CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 4 marzo 2004(1)
Causa C-195/02
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno di Spagna,
sostenuto da:
Regno dei Paesi Bassi
e
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/439/CEE – Patente di guida – Riconoscimento reciproco – Procedimento nazionale di registrazione o di sostituzione obbligatoria delle patenti rilasciate da un altro Stato membro – Presupposti per il rinnovo delle patenti rilasciate prima della trasposizione della direttiva 91/439»
1. Con il presente ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (2) .
2. A sostegno del suo ricorso la Commissione invoca tre motivi vertenti sul procedimento di registrazione delle patenti di guida (3) rilasciate da altri Stati membri, sulla sostituzione obbligatoria di talune delle patenti stesse con una patente spagnola nonché sulle condizioni di rinnovo o di proroga delle patenti rilasciate prima della trasposizione della direttiva in diritto spagnolo.
I – Contesto normativo
A – La normativa comunitaria
3. Il rilascio e l’uso delle patenti sono stati oggetto di armonizzazione attraverso l’adozione della prima direttiva 80/1263/CEE (4) . Quest’ultima era diretta, da un lato, a contribuire al miglioramento della sicurezza stradale e, dall’altro, a facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale esse hanno sostenuto un esame di guida o che si spostano all’interno della Comunità economica europea.
4. A tal fine la direttiva 80/1263 ha ravvicinato talune norme nazionali, relative, segnatamente, al rilascio delle patenti di guida e alle condizioni cui è subordinata la loro validità. Essa ha definito un modello comunitario di patente e ha istituito il principio del riconoscimento reciproco delle suddette patenti nonché la sostituzione di queste ultime allorché i titolari trasferiscono la loro residenza o il loro luogo di lavoro da uno Stato membro ad un altro.
5. La direttiva 80/1263 è stata abrogata dalla direttiva 91/439. Quest’ultima segna una nuova tappa nell’armonizzazione delle disposizioni nazionali, in particolare quanto alle condizioni di rilascio delle patenti e alla portata del principio del relativo riconoscimento reciproco.
6. Trattandosi del rilascio delle patenti, quest’ultimo è in particolare subordinato a condizioni di età minima (5) , al superamento di talune prove di controllo diverse (6) , nonché alla conformità a talune norme mediche minime (7) definite all’allegato III della direttiva (8) .
7. Trattandosi del principio del riconoscimento reciproco delle patenti, esso viene enunciato all’art. 1, n. 2, della direttiva, nei seguenti termini generali: «[l]e patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi».
8. Tuttavia, allorché il titolare di una patente stabilisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la suddetta patente, la direttiva ammette che lo Stato membro di residenza applichi al titolare della patente in questione talune delle sue disposizioni nazionali.
9. È questo il caso, a norma dell’art. 1, n. 3, della direttiva, delle suddette disposizioni nazionali in materia di fiscalità, di durata di validità della patente e di controllo medico. Nel contesto dell’applicazione di tali disposizioni, lo Stato membro di residenza può iscrivere nella patente rilasciata da un altro Stato membro le menzioni indispensabili alla gestione della medesima (9) . L’allegato I, punto 4, della direttiva precisa che tali indicazioni, come quelle relative alle infrazioni gravi commesse sul territorio dello Stato membro di residenza, possono essere iscritte da quest’ultimo sulla suddetta patente, sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche sulla patente che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario (10) .
10. Parallelamente all’art. 1, n. 3, la direttiva prevede all’art. 8, n. 2, che «[f]atto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente».
B – La normativa nazionale
11. In Spagna l’essenziale della normativa in materia di patenti di guida è contenuto nel Reglamento de Conductores (regolamento dei conducenti), adottato con Real Decreto (regio decreto) 30 maggio 1997, n. 772 (11) .
12. L’art. 22 del regolamento dei conducenti prevede che il titolare di una patente rilasciata da un altro Stato membro dispone di un termine di sei mesi, a decorrere dal giorno in cui ha ottenuto un certificato che attesta la sua residenza normale in Spagna per far iscrivere da parte dell’amministrazione provinciale incaricata della circolazione i dati concernenti la suddetta patente nel registro dei conducenti e dei contravventori. Ai sensi dell’art. 24, lett. a), del suddetto regolamento, qualora non abbia proceduto ad una siffatta formalità, il titolare della patente in questione non ha il diritto di condurre un veicolo in Spagna. La guida di un veicolo in tali circostanze è sanzionabile con un’ammenda (12) .
