CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ANTONIO TIZZANO
presentate l'11 marzo 2004(1)
Causa C-262/02
Commissione delle Comunità europee
contro
Francia
Causa C-429/02
Bacardi France
contro
Télévision Française TF1 e a.
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation (Francia)]
«Direttiva 89/552 – Pubblicità televisiva – Libera prestazione di servizi – Pubblicità televisiva di bevande alcoliche – Divieto in uno Stato membro – Eventuale incompatibilità con il diritto comunitario»»
1. Nella causa C-262/02, promossa dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 226 CE, la Corte è chiamata ad accertare se sia compatibile con l'art. 49 CE la normativa francese che vieta sul territorio nazionale la trasmissione televisiva di eventi sportivi che si svolgono in altri Stati membri qualora, nell'ambito di tali eventi, vengano reclamizzate su pannelli bevande alcoliche, di cui in Francia è vietata la pubblicità televisiva.
2. La stessa normativa è oggetto di due quesiti pregiudiziali sottoposti con sentenza del 19 novembre 2002 dalla Cour de cassation (Francia) alla Corte di giustizia nella causa C-429/02. In particolare, in tale causa il giudice francese vuol sapere se la normativa di uno Stato membro, quale quella francese sopra citata, sia compatibile con la direttiva 89/552 e con l’art. 49 CE.
3. Come si vede, le due cause riguardano la medesima legge nazionale e per profili in larghissima misura coincidenti. Conviene quindi trattarle congiuntamente.
I – Quadro giuridico
A – La normativa comunitaria
4. Per quanto riguarda la normativa comunitaria, va qui richiamato l'art. 49 CE che, com'è ben noto, garantisce la libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità.
5. Inoltre, va ricordato l'art. 46 CE, applicabile in tema di libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 55 CE, che fa salva l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che, pur limitando la suddetta libertà, siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
La direttiva 89/552
6. Nella causa C-429/02 viene altresì in rilievo la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989 (c.d. direttiva televisione senza frontiere; nel prosieguo: la «direttiva 89/552») (2) .
7. Allo scopo di garantire la libera diffusione delle trasmissioni televisive all'interno della Comunità, la direttiva 89/552 coordina alcuni settori delle attività televisive, dettando le disposizioni minime che le trasmissioni aventi la loro origine nella Comunità e che devono essere captate nella medesima devono osservare (‘considerando’ tredicesimo e quattordicesimo).
8. Inoltre, per realizzare quest'obiettivo, la direttiva impone agli Stati membri, da un lato, di vigilare sul rispetto delle disposizioni della direttiva da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione (art. 3, n. 2) e, dall'altro, di assicurare la libertà di ricezione e di non ostacolare la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni provenienti dagli altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva (art. 2, n. 2).
9. Tra i settori coordinati dalla direttiva vi è quello della «pubblicità televisiva», per il quale vengono dettate alcune disposizioni che definiscono le nozioni base della materia e disciplinano le modalità, i limiti e i tempi di trasmissione di tale forma di pubblicità.
10. Per quanto qui interessa, va in particolare richiamato l'art. 1, lett. b) e c), il quale prevede che:
«per “pubblicità televisiva” si intende ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro compenso o pagamento analogo da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.
[…]
per “pubblicità clandestina” si intende la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si considera intenzionale una presentazione quando è fatta dietro compenso o altro pagamento».
11. L'art. 10 dispone che:
«1. La pubblicità televisiva deve essere chiaramente riconoscibile come tale ed essere nettamente distinta dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici.
[…]
4. La pubblicità clandestina è vietata».
12. L'art. 11 prevede che:
«1. La pubblicità deve essere inserita tra le trasmissioni. Fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5, la pubblicità può essere inserita anche nel corso delle trasmissioni, a condizione che non comprometta l'integrità ed il valore delle trasmissioni – tenuto conto degli intervalli naturali del programma nonché della sua durata e natura – e non leda i diritti degli aventi diritto.
2. Nelle trasmissioni composte di parti autonome o in quelle sportive, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità può essere inserita soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.
[…]».
13. L'art. 15, infine, detta alcuni specifici criteri cui deve conformarsi la pubblicità televisiva delle bevande alcoliche.
14. Va infine ricordato che la direttiva 89/552 è stata modificata dalla direttiva 97/36 (3) , successiva ai fatti di causa e non applicabile nel caso di specie.
B – La normativa nazionale
a) La loi Evin
15. Con riferimento alla normativa nazionale, si devono anzitutto richiamare le disposizioni francesi relative alla pubblicità televisiva di bevande alcoliche, cominciando dalla legge n. 91-32, del 10 gennaio 1991, relativa alla lotta contro il tabagismo e l'alcolismo (4) (in prosieguo: la «loi Evin»), che ha modificato l'art. L.17 del «Code des débits de boissons» (in prosieguo: il «CDB») (5) .
16. La loi Evin si basa sul principio secondo cui è vietata ogni forma di pubblicità di bevande alcoliche (cioè bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2°) che non sia espressamente autorizzata. In applicazione di tale principio, non essendo espressamente autorizzata dall'art. L.17 del CDB, la pubblicità televisiva di alcolici è dunque vietata.
17. Tale divieto è espressamente confermato dall'art. 8 del decreto n. 92-280, del 27 marzo 1992, relativo alla pubblicità e alla sponsorizzazione in televisione (6) , il quale dispone:
«E' vietata la pubblicità riguardante, da un lato, i prodotti la cui pubblicità televisiva sia oggetto di un divieto legislativo e, dall'altro, i seguenti prodotti e settori economici :
bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2° (...)».
18. La violazione della loi Evin costituisce un «délit» ai sensi del diritto penale francese. L'articolo L.21 del CDB prevede infatti che:
«La violazione delle disposizioni degli articoli L.17, L.18, L.19 e L.20 è punita con un'ammenda di FF 500 000. Il limite massimo dell'ammenda può essere aumentato fino al 50% della somma spesa per la pubblicità illegittima.
In caso di recidiva, il giudice può vietare per un periodo da uno a cinque anni la vendita della bevanda alcolica oggetto della pubblicità illegittima».
b) Le misure adottate dal CSA
19. Un importante ruolo di controllo in materia è stato inoltre attribuito al «Conseil supérieur de l'audiovisuel» (in prosieguo: il «CSA»), il quale può infliggere sanzioni amministrative nei confronti delle emittenti francesi che non rispettino la loi Evin.
20. Nell'esercizio di tale ruolo il CSA, avendo rilevato che durante la trasmissione in Francia di alcuni eventi sportivi celebrati all'estero venivano inquadrati i pannelli pubblicitari di bevande alcoliche (7) e giudicando tale forma di pubblicità televisiva contraria alla loi Evin, ha richiamato alcune emittenti francesi al rispetto di tale legge giungendo sino a presentare una denuncia penale per la violazione di essa (8) .
21. Tale autorità ha quindi elaborato un «codice di buona condotta», per far conoscere l'interpretazione che essa intendeva dare alle disposizioni della loi Evin con riferimento proprio alla trasmissione di eventi sportivi nell'ambito dei quali siano esposte pubblicità di bevande alcoliche (ad esempio su pannelli affissi accanto al campo di gioco) (9) .
22. Nel codice, che esclude qualsiasi discriminazione tra bevande alcoliche francesi e straniere, viene in particolare richiesta la massima vigilanza agli inserzionisti, agli intermediari, alle federazioni sportive e alle emittenti televisive nel caso in cui simili pubblicità siano esposte nel corso di eventi sportivi che si svolgono all'estero. In tal caso, le emittenti che trasmettono in Francia le immagini degli eventi non devono mostrare condiscendenza rispetto alle pubblicità esposte nel luogo dove questi si svolgono, non partecipando alla collocazione delle pubblicità ed evitandone per quanto possibile la ripresa.
