Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1 Nella causa pregiudiziale in esame, l'Oberlandesgericht München (Germania), con un'ordinanza di rinvio estremamente sintetica, chiede alla Corte se gli artt. 12 CE e 49 CE ostino a che, in una causa dinanzi ad un giudice tedesco, in cui la parte soccombente sia tenuta a rimborsare le spese legali alla parte vittoriosa, e in cui quest'ultima sia stata rappresentata da un avvocato straniero che ha agito di concerto con un avvocato patrocinante dinanzi al giudice adito, le spese ripetibili dell'avvocato straniero siano limitate, in base alla prassi dei giudici tedeschi, a quanto prescritto dal tariffario tedesco e, in base alla medesima prassi, che sia esclusa la ripetizione delle spese supplementari dell'avvocato locale.
II - Contesto normativo
A - Diritto comunitario
2 L'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (1) (in prosieguo: la «direttiva»), stabilisce quanto segue:
«Le attività relative alla rappresentanza e alla difesa di un cliente in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche sono esercitate in ogni Stato membro ospitante alle condizioni previste per gli avvocati stabiliti in questo Stato, ad esclusione di ogni condizione di residenza o d'iscrizione ad un'organizzazione professionale nello stesso Stato».
3 Ai sensi dell'art. 5 della direttiva:
«Per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio di un cliente, ogni Stato membro può imporre agli avvocati di cui all'articolo 1:
(...)
- di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e che sarebbe in caso di necessità responsabile nei confronti di tale giurisdizione, o con un "procuratore" o con un "avoué" che eserciti presso di essa».
B - Diritto nazionale
4 In Germania l'art. 91, n. 1, della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile tedesco; in prosieguo: la «ZPO») dispone che la parte vittoriosa in una controversia ha diritto a vedersi rimborsare le spese legali dalla parte soccombente, nei limiti in cui tali spese siano state necessarie a promuovere la causa o a difendersi adeguatamente in giudizio.
5 Per quanto riguarda l'importo delle spese, esso risulta da un tariffario contenuto nella Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung (regolamento federale relativo alla remunerazione degli avvocati; in prosieguo: la «BRAGO»). Il § 24 a), n. 1, della BRAGO dispone:
«1. Se interviene in qualità di avvocato locale, ai sensi dell'art. 28 della legge relativa all'attività degli avvocati europei in Germania, l'avvocato percepisce una remunerazione equivalente agli onorari previsti per l'introduzione del ricorso (Prozessgebühr) o per l'assunzione dell'incarico (Geschäftsgebühr) che gli spetterebbero se fosse egli stesso il mandatario. Tale remunerazione viene imputata su tutti gli onorari percepiti in qualità di mandatario.
(...)».
6 La BRAGO nulla dispone in merito alla remunerazione dell'avvocato straniero.
7 Il Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (legge sull'attività degli avvocati europei in Germania; in prosieguo: l'«EuRAG»), cui la disposizione sopra menzionata fa rinvio, è stata adottata al fine di trasporre una serie di direttive nel settore del diritto professionale degli avvocati. L'art. 28 di tale normativa recita:
«1. Nell'ambito di procedimenti giurisdizionali e amministrativi conseguenti ad infrazioni penali, a contravvenzioni punite con sanzione amministrativa, a illeciti amministrativi o alla violazione di obblighi professionali, nei quali il mandante non possa direttamente prendere l'iniziativa dell'azione o difendersi, l'avvocato europeo che fornisce prestazioni di servizi può agire quale rappresentante o difensore di un mandante unicamente di concerto con un avvocato (avvocato locale).
2. L'avvocato locale dev'essere abilitato alla rappresentanza o alla difesa dinanzi al giudice o all'amministrazione di cui trattasi. Tale avvocato controlla che l'avvocato europeo che fornisce prestazioni di servizi rispetti, nella rappresentanza o nella difesa, i principi di una buona amministrazione della giustizia.
3. In assenza di patto contrario tra gli interessati, nessun rapporto contrattuale viene instaurato tra avvocato locale e mandante.
(...)».
8 L'art. 28, n. 4, dell'EuRAG fa a sua volta rinvio all'art. 52 della BRAGO il quale stabilisce, al n. 1, che l'avvocato che si limita a garantire la corrispondenza tra mandante e mandatario ad litem o colui che aggiunge dichiarazioni peritali ai fascicoli trasmessi all'avvocato del grado di istanza superiore percepisce, a tale titolo, una remunerazione equivalente agli onorari previsti per la proposizione del ricorso («Prozessgebühr») dovuti al mandatario ad litem.