13. Peraltro, l’art. 25, n. 2, del regolamento dei conducenti prevede che l’amministrazione provinciale incaricata della circolazione procede d’ufficio alla sostituzione di una patente quando, per effetto delle caratteristiche di quest’ultima, dell’utilizzazione di tutti gli spazi o per altre ragioni, è impossibile indicare i dati necessari alla sua gestione, conformemente al disposto dell’art. 23 del suddetto regolamento.
14. Il suddetto art. 23 prevede che il titolare di una patente rilasciata da un altro Stato membro è soggetto, a decorrere dalla registrazione della suddetta patente in Spagna, a esami regolari della sua idoneità psicofisica, alla stregua del titolare di una patente di guida spagnola. È anche previsto che i risultati di tali esami siano comunicati dalle autorità nazionali competenti, che ne prendono nota e danno avviso all’interessato della data limite in cui si dovrà sottoporre all’esame successivo invitandolo a farne conoscere i risultati. Viene precisato che tale data figurerà nella patente stessa.
15. La settima disposizione transitoria del regolamento dei conducenti prevede che il titolare di una patente rilasciata prima dell’entrata in vigore di tale regolamento può ottenere la proroga della durata della sua patente se soddisfa le condizioni di idoneità psicofisica richieste dalla precedente normativa. Tale possibilità concerne l’ipotesi in cui il titolare della patente in questione non disporrebbe, all’atto della domanda di proroga, dell’idoneità attualmente richiesta in materia dal suddetto regolamento.
II – Il procedimento precontenzioso
16. In seguito ad uno scambio di corrispondenza tra il Regno di Spagna e la Commissione, quest’ultima, ritenendo che tale Stato membro fosse venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi della direttiva, gli ha intimato, con lettera 27 ottobre 1999, di presentare le sue osservazioni.
17. Non convinta dalle osservazioni presentate dal Regno di Spagna, la Commissione gli ha inviato un parere motivato invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi incombentigli ai sensi della direttiva entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica di detto parere.
18. Poiché le autorità spagnole hanno indicato che non intendevano modificare la normativa in parola, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 maggio 2002.
19. Con ordinanze del presidente della Corte 10 ottobre 2002 il Regno dei Paesi Bassi nonché il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sono stati ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Regno di Spagna. Soltanto il Regno Unito ha infine presentato, il 20 dicembre 2002, una memoria d’intervento.
III – Sulla ricevibilità delle conclusioni dell’istanza d’intervento del Regno Unito
20. La Commissione eccepisce l’irricevibilità delle conclusioni dell’istanza d’intervento del Regno Unito in quanto tale Stato membro sarebbe intervenuto solo parzialmente a sostegno del Regno di Spagna dato che le sue conclusioni verterebbero unicamente sul primo motivo del ricorso e che anche per tale motivo queste ultime non sarebbero chiaramente dirette a sostenere il convenuto.
21. Il Regno Unito contesta una siffatta eccezione d’irricevibilità che deriverebbe da un esame non corretto della giurisprudenza della Corte in materia e da un’affrettata lettura delle conclusioni della suddetta istanza d’intervento.
22. A mio parere le conclusioni dell’istanza d’intervento del Regno Unito sono ricevibili.
23. In effetti, a tenore dell’art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia, «le conclusioni dell’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti».
24. Risulta dalla giurisprudenza consolidata (13) che tali disposizioni non si oppongono a che l’interveniente presenti argomenti differenti da quelli della parte che essa dichiara sostenere purché il suo intervento sia effettivamente diretto a sostenere le conclusioni di tale parte.
25. Orbene, nel caso di specie, se le conclusioni dell’istanza d’intervento vertono esclusivamente sul primo motivo del ricorso e poggiano su argomenti in parte diversi da quelli avanzati dal Regno di Spagna, ciò non toglie che le suddette conclusioni sono dirette, alla stregua di quelle di tale Stato membro, ad ottenere il rigetto del ricorso.
26. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, è quindi manifesto che l’intenzione del Regno Unito non era di sostenere le conclusioni della ricorrente quanto agli altri due motivi del ricorso a proposito dei quali non si è manifestato, bensì proprio di contribuire all’eventuale rigetto del ricorso apportando uno specifico punto di vista complementare.
27. Una volta acquisito tale elemento, poco importa che il contributo del Regno Unito si limiti al primo motivo del ricorso. In effetti, a parere nostro, niente osta a che una parte interveniente si limiti a prendere posizione su un solo aspetto delle conclusioni della parte sostenuta. Non vi ostano i termini dell’art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, non vi osta nemmeno la sentenza della Corte 17 marzo 1993, Commissione/Consiglio (14) .
28. Ricordiamo che, in tale causa, le conclusioni della parte interveniente sono segnatamente dirette ad annullare un particolare articolo di una direttiva per motivi del tutto estranei a quelli fatti valere dalla ricorrente nell’ambito di un ricorso diretto ad annullare la direttiva nel suo complesso. La Corte ha dichiarato tali conclusioni irricevibili per il motivo che esse non avevano lo stesso oggetto di quelle della ricorrente (15) .
29. Dal mio punto di vista risulta da tale giurisprudenza che le conclusioni di un’istanza d’intervento non possono avere un oggetto diverso da quello figurante nelle conclusioni di una delle parti del ricorso. In altri termini, come l’avvocato generale Tesauro aveva sottolineato in tale causa (16) , l’intervento previsto dall’art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia ha natura puramente accessoria, di modo che le conclusioni di una parte interveniente non possono avere carattere autonomo rispetto a quelle delle parti.
30. Risulta da tali considerazioni che le conclusioni dell’istanza d’intervento del Regno Unito, avendo ad oggetto il sostegno delle conclusioni di una delle parti alla controversia, vanno dichiarate ricevibili.
IV – Sul ricorso
31. A sostegno del ricorso la Commissione fa valere tre motivi vertenti, in primo luogo, sul procedimento di registrazione delle patenti rilasciate da un altro Stato membro, in secondo luogo sulla sostituzione obbligatoria di talune delle patenti stesse con una patente spagnola e, in terzo luogo, sulle condizioni di rinnovo o di proroga delle patenti rilasciate in Spagna prima della trasposizione della direttiva in diritto spagnolo.
A – Sul primo motivo, vertente sul procedimento di registrazione delle patenti rilasciate da un altro Stato membro
1. Argomenti delle parti
32. Col primo motivo la Commissione addebita al Regno di Spagna di aver violato il principio del riconoscimento reciproco delle patenti di cui all’art. 1, n. 2, della direttiva avendo istituito un procedimento di registrazione obbligatoria e sistematica delle patenti rilasciate da un altro Stato allorché i titolari delle suddette patenti abbiano stabilito la loro residenza normale in Spagna.
33. Contrariamente a quanto sostiene il Regno di Spagna, l’istituzione di un procedimento di registrazione siffatto non sarebbe indispensabile per fare uso della facoltà offerta allo Stato membro di residenza normale, all’art. 1, n. 3, della direttiva, di applicare al titolare di una patente rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali in materia di durata di validità delle patenti, di controllo medico o di fiscalità e di iscrivere nella suddetta patente le menzioni indispensabili alla gestione della medesima.
34. Secondo la Commissione, una misura siffatta sarebbe manifestamente sproporzionata in rapporto all’obiettivo che il Regno di Spagna può perseguire ai sensi dell’art. 1, n. 3, della direttiva. Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto con misure meno vincolanti di una registrazione obbligatoria e sistematica delle patenti, grazie a controlli stradali nonché all’informazione dei titolari di patenti rilasciate da un altro Stato membro, in occasione della formalizzazione della loro residenza normale in Spagna, circa gli obblighi loro incombenti sul fondamento della normativa spagnola in materia di durata di validità delle patenti e di controllo medico.
35. Secondo la Commissione il procedimento di registrazione di cui trattasi non può neppure essere fondato, come sostiene il Regno di Spagna, sull’art. 8, n. 2, della direttiva, ai sensi del quale lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente. Infatti l’efficacia di sistemi che prendono in considerazione la recidiva potrebbe essere garantita tramite un’iscrizione dei dati della patente unicamente in occasione dell’accertamento della prima infrazione.
