CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 6 novembre 2003 (1)
Causa C-209/02
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica d'Austria
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali – Fauna e flora selvatiche – Spazio vitale del re di quaglie – Zona di protezione speciale – Progetto non connesso alla gestione del sito – Valutazione dell'incidenza sul sito – Certezza che il progetto non pregiudicherà l'integrità del sito – Assenza»
1. Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, autorizzando il progetto di ampliamento del campo da golf del comune di Wörschach nel Land della Stiria (Austria), nonostante le conclusioni negative formulate nella valutazione dell'incidenza sull'habitat del re di quaglie (crex crex) (2) nella zona di protezione speciale (3) a norma dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE (4) situata in tale comune, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del combinato disposto degli artt. 6, nn. 3 e 4, e 7 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE (5) . La Commissione chiede altresì la condanna della Repubblica d'Austria alle spese.
I ─ Contesto normativo
2. Ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva uccelli, per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. Tale articolo impone agli Stati membri di classificare come ZPS i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie.
3. Il re di quaglie figura nell'allegato I della direttiva uccelli, come modificata dalla direttiva della Commissione 85/411/CEE (6) .
4. L'art. 4, n. 4, della direttiva uccelli così recita:Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi (...), l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.
5. L'art. 6 della direttiva habitat prevede: (...)
2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico
.
6. Ai sensi dell'art. 7 della direttiva habitat, gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, (...) di detta direttiva (...).
II ─ Fatti, procedimento e domande delle parti
7. Con decisione 14 maggio 1999 (7) , il governo del Land della Stiria, pronunciandosi su un ricorso presentato dal Golf- und Landclubs Ennstal (circolo golfistico della valle dell'Enns) avverso la decisione della Bezirkshauptmannschaft (Consiglio distrettuale) di Liezen (Austria) del 4 dicembre 1996, autorizzava l'ampliamento del campo da golf del comune di Wörschach con la realizzazione di due nuovi percorsi su un sito classificato come ZPS. L'ampliamento del campo da golf così autorizzato veniva realizzato.
8. In seguito a una denuncia, il 4 novembre 1999 la Commissione inviava alla Repubblica d'Austria una lettera di diffida. In tale lettera essa spiegava che sia dagli elementi informativi forniti nella denuncia, sia dalle relazioni peritali sulla base delle quali era stata emanata la decisione 14 maggio 1999 emergeva un'elevata probabilità che l'ampliamento de quo si ripercuotesse in modo negativo, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva habitat, sulla popolazione esistente di re di quaglie. Tale ampliamento avrebbe potuto essere dunque autorizzato solamente alle condizioni previste al n. 4 del medesimo articolo, vale a dire qualora la realizzazione del progetto fosse risultata giustificata da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e se fosse stata accompagnata da misure compensative comunicate alla Commissione. Non essendo state soddisfatte tali condizioni, la Repubblica d'Austria sarebbe venuta meno ai propri obblighi.
9. Nella propria risposta del 12 gennaio 2000, il governo austriaco osservava che la decisione 14 maggio 1999 avrebbe previsto una serie di condizioni idonee a prevenire le conseguenze dannose dell'ampliamento in questione sulla popolazione di re di quaglie (8) .
10. Con lettera 27 luglio 2000 la Commissione emanava un parere motivato, in cui esponeva che, secondo la relazione peritale stilata dal sig. Gepp nel 1998 ─ che potrebbe considerarsi quale valutazione dell'incidenza dell'ampliamento contestato sul sito di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva habitat ─ l'ampliamento de quo esporrebbe la popolazione di re di quaglie ad un notevole rischio di perturbazioni. La Commissione poneva inoltre in dubbio l'efficacia delle condizioni previste dalla decisione 14 maggio 1999. In effetti, il perito avrebbe sconsigliato la prescrizione di condizioni complesse idonee a ridurre solamente in parte le conseguenze dannose dell'ampliamento in contestazione e avrebbe ritenuto tale ampliamento incompatibile con la conservazione della popolazione dei re di quaglie.
