazione a disposizioni che hanno ad oggetto il controllo del diritto all’aiuto.
35. Tuttavia, il giudice a quo rileva che tanto il regolamento di base, quanto il regolamento di applicazione pongono delle condizioni relativamente al tenore di umidità e di proteine – e quindi alla qualità – dei prodotti rientranti nell’organizzazione comune dei mercati (15) . A suo avviso ciò deporrebbe contro l’ammissibilità dell’introduzione di ulteriori criteri qualitativi. Tuttavia, non posso condividere tale opinione, in quanto i requisiti nazionali in esame devono essere applicati proprio a dei prodotti che non rientrano nell’organizzazione comune dei mercati. Al più, qualche dubbio potrebbe sussistere se i requisiti nazionali in questione rendessero praticamente impossibile il soddisfacimento dei criteri qualitativi citati, la qual cosa, tuttavia, non è stata sostenuta da alcuno dei partecipanti al procedimento.
36. A tale proposito occorre nuovamente sottolineare che sullo Stato membro interessato ricade in ogni caso l’obbligo di astenersi dall’adottare misure che ostino al corretto funzionamento dell’organizzazione dei mercati (16) – e ciò indipendentemente dall’ambito di applicazione dell’organizzazione comune dei mercati interessata.
37. Occorre pertanto esaminare se i requisiti nazionali in questione ostino alla capacità di funzionamento dell’organizzazione di mercato per il settore dei foraggi essiccati. A questo proposito occorre rilevare che le imprese di trasformazione spagnole figurano tra i maggiori beneficiari del citato regime di aiuti (17) . In Spagna si è ripetutamente superato il quantitativo massimo garantito. La misura nazionale in questione introduce in un ambito non coperto dall’organizzazione dei mercati per il settore dei foraggi essiccati ulteriori requisiti riguardo ai prodotti da trasformare allo scopo, in particolare, di contrastare pratiche dannose (18) .
38. Nella misura in cui riguardano il tenore di umidità dei foraggi verdi o freschi, i requisiti in questione tengono conto della circostanza che un aiuto maggiore per foraggi essiccati artificialmente trae giustificazione soltanto da un maggiore dispendio di energia (19) . Inoltre, i requisiti in questione dovrebbero contribuire ad una migliore corrispondenza tra produzione nazionale e quantitativo massimo garantito, così che anche da questo punto di vista può escludersi un pregiudizio alla capacità di funzionamento dell’organizzazione dei mercati.
39. Malgrado ciò il giudice a quo ha rilevato che le disposizioni nazionali non sono comunque state adottate secondo la procedura prevista dall’art. 17 del regolamento di base, nonostante l’art. 8 di tale regolamento preveda espressamente che «in particolare per quanto riguarda il tenore di carotene e di fibre possono essere fissati requisiti supplementari, secondo la procedura prevista all’articolo 17». A tal riguardo è sufficiente osservare che già il testo dell’art. 8 del regolamento di base indica che i requisiti in esso previsti fanno riferimento a foraggi essiccati e non a foraggi verdi o freschi.
40. Rispondendo ad un quesito della Corte, il governo spagnolo e la Commissione hanno concordemente affermato che il Regno di Spagna non ha in effetti comunicato formalmente l’adozione delle disposizioni in questione, ma che tale comunicazione non era comunque imposta dall’art. 12, n. 3, del regolamento di base (20) , non trattandosi di disposizioni nazionali che costituissero un regime di controllo ai sensi dell’art. 12, n. 1. Contro tale assunto la ricorrente nella causa principale non è stata in grado di addurre alcun argomento convincente.
41. Da tutto ciò consegue inoltre che il Regno di Spagna, adottando misure che, in un contesto di sovrapproduzione, possono limitare la produzione, che non sono incompatibili con i requisiti di qualità dei prodotti rientranti nella relativa organizzazione dei mercati e che infine hanno debitamente tenuto conto degli obiettivi di tale organizzazione dei mercati – in particolare della distinzione tra prodotti essiccati artificialmente e prodotti essiccati al sole – non soltanto non ha violato la normativa comunitaria, ma ha anche ottemperato al proprio obbligo di cooperazione di cui all’art. 10 CE.
42. Inoltre, una discriminazione vietata a norma dell’art. 34, n. 2, secondo comma, CE può già escludersi per il fatto che foraggi verdi o freschi non rientrano nell’organizzazione dei mercati di cui trattasi. Un’eventuale disparità di trattamento tra gli agricoltori soggetti ai requisiti nazionali e gli altri agricoltori comunitari rimane nel limite di quanto risulta inevitabile a causa dell’assenza di armonizzazione in questo settore non disciplinato dalla normativa comunitaria (21) .