36. Dal canto suo il governo spagnolo contesta il fatto che il controverso procedimento di registrazione sia contrario al principio del riconoscimento reciproco delle patenti di cui all’art. 1, n. 2, della direttiva perché esso non potrebbe essere paragonato a un procedimento di sostituzione obbligatoria e non implicherebbe il compimento di prove supplementari.
37. Inoltre, il sistema di registrazione in questione sarebbe l’unico mezzo per le autorità spagnole di conoscere tutti i conducenti titolari di patenti rilasciate da un altro Stato membro e stabilitisi in Spagna e conseguentemente di applicare ai medesimi le disposizioni nazionali in materia di durata di validità delle patenti, di controllo medico o di fiscalità, conformemente all’art. 1, n. 3, della direttiva. Del resto, pur supponendo che il procedimento di registrazione litigioso costituisca un ostacolo alla libera circolazione delle persone, tale ostacolo sarebbe proporzionato all’obiettivo perseguito dalla direttiva. Infine, secondo il governo spagnolo, il suddetto procedimento permetterebbe di apprendere se il titolare di un permesso rilasciato da un altro Stato membro sia già stato sanzionato per infrazione stradale e di dimostrare quindi l’esistenza di una circostanza aggravante in caso di recidiva, ai fini dell’applicazione delle disposizioni spagnole in materia, conformemente all’art. 8, n. 2, della direttiva.
38. Quanto al governo del Regno Unito, intervenuto a sostegno del governo spagnolo, esso considera che un procedimento di registrazione obbligatorio e sistematico delle patenti rilasciate da un altro Stato membro è conforme alla direttiva nella misura in cui le sanzioni comminate in caso di violazione dell’obbligo di registrazione siano proporzionate. L’informazione dei titolari delle suddette patenti sugli obblighi ad essi incombenti a norma del diritto nazionale nonché la realizzazione di controlli stradali sarebbero insufficienti a garantire il rispetto del diritto nazionale da parte dei titolari in questione.
2. Giudizio
39. Ritengo che il primo motivo sia fondato.
40. In effetti, secondo la giurisprudenza consolidata, l’art. 1, n. 2, della direttiva prevede il riconoscimento reciproco, senza formalità alcuna, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri (17) . Tale disposizione impone agli Stati membri un obbligo chiaro e preciso, che non lascia alcun margine di discrezionalità rispetto alle modalità da adottare per conformarvisi (18) .
41. Nella citata sentenza Commissione/Paesi Bassi, la Corte ne ha dedotto che «dal momento che la registrazione di una patente (...) rilasciata da un altro Stato membro diventa un obbligo, in quanto il titolare di detta patente è soggetto a sanzione se, dopo essersi stabilito nello Stato membro ospitante, conduce un veicolo senza previa registrazione della sua patente (...), tale registrazione deve essere considerata una formalità (...) ed è quindi contraria all’art. 1, n. 2, della direttiva» (19) . La Corte ha tenuto a precisare che la natura della multa (amministrativa o penale) cui è soggetto un conducente che non ha fatto registrare la sua patente entro il termine prescritto non è rilevante, in quanto l’esistenza stessa di una sanzione, qualunque essa sia, conferisce necessariamente alla registrazione di cui trattasi un carattere obbligatorio (20) .
42. Tale giurisprudenza è trasferibile al procedimento di registrazione spagnolo. È in effetti assodato che il titolare di una patente rilasciata da un altro Stato membro il quale comprovi una residenza normale in Spagna da più di sei mesi è ritenuto commettere un’infrazione sanzionabile con un’ammenda allorché conduce un veicolo in Spagna senza avervi fatto registrare la sua patente (21) . L’esistenza di una sanzione del genere conferisce necessariamente alla registrazione un carattere obbligatorio. Tale registrazione costituisce pertanto una formalità contraria al principio del riconoscimento reciproco delle patenti posto all’art. 1, n. 2, della direttiva.
43. La facoltà offerta allo Stato membro di residenza all’art. 1, n. 3, della direttiva di applicare al titolare di una patente rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali in materia di durata di validità della patente, di controllo medico nonché di fiscalità e di iscrivere nella patente le menzioni indispensabili alla sua gestione non è tale da infirmare tale conclusione.
