CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate il 7 settembre 2004(1)
Causa C-249/02
Repubblica portoghese
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso di annullamento – Agricoltura – Politica agricola comunne – FEAOG – Spese di uno Stato membro inferiori alle previsioni comunicate alla Commissione – Riduzione degli anticipi nell'esercizio successivo – Lettera di un direttore generale della Commissione con cui si comunica allo Stato membro questa riduzione – Ricevibilità del ricorso»
1. La Repubblica portoghese chiede alla Corte di annullare la decisione del Direttore Generale per l’Agricoltura della Commissione delle Comunità europee 18 aprile 2002 (2) , con cui si applica, in forza dell’art 39, n. 3, del regolamento (CE) n. 1750/1999 (3) , una riduzione di EUR 4 583 055,83 su due anticipi del 2002 percepiti dalla ricorrente nell’ambito del finanziamento dei programmi di sviluppo rurale (in prosieguo: «PSR»).
I – Ambito normativo
2. Considerata la pluralità delle questioni sollevate con il presente ricorso d’annullamento, occorre illustrare dettagliatamente l’ambito normativo comunitario in cui esse devono essere esaminate.
A – I programmi di sviluppo rurale: oggetto, redazione e aspetti finanziari
1. Il regolamento (CE) n. 1257/1999 (4)
3. Detto regolamento definisce il quadro del sostegno comunitario per uno sviluppo rurale sostenibile, che accompagna e integra altri strumenti della politica agricola comune (art. 1). Dopo avere indicato, nel titolo II, le varie misure (5) , nel titolo III, sotto la rubrica «programmazione», esso dispone la redazione dei PSR al livello geografico più opportuno (art. 41, n. 1).
4. Oltre a precisare il contenuto dei PSR (art. 43), il regolamento prevede quanto segue:
– «[I PSR] sono elaborati dalle autorità competenti designate dallo Stato membro e presentati dallo Stato membro alla Commissione, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti, all’adeguato livello territoriale» (art. 41, n. 1).
– «I piani di sviluppo rurale si estendono su un periodo di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000» (art. 42).
– «I piani di sviluppo rurale sono presentati entro sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione esamina i piani presentati per valutarne la conformità al presente regolamento. In base a tali piani, la Commissione approva i documenti di programmazione per lo sviluppo rurale secondo la procedura di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 entro sei mesi dalla presentazione dei piani stessi» (6) (art. 44).
5. D’altro lato, l’art. 46 prevede che il sostegno comunitario per lo sviluppo rurale da parte della sezione garanzia del FEAOG «è soggetto a una programmazione e a una contabilità finanziaria su base annua (…)» (n. 1); che «la Commissione assegna agli Stati membri stanziamenti iniziali su base annua e secondo criteri obiettivi, che tengano conto delle situazioni e delle esigenze particolari, nonché delle azioni impegnative da intraprendere, specialmente per quanto riguarda l’ambiente, l’occupazione e la conservazione del paesaggio» (n. 2), e, infine, che «[g]li stanziamenti iniziali sono modificati in base a spese effettive e a previsioni di spesa rivedute, presentate dagli Stati membri tenendo conto degli obiettivi dei programmi e dei fondi disponibili (…)» (n. 3).
Inoltre si deve ricordare che «[l]’assistenza finanziaria da parte della sezione garanzia del FEAOG può assumere la forma di pagamenti anticipati per la realizzazione del programma e di pagamenti in funzione delle spese sostenute» (art. 47, n. 3).
L’art. 50 prevede le modalità di applicazione 7 –Tali modalità «sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999». che definiscono le informazioni relative alla presentazione e revisione dei documenti dei PSR, alla programmazione finanziaria, al fine di garantire la disciplina di bilancio e la partecipazione al finanziamento, al controllo e alla valutazione, nonché alla garanzia della coerenza tra le misure di sviluppo rurale e le misure di sostegno nell’ambito delle organizzazioni di mercato.
2. Il regolamento n. 1750/1999 (8)
6. Il regolamento n. 1257/1999 è stato integrato dal regolamento n. 1750/1999 (9) , modificato a più riprese (10) ed espressamente abrogato dal regolamento (CE) n. 445/2002 (11) , al quale farò riferimento (12) .
7. Anche questo regolamento di attuazione riguarda i PSR e dispone che essi devono essere redatti conformemente all’art. 43 del regolamento n. 1257/1999 «secondo le modalità indicate nell’allegato del presente regolamento» e che la loro approvazione «determina l’importo complessivo del sostegno comunitario» (13) (art. 33, nn. 1 e 2).
8. Sotto il profilo finanziario si deve tenere conto dell’art. 37, n. 1, che prevede quanto segue:
«Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per ciascun documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale e per ciascun documento unico di programmazione relativo all’obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG:
a) un riepilogo delle spese effettuate durante l’esercizio in corso e previste sino alla fine di detto esercizio, coperte dal sostegno comunitario, quali definite all’articolo 33, paragrafo 2, del presente regolamento, e
b) i preventivi di tali spese riveduti per gli esercizi successivi, sino alla fine del periodo di programmazione, tenendo conto della dotazione assegnata a ciascuno Stato membro.
Tali informazioni sono trasmesse in forma di tabella, secondo un modello informatizzato fornito dalla Commissione» 14 –Testo introdotto dall’art. 1, punto 12, del regolamento n. 2075/2000, citato alla nota 10..
9. L’art. 39, n. 1, dispone che «[p]er ciascuno Stato membro, le spese dichiarate per un dato esercizio sono finanziate nei limiti degli importi notificati ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, lettera b), per i quali siano disponibili stanziamenti iscritti in bilancio per l’esercizio considerato».
Tuttavia può accadere che vi siano differenze tra le spese effettuate e quelle previste. A tali discrepanze sono dedicati i restanti paragrafi dell’art. 39 15 –Il n. 1 bis è stato aggiunto dall’art. 1, punto 3, lett. a), del regolamento n. 1763/2001, citato alla nota 10.. Nel caso di specie rileva il n. 3:
«3. Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio siano inferiori al 75% degli importi di cui al paragrafo 1, le spese da riconoscere per l’esercizio successivo sono ridotte di un terzo della differenza riscontrata tra la suddetta soglia oppure gli importi derivanti dall’applicazione del paragrafo 1 bis, nel caso siano inferiori a tale soglia, e le spese effettive dell’esercizio in questione.
Non si tiene conto di tale detrazione per l’accertamento delle spese effettive relative all’esercizio successivo a quello in cui la riduzione è stata effettuata» 16 –Il testo di questo paragrafo è stato introdotto dall’art. 1, punto 3, lett. c), del regolamento n. 1763/2001, citato alla nota 10..
Orbene, ai sensi del n. 4 dello stesso art. 39, «[i]l paragrafo 3 non si applica alla prima dichiarazione delle spese sostenute ai sensi del documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale o del documento unico di programmazione relativo all’obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG» 17 –Il testo del n. 4 è stato introdotto dall’art. 1, punto 14, del regolamento n. 2075/2000, citato alla nota 10..
10. Infine, conformemente all’art. 50, il regolamento n. 1750/1999 si applica «al sostegno comunitario a decorrere dal 1° gennaio 2000».
3. Il regolamento n. 445/2002 (18)
11. Come ho anticipato (19) , questo regolamento, in vigore dal 22 marzo 2002 (20) , ha espressamente abrogato il regolamento n. 1750/1999 e dispone che i riferimenti al regolamento abrogato «s’intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato III» (art. 65).
12. Si deve osservare che molte disposizioni del regolamento n. 445/02 riproducono articoli del regolamento n. 1750/1999, il che ne fa in sostanza un testo consolidato (21) . Ciò vale per gli artt. 40, 41, n. 1 – corrispondenti all’art. 33, nn. 1 e 2, rispettivamente, del regolamento n. 1750/1999 –, 47 – art. 37 del regolamento n. 1750/1999 – e 49 – art. 39 del regolamento n. 1750/1999.
