Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. Il presente ricorso pregiudiziale, proposto dal Conseil d'État francese, in qualità di supremo organo giudiziario in materia di contenzioso amministrativo, deve servire per dissipare qualsiasi dubbio relativo al significato di determinate disposizioni della direttiva sugli uccelli selvatici .
Si tratta, in particolare di analizzare il ruolo che la direttiva attribuisce all'attività culturale e ricreativa costituita dalla caccia e di sapere se essa possa esercitarsi, ai sensi dell'art. 9 del testo comunitario, anche nei periodi in cui gli uccelli meritano maggiore protezione, vale a dire durante la nidificazione, la riproduzione o la migrazione di ritorno, nei termini di cui all'art. 7, n. 4, della direttiva.
II - Fatti e procedimento
2. La Ligue pour la protection des oiseaux sauvages (Lega per la protezione degli uccelli selvatici; in prosieguo: la «Lega»), insieme ad altre organizzazioni per la protezione degli uccelli , ha chiesto al Conseil d'État l'annullamento del decreto 1° agosto 2000, n. 2000-754, concernente le date per la caccia agli uccelli di passaggio ed alla selvaggina acquatica e apportante modifica al Code rural (Codice di diritto agrario) (in prosieguo: il «decreto») . Due associazioni rappresentative di cacciatori sono intervenute nel procedimento a sostegno della legittimità del decreto.
3. Il Conseil d'État ha annullato l'art. 1 del testo impugnato, che determinava l'inizio e la fine del divieto di caccia a determinate specie [anatre, rallidi e folaghe, alcuni limicoli, i beccaccini, le beccacce, i porciglioni e gli orchetti marini, nonché i turdidi (canards, rallidés et foulques, certains limicoles, les bécassines, les bécasses des bois, les râles d'eau et les mecreuses, et les turdides)] oltre i periodi che sarebbero risultati dall'applicazione dell'art. 7, n. 4, della direttiva, però ha ritenuto legittima non solo l'autorizzazione a cacciare limicoli a partire dal 10 agosto, ma anche quella di posticipare fino al 10 febbraio il termine del divieto di caccia ai colombidi.
4. Ciò nonostante, il Conseil d'État non si è pronunciato in merito alla legittimità dell'art. 2 del decreto, con cui viene introdotta nel Codice di diritto agrario la disposizione seguente:
«Le disposizioni menzionate nel quinto paragrafo dell'art. L 224-2 possono essere adottate dai prefetti (capi dell'amministrazione provinciale) al fine di permettere la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati, di piccole quantità, dell'oca, del colombaccio e del tordo sino al 20 febbraio. Un decreto del Ministro competente per l'attività venatoria (...) precisa le condizioni alle quali tali attività vengono effettuate e le caratteristiche dei controlli da attuare. Il Ministro stabilisce inoltre, per ogni specie (..), il numero massimo di uccelli che è consentito cacciare in tal modo in ciascuna provincia.
I prefetti stabiliscono (...) il numero massimo di uccelli prelevabili dai beneficiari della deroga».
III - La direttiva 79/409
5. La direttiva prende le mosse da una premessa preoccupante: la diminuzione della popolazione di determinate specie di uccelli selvatici viventi naturalmente nel territorio europeo degli Stati membri. La detta situazione rappresenta «un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici» . L'efficace protezione degli uccelli è considerata «un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni», soprattutto per quanto riguarda le specie migratrici che «costituiscono un patrimonio comune» . Si afferma che la conservazione richiede «la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei», nonché «il mantenimento e l'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile ».
6. La direttiva impone molti obblighi di carattere generale relativi al mantenimento del livello di popolazione di tutte le specie di uccelli protette, alla preservazione, al mantenimento e al ristabilimento dei loro habitat (artt. 2 e 3). Le altre disposizioni contengono obblighi più specifici relativi alla protezione delle specie minacciate, di quelle migratrici (art. 4) e degli uccelli selvatici, imponendo il divieto di commercializzarli e limitando la caccia a specie protette (artt. 5-8).
7. Gli artt. 5-7 consentono agli Stati membri di autorizzare la caccia agli uccelli elencati nell'allegato II della direttiva, purché essa non ne minacci la conservazione: «In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità» (art. 7, n. 1), è vietata la caccia durante il periodo della nidificazione e nelle varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, quando si tratta di specie migratrici, durante il periodo della produzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione (art. 7, n. 4).