23. Tale regola generale viene poi meglio specificata attraverso la distinzione tra «eventi internazionali» ed «altri eventi che si svolgono all'estero». Nel caso di «eventi internazionali», le cui immagini sono trasmesse in un ampio numero di paesi e non possono quindi essere considerate come dirette principalmente al pubblico francese, le emittenti non possono essere accusate di condiscendenza, anche se le pubblicità appaiono sugli schermi, allorché vengano trasmesse immagini di cui esse non controllano le riprese. Diverso è invece il trattamento riservato agli «altri eventi», la cui trasmissione si ritiene specificamente diretta al pubblico francese. In tal caso, qualora la normativa del paese ospitante autorizzi la pubblicità delle bevande alcoliche nel luogo della competizione, le parti che negoziano con i titolari dei diritti televisivi devono ricorrere ai «mezzi disponibili» per evitare che in Francia appaiano pubblicità di bevande alcoliche, informando le controparti straniere sulla normativa ivi vigente.
c) Le modifiche apportate al codice di buona condotta
24. Benché non rilevino ai fini della decisione delle presenti cause, va ricordato che, a partire dal 1999, il codice di buona condotta ha subito a più riprese delle modifiche. Ad esso infatti è stato anzitutto allegato un annesso che elenca gli «eventi binazionali» (in precedenza denominati «altri eventi»). Tale lista, da riesaminare periodicamente, comprendeva: le partite amichevoli; le partite di qualificazione alle fasi finali; le partite della Coppa inter-toto di calcio; i primi turni (precedenti agli ottavi di finale) della Coppa UEFA di calcio. E' stato inoltre previsto che gli incontri rientranti in tale lista potevano comunque essere qualificati come «eventi internazionali» in caso di «notorietà particolare» di una delle squadre o degli atleti che partecipano alla competizione (10) . Infine, è stata riconosciuta alle emittenti francesi la possibilità di chiedere un parere al CSA sulla qualificazione «internazionale» o «binazionale» della manifestazione sportiva da trasmettere.
25. Dal fascicolo risulta che nel corso del 2000 e del 2001 sono state apportate ulteriori modifiche al codice di buona condotta. In particolare: è stata ridotta la lista degli «eventi binazionali» (11) ; è stata ampliata e precisata la procedura di consultazione del CSA, col riconoscimento a tutti i soggetti interessati del diritto di interrogare tale amministrazione sulle condizioni di applicazione del codice e di ricevere da essa una risposta nel termine massimo di tre settimane; è stata, infine, prevista un'ampia diffusione di detto codice attraverso la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero della Gioventùe degli Sport, sul periodico «La lettera del CSA» e sul sito internet del CSA.
II – Fatti e procedura
La causa C-262/02
26. Fin dal 1995 la Commissione riceveva numerose segnalazioni di privati, che riferivano delle difficoltà poste dalla loi Evin alla trasmissione in Francia di eventi sportivi tenuti in altri Stati membri e all'acquisto, da parte dei produttori di bevande alcoliche, di spazi su pannelli pubblicitari collocati nei luoghi ove si svolgevano detti eventi.
27. A seguito di tali segnalazioni, il 21 agosto 1995, la Commissione inviava alla Francia una lettera di messa in mora. A questa seguiva il 21 novembre 1996 un parere motivato con cui la Commissione contestava alla Francia di aver violato l'art. 59 del Trattato CE (divenuto art. 49 CE).
28. Insoddisfatta delle risposte fornite dalla Francia, nonché delle modifiche da essa apportate al codice di buona condotta dopo l'invio del parere motivato, con ricorso depositato il 16 luglio 2002 la Commissione ha chiesto alla Corte di dichiarare che «subordinando la trasmissione in Francia da parte dei canali televisivi francesi di manifestazioni sportive aventi luogo sul territorio di altri Stati membri alla preventiva soppressione delle pubblicità di bevande alcoliche, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 49 CE».
29. Con ordinanza 3 dicembre 2002, la Corte ha autorizzato il Regno Unito ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione, ai sensi dell'art. 93, n. 1, del regolamento di procedura.
La causa C-429/02
30. I fatti all'origine della causa principale coinvolgono quattro società: la Bacardi France SAS (in prosieguo: «Bacardi»), la Télévision Française TF1 SA (nel prosieguo: «TF1»), il Gruppo Jean-Claude Darmon SA (in prosieguo: «Darmon») e la Girosport SARL (in prosieguo: «Girosport»). Bacardi è una società francese attiva nella produzione e nella commercializzazione di bevande alcoliche; TF1 è un'emittente televisiva francese Darmon e Girosport sono due società di diritto francese la cui attività consiste nella negoziazione dei diritti televisivi di eventi sportivi.
31. Dal fascicolo risulta che, allo scopo di conformarsi alle prescrizioni del codice di buona condotta elaborato dal CSA, TF1diffidava Darmon e Girosport «ad attuare tutti i mezzi necessari per prevenire l'apparizione alla televisione dei marchi di bevande alcoliche, al momento dell'acquisto dei diritti di trasmissione [di incontri sportivi] per conto di TF1» (12) .
32. Dal fascicolo risulta altresì che, in occasione di incontri sportivi celebrati all'estero da trasmettere in Francia, alcuni clubs di calcio si rifiutavano di apporre sui pannelli presenti negli stadi le pubblicità degli alcolici prodotti da Bacardi.
33. Ritenendo che tale rifiuto fosse dovuto alle pressioni operate sui clubs stranieri da Darmon e Girosport su richiesta di TF1 e che tali pressioni venissero effettuate solo quando le pubblicità da esporre riguardavano bevande francesi, Bacardi chiedeva al Tribunal de commerce de Paris di ingiungere alle suddette società la cessazione di tali comportamenti discriminatori.
34. Poiché tale domanda veniva rigettata sia in primo grado che in grado d'appello, Bacardi presentava ricorso davanti alla Cour de cassation. Quest'ultima, nutrendo dubbi sulla compatibilità della normativa francese con la direttiva 89/552 e con l'art. 49 CE, ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, i seguenti quesiti pregiudiziali:
«1) se la direttiva 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, detta "Televisione senza frontiere", nella versione anteriore a quella risultante dalla direttiva 30 giugno 1997, 97/36/CE, si opponga a che una normativa interna come gli artt. L.17-L.21 del codice francese delle rivendite di bevande e l'art. 8 del decreto 27 marzo 1992, n. 92-280 proibisca, per ragioni legate alla protezione della salute e con la minaccia di sanzioni penali, la pubblicità alla televisione di bevande alcoliche, siano esse di origine nazionale o provengano da altri Stati membri dell'Unione, sia che si tratti di spot pubblicitari ai sensi dell'art. 10 della direttiva o di pubblicità indiretta risultante dall'apparizione in televisione di pannelli che promuovono bevande alcoliche senza costituire tuttavia pubblicità clandestina ai sensi dell'art. 1, lett. c), della direttiva;
2) se l'art. 49 del Trattato CE e il principio di libera circolazione delle emissioni televisive all'interno dell'Unione debbano essere interpretati nel senso che essi si oppongono a che una normativa nazionale, come quella di cui agli artt. L.17-L.21 del codice francese delle rivendite di bevande e all'art. 8 del decreto 27 marzo 1992, n. 92-280, che proibisca, per ragioni legate alla protezione della salute e con la minaccia di sanzioni penali, la pubblicità alla televisione di bevande alcoliche, siano esse di origine nazionale o provengano da altri Stati membri dell'Unione, sia che si tratti di spot pubblicitari ai sensi dell'art. 10 della direttiva o di pubblicità indiretta risultante dall'apparizione in televisione di pannelli che promuovono bevande alcoliche senza costituire tuttavia pubblicità clandestina ai sensi dell'art. 1, lett. c), della direttiva, abbia come effetto che gli operatori incaricati della diffusione e della distribuzione dei programmi televisivi:
a) si astengano dal procedere alla diffusione di programmi televisivi, quali, in particolare, la ritrasmissione di incontri sportivi, che abbiano luogo in Francia o in altri paesi dell'Unione, poiché figurano pubblicità proibite ai sensi del codice francese delle rivendite di bevande,
b) o vi procedano alla condizione che non appaiano le pubblicità proibite ai sensi del codice francese delle rivendite di bevande, impedendo così la conclusione di contratti pubblicitari relativi alle bevande alcoliche, siano esse di origine nazionale o provengano da altri Stati membri dell'Unione».