13. Orbene, prescindendo dalle logiche differenze derivanti dai rinvii all’una o all’altra disposizione (22) , nel regolamento n. 445/2002 si rilevano alcune variazioni rispetto al regolamento precedente. Fatte salve le altre disposizioni (23) , si deve considerare il cambiamento introdotto dall’art. 49, n. 5, a norma del quale «[i]l paragrafo 4 non si applica alla prima dichiarazione delle spese sostenute durante l’esercizio 2000 nell’ambito del documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale o del documento unico di programmazione relativo all’obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione “garanzia”del FEAOG». L’espressione «durante l’esercizio 2000» non figurava nell’art. 39, n. 4, del regolamento n. 1750/1999 (24) .
B – Il finanziamento della politica agricola comune
14. Il regolamento (CE) n. 1258/1999 (25) , dopo avere indicato i casi di finanziamento da parte della sezione «orientamento» e della sezione «garanzia» del FEAOG, all’art. 6, n. 1, obbliga gli Stati membri a trasmettere periodicamente alla Commissione «le seguenti informazioni, riguardanti gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento ed inerenti alle operazioni finanziate dalla sezione garanzia del Fondo:
a) dichiarazioni di spesa e stati di previsione del fabbisogno finanziario,
b) conti annui, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione, e certificazione della completezza, dell’esattezza e della veridicità dei conti trasmessi».
15. Il regolamento dispone inoltre che la Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo (26) , decide «gli anticipi mensili sul computo degli esborsi effettuati dagli organismi pagatori riconosciuti» (art. 7, n. 2, primo comma) e la liquidazione «entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio considerato e in base alle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b)». La decisione di liquidazione dei conti riguarda la completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. Essa non pregiudica l’adozione di decisioni successive secondo le disposizioni del n. 4 (27) (art. 7, n. 3).
16. Ricordo inoltre che il regolamento n. 1258/1999 si applica «alle spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2000» (art. 20, secondo comma).
17. Infine occorre rilevare che il regolamento n. 729/70 (28) , che ha preceduto il regolamento n. 1258/1999, è stato attuato dal regolamento (CE) n. 1663/95 (29) , anch’esso applicabile, con l’avvertenza che i riferimenti al regolamento n. 729/70 s’intendono fatti al regolamento che lo ha sostituito (30) .
C – L’adozione delle decisioni da parte della Commissione
18. A tenore dell’art. 211 CE, la Commissione dispone di un «proprio potere di decisione» e l’art. 4 del regolamento interno della Commissione (31) prevede quattro modalità di esercizio del suddetto potere:
a) in riunione,
b) per iscritto, in conformità dell’art. 12,
c) mediante delega orizzontale, ai sensi dell’art. 13, oppure
d) per delega verticale, ai sensi dell’art. 14.
19. La delega ad uno o più membri della Commissione può «essere oggetto di subdelegazione ai direttori generali o ai capi servizio», salva espressa disposizione contraria (art. 13). Inoltre la Commissione può delegare l’adozione di provvedimenti di gestione o di amministrazione ai «direttori generali e [ai] capi servizio» (art. 14). Orbene, «[u]na nota giornaliera, di cui viene fatta menzione nel processo verbale della riunione successiva, dà atto delle decisioni adottate mediante procedimento di delegazione orizzontale e procedimento di delegazione verticale» (art. 15).
II – Fatti
A – L’approvazione dei PSR della Repubblica portoghese
20. La Repubblica portoghese ha presentato alla Commissione tre PSR relativi al periodo 2000-2006:
– il 6 gennaio 2000 per il Portogallo continentale (32) ;
– il 4 febbraio 2000 per la regione autonoma delle Azzorre (33) ;
– il 22 febbraio 2000 per la regione autonoma di Madera (34) .
21. La Commissione ha approvato i PSR con decisioni rispettivamente del 22 novembre 2000, 1° marzo 2001 e 30 aprile 2001 (35) . Dette decisioni, dopo avere indicato all’art. 1 il contributo della sezione garanzia del FEAOG alle spese delle misure progettate per l’esecuzione del programma, all’art. 2, n. 2, dispongono che, ai sensi dell’art. 7 del regolamento (CE) n. 296/96 (36) , per l’esercizio 2000 si devono prendere in considerazione i pagamenti effettuati dagli organismi competenti a partire dal 16 ottobre 1999. L’art. 3, n. 1, precisa che le spese sono ammissibili a partire rispettivamente dal 6 gennaio, 4 e 22 febbraio (37) .
B – L’applicazione dell’art. 39, n. 3 del regolamento n. 1750/1999 da parte della Commissione
22. Conformemente all’art. 37, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1750/1999 (38) , la Repubblica portoghese, mediante comunicazione del 30 settembre 2000, ha presentato alla Commissione, per ciascun PSR, il suo preventivo di spesa per gli esercizi successivi del periodo di programmazione. L’importo relativo all’esercizio 2001 era pari a EUR 281 430 000.
23. La Commissione, in base ai dati trasmessi mensilmente dalla Repubblica portoghese, ha constatato che nell’esercizio 2001 le spese effettivamente sostenute ammontavano a EUR 197 323 332,52, pari al 70,11% delle spese previste per tale esercizio.
24. La questione relativa all’applicazione dell’art. 39, n. 3, del regolamento n. 1750/1999 è stata esaminata in varie occasioni dal comitato del FEAOG:
a) il verbale della riunione del 22 gennaio 2002 contiene riferimenti alle penalità da infliggere ad alcuni Stati membri per le difformità riscontrate rispetto al bilancio relativo allo sviluppo rurale dell’esercizio FEAOG 2001 e cita espressamente l’art. 39, n. 3, del regolamento n. 1750/1999 (punto 6.1). Tuttavia il punto in questione è stato accantonato per motivi procedurali interni, dato che, prima di stabilire le penalità, occorreva calcolare l’importo delle spese indicate dagli Stati membri per l’esercizio considerato, che sarebbero state rese note dopo il 31 gennaio 2002, data di chiusura dell’esercizio 2001 per la sezione garanzia del FEAOG.
Risulta che nella stessa riunione, a titolo di informazione sui preventivi di spesa relativi allo sviluppo rurale per l’esercizio FEAOG 2002, riveduti conformemente all’art. 39, n. 3, del regolamento n. 1750/1999, il rappresentante della Commissione ha illustrato le modalità di calcolo utilizzate (punto 6.2);
b) il verbale della riunione tenutasi il 19 febbraio 2002 contiene un’informazione analoga e anch’esso menziona espressamente l’applicazione dell’art. 39, n. 3, del regolamento n. 1750/1999 (punto 6).
Da detto verbale emerge inoltre che il rappresentante della Commissione ha fatto riferimento alle penalità da infliggere ai sei Stati membri le cui spese per i PSR erano state inferiori al 75% delle spese previste e ha annunciato che avrebbe loro comunicato tramite lettera la data in cui il relativo importo sarebbe stato detratto dagli anticipi mensili.
25. La lettera impugnata, diretta all’Istituto nazionale di garanzia agricola (in prosieguo: l’«INGA») (39) , precisa che durante l’esercizio FEAOG 2001 le spese effettuate ammontavano a EUR 197 323 332,52, importo inferiore al 75% di EUR 281 430 000,00 iscritti a bilancio, per cui doveva applicarsi l’art. 39, n. 3, del regolamento n. 1750/1999, trasmettendo in allegato il documento AGRI/46059/2001‑Rev. 2, discusso dal comitato del FEAOG del 19 febbraio 2002, contenente il dettaglio del calcolo (40) . Basandosi sulla predetta disposizione, la lettera annuncia una riduzione di EUR 4 583 055,83 su due anticipi del 2002, imputandola al capitolo B01‑41 (verifica dei conti e riduzioni/rettifiche nell’ambito degli anticipi), senza modifica degli importi riconosciuti allo Stato membro dalla decisione 2000/426/CE (41) .
