CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 6 maggio 2004(1)
Causa C-183/02 P
Daewoo Electronics Manufacturing España SA
contro
Commissione delle Comunità europee
Causa C-186/02 P
Ramondín SA e Ramondín Cápsulas SA
contro
Commissione delle Comunità europee
Causa C-187/02 P
Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava
contro
Commissione delle Comunità europee
Causa C-188/02 P
Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorsi – Aiuti di Stato – Misure fiscali – Selettività – Sviamento di potere – Legittimo affidamento»
I – Introduzione
1. Negli anni ’90 la Comunidad Autónoma del País Vasco (in prosieguo: il «Paese Basco») e il Territorio Histórico de Álava, un’entità amministrativa autonoma interna al territorio del Paese Basco e dotata di propri poteri legislativi in materia fiscale (in prosieguo: la «Álava»), mediante contributi e benefici fiscali hanno favorito due impianti industriali situati in Álava.
2. Da un lato, la Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) ha creato in Álava uno stabilimento per la fabbricazione di frigoriferi. Dall’altro, nello stesso luogo si sono insediate la Ramondín SA, nonché la Ramondín Cápsulas SA (2) con uno stabilimento per la fabbricazione di capsule per sigillare tappi di sughero per bottiglie di vino e spumante.
3. In entrambi i casi la Commissione ha contestato le misure d’incentivazione, considerandole aiuti di Stato illegittimi e ne ha ingiunto il recupero (3) . Con sentenza 6 marzo 2002 (4) il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione della Commissione relativa alle agevolazioni a favore della Demesa. Con un’ulteriore sentenza recante la stessa data (5) esso ha respinto i ricorsi diretti all’annullamento della decisione relativa alle misure a favore della Ramondín.
4. Con i presenti quattro ricorsi le imprese beneficiarie e la Álava contestano le pronunce di primo grado, nella parte in cui non hanno annullato le decisioni. Tutti e quattro i procedimenti vertono sulla qualificazione di un credito d’imposta concesso dalla Álava, pari al 45% dell’importo dell’investimento per l’impianto industriale. Le cause C‑186/02 P e C‑188/02 P, aventi ad oggetto l’aiuto a favore della Ramondín, vertono inoltre sulla legittimità di una riduzione della base imponibile a favore di imprese di nuova creazione.
5. Nonostante sino ad ora i procedimenti non siano stati riuniti dinanzi alla Corte, appare opportuno esaminare i ricorsi congiuntamente in un’unica conclusione, dal momento che tutti i procedimenti riguardano in ampia misura le stesse questioni. Sostanzialmente, si tratta principalmente di stabilire se la Commissione e il Tribunale abbiano correttamente qualificato come aiuto di Stato le agevolazioni fiscali concesse dalla Álava, se la Commissione abbia commesso uno sviamento di potere e se essa abbia violato il principio del legittimo affidamento.
II – Le agevolazioni fiscali controverse
6. Al punto 8 della sentenza Demesa e al punto 4 della sentenza Ramondín il Tribunale riporta la normativa vigente in Álava, relativa al credito d’imposta del 45% del volume d’investimento, nei termini seguenti:
«La sesta disposizione supplementare della Norma Foral 20 dicembre 1994, n. 22, recante esecuzione del bilancio del Territorio Histórico de Álava per il 1995 (Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava [BOTHA] n. 5 del 13 gennaio 1995), recita come segue:
“Gli investimenti in nuove immobilizzazioni materiali, effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1995, superiori a ESP [pesetas spagnole] 2,5 miliardi in base all’accordo della Diputación Foral de Álava, fruiranno di un credito d’imposta del 45% dell’importo dell’investimento determinato dalla Diputación Foral de Álava, applicabile all’importo definitivo dell’imposta da pagare.
La detrazione non applicata per insufficienza dell’imposta potrà essere applicata nei nove anni successivi all’anno in cui è stato ottenuto l’accordo dalla Diputación Foral de Álava.
Tale accordo della Diputación Foral de Álava fisserà i termini e le restrizioni in ciascun caso applicabili.
I vantaggi riconosciuti a norma della presente disposizione saranno incompatibili con qualsiasi altro vantaggio fiscale esistente in ragione di quegli stessi investimenti.
La Diputación Foral de Álava determinerà anche la durata del processo d’investimento che potrà inglobare investimenti realizzati durante la fase di preparazione del progetto alla base degli investimenti”».
7. Inoltre, l’art. 26 della Norma Foral 5 luglio 1996, n. 24 (BOTHA n. 90 del 9 agosto 1996) prevede, nel rispetto di determinate condizioni, una riduzione pluriennale differenziata della base imponibile (6) .
III – Fatti e procedimento nelle cause C‑183/02 P e C‑187/02 P (Demesa)
A – Fatti, procedimento amministrativo e decisione della Commissione
8. I fatti e il procedimento fino all’adozione della decisione da parte della Commissione possono – per quanto rileva ai fini del ricorso – essere così riassunti (7) .
