CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate il 15 gennaio 2004(1)
Causa C-216/02
Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria)]
«Libera circolazione delle merci – Decisione 92/353/CEE – Scambi intracomunitari di equidi – Art. 2, n. 2, lett. a) – Procedura per l'approvazione o il riconoscimento di organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati – Diritti di un'organizzazione o associazione esistente»
1. Il Verwaltungsgerichtshof, Tribunale amministrativo dell’Austria, ha posto alla Corte di giustizia, a norma dell’art. 234 CE, due questioni pregiudiziali relative all’interpretazione della decisione della Commissione 11 giugno 1992, 92/353/CEE, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati (2) , ed in particolare, all’art. 2, n. 2, lett. a).
Il detto organo giurisdizionale intende sapere, in sostanza, se la citata disposizione conferisca ad un’organizzazione ufficialmente riconosciuta in uno Stato membro, che tiene libri genealogici per equidi registrati, il diritto di pretendere che le autorità competenti rifiutino di concedere l’approvazione ad un altro soggetto, qualora metta in pericolo la conservazione della razza o comprometta il suo funzionamento o il suo programma di miglioramento o di selezione. Il giudice nazionale chiede inoltre se la detta disposizione osti a che, nell’ambito del procedimento di approvazione di una nuova organizzazione, l’organizzazione esistente abbia solo il diritto di essere sentita ma non il diritto di agire per contestare in giudizio il riconoscimento concesso.
I ─ Fatti della causa principale
2. L’Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen, ricorrente nella causa principale, è riconosciuto dal 14 agosto 1997 quale organizzazione di allevatori di pony Shetland nel Land federale del Burgerland, ai sensi della legge sull’allevamento di animali 2 marzo 1995 (Burgenländisches Tierzuchtgesetz).
3. Nel 1997, l’Österreichischer Shetlandponyzuchtverband ha richiesto alle autorità del suddetto Land il proprio riconoscimento come organizzazione di allevatori di cavalli di razza pony delle isole Shetland.
Nel corso del relativo procedimento amministrativo è stato sentito l’Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen, che si è opposto alla concessione dell’approvazione per il motivo che ciò metteva in pericolo la conservazione della razza, che ciò poteva compromettere il suo funzionamento come organizzazione esistente e il suo programma di miglioramento e di selezione e che, al contrario della nuova organizzazione, la sua associazione rispettava i principi del libro genealogico di origine.
4. Il 30 aprile 2001 le autorità del Land federale del Burgerland hanno riconosciuto l’Österreichischer Shetlandponyzuchtverband, ai sensi dell’art. 9 della citata legge, quale organizzazione di allevatori di cavalli di razza pony delle isole Shetland, secondo un programma definito per un periodo di dieci anni. Contro tale provvedimento l’Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen ha presentato un ricorso dinanzi al Verwaltungsgerichtshof.
5. Nella causa principale, le autorità resistenti sostengono che l’Österreichisher Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen non è neppure legittimato a contestare dinanzi al Verwaltungsgerichtshof il riconoscimento dell’Österreichischer Shetlandponyzuchtverband come organizzazione di allevatori, poiché non possiede la qualità di parte nel procedimento intentato ai fini della concessione dell’approvazione, e pertanto non può vantare diritti azionabili.
II ─ Normativa nazionale
6. Il riconoscimento di tali organizzazioni è disciplinato dall’art. 9 della legge relativa all’allevamento di animali. Ai sensi del suo n. 1, il governo del Land federale lo accorda solo qualora ricorrano alcune condizioni.
7. In base alle informazioni fornite dal giudice nazionale, ai fini del presente procedimento sono rilevanti i nn. 3 e 5 dell’art. 9, che si leggono come segue:
«3. Nel corso del procedimento di riconoscimento devono essere sentite le organizzazioni di allevatori il cui ambito di attività, materiale e territoriale, coincida, in tutto o in parte, con quello di cui al n. 2, punto 5, lett. a).
(...)
5. Qualora già esistano una o più organizzazioni di allevatori riconosciute per una razza determinata il governo del Land federale deve rifiutare il riconoscimento di una nuova organizzazione di allevatori, se ciò mette in pericolo la conservazione della razza o il programma zootecnico di un’organizzazione esistente».