26. Nella riunione del 19 aprile 2002 del comitato del FEAOG è stata nuovamente esaminata la riduzione di cui all’art. 39, n. 3, del regolamento n. 1750/1999. Il presidente, su richiesta della delegazione danese, ha reso noto il parere del servizio giuridico della Commissione, il quale confermava che la detta riduzione aveva carattere di penalità finanziaria classica e che sarebbe stata adottata sotto forma di riduzione degli anticipi agli Stati membri interessati nei mesi di giugno o agosto 2002.
27. Durante le riunioni del 22 maggio e del 19 giugno 2002, il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli anticipi corrisposti agli Stati membri nei mesi di giugno e luglio 2002, rispettivamente a fronte delle spese di aprile e maggio dello stesso anno. In tali riunioni è stato messo a verbale che gli importi tenevano conto delle correzioni positive e negative delle spese dichiarate dagli Stati membri.
28. Con decisioni 27 maggio e 24 giugno 2002, sottoscritte dal Commissario competente per l’Agricoltura, la Commissione ha fissato l’importo degli anticipi agli Stati membri relativi rispettivamente ai mesi di aprile e maggio 2002. Dette decisioni indicano soltanto gli importi complessivi per ciascuno Stato, senza ulteriori informazioni.
29. Si deve inoltre rilevare che la Commissione, con decisione 12 giugno 2002, 2002/461/CE (42) , ha approvato, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 1258/1999, i conti degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l’esercizio 2001.
III – Procedimento dinanzi alla Corte
30. Il ricorso della Repubblica portoghese è pervenuto alla cancelleria della Corte il 1° luglio 2002.
31. La Commissione delle Comunità europee ha presentato un controricorso con cui chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile o, in ogni caso, che sia respinto e che la ricorrente sia condannata alle spese.
32. Dopo la replica e la controreplica, si è chiusa la fase scritta del procedimento.
33. Il 1° luglio 2004 si è svolta l’udienza richiesta dalla ricorrente, cui ha partecipato anche la convenuta, e la presentazione delle conclusioni è stata annunciata per il 7 settembre seguente.
IV – Analisi giuridica
34. In limine è stata sollevata la questione della ricevibilità del ricorso, in quanto la Commissione ritiene che l’oggetto dell’impugnazione sia una lettera di contenuto informativo. Per il resto, l’analisi del ricorso fa riferimento ai motivi di annullamento dedotti dalla Repubblica portoghese.
35. Tuttavia si tratta di argomenti connessi tra loro, dato che la natura giuridica della lettera controversa può incidere sensibilmente sul vizio di incompetenza dedotto dalla ricorrente in via principale.
A – Sulla ricevibilità del ricorso d’annullamento
1. Argomenti
36. La Commissione chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile in quanto ritiene, in sintesi, che il ricorso d’annullamento possa essere proposto solo contro atti che producono effetti giuridici obbligatori, il che non avviene nel caso della lettera impugnata, la quale non comporta neanche la modificazione di situazioni giuridiche, bensì, dando seguito a quanto annunciato nella riunione del comitato del FEAOG del 19 febbraio 2002, ha contenuto meramente informativo, costituisce una semplice comunicazione tra i servizi della Commissione e quelli della Repubblica portoghese su un argomento già noto in virtù delle riunioni del comitato, rientrando nell’ambito della cooperazione tra la Comunità e gli Stati membri.
La Commissione sostiene inoltre che le decisioni giuridicamente vincolanti che interessano la ricorrente sono quelle del 27 maggio e del 24 giugno 2002, relative agli anticipi da corrispondere in aprile e maggio dello stesso anno, con le quali il Commissario competente per l’Agricoltura ha adottato i provvedimenti di riduzione.
37. Il governo portoghese, basandosi sul fatto che nella riunione del comitato del FEAOG del 22 gennaio 2002 non è stata discussa l’irrogazione di alcuna penalità, in quanto non era stato calcolato l’importo delle spese effettuate da ciascuno Stato, e che nella riunione del 19 febbraio 2002 la Commissione si è limitata a rendere nota la sua intenzione di infliggere le penalità, ritiene che la lettera modifichi la situazione giuridica del Portogallo e costituisca l’atto in forza del quale si è applicata nei suoi confronti una riduzione di importo determinato, atto che presenta quindi un contenuto individuale e concreto.
Il governo portoghese afferma che, prima di ricevere la lettera, ignorava che la Commissione avesse deciso di effettuare la riduzione nonché l’importo della medesima, e se sarebbe stata ripartita tra gli anticipi mensili dell’esercizio 2002 ovvero sarebbe stata imputata interamente ad una mensilità.
A suo parere, le decisioni 27 maggio e 24 giugno 2002 sarebbero solo atti esecutivi non impugnabili, in quanto non indicano che tra le spese effettuate e quelle previste dalla Repubblica portoghese esiste una differenza inferiore al 75%, e non specificano la penalità irrogata né il suo importo.
38. Ritengo che per pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso d’annullamento si debba muovere dall’art. 230 CE (43) , come interpretato dalla Corte di giustizia.
39. Il ricorso d’annullamento ha un duplice scopo: il controllo del rispetto del diritto comunitario da parte delle istituzioni e la difesa dei diritti dei ricorrenti (altre istituzioni comunitarie, Stati membri o singoli) di fronte agli atti di dette istituzioni (44) e la Corte ha dichiarato che è in contrasto con lo scopo del ricorso interpretare restrittivamente le condizioni di ricevibilità (45) .
40. A tale proposito, la Corte ha sottolineato che la Comunità europea è una comunità di diritto, nel senso che né gli Stati che ne fanno parte, né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale di base costituita dal Trattato, che ha istituito peraltro un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia il controllo di legittimità degli atti delle istituzioni (46) . Tale sistema consente di proporre un ricorso diretto contro «tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni (…) miranti a produrre effetti giuridici» (47) .
41. Il problema sta appunto nello stabilire quando un atto comunitario produca effetti giuridici.
2. La nozione di atto che produce effetti giuridici
42. Ho già avuto modo di esaminare tale nozione (48) . Ritengo che quanto ho rilevato in quella sede conservi tutta la sua validità in casi come quello in esame, in cui si solleva la questione della portata degli effetti nei confronti di uno Stato membro.
43. Secondo la Corte, la denominazione e la forma dell’atto, in linea di massima, sono irrilevanti, mentre ciò che conta è il suo obiettivo e la sua portata (49) , tant’è che è stato dichiarato ricevibile il ricorso proposto contro una lettera (50) o contro una decisione verbale (51) . In linea con questa giurisprudenza, è stato dichiarato ricevibile un ricorso d’annullamento proposto contro una risoluzione del Consiglio che invitava gli Stati membri a concludere un accordo internazionale per conto della Comunità (52) , o contro una comunicazione della Commissione che, con il pretesto di interpretare le disposizioni di una direttiva, imponeva nuovi obblighi agli Stati membri (53) .