III - Fatti e procedimento nella causa principale
9 La causa principale, dinanzi all'Oberlandesgericht München, adito in appello, riguarda la liquidazione di spese conseguenti ad una causa civile di origine contrattuale promossa dinanzi al Landgericht Traunstein (Germania) e che vedeva contrapposte un'impresa austriaca, la A & R Gastronomie GmbH (in prosieguo: la «A & R»), con sede in Salisburgo, quindi vicina alla frontiera con la Germania, e un'impresa tedesca, la AMOK Verlags GmbH (in prosieguo: la «AMOK»), che perdeva la causa. La A & R veniva rappresentata dal proprio avvocato austriaco, il quale agiva di concerto con un avvocato locale, qualificato dal giudice del rinvio come «avvocato corrispondente».
10 La A & R chiede la rifusione delle spese processuali nei confronti della AMOK, parte soccombente. Nella fattispecie essa domanda, da un lato, il rimborso delle spese dell'avvocato austriaco calcolate in base alle tariffe stabilite dal Rechtsanwaltstarifgesetz (legge austriaca relativa alla rappresentanza dinanzi ai giudici austriaci; in prosieguo: il «RATG») e, dall'altro lato, il rimborso degli onorari dell'avvocato locale tedesco con il quale l'avvocato austriaco ha agito di concerto.
11 La controparte si oppone sostenendo che le spese di un avvocato straniero debbono essere limitate alle spese risultanti dal tariffario tedesco stabilito dalla BRAGO che, nel caso di specie, è notevolmente inferiore. La AMOK peraltro non vede alcuna ragione che la obblighi a rimborsare le spese di due avvocati.
12 L'Oberlandesgericht München, investito in secondo grado di una domanda di liquidazione delle spese, precisa che, in base alla propria costante giurisprudenza, una parte straniera che si fa rappresentare da un avvocato straniero può chiedere alla controparte la rifusione delle spese legali solo nei limiti di quelle che sarebbero state occasionate dall'intervento di un avvocato tedesco e, in nessun caso, le spese dell'avvocato locale con il quale l'avvocato straniero abbia agito di concerto.
13 Nutrendo peraltro alcuni dubbi circa la conformità di tale prassi giurisprudenziale con il diritto comunitario, l'Oberlandesgericht München ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli artt. 49 e 12 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una decisione di un giudice nazionale secondo la quale per le prestazioni di un avvocato di un altro Stato membro fornite in un processo dinanzi a un giudice nazionale e per le prestazioni di un avvocato locale operante di concerto con il primo, può sorgere un diritto di ripetizione delle spese per l'ammontare massimo, compresa l'imposta sul valore aggiunto, che sarebbe maturato qualora la difesa fosse stata assicurata da un solo avvocato nazionale».
IV - In diritto
14 In udienza la Commissione ha comunicato alla Corte di non confermare le riserve espresse nelle proprie osservazioni scritte in merito alla ricevibilità dell'ordinanza di rinvio.
15 Per quanto mi riguarda, anch'io sono del parere che, pur essendo estremamente sintetica, l'ordinanza di rinvio contenga gli elementi necessari per consentire alla Corte di pervenire ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice del rinvio (2). Ritengo inoltre che non vi sia motivo di dubitare del fatto che l'Oberlandesgericht München agisce, nell'ambito della causa principale, in qualità di giurisdizione ai sensi dell'art. 234 CE.
A - Sulla prima parte della questione (applicabilità del tariffario austriaco)
1. Argomenti presentati alla Corte
16 La A & R, convenuta nella causa principale, sostiene che l'applicazione, alle spese ripetibili sostenute per un avvocato straniero, di un massimale corrispondente alle tariffe stabilite dalla BRAGO, è in contrasto con l'art. 49 CE.
17 Infatti, «mentre, in caso di vittoria, una parte processuale nazionale (tedesca) può, in linea di principio, ripetere l'insieme degli onorari legali da essa pagati, lo straniero che sia parte processuale e che debba pagare onorari più elevati in forza delle disposizioni di paesi stranieri che disciplinano gli onorari degli avvocati ivi stabiliti, sopporta una frazione talvolta considerevole degli onorari dovuti. Quest'ultimo soggetto vede così limitato il proprio diritto alla libera scelta di un avvocato e viene costretto indirettamente a scegliere un avvocato stabilito nella sede dell'organo giurisdizionale. Nel contempo, ciò limita la libera prestazione dei servizi attiva dell'avvocato straniero».