35. Nel procedimento così instauratosi hanno presentato osservazioni scritte Bacardi e TF1, i governi di Francia e Regno Unito e la Commissione.
36. Per la presente causa e per la causa C-262/02, il 25 novembre 2003, si è tenuta un'udienza comune, alla quale hanno partecipato Bacardi, i governi di Francia e Regno Unito e la Commissione.
III – Analisi giuridica
Premessa
37. Come ho anticipato, le questioni centrali delle due cause sono largamente coincidenti. Procederò quindi ad un esame congiunto di esse; prima però devo fare alcune precisazioni per quanto riguarda le questioni pregiudiziali sollevate nella causa C-429/02.
38. Come si è visto, in tale causa sono stati sottoposti alla Corte due quesiti con i quali si chiede se la direttiva 89/552 e l'art. 49 CE ostano ad una legge, quale quella francese, che vieta la pubblicità televisiva di bevande alcoliche, sia essa la pubblicità diretta sotto forma di spot televisivi o la pubblicità indiretta derivante dalla ripresa televisiva di pannelli pubblicitari esposti durante eventi sportivi.
39. La formulazione di tali quesiti richiede, a mio avviso, alcune osservazioni.
40. In primo luogo, devo precisare che, per poter fornire una risposta utile al giudice del rinvio, l'analisi della Corte non può limitarsi agli artt. L.17-L.21 del CDB e 8 del decreto n. 92-280, espressamente richiamati dal giudice nazionale, ma deve riguardare necessariamente anche le misure prese dal CSA in attuazione di tali disposizioni. In particolare, va preso in considerazione il codice di buona condotta elaborato da detta autorità, il quale, come si è visto e come si desume dal fascicolo, impone alle parti che negoziano l'acquisto dei diritti televisivi di eventi sportivi che si svolgono all'estero, ma che non vengono trasmessi «in un ampio numero di Paesi» e riguardano «specificamente il pubblico francese» (i c.d. «altri eventi»), di ricorrere a tutti i «mezzi disponibili» per evitare che in Francia appaiano le pubblicità di bevande alcoliche esposte durante tali eventi.
41. In effetti, i comportamenti all'origine della controversia principale, quelli tenuti da TF1, Darmon e Girosport e contestati da Bacardi, sono il frutto della volontà di quei soggetti di adeguarsi alla prassi interpretativa ed applicativa dei citati artt. L.17-L.21 del CDB e 8 del decreto n. 92-280. Credo quindi che di tale prassi – di cui il giudice remittente ha sostanzialmente riconosciuto la rilevanza ai fini dell’interpretazione dei suddetti articoli e che costituisce l’oggetto principale delle contestazioni della Commissione nella causa C‑262/02 – si debba tener conto nell’analisi dei due quesiti pregiudiziali. D’altra parte, una risposta della Corte che da tale prassi prescindesse finirebbe col tradursi in un mero parere consultivo privo di aderenza alla realtà della controversia principale, e ciò in chiaro contrasto con la funzione della procedura pregiudiziale (13) .
42. In secondo luogo, ritengo che nell'analisi di detta normativa la Corte debba concentrarsi sulla valutazione della compatibilità con il diritto comunitario del divieto di pubblicità di bevande alcoliche operata indirettamente tramite la ripresa televisiva di pannelli esposti durante gli eventi sportivi. Come ho già detto, infatti, il giudizio principale verte sulla legittimità dei comportamenti tenuti da TF1, Darmon e Girosport per adeguarsi a tale divieto. In tale giudizio non assume, invece, alcun rilievo il divieto di pubblicità televisiva diretta, pure previsto dalla legge francese. A me sembra, pertanto, che una risposta della Corte sulla compatibilità di quest'ultimo divieto con il diritto comunitario non sia necessaria ai fini della soluzione della controversia principale.
43. Per tali motivi, quindi, ritengo che i quesiti sottoposti dalla Cour de cassation debbano essere intesi nel senso che la Corte deve valutare se la direttiva 89/552 e l'art. 49 CE ostano ad una normativa di uno Stato membro, quale quella francese, che vieta sul territorio nazionale la trasmissione televisiva di eventi sportivi che si svolgono in altri Stati membri, ma che non vengono trasmessi in un ampio numero di Paesi e riguardano invece specificamente il pubblico nazionale, qualora siano mostrati pannelli pubblicitari esposti nel luogo dove si svolgono tali eventi per reclamizzare prodotti (nella specie, bevande alcoliche) di cui nel primo Stato è vietata la pubblicità televisiva.
44. Così inteso, il secondo quesito sottoposto nella causa C‑429/02 ed il petitum del ricorso per inadempimento introdotto dalla Commissione nella causa C-262/02 finiscono col coincidere, perché in entrambi i casi si deve stabilire se detta normativa, così come interpretata ed applicata dal CSA, sia compatibile con l’art. 49 CE.
45. E’ questo evidentemente il punto centrale delle due cause ed è, ripeto, ad esse comune. Prima però di affrontarne l’esame, devo ancora accennare ad un profilo che viene in rilievo nella sola causa pregiudiziale. Si tratta cioè di valutare se la legittimità della normativa francese in esame possa essere già esclusa per violazione della direttiva 89/552.
Sulla direttiva 89/552
46. Dedicherò peraltro alla questione solo poche osservazioni perché concordo con tutti i soggetti intervenuti nella procedura pregiudiziale (con la sola eccezione di TF1) nel ritenere che tale direttiva non sia applicabile nel caso di specie in quanto la ripresa televisiva di pannelli pubblicitari mostrati durante eventi sportivi non può essere considerata «pubblicità televisiva» e non può ricadere quindi sotto l’impresa della direttiva.
47. Tale conclusione discende con chiarezza, a mio avviso, dagli artt. 1, 10 e 11 della direttiva.
48. L'art. 1, lett. b), definisce la «pubblicità televisiva» come «ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro compenso o pagamento analogo […] allo scopo di promuovere la fornitura […] di beni o di servizi» (14) .
49. Tale disposizione si riferisce quindi alle sequenze di immagini televisive specificamente finalizzate alla promozione pubblicitaria, e per questa loro funzione remunerate all’emittente televisiva. Essa non comprende invece messaggi di altra natura, quali quelli apposti sui cartelloni ripresi durante la trasmissione di un evento sportivo, per i quali le emittenti non ricevono alcun corrispettivo.