9. Il 13 marzo 1996 le autorità basche e la Daewoo Electronics Co. Ltd, la società madre della Demesa, sottoscrivevano un accordo di cooperazione in base al quale la Daewoo Electronics si impegnava a creare uno stabilimento per la fabbricazione di frigoriferi nel Paese Basco. Dal canto loro, le autorità basche si impegnavano a sostenere tale progetto tramite la concessione di sovvenzioni. Erano previsti un investimento di ESP 11 835 600 000 (circa 71 milioni di EUR) e la creazione di 745 posti di lavoro. Nel novembre 1996 la Demesa iniziava la costruzione dello stabilimento.
10. In aggiunta alle sovvenzioni concesse dal Paese Basco, non più rilevanti ai fini del ricorso, la Álava, conformemente alla Norma Foral n. 22/1994, con accordo 21 ottobre 1997, n. 737, concedeva alla Demesa un credito d’imposta pari al 45% dell’ammontare dell’investimento.
11. Nel giugno 1996 la Commissione, in seguito alla denuncia di numerose associazioni di produttori di elettrodomestici, avviava un procedimento amministrativo, conclusosi il 24 febbraio 1999 con l’adozione della decisione 1999/718/CE (8) .
12. Nell’art. 1, lett. d), della decisione la Commissione stabiliva che il credito d’imposta del 45% costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. A norma dell’art. 2, n. 1, lett. b), della decisione, la Spagna doveva adottare le misure necessarie per recuperare i benefici concessi mediante il credito.
B – Sentenza del Tribunale
13. Nei punti 144‑170 della sentenza Demesa il Tribunale respinge i motivi dedotti per impugnare le menzionate disposizioni della decisione. In particolare, esso stabilisce che la Commissione giustamente ha qualificato come selettiva la misura, dal momento che le autorità di Álava disporrebbero di un certo potere discrezionale nella decisione sulla concessione del credito d’imposta e che essa avvantaggerebbe solo imprese di grandi dimensioni, che possono effettuare investimenti pari almeno a 2,5 miliardi di ESP. Inoltre, il Tribunale nega che la misura sia giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale.
14. Nei punti 233‑239 il Tribunale stabilisce che i beneficiari non possono invocare con successo il principio del legittimo affidamento con riguardo al credito d’imposta.
C – Ricorso e procedimento dinanzi alla Corte
15. Sia la Demesa (causa C‑183/02 P), sia la Álava (causa C‑187/02 P) il 16 maggio 2002 hanno impugnato la sentenza del Tribunale. Con ordinanza 23 ottobre 2003 la Corte ha ammesso il Paese Basco ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Álava nella causa C‑187/02 P. Le ricorrenti chiedono che nelle cause C‑183/02 P e C‑187/02 P la Corte voglia:
1) annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 6 marzo 2002, cause riunite T‑127/99, T‑129/99 e T‑148/99,
2) statuire conformemente alle conclusioni presentate in primo grado, in particolare annullare gli artt. 1, lett. d) e 2, della decisione della Commissione 24 febbraio 1999,
3) in subordine, rinviare la causa al Tribunale e
4) condannare la Commissione alle spese.
16. Il Paese Basco chiede che nella causa C‑187/02 P la Corte voglia:
1) annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 6 marzo 2002, nella parte in cui stabilisce che il credito d’imposta pari al 45% dell’importo dell’investimento, concesso in conformità alla Norma Foral di Álava 22/1994, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE e
2) condannare la Commissione alle spese.
17. La Commissione chiede che nelle cause C‑183/02 P e C‑187/02 P la Corte voglia:
1) respingere il ricorso e
2) condannare le ricorrenti alle spese.
18. A sostegno del proprio ricorso in origine la Demesa deduceva tre motivi, ovvero: 1) errore di diritto nella qualificazione del credito d’imposta come aiuto di Stato, 2) errore di diritto nella qualificazione del credito d’imposta come nuovo aiuto ed 3) errore di diritto per non aver considerato applicabile il principio del legittimo affidamento. Con lettera 20 febbraio 2004 la Demesa ha rinunciato al primo e al secondo motivo.
19. La Álava ha parimenti dapprima contestato gli errori di diritto fatti valere dalla Demesa come primo e secondo motivo; successivamente, con lettera 20 febbraio 2004, ha però rinunciato parzialmente al primo motivo ed interamente al secondo. Inoltre, la Álava basa il proprio ricorso su un difetto di motivazione della sentenza con riguardo all’esame del presunto sviamento di potere da parte della Commissione.
IV – Fatti e procedimento nelle cause C‑186/02 P e C‑188/02 P (Ramondín)
A – Fatti, procedimento amministrativo e decisione della Commissione (9)
20. Nel 1997 la Ramondín decideva di trasferire i propri impianti industriali per la fabbricazione di capsule per sigillare tappi di sughero da Logroño (Comunidad Autónoma de La Rioja; in prosieguo: «La Rioja») a Laguardia in Álava. Con decisione n. 738/1997 la Álava concedeva alla Ramondín un credito d’imposta pari al 45% dell’ammontare investito per l’impianto in Álava. Quale impresa di nuova creazione, la Ramondín fruiva altresì della riduzione della base imponibile.