18 Secondo la A & R, inoltre, il tariffario austriaco dovrebbe essere applicato in base al diritto internazionale privato, poiché il punto di collegamento per la richiesta di compenso dell'avvocato è costituito dal luogo in cui questi è stabilito.
19 Anche le circostanze della causa avrebbero giustificato l'applicazione del tariffario austriaco. Come parte stabilita all'estero, essa aveva il diritto di conferire il mandato ad un avvocato di sua fiducia stabilito in prossimità della sua sede.
20 Il governo austriaco tiene distinto il rapporto tra l'avvocato e i suoi mandanti, che rientra nel diritto contrattuale, e il problema del recupero delle spese legali, che può dare origine ad un'azione di diritto pubblico, rientrante nel diritto processuale e soggetta alla lex fori. L'applicazione della lex fori deriva inoltre dal principio della parità delle armi, in base al quale ciascuna delle parti sopporta lo stesso rischio in materia di ripetizione delle spese.
21 Pertanto, conclude il governo austriaco, non esistono né una limitazione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 49 CE, né una discriminazione ai sensi dell'art. 12 CE, dal momento che un avvocato austriaco può esercitare la propria attività sul territorio tedesco alle stesse condizioni, in merito alla ripetizione delle spese, che la Repubblica federale di Germania prevede per i propri cittadini.
22 Il governo tedesco fa notare che secondo il diritto applicabile in Germania il credito derivante dagli onorari dell'avvocato dipende dal diritto del luogo di stabilimento di quest'ultimo, mentre l'azione promossa dalla parte vittoriosa nei confronti della parte soccombente e volta al rimborso delle spese rientra nel diritto processuale civile tedesco.
23 Il governo tedesco sottolinea inoltre che la limitazione del rimborso delle spese legali deriva dalla nozione di necessità di cui all'art. 91, n. 1, ZPO e aggiunge che possono esistere casi in cui il ricorso ad un avvocato straniero è necessario per la particolare natura del caso di specie, per esempio perché è applicabile il diritto di un altro Stato. In tal caso, per l'importo delle spese rimborsabili è possibile tener conto di un tariffario straniero. La restrizione menzionata dal giudice del rinvio riguarda però chiaramente un'ipotesi in cui non era necessario ricorrere ad un avvocato straniero a causa della natura particolare del caso di specie.
24 Il governo tedesco sostiene inoltre che la cittadinanza delle parti non ha alcun rilievo, così come la cittadinanza o il luogo di stabilimento dell'avvocato. Anche se un avvocato iscritto all'albo in Germania richiede, sulla base di una convenzione relativa agli onorari, un compenso superiore alle tariffe della BRAGO, essi non saranno rimborsabili per l'ammontare stabilito da tale convenzione.
25 Secondo il governo tedesco, la disciplina della BRAGO, che prevede modalità di esercizio della professione applicabili alle spese di ogni avvocato che eserciti in Germania e non discriminatorie, può essere paragonata a modalità di vendita che sfuggono al divieto generale di restrizioni. Esso fa riferimento al riguardo alle sentenze Alpine Investments (3) e Gourmet International (4), nelle quali la Corte aveva esteso alle restrizioni alla libera prestazione dei servizi la giurisprudenza in tema di modalità di vendita di cui alla sentenza Keck e Mithouard (5). Da tali sentenze il governo tedesco deduce che l'applicazione di un massimale al rimborso delle spese legali non costituisce una restrizione vietata.
26 Il governo tedesco sostiene inoltre che, anche se la limitazione del rimborso delle spese legali prevista dalla BRAGO comportasse una restrizione alla libera prestazione dei servizi, essa sarebbe giustificata in base alle condizioni individuate dalla Corte nella sentenza Gebhard (6). Essa risponderebbe a esigenze di buona amministrazione della giustizia, che la Corte nella sentenza Reisebüro Broede ha riconosciuto come motivo imperativo di interesse generale (7).