8. L'art. 9, n. 1, della direttiva dispone quanto segue:
«1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni;
a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
- nell'interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna;
b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità».
9. Quanto all'art. 9, n. 2, esso prevede che:
«2. Le deroghe dovranno menzionare:
- le specie che formano oggetto delle medesime,
- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata,
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte,
- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
- i controlli che saranno effettuati».
10. Ai sensi dell'art. 9, n. 3, gli Stati membri devono inviare ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione di tale articolo. La Commissione «vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva» e «prende adeguate iniziative» in merito (art. 9, n. 4).
IV - Osservazioni presentate alla Corte di giustizia
11. La Lega, in qualità di ricorrente nella causa principale, insieme alle parti che la sostengono, contesta l'interpretazione dell'art. 9, n. 1, della direttiva secondo la quale esso include la caccia durante il periodo di protezione speciale. La detta attività non potrebbe mai costituire un «impiego misurato», poiché esistono altre soluzioni soddisfacenti. In caso contrario, essa dovrebbe essere subordinata a condizioni molto severe, che la normativa francese non avrebbe soddisfatto.
12. Secondo l'Unione dei cacciatori, l'art. 9, n. 1, consente di autorizzare ampie deroghe al regime generale di protezione stabilito dalla direttiva e, in particolare, a quello previsto dall'art. 7 della stessa. Tali deroghe, tuttavia, dovrebbero essere assoggettate ai criteri della direttiva. Poiché la caccia agli uccelli selvatici ed acquatici è sottoposta ad un controllo più rigido di quella del resto degli uccelli, soltanto una deroga renderebbe possibile la caccia agli stessi, entro stretti limiti, oltre le date di inizio e di fine del divieto di caccia stabilite a norma dell'art. 7, n. 4. L'unica alternativa sarebbe, quindi, vietare la caccia.
13. Secondo il governo francese, l'art. 9, n. 1, richiedendo che non esista nessun'altra soluzione soddisfacente, può applicarsi soltanto alla caccia a uccelli che siano presenti in un determinato territorio nel periodo di protezione speciale di cui all'art. 7, n. 4. D'altronde, l'osservanza delle condizioni imposte dall'art. 9, n. 2, deve avvenire in modo concreto e preciso, tenendo conto, per ogni determinata situazione, oltre che delle esigenze ecologiche, culturali e scientifiche, delle necessità economiche o ricreative.
14. Secondo il governo ellenico, le mere necessità ricreative non sono sufficienti a giustificare una deroga al regime di protezione degli uccelli.
15. La Commissione rileva che l'espressione «altri impieghi misurati» include la caccia. Per quanto riguarda le condizioni del suo esercizio, in regime derogatorio, essa rinvia ai requisiti di cui all'art. 9 della direttiva.
V - Le questioni pregiudiziali proposte
16. Il Conseil d'État, ritenendo che la validità dell'art. 2, del decreto n. 2000-754 dipenda dall'interpretazione dell'art. 9, n. 1, della direttiva, ha deciso di sospendere il procedimento e di formulare le seguenti questioni pregiudiziali.:
«1) Se l'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409, permetta ad uno Stato membro di derogare alle date di apertura e di chiusura della caccia fissate in considerazione degli obiettivi menzionati all'art. 7, n. 4, della medesima.
2) In caso di risposta affermativa, quali siano i criteri che permettono di determinare i limiti a tale deroga».
Analisi delle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione pregiudiziale
17. Con la prima questione, il Conseil d'État vuol sapere se il regime derogatorio dell'art. 9 della direttiva sia adatto ad autorizzare una determinata attività cinegetica. Come fatto valere dal governo francese, l'esame della questione se l'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva autorizzi l'introduzione di deroghe alle date di apertura e di chiusura della caccia stabilite conformemente alle finalità dell'art. 7, n. 4, presuppone che venga determinato se sia possibile applicare alla caccia stessa le deroghe al principio di protezione completa.
Considerati l'obiettivo, l'economia e lo spirito di conservazione della direttiva, così come i termini impiegati agli artt. 7, n. 4, e 9, nn. 1 e 2, non credo che questo sia il caso.