21. A seguito di una denuncia di tali misure d’incentivazione da parte di La Rioja, la Commissione avviava un procedimento amministrativo, conclusosi il 22 dicembre 1999 con l’adozione della decisione 2000/795/CE (10) .
22. Nell’art. 2, lett. a) e b), della decisione la Commissione dichiarava incompatibili con il mercato comune l’aiuto concesso a favore della Ramondín sotto forma di riduzione della base imponibile e – in parte – l’aiuto consistente nella concessione di un credito d’imposta pari al 45% dell’importo dell’investimento. A norma dell’art. 3, n. 1, della decisione la Spagna è obbligata al recupero dell’aiuto.
B – Sentenza del Tribunale
23. Il Tribunale ha respinto i ricorsi della Ramondín e della Álava. Nei punti 23‑65 della sentenza, così come nei citati passaggi della sentenza Demesa, esso lo ha motivato, osservando che la Commissione giustamente ha considerato il credito d’imposta una misura a carattere selettivo, che non è giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale.
24. Inoltre, il Tribunale respinge il motivo secondo il quale la Commissione avrebbe commesso uno sviamento di potere per aver esaminato la misura nell’ambito del controllo sugli aiuti, in luogo di proporre misure di armonizzazione sulla base dell’art. 96 CE e dell’art. 97 CE (punti 84 e 85 della sentenza).
C – Ricorso e procedimento dinanzi alla Corte
25. La Ramondín (causa C‑186/02 P) e la Álava (causa C‑188/02 P) hanno presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale rispettivamente il 15 e il 16 maggio 2002. Con ordinanza 6 marzo 2003 il Tribunale ha ammesso La Rioja ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione nelle cause C‑186/02 P e C‑188/02 P. Nelle cause C‑186/02 P e C‑188/02 P le ricorrenti concludono che la Corte voglia:
1) annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 6 marzo 2002, cause riunite T‑92/00 e T‑103/00,
2) annullare la decisione della Commissione 22 dicembre 1999, nella parte in cui dichiara incompatibili con il mercato comune gli aiuti fiscali previsti nelle Normas Forales nn. 22/1994 e 24/1996 a favore della Ramondín SA e della Ramondín Cápsulas SA e obbliga la Spagna al recupero di tali aiuti e
3) condannare la Commissione alle spese.
26. La Commissione, come anche La Rioja, nelle cause C‑186/02 P e C‑188/02 P concludono che la Corte voglia:
1) respingere il ricorso e
2 condannare le ricorrenti alle spese.
27. Con lettera 18 febbraio 2004 la Ramondín ha rinunciato a tre degli originari quattro motivi. Essa mantiene solo la censura, secondo la quale la Commissione avrebbe commesso un presunto sviamento di potere, operando in realtà un’armonizzazione del diritto fiscale nell’ambito del controllo sugli aiuti.
28. Dopo una rinuncia parziale comunicata con lettera 20 febbraio 2004 la Álava basa il proprio ricorso nella causa C‑188/02 P sugli stessi motivi che ancora sostiene anche nella causa C‑187/02 P.
V – Valutazione giuridica
A – Sulla violazione dell’art. 87 CE
1. Argomenti delle parti
29. Nei due procedimenti C‑187/02 P e C‑188/02 P con gli stessi argomenti viene fatto valere che la Commissione e il Tribunale avrebbero commesso un errore di diritto nel qualificare il credito d’imposta, nonché – nella causa C‑188/02 P – la riduzione della base imponibile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
30. Al riguardo, le ricorrenti hanno originariamente contestato le statuizioni del Tribunale in merito al carattere selettivo della misura e alla sua giustificazione sulla base della natura e della struttura del sistema fiscale.
31. Nella loro dichiarazione di rinuncia esse affermano concordemente di rinunciare parzialmente a questo motivo. Alla base di questa rinuncia parziale starebbe la circostanza che la Commissione, successivamente alle decisioni di cui è causa, ha adottato altre due decisioni, nelle quali essa qualificava come aiuti di Stato in quanto tali le norme sul credito d’imposta (11) e sulla riduzione della base imponibile (12) . Avverso tali decisioni sono stati presentati (tra gli altri, dalla Álava) quattro ricorsi, attualmente pendenti dinanzi al Tribunale di primo grado (13) . Con la rinuncia parziale le ricorrenti vogliono evitare che la Corte proceda ad un esame del regime di aiuti sotto il profilo di una violazione dell’art. 87 CE già in occasione dei presenti procedimenti, che riguardano concrete fattispecie di singoli aiuti. Esse piuttosto desiderano che il Tribunale giudichi le controverse normative fiscali in primo luogo nei procedimenti che interessano direttamente tali normative.