11. Nel proprio parere motivato la Commissione faceva altresì riferimento ad un nuovo studio condotto dal sig. Schäffer, secondo cui, alla luce dello stato delle conoscenze sul comportamento dei re di quaglie, avrebbe dovuto prendersi in considerazione il fatto che le superfici interessate dall'ampliamento contestato erano interamente comprese nel settore prativo utilizzabile da tale specie. Alcune strutture dell'habitat della specie sarebbero così state distrutte.
12. Nel parere motivato, la Commissione assegnava alla Repubblica d'Austria un termine per conformarvisi di due mesi a decorrere dalla notifica del parere medesimo.
13. Con lettera 6 dicembre 2000 il governo austriaco rilevava che, a suo avviso, l'ampliamento contestato non sarebbe stato tale da incidere significativamente sul sito interessato, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva habitat.
14. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 4 giugno 2002 la Commissione proponeva il presente ricorso.
15. Con sentenza 27 giugno 2002, il Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo) austriaco annullava la decisione 14 maggio 1999. Nel proprio controricorso la Repubblica d'Austria chiedeva, in via principale, il rigetto del ricorso perché privo di oggetto e, in via subordinata, perché infondato.
16. Nella replica, la Commissione insisteva sulla domanda contenuta nel proprio ricorso introduttivo del procedimento. Nella controreplica, la Repubblica d'Austria confermava le conclusioni formulate nel controricorso.
III ─ Argomenti delle parti
17. La Commissione sostiene che l'annullamento da parte del Verwaltungsgerichtshof della decisione 14 maggio 1999 non priverebbe affatto il presente ricorso del proprio oggetto. Da un lato, essa rileva come l'esistenza di un inadempimento debba essere valutata alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato e come l'annullamento della decisione 14 maggio 1999 sia intervenuto soltanto dopo tale data. Dall'altro, essa deduce che il governo del Land della Stiria dovrebbe emanare una nuova decisione sull'appello interposto dal gestore del campo da golf avverso la decisione della Bezirkshauptmannschaft e che non potrebbe presumersi con certezza che tale nuova decisione produrrà una situazione conforme alla direttiva habitat.
18. Sul merito, la Commissione rileva che un progetto potrebbe incidere in modo significativo su una ZPS, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva habitat, quanto tale zona, a seguito della realizzazione del progetto medesimo, non possa più adempiere alla propria funzione se non in misura sensibilmente ridotta, in considerazione dei singoli obiettivi di conservazione o di protezione della zona stessa. Inoltre, secondo la Commissione, la mera probabilità di un'incidenza significativa sulla ZPS interessata sarebbe sufficiente a far sì che l'autorizzazione a realizzare il progetto previsto venga rifiutata.
19. La Commissione osserva inoltre che dalla relazione peritale stilata dal sig. Gepp risulterebbe che l'ampliamento del campo da golf in oggetto provocherebbe la perdita di una parte delle zone di alimentazione e di riproduzione della popolazione di re di quaglie nonché lo spezzettamento e la distruzione delle sue zone di habitat. Dalla relazione peritale risulterebbe parimenti che le condizioni prescritte nella decisione 14 maggio 1999 non sarebbero idonee ad evitare tali perturbazioni. L'inefficacia di tali condizioni sarebbe stata confermata da un'altra relazione peritale, datata 26 giugno 1999 e stilata dal sig. Lentner. Infine, tale motivazione sarebbe stata ripresa anche nella sentenza del Verwaltungsgerichtshof che ha annullato tale decisione.
20. Il governo austriaco sostiene, in via principale, che la predetta sentenza avrebbe effetto retroattivo, ragion per cui la decisione 14 maggio 1999 sarebbe tamquam non esset. Il presente procedimento per infrazione, riguardando specificamente tale decisione, sarebbe dunque privo di oggetto. Inoltre, in ottemperanza alla sentenza del Verwaltungsgerichtshof, sarebbe vietato giocare sui due nuovi percorsi contestati. Quanto alla nuova emananda decisione a seguito dell'appello interposto dal gestore del campo da golf, essa sarà conforme al diritto comunitario ed il presente procedimento non potrebbe avere carattere preventivo con riguardo ad una decisione non ancora emanata.