Giungo a tale risultato attraverso due vie alternative: perché la caccia non rientra nelle fattispecie previste dall'art. 9, n. 1, e perché lo sport cinegetico non può soddisfare i requisiti stabiliti ai nn. 1 e 2 di questa disposizione.
18. L'art. 7, n. 4, della direttiva vieta la caccia nelle fasi della nidificazione, della riproduzione o della dipendenza, e durante il ritorno degli uccelli migratori al luogo di nidificazione (manifestazione del «principio di protezione completa»).
L'art. 9, n. 1, dal canto suo, per quanto rileva qui, ammette deroghe a tale protezione completa purché non vi sia un'altra soluzione soddisfacente «per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità» [lett. c)].
19. Come precisa la Commissione, è certo che nella normativa controversa nulla porta necessariamente ad escludere la caccia, intesa come un'attività meramente ricreativa, dai casi di applicazione dell'art. 9, n. 1, lett. c). Inoltre, taluni elementi interpretativi farebbero presumere il contrario.
20. Da un punto di vista teleologico, la direttiva non ha lo scopo di vietare la caccia in modo generale, ma di moderare il suo esercizio. L'ottavo considerando del preambolo allude ad una gestione delle risorse entro limiti ragionevoli, mentre l'undicesimo qualifica la caccia come «un modo ammissibile di utilizzazione, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti». Questa terminologia è vicina, quanto al suo significato, alla nozione di «impiego moderato» dell'art. 9, n. 1, lett. c).
21. Inoltre, la Corte di giustizia sembra aver confermato, in varie occasioni, questa analisi.
22. Nelle sentenze 8 luglio 1987, Commissione/Italia , 7 marzo 1996, Associazione Italiana per il WWF e a. , e 12 dicembre 1996, Ligue royale pour la protection des oiseaux e a. , la Corte di giustizia ha analizzato la paragonabilità all'art. 9, n. 1, lett. c), dei regimi nazionali cinegetici, dal che si può dedurre che ha rilevato che la caccia era uno degli obiettivi che potevano giustificare una deroga autorizzata.
23. A mio avviso, è preferibile un'altra interpretazione: l'art. 9, n. 1, lett. c), consente, alle condizioni che enuncia, di cacciare un numero limitato di uccelli nel periodo di particolare vulnerabilità, ma non la caccia come attività ricreativa.
24. La semplice lettura dell'art. 9, n. 1, mostra, da una parte, che le deroghe da esso previste perseguono fini considerati di interesse superiore rispetto al principio generale di protezione completa delle specie. Esse intendono preservare la salute e la sicurezza pubblica, nonché la sicurezza aerea, prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e salvaguardare la flora e la fauna [lett. a)]. In questi casi, la stretta osservanza delle norme conservative degli artt. 5-8 della direttiva minaccerebbe sproporzionatamente altri beni giuridici ugualmente degni di tutela. Inoltre, v'è la deroga ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione o dell'allevamento [lett.b)]. La protezione più completa cede, ora, dinanzi a interventi diretti a garantire la migliore conservazione della specie a più lungo termine.
25. Dal tenore dell'art. 9, n. 1, si desume, d'altra parte, che si tratta sempre di azioni puntuali. Il tredicesimo considerando del preambolo recita come segue: «data l'importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinare condizioni e sotto il controllo della Commissione». Lo stesso art. 9, n. 1, richiede, per l'introduzione di deroghe, che non vi sia un'altra soluzione soddisfacente e, nell'ambito della lett. c), che la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati si realizzino in condizioni rigidamente controllate, in modo selettivo e in piccole quantità. Il n. 2 aggiunge una serie di precisazioni relative alle modalità alle quali devono rispondere le deroghe, limitandole «allo stretto necessario», sotto la vigilanza della Commissione .
26. Orbene, la caccia, come attività sportiva, ha come unico scopo lo svago di coloro che vi partecipano, obiettivo che difficilmente può considerarsi prevalente rispetto a quello della protezione sancito dall'art. 7, n. 4. Inoltre, in quanto tale, non presenta alcuna delle caratteristiche proprie di un'azione puntuale.
