CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
L.A. GEELHOED
presentate il 25 settembre 2003(1)
Causa C-237/02
Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG
contro
Ulrike Hofstetter
contro
Ludger Hofstetter
(domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesgerichtshof)
«Interpretazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto relativo alla costruzione e alla cessione di un posto macchina in un parcheggio – Clausola con cui si inverte l'ordine di adempimento delle obbligazioni contrattuali (come disciplinato dalle disposizioni integrative del diritto tedesco), compensando ciò con la concessione di una garanzia bancaria»
I – Introduzione
1. Nella causa in esame il Bundesgerichtshof ha sollevato una questione vertente sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (2) (in prosieguo: la «direttiva»). In particolare il Bundesgerichtshof vuole sapere se una clausola specifica controversa nel procedimento principale debba essere considerata abusiva ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva.
2. La questione sollevata mi offre lo spunto per esaminare la portata del compito interpretativo spettante alla Corte ove sia in questione la valutazione dell’eventuale carattere abusivo di clausole contenute in contratti stipulati con i consumatori controverse dinanzi al giudice nazionale.
3. Come si può dedurre anche dalla giurisprudenza della Corte – sino ad oggi limitata – sulla direttiva in esame, vi è motivo per porre rigide limitazioni a siffatto compito interpretativo. La direttiva lascia infatti agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nella valutazione della questione di stabilire quali clausole siano considerate abusive nel loro ordinamento giuridico nazionale. Un’ampia accezione di tale compito interpretativo pregiudicherebbe sostanzialmente siffatta discrezionalità, pregiudizio che il legislatore comunitario – come risulterà in prosieguo – ha esplicitamente dichiarato di non volere.
4. In sintesi, spetta in primo luogo al giudice nazionale valutare se una clausola sottoposta al suo giudizio in una controversia concreta debba essere considerata abusiva.
II – Ambito normativo, fatti e procedimento
5. L’essenza della direttiva si trova nel suo art. 3 che, per quanto qui rileva, recita:
«1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
(...)
3. L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».
Nel valutare il carattere abusivo di una clausola di un contratto vengono prese in considerazione tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto stesso, come stabilisce l’art. 4 della direttiva. Le clausole devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile (art. 5). Ai sensi dell’art. 6 della direttiva le clausole abusive contenute in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, non vincolano il consumatore.
6. La direttiva – per quanto qui rilevante – è stata recepita nell’ordinamento tedesco con l’art. 9 del Gesetz zur Regelung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (legge sulla disciplina delle condizioni generali dei contratti) e con alcune disposizioni del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco).
7. La causa principale verte su una controversia tra la Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG, attrice, da un lato, e Ulrike Hofstetter e Ludger Hofstetter, convenuti, dall’altro.
8. Con rogito del 5 maggio 1998 l’attrice, un’impresa edile comunale, ha venduto ai convenuti, nell’ambito delle sue attività commerciali, un posto macchina per un’autovettura in un parcheggio che essa doveva ancora costruire, per un importo di DEM 33 700. Ai sensi del contratto di compravendita l’intero prezzo di acquisto era dovuto previa esibizione di una garanzia, ma non prima del 30 aprile 1999. In caso di ritardato pagamento l’acquirente doveva corrispondere interessi di mora.
9. I convenuti hanno pagato il prezzo di acquisto solo dopo aver ricevuto, esente da vizi, il posto macchina il 21 dicembre 1999. Successivamente l’attrice ha chiesto gli interessi di mora per ritardato pagamento. Tale domanda veniva respinta in appello dall’Oberlandesgericht di Karslruhe. L’attrice impugna in cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof la sentenza dell’Oberlandesgericht.
10. Nell’ambito del procedimento in cassazione il Bundesgerichtshof propone alla Corte la seguente questione:
«Se si debba considerare abusiva ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, una clausola contenuta nelle condizioni generali di un venditore che impone all’acquirente di una costruzione edilizia ancora da realizzare di pagare l’intero prezzo di acquisto indipendentemente dallo stato di avanzamento della costruzione, qualora il venditore gli abbia in precedenza concesso la garanzia di un istituto di credito a copertura delle eventuali rivendicazioni finanziarie dell’acquirente in caso di inesatto o mancato adempimento del contratto».