8. Il Verwaltungsgerichtshof confessa di non avere mai dovuto applicare, finora, la disposizione dell’art. 9, n. 3, della legge sull’allevamento di animali. Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza di quest’organo relativa ad altre leggi, una disposizione che attribuisce ad un soggetto il diritto di essere sentito (ma niente di più) nel corso di un procedimento amministrativo, non gli conferisce la piena qualità di parte, con la conseguenza che esso non ha il diritto di pretendere che la decisione delle autorità abbia un particolare contenuto, né può impugnare tale decisione in giudizio (3) .
Nella causa principale, in base al diritto nazionale, il ricorso presentato dall’Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen dovrebbe essere respinto, senza che sia esaminata la questione se il riconoscimento dell’Österreichischer Shetlandponyzuchtverband come organizzazione di allevatori metta in pericolo la conservazione della razza o il programma zootecnico della ricorrente.
9. Per delineare l’ambito giuridico delle questioni pregiudiziali proposte, la Corte di giustizia ha rivolto alcuni quesiti alle parti della causa a qua, al governo austriaco ed ai soggetti che hanno presentato osservazioni nella fase scritta del procedimento.
10. In primo luogo, è stato chiesto se la nozione di «organizzazione di allevatori», utilizzata dall’art. 9 della legge sull’allevamento di animali corrisponda a quella di «organizzazione o associazione che tiene o istituisce libri genealogici» ai sensi dell’art. 2 della decisione 92/53 e se, per ottenere il riconoscimento dalle autorità pubbliche, un’organizzazione di allevatori di equidi debba tenere o istituire un libro genealogico o una sezione per ogni razza.
Tanto la ricorrente nella causa principale quanto il governo austriaco hanno risposto affermativamente ad ambedue i quesiti.
11. La Corte ha poi chiesto se, qualora esistano in uno Stato membro varie organizzazioni o associazioni ufficialmente approvate o riconosciute per l’allevamento di una stessa razza di equidi, ognuna di esse possa autonomamente tenere o istituire un libro genealogico di tale razza, con l’unica condizione che vengano rispettati i principi stabiliti dall’organizzazione che tiene il libro genealogico di origine.
Secondo la ricorrente, la normativa austriaca emanata in attuazione della direttiva 90/427 non avrebbe recepito l’art. 4, n. 1, del testo normativo comunitario, a tenore del quale le organizzazioni di allevatori che richiedono il riconoscimento o l’approvazione devono rispettare i principi stabiliti dall’organizzazione che tiene il libro genealogico di origine della razza 4 –Su richiesta del giudice relatore, durante l’udienza, l’avvocato della ricorrente ha riferito alla Corte che l’organizzazione che tiene il libro genealogico di origine della razza pony delle isole Shetland ha sede in Scozia.. La detta normativa non avrebbe neppure recepito l’art. 2, n. 2, lett. b), della decisione 92/353. Di conseguenza, la ricorrente ha confermato che l’organizzazione al cui riconoscimento essa si oppone non rispetta le regole relative al detto libro, ma iscrive gli animali sulla base di criteri diversi.
L’Österreichischer Shetlandponyzuchtverband ha riconosciuto che tutte le organizzazioni e associazioni ai sensi dell’art. 2 della direttiva 92/353 sono obbligate a tenere un libro genealogico in forma autonoma, per ciascuna razza. Il governo austriaco e la Commissione hanno poi aggiunto che le dette organizzazioni devono rispettare i parametri stabiliti dall’organizzazione che tiene il libro genealogico di origine della razza.
12. Infine, è stato chiesto se, qualora due o più organizzazioni di allevatori svolgano le proprie attività nello stesso ambito materiale e geografico, vi sia concorrenza tra loro per ottenere la partecipazione degli allevatori ai loro rispettivi programmi di miglioramento, selezione o conservazione della razza e, altresì, se le attività delle dette organizzazioni riconosciute beneficino di aiuti in base alla legislazione nazionale o comunitaria.
La ricorrente ha risposto affermativamente alla prima parte del quesito, esprimendo preoccupazione per il problema legato al riconoscimento di varie associazioni di allevatori di una razza così poco numerosa come quella dei pony delle isole Shetland, il che obbliga a dividere il numero di esemplari di maschi e di femmine destinati alla riproduzione e aumenta il grado di consanguineità. Riguardo alla possibilità di accedere agli aiuti, essa ha fatto sapere che in Austria sono previste misure generali a favore dell’agricoltura delle quali si avvalgono tutte le persone giuridiche.