44. Infatti, nella citata sentenza Commissione/Paesi Bassi, la Corte ha dichiarato che, «se è vero che la sicurezza stradale, la cui tutela costituisce l’obiettivo perseguito dall’art. 1, n. 3, della direttiva 91/439, figura tra i motivi imperativi di interesse generale atti a giustificare una limitazione delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE, che la misura contestata è effettivamente e indistintamente applicabile ai cittadini olandesi e ai cittadini degli altri Stati membri e che risulta atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito, ciò non toglie però che la registrazione obbligatoria delle patenti di guida va oltre quanto necessario al raggiungimento dello scopo perseguito» (22) .
45. La Corte si è segnatamente fondata sulle seguenti considerazioni.
46. Essa ha anzitutto ritenuto che la mancata registrazione nello Stato membro di residenza della patente rilasciata da un altro Stato membro non osta a che in occasione di controlli stradali le autorità del suddetto Stato membro di residenza possano correttamente applicare le disposizioni nazionali in materia di durata di validità delle patenti aggiungendo il numero di anni appropriato alla data di rilascio indicata sulla patente stessa (23) .
47. La Corte ha aggiunto che la registrazione contestata non risulta neanche indispensabile per consentire alle autorità competenti di verificare che le disposizioni nazionali relative al rinnovo della patente di guida e ai controlli medici siano rispettate, in quanto spetta al titolare di una patente di guida provare di aver rispettato le disposizioni di cui trattasi. Secondo la Corte sarebbe dunque sufficiente informare i titolari delle patenti di guida rilasciate da altri Stati membri degli obblighi loro incombenti in forza della legislazione nazionale nel momento in cui espletano le formalità necessarie per stabilirsi nello Stato membro in questione e applicare le sanzioni previste in caso di mancata osservanza di tali obblighi (24) .
48. Tali considerazioni, che riguardavano il procedimento olandese di registrazione obbligatoria delle patenti, valgono anche e necessariamente per il procedimento spagnolo di identica natura. Ne discende che, contrariamente a quanto sostiene il governo spagnolo, un siffatto procedimento di registrazione non è indispensabile al fine di permettere allo Stato membro di residenza di far uso della facoltà offertagli dall’art. 1, n. 3, della direttiva. Ne consegue che tali disposizioni della direttiva non possono giustificare la violazione del principio del riconoscimento reciproco delle patenti che deriva dall’istituzione del procedimento di registrazione litigioso.
49. A mio parere è questo il caso anche per la facoltà offerta allo Stato membro di residenza all’art. 8, n. 2, della direttiva di applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario, di procedere a tal fine alla sostituzione della patente.
50. Ricordo che tali disposizioni riguardano l’ipotesi in cui il titolare di una patente rilasciata da un altro Stato membro sia accusato di aver commesso un’infrazione alla circolazione stradale sul territorio dello Stato membro di residenza e le autorità competenti di detto Stato membro prevedano di emettere nei suoi confronti, a titolo di sanzione, un provvedimento privativo o restrittivo del diritto di guidare, i cui effetti siano limitati al territorio del suddetto Stato membro (25) .
51. Come la Commissione, reputo che la registrazione controversa vada oltre quanto necessario a raggiungere l’obiettivo di tutela della sicurezza stradale perseguito dal disposto dell’art. 8, n. 2, della direttiva.
52. In effetti l’assenza di registrazione in Spagna di una nuova patente rilasciata da un altro Stato membro non esclude che le autorità spagnole possano correttamente applicare le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario, procedere a tal fine alla sostituzione della patente di cui trattasi.
53. In primo luogo, suppongo che niente osti all’applicazione di tali disposizioni, quando il titolare della suddetta patente ha commesso un’infrazione grave alle norme sulla circolazione stradale sul territorio spagnolo tale da giustificare, essa sola, l’emissione di una misura privativa del diritto di guidare.