32. Le ricorrenti spiegano di voler mantenere il motivo solo nella parte in cui si censura un’erronea applicazione dell’art. 87 CE, tuttavia in uno stadio precedente rispetto alla qualificazione delle misure come aiuti. La Corte dovrebbe esaminare se le misure, in quanto normative fiscali mediante le quali si perseguono obiettivi di politica industriale, in assoluto rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 87 CE.
33. Il Tribunale avrebbe invero accertato che queste circostanze non toglierebbero alle misure il carattere di aiuto. Tuttavia, il riconoscimento di tale argomento sarebbe avvenuto nell’ambito di un contesto erroneo, ovvero quello della fattispecie di cui all’art. 87 CE. Occorrerebbe previamente stabilire se la normativa sugli aiuti di Stato in generale fosse applicabile a norme fiscali di tale tipo già prima dell’adozione delle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 1° dicembre 1997 (14) e della comunicazione della Commissione 10 dicembre 1998 sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (15) .
34. Nella loro presa di posizione relativamente alla rinuncia parziale, la Commissione e La Rioja sono dell’avviso che le ricorrenti abbiano meramente riformulato i loro argomenti originari. Esse rilevano che una prioritaria statuizione del Tribunale in merito alla qualificazione del regime di aiuti non sarebbe necessaria. Le ricorrenti perseguirebbero l’obiettivo di rinviare più a lungo possibile la decisione sulla questione centrale. La Corte dovrebbe ora decidere nel merito della controversia, affinché della sua interpretazione giuridica possa tenersi conto nei procedimenti dinanzi al Tribunale, che sarebbero sospesi fino alla pronuncia della Corte sui casi presenti.
2. Valutazione
35. Le osservazioni delle ricorrenti in merito alla loro parziale rinuncia sono tutt’altro che chiare – ciò vale in particolare per le ulteriori osservazioni del rappresentante della Álava nelle trattazioni orali. Tuttavia, per quanto risulta, esse non contestano più la statuizione del Tribunale, secondo la quale il credito d’imposta e la riduzione della base imponibile costituirebbero misure selettive e quindi misure che favoriscono talune imprese o talune produzioni ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, le quali non trovano giustificazione nella natura e nella struttura del sistema fiscale.
36. Invero, nelle trattazioni orali il rappresentante della Álava ha fatto riferimento ad un passaggio dell’atto introduttivo, che si inserisce nel contesto relativo alle osservazioni sul carattere selettivo della misura. In questo punto viene sottolineato che l’investimento minimo, che costituisce il presupposto per la concessione del credito d’imposta, rappresenta un criterio obiettivo che costituisce l’espressione di una determinata decisione di politica industriale. Tuttavia, la dichiarazione di rinuncia parziale pone questo argomento in un contesto completamente nuovo. Occorre ora dimostrare che normative fiscali che perseguono obiettivi di politica industriale sono sin dal principio escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 87 CE.
37. L’intenzione delle ricorrenti di non sollevare più la questione della selettività delle normative sugli aiuti nei presenti procedimenti emerge altresì dalla circostanza che esse fanno valere la presunta priorità logica dell’esame del regime di aiuti alla luce dell’art. 87 CE nei procedimenti dinanzi al Tribunale che riguardano direttamente tale regime.
38. La Corte è vincolata dalla volontà delle parti e nelle presenti controversie essa non può più esaminare la questione se la qualifica di misura selettiva attribuita nelle decisioni della Commissione e nelle sentenze del Tribunale sia esente da errori di diritto.
39. Da un punto di vista di economia processuale può risultare criticabile che su tale questione di diritto, che è presupposta in numerosi procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale, non si statuisca in via definitiva già nel presente contesto. Tuttavia, il diritto processuale non conferisce alla Corte alcun potere discrezionale con riguardo all’ammissibilità della rinuncia agli atti. A norma del combinato disposto dell’art. 118 e dell’art. 78 del regolamento di procedura, la rinuncia (totale) agli atti produce piuttosto la cancellazione automatica della causa dal ruolo. Applicato alla rinuncia parziale, ciò comporta che la Corte parimenti non può più statuire nel merito sulle parti cui si è rinunciato. Questo è in ultima analisi espressione del principio di disposizione.
40. A titolo di mera integrazione, occorre sottolineare che tale modifica processuale non produce un ritardo nell’attuazione della normativa comunitaria sugli aiuti, come accennato dalla Commissione. Qualora nessuno degli altri motivi venga accolto, le decisioni contestate nei presenti procedimenti acquistano efficacia, nella parte in cui il Tribunale non le ha annullate, una volta intervenuta la pronuncia della Corte. Gli aiuti interessati dalle decisioni devono pertanto essere definitivamente restituiti, anche qualora in altri procedimenti dinanzi al Tribunale dovesse risultare che le normative fiscali applicate effettivamente non costituivano aiuti (16) . Dal momento che i ricorsi dinanzi ai giudici comunitari non hanno efficacia sospensiva, a tutte le decisioni con le quali la Commissione ingiunge il recupero di un aiuto deve essere data immediata esecuzione, indipendentemente dalla presentazione del ricorso, se la sospensione dell’esecuzione non è stata disposta in via giudiziaria.