27 Il legislatore tedesco ha scelto la BRAGO come quadro di riferimento per bilanciare in modo adeguato gli interessi in gioco. Limitando il rimborso delle spese all'importo massimo stabilito da tariffe determinate, egli tutela la parte soccombente da domande di rimborso esagerate. Se una parte è tenuta, in caso di soccombenza, al rimborso delle spese, l'onere corrispondente dev'essere prevedibile per motivi di certezza del diritto e non deve dipendere dalla decisione arbitraria della controparte. La parte soccombente, infatti, non ha alcuna influenza sulla scelta dell'avvocato né sulla fissazione dell'ammontare degli onorari tra la controparte e il suo mandatario ad litem.
28 Il governo tedesco sottolinea inoltre il carattere sussidiario dell'art. 12 CE rispetto all'art. 49 CE, che costituisce una disposizione speciale nell'ambito delle prestazioni dei servizi.
29 La Commissione fa notare che l'art. 4, n. 1, della direttiva precisa espressamente che le attività (transfrontaliere) dell'avvocato relative alla rappresentanza di un cliente sono esercitate in ciascuno Stato membro ospitante alle condizioni previste per gli avvocati stabiliti in tale Stato. Da ciò deriva che gli avvocati stabiliti in un altro Stato membro, che effettuano una prestazione di servizi transfrontaliera in Germania, sono ivi soggetti, in materia di spese, alle stesse regole applicabili agli avvocati tedeschi.
30 Tali regole si applicano indipendentemente da quanto convenuto tra l'avvocato e il suo cliente: se gli onorari convenuti superano le spese che la controparte deve eventualmente rimborsare in forza del diritto dello Stato membro ospitante, il cliente resta debitore di tale importo nei confronti del proprio avvocato.
2. Valutazione
31 L'Oberlandesgericht München chiede alla Corte se gli artt. 12 CE o 49 CE ostino al regime delle spese da esso tradizionalmente applicato.
32 L'art. 12, primo comma, CE stabilisce che
«[n]el campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste (8), è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».
33 Prima di concludere per l'applicabilità di tale disposizione in una determinata situazione, occorre pertanto verificare se non esista una disposizione particolare che precisi la portata di tale principio nel settore interessato.
34 Ciò è stato confermato da una costante giurisprudenza dalla quale risulta che l'art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE), il quale «sancisce il principio generale del divieto di discriminazione fondato sulla cittadinanza, tende ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il Trattato non stabilisce norme specifiche di non discriminazione» (9).
35 Ora, nella fattispecie, la Corte è investita di un problema attinente alla libera prestazione dei servizi, settore nel quale il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'art. 49 CE. Occorre pertanto interpretare questa disposizione e quelle che la seguono nel capitolo 3, dedicato ai servizi.
36 Ai sensi dell'art. 49, primo comma, CE, «[n]el quadro delle disposizioni seguenti (10), le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione».
37 L'art. 50, ultimo comma, CE precisa che «[s]enza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini».
38 L'art. 52, primo comma, CE, recita:
«Per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, stabilisce direttive, deliberando a maggioranza qualificata».
39 Una direttiva di questo tipo è stata adottata riguardo alle prestazioni di servizi degli avvocati. Si tratta della direttiva «intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati», e quindi ad eliminare tutte le restrizioni incompatibili con il Trattato.
40 Ai sensi dell'art. 4, n. 1, di tale direttiva, «[l]e attività relative alla rappresentanza e alla difesa di un cliente in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche sono esercitate in ogni Stato membro ospitante alle condizioni previste per gli avvocati stabiliti in questo Stato (11), ad esclusione di ogni condizione di residenza o d'iscrizione ad un'organizzazione professionale nello stesso Stato».
41 Il n. 2 del medesimo articolo aggiunge:
«Nell'esercizio delle predette attività l'avvocato rispetta le regole professionali dello Stato membro ospitante (...)».
42 Pertanto, se il legislatore comunitario ha escluso due condizioni che sarebbero tali da equiparare la libera prestazione dei servizi ad uno stabilimento, evidentemente ha ritenuto che tutte le altre condizioni e norme vigenti nel paese ospitante si potessero applicare.
43 Dal momento che una direttiva di armonizzazione ne ha sancito la legittimità, non è necessario prendere in considerazione il fatto che molte di queste condizioni e norme possano essere differenti da quelle del paese di stabilimento del prestatore, e che possano quindi essere considerate come un ostacolo o essere tali da rendere meno attraente per l'avvocato straniero la prestazione di servizi transfrontaliera.
44 Tra queste condizioni o regole che rendono l'esercizio di una prestazione transfrontaliera meno attraente, ma che debbono comunque essere ammesse, vi è quella relativa all'assoggettamento degli onorari ad un massimale da parte della BRAGO.