Causa dunque stupore l'inclusione della caccia ricreativa tra le fattispecie dell'art. 9, n. 1. Questa inclusione non è coerente con la terminologia della direttiva, che fa spesso riferimento specificamente alla caccia, in particolare agli artt. 5, 7 e 8, che contengono le disposizioni sostanziali essenziali rispetto alle quali possono essere determinate le deroghe dell'art. 9. Appare strano che l'attività che costituisce probabilmente il maggior fattore di rischio per la conservazione delle specie sia descritta in modo vago e, insieme ad altre possibilità, come «impiego misurato».
La lett. c) dell'art. 9, n. 1, della direttiva copre determinate circostanze eccezionali che il legislatore non ha voluto o potuto prevedere in modo esplicito. Se avesse voluto considerare la caccia come attività ricreativa, l'avrebbe menzionata espressamente.
Questa interpretazione strettamente letterele s'impone, d'altronde, tenendo conto del carattere eccezionale dell'art. 9, letto alla luce dello scopo della direttiva che è la protezione degli uccelli e non la regolamentazione dell'attività cinegetica. In altri termini, i dubbi suscitati da una redazione ambigua in questo ambito devono essere risolti nel senso più favorevole allo scopo di protezione.
27. Pertanto, sono dell'opinione che i termini e l'economia della direttiva portano ad escludere la caccia, come attività ricreativa, dai casi di «impiego moderato» dell'art. 9, n. 1, lett. c). Non si tratta, naturalmente, di esprimere un minor giudizio di valore sulla caccia, ma di applicare un'interpretazione letterale e sistematica.
28. Restano gli argomenti che possono essere dedotti dalle tre sentenze citate sopra.
A mio avviso, occorre relativizzare il peso di tali argomenti.
In primo luogo, nessuna di tali sentenze pretende di spiegare se la caccia, intesa come occupazione meramente ricreativa, rientri nelle fattispecie dell'art. 9, n. 1, lett. c). Inoltre, i presupposti di fatto su cui si basano presentano notevoli particolarità.
Nella sentenza Commissione/Italia, la Corte di giustizia ha ammesso solo che la cattura e la cessione di uccelli, al di fuori dei periodi di apertura della caccia, allo scopo di utilizzarli come richiami viventi o per fini amatoriali in fiere e mercati può corrispondere ad un impiego misurato autorizzato dall'art. 9, n. 1, lett. c) . E' manifesta la diversa natura e la minore importanza di tale attività rispetto alla caccia in quanto attività ricreativa.
La sentenza WWF italiana, conformemente alla questione proposta, si è limitata a chiarire le condizioni alle quali l'art. 9 della direttiva autorizza gli Stati membri a derogare al divieto generale di caccia alle specie protette, derivante dagli artt. 5 e 7 dello stesso testo.
Infine, nella sentenza Ligue royale, la Corte di giustizia ha considerato come manifestazione di impieghi misurati, ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva, la cattura di determinate specie protette, destinata a consentire che gli appassionati riforniscano le loro uccelliere o a prevenire gli inconvenienti della consanguineità nell'allevamento degli uccelli per scopi ricreativi. Anche qui si tratta di un'attività con una finalità ed un'ampiezza diverse dalla caccia.
29. In tali tre sentenze, la Corte di giustizia ha evidenziato meglio il carattere eccezionale dei regimi che possono essere stabiliti conformemente all'art. 9 della direttiva. E' significativo, a tal riguardo, che non abbia giudicato, in nessun caso, che la normativa nazionale soddisfaceva gli elevati requisiti della disposizione comunitaria.
30. Secondo la Corte di giustizia, sebbene l'art. 9, n. 1, autorizzi un'ampia deroga al regime generale di protezione, esso si prefigge solo un'applicazione concreta e puntuale per soddisfare precise esigenze e situazioni specifiche . L'attuazione della direttiva richiede, quindi, la garanzia che la cattura di talune specie sia limitata al minimo indispensabile e che il periodo di cattura non coincida inutilmente con quello in cui la direttiva concede una protezione speciale .
31. Inoltre, pur ammettendo, a scopi puramente dialettici, che la caccia con finalità ricreative possa essere considerata un «impiego moderato», nel senso della lett. c) menzionata, essa non sembra idonea, di per sé, a soddisfare l'altra condizione dei regimi derogatori che possono essere introdotti ai sensi dell'art. 9, vale a dire il carattere imperativo della sua esistenza per mancanza di un'altra soluzione soddisfacente.