21. Nel merito, il governo austriaco osserva che sarebbero stati rispettati i requisiti previsti dall'art. 6 della direttiva habitat. Il detto governo deduce che, in esito alla valutazione dell'incidenza del progetto contestato, nella decisione 14 maggio 1999 sarebbero stati disposti provvedimenti tali da far venir meno ogni significativa minaccia per la popolazione di re di quaglie. Tale affermazione sarebbe avvalorata dalle osservazioni del sig. Gepp formulate in data 15 luglio 2002 con riguardo alla relazione peritale del 1998. Secondo il governo austriaco, da tali osservazioni risulterebbe che la Commissione avrebbe interpretato tale relazione peritale in modo decisamente troppo pessimistico. Il governo austriaco sostiene altresì che le misure disposte nella decisione 14 maggio 1999 sarebbero state effettivamente applicate, come dimostrerebbero le verifiche da esso effettuate nel corso dell'anno 2002.
IV ─ Valutazione
A ─ Sulla ricevibilità del ricorso
22. Alla luce della giurisprudenza della Corte, la ricevibilità del presente ricorso non appare contestabile.
23. Infatti, secondo costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (9) . E' parimenti giurisprudenza costante che l'oggetto di un ricorso per inadempimento è determinato dal parere motivato e che, anche qualora l'inadempimento sia stato sanato dopo il termine stabilito nel parere medesimo, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio, interesse che, secondo una formula frequentemente utilizzata, può consistere, in particolare, nell'accertamento del fondamento di una responsabilità eventualmente incombente allo Stato membro nei confronti di coloro che facciano valere diritti in conseguenza di detto inadempimento, quali gli altri Stati membri, la Comunità o dei privati (10) . Infine, è altresì giurisprudenza costante che la Commissione, nell'esercizio delle competenze di cui è investita in forza dell'art. 226 CE, non deve dimostrare il proprio interesse specifico ad agire (11) . Secondo tale giurisprudenza, la Commissione giudica solo se sia opportuno proporre e mantenere un siffatto ricorso dinanzi alla Corte, senza che a quest'ultima spetti di pronunciarsi sull'esercizio da parte della Commissione del suo potere discrezionale (12) .
24. Nella fattispecie, l'annullamento della decisione 14 maggio 1999 che costituisce oggetto del presente procedimento per infrazione è stato pronunciato solamente il 27 giugno 2002. Ne consegue che, alla scadenza del termine di due mesi fissato dalla Commissione nel parere motivato del 27 luglio 2000, la decisione contestata era ancora in vigore. Inoltre, l'ampliamento in contestazione è stato realizzato. Pertanto, l'argomento secondo cui, conformemente al diritto austriaco, l'annullamento di tale decisione avrebbe effetto retroattivo, cosicché essa si considererebbe tamquam non esset, deve ritenersi irrilevante, alla luce della menzionata giurisprudenza, poiché la data cui la Corte deve fare riferimento ai fini della valutazione dell'esistenza dell'inadempimento contestato alla Repubblica d'Austria è la data di scadenza del termine fissato allo Stato membro medesimo nel parere motivato. In altri termini, il carattere retroattivo dell'annullamento della decisione 14 maggio 1999 non può far venir meno l'oggetto del presente ricorso, in quanto tale annullamento deriva da un evento verificatosi successivamente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, evento che, secondo la menzionata giurisprudenza, non può essere preso in considerazione.
25. Quanto ai motivi invocati dalla Commissione per giustificare il mantenimento del presente ricorso, abbiamo visto come sia questa a doverne valutare la rilevanza e come non spetti alla Corte verificarne la pertinenza.