44. Per contro, sono stati dichiarati irricevibili i ricorsi proposti contro atti non idonei a costituire, di per sé, diritti ed obblighi nei confronti dei terzi e sono stati respinti i ricorsi contro provvedimenti o linee direttrici di natura interna, che non producono effetti al di fuori della sfera dell’istituzione autrice dell’atto (54) o contro una determinata prassi comunitaria (55) . Del pari, sono stati dichiarati irricevibili i ricorsi contro atti precedenti o successivi alla decisione che conclude un procedimento complesso. I vizi degli atti preparatori di un atto successivo, che contiene la decisione dell’istituzione, devono essere fatti valere con il ricorso contro tale atto (56) , fermo restando che gli atti preparatori possono formare oggetto di impugnazione autonoma qualora, producendo effetti giuridici, risolvano in via definitiva un incidente del procedimento principale. Per lo stesso motivo, non possono essere impugnati gli atti che si limitano a riprodurre o a confermare atti precedenti (57) né quelli di mera esecuzione (58) .
3. Applicazione delle precedenti considerazioni al caso di specie
45. Alla luce delle suesposte considerazioni, la lettera impugnata dev’essere considerata un atto che produce effetti giuridici.
46. L’art. 39, n. 3, del regolamento n. 1750/1999 (59) prevede una riduzione delle spese da riconoscere per l’esercizio successivo, in base a parametri precisi (60) , dal che si evince che l’organismo competente deve adottare una decisione con cui stabilisce concretamente la riduzione in base ai dati pertinenti. Pertanto occorre definire le «spese effettivamente sostenute», «gli importi di cui al paragrafo 1», il differenziale tra i due e, infine, come conseguenza, il terzo della «differenza riscontrata» cui ammonta la riduzione.
47. Solo dopo aver saputo che gli sarà applicata una riduzione in base a tutti questi dati, lo Stato membro è in grado di impugnare efficacemente la relativa decisione, mettendo in discussione le nozioni o gli elementi presi in considerazione, cosa che difficilmente può fare quando questi vengono forniti mediante comunicazioni successive e non viene adottata una decisione concreta che riunisca tutti i dati esistenti e consenta allo Stato di dissentire e di percorrere, se lo ritiene opportuno, la via giudiziaria.
48. Nella fattispecie, la lettera indica chiaramente che occorre applicare alla Repubblica portoghese l’art. 39, n. 3, del regolamento n. 1750/1999 e precisa l’importo della riduzione, il momento in cui tale riduzione verrà effettuata e i dati utilizzati:
– le spese sostenute ammontano a EUR 197 323 332,52;
– il preventivo di spesa per il 2001 trasmesso ai servizi della Commissione il 30 settembre 2000 ammontava a EUR 281 430 000,00;
– le spese effettivamente sostenute risultano inferiori al 75% di quelle previste; e
– la riduzione ammonta ad EUR 4 583 055,83, da applicarsi su due anticipi del 2002.
49. Pertanto il ricorso d’annullamento contro la lettera sembra ricevibile, nonostante le osservazioni dedotte dalla Commissione in senso contrario.
50. Tuttavia, la questione dell’applicabilità dell’art. 39, n. 3, del regolamento n. 1750/1999 è stata sollevata in due riunioni precedenti del comitato del FEAOG (61) , in entrambi i casi a titolo informativo (62) . L’oggetto della riunione del 22 gennaio 2002 non presenta, per quanto di rilievo nella fattispecie, grande rilevanza sotto il profilo giuridico, giacché è stato cancellato dall’ordine del giorno tutto ciò che si riferiva all’applicazione del predetto articolo, proprio a causa dell’indisponibilità di uno dei dati necessari. Seri dubbi sorgono se si esamina l’oggetto della riunione tenutasi il 19 febbraio seguente.
51. Dal verbale di detta riunione emerge che il rappresentante della Commissione ha indicato le penalità che si dovevano irrogare ad alcuni Stati membri, menzionate, a quanto pare (63) , in un documento allegato, che è stato successivamente trasmesso unitamente alla lettera impugnata. Da quanto precede si potrebbe desumere che nella riunione del 19 febbraio 2002 la Commissione aveva già adottato la decisione di applicare la riduzione e individuato i dati di cui tenere conto ai fini del calcolo, nonché l’importo della riduzione, e la lettera 18 aprile 2002 costituirebbe una mera comunicazione di quanto stabilito. Di conseguenza, se la Repubblica portoghese era in disaccordo, avrebbe dovuto impugnare detta decisione, e non la lettera.
52. Orbene, che cosa si sarebbe dovuto impugnare? L’allegato in cui viene descritto il calcolo? L’annuncio delle penalità? Le informazioni fornite dal rappresentante della Commissione? In definitiva, qual è l’atto con cui si decide di effettuare la riduzione (64) ?
53. Dinanzi a questi interrogativi sembrerebbe che, seguendo il principio della certezza del diritto, il quale richiede che «qualsiasi atto dell’amministrazione che produce effetti giuridici sia certo, in particolare quanto al suo autore e al suo contenuto» (65) , nonché l’esigenza di un controllo giurisdizionale effettivo sulla conformità al diritto comunitario di tutti gli atti delle istituzioni (66) , risulta opportuno dichiarare ricevibile il ricorso d’annullamento proposto contro la lettera, che si è rivelata costituire la constatazione di fatto della decisione di effettuare la riduzione, rendendo noti al Portogallo tutti i dati relativi.
54. In realtà il ricorso avrebbe dovuto essere diretto contro la decisione che stabilisce la riduzione ma, dato che non consta altro atto formale che preveda detta riduzione, la lettera diventa di fatto il riflesso della decisione e consente alla ricorrente di impugnarla affinché la Corte ne esamini la conformità al diritto comunitario. Pertanto, sebbene formalmente il ricorso d’annullamento sia diretto contro la lettera, il suo vero oggetto è la decisione cui essa rinvia. Inoltre i motivi di illegittimità dedotti dalla Repubblica portoghese devono essere analizzati alla luce di queste considerazioni, nel senso che devono riguardare l’atto con cui viene stabilita la riduzione e le relative modalità, più che la lettera, semplice mezzo in cui tali elementi vengono esposti.
55. D’altro canto non condivido neanche l’argomento della Commissione secondo cui gli atti impugnabili sarebbero le decisioni di maggio e giugno 2002, con le quali è stato fissato l’importo degli anticipi da corrispondere agli Stati membri per i mesi di aprile e maggio 2002, in quanto rappresentano meri atti di esecuzione di una decisione già adottata. Come rileva la ricorrente, si tratta di decisioni analoghe ad altre precedenti, dalle quali si differenziano per l’importo riconosciuto e per il mese cui si riferiscono, ma alle quali non aggiungono nulla.
B – Sui motivi d’annullamento
56. Qualora la Corte consideri ricevibile il ricorso, occorre esaminare i motivi d’annullamento dedotti.
1. Sul primo motivo d’annullamento: l’incompetenza
57. Il mezzo relativo all’incompetenza si divide in due motivi basati sull’inosservanza del regolamento interno della Commissione e sulla violazione dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 1258/99.
a) Sull’inosservanza del regolamento interno della Commissione (67)
58. La Repubblica portoghese chiede l’annullamento della lettera in quanto essa è stata redatta da un direttore generale non competente in materia e non fa riferimento ad alcuna autorizzazione o delega, strumenti di legittimazione la cui esistenza, peraltro, non può essere presunta.
59. Condivido l’affermazione della ricorrente secondo cui un direttore generale non può decidere la riduzione prevista all’art. 39, n. 3, del regolamento n. 1750/1999. Concordo anche sul fatto che, nella fattispecie, non consta alcuna autorizzazione o delega (68) . Peraltro la Commissione non si pronuncia su questi due punti (69) .