54. In secondo luogo, nell’ipotesi in cui, come sottolinea il Regno di Spagna, l’emissione nei confronti del titolare della patente stessa di tale o tal altra misura privativa o restrittiva del diritto di guidare (per aver commesso un’infrazione alle norme sulla circolazione stradale sul territorio spagnolo) venisse correlata ai suoi eventuali precedenti (in quel medesimo territorio), sarebbe sufficiente, affinché le autorità spagnole potessero correttamente applicare le proprie disposizioni in materia (conformemente all’art. 8, n. 2, della direttiva), che le autorità competenti indicassero l’esistenza di tali precedenti nella patente dell’interessato (conformemente al combinato disposto dell’art. 1, n. 3, e dell’allegato I, punto 4, della direttiva) o, come suggerisce la Commissione, che registrassero tali dati all’atto dell’accertamento di ciascuna infrazione.
55. Infine, anche nell’ipotesi in cui i precedenti del titolare della patente in questione corrispondessero a fatti commessi in un altro Stato membro prima dello stabilimento del suddetto titolare in Spagna ed in cui la legislazione spagnola disponesse in codesta particolare ipotesi l’aggravamento delle sanzioni da infliggere (26) , non è da escludere che le autorità spagnole siano in grado di conoscere l’esistenza di precedenti siffatti giacché lo Stato membro di rilascio o un precedente Stato membro di residenza possono ben aver indicato (ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, n. 3, e dell’allegato I, n. 4, della direttiva) i dati in questione nella patente dell’interessato. Comunque l’eventuale assenza di trascrizione dei precedenti stessi (qualora esistano) nella suddetta patente non può costituire una ragione sufficiente per istituire il procedimento litigioso di registrazione obbligatoria e sistematica delle patenti rilasciate da un altro Stato membro (27) .
56. Dall’insieme di tali considerazioni risulta che il procedimento spagnolo di registrazione obbligatoria e sistematica delle patenti rilasciate da un altro Stato membro è contrario al principio del riconoscimento reciproco di cui all’art. 1, n. 3, della direttiva. Ne concludo che il primo motivo del ricorso è fondato.
B – Sul secondo motivo, vertente sulla sostituzione obbligatoria di talune patenti rilasciate da un altro Stato membro con una patente spagnola
57. Col secondo motivo la Commissione addebita al Regno di Spagna di aver violato le disposizioni dell’allegato I, punto 4, della direttiva avendo imposto, all’art. 25, n. 2, del regolamento dei conducenti, la sostituzione obbligatoria di una patente rilasciata da un altro Stato membro con una patente spagnola quando non vi sia più spazio per iscrivervi i dati indispensabili alla sua gestione (calendario relativo ai controlli medici regolari).
58. Va constatato in proposito che la facoltà offerta allo Stato membro di residenza all’art. 1, n. 3, della direttiva di iscrivere in una patente rilasciata da un altro Stato membro le menzioni indispensabili alla sua gestione è espressamente subordinata, dall’allegato I, punto 4, della direttiva, all’esistenza, sulla patente stessa, di uno spazio a tal fine necessario.
59. Ne consegue che esigere la sostituzione della suddetta patente quando manca lo spazio a tal fine equivale ad ampliare la portata di una siffatta facoltà, ponendo in non cale la lettera dell’art. 1, n. 3, della direttiva.
60. Contrariamente alle asserzioni del governo spagnolo, un obbligo siffatto di sostituzione di patenti va necessariamente in direzione contraria alla volontà del legislatore comunitario, poiché quest’ultimo ha inteso circoscrivere la sostituzione delle patenti a un numero molto limitato di casi, esaustivamente elencati all’art. 8, nn. 1 (sostituzione volontaria) e 2 (sostituzione obbligatoria nell’ambito dell’applicazione di una misura restrittiva del diritto di guidare), della direttiva. Il disposto del suddetto art. 8, n. 2, il quale prevede l’unico caso di sostituzione obbligatoria di patenti, non riguarda di certo l’ipotesi in cui fa difetto lo spazio necessario ad iscrivere in una patente le menzioni indispensabili alla sua gestione.
61. Ne inferisco che il secondo motivo del ricorso è fondato.
C – Sul terzo motivo vertente sulle condizioni di rinnovo o di proroga delle patenti rilasciate in Spagna prima della trasposizione della direttiva in diritto spagnolo
1. Argomenti delle parti
62. Col terzo motivo la Commissione addebita al Regno di Spagna di aver violato l’art. 7, n. 1, lett. a, della direttiva poiché ha previsto, alla settima disposizione transitoria del regolamento dei conducenti, che il titolare di una patente spagnola, rilasciata conformemente alla precedente legislazione nazionale, ha il diritto di ottenere la proroga della durata della sua patente dal momento che soddisfa le condizioni di idoneità psicofisica richieste dalla suddetta precedente legislazione nazionale, pur se non soddisfa le condizioni di idoneità fisica e mentale attualmente richieste dal suddetto regolamento conformemente alla direttiva.