26. Alla luce delle suesposte considerazioni, il presente ricorso dev'essere dichiarato ricevibile.
B ─ Sul merito
27. Il governo austriaco non contesta che il sito in cui è stato realizzato l'ampliamento del campo da golf in questione rientri in un'area classificata come ZPS ai sensi dell'art. 4 della direttiva uccelli e che, di conseguenza, tale ampliamento sia soggetto alle prescrizioni degli artt. 6 e 7 della direttiva habitat.
28. Il tenore di tali prescrizioni non costituisce oggetto di discussione nell'ambito del presente ricorso. Dal combinato disposto degli artt. 6, nn. 3 e 4, e 7 della direttiva habitat si evince che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di una ZPS, ma che possa incidere significativamente su tale zona, deve formare oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza che ha sulla zona, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della medesima. Qualora le conclusioni della valutazione dell'incidenza del progetto contemplato sul sito in questione siano negative, tale progetto può essere autorizzato soltanto per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, alle condizioni previste dall'art. 6, n. 4, della direttiva habitat. Qualora il progetto non risulti giustificato sulla base di tali motivi, le autorità nazionali possono autorizzarlo soltanto dopo aver avuto la certezza che, alla luce di tale valutazione, esso non pregiudicherà l'integrità della zona interessata.
29. Nella fattispecie, è pacifico come l'ampliamento del campo da golf in questione non sia stato considerato dalle autorità austriache come un progetto la cui realizzazione potesse essere giustificata da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 6, n. 4, della direttiva habitat. Tali autorità non hanno dedotto alcun argomento a sostegno dell'esistenza di un siffatto interesse e le condizioni previste dall'art. 6, n. 4, della direttiva habitat, con riguardo all'adozione di misure compensative ed alla loro comunicazione alla Commissione, non sono state soddisfatte.
30. Ai sensi delle menzionate disposizioni, la realizzazione dell'ampliamento del campo da golf in questione poteva essere dunque validamente autorizzata dalle autorità austriache solamente subordinatamente alla condizione che, alla luce della valutazione della sua incidenza sul sito interessato, tali autorità avessero accertato che tale realizzazione non avrebbe pregiudicato l'integrità del sito stesso. In altri termini, se, alla luce della valutazione dell'incidenza dell'ampliamento contestato, risultasse una non trascurabile probabilità che tale ampliamento pregiudicasse gli obiettivi di conservazione di una specie protetta ai sensi della direttiva uccelli, le autorità austriache avrebbero dovuto negarne l'autorizzazione.
31. Nella fattispecie, le parti concordano nel ritenere che la relazione peritale stilata dal sig. Gepp nel 1998, riportata nella decisione 14 maggio 1999, debba considerarsi come la valutazione dell'incidenza dell'ampliamento in contestazione sul sito interessato, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva habitat. Sulla base delle indicazioni contenute in tale relazione peritale occorre quindi valutare se la Repubblica d'Austria, autorizzando l'ampliamento in contestazione, sia venuta meno, come sostiene la Commissione, agli obblighi prescritti dagli artt. 6 e 7 della direttiva habitat.
32. Da tale relazione peritale risulta che nella ZPS in cui deve realizzarsi l'ampliamento in contestazione è presente una popolazione di re di quaglie. Secondo tale relazione, il re di quaglie ha bisogno, per vivere e riprodursi, di aree naturali vergini piuttosto vaste (13) e la parte della ZPS in questione corrispondente al suo spazio vitale è relativamente ridotta (14) . Nella relazione viene inoltre indicato che condizione decisiva per il costituirsi di una popolazione di tali uccelli è la presenza di prati di grande estensione collegati tra loro e non attraversati da vie di comunicazione né esposti all'influenza di altri elementi di disturbo (15) .