60. Tuttavia non condivido la conclusione tratta da tali circostanze, dato che la lettera non dev’essere esaminata isolatamente (70) a prescindere dal contesto in cui è stata redatta. Sarebbe una soluzione molto semplicistica e significherebbe attribuire alla lettera una natura che non possiede. Non si deve dimenticare che sostengo la ricevibilità del ricorso in quanto la decisione della Commissione di ridurre gli anticipi alla Repubblica portoghese è priva di un substrato materiale specifico, per cui la lettera svolgerebbe questa funzione, con la conseguenza che la sua impugnazione consente alla Corte di esaminare le obiezioni mosse dalla ricorrente alla decisione adottata (71) . Tuttavia da questa osservazione non si può dedurre che la decisione di riduzione sia stata adottata dal direttore generale mediante la lettera, come sostiene lo Stato ricorrente.
b) Sulla violazione dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 1258/99 (72)
61. La ricorrente rammenta che la lettera reca la data del 18 aprile 2002, ma che i conti degli organismi pagatori relativi all’esercizio 2001 sono stati approvati solo il 12 giugno 2002. Essa deduce quindi che prima di tale data non era possibile calcolare l’importo della riduzione applicabile nel 2002 e che pertanto il direttore generale, effettuando il calcolo in base ad un importo non ancora approvato, ha oltrepassato i limiti della sua competenza, contravvenendo all’art. 7, n. 3, del regolamento n. 1258/1999.
62. Non condivido questo ragionamento. La disposizione citata prevede che la Commissione liquidi i conti degli organismi pagatori, cosa che il direttore generale non ha fatto. Questione diversa è che, per effettuare la riduzione, non si sia attesa l’approvazione dei conti annuali. Ciò significa, come ha sostenuto la Commissione in sede di controreplica, che in realtà la Repubblica portoghese mette in discussione il metodo di calcolo, aspetto che può eventualmente dare origine ad un vizio sostanziale o di merito, ma non ad un vizio di incompetenza o di forma. Ritengo che la stessa ricorrente sia consapevole di questa situazione, vista la formulazione del quarto motivo del suo ricorso, che sarà esaminato più avanti. Pertanto l’asserita incompetenza non è stata dimostrata.
2. Sul secondo motivo d’annullamento
63. La Repubblica portoghese deduce che la decisione è priva di fondamento giuridico, in quanto è stata presa in una data in cui il regolamento n. 1750/1999, sul quale detta decisione si basa, era già stato espressamente abrogato dal regolamento n. 445/2002 (73) .
64. La Commissione sostiene che, conformemente all’art. 65, n. 1, del regolamento n. 445/2002, i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del nuovo regolamento.
65. Non condivido quest’ultima valutazione. La precisazione contenuta nel suddetto articolo si riferisce alle disposizioni e agli atti posti in essere durante la vigenza del regolamento n. 1750/1999, non a disposizioni o atti successivi, che devono fare riferimento al nuovo regolamento, e non a quello abrogato. Tuttavia non posso accogliere la tesi della ricorrente. Come si è già rilevato (74) , l’art. 39, n. 3, del regolamento n.1750/1999 è identico all’art. 49, n. 4, del regolamento n. 445/2002, per cui la decisione di riduzione degli anticipi ha lo stesso fondamento normativo, il che implica che l’errata menzione della disposizione o del regolamento non può comportare l’annullamento richiesto dalla ricorrente, in quanto la decisione ha fondamento normativo e i suoi effetti non cambiano a seconda che si applichi l’una o l’altra disposizione. Quanto precede vale tanto più se si considera che, come si è detto, la lettera costituisce semplicemente la rappresentazione materiale di una decisione adottata in precedenza (75) .
3. Sul terzo motivo d’annullamento
66. Con tale motivo si denuncia un errore manifesto nell’applicazione dell’art. 39, n. 4, del regolamento n. 1750/1999, a norma del quale il n. 3 non si applica alla prima dichiarazione delle spese elaborata nell’ambito del documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale, il che solleva la questione se detta prima dichiarazione si riferisca all’esercizio 2000, come sostiene la Commissione, ovvero al 2001, come afferma la ricorrente.
67. Per risolvere tale questione, si deve tenere a mente che le decisioni relative ai PSR presentati dal Portogallo dispongono, da un lato, che i versamenti effettuati dagli organismi pagatori a partire dal 16 ottobre 1999 si intendono riferiti all’esercizio 2000 (art. 2, n. 2), e, dall’altro, che le spese sono ammissibili, rispettivamente, a partire dal 6 gennaio, 4 e 22 febbraio 2000 (art. 3, n. 1) (76) .
68. Pertanto, anche se i PSR sono stati approvati sei mesi dopo la loro presentazione (77) , tale approvazione valeva retroattivamente per l’esercizio 2000. Di conseguenza, non rileva tanto la data di presentazione o di approvazione dei Programmi, né il momento in cui sono state effettuate le spese, quanto il periodo al quale dette spese vengono imputate.
69. Per tale motivo, sebbene condivida la giustificazione proposta dalla Commissione, secondo cui la moratoria prevista all’art. 39, n. 4, del regolamento n. 1750/1999 per l’irrogazione delle penalità di cui al paragrafo precedente risponde all’esigenza di concedere agli Stati membri tempo sufficiente per acquisire una conoscenza più approfondita, in base all’esperienza di un esercizio, ritengo che tale giustificazione si fondi anche sul fatto che la prima dichiarazione di spesa sarebbe stata parzialmente compromessa da ritardi nell’approvazione dei PSR, motivo per cui, al fine di mitigare gli effetti negativi di tale circostanza, si sarebbe prevista la summenzionata disapplicazione temporanea.
70. Dev’essere collocato in tale contesto l’argomento della Commissione secondo cui l’art. 49, n. 5, del regolamento n. 445/2002, che prevede la disapplicazione della penalità relativa alla prima dichiarazione delle spese sostenute «durante l’esercizio 2000», dev’essere interpretato come una semplice precisazione del precedente art. 39, n. 4, del regolamento n. 1750/1999 (78) .
71. Pertanto, la moratoria era applicabile all’esercizio 2000, e non all’esercizio 2001.
72. Tale conclusione non è inficiata e anzi trae conferma dal fatto, sottolineato dalla Repubblica portoghese, che la Commissione, nelle lettere 2 ottobre e 20 novembre 2000, e 12 gennaio 2001, ha comunicato che alcuni importi non avrebbero potuto essere rimborsati nell’ambito degli anticipi relativi all’esercizio 2000 in quanto i PSR non erano stati approvati, dato che si tratta di comunicazioni anteriori alle decisioni in questione, le quali, sicuramente adottate con coscienza di causa, prevedono la retroattività sopra menzionata.
4. Sul quarto e sesto motivo d’annullamento
73. La Repubblica portoghese fa valere inoltre un errore manifesto nell’applicazione dell’art. 39, n. 3, del regolamento n. 1750/1999 (quarto motivo) e dell’art. 49, n. 4, del regolamento n. 445/02 (sesto motivo), deducendo argomenti analoghi nell’uno e nell’altro caso (79) . L’errore consisterebbe nel fatto che la Commissione ha stabilito le spese effettive in base ai dati forniti dall’INGA (EUR 197 323 332,52), dati non contestati, senza prendere in considerazione, come avrebbe dovuto fare, i dati indicati nella decisione con cui sono stati approvati i conti relativi all’esercizio 2001 (EUR 197 757 664,51).
74. La Commissione afferma che non occorre attendere l’approvazione dei conti annuali, in quanto l’art. 49, n. 4, del regolamento n. 445/2000 – art. 39, n. 3, del regolamento n. 1750/1999 – non si riferisce ai conti approvati, bensì alle spese effettivamente sostenute nell’esercizio considerato. Inoltre essa rileva che, ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 296/96 (80) , gli anticipi mensili vengono decisi in base ai dati trasmessi settimanalmente e mensilmente dagli Stati membri, in conformità dell’art. 3.