50. Quanto agli artt.10 e 11, essi stabiliscono che la pubblicità «deve essere […] nettamente distinta dal resto del programma» (art. 10, paragrafo 1); e che nelle «trasmissioni composte di parti autonome o in quelle sportive, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, [essa] può essere inserita soltanto tra le parti autonome o negli intervalli» (art. 11, paragrafo 2).
51. Ora, come hanno giustamente sottolineato il Regno Unito e la Commissione, soltanto i messaggi televisivi appositamente predisposti per promuovere beni o servizi alla televisione possono soddisfare tali condizioni ed essere, come vuole la direttiva, inseriti tra le parti autonome o negli intervalli delle trasmissioni sportive in modo da essere chiaramente separati da queste.
52. Viceversa, le immagini dei pannelli pubblicitari mostrati durante un evento sportivo trasmesso alla televisione, che sono collocati a bordo del campo di gioco in cui si svolge la competizione, appaiono necessariamente durante tutto il corso dell'evento senza poter essere distinte in maniera netta dalle immagini delle azioni di gioco. Sarebbe pertanto illogico ritenere che la direttiva 89/552 disciplini anche tale forma di pubblicità indiretta che, per la sua stessa struttura, non può rispettare le disposizioni da essa previste.
53. Concludo quindi sul punto osservando che la direttiva 89/552 non osta alla normativa di uno Stato membro, quale quella francese, che vieta sul territorio nazionale la trasmissione televisiva di eventi sportivi che si svolgono in altri Stati membri, qualora siano mostrati pannelli pubblicitari esposti nel luogo dove si svolgono tali eventi per reclamizzare prodotti (nella specie, bevande alcoliche) di cui nel primo Stato è vietata la pubblicità televisiva.
Sull’art. 49 CE
54. Come ho già osservato più volte, il ricorso per inadempimento introdotto dalla Commissione ed il secondo quesito pregiudiziale sottoposto dalla Cour de cassation propongono la stessa questione. Si tratta in buona sostanza di stabilire se la normativa francese, come interpretata e applicata dal CSA, sia compatibile con l’art. 49 CE.
55. La Commissione, il Regno Unito e Bacardi ritengono che le misure in questione costituiscano una restrizione alla prestazione di diversi servizi di carattere transfrontaliero, sproporzionata rispetto agli obiettivi di tutela della salute pubblica e di prevenzione delle frodi alla legge. La Francia invece, pur riconoscendo che la normativa in esame comporta una restrizione alla libera prestazione dei servizi, ritiene che essa sia giustificata da motivi di sanità pubblica e rispetti il principio di proporzionalità.
1) Sull'esistenza di una restrizione alla libera prestazione dei servizi
56. La prima questione da risolvere è dunque stabilire se le misure adottate dal CSA, in particolare, il codice di buona condotta nella sua versione originaria, costituiscano una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 49 CE.
57. Per la verità, sull'esistenza di una siffatta restrizione non sembra sussistere un'autentica divergenza tra i soggetti intervenuti nelle due diverse procedure, tant’è che la tesi di Bacardi, della Commissione e del Regno Unito su questo punto non è stata realmente contraddetta dalla Francia.
58. In particolare, non è stato contestato che le misure prese dal CSA comportino una restrizione alla libera prestazione transfrontaliera di tre diversi servizi: i) la trasmissione da parte delle emittenti francesi di eventi sportivi «binazionali» celebrati all'estero in cui siano presenti pubblicità di bevande alcoliche; ii) la vendita da parte degli organizzatori di tali eventi dei relativi diritti televisivi alle emittenti francesi; iii) e, infine, la vendita da parte dei gestori dei cartelloni pubblicitari esposti nell'ambito di detti eventi di spazi per la promozione dei prodotti alcolici. Nel ricorso per inadempimento, la Commissione ha ipotizzato anche l'esistenza di una restrizione all'attività di sponsorizzazione delle squadre che partecipano agli eventi «binazionali» (ad esempio, attraverso l'apposizione del marchio di bevande alcoliche sulle maglie degli atleti). Come essa stessa ha riconosciuto, però, tale contestazione non era contenuta nel parere motivato e non può, quindi, essere presa in considerazione nella causa C‑262/02 (15) .
59. Ciò detto, pare anche a me che la normativa in esame, pur prevedendo degli obblighi soltanto in capo a soggetti francesi, ostacoli direttamente l'accesso al mercato dei predetti servizi da parte di operatori sia francesi che di altri Stati membri.
60. Come si è visto, infatti, il codice di buona condotta nel caso di «altri eventi» impone alle parti che negoziano con i titolari dei diritti televisivi di ricorrere a tutti «i mezzi disponibili» per evitare che sulle televisioni francesi appaiano pubblicità di bevande alcoliche.
61. Ora, a me sembra che tra i «mezzi» imposti dal codice a tali soggetti per ottenere il suddetto risultato vi sia anche l'obbligo di non acquistare i diritti televisivi per la trasmissione degli «altri eventi» qualora non si proceda alla preventiva rimozione delle pubblicità degli alcolici. Non c'è dubbio, infatti, che anche tale «mezzo» rientri nella «disponibilità» di chi negozia i diritti televisivi.
62. Se così è, allora, difficilmente si potrebbe negare che la normativa in esame determina un ostacolo all'accesso ai servizi sopra menzionati. In effetti, nel caso di richiesta di rimozione delle pubblicità in questione si possono verificare alternativamente queste due situazioni: se gli organizzatori dell'evento sportivo mantengono le pubblicità, essi non potranno vendere i diritti televisivi di tale evento, e questo non potrà quindi essere trasmesso in Francia; viceversa, se essi fanno rimuovere o vietano preventivamente la collocazione di tali pubblicità sui campi da gioco, saranno invece i gestori dei pannelli pubblicitari a non poter vendere gli spazi a loro disposizione ai produttori di alcolici e, parallelamente, questi ultimi a non poterli comprare. In ogni caso, il comportamento imposto dal codice a chi negozia i diritti televisivi impedisce a più soggetti di offrire o di beneficiare di uno o più servizi "attraverso le frontiere comunitarie".
63. Né vale obiettare che le emittenti francesi, anziché rinunciare alla trasmissione dell'«evento binazionale» per la presenza delle pubblicità in questione, potrebbero procedere, grazie alle moderne tecniche di mascheramento delle immagini, all'oscuramento mirato dei pannelli che reclamizzano alcolici. Com'è stato giustamente sostenuto dalla Commissione e riconosciuto in udienza dalla Francia, si tratta infatti di tecniche assai sofisticate, derivate dai sistemi di guida dei missili, che implicherebbero per le emittenti televisive costi eccessivamente onerosi.
64. Né, ancora, si può escludere l'esistenza di una restrizione vietata ai sensi dell'art. 49 CE, per il fatto, sottolineato dal giudice del rinvio, che la normativa nazionale in esame riguarda indistintamente tutte le bevande alcoliche e che essa è stata applicata a tali bevande dagli «operatori incaricati della diffusione e della distribuzione dei programmi televisivi» a prescindere dal fatto che «esse [siano] di origine nazionale o provengano da altri Stati membri dell'Unione» (16) .
65. Ricordo infatti che l'art. 49 CE non vieta solo le discriminazioni fondate sulla nazionalità; esso vieta più in generale qualsiasi restrizione alla libera prestazione di servizi da parte di prestatori stabiliti in un altro Stato membro (17) . La norma osta quindi anche a quelle disposizioni nazionali che, pur indistintamente applicabili, siano tali da condizionare direttamente l'accesso al mercato dei servizi negli altri Stati membri (18) .