33. Per quanto riguarda i possibili effetti dell'ampliamento contestato sulla popolazione di re di quaglie presente sul sito de quo, il perito ha rilevato che tale ampliamento comporterebbe la perdita di una parte delle aree di alimentazione e di riproduzione della specie in oggetto, la distruzione dei rapporti funzionali a causa dello spezzettamento delle diverse aree utilizzate dal re di quaglie nonché l'eliminazione e la perturbazione di strutture di habitat (16) . Il perito ha inoltre indicato quale fattore di perturbazione il rumore provocato dalla manutenzione dei percorsi e dalle persone in cerca delle palline da golf al di fuori di tali percorsi, particolarmente nel caso in cui esse siano accompagnate da cani non tenuti al guinzaglio. Egli ha ricordato che le perturbazioni causate dal passaggio su un piccolo sentiero potrebbero essere sufficienti a far fuggire definitivamente una popolazione di re di quaglie (17) .
34. Il perito ha quindi risposto alla questione relativa alle condizioni che dovrebbero essere imposte ai fini del rispetto delle prescrizioni della direttiva habitat. Egli ha preso in esame, per ciascuna possibile perturbazione, le eventuali contromisure. Da tale esame è emerso che tali misure avrebbero un effetto solo parziale, che esse sarebbero di difficile attuazione pratica e che, nel lungo periodo, esse risulterebbero di dubbia efficacia (18) . Sono state quindi indicate soluzioni alternative, quali la realizzazione dei due nuovi percorsi progettati in un diverso luogo (19) .
35. In conclusione, il perito ha rilevato che il complesso degli effetti della realizzazione dei due percorsi da golf in questione sulla popolazione di re di quaglie è suscettibile di minacciare il perpetuarsi della popolazione stessa. A suo parere, tale popolazione, che è la sola a potersi riprodurre nelle Alpi centrali, andrebbe incontro, per effetto dell'ampliamento contestato, ai tre seguenti pericoli: innanzi tutto, la riduzione del suo spazio vitale; in secondo luogo, la distruzione e la perturbazione delle sue strutture di habitat e, in terzo luogo, il rumore provocato dalla tosatura del tappeto erboso e dai giocatori, sino ad una distanza di 200 metri dai percorsi (20) .
36. Per quanto riguarda le condizioni che consentirebbero di ridurre tali perturbazioni, il perito ha sottolineato come esse siano complesse e difficili da controllare, che avrebbero un'efficacia parziale e che per la popolazione di re di quaglie permarrebbe un rischio che non potrebbe considerarsi del tutto trascurabile (21) .
37. Alla questione della fattibilità del progetto dal punto di vista ecologico, il sig. Gepp ha risposto che ciò dipende, in ultima analisi, da una valutazione della necessità di proteggere il re di quaglie. Egli ha aggiunto che tale necessità rivestirebbe, secondo il perito della Commissione, un interesse comunitario (22) .
38. A fronte di tali elementi, l'argomento del governo austriaco, secondo cui la relazione peritale del sig. Gepp sarebbe stata interpretata dalla Commissione in maniera esageratamente pessimistica in quanto, da un lato, le perturbazioni citate non costituirebbero che delle mere eventualità e, dall'altro lato, il perito non avrebbe inteso dire che misure come quelle previste nella decisione 14 maggio 1999 non sarebbero efficaci a priori, non può essere accolto.
39. Infatti, per quanto concerne il primo punto dell'argomentazione del governo austriaco, è sufficiente rifarsi alla relazione peritale ripresa nella decisione 14 maggio 1999 per rilevare che il perito non ha affatto prospettato il rischio di notevoli perturbazioni della popolazione di re di quaglie quale ipotesi molto improbabile, bensì quale rischio di non trascurabile entità. Inoltre, tale valutazione è avvalorata dal fatto stesso che le autorità del Land della Stiria hanno ritenuto necessario prevedere nella decisione 14 maggio 1999 talune condizioni proprio al fine di evitare che tale rischio si verifichi. E' dunque incontestabile, a mio avviso, che la valutazione dell'incidenza del progetto in questione dimostri come esso comporti un rischio non trascurabile di notevoli perturbazioni per la popolazione di re di quaglie.