75. Tale questione dev’essere esaminata alla luce delle considerazioni che seguono. In primo luogo, lo scopo principale della penalità prevista all’art. 39, n. 3, del regolamento n. 1750/1999 è assicurare che tra le spese previste e quelle sostenute vi sia la maggior corrispondenza possibile, di modo che lo Stato membro autore di un bilancio non rispondente alla realtà subisce una riduzione degli anticipi per l’esercizio successivo (81) . In secondo luogo, si devono tenere distinte le dichiarazioni di spesa e il fabbisogno finanziario iscritto a bilancio, da un lato, e l’approvazione dei conti annuali, dall’altro, in quanto rispondono a finalità differenti e si basano su informazioni diverse (82) . Infatti gli anticipi mensili vengono decisi a fronte degli esborsi effettuati negli stessi periodi, mentre la liquidazione ha carattere annuale, giacché dev’essere effettuata prima del 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio considerato, fatti salvi i procedimenti particolari relativi all’esclusione dal finanziamento di spese non effettuate in conformità della normativa comunitaria (83) .
76. Pertanto, anche se attendere l’approvazione dei conti annuali, per irrogare, se del caso, la penalità, garantirebbe una maggiore certezza del diritto, prendere come riferimento gli importi risultanti dalle comunicazioni effettuate dagli organismi pagatori degli Stati membri non determina una violazione del detto principio né dell’art. 39, n. 3, del regolamento n. 1750/1999. A prescindere dal fatto che la Commissione utilizza i dati forniti dallo Stato interessato e che non dovrebbero esistere differenze sensibili tra i dati forniti mensilmente e il conto annuale (84) , subordinare l’irrogazione della penalità all’approvazione definitiva darebbe luogo a situazioni difficilmente ammissibili. Può accadere che uno Stato membro contesti l’esclusione di determinate spese, di modo che solo al termine del procedimento in contraddittorio previsto (85) si avrebbe una decisione di approvazione dei conti. Pertanto la Commissione, allorché dispone di dati certi, tratti dalle informazioni trasmesse dagli organismi pagatori nazionali, può benissimo utilizzarli ai suddetti scopi (86) . Questa tesi trova conferma nella constatazione che la politica agricola comune è finanziata mediante un sistema basato sulla fiducia, in cui la gestione del Fondo è precipuamente a carico delle amministrazioni nazionali competenti (87) .
77. Altra questione è che, alla luce delle risultanze dei conti annuali, la Commissione modifichi la penalità inflitta. Vale a dire che, se anche non vi è l’esigenza né l’obbligo giuridico di attendere l’approvazione annuale per determinare l’importo della penalità, non si deve ignorare l’eventuale differenza tra l’importo risultante dalla somma dei dati forniti nel corso dell’anno e la cifra definitiva. È importante verificare se vi sia luogo alla sanzione, ma lo è anche determinare con precisione l’entità della stessa, di modo che se, come avviene nella fattispecie, la differenza è favorevole per lo Stato, la penalità venga ridotta in base alle spese approvate, con ripercussione sugli anticipi mensili ancora da versare prima della fine dell’esercizio.
78. A sostegno di questa tesi mi permetto di citare la sentenza 17 ottobre 1991, Germania/Commissione (88) , in cui la Corte ha riconosciuto alla Commissione il potere di ridurre le somme dovute come anticipi mensili in funzione della situazione contabile di ciascuno Stato membro presso il FEAOG, qualora constati che l’ente nazionale, in violazione del diritto comunitario, non ha riscosso talune somme destinate al Fondo o ha effettuato talune spese a carico dello stesso, precisando però «in attesa della decisione definitiva sulla liquidazione dei conti annuali» (punto 16), di modo che «[l]e decisioni della Commissione relative agli anticipi mensili sono quindi modificabili fino alla liquidazione annuale dei conti e, di conseguenza, non possono ledere definitivamente gli interessi finanziari dello Stato membro interessato» (punto 19).
5. Sull’eccezione di illegittimità
79. Secondo la Repubblica portoghese, nel caso in cui si ritenga applicabile il regolamento n. 445/2002, l’art. 49, n. 5, poiché riferisce la disapplicazione del n. 4 alla «prima dichiarazione delle spese sostenute durante l’esercizio 2000», sarebbe nullo per violazione del principio di irretroattività.
80. Come si vede, questo motivo è strettamente connesso al terzo, per cui quanto esposto serve per confermare che il riferimento all’esercizio 2000 non aggiunge nulla a quanto disposto più in generale dal precedente paragrafo 4 dell’art. 39 del regolamento n. 1750/1999 (89) .
81. Inoltre, conformemente ad una giurisprudenza costante, per garantire l’osservanza dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, le norme comunitarie di diritto sostanziale vanno interpretate nel senso che riguardano situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore solo qualora dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di esse si desuma chiaramente che deve essere loro attribuita un’efficacia del genere (90) ; difficilmente la disposizione citata può essere applicata in modo retroattivo, in quanto è proiettata verso il futuro, fermo restando quanto disposto da un’eventuale disposizione corrispondente di un regolamento anteriore. La ricorrente non solleva la questione della retroattività, bensì quella della precisazione introdotta dalla nuova norma nella disposizione precedente, questione che dev’essere risolta nel modo sopra indicato.
6. Sul settimo motivo d’annullamento
82. Infine, la Repubblica portoghese deduce la violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 253 CE, in quanto non conoscerebbe l’origine dell’importo di EUR 197 323 332,52 indicato nella lettera impugnata come ammontare delle spese sostenute, e ignora il metodo impiegato per calcolarlo.
83. La motivazione di un atto «costituisce un elemento essenziale» (91) e il corrispondente obbligo è prescritto sia nell’interesse dei ricorrenti che per consentire alla Corte di esercitare in pieno il suo controllo (92) . La Corte ha inoltre dichiarato che la motivazione richiesta dal Trattato deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’argomentazione dell’istituzione comunitaria da cui emana l’atto considerato onde consentire agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo; tuttavia, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti allorché si deve tenere conto non solo del tenore letterale della decisione, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (93) .
84. Alla luce di quanto precede, questo motivo risulta infondato, in quanto la stessa ricorrente ammette di sapere da quale fonte la Commissione ha tratto i dati, il che conferma il fatto che nel momento considerato non erano ancora stati approvati i conti annuali (94) . Inoltre, dai verbali delle riunioni del comitato del FEAOG si evince che la questione dell’irrogazione della penalità non si pone, in quanto risulta che, ad esempio nella riunione del 22 gennaio, il rappresentante della Commissione abbia illustrato il metodo di calcolo (95) .
85. Pertanto ritengo che la Repubblica portoghese fosse a conoscenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto presi in considerazione per decidere la riduzione e il relativo importo, come dimostra il fatto che essa ha impugnato gli elementi sui quali era in disaccordo, per cui l’atto controverso non è carente di motivazione.
V – Sulle spese
86. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, lo Stato convenuto va condannato alle spese, poiché sono state respinte le sue richieste.
VI – Conclusione
87. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
1) respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione;
2) respingere il ricorso d’annullamento proposto dalla Repubblica portoghese contro la lettera del direttore generale competente per l’Agricoltura della Commissione delle Comunità europee;
e
3) condannare detto Stato alle spese.
1 – Lingua originale: lo spagnolo.
2 – Decisione AGRI/G/4-D11703, intitolata «Portogallo – FEAOG – Garanzia – Esercizio 2002 – Applicazione dell’art. 39, n. 3, del regolamento (CE) n. 1750/1999 – Correzione nell’ambito degli anticipi».
3 – Regolamento della Commissione 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 214, pag. 31).
4 – Regolamento del Consiglio 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80).
5 – Investimenti nelle aziende agricole, insediamenti dei giovani agricoltori, formazione, prepensionamento, zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali, misure agroambientali, miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, silvicoltura e promozione dell’adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali.
6 – Regolamento del Consiglio 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).
7 – Tali modalità «sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999».
8 – Citato alla nota 3 delle presenti conclusioni.