11. Nel procedimento dinanzi alla Corte sono state presentate osservazioni scritte dall’attrice e dai convenuti nella causa principale, dal governo tedesco e dalla Commissione. Non ha avuto luogo una trattazione orale.
III – Valutazione
12. Tutte le osservazioni presentate alla Corte riguardano l’interpretazione della clausola controversa nella causa principale. Data la conclusione a cui perverrò in prosieguo, ho ritenuto di non dover discutere queste osservazioni – qualunque sia la loro importanza intrinseca – nelle presenti conclusioni. In queste conclusioni mi limito a trattare il carattere dell’armonizzazione prodotta dalla direttiva e le conseguenze che ne derivano per il controllo giurisdizionale da parte della Corte.
13. Nella sentenza Commissione/Svezia (3) , la Corte opera una distinzione tra gli artt. 3-6 (4) della direttiva, da un lato, e l’allegato di cui all’art. 3, n. 3, della medesima, dall’altro.
14. La Corte dichiara che gli artt. 3-6 conferiscono diritti al consumatore e che pertanto definiscono il risultato al quale tende la direttiva. La Corte rinvia poi alla propria consolidata giurisprudenza, secondo la quale è indispensabile che la situazione giuridica scaturente dalle misure nazionali di attuazione sia sufficientemente chiara e precisa e che i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.
15. Per contro, l’allegato non modifica per nulla il risultato al quale tende la direttiva e che, come tale, viene imposto agli Stati membri. Secondo la formulazione stessa dell’art. 3, n. 3, della direttiva, l’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive. È pacifico che una clausola menzionata in tale allegato non dev’essere necessariamente considerata abusiva e che, viceversa, una clausola che non vi figuri può ciononostante essere dichiarata abusiva.
16. La Corte afferma pertanto expressis verbis che l’elenco figurante nell’allegato della direttiva non restringe il potere discrezionale di cui dispongono le autorità nazionali nella determinazione del carattere abusivo di una clausola.
17. Ne deduco che il legislatore comunitario non ha voluto far rientrare nell’ambito di applicazione del diritto comunitario la valutazione della questione se una clausola sia in concreto abusiva. Il diritto comunitario pone soltanto le condizioni limite astratte, così come formulate dagli artt. 3 e segg. La condizione limite principale si trova all’art. 3, n. 1, della direttiva, ai sensi del quale una clausola, malgrado il requisito della buona fede, non deve determinare a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
18. La soluzione della questione di stabilire quale tipo di clausole possa determinare siffatto squilibrio è rimessa alle autorità nazionali.
19. Siffatta valutazione spetta in primo luogo al legislatore nazionale. Come risulta anche dalle considerazioni che precedono, gli artt. 3 e segg. della direttiva, che devono essere recepiti nell’ordinamento nazionale, offrono al consumatore una protezione minima. Il legislatore nazionale può adottare provvedimenti che offrano al consumatore un livello di protezione più elevato, come risulta dall’art. 8 della direttiva. Il legislatore nazionale è al riguardo libero di decidere se e in che modo trasporre l’allegato nell’ordinamento nazionale. Come ho spiegato nelle mie conclusioni presentate per la sentenza Commissione/Svezia (5) , nel fare ciò diverse alternative sono a sua disposizione.
20. Un ruolo importante spetta, in secondo luogo, al giudice civile nazionale. Infatti la direttiva riguarda i rapporti di diritto privato tra i singoli.
21. Nelle mie conclusioni per la sentenza Commissione/Svezia (6) ho spiegato che la direttiva autorizza gli organi giurisdizionali nazionali, che sono anch’essi parte della struttura dello Stato membro, ad offrire ai consumatori una protezione più ampia. Rinvio anche ad una corretta osservazione, espressa in quella causa dal governo finlandese, secondo cui nella pratica sarà spesso proprio il giudice nazionale ad integrare e precisare l’elenco indicativo di cui all’allegato della direttiva.
22. Di conseguenza, il controllo della Corte sul legislatore nazionale è di natura limitata. In due casi precedenti la Corte ha esercitato i suoi compiti di controllo.
23. La sentenza Océano Gruppo (7) riguardava un caso di mancata trasposizione del corpus della direttiva nell’ordinamento nazionale. La Corte è giunta alla conclusione che il giudice nazionale, conformemente ad una giurisprudenza costante della Corte secondo cui le disposizioni del diritto nazionale in un siffatto caso devono essere interpretate per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, doveva disapplicare d’ufficio una clausola abusiva che attribuiva la competenza al medesimo giudice nazionale (spagnolo).