63. Il governo spagnolo eccepisce l’irricevibilità di tale motivo in quanto la Commissione l’avrebbe formulato per la prima volta solo nell’atto introduttivo. Sul merito, tale governo fa valere che, secondo il suo diritto nazionale, una disposizione regolamentare che non riconosca i diritti acquisiti grazie ad una norma avente forza di legge è inficiata da illegittimità, di modo che sarebbe escluso il diniego, per effetto del regolamento dei conducenti, della proroga della patente al suo titolare il quale soddisfi le condizioni mediche di cui alla precedente legislazione nazionale.
2. Giudizio
64. Di contro alle asserzioni del governo spagnolo, tale terzo motivo è stato chiaramente enunciato dalla Commissione sin dalla fase precontenziosa, tanto nella lettera di diffida quanto nel parere motivato (28) , il che ha peraltro dato luogo ad osservazioni in proposito da parte delle autorità spagnole (29) . Tale motivo non va quindi dichiarato irricevibile.
65. Sul merito, reputo che il motivo stesso vada accolto.
66. Emerge in effetti dall’art. 7, n. 1, lett. a) della direttiva, letto alla luce dell’allegato III cui esso rinvia, che il rilascio iniziale di una patente di guida nonché il suo eventuale rinnovo sono subordinati all’adempimento di talune norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore. Tali norme minime sono applicabili a tutti coloro che auspicano ottenere il rilascio di una patente o il suo rinnovo, ivi compresi i titolari di patenti rilasciate prima dell’entrata in vigore della direttiva i quali intendono ottenere il rinnovo della loro patente dopo l’entrata in vigore della medesima.
67. Orbene, occorre constatare che la settima disposizione transitoria del regolamento dei conducenti mira a esonerare i titolari di patenti rilasciate prima dell’entrata in vigore della direttiva i quali auspicano ottenere la proroga della loro patente, dopo l’entrata in vigore di quest’ultima, dall’obbligo, enunciato all’art. 7, n. 1, lett. a), di tale direttiva, di soddisfare le norme mediche minime definite all’allegato III della stessa.
68. Per rispondere all’argomento del governo spagnolo aggiungo che, per giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto comunitario (30) .
69. Ne concludo che il terzo motivo è fondato.
V – Conclusione
70. Conseguentemente propongo alla Corte di
1) dichiarare che:
– Il Regno di Spagna, avendo adottato una normativa che prevede la registrazione obbligatoria e sistematica di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro quando il titolare della suddetta patente ha stabilito la sua residenza normale in Spagna, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida;
– il Regno di Spagna, avendo adottato una normativa che prevede la sostituzione obbligatoria di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro con una patente di guida spagnola quando non vi sia più spazio per iscrivervi i dati indispensabili alla sua gestione, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell’allegato I, punto 4, della direttiva 91/439;
– il Regno di Spagna, avendo adottato una normativa ai sensi della quale il titolare di una patente di guida spagnola rilasciata conformemente alla precedente legislazione nazionale ha il diritto di ottenere la proroga della durata della sua patente dal momento che soddisfa le condizioni di idoneità psicofisica richieste dalla suddetta precedente legislazione nazionale, pur se non soddisfa le condizioni di idoneità fisica e mentale attualmente richieste dalla suddetta normativa, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 91/439;
2) condannare il Regno di Spagna a sopportare le sue spese nonché quelle esposte dalla Commissione delle Comunità europee, e
3) dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese.
1 – Lingua originale: il francese.
2 – GU L 237, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva».
3 – In prosieguo: le «patenti».
4 – Prima direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria (GU L 375, pag. 1).
5 – Art. 6 della direttiva.
6 – Art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva.
7 – Idem
8 – L'allegato III della direttiva elenca una serie di norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore.
9 – Art. 1, n. 3.