41. Resta da chiarire se la parte di questo motivo, che le ricorrenti nella rinuncia agli atti hanno dichiarato di mantenere, realmente costituiva già oggetto del procedimento dinanzi al Tribunale o se invece non si tratti di un nuovo mezzo irricevibile.
42. Secondo giurisprudenza costante, nell’ambito di ricorsi d’impugnazione la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (17) . Se una parte potesse dedurre per la prima volta dinanzi alla Corte un mezzo non ancora fatto valere dinanzi al Tribunale, essa potrebbe allora di fatto impegnare la Corte con una controversia più ampia di quella su cui il Tribunale aveva dovuto statuire.
43. Invero, già in primo grado le ricorrenti hanno fatto valere che le normative controverse sono disposizioni di diritto fiscale che costituiscono espressione di una decisione di politica economica. Inoltre, a sostegno dei lori ricorsi, esse hanno affermato che le misure sarebbero in ogni caso giustificate dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale.
44. In entrambe le sentenze impugnate il Tribunale si occupa delle considerazioni di politica economica, che dovrebbero essere alla base delle normative della Álava. Tuttavia, esso valuta questi obiettivi – conformemente agli argomenti delle ricorrenti – nell’ambito dell’esame relativo alla selettività delle normative (punto 51 della sentenza Ramondín), nonché con riguardo alla giustificazione sulla base della natura e della struttura del sistema fiscale (punti 167 e 168 della sentenza Demesa).
45. In nessuno dei procedimenti di primo grado le ricorrenti hanno tuttavia sostenuto che le normative fiscali in quanto tali sarebbero già escluse dall’ambito di applicazione della normativa sugli aiuti. Anche la tesi, secondo la quale l’art. 87 CE troverebbe applicazione a norme fiscali soltanto a partire dalle conclusioni del Consiglio del 1 dicembre 1997 e dalla pubblicazione della citata comunicazione della Commissione, non è stata fatto valere dinanzi al Tribunale, bensì per la prima volta nelle dichiarazioni relative alla parziale rinuncia agli atti.
46. Con le dichiarazioni di rinuncia, pertanto, le ricorrenti non avrebbero circoscritto il proprio ricorso a determinati aspetti del motivo attinente alla violazione dell’art. 87 CE che erano stati già dedotti. Al contrario, esse fanno valere dinanzi alla Corte un nuovo mezzo.
47. Il motivo della violazione dell’art. 87 CE, così come formulato nelle dichiarazioni di rinuncia agli atti, è pertanto irricevibile.
48. Soltanto in subordine occorre rilevare che, anche qualora il motivo fosse dichiarato ricevibile, esso non sarebbe applicabile alla fattispecie.
49. Secondo giurisprudenza costante, il concetto di aiuto vale a designare non soltanto sovvenzioni positive, quindi contributi, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa (18) .
50. Agevolazioni statali di tale natura non vengono di principio escluse dall’applicazione della normativa sugli aiuti per il fatto di essere ascritte al settore della politica economica (19) o della legislazione fiscale. In particolare, nella sentenza Banco Exterior de España (20) , che è stata adottata nel 1994, quindi prima della concessione delle agevolazioni fiscali alla Demesa e alla Ramondín, la Corte ha riconosciuto che normative fiscali possono costituire aiuti di Stato. Al riguardo essa osserva
«che un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordino a determinate imprese un’esenzione fiscale che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri soggetti tributari passivi costituisce aiuto statale ai sensi dell’art. 92, n. 1, [divenuto art. 87 CE] del Trattato».
51. Per l’applicazione dell’art. 87 CE alle leggi nazionali di natura fiscale non sarebbe poi necessario alcun atto ulteriore del Consiglio o della Commissione. La circostanza che la Commissione probabilmente solo a partire da un certo momento abbia iniziato ad esaminare sistematicamente le disposizioni fiscali sotto il profilo della violazione dell’art. 87 CE non esclude che, anche prima di questo momento, la concessione di agevolazioni fiscali possa essere valutata alla luce della normativa sugli aiuti (21) .
B – Sviamento di potere
1. Ricevibilità del motivo
52. A sostegno del proprio ricorso (causa C‑186/02 P) la Ramondín sostiene che il Tribunale avrebbe ingiustamente respinto il motivo dello sviamento di potere. La Álava fa valere tale motivo sia nella causa C‑187/02 P, sia nella causa C‑188/02 P e, a tal riguardo, fa valere inoltre la carenza di una sufficiente motivazione nelle sentenze del Tribunale.
53. In proposito occorre innanzi tutto stabilire che la Álava non ha sollevato tali censure in primo grado nella causa T‑127/99 e che il Tribunale conseguentemente non se ne è occupato nella sentenza Demesa. Pertanto, il corrispondente motivo nella causa C‑187/02 P dev’essere dichiarato irricevibile per le ragioni esposte al paragrafo 42.