32. A prima vista non è facile distinguere, anche solo in astratto, le circostanze in cui un'attività ricreativa non è idonea ad essere sostituita da un'altra sufficientemente soddisfacente. L'impossibilità di cacciare determinati uccelli durante il periodo di particolare vulnerabilità può essere sostituita dalla caccia durante il resto dell'anno o da una qualsiasi altra attività ludica.
33. L'Unione dei cacciatori e il governo francese hanno proposto le rispettive spiegazioni.
Per l'Unione dei cacciatori, poiché la caccia degli uccelli selvatici ed acquatici è sottoposta ad un controllo particolarmente rigido, soltanto una deroga la renderebbe possibile, entro stretti limiti, oltre le date di inizio e di fine del divieto di caccia stabilite a norma dell'art. 7, n. 4. L'unica alternativa sarebbe quella di vietare la caccia. All'udienza, ha aggiunto che autorizzarla nel periodo di speciale protezione potrebbe essere l'unica soluzione soddisfacente per compensare la scarsa affidabilità degli studi scientifici sulla base dei quali si determinano l'apertura e la chiusura del divieto di caccia.
Da parte sua, il governo francese fa valere che l'art. 9, n. 1, lett. c), non si applicherebbe alla caccia quando talune specie sono presenti su un determinato territorio solo durante la fase di riproduzione e in nessun altro momento dell'anno. L'unica soluzione soddisfacente sarebbe, quindi, quella di cacciarle in questo periodo.
34. Queste tesi, oltre a non avere alcun riscontro nei testi normativi, mi sembrano molto poco convincenti.
Né il rigore legislativo né le pretese incertezze scientifiche possono avere come conseguenza che la caccia di determinate specie nel periodo di massima protezione risulti indispensabile, in un ambito nel quale il favore del diritto sta dalla parte della conservazione delle specie. La prassi attuale tende, al contrario, ad applicare il principio di precauzione (o di cautela e di azione preventiva, nella terminologia dell'art. 174 CE, n. 2), laddove i dati scientifici disponibili non consentano una valutazione completa del rischio allo scopo di raggiungere così un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute degli esseri umani, degli animali e delle piante .
Allo stesso modo, ritenere che la caccia di determinate specie nel suo ciclo di riproduzione sia necessaria in quanto esse sono presenti sul territorio solo in quel periodo equivale a capovolgere le priorità della direttiva.
35. Il carattere oscuro o artificioso degli argomenti che sono stati avanzati per giustificare la necessità della caccia in periodo di vulnerabilità confermano la mia impressione iniziale che l'art. 9, n. 1, non è stato concepito per accogliere deroghe al divieto generale in ragione dell'esercizio ricreativo della caccia.
36. La prima delle questioni formulate dal Conseil d'État deve, pertanto, essere risolta nel senso che l'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva, non autorizza uno Stato membro a derogare, per l'esercizio ricreativo dell'attività cinegetica, alle date di apertura e chiusura della caccia fissate in conformità agli obiettivi menzionati all'art. 7, n. 4, dello stesso testo normativo.
Sulla seconda questione pregiudiziale
37. Con la seconda questione, il giudice del rinvio vuole sapere quali sono i criteri che, in caso di risposta affermativa alla prima questione, devono servire a determinare i limiti a tali deroghe.
38. Per il caso in cui la Corte di giustizia dovesse risolvere la prima questione in modo diverso da quello che propongo, effettuo le seguenti osservazioni.
39. Dal testo dell'art. 9 della direttiva si deduce che il regime derogatorio in esso contenuto può essere applicato solo quando concorrano tre requisiti:
a) che non vi sia un'altra soluzione soddisfacente;
b) che la caccia (intesa come espressione di un «impiego moderato», come si deduce dalla risoluzione alla prima questione) a determinati uccelli in piccole quantità avvenga in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo [art. 9, n. 1, lett. c)], e
c) che si precisino:
- le specie comprese nelle deroghe, i mezzi o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati, le condizioni di pericolo e le circostanze di tempo e di luogo nelle quali possono effettuarsi tali deroghe;
- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone, e
- i controlli che devono essere effettuati.