L’Österreichischer Schetlandponyzuchtverband ha risposto che può esservi concorrenza tra le organizzazioni di allevatori le cui attività si svolgono all’interno di un solo Land federale e che le stesse possono, per di più, beneficiare di alcune categorie di aiuti.
Il governo austriaco e la Commissione hanno assicurato la possibilità di una concorrenza tra organizzazioni. Rispetto agli aiuti, il primo ha negato che esistano, mentre la seconda ha reso noto che, in base al punto 15 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 5 –GU C 28 del 1° febbraio 2000, pag. 2., essa stessa ha autorizzato, con l’obiettivo di incentivare la conservazione e il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico comunitario, la concessione di aiuti al settore, inclusa la specie equina, sotto forma di contributi fino al 100% dei costi amministrativi relativi all’istituzione e al mantenimento di libri genetici e fino al 40% dei costi sovvenzionabili relativi ad investimenti in centri di riproduzione animale e nell’introduzione di tecniche o pratiche innovative nel settore dell’allevamento.
III ─ Questioni pregiudiziali
13. Prima di decidere la causa principale, il Verwaltungsgerichtshof ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se l’art. 2, n. 2, lett. a), della decisione 92/353 (...), riconosca ad un’organizzazione o associazione di allevatori esistente il diritto a che sia rifiutato il riconoscimento ad un’altra organizzazione o associazione di allevatori da parte dell’autorità competente, qualora tale riconoscimento metta in pericolo la conservazione della razza o comprometta il funzionamento o il programma di miglioramento o di selezione di un’organizzazione o associazione esistente.
2) Se l’art. 2, n. 2, lett. a), della decisione della Commissione citata alla prima questione osti all’applicazione di una disposizione nazionale la quale
a) riconosca ad un’organizzazione o associazione di allevatori solamente il diritto ad essere sentita dall’autorità competente, nell’ambito del procedimento di riconoscimento di una nuova organizzazione o associazione di allevatori e non il diritto a che sia rifiutato il riconoscimento (...) per il motivo che ciò mette in pericolo la conservazione della razza o compromette il funzionamento o il programma di miglioramento o di selezione della prima e
b) non riconosca ad un’organizzazione o ad un’associazione esistente il diritto di impugnare in giudizio (dinanzi al Verwaltungsgerichtshof) il riconoscimento concesso dall’autoritá amministrativa nonostante la sua opinione contraria.
IV ─ Normativa comunitaria
14. Il 26 giugno 1990 il Consiglio ha adottato la direttiva 90/427/CEE, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (6) , al fine di fissare, sulla commercializzazione di tali animali, norme miranti a garantire una crescita razionale del patrimonio zootecnico e ad incrementare la produttività del settore.
Nella motivazione si afferma che le disparità riguardanti l’iscrizione nei libri genealogici costituiscono un ostacolo per gli scambi intracomunitari e che la liberalizzazione di questi ultimi presuppone una maggiore armonizzazione, in particolare in questa materia 7 –Quinto ‘considerando’..
15. L’art. 4, n. 2, della direttiva, obbliga la Commissione a stabilire, conformemente ai principi di cui al n. 1,
«a) i criteri per l’approvazione o il riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici;
(...)».
16. In data 11 giugno 1992 la Commissione ha approvato la decisione 92/53, con il fine, in particolare, di dare attuazione all’art. 4, n. 2, lett. a), della citata direttiva. L’art. 2 della decisione dispone:
«1. Le autorità dello Stato membro interessato debbono concedere l’approvazione o il riconoscimento ufficiale a qualsiasi organizzazione o associazione che tenga o istituisca libri genealogici, se risponde alle condizioni stabilite in allegato.
2. Tuttavia, in uno Stato membro nel quale esistono, per una determinata razza, una o più organizzazioni o associazioni approvate o riconosciute ufficialmente, le autorità possono negare il riconoscimento di una nuova organizzazione o associazione:
a) se questa mette in pericolo la conservazione della razza o compromette il funzionamento o il programma di miglioramento o di selezione di una organizzazione o associazione esistente, o,
b) se gli equidi di tale razza possono essere iscritti o registrati in una sezione specifica di un libro genealogico tenuto da un’organizzazione o associazione che rispetti, segnatamente per tale sezione, i principi fissati conformemente al punto 3 lettera b) dell’allegato dall’organizzazione o dall’associazione che tiene il libro genealogico di origine della razza stessa.
3. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle approvazioni o ai riconoscimenti ufficiali rilasciati nonché in merito ai dinieghi.
4. Qualora un’approvazione o riconoscimento ufficiale siano negati a un’organizzazione o associazione in uno Stato membro, i motivi del diniego devono essere comunicati per iscritto all’associazione o organizzazione stessa».
V ─ Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
17. Hanno presentato osservazioni scritte nel presente procedimento, entro il termine a tal fine stabilito dall’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia, l’Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen, ricorrente nella causa principale, il governo austriaco e la Commissione.
All’udienza tenutasi il 4 dicembre 2003 erano presenti, per esporre le proprie osservazioni orali, il rappresentante dell’Österreichischer Zuchteverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen e l’agente della Commissione.
VI ─ Prima questione pregiudiziale
18. L’organo giurisdizionale austriaco intende sapere, in primo luogo, se l’art. 2, n. 2, lett. a), della decisione 92/353 conferisce ad un’organizzazione che tiene libri genealogici per equidi registrati, allorché una nuova organizzazione chiede di essere ufficialmente riconosciuta, il diritto di pretendere che le autorità competenti rifiutino tale riconoscimento, qualora sussista uno dei presupposti contemplati dalla detta norma.
A – Osservazioni presentate
19. L’Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen propone alla Corte di giustizia di rispondere in senso affermativo. Esso sostiene che l’art. 2, n. 2, lett. a) e b), della decisione 92/353 è chiaro, preciso ed incondizionato, e pertanto idoneo a produrre effetti diretti a favore dei singoli. A suo avviso, il verbo «possono», riferito alle autorità degli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che, sempreché esista un motivo di diniego del riconoscimento, un’associazione esistente ha il diritto di pretendere che le autorità nazionali rifiutino di concedere l’approvazione alla nuova organizzazione. Sarebbe privo di senso ipotizzare che uno Stato membro utilizzi il potere discrezionale di cui apparentemente dispone in relazione al riconoscimento se non fosse stato attribuito, nel contempo, alle organizzazioni esistenti un diritto giuridicamente protetto ad impugnare l’approvazione.
20. Il governo austriaco ritiene che l’art. 2, n. 2, lett. a), della decisione 92/353 abbia lo scopo di assicurare che le autorità nazionali, agendo autonomamente, esaminino le richieste di riconoscimento ufficiale inoltrate dalle organizzazioni di allevatori, sulla base di criteri oggettivi, prestabiliti; che, invece, lo stesso non sia finalizzato, come pretendono i ricorrenti nella causa principale, a preservare gli interessi delle organizzazioni concorrenti. Dato che tale norma comunitaria è stata correttamente trasposta nell’ordinamento austriaco con la legge relativa all’allevamento di animali, segnatamente, con l’art. 9, n. 5, non occorre far valere la sua applicabilità diretta. In ogni caso, le disposizioni ivi contenute non risultano né incondizionate né sufficientemente precise, non potendo quindi essere fatte valere in giudizio dai singoli.
21. Da parte sua, la Commissione afferma che, se sussistono le condizioni di cui all’art. 2, n. 2, lett. a) e b), della decisione 92/353, le autorità competenti degli Stati membri sono dispensate dall’obbligo di concedere il riconoscimento ad ogni nuova organizzazione o associazione, di cui al n. 1 dello stesso articolo. Tale disposizione attribuisce pertanto alle dette autorità il potere discrezionale di rifiutare il riconoscimento, senza peraltro creare alcun obbligo di diniego, per cui non fa sorgere un diritto delle organizzazioni esistenti di esigere l’adozione di una decisione in tal senso.
All’udienza, la Commissione ha asserito che tanto la direttiva 90/427 quanto la decisione 90/353 sono state adottate con il proposito di incoraggiare la creazione di associazioni ed organizzazioni, riconosciute dalle autorità nazionali, che tengano il libro genealogico delle razze equine nel rispetto dei principi stabiliti dall’organizzazione che tiene il libro genealogico di origine, allo scopo di porre fine alle disparità in materia di iscrizione.