66. Questo è appunto, come si è detto poc'anzi, quanto accade nel caso di specie.
67. Mi pare dunque di poter concludere su questo punto nel senso che le misure adottate dal CSA in applicazione della loi Evin, imponendo a coloro che negoziano con i titolari dei diritti televisivi degli «altri eventi» di ricorrere a tutti i «mezzi disponibili» per evitare che in Francia appaiano pubblicità di bevande alcoliche, costituiscono una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 49 CE.
2) Sulla proporzionalità della normativa francese
68. Ciò posto, occorre verificare se l'indicata restrizione possa essere giustificata alla luce delle esigenze che il diritto comunitario consente di tutelare anche in deroga al principio della libertà di circolazione.
69. Al riguardo, rilevo anzitutto che tutti i soggetti intervenuti nelle due procedure si riconoscono nelle affermazioni della Corte, secondo le quali misure, come quelle in esame, «che limita[no] le possibilità di pubblicità per le bevande alcoliche e cerca[no] così di combattere l'alcolismo», pur costituendo restrizioni alla prestazione dei servizi, «rispond[ono] a preoccupazioni di sanità pubblica» (19) e possono pertanto essere giustificate da questo «motivo di interesse generale riconosciuto dall'art. [46 CE], applicabile in tema di libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. [55 CE]» (20) .
70. Com'è noto, però, sempre secondo la giurisprudenza della Corte, i provvedimenti nazionali autorizzati dall'art. 46 CE sono legittimi solo a condizione che essi non siano «sproporzionati rispetto allo scopo perseguito» (21) . Pertanto, se è vero che, in mancanza di norme comunitarie intese a disciplinare in modo generale la pubblicità delle bevande alcoliche, anche in tale settore «spetta agli Stati membri decidere il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica ed il modo in cui questo livello deve essere raggiunto», è altresì vero che essi possono farlo soltanto «nei limiti indicati dal Trattato e, in particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità» (22) , il quale esige che i provvedimenti adottati «sia[no] idone[i] a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vada[no] oltre quanto necessario per il suo raggiungimento» (23) .
71. Ed è proprio la proporzionalità della normativa francese il vero nodo della causa per inadempimento che oppone la Commissione alla Francia e del rinvio pregiudiziale operato dalla Cour de cassation. Per risolvere entrambe le cause si impone quindi di stabilire se tale normativa: i) sia idonea a raggiungere lo scopo di tutela della salute pubblica da essa perseguito; ii) e non vada oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo.
i) Sull'idoneità della normativa francese a conseguire lo scopo di tutela della salute pubblica perseguito
72. Secondo la Commissione e Bacardi, le disposizioni francesi in esame sarebbero inidonee a raggiungere lo scopo di tutela della salute pubblica perseguito in quanto fondate su scelte e criteri normativi incongruenti rispetto a tale obiettivo. Ciò per una serie di motivi che passo ad esaminare analiticamente.
73. Un primo elemento d'incoerenza viene individuato da Bacardi e dalla Commissione confrontando le regole sul tabacco con quelle sulle bevande alcoliche. Per il primo la normativa francese prevede un divieto generale di pubblicità, fatta eccezione per le gare di Formula 1. Per le seconde, invece, essa ammette varie forme di pubblicità (ad esempio sulla stampa scritta, alla radio e su cartelloni), prevedendo però un divieto di pubblicità televisiva che, con il codice di buona condotta, viene esteso alla ripresa televisiva dei pannelli pubblicitari che reclamizzano alcolici.
74. Secondo la Commissione, a quanto par di capire, tra le due ipotesi sussiste un'incoerenza nella misura in cui un divieto generale, quale quello previsto per il tabacco, viene limitato attraverso una deroga, mentre un divieto parziale, quale quello riguardante gli alcolici, viene ampliato attraverso una sua estesa applicazione alle trasmissioni televisive.
75. Una seconda incongruenza viene poi rilevata da Bacardi e dalla Commissione nel fatto che la loi Evin ammette per le bevande alcoliche la pubblicità consistente nella collocazione di pannelli pubblicitari negli impianti sportivi, ma vieta la ripresa televisiva di tali pannelli. Anche sotto questo profilo vi sarebbe un'incoerenza in quanto, da un lato, viene consentita una pubblicità, quale quella sui pannelli pubblicitari, che può essere vista per tutta la durata della manifestazione da chi assiste all'evento e, dall'altro, si vieta l'apparizione alla televisione di questi stessi pannelli, benché essi vengano inquadrati sporadicamente dalle telecamere e siano pertanto visibili dai telespettatori soltanto per qualche istante.
76. A tali obiezioni il governo francese replica sostenendo di aver compiuto scelte di politica legislativa che, coerentemente con lo scopo di tutela della salute pubblica, graduano il divieto di pubblicità a seconda della pericolosità del prodotto commercializzato e della incisività del mezzo pubblicitario impiegato.
77. In particolare, tale governo ha affermato che non vi sarebbe alcuna contraddizione nello stabilire per la pubblicità del tabacco deroghe non previste per l'alcool, che è un prodotto con una diversa pericolosità per la salute umana. Inoltre, sarebbe del tutto logico consentire la pubblicità degli alcolici sui cartelloni, che vengono visti soltanto dalle persone fisicamente presenti nei luoghi delle competizioni sportive, e vietare invece l'apparizione degli stessi alla televisione, considerato che questa raggiunge un numero molto più elevato di persone.
78. Da parte mia, non ho difficoltà ad ammettere che effettivamente alcune scelte del legislatore francese possono apparire discutibili. Non c'è dubbio, infatti, che prevedere importanti deroghe a un divieto di pubblicità o limitare l'apparizione alla televisione delle immagini di cartelloni pubblicitari, senza però vietarne la collocazione negli stadi, può rendere meno incisiva l'azione dello Stato per la tutela della salute pubblica.
79. Mi sembra tuttavia che queste scelte attengano alla libertà degli Stati membri di «decidere il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica ed il modo in cui questo livello deve essere raggiunto» (24) ; e che esse rientrino quindi tra le opzioni riservate agli Stati membri per il perseguimento di quella finalità. Quel che invece sfugge alla libertà degli Stati membri, e ricade perciò sotto il controllo della Corte è, come si è visto, l'idoneità e la necessarietà di quelle scelte in rapporto al conseguimento degli scopi dichiarati, dato che solo tali condizioni possono giustificare le restrizioni che le scelte medesime comportano.
80. Quel che occorre verificare, dunque, non è quali misure fossero in astratto possibili e più efficaci, ma se le concrete misure adottate dalla Francia nell'esercizio del proprio potere discrezionale di impedire la trasmissione televisiva degli eventi sportivi binazionali in cui siano presenti pubblicità di alcolici siano idonee a conseguire il livello di tutela della sanità pubblica perseguito da quello Stato.
81. Ora a me sembra che, pur nei limiti segnalati, tale idoneità non possa essere disconosciuta. Con le misure in questione, infatti, vengono ridotti i casi in cui possono essere viste alla televisione le immagini dei pannelli pubblicitari di alcolici, cioè le immagini che vengono diffuse sui campi da gioco evidentemente proprio per invitare i consumatori all'acquisto di tali prodotti. E' quindi ragionevole ritenere che quelle misure, limitando le occasioni di diffusione del messaggio, possano ridurre anche i casi in cui i telespettatori, recependo la sollecitazione della pubblicità, consumano bevande alcoliche.