54. Nella causa T‑92/00 il corrispondente motivo è stato fatto valere nel ricorso dalla Álava contro le affermazioni della Commissione. Inoltre, la Ramondín sin dall’inizio ha basato il proprio ricorso (causa T‑103/00) sullo sviamento di potere e il Tribunale, una volta riunite le due cause, ha esaminato questo motivo nella sentenza Ramondín. Con il proprio ricorso nella causa C‑188/02 P avverso la sentenza nelle cause riunite T‑92/00 e T‑103/00, la Álava può pertanto impugnare le statuizioni del Tribunale relative a questo motivo, senza che l’oggetto della controversia venga ampliato rispetto al procedimento di primo grado.
2. Argomenti delle parti
55. Nelle cause C‑186/02 P e C‑188/02 P le ricorrenti fanno valere che la Commissione in realtà non sarebbe interessata ad eliminare una distorsione della concorrenza tra imprese, bensì ad armonizzare le differenze tra i sistemi fiscali nazionali. Tuttavia, gli artt. 96 CE e 97 CE, che costituiscono il pertinente fondamento normativo per l’armonizzazione fiscale, presuppongono un atto del Consiglio, cui il Consiglio manifestamente non è disposto. Al punto 85 della sentenza Ramondín, il Tribunale avrebbe ingiustamente stabilito che i ricorrenti non avrebbero prodotto alcun elemento a sostegno del fatto che con la decisione la Commissione avrebbe in realtà perseguito un obiettivo illecito. Esso avrebbe esaminato solo superficialmente i motivi dedotti dalla Álava relativi allo sviamento di potere.
56. La Commissione sostiene, insieme a La Rioja, che le ricorrenti non avrebbero prodotto alcun indizio obiettivo che permetta di concludere nel senso che la Commissione avrebbe fatto uso dei propri poteri per obiettivi diversi da quelli dichiarati. I loro argomenti si fonderebbero su semplici speculazioni. Non sarebbe possibile comprendere, inoltre, in che termini la decisione della Commissione sarebbe finalizzata ad un’armonizzazione dei sistemi fiscali.
3. Valutazione
57. Come il Tribunale giustamente ha stabilito nel punto 84 della sentenza Ramondín, una decisione è viziata da sviamento di potere solamente ove risulti, sulla base di elementi obiettivi, pertinenti e concordanti, che essa sia stata emanata allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati (22) .
58. Le ricorrenti, in realtà, non contestano questa argomentazione. Esse tuttavia sostengono – contrariamente a quanto statuito dal Tribunale – di aver concretamente prodotto i relativi indizi. La questione dell’avvenuta produzione o meno in primo grado di indizi a favore di uno sviamento di potere rientra nell’accertamento dei fatti, alla cui verifica la Corte, a norma dell’art. 225 CE e dell’art. 58, n. 1, dello Statuto, non è competente (23) . Di conseguenza questa parte del motivo deve essere dichiarata irricevibile.
59. La Álava fa valere, inoltre, un difetto di motivazione nella sentenza Ramondín. Il Tribunale avrebbe esaminato soltanto superficialmente i motivi, ai quali la Commissione ha fatto riferimento, tra l’altro, nella decisione 10 maggio 1993, 93/337/CEE (in prosieguo: la «decisione 93/337») (24) e nel procedimento nelle cause riunite C‑400/97, C‑401/97 e C‑402/97 (25) .
60. Tuttavia, nel punto 87 della sentenza Ramondín il Tribunale ha fornito una motivazione sufficiente per il rigetto di questo argomento. Una motivazione più ampia non si rendeva necessaria già per il semplice fatto che i motivi della Commissione richiamati dalla Álava non hanno alcuna diretta connessione con l’adozione della decisione attualmente all’esame. La decisione 93/337 riguardava piuttosto un regime di aiuti fiscali nel Paese Basco. A tale regime faceva riferimento anche la domanda di pronuncia pregiudiziale nelle cause riunite C‑400/97, C‑401/97 e C‑402/97.
61. Per tali ragioni il motivo dell’erronea valutazione dello sviamento di potere deve essere complessivamente respinto.
C – Tutela del legittimo affidamento
62. Nella causa C‑183/02 P la Demesa fa valere che il Tribunale avrebbe ingiustamente respinto il motivo relativo alla violazione del legittimo affidamento. Invero, essa sarebbe a conoscenza della giurisprudenza costante, secondo la quale il beneficiario di un aiuto non può invocare il proprio legittimo affidamento, se l’aiuto non è stato notificato alla Commissione conformemente all’art. 88 CE. Nel caso presente, tuttavia, occorrerebbe considerare che la qualificazione del credito d’imposta quale aiuto di Stato non avrebbe potuto essere prevista neanche da un operatore economico diligente. Ciò sarebbe provato, da un lato, dal grado del dibattito che ha investito la questione della selettività della misura e, dall’altro, dalla circostanza che la Commissione avrebbe basato la propria decisione 93/337, relativa al sistema di aiuti basco (26) , anzitutto su una violazione della libertà di stabilimento e non su una violazione dell’art. 87 CE. Inoltre, successivamente la Commissione sarebbe rimasta inattiva, nonostante essa fosse a conoscenza delle controverse normative fiscali.