40. Nelle sentenze Commissione/Belgio e Commissione/Italia, citate supra, la Corte di giustizia ha chiarito, seguendo uno schema simile, che la possibilità di introdurre deroghe, ai sensi dell'art. 9 della direttiva, soggiace a tre condizioni: la prima, che lo Stato membro deve limitare la deroga ai casi in cui non esista un'altra soluzione soddisfacente; la seconda, che la deroga deve basarsi su almeno uno dei motivi elencati nell'art. 9, n. 1, lett. a), b) e c); e la terza, che la deroga deve rispondere ai precisi requisiti di forma di cui al n. 2 dello stesso articolo, che sono volti a limitare tali deroghe allo stretto necessario e a permettere la vigilanza da parte della Commissione. La Corte di giustizia ha precisato che quest'articolo, anche se autorizza numerosi casi di deroga al regime generale di protezione, prevede solo un'applicazione concreta e puntuale per soddisfare precise esigenze e situazioni specifiche . Infine, la stessa Corte di giustizia ha considerato utile aggiungere che l'art. 2 della direttiva impone agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli ad un livello che corrisponda alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative. Pertanto, l'art. 2, pur non costituendo una deroga autonoma al regime generale di protezione, evidenzia che la stessa direttiva prende in considerazione, in primo luogo, la necessità di un'efficace protezione degli uccelli e, in secondo luogo, le esigenze della sanità e della sicurezza pubbliche, dell'economia, dell'ecologia, della scienza, della cultura e della ricreazione .
41. Da un altro punto di vista, la Corte di giustizia ha indicato anche che, quando una situazione giuridica generale garantisce la piena applicazione della direttiva in maniera chiara e precisa, il recepimento della direttiva nell'ordinamento non esige una riproduzione formale e letterale delle disposizioni comunitarie in una norma di legge espressa e specifica, essendo sufficiente l'esistenza del detto contesto.
42. Infine, non intendo terminare questo riepilogo giurisprudenziale senza prima mettere in risalto che l'esattezza dell'adattamento del diritto nazionale ad una direttiva, nella sua lettera e nel suo spirito, ha una particolare importanza quando si tratta della protezione di un patrimonio comune affidata, per i loro rispettivi territori, agli Stati membri .
43. Una questione distinta da quella proposta, in termini chiari, dal Conseil d'État è quella dell'adattamento alla direttiva di una normativa come quella francese.
44. Senza arrivare a spiegare un problema diverso da quello formulato dal giudice del rinvio, va tuttavia osservato che in materia di conservazione degli uccelli selvatici, i criteri in base ai quali gli Stati membri possono derogare ai divieti contenuti nella direttiva devono essere riprodotti in disposizioni nazionali precise . A tale scopo devono essere adottate misure che comportino un riferimento circostanziato agli elementi di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 9 .
Orbene, è sufficiente provare che non risulta che dalla normativa francese oggetto del procedimento principale si deducono le ragioni per le quali l'attività cinegetica che essa autorizza, in periodo di massima protezione, manchi di un'altra soluzione soddisfacente.
45. In caso di risposta affermativa alla prima questione, occorre risolvere questa seconda questione pregiudiziale nel senso che il regime derogatorio dell'art. 9, n. 1, della direttiva, si applica alla caccia quando:
a) non vi sia un'altra soluzione soddisfacente;
b) essa venga effettuata nei confronti di determinati uccelli in piccole quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, e
c) si precisino:
- le specie comprese nelle deroghe, i mezzi o i metodi di cattura o uccisione autorizzati, le condizioni di pericolo e le circostanze di tempo e di luogo nelle quali possono effettuarsi tali deroghe;
- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi autorizzati, entro quali limiti e da quali persone, e
- i controlli che devono essere effettuati.
VII - Conclusione
46. Considerato quanto sopra esposto, propongo di risolvere le questioni presentate dal Conseil d'État come segue:
«L'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, non consente ad uno Stato membro di derogare, per l'esercizio ricreativo dell'attività cinegetica, alle date di apertura e di chiusura della caccia fissate in conformità agli obiettivi menzionati all'art. 7, n. 4, dello stesso testo normativo».
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