82. Ma la principale obiezione di Bacardi e della Commissione sotto il profilo che qui interessa è in realtà un'altra. Essa riguarda il codice di buona condotta, di cui ho detto più sopra (paragrafi 19-23), ed in particolare la distinzione tra «eventi internazionali» e «altri eventi» su cui si basa il divieto di trasmissione di manifestazioni sportive celebrate all'estero.
83. Secondo Bacardi e la Commissione, infatti, oltre ad essere imprecisa, tale distinzione sarebbe contraddittoria. Essa vieta infatti, ove vi siano pannelli pubblicitari di bevande alcoliche nei luoghi delle competizioni sportive, la trasmissione degli «altri eventi», che sono meno seguiti dal pubblico francese, ma non degli «eventi internazionali», che invece sono più seguiti da quel pubblico. Con il risultato che si introduce un regime meno rigoroso proprio per la trasmissione degli eventi che hanno un'audience più alta e che quindi possono, attraverso la pubblicità, indurre un maggior numero di persone al consumo di alcol.
84. A mio avviso, però, tale obiezione non può essere condivisa per le ragioni che provo qui di seguito ad illustrare.
85. Ricordo anzitutto che dopo l'introduzione, con la loi Evin, del divieto di pubblicità televisiva per le bevande alcoliche, il CSA, cui era stato attribuito il compito di far rispettare tale legge, rilevò che detto divieto era stato eluso in alcuni casi dai produttori di alcolici. Questi, infatti, avevano acquistato spazi pubblicitari su pannelli esposti durante eventi sportivi trasmessi in Francia che, pur celebrandosi all'estero, non avevano un particolare rilievo internazionale, ma in realtà interessavano in modo specifico il pubblico francese.
86. Ritenendo che tali comportamenti aggirassero il divieto di pubblicità televisiva per le bevande alcoliche previsto dalla loi Evin e, quindi, pregiudicassero l'obiettivo di tutela della salute pubblica perseguito da tale legge, il CSA ha deciso nel 1995 di vietare la trasmissione in Francia degli «altri eventi» in cui fossero presenti le suddette pubblicità. Ha cioè esteso il divieto alla trasmissione proprio di quegli eventi, già oggetto di comportamenti abusivi, che non vengono trasmessi «in un ampio numero di Paesi» e riguardano «specificamente il pubblico francese».
87. La logica sottostante a tale scelta mi pare ancor più evidente e coerente con le finalità della normativa francese se si considera che per detti «altri eventi», in quanto diretti «specificamente al pubblico francese», i produttori di alcolici e i pubblicitari possono predisporre (tramite la scelta del prodotto da reclamizzare e la definizione del messaggio da apporre sui pannelli) una pubblicità mirata nei confronti dei telespettatori francesi e per tal motivo più incisiva e quindi più dannosa.
88. Inoltre, proprio per gli «altri eventi» l'efficacia del divieto in questione appare più elevata. Trattandosi infatti di eventi trasmessi in un numero limitato di Paesi, la loro diffusione ad un pubblico ampio come quello francese riveste una particolare importanza per i titolari di diritti televisivi e per gli operatori pubblicitari, i quali quindi acconsentiranno più facilmente a collaborare al rispetto di tale divieto.
89. Potrei aggiungere, d'altra parte, che la distinzione tra «eventi internazionali» e «altri eventi» consente di meglio conciliare la finalità della tutela della salute pubblica con il principio di libera prestazione dei servizi, perché essa riduce il numero dei casi in cui è vietata la trasmissione in Francia delle manifestazioni sportive che si svolgono all'estero. Attraverso tale distinzione, infatti, la restrizione viene limitata ai soli «altri eventi», i quali, come ho detto, non vengono trasmessi in un ampio numero di Paesi ed hanno un particolare interesse per il solo pubblico francese.
90. Certo, un divieto generale di trasmissione riguardante tutti gli eventi sportivi sarebbe stato più efficace nella lotta contro l'alcolismo e, di conseguenza, maggiormente idoneo a tutelare la salute pubblica. E’ evidente però che esso avrebbe creato un ostacolo alla prestazione dei servizi di gran lunga maggiore rispetto a quello determinato dalla normativa in esame.
91. Quanto poi all'obiezione che un divieto generale avrebbe meglio garantito la certezza del diritto, osservo che quest'ultima può essere salvaguardata anche da un divieto mirato agli «altri eventi». Questi vengono infatti individuati attraverso due precisi criteri (il numero di Paesi in cui avviene la trasmissione e lo specifico interesse del pubblico francese) che, combinati tra loro, consentono a mio avviso alle emittenti televisive e agli altri operatori del settore di distinguere chiaramente i casi in cui la trasmissione della manifestazione sportiva è vietata da quelli in cui essa è invece consentita (25) .
92. Aggiungo che le emittenti francesi, prime interessate alla trasmissione televisiva degli incontri sportivi, hanno modo di sciogliere qualsiasi incertezza sulla qualificazione degli stessi come eventi internazionali o binazionali, interrogando, anche per vie brevi, il CSA. Ciò tanto più che questo, essendo l'autorità preposta ad applicare la loi Evin e, più in generale, a vigilare sul settore televisivo, intrattiene con dette emittenti rapporti frequenti e regolari (26) .
93. Rilevo d’altra parte che l'obiezione di Bacardi e della Commissione circa la maggiore certezza giuridica, e dunque la maggiore "tollerabilità" comunitaria derivante da un divieto totale, denuncia un paradosso che attraversa in più punti il ricorso e le osservazioni presentati nelle cause in esame. Ne emerge infatti che la misura francese in questione dovrebbe essere ritenuta incompatibile con il Trattato per il fatto che … limita troppo poco la pubblicità degli alcolici; laddove un divieto totale di pubblicità, pur ostacolando in misura molto maggiore la libera prestazione dei servizi, sarebbe paradossalmente compatibile con il diritto comunitario.
94. Per confutare l'idoneità della normativa francese a conseguire l'obiettivo di tutela della salute pubblica, nel ricorso per inadempimento la Commissione critica infine le modalità con cui il CSA avrebbe concretamente applicato la loi Evin e il codice di buona condotta. A suo avviso, infatti, con le contestate misure il CSA avrebbe impedito la trasmissione in Francia di eventi sportivi solo quando nei luoghi delle competizioni erano presenti pannelli che reclamizzavano bevande alcoliche commercializzate sul mercato francese. Se il CSA avesse voluto perseguire coerentemente l'obiettivo di tutela della salute pubblica, osserva la Commissione, esso avrebbe dovuto applicare il divieto in questione in presenza di qualsiasi pubblicità di alcolici, a prescindere dal fatto che questi siano o meno commercializzati in Francia.
95. Il governo francese ha respinto l'accusa di un'applicazione discriminatoria del codice di buona condotta, sostenendo invece che la normativa francese è stata applicata senza fare alcuna distinzione tra prodotti commercializzati in Francia e in altri Stati membri.
96. Per parte mia, anche a prescindere dalla già segnalata singolarità di un argomento che ancora una volta critica le misure francesi in quanto … poco restrittive, rilevo che né la loi Evin né il codice di buona condotta limitano il divieto di pubblicità televisiva di bevande alcoliche ai prodotti commercializzati sul mercato francese. Infatti, la prima vieta la pubblicità alla televisione di tutte le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2°; il secondo, poi, impone espressamente «un'eguale vigilanza […] nei confronti di tutte le bevande alcoliche siano esse francesi o straniere», precisando per di più che «[i] produttori e gli inserzionisti francesi non possono essere oggetto di un trattamento diverso da quello dei loro concorrenti stranieri».