24. Nella sentenza Commissione/Svezia (8) , la Corte ha esaminato se nell’ambito giuridico nazionale sia sufficientemente rispettato il carattere dell’allegato della direttiva. Come ha dichiarato la Corte in tale sentenza, l’elenco figurante in allegato alla direttiva ha un valore indicativo e illustrativo e costituisce una fonte d’informazione, sia per le autorità nazionali, che hanno il compito di applicare i provvedimenti di attuazione, sia per i singoli interessati da tali provvedimenti. Gli Stati membri devono garantire in misura sufficiente la conoscibilità dell’elenco per il pubblico, senza che al riguardo sia necessario utilizzare strumenti legislativi.
25. La Corte può anche interpretare le nozioni enunciate negli artt. 3-7 della direttiva, nel contesto della competenza ad interpretare il diritto comunitario attribuitale dall’art. 234 CE. In questo ambito può porsi la questione se una determinata normativa nazionale offra la tutela minima richiesta dalla direttiva.
26. La competenza della Corte di interpretare il diritto comunitario non si spinge tuttavia fino al punto che essa debba interpretare clausole controverse in una causa concreta pendente dinanzi al giudice nazionale. Come ho già spiegato in precedenza, non si tratta infatti al riguardo di una questione di diritto comunitario.
27. Una valutazione malgrado ciò, da parte del giudice comunitario, di tali clausole si porrebbe in contrasto con il presupposto su cui si è basato il legislatore comunitario, ossia quello di rimettere alle autorità nazionali la valutazione della questione di stabilire quali clausole debbano essere considerate abusive.
28. Mi sembra importante in merito la circostanza che il giudice nazionale svolge un ruolo centrale nel garantire l’applicazione della direttiva, ovviamente nei limiti in cui il diritto comunitario glielo consente (9) .
29. Egli deve poter svolgere siffatto ruolo senza dover continuamente sottoporre alla Corte la questione se una clausola controversa tra le parti in una causa civile debba essere considerata abusiva. Non si tratta soltanto di una questione di precisa delimitazione di competenza tra la Comunità e gli Stati membri, ma anche di un’utilizzazione economica dei rimedi giuridici. Dato il carattere generale della nozione di «abusiva», le clausole che compaiono nei contratti con i consumatori in grande varietà di forma e di contenuto offrirebbero continuamente nuovi spunti per sollevare questioni pregiudiziali.
30. Inoltre non esiste la necessità di un’interpretazione uniforme del diritto comunitario su questo punto, anche a prescindere dalla circostanza che il legislatore comunitario non la perseguiva. Le clausole infatti sono soprattutto rilevanti dal punto di vista dei rapporti di diritto privato, che sono in gran misura ancora disciplinati dal diritto nazionale, per cui può addirittura avvenire che lo stesso tipo di clausole abbia conseguenze giuridiche diverse nei vari ordinamenti giuridici. In quest’ottica è giusto che il legislatore comunitario nell’art. 3 della direttiva si sia limitato a stabilire una norma generale che deve realizzare un elevato livello di tutela del consumatore, come previsto dall’art. 95, n. 3, CE.
IV – Conclusioni
31. Alla luce delle considerazioni che precedono suggerisco alla Corte di risolvere la questione posta dal Bundesgerichtshof nei seguenti termini:
«Spetta al giudice nazionale stabilire se la clausola controversa nella causa principale debba essere considerata abusiva ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori».
1 – Lingua originale: l'olandese.
2 – GU L 95, pag. 29.
3 – Sentenza della Corte 7 maggio 2002, causa C-478/99 (Racc. pag. I-4147, segnatamente punti 18 e segg.).
4 – E l’art. 7, qui non rilevante.
5 – Sentenza cit. alla nota 3, paragrafo 43 delle conclusioni.
6 – V. nota 5.
7 – Sentenza della Corte 27 giugno 2000, cause riunite da C-240/98 a C-244/98 (Racc. pag. I-4941, segnatamente punti 30 e segg.).
8 – Sentenza cit. alla nota 3, punto 22.
9 – Diversamente dalla causa Océano Gruppo la mancata (o inadeguata) trasposizione della direttiva non forma oggetto della controversia.
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