40. Quanto al secondo punto, abbiamo visto che, qualora un progetto, alla luce della valutazione della sua incidenza, si riveli tale da poter incidere in modo significativo sulla ZPS interessata, le autorità competenti non possono validamente autorizzarne la realizzazione senza avere preliminarmente accertato che esso non pregiudicherà l'integrità di tale zona. Nella fattispecie, spetta alle autorità austriache dimostrare che, al momento dell'adozione della decisione 14 maggio 1999, esse potevano disporre della certezza che le misure previste in tale decisione fossero sufficienti ad eliminare il rischio di notevoli perturbazioni della popolazione di re di quaglie evidenziato nella relazione peritale stilata dal sig. Gepp. Orbene, si deve necessariamente rilevare che le autorità austriache non hanno fornito tale prova. Come già precedentemente osservato, il sig. Gepp, se è pur vero che non ha categoricamente escluso che misure come quelle previste nella decisione 14 maggio 1999 possano eliminare alcuni effetti dannosi dell'ampliamento contestato, ha nondimeno avanzato riserve molto esplicite in ordine alla reale efficacia di tali misure ed ha sottolineato che il loro effetto sarebbe meramente parziale. Si deve sottolineare, inoltre, come egli abbia prospettato la realizzazione di tale ampliamento in altro luogo. Ciò premesso, alla luce di tale relazione peritale, le autorità austriache non potevano avere la certezza che le misure in questione garantissero la preservazione dell'integrità del sito in caso di realizzazione dell'ampliamento contestato.
41. Nemmeno dalla decisione 14 maggio 1999 risulta che le autorità austriache disponessero di altri elementi idonei a fornire loro tale certezza.
42. Tale analisi è avvalorata, da un lato, dalla relazione peritale del sig. Leitner del 26 giugno 1999, relativa alle conclusioni formulate nella relazione peritale stilata dal sig. Gepp, da cui emerge che la tesi secondo cui le misure disposte nella decisione 14 maggio 1999 avrebbero permesso di evitare le conseguenze negative sulla popolazione di re di quaglie e di garantire il perpetuarsi di tale popolazione non è affatto suffragata dalla relazione Gepp o da altre relazioni o pareri ornitologici a disposizione delle autorità (23) .
43. Dall'altro, tale analisi è confortata dalla decisione del Verwaltungsgerichtshof 27 giugno 2002, ai sensi della quale, la correttezza della tesi che costituisce il fondamento della decisione contestata, secondo cui le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sarebbero state soddisfatte, quanto meno con riguardo ai vincoli supplementari (...), non può essere verificata (24) .
44. Per quanto concerne, infine, le verifiche effettuate nel 2002 dalle autorità austriache nella zona interessata, esse non sono rilevanti ai fini della soluzione della controversia poiché, come abbiamo già indicato, è alla luce degli elementi di cui tali autorità disponevano prima dell'adozione della decisione 14 maggio 1999 che occorre valutare se queste ultime potessero effettivamente disporre della certezza che l'ampliamento contestato non avrebbe pregiudicato l'integrità della zona interessata.
45. In considerazione di tutti i suesposti elementi, ritengo fondato il ricorso presentato dalla Commissione contro la Repubblica d'Austria. Suggerisco pertanto alla Corte di accogliere il ricorso e di condannare, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la Repubblica d'Austria alle spese.
V ─ Conclusione
46. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di dichiarare quanto segue:
1) Autorizzando il progetto di ampliamento del campo da golf del comune di Wörschach nel Land della Stiria (Austria), nonostante le conclusioni negative formulate nella valutazione dell'incidenza sull'habitat del re di quaglie (crex crex) nella zona di protezione speciale, a norma dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, situata in tale comune, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del combinato disposto degli artt. 6, nn. 3 e 4, e 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese
.
1 – Lingua originale: il francese.
2 – Il re di quaglie è un uccello migratore che soggiorna in Europa da maggio a settembre e sverna in Africa orientale. Esso pesa da 100 a 200 grammi e misura da 22 a 25 centimetri. Ha collo lungo, becco corto ed ottuso e livrea gialla, grigia o brunastra ( Le guide ornitho, collana Les guides du naturaliste, Delachaux et Niestlé, 2001).
3 – In prosieguo: la ZPS.