B – Esame della questione pregiudiziale
22. Sono d’accordo con il governo austriaco e con la Commissione nel ritenere che tale questione debba essere risolta in senso negativo.
23. Le organizzazioni e associazioni di allevatori svolgono un ruolo molto importante all’interno del progetto favorito dalla direttiva 90/427 giacché, nella motivazione, si afferma che il conseguimento di risultati soddisfacenti nel settore dell’allevamento equino dipende in ampia misura dall’utilizzazione di equidi iscritti in libri genealogici tenuti da organizzazioni o associazioni ufficialmente riconosciute. Ciò è tanto vero che il Consiglio ha assegnato alla Commissione il compito di fissare i criteri per la concessione dell’approvazione a questa categoria di organizzazioni ed associazioni richiedendosi, come condizione fondamentale, che esse rispettino i principi stabiliti dall’organizzazione o associazione che gestisce il libro genealogico della razza.
24. La Commissione ha assolto tale compito emanando la decisione 92/353, il cui art. 2, n. 2, lett. a), è oggetto di interpretazione nel presente procedimento, su domanda del Verwaltungsgerichtshof.
25. Tale normativa, all’art. 2, n. 1, prevede la regola generale secondo cui le autorità competenti di ogni Stato membro concedono l’approvazione o il riconoscimento ufficiale a qualsiasi organizzazione o associazione che tenga o istituisca libri genealogici, abbia sede nel territorio nazionale, presenti una domanda in tal senso e soddisfi le condizioni stabilite nell’allegato.
26. Tuttavia, l’art. 2, n. 2, lett. a), ammette un’eccezione a tale regola generale, poiché consente agli Stati membri, nell’adempimento del loro obbligo di salvaguardia dell’interesse generale, di non osservare il suddetto obbligo. In forza della citata norma, quando, per una determinata razza, esistono una o più organizzazioni o associazioni approvate ufficialmente, è possibile negare il riconoscimento ad una nuova organizzazione in due casi: se quest’ultima mette in pericolo la conservazione della razza e se possa compromettere il funzionamento o il programma di miglioramento o di selezione di un’associazione esistente.
Come ho indicato nel paragrafo dedicato alle disposizioni del diritto interno, il legislatore austriaco ha scelto di ridurre il margine discrezionale delle autorità nazionali, in quanto l’art. 9, n. 5, della legge sull’allevamento di animali impone di rifiutare il riconoscimento ad una nuova organizzazione qualora sia accertata la sussistenza di uno dei due casi sopra menzionati.
27. Dalla lettera dell’art. 2 della decisione 92/353, i cui destinatari sono gli Stati membri, si deducono alcuni diritti a favore dei singoli. Orbene, osservo che beneficiarie della norma sono solo le nuove associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici, le quali, se soddisfano i requisiti, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento ufficiale, cosicché, in caso di diniego, possono richiedere una comunicazione scritta in cui vengano specificati i motivi del rifiuto.
28. Resta da vedere se l’art. 2, n. 2, lett. a), della decisione 92/353 conferisca diritti alle associazioni esistenti, come sostiene l’Österreichischer Zuchtverband für Ponys Kleinpferde und Spezialrassen.
29. Per quanto riguarda l’eventualità che una nuova associazione costituisca un pericolo per la conservazione della razza, spetta alle autorità nazionali esaminare tale possibilità, giacché si trovano nelle condizioni migliori per valutare, tenendo presenti gli interessi pubblici e privati in gioco, se tale pericolo sussista in ciascun caso specifico.
30. Quanto poi alla valutazione circa l’idoneità a compromettere il funzionamento o il programma di miglioramento o di selezione di un’associazione esistente, sono del parere che la citata disposizione implichi che le autorità nazionali devono sentire le organizzazioni esistenti prima di prendere una decisione definitiva sulle nuove domande di approvazione (8) .
31. Tuttavia, tale procedura non significa che l’opinione sfavorevole di un’organizzazione esistente debba vincolare le autorità competenti, comportando necessariamente il rigetto della richiesta di riconoscimento.
Da un lato, siffatta interpretazione non può essere ricavata né dal tenore letterale della disposizione né dalla finalità che essa persegue.