V – Conclusioni
43. Sulla base delle precedenti considerazioni propongo alla Corte di pronunciarsi nei termini seguenti:
I regolamenti (CE) n. 603/95 e (CE) n. 785/95, nonché gli artt. 249, n. 2, CE, 10 CE e 34, n. 2, secondo comma, CE non ostano ad una normativa nazionale che disponga la concessione di aiuti per l’essiccazione di foraggi verdi o freschi a condizione che vengano consegnati con determinate modalità e con un certo tenore di umidità, che vengano trasformati entro un determinato lasso di tempo e che siano stati coltivati in un determinato perimetro, nei limiti in cui tali requisiti non ostino al corretto funzionamento della relativa organizzazione dei mercati.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Regolamento del 21 febbraio 1995 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (GU L 63, pag. 1).
3 – A norma dell’art. 1 del regolamento di base le disposizioni si applicano essenzialmente ai seguenti prodotti: farina ed agglomerati in forma di pellets di erba medica essiccata, foraggi di erba medica, lupinella, trifoglio, lupino o vecce essiccati, concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba e prodotti disidratati ottenuti dai suddetti concentrati.
4 – V. il secondo ‘considerando’ del regolamento di base.
5 – Per un’eccedenza dei singoli quantitativi nazionali garantiti che non superi il 5%, la percentuale di riduzione applicata in tutti gli Stati membri è proporzionale alla percentuale di eccedenza.
6 – V. nel dettaglio l’art. 5 del regolamento di base. La Commissione stabilisce la riduzione da applicare, la quale deve garantire lo status quo di bilancio, espresso in ecu agricole in rapporto alle spese che si sarebbe dovuto sostenere qualora il QMG non fosse stato superato.
7 – Ai sensi del tredicesimo ‘considerando’ del regolamento di base, tale contabilità di magazzino deve indicare i dati necessari al controllo del diritto all’aiuto.
8 – Regolamento del 6 aprile 1995 recante modalità di applicazione del regolamento (CE)del Consiglio n. 603/95, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (GU L 79, pag. 5).
9 – Terzo ‘considerando’ in combinato disposto con l’art. 3 del regolamento di applicazione.
10 – Commissione/Germania (Racc. pag. 2549, punto 12).
11 – Sentenza 25 novembre 1986, causa 218/85, CERAFEL (Racc. pag. 3513, punto 13), al quale la Commissione fa giustamente riferimento. V., anche, sentenze 27 novembre 1997, causa C‑27/96, Danisco Sugar (Racc. pag. I‑6653, punto 24); 19 marzo 1998, causa C‑1/96, Compassion in World Farming (Racc. pag. I‑1251, punto 41); 8 gennaio 2002, causa C‑507/99, Denkavit (Racc. pag. I‑169, punto 32), e 18 aprile 2002, causa C‑332/00, Belgio/Commissione (Racc. pag. I‑3609, punto 29).
12 – In questo contesto occorre altresì fare riferimento alle sentenze cardine 23 gennaio 1975, causa 51/74, Van der Hulst (Racc. pag. 1975, punto 79), e 29 novembre 1978, causa 83/78, Redmond (Racc. pag. 2347), ai sensi delle quali «quando (...) la Comunità ha emanato una disciplina che istituisce un’organizzazione comune dei mercati in un determinato settore, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi provvedimento che vi deroghi o ne pregiudichi l’efficacia» (sentenza Redmond, punto 56).
13 – Cit. alla nota 10.
14 – V. supra, nota 10.
15 – V., ad esempio, l’art. 8 del regolamento di base e l’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento di applicazione.
16 – V. supra, nota 11.
17 – Secondo i dati forniti dalla Commissione, nella campagna 1997/98 la produzione di foraggi disidratati ammontava a circa 1 571 000 tonnellate (produzione totale dell’Unione: 4 282 000 tonnellate; dati comparativi per il 1998/99: 1 668 000 tonnellate; per il 1999/00: 1 769 000 tonnellate). Nello stesso periodo il quantitativo garantito della Spagna raggiungeva le 1 224 000 tonnellate, così che la produzione corrispondeva al 128% del quantitativo garantito.
18 – V. supra, paragrafo 30, le argomentazioni della Commissione sulla preessiccazione all’aperto di foraggi verdi o freschi, che devono essere successivamente essiccati artificialmente.
19 – V. il secondo ‘considerando’ del regolamento di base.
20 – Questa disposizione prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione, prima di adottarle, le disposizioni che essi intendono emanare ai fini dell’applicazione del regime di controllo previsto all’art. 12, n. 1.
21 – Secondo giurisprudenza costante non può considerarsi contraria al principio di non discriminazione l’applicazione di una normativa nazionale per la sola circostanza che altri Stati membri applicano disposizioni meno rigorose. V. sentenza 10 febbraio 2000, causa C‑50/96, Deutsche Telekom/Lilli Schröder (Racc. pag. I‑743, punto 52, con ulteriori note). Per la discriminazione nei confronti dei propri cittadini, v. già sentenza 14 luglio 1981, causa 155/80, Oebel (Racc. pag. 1993, punto 9).
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