63. La Commissione, al contrario, sostiene che sarebbero stati presenti numerosi indizi che permettevano di concludere a favore della qualificazione come misure selettive delle normative controverse. Nella decisione 93/337, infatti, normative analoghe sarebbero state qualificate come aiuti di Stato illegittimi. La presunta inattività non sarebbe rilevante in caso di aiuti non notificati.
64. Come il Tribunale giustamente ha stabilito, il beneficiario di un aiuto può fare legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’art. 88 CE (27) .
65. L’obbligo di notifica degli aiuti di cui all’art. 88, n. 3, CE è finalizzato, tra l’altro, proprio ad eliminare dubbi di qualsiasi natura in merito al carattere di aiuto di una misura. Se lo Stato membro non si conforma all’obbligo di notifica, un beneficiario dell’aiuto non può, con riguardo al recupero di un aiuto illegittimo, invocare il principio del legittimo affidamento, facendo riferimento alla propria erronea interpretazione dell’art. 87 CE.
66. La tutela dell’affidamento può essere tutt’al più ammessa nel caso in cui il beneficiario, sulla base di fatti concreti o di dichiarazioni della Commissione, poteva confidare nel fatto che un vantaggio ad esso concesso dalle autorità statali non dovesse essere considerato un aiuto (28) .
67. Le statuizioni della Commissione nella decisione 93/337 non creano tale presupposto. Da un lato, infatti, la decisione non faceva diretto riferimento alle normative adottate dalla Álava. Dall’altro, nella decisione la Commissione è pervenuta alla conclusione che le norme basche prevedevano regimi di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 CE, come il Tribunale ha giustamente osservato nel punto 237 della sentenza Demesa.
68. Infine, anche la presunta inattività della Commissione non giustifica una fattispecie di affidamento. A tal riguardo è sufficiente rilevare che le normative che qui interessano sono state introdotte con la Norma Foral n. 22/1994 del 20 dicembre 1994 (pubblicata il 13 gennaio 1995). La decisione della Álava sulla concessione del credito d’imposta alla Demesa, fondata su tali normative, risale al 21 ottobre 1997. Il 24 febbraio 1999 la Commissione ha adottato la controversa decisione. La Demesa non ha chiarito in quale di questi periodi la Commissione sia rimasta eccessivamente a lungo inattiva, nonostante fosse a conoscenza degli aiuti.
69. Il motivo relativo alla violazione del principio del legittimo affidamento deve essere pertanto respinto.
VI – Spese
70. A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che ai sensi dell’art. 118 si applica al procedimento di impugnazione, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono risultate soccombenti, vanno condannate alle spese.
71. A norma dell’art. 69, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, che ai sensi dell’art. 118 parimenti si applica al procedimento di impugnazione, la Corte può decidere che una parte interveniente diversa da uno Stato membro o da un’istituzione sopporti le proprie spese. Conseguentemente, il Paese Basco nella causa C‑187/02 P e La Rioja nelle cause C‑186/02 P e C‑188/02 P vanno condannati a sopportare le proprie spese.
VII – Conclusione
72. In conclusione propongo alla Corte di statuire sul ricorso nei termini seguenti:
– Causa C‑183/02 P (Demesa/Commissione)
1) Il ricorso è respinto.
2) La Daewoo Electronics Manufacturing España SA è condannata alle spese.
– Causa C‑186/02 P (Ramondín SA e a./Commissione)
1) Il ricorso è respinto.
2) La Ramondín SA e la Ramondín Cápsulas SA sono condannate alle spese.
3) La Comunidad Autónoma de La Rioja sopporta le proprie spese.
– Causa C‑187/02 P (Territorio Histórico de Álava ‑ Diputación Foral de Álava/Commissione)
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Territorio Histórico de Álava ‑ Diputación Foral de Álava è condannato alle spese.
3) La Comunidad Autónoma del País Vasco sopporta le proprie spese.
– Causa C‑188/02 P (Territorio Histórico de Álava ‑ Diputación Foral de Álava/Commissione)
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Territorio Histórico de Álava ‑ Diputación Foral de Álava è condannato alle spese.
3) La Comunidad Autónoma de La Rioja sopporta le proprie spese.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – La Ramondín SA, che aveva originariamente sede nella Comunidad Autónoma La Rioja, ha fondato la Ramondín Cápsulas SA, con sede in Laguardia (Álava) e le ha trasferito le proprie attività. In prosieguo, queste due parti verranno citate riassuntivamente come la «Ramondín».
3 – Decisione della Commissione 24 febbraio 1999, 1999/718/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna a Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (GU L 292, pag. 1) e decisione della Commissione 22 dicembre 1999, 2000/795/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna in favore di Ramondín SA e Ramondín Cápsulas SA (notificata con il numero C(1999) 5203) (GU L 318, pag. 36).