D’altro lato, ammettere tale risultato significherebbe attribuire a organizzazioni private un potere esorbitante, in virtù della sola circostanza che esse hanno ottenuto il riconoscimento in epoca anteriore. Si deve tenere presente, in particolare, che, così come è formulata, la disposizione comunitaria autorizza, ma non obbliga, gli Stati membri – laddove sussista uno dei casi previsti –, a rifiutare l’approvazione di una nuova organizzazione che pure possieda i requisiti prescritti. Inoltre, le organizzazioni esistenti sono soggette a continua supervisione; infatti il riconoscimento ufficiale viene loro ritirato qualora non soddisfino più, in maniera permanente, le condizioni che erano state loro richieste per potere ottenere l’approvazione.
32. Per le ragioni esposte, ritengo che l’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2/353 non conferisca ad un’organizzazione che tiene libri genealogici per equidi registrati il diritto di esigere, quando una nuova organizzazione chiede il riconoscimento ufficiale, che le autorità competenti adottino una decisione di rigetto.
VII ─ Seconda questione pregiudiziale
33. Il giudice austriaco chiede poi se l’art. 2, n. 2,lett. a), della decisione 92/353 osti all’applicazione di una normativa nazionale la quale, nel disciplinare la procedura per l’approvazione ufficiale di una nuova associazione di allevatori, da una parte, riconosce alle associazioni esistenti il solo diritto ad essere sentite, e non il diritto di esigere il diniego del riconoscimento e, dall’altra, non le legittima a impugnare in giudizio tale riconoscimento, anche qualora vi si fossero opposte in sede di audizione.
A – Osservazioni presentate
34. L’Östrreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen sostiene che la normativa comunitaria prevale sull’art. 9, n. 3, della legge sull’allevamento di animali. Dal momento che si può concedere l’approvazione ad una nuova organizzazione che non comprometta il funzionamento di un’altra organizzazione esistente, si deve ammettere che la funzione di quest’ultima nel procedimento si accompagna ad un diritto soggettivo, il cui fondamento risiede nel diritto pubblico, di richiedere il controllo della decisione adottata, facoltà che non è compresa nella mera possibilità di essere sentiti. E’ pertanto necessario, al fine di garantire la posizione giuridica sostanziale conferita dalla normativa comunitaria che, nell’ambito del procedimento per il riconoscimento di una nuova organizzazione, un’altra organizzazione che già esiste goda di tutte le prerogative inerenti alla qualità di parte. Altrimenti, gli Stati membri, potendo stabilire chi ha la capacità di stare in giudizio, sarebbero liberi di vanificare un diritto che ha origine nell’ordinamento giuridico comunitario.
35. Secondo il governo austriaco, l’applicazione dei diritti conferiti ai singoli dal citato ordinamento giuridico comunitario viene effettuata mediante il diritto processuale interno. Il disposto dell’art. 2, n. 2, della decisione 92/353 implica che spetta alle autorità competenti degli Stati membri verificare se siano soddisfatti i criteri prefissati, senza legittimare le organizzazioni concorrenti ad opporsi al riconoscimento di una nuova associazione. Allorché ha trasposto tale disposizione nell’ordinamento nazionale, il legislatore austriaco non soltanto ha assicurato il rispetto scrupoloso della norma comunitaria, ma ha anche preso in considerazione gli interessi dei terzi, riconoscendo loro un diritto ad essere sentiti che non è contemplato dall’art. 2 della decisione 92/353.
36. La Commissione considera rispettati i diritti conferiti ai terzi dalla direttiva 92/353 quando l’organizzazione esistente ha la facoltà di essere sentita nel corso del procedimento volto al riconoscimento della nuova associazione. Essa aggiunge che la competenza attribuitale dal Consiglio con la direttiva 90/427 è limitata al contesto degli scambi intracomunitari e non si estende alle possibilità concesse alle organizzazioni esistenti per partecipare al procedimento amministrativo o per difendere i loro interessi in sede giurisdizionale.
B ─ Esame della questione pregiudiziale
37. Osservo come dal tenore letterale dell’art. 2, n. 2, lett. a), della decisione 92/353 non si possa desumere che le organizzazioni esistenti godano dei diritti di cui si occupa il giudice austriaco. Tale disposizione si limita a enunciare i casi in cui gli Stati membri hanno la facoltà di rifiutare il riconoscimento ufficiale ad una nuova associazione, cosicché sono comunque le autorità competenti di ogni paese che valutano se sussista una delle ipotesi previste.