4 – Direttiva 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25 aprile 1978, pag. 1; in prosieguo: la direttiva uccelli).
5 – Direttiva 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la direttiva habitat).
6 – Direttiva 25 luglio 1985, che modifica la direttiva 79/409 (GU L 233, pag. 33).
7 – In prosieguo: la decisione 14 maggio 1999.
8 – La decisione 14 maggio 1999 prevede le seguenti condizioni: i lavori di ampliamento saranno realizzati fra il 1° settembre ed il 28 febbraio (periodo durante il quale il re di quaglie non soggiorna nella zona interessata); i due nuovi percorsi saranno utilizzati solo quando la vegetazione posta a sud del campo da golf, a livello dei pascoli per cavalli, avrà raggiunto in primavera un'altezza minima da 30 a 50 cm. (spostamento degli uccelli dal settore sud al settore nord della zona); sarà vietato giocare su tali percorsi dalle 18 alle 8 da maggio a fine agosto (parata dei maschi in quel periodo al crepuscolo, di notte e all'alba); la cotica erbosa sarà tagliata soltanto con tosatrici meccaniche, verrà collocata una barriera di alberi e di siepi al fine di smorzare il rumore e verrà eretto un muro antirumore di 2 metri a sud delle due zone di abbattimento; il rumore e la presenza di cani saranno vietati sui percorsi 16 e 17 e saranno installati pannelli informativi ogni 50 metri (turbative acustiche); i percorsi ─ ad eccezione dei muri antirumore ─ saranno ampliati senza lavori di terrazzamento e sarà evitato l'impiego di concimi chimici ed altri prodotti chimici per il mantenimento della cotica erbosa (protezione dell'ambiente e delle acque sotterranee) ed un addetto sarà incaricato di far rispettare le consegne del silenzio ed i periodi di interdizione.
9 – Sentenze 27 novembre 1990, causa C-200/88, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-4299, punto 13), e 30 maggio 2002, causa C-323/01, Commissione/Italia (Racc. pag. I-4711, punto 8). Per un esempio di applicazione relativo alla direttiva habitat, v. sentenza 30 gennaio 2002, causa C-103/00, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-1147, punti 23-25).
10 – V., in particolare, sentenze 17 giugno 1987, causa 154/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 2717, punto 6); 18 gennaio 1990, causa C-287/87, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-125, punto 9); 12 dicembre 1990, causa C-263/88, Commissione/Francia (Racc. pag. I-4611, punto 9); 30 maggio 1991, causa C-59/89, Commissione/Germania (Racc. pag. I-2607, punto 35); 2 dicembre 1992, causa C-280/89, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I-6185, punto 7), e 20 giugno 2002, causa C-299/01, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-5899, punto 11).
11 – V., in particolare, sentenza 10 aprile 2003, cause riunite C-20/01 e C-28/01, Commissione/Germania (Racc. pag. I-3609, punto 29).
12 – Sentenza 13 giugno 2002, causa C-474/99, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-5293, punto 25 e giurisprudenza ivi cit.).
13 – Un'unità di re di quaglie, composta da un maschio, una femmina ed un piccolo, ha bisogno di 3-6 ettari. Una femmina ha bisogno, prima della deposizione delle uova, di un'area non superiore a 3 ettari e, durante la covata, di un'area non superiore ad 1 ettaro (decisione 14 maggio 1999, pag. 12).
14 – Tale zona non si estende per più di 25 ettari. Secondo il perito, essa è sufficiente a mantenere una piccola popolazione di re di quaglie comprendente al massimo 2 o 3 maschi.
15 – Decisione 14 maggio 1999, pag. 12.
16 – Ibidem, pagg. 15 e 16.
17 – Idem.
18 – Ibidem, pag. 22.
19 – Ibidem, pag. 23.
20 – Ibidem, pagg. 24 e 25.
21 – Ibidem, pag. 25.
22 – Idem.
23 – Allegato 6 del ricorso, pag. 7.
24 – Allegato A al controricorso, pag. 33.
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