4 – Cause riunite T‑127/99, T‑129/99 e T‑148/99, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (Racc. pag. II‑1275; in prosieguo: la «sentenza Demesa»).
5 – Cause riunite T‑92/00 e T‑103/00, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (Racc. pag. II‑1385; in prosieguo: la «sentenza Ramondín»).
6 – V., relativamente a questa normativa, nel dettaglio, il punto 6 della sentenza Ramondín.
7 – V., al riguardo, nel dettaglio, i punti 11‑29 della sentenza Demesa (cit. alla nota 4).
8 – Cit. alla nota 3.
9 – V., al riguardo, nel dettaglio, anche i punti 7‑13 della sentenza Ramondín (cit. alla nota 5).
10 – Cit. alla nota 3.
11 – Decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2002/820/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di Álava sotto forma di credito fiscale del 45% degli investimenti [notificata con il numero C(2001) 1759] (GU L 296, pag. 1).
12 – Decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2002/892/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Álava [notificata con il numero C(2001) 1760] (GU L 314, pag. 1).
13 – Cause T‑227/01 (Diputación Foral de Álava e a./Commissione) e T‑265/01 (Confederación Empresarial Vasca/Commissione) relative alla decisione C(2001) 1759; cause T‑230/01 (Diputación Foral de Álava e a./Commissione) e T‑267/01 (Confederación Empresarial Vasca/Commissione) relative alla decisione C(2001) 1760. Sono inoltre pendenti numerosi altri procedimenti che riguardano analoghe normative di altre regioni della Spagna. La Commissione ha, inoltre, presentato ricorso contro la Spagna dinanzi alla Corte ai sensi dell'art. 226 CE per mancata attuazione delle decisioni C(2001) 1759 e C(2001) 1760 (cause C‑485/03 e C‑488/03).
14 – Conclusioni del Consiglio ECOFIN del 1 dicembre 1997 in materia di politica fiscale – Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti di governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1 dicembre 1997, su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese – Tassazione del risparmio (GU C 2, pag. 1). V., in particolare, la lettera J della risoluzione contenuta nell'allegato 1 sul codice di condotta in materia di tassazione delle imprese.
15 – GU C 384, pag. 3.
16 – Per tale motivo risulta poco comprensibile il ragionamento alla base della rinuncia parziale.
17 – V., tra l'altro, sentenze 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I‑1981, punto 59); 28 maggio 1998, causa C‑7/95 P, Deere/Commissione (Racc. pag. I‑3111, punto 62), e 7 novembre 2002, cause riunite C‑24/01 P e C‑25/01 P, Glencore e a./Commissione (Racc. pag. I‑10119, punto 62).
18 – Sentenze 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità (Racc. pag. 3, punto 43); 1 dicembre 1998, causa C‑200/97, Ecotrade (Racc. pag. I‑7907, punto 34), e 8 novembre 2001, causa C‑143/99, Adria‑Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (Racc. pag. I‑8365, punto 38).
19 – Sentenza 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/Commissione (Racc. pag. 901, punto 8).
20 – Sentenza 15 marzo 1994, causa C‑387/92, Banco Exterior de España (Racc. pag. I‑877, punto 14); successivamente confermata dalla sentenza 19 maggio 1999, causa C‑6/97, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑2981, punto 16).
21 – Già nel 1963, comunque, la Commissione, in risposta ad una richiesta del parlamentare Burgbacher, si è dichiarata dell'avviso che l’esenzione fiscale rientra tra i potenziali aiuti (GU 1963, n. 125, pag. 2235).
22 – Sentenze 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux/Corte dei conti (Racc. pag. 2447, punto 30), e 22 novembre 2001, causa C‑110/97, Paesi Bassi/Consiglio (Racc. pag. I‑8763, punto 137).
23 – Sentenze 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. I‑8417, punto 24), e Glencore Grain e a. (cit. alla nota 17, punto 65).
24 – Decisione della Commissione 10 maggio 1993, 93/337/CEE, relativa ad un sistema di aiuti fiscali agli investimenti nel Paese Basco (GU L 134, pag. 25).
25 – V. le conclusioni dell’avvocato generale Saggio 1º luglio 1999 (Racc. pag. I‑1073, in particolare pag. I‑1074) in questo procedimento. Ad una decisione della Corte nel merito non si è più pervenuti, poiché la domanda di pronuncia pregiudiziale è stata ritirata dopo la rinuncia agli atti nella causa principale.
26 – Cit. alla nota 24.
27 – Sentenze 20 settembre 1990, causa C‑5/89, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑3437, punto 14); 14 gennaio 1997, causa C‑169/95, Spagna/Commissione (Racc. pag. I‑135, punto 51), e 20 marzo 1997, causa C‑24/95, Alcan Deutschland (Racc. pag. I‑1591, punto 25).
28 – V. l’eccezione costituita dal caso che era alla base della sentenza 24 novembre 1987, causa 223/85, RSV/Commissione (Racc. pag. 4617).
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