38. La concessione di tali diritti non appare neppure necessaria se si guarda alla finalità della disposizione. La decisione 92/353 disciplina i criteri per l’approvazione di associazioni che tengono libri genealogici per equidi registrati; sono pertanto queste ultime organizzazioni, le quali chiedono di essere riconosciute, a poter avvalersi del contenuto della detta disposizione.
39. Le associazioni ed organizzazioni esistenti, tuttavia, non compaiono in questa disposizione come titolari di diritti, ma vengono menzionate solo indirettamente, quando si attribuisce alle autorità competenti il compito di valutare, prima di approvare una nuova associazione, se ciò possa compromettere il funzionamento o il programma di miglioramento o di selezione di un’altra organizzazione già in essere.
Nell’ambito di tale valutazione, il fatto che le autorità sentano le organizzazioni esistenti prima di decidere sul riconoscimento, come sembra prevedere la normativa austriaca, rappresenta una misura di buona amministrazione. Ciò non significa che in forza dell’art. 2, n. 2, lett. a), della decisione 92/353 gli Stati membri siano tenuti a permettere alle organizzazioni esistenti di impugnare un’approvazione concessa ad un’organizzazione concorrente contro i loro desideri o interessi.
40. Per le ragioni esposte, ritengo che l’art. 2, n. 2, lett. a), della decisione 92/353 non osti all’applicazione di una normativa nazionale che, nell’ambito della disciplina del procedimento per l’approvazione ufficiale di una nuova associazione di allevatori, conferisce alle organizzazioni esistenti il solo diritto di essere sentite e nega loro ogni possibilità di agire in giudizio contro tale approvazione, anche qualora esse vi si fossero opposte in sede di audizione.
VIII ─ Conclusione
41. In base a tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia di risolvere così le questioni poste dal Verwaltungsgerichtshof:
«1) L’art. 2, n. 2, lett. a), della decisione della Commissione 11 giugno 1992, 92/353/CEE, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati, non riconosce ad un’organizzazione di allevatori esistente, allorché una nuova organizzazione chiede il riconoscimento ufficiale, il diritto di pretendere che le autorità competenti adottino una decisione di diniego.
2) L’art. 2, n. 2, lett. a), della decisione 92/353 non osta all’applicazione di una normativa nazionale che, nel disciplinare il procedimento per l’approvazione ufficiale di una nuova associazione di allevatori, conferisce alle organizzazioni esistenti il solo diritto ad essere sentite, negando loro ogni possibilità di impugnare tale approvazione in giudizio, anche qualora vi si fossero opposte in sede di audizione».
1 – Lingua originale: lo spagnolo.
2 – GU L 192, pag. 63.
3 – Da parte sua, la Commissione indica, nelle sue osservazioni scritte, che il diritto amministrativo austriaco distingue tra chi è parte di un procedimento e chi ha la sola qualità di interessato. Il primo è titolare di un diritto o di un interesse legittimo, mentre il secondo è colui che chiede alle autorità di agire o chi è pregiudicato dal provvedimento amministrativo. La facoltà peculiare di chi è parte consiste nella possibilità di impugnare la decisione delle autorità, facoltà che è negata a chi è semplicemente interessato.
4 – Su richiesta del giudice relatore, durante l’udienza, l’avvocato della ricorrente ha riferito alla Corte che l’organizzazione che tiene il libro genealogico di origine della razza pony delle isole Shetland ha sede in Scozia.
5 – GU C 28 del 1° febbraio 2000, pag. 2.
6 – GU L 224, pag. 55.
7 – Quinto ‘considerando’.
8 – Lo stesso accade, a mio avviso, quando si tratta di applicare dell’art. 2, n. 2, lett. b), della decisione 92/353, del quale l’organo giurisdizionale austriaco non ha chiesto l’interpretazione: ossia, quando gli equidi possono essere iscritti in una sezione specifica del libro genealogico tenuto da un’altra associazione che rispetti i principi stabiliti da quella che gestisce il libro genealogico di origine; tale norma è diretta ad evitare un’ingiustificata proliferazione di associazioni aventi la stessa finalità.
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