9 – Il cui art. 1 dispone espressamente che il regolamento reca disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999.
10 – Il regolamento della Commissione 29 settembre 2000, n. 2075 (GU L 246, pag. 46), ha modificato gli artt. 2, 5, 31, n. 3, 33, 35, 37, n. 1, 38, 39, n. 4, 46, n. 2, 47, n. 4, 48, n. 1, 49, n. 2, nonché vari punti dell’allegato, e ha aggiunto gli artt. 32 bis e 39 bis. Il regolamento (CE) della Commissione 2 aprile 2001, n. 672 (GU L 93, pag. 28), ha modificato un punto dell’allegato. Infine, il regolamento della Commissione 6 settembre 2001, n. 1763 (GU L 239, pag. 10), ha modificato gli artt. 5, 39 – al quale ha anche aggiunto il n. 1 bis –, 46 e 48, nonché un punto dell’allegato, e ha inoltre introdotto l’art. 11 bis.
11 – Regolamento della Commissione 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 74, pag. 1).
12 – Paragrafi 11‑13 delle presenti conclusioni.
13 – L’art. 1, n. 5, del regolamento n. 2075/2000, citato alla nota 10, ha aggiunto alcuni commi all’art. 33, n. 2, in cui sono indicate le spese comprese nell’importo complessivo del sostegno comunitario.
14 – Testo introdotto dall’art. 1, punto 12, del regolamento n. 2075/2000, citato alla nota 10.
15 – Il n. 1 bis è stato aggiunto dall’art. 1, punto 3, lett. a), del regolamento n. 1763/2001, citato alla nota 10.
16 – Il testo di questo paragrafo è stato introdotto dall’art. 1, punto 3, lett. c), del regolamento n. 1763/2001, citato alla nota 10.
17 – Il testo del n. 4 è stato introdotto dall’art. 1, punto 14, del regolamento n. 2075/2000, citato alla nota 10.
18 – Citato alla nota 11 delle presenti conclusioni.
19 – Paragrafo 6 delle presenti conclusioni.
20 – Il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione ufficiale (art. 66), che ha avuto luogo il 15 marzo 2001.
21 – Come peraltro si riconosce nel suo primo ‘considerando’.
22 – Ad esempio, l’art. 47, n. 1, lett. a), del regolamento n. 445/2002 rinvia all’art. 41, n. 1, dello stesso regolamento, mentre l’art. 37, n. 1, del regolamento n. 1750/1999, nel testo introdotto dal regolamento n. 2075/2000, rinvia all’art. 33, n. 2.
23 – Così, l’art. 47, n. 1, lett. b), del regolamento n. 445/2002 aggiunge l’espressione «tenendo conto della dotazione assegnata a ciascuno Stato membro» al testo della corrispondente disposizione del regolamento n. 1750/1999 (introdotto dal regolamento n. 2075/2000).
24 – Nel testo introdotto dal regolamento n. 2075/2000, citato alla nota 10.
25 – Regolamento del Consiglio 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103). Detto regolamento abroga espressamente (art. 16) il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), modificato a più riprese, cui si fa riferimento al paragrafo 17 delle presenti conclusioni.
26 – Comitato che, a norma dell’art. 12 dello stesso regolamento, si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.
27 – L’art. 7, n. 4, disciplina la procedura con cui la Commissione decide le spese non ammesse al finanziamento comunitario, nel corso della quale si deve cercare un accordo con lo Stato membro interessato, conciliando le rispettive posizioni.
28 – Citato alla nota 25.
29 – Regolamento della Commissione 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 158, pag. 6).
30 – Mediante la tavola di concordanza allegata al regolamento n. 1258/1999.
31 – GU dell'8 dicembre 2000, L 308, pag. 26.
32 – La versione definitiva è stata presentata il 22 ottobre 2000.
33 – La versione definitiva è stata presentata il 24 gennaio 2001.
34 – La versione definitiva è stata presentata il 13 marzo 2001.
35 – Il contenuto delle tre decisioni è sostanzialmente identico, anche se cambiano le date, le cifre, e le tabelle contenute negli allegati.
36 – Regolamento della Commissione 16 febbraio 1996, n. 296, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/68 (GU L 39, pag. 5).
37 – Che sono le date di presentazione dei programmi, come ho rilevato al paragrafo precedente.
38 – V. paragrafo 8 delle presenti conclusioni.
39 – L’INGA è l’organismo responsabile in Portogallo del coordinamento delle spese finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG.
40 – Tuttavia devo rilevare che, sebbene la lettera citi l’allegato contenente il dettaglio del calcolo della penalità, non ho alcuna conferma del fatto che l’argomento sia stato discusso nella riunione del comitato del FEAOG del 19 febbraio 2002. Il verbale di detta riunione è stato accluso al ricorso come documento A.11, ma senza allegati. Neanche la Commissione ha prodotto l’allegato in questione in sede di controricorso o di controreplica.
41 – Decisione della Commissione, del 26 giugno 2000, recante modifica della decisione 1999/659/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006 (GU L 165, pag. 33).
42 – Decisione relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2001 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (GU L 160, pag. 28).
43 – Detta disposizione prevede, ai primi due commi, che «[l]a Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione». Il quarto comma aggiunge che «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente».
44 – Così mi sono espresso nelle conclusioni relative alla causa C‑315/99 P, Ismeri, definita con sentenza 10 luglio 2001 (Racc. pag. I‑5281).
45 – Sentenza 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione (Racc. pag. 2639, punto 8).
46 – Sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento (Racc. pag. 1339); v., in senso analogo, sentenza 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (Racc. pag. I-6677).
47 – La frase tra virgolette è tratta dalla sentenza 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio (Racc. pag. 263).
48 – Conclusioni relative alla causa Ismeri, citata alla nota 43, paragrafi 45 e segg.
49 – Nella sentenza Commissione/Consiglio, citata alla nota 46, la Corte ha dichiarato che l’azione di annullamento deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni che miri a produrre effetti giuridici, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma (punto 42), e nella sentenza 22 giugno 2000, causa C-147/96, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I-4723), ha ribadito che «per stabilire se un atto impugnato produca simili effetti, occorre tener conto della sua sostanza» (punto 27). V, in senso analogo, ordinanza 13 giugno 1991, causa C-50/90, Sunzest/Commissione (Racc. pag. I-2917).
50 – Sentenza 10 dicembre 1957, causa 1/57 e 14/57, Société des usines à tubes de la Sarre/Alta Autorità (Racc. pag. 199).
51 – Sentenza 9 febbraio 1984, cause riunite 316/82 e 40/83, Kholer/Corte dei conti (Racc. pag. 641).
52 – Sentenza Commissione/Consiglio, citata alla nota 46.
53 – Sentenza 16 giugno 1993, causa C-325/91, Francia/Commissione (Racc. pag. I-3283).
54 – Sentenze 17 luglio 1959, causa 20/58, Phoenix-Rheinrohr/Alta Autorità (Racc. pag. 157), e 6 aprile 2000, causa C-443/97, Spagna/Commissione (Racc. pag. I-2415).
55 – Sentenza 19 novembre 1998, causa C-159/96, Portogallo/Commissione (Racc. pag. I-7379).
56 – Sentenza Phoenix Rheinrohr/Alta Autorità, citata alla nota 53; v., in senso analogo, sentenza IBM/Commissione, citata alla nota 44.
57 – Sentenze 22 marzo 1961, cause riunite 42/59 e 49/59, SNUPAT (Racc. pag. 99); 15 dicembre 1988, cause riunite 166/86 e 220/86, Irish Cement/Commissione (Racc. pag. 6473); 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/Commissione (Racc. pag. 1875), e 25 maggio 1993, causa C‑199/91, Foyer culturel du Sart-Tilman/Commissione (Racc. pag. I-2667). V., anche, ordinanza 21 novembre 1990, causa C-12/90, Infortec/Commissione (Racc. pag. I-4265).