10 – Tale precisazione è stata ripresa nell'allegato I, punto 3, lett. a), della direttiva, come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/47/CE (GU L 235, pag. 1), entrata in vigore il 18 settembre 1996. Tale allegato I bis offre agli Stati membri la possibilità di rilasciare patenti secondo un modello diverso dal modello tradizionale su supporto cartaceo previsto all'allegato I della direttiva. Tale secondo modello di permesso si presenta sotto forma di una carta in policarbonato, del tipo segnatamente utilizzato per le carte di credito.
11 – BOE n. 135 del 6 giugno 1997, pag. 17 348.
12 – Nell'atto introduttivo la Commissione rinvia in proposito (v. nota 9) all'art. 67 della Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial (legge sul traffico, sulla circolazione dei veicoli a motore e sulla sicurezza stradale), che disporrebbe un'ammenda compresa tra EUR 94 e EUR 1 503. L'eventuale condanna a un'ammenda è stata confermata all'udienza dal governo spagnolo.
13 – V., segnatamente, sentenze 30 aprile 1996, causa C‑58/94, Paesi Bassi/Consiglio (Racc. pag. I‑2169, punti 20‑22); 19 novembre 1998, causa C‑150/94, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. I‑7235, punto 36), e 9 ottobre 2001, causa C‑377/98, Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I‑7079, punti 7‑11).
14 – Causa C‑155/91, Racc. pag. I‑939.
15 – Ibidem (punto 24).
16 – Paragrafo 13 delle conclusioni.
17 – Sentenze 29 febbraio 1996, causa C‑193/94, Skanavi e Chryssanthakopoulos (Racc. pag. I‑929, punto 26); 29 ottobre 1998, causa C‑230/97, Awoyemi (Racc. pag. I‑6781, punto 41), e 10 luglio 2003, causa C‑246/00, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I‑0000, punto 60), nonché ordinanze 11 dicembre 2003, causa C‑408/02, Silva Carvalho (Racc. pag. I‑0000, punto 20), e 29 gennaio 2004, causa C‑253/01, Krüger (Racc. pag. I‑0000, punto 25).
18 – Citate sentenze Skanavi e Chryssanthakopoulos (punto 26); Awoyemi (punto 42), e Commissione/Paesi Bassi (punto 61), nonché citate ordinanze Silva Carvalho (punto 20) e Krüger (punto 25).
19 – Punto 62.
20 – Citata sentenza Commissione/Paesi Bassi (punti 64 e 65).
21 – Paragrafo 12 delle presenti conclusioni.
22 – Punto 67.
23 – Citata sentenza Commissione/Paesi Bassi (punto 68). V. anche citata ordinanza Krüger (punto 27).
24 – Citata sentenza Commissione/Paesi Bassi (punto 69). V. anche citata ordinanza Krüger (punto 28).
25 – V. le mie conclusioni nella causa C–476/01, Kapper, pendente dinanzi alla Corte (punto 68).
26 – Lasciamo da parte la situazione delle patenti a punti perché a tutt'oggi il Regno di Spagna non dispone di tale norma.
27 – Preciso che la questione dell'eventuale assenza di informazione da parte dello Stato membro di residenza circa gli eventuali precedenti del conducente occorsi in un altro Stato membro non dovrebbe quasi più porsi nell'ipotesi in cui entrasse in vigore la convenzione stabilita sul fondamento dell'art. K 3 del Trattato sull'Unione europea relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida (GU C 216, pag. 2). In effetti, gli artt. 3 e 8 della suddetta convenzione prevedono che lo Stato membro sul cui territorio sono state commesse talune infrazioni di norme della circolazione stradale che hanno dato luogo a decisioni definitive di ritiro della patente di guida notifica senza indugio tali decisioni, a fine di esecuzione, allo Stato membro di residenza dei conducenti interessati. Tale convenzione non è ancora a tutt'oggi entrata in vigore non avendo ottenuto l'insieme delle ratifiche all'uopo necessarie.
28 – Punto 4 della lettera di diffida e del parere motivato (allegati 2 e 4 dell'atto introduttivo).
29 – Punto 5 della risposta delle autorità spagnole alla lettera di diffida (allegato 3 dell'atto introduttivo).
30 – V., segnatamente, sentenza 9 luglio 1998, causa C 323/97, Commissione/Belgio (Racc. pag. I‑4281).
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