97. Ma, a parte ciò, osservo che nel suo ricorso la Commissione non ha neppure provato che il CSA abbia applicato la loi Evin e il codice di buona condotta soltanto alle pubblicità di alcolici commercializzati in Francia. Non trova infatti alcun riscontro certo, negli atti di causa, l'affermazione secondo cui l'applicazione del principio di non discriminazione sancito dal codice avrebbe «fluttuato nel senso che [solo] gli alcolici commercializzati in Francia [sarebbero] stati principalmente riguardati» (27) , o sarebbe stato addirittura disatteso permettendo l'apparizione alla televisione francese delle sole «pubblicità per alcune marche straniere di alcol» (28) . Al contrario, dai documenti che la stessa Commissione ha allegato al ricorso (che riguardano in parte fatti successivi a quelli contestati nel parere motivato) emerge che in più occasioni la normativa francese ha ostacolato la vendita di spazi pubblicitari per tutte le bevande alcoliche ed è stata comunque applicata anche alle bevande prodotte in altri Stati membri (29) .
98. Concludendo su questo punto ritengo, quindi, che la normativa francese qui in esame sia idonea a conseguire lo scopo di tutela della salute pubblica da essa perseguito.
ii) Sulla necessarietà della normativa francese
99. Per valutare la proporzionalità della normativa francese rispetto allo scopo di tutela della salute pubblica perseguito, resta ancora da accertare se essa, oltre ad essere idonea, non vada oltre quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.
100. Secondo la Commissione, questo secondo requisito imposto dal principio di proporzionalità difetterebbe nel caso di specie. In effetti, la normativa francese, per evitare la sporadica apparizione alla televisione dei pannelli che reclamizzano bevande alcoliche, impedirebbe la trasmissione televisiva dell'intero evento sportivo nell'ambito del quale essi sono esposti.
101. Sia pure per motivi diversi, alla stessa conclusione giungono anche Bacardi e il Regno Unito, i quali sottolineano che l'obiettivo perseguito dalla normativa in esame potrebbe essere realizzato con misure meno restrittive che mirino a limitare il contenuto della pubblicità o ad avvertire il pubblico dei danni derivanti da un consumo eccessivo di alcol. Il Regno Unito obietta inoltre che la normativa francese in causa si applica a tutte le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2°, indipendentemente dalla loro gradazione e che essa impedirebbe la trasmissione in Francia di pubblicità già conformi alle leggi di un altro Stato membro, duplicando così i controlli già effettuati in tale Stato.
102. A mio avviso tali argomenti non possono essere accolti.
103. Non può essere anzitutto accolta l'obiezione della Commissione in quanto, come ho già ricordato sopra, le emittenti televisive non dispongono allo stato di strumenti tecnici che consentano di procedere durante le riprese all'oscuramento mirato dei pannelli che reclamizzano alcolici. Le moderne tecniche di mascheramento delle immagini televisive, che pur consentirebbero tale risultato meno restrittivo, non possono infatti essere utilizzate dalle emittenti per la loro eccessiva onerosità.
104. Ma non sono convincenti neppure le obiezioni mosse da Bacardi e dal Regno Unito. Ad esse, a mio avviso, la Francia ha giustamente ribattuto che un consumo eccessivo di bevande alcoliche è pericoloso per la salute umana indipendentemente dalla loro gradazione alcolica; e che il tipo di pubblicità vietata dal codice di buona condotta (la ripresa televisiva di pannelli che reclamizzano alcolici) appare sugli schermi repentinamente e solo per alcuni secondi, il che non consente né un controllo sul contenuto della pubblicità trasmessa, né l'inserimento di avvertimenti sui pericoli derivanti da un consumo eccessivo di alcol, contestuali al messaggio televisivo trasmesso.
105. Per quanto riguarda poi il rischio di un doppio controllo su pubblicità già conformi alle leggi di un altro Stato membro, giustamente la Francia obietta che delle due l'una: o lo Stato membro in cui si svolge l'evento sportivo vieta la diffusione delle immagini dei pannelli pubblicitari che reclamizzano alcolici, e allora l'evento potrà essere trasmesso in Francia senza la necessità di controlli; o, invece, in quello Stato il divieto non sussiste, e allora quello delle autorità francesi costituirà l'unico controllo del caso.
106. Da parte mia aggiungo che, quand'anche si verificasse una sovrapposizione della normativa francese con le disposizioni più permissive di altri Stati membri, detta normativa non potrebbe comunque essere considerata per ciò stesso sproporzionata e quindi incompatibile con il diritto comunitario. In effetti, la Corte ha già chiarito che «il fatto che uno Stato membro imponga norme meno severe di quelle imposte da un altro Stato membro non significa che queste ultime siano sproporzionate» (30) . Le norme francesi non possono quindi essere considerate contrarie al principio di proporzionalità per il solo fatto che un altro Stato in materia di pubblicità di bevande alcoliche applica disposizioni meno rigorose.
107. Mi pare dunque di poter concludere su questo punto nel senso che la normativa francese in esame non va oltre quanto necessario a conseguire lo scopo di tutela della salute pubblica da essa perseguito.
108. Da ultimo, osservo che in quanto, a mio avviso, la normativa in esame deve ritenersi giustificata dallo scopo di tutelare la salute pubblica e proporzionata rispetto ad esso, non occorre accertare se tale normativa sia giustificata anche dall'esigenza imperativa di evitare frodi alla legge, pure evocata dalle parti nel corso delle due procedure.
109. In conclusione ritengo che:
– nella causa C-429/02, si debba rispondere alla Cour de cassation che la direttiva 89/552 e gli artt. 46, 49 e 55 CE non ostano alla normativa di uno Stato membro, quale quella francese, che vieta sul territorio nazionale la trasmissione televisiva di eventi sportivi che si svolgono in altri Stati membri, ma che non vengono trasmessi in un ampio numero di paesi e riguardano specificamente il pubblico nazionale, qualora siano mostrati pannelli pubblicitari esposti nel luogo dove si svolgono tali eventi per reclamizzare prodotti (nella specie, bevande alcoliche) di cui nel primo Stato è vietata la pubblicità televisiva;
– il ricorso della Commissione nella causa C-262/02 debba essere respinto.
IV – Sulle spese nella causa C-262/02
110. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, nella procedura per inadempimento la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Francia ha chiesto la condanna della Commissione, che è risultata soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.
111. L'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura dispone che gli Stati membri intervenuti sopportino le proprie spese. Il Regno Unito, di conseguenza, sopporterà le proprie spese.
V – Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di dichiarare:
– nella causa C-429/02, che la direttiva 89/552 e gli artt. 46, 49 e 55 CE non ostano alla normativa di uno Stato membro, quale quella francese, che vieta sul territorio nazionale la trasmissione televisiva di eventi sportivi che si svolgono in altri Stati membri, ma che non vengono trasmessi in un ampio numero di paesi e riguardano specificamente il pubblico nazionale, qualora siano mostrati pannelli pubblicitari esposti nel luogo dove si svolgono tali eventi per reclamizzare prodotti (nella specie, bevande alcoliche) di cui nel primo Stato è vietata la pubblicità televisiva;
– nella causa C-262/02, che:
«1) Il ricorso della Commissione è respinto.
2) La Commissione è condannata alle spese.
3) Il Regno Unito sopporterà le proprie spese».
1 – Lingua originale: l'italiano.
2 – Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).
3 – Direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 202, pag. 60).
4 – JORF del 12 gennaio 1991, pag. 615.