45 Infatti, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte non è stato contestato che la nozione di «condizioni previste per gli avvocati stabiliti in questo Stato» comprenda anche le condizioni in base alle quali gli avvocati vengono pagati.
46 Vero è che la controversia nella causa principale non riguarda direttamente l'avvocato austriaco in sé. Il suo diritto di esercitare in Germania e di esigere dal proprio cliente onorari superiori a quelli fissati dalla BRAGO non è stato contestato.
47 Il problema sollevato dall'Oberlandesgericht München, però, rientra comunque nell'ambito di applicazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva, poiché le condizioni alle quali un cliente può vedersi rimborsare gli onorari del proprio avvocato dalla controparte sono strettamente legate alle condizioni alle quali tale avvocato può esercitare la sua attività.
48 Inoltre, il fatto stesso che in Germania la parte vittoriosa possa vedersi rimborsare gli onorari di cui trattasi deriva dalle «condizioni previste per gli avvocati stabiliti in questo Stato». Infatti, in alcuni Stati membri tale possibilità non esiste affatto.
49 Per tutte le ragioni sopra esposte, ritengo che in base all'art. 4, n. 1, della direttiva i giudici tedeschi hanno il diritto di fissare l'importo degli onorari rimborsabili ad un avvocato stabilito in un altro Stato membro secondo la normativa nazionale pertinente.
50 Di conseguenza, non è necessario esaminare la prima parte della questione pregiudiziale sotto il profilo dell'art. 49 CE.
51 Tuttavia, poiché la A & R, il governo tedesco e la Commissione hanno svolto un'analisi di questo tipo, formulerò, in subordine, le osservazioni che seguono.
52 Il fatto che in Germania la parte che vince una causa avendo fatto ricorso ad un avvocato stabilito in un altro Stato membro non possa farsi rimborsare la totalità degli onorari (più elevati) richiesti da detto avvocato costituisce una restrizione ai sensi dell'art. 49 CE. Tale parte viene infatti scoraggiata dal ricorrere ad un avvocato straniero. La prestazione di servizi transfrontalieri da parte di avvocati stabiliti in altri Stati membri è quindi indirettamente ostacolata.
53 Tuttavia, la prassi giurisprudenziale di cui trattasi risponde alle quattro condizioni specificate dalla giurisprudenza della Corte (12).
54 Essa si applica indistintamente a tutti i processi che si svolgono dinanzi ad un giudice tedesco.
55 Inoltre, essa è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, ossia i principi di certezza del diritto e di buona amministrazione della giustizia (13).
56 Se, in forza di una legislazione nazionale, la parte soccombente in un processo è tenuta al rimborso delle spese legali sostenute dalla parte vittoriosa, l'onere corrispondente dev'essere per quanto possibile prevedibile e non eccessivo.
57 Una parte in causa infatti non ha alcuna influenza sulla scelta dell'avvocato ad opera della controparte né sulla fissazione dell'ammontare degli onorari tra la controparte stessa e il suo mandatario ad litem, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia stabilito nel paese o in un altro Stato membro.
58 Il rischio, in caso di soccombenza, di trovarsi di fronte ad azioni di ripetizione di spese imprevedibili potrebbe quindi indurre una parte economicamente debole a rinunciare a far valere i propri diritti in giudizio anche qualora disponesse, a prima vista, di buoni elementi.
59 Infine, una disposizione come quella controversa è altresì idonea a raggiungere l'obiettivo perseguito e non va oltre quanto strettamente necessario per raggiungerlo.
60 Suggerisco pertanto alla Corte di risolvere la questione, per quel che riguarda la sua prima parte, dichiarando che l'art. 49 CE e la direttiva vanno interpretati nel senso che non ostano ad una regola giurisprudenziale nazionale che limita il rimborso alla parte vittoriosa delle prestazioni di servizi fornite da un avvocato stabilito in un altro Stato membro all'ammontare massimo delle spese processuali, IVA compresa, che sarebbero state occasionate qualora la rappresentanza fosse stata assicurata da un avvocato stabilito nello Stato membro in cui il processo ha avuto luogo.
B - La seconda parte della questione (rimborso degli onorari dell'avvocato locale corrispondente)
1. Argomenti presentati alla Corte
61 La A & R sostiene, in sostanza, che l'impossibilità, per una parte straniera risultata vittoriosa che si sia rivolta ad un avvocato stabilito nel luogo del suo domicilio, di ottenere il rimborso degli onorari dell'avvocato locale aggrava ulteriormente la violazione dell'art. 49 CE.