58 – Sentenza 25 febbraio 1988, causa 190/84, Les Verts/Parlamento (Racc. pag. 1017).
59 – V. paragrafo 9 delle presenti conclusioni.
60 – Si noti che la riduzione è obbligatoria, in quanto la disposizione stabilisce che «le spese (…) sono ridotte», non che «possono essere ridotte» o altre espressioni analoghe.
61 – V. paragrafo 24 delle presenti conclusioni.
62 – Sottolineo il carattere informativo del contenuto delle riunioni in quanto non è la stessa cosa informare dell’imminente irrogazione di un’ammenda e infliggerla effettivamente. L’atto impugnabile non sarebbe quello che annuncia il provvedimento.
63 – V. nota 40 delle presenti conclusioni.
64 – Mi permetto di rammentare che, conformemente alla sentenza 15 giugno 1994, causa C‑137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc. pag. I‑2555), «visto che l’elemento intellettuale e l’elemento formale costituiscono un tutto inscindibile, la redazione dell’atto è necessaria espressione della volontà dell’autorità che lo adotta» (punto 70).
65 – Sentenza 6 aprile 2000, cause riunite C‑287/95 P e C‑288/95 P, Commissione/Solvay (Racc. pag. I-2391, punto 49).
66 – Esigenza di controllo giurisdizionale che, come ha dichiarato la Corte nelle sentenze 3 dicembre 1992, causa C‑97/91, Oleificio Borelli/Commissione (Racc. pag. I‑6313); 11 gennaio 2001, causa C‑1/99, Kofisa Italia (Racc. pag. I-207), e 6 dicembre 2001, causa C-269/99, Carl Kühne e a. (Racc. pag. I-9517), deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri ed è stata sancita dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
67 – V. l’ambito normativo definito ai paragrafi 18 e 19 delle presenti conclusioni.
68 – Del resto, se fosse stata conferita un’autorizzazione o una delega, si potrebbe pretenderne la prova, non solo perché, secondo la ricorrente, non può esserci presunzione, ma anche perché lo impone l’art. 15 del regolamento interno della Commissione. In tal senso, v. paragrafo 19 delle presenti conclusioni.
69 – Nel presente procedimento non si discute neanche la competenza della Commissione a ridurre gli anticipi agli Stati membri. Su tale questione la Corte si è pronunciata in senso affermativo nella sentenza 17 ottobre 1991, causa C-342/89, Germania/Commissione (Racc. pag. I-5031).
70 – È su questo punto che si rileva il collegamento, cui ho fatto cenno al paragrafo 35 delle presenti conclusioni, tra l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e la nullità fatta valere dalla Repubblica portoghese.
71 – Paragrafi 52 e segg. delle presenti conclusioni.
72 – V. l’ambito normativo definito ai paragrafi 14‑17 delle presenti conclusioni.
73 – V. paragrafo 11 delle presenti conclusioni.
74 – V. paragrafo 12 delle presenti conclusioni.
75 – Quando, durante la riunione del comitato del FEAOG del 19 febbraio 2002, il rappresentante della Commissione ha indicato le penalità da irrogare ai sei Stati membri le cui spese per i PSR erano state inferiori al 75% di quelle previste, vigeva ancora il regolamento n. 1750/1999.
76 – Date che corrispondono alla presentazione dei tre programmi. V. paragrafi 20 e 21 delle presenti conclusioni.
77 – Art. 44 del regolamento n. 1257/1999. V. paragrafo 4 delle presenti conclusioni.
78 – V. paragrafi 13 e 79-81 delle presenti conclusioni.
79 – Le due disposizioni sono identiche e pertanto è indifferente, sotto il profilo giuridico, che si faccia riferimento all’una o all’altra; da qui il loro esame congiunto. V. paragrafo 65 delle presenti conclusioni.
80 – Citato alla nota 36 delle presenti conclusioni.
81 – Il terzo ‘considerando’ del regolamento n. 296/96 riconosce che «le comunicazioni relative ai dati quantitativi dovrebbero beneficiare di un certo margine d’inesattezza dovuto, tra l’altro, ai problemi amministrativi legati alla loro definizione; che la stessa osservazione è valida per le previsioni delle spese che, pur dovendo essere affidabili, rivestono per propria natura un carattere di approssimazione».
82 – Per quanto riguarda lo scopo, nella sentenza 22 aprile 1999, causa C‑28/94, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I-1973), la Corte ha dichiarato che «il procedimento di liquidazione dei conti mira ad accertare che i finanziamenti messi a disposizione degli Stati membri siano stati utilizzati nel rispetto della vigente normativa comunitaria nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati» (punto 38); v., in senso analogo, sentenza 27 gennaio 1988, causa 349/85, Danimarca/Commissione (Racc. pag. 169, punto 19). Sull’evoluzione storica dei meccanismi giuridici di finanziamento del FEAOG e sul modo di considerare gli anticipi., v. conclusioni dell’avvocato generale Darmon nella causa Germania/Commissione, citata alla nota 68, paragrafo 3. Quanto alle diverse informazioni, v. art. 6, n. 1, del regolamento n. 1258/1999, citato al paragrafo 14 delle presenti conclusioni.
83 – Art. 7, nn. 2, 3 e 4, in particolare, del regolamento n. 1258/1999. V. paragrafi 15-18 delle presenti conclusioni.
84 – È quanto si verifica nel caso di specie, in cui la Commissione calcola le spese effettive in EUR 197 323 332,52, mentre i conti approvati indicano un importo di EUR 197 757 664,51. La differenza, secondo la Repubblica portoghese (punti 94 e 188 del ricorso) è determinata dagli interessi su importi restituiti e pagati in ritardo.
85 – Art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999. V. nota 27 delle presenti conclusioni.
86 – A tale proposito rilevo che nel verbale della riunione del comitato del FEAOG del 22 gennaio 2000 si dà atto della cancellazione dall’ordine del giorno del punto relativo alle informazioni sulle penalità irrogabili ad alcuni Stati membri che non hanno rispettato le previsioni di spesa, proprio perché per determinare l’ammontare delle penalità occorreva conoscere l’importo delle spese relative all’esercizio in questione, che sarebbe stato reso noto solo successivamente al 31 gennaio 2002. A tale proposito, v. paragrafo 24, lett. a), delle presenti conclusioni.
87 – Sentenza Danimarca/Commissione, citata alla nota 81, punto 19.
88 – Citata alla nota 68.
89 – Paragrafi 66‑72 delle presenti conclusioni.
90 – Sentenze 10 febbraio 1982, causa 21/81, Bout (Racc. pag. 381), e 15 luglio 1993, causa C‑34/92, Grusa Fleisch (Racc. pag. I-4147).
91 – Sentenza 23 febbraio 1988, causa 131/86, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. 905, punto 37).
92 – Sentenza 20 marzo 1959, causa 18/57, Nold/Alta Autorità (Racc. pag. 87), e giurisprudenza successiva.
93 – Sentenze 14 febbraio 1990, causa C‑350/88, Delacre e a./Commissione (Racc. pag. I‑395), e 15 aprile 1997, causa C‑22/94, The Irish Farmers Association e a. (Racc. pag. I‑1809).
94 – Ai punti 98 e 121 del ricorso si rileva che, se si tiene conto degli importi menzionati nella «tabella 104» della dichiarazione del FEAOG (garanzia) 2001, relativa al mese di ottobre 2001, allegato A.12, che indica tutti gli importi dell’esercizio 2001, «si ottiene l’importo indicato nella decisione».
95 – Sul punto, v. paragrafo 24 delle presenti conclusioni.
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