5 – Divenuto in seguito art. L. 3323-2 del Code de la santé publique.
6 – JORF del 28 marzo 1992, pag. 4313.
7 – Ad esempio, nel corso dell'incontro amichevole Francia-Paesi Bassi, tenutosi il 18 gennaio 1995 a Utrecht (Paesi Bassi) il CSA ha rilevato la presenza di pubblicità di otto differenti marche di alcolici.
8 – Il 23 gennaio 1995, il CSA ha presentato una denuncia, ai sensi dell'art. 40 del codice di procedura penale francese, al Procurateur de la République presso il Tribunal de grande instance de Nanterre. A seguito di tale denuncia, l'emittente francese TF1 ha deciso di non trasmettere la partita di calcio Auxerre-Arsenal, giocata il 2 marzo 1995. Parimenti France 2 ha annullato la trasmissione degli incontri di rugby Irlanda-Scozia e Irlanda-Galles, prevista per il 18 marzo 1995.
9 – Il codice di buona condotta è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Gioventù e degli Sport del 31 marzo 1995.
10 – Ai sensi del codice di buona condotta, nella versione comunicata alle emittenti il 9 ottobre 1999, per «notorietà particolare» si deve intendere «la fama di cui gode fuori dal suo paese d'origine una squadra nazionale, un club o un atleta francese o straniero».
11 – A seguito di tale modifica la lista comprende: le partite amichevoli; le partite di qualificazione alle fasi finali; i primi turni (precedenti ai sedicesimi di finale) della Coppa UEFA di calcio.
12 – V. sentenza della Cour d'appel de Paris del 27 maggio 1997, pag. 3 (allegato n. 42 alle osservazioni di Bacardi). In tale sentenza si precisa che «la lettera inviata da TF1 al signor Jean-Claude Darmon il 23 ottobre 1995 relativa a incontri del secondo turno della coppa UEFA che non rientrano nella categoria degli eventi internazionali ha il solo scopo di ricordare la normativa francese» (pagg. 10-11).
13 – A tal riguardo ricordo che secondo una giurisprudenza ben nota «la ratio del rinvio pregiudiziale, e quindi della competenza della Corte, non consiste nell'esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche […], bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia». V., tra tante, sentenze 15 giugno 1995, cause riunite da C‑22/93 a C‑424/93, Zabala Erasun e a. (Racc. pag. I-1567, punto 29), e 12 marzo 1998, causa C‑314/96, Djabali (Racc. pag. I‑1149, punti 17‑20).
14 – Il corsivo è mio.
15 – A tal riguardo ricordo che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, «l'oggetto del ricorso proposto a norma dell'art. [226 CE] è circoscritto dal procedimento precontenzioso contemplato da questa norma; di conseguenza, il parere motivato della Commissione e il ricorso devono basarsi sugli stessi motivi e mezzi». V. sentenza 14 luglio 1988, causa 298/86, Commissione/Belgio (Racc. pag. 4343, punto 10).
16 – Il corsivo è mio. A tal riguardo rilevo che la Cour de cassation sembra in tal modo condividere quanto stabilito dalla Cour d’appel nella sentenza 23 settembre 1997, dove le asserzioni di Bacardi sull’esistenza di discriminazioni a danno dei prodotti francesi sono state ritenute prive di fondamento (allegato n. 42 alle osservazioni di Bacardi, pagg. 10-11).
17 – V. sentenze 26 febbraio 1991, causa C-154/89, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑659, punto 12); causa C-180/89, Commissione/Italia (Racc. pag. I-709, punto 15); e causa C-198/89, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-727, punto 16); 25 luglio 1991, causa C-76/90, Säger (Racc. pag. I-4221, punto 12).
18 – V. sentenza 10 maggio 1995, causa C-384/93, Alpine Investments (Racc. pag. I‑1141, punto 38).
19 – Sentenze 10 luglio 1980, causa 152/78, Commissione/Francia (Racc. pag. 2299, punto 17); 25 luglio 1991, cause riunite C-1/90 e C-176/90, Aragonesa de Publicidad Exterior e Publivía (Racc. pag. I-4151, punto 15); e 8 marzo 2001, causa C‑405/98, Gourmet (Racc. pag. I-1795, punto 27).
20 – Sentenza Gourmet, cit., punto 40.
21 – Sentenza 26 aprile 1988, causa 352/85, Bond van Adverteerders (Racc. pag. 2085, punto 36).
22 – Sentenza Aragonesa, cit., punto 16.
23 – Sentenza 22 gennaio 2002, causa C-390/99, Canal Satélite Digital (Racc. pag. I‑607, punto 33). V. anche sentenze 23 novembre 1999, cause riunite C‑369/96 e C‑376/96, Arblade e a. (Racc. pag. I‑8453, punto 35); e 3 ottobre 2000, causa C‑58/98, Corsten (Racc. pag. I‑7919 punto 39).
24 – Sentenza Aragonesa, cit., punto 16 (i corsivi sono miei).
25 – Sul punto ricordo che, dopo l'invio del parere motivato della Commissione, la distinzione tra «eventi internazionali» e «altri eventi» è stata ulteriormente precisata. Inoltre, al codice è stato allegato un annesso che elenca gli eventi rientranti nella seconda categoria (v. supra, paragrafi 24-25).
26 – A tal riguardo ricordo altresì che, dopo l'invio del parere motivato della Commissione, il codice di buona condotta è stato modificato introducendo la possibilità per qualsiasi soggetto interessato di interrogare il CSA sulle condizioni di applicazione del codice e il diritto di ricevere da esso una risposta nel termine massimo di tre settimane (v. supra, paragrafi 24-25).
27 – Punto 6 del ricorso.
28 – Punto 9 del ricorso.
29 – V. lettera 20 dicembre 1999 della Confederazione europea dei Produttori di Alcolici (allegato n. 9 al ricorso), in cui si segnala alla Commissione che, in occasione dell'incontro AEK‑Monaco, svoltosi il 23 novembre 1999 e valevole per il terzo turno di coppa UEFA, ad una delle società confederate era stata negata la possibilità di acquistare spazi pubblicitari su pannelli per reclamizzare l'Ouzo per il motivo che la loi Evin vieta la trasmissione in Francia di eventi sportivi nell'ambito dei quali sono esposti cartelloni che reclamizzano bevande alcoliche. V. anche dichiarazione resa il 28 gennaio 2000 dal direttore finanziario del club Newcastle United's davanti ai giudici inglesi (allegato n. 10 al ricorso), in cui si legge che «la legge francese costituisce un reale problema per i clubs di calcio che affrontano clubs francesi in incontri della coppa UEFA. Essa restringe la libertà dei clubs di vendere spazi pubblicitari sui loro campi. In effetti il CSI [società che vende per conto dei clubs di calcio i diritti di trasmissione delle partite] consiglia ai clubs inglesi di non accettare pubblicità dei produttori di alcol per tali incontri affinché essi possano massimizzare le loro entrate televisive» (il corsivo è mio). Quest'ultima dichiarazione contraddice un altro documento prodotto dalla Commissione (allegato n. 11 al ricorso), dal quale risulta che il «CSI ha costantemente avvisato i clubs inglesi suoi clienti che, se vogliono massimizzare le loro entrate televisive per i loro incontri nelle competizioni europee, essi non devono […] accettare le offerte dei produttori francesi di alcolici per la pubblicità negli stadi durante tali incontri» (il corsivo è mio).
30 – V. sentenza 10 maggio 1995, Alpine Investments, cit., punto 51.
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