62 Per ragioni economiche, una parte straniera sarebbe infatti ancor più fortemente incitata a ricorrere unicamente ad un avvocato stabilito nella sede dell'organo giurisdizionale. Essa vedrebbe così limitato il suo diritto alla libera scelta di un avvocato.
63 Secondo il governo tedesco, il fatto che l'intervento dell'avvocato locale comporti spese supplementari sarebbe una conseguenza inerente all'art. 5 della direttiva.
64 Da tale normativa non deriverebbe il diritto, per il destinatario del servizio, di beneficiare, «senza spese» dell'assistenza dell'avvocato locale e dell'avvocato straniero, tanto più che esisterebbero anche tipi di procedimenti che non prevedono alcun rimborso a carico della parte soccombente.
65 Poiché il mandante deve sempre pagare all'inizio egli stesso i suoi avvocati, nessuna discriminazione dell'avvocato straniero può derivare dal fatto che la controparte del mandante, in taluni casi, non sia tenuta a rimborsare a quest'ultimo le spese dell'avvocato locale.
66 Secondo la Commissione, invece, «nel caso in cui un avvocato straniero agisca di concerto con un avvocato locale ai sensi della direttiva 77/249 CEE, le spese previste in base al diritto nazionale saranno percepite da entrambi gli avvocati. Tale soluzione emerge indirettamente dalla direttiva, ragion per cui non è più necessario invocare le disposizioni del Trattato. Va aggiunto, ma unicamente per completezza, che sussisterebbe un evidente ostacolo alla libera prestazione dei servizi, ai sensi dell'art. 49, nel caso in cui l'avvocato straniero fosse obbligato a ricorrere ad un avvocato (locale) nazionale senza possibilità di recuperare le spese corrispondenti. Un simile ostacolo (economico) sarebbe ingiustificato e costituirebbe una violazione manifesta dell'art. 49 CE».
2. Valutazione
67 E' pacifico che nessuna norma di diritto comunitario impone agli Stati membri di stabilire che la parte soccombente debba rimborsare alla parte vittoriosa in una causa le spese da questa sostenute.
68 Il diritto comunitario non impone neppure agli Stati membri di prevedere che, qualora una parte in causa ricorra ad un avvocato stabilito in un altro Stato membro, quest'ultimo debba agire di concerto con un avvocato locale. L'art. 5 della direttiva a tal riguardo prevede una semplice facoltà.
69 E' possibile tuttavia dedurre dal diritto comunitario che, qualora uno Stato membro abbia fatto uso di queste due possibilità, la parte soccombente è tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa gli onorari dell'avvocato locale di questa?
70 E' certo che una soluzione negativa a tale questione avrebbe come conseguenza che in un tale Stato membro le parti di una controversia sarebbero scoraggiate dal ricorrere ad avvocati stabiliti in altri Stati membri e che l'esercizio della libera prestazione dei servizi di tali avvocati sarebbe quindi ostacolato.
71 A tal riguardo, si può innanzi tutto sostenere che, se la normativa di uno Stato membro prevede il rimborso delle spese «necessarie» all'azione o ad una difesa in giudizio appropriata e se la stessa normativa impone di far ricorso ad un avvocato locale, il cui intervento sia per questo motivo considerato «necessario», il rimborso degli onorari di tale avvocato si impone in quanto rientra nelle «condizioni previste per gli avvocati stabiliti in questo Stato», ai sensi dell'art. 4 della direttiva.
72 Anche supponendo che occorra esaminare il problema alla luce dell'art. 49 CE anziché sotto il profilo della direttiva, il risultato resterebbe lo stesso.
73 Al riguardo, va osservato che se uno Stato membro impone l'intervento di un avvocato locale, è perché ritiene che ciò sia necessario ad una buona amministrazione della giustizia.
74 Ora, non si capisce come questo stesso principio della buona amministrazione della giustizia possa imporre che le spese di tale intervento non vengano rimborsate alla parte che vince la causa.
75 L'unico argomento che possa essere fatto valere in senso contrario è quello della tutela della parte soccombente contro domande di rimborso esagerate (14).
76 Vero è che, a proposito della prima parte della questione pregiudiziale, ho ammesso, però unicamente in via subordinata, che tale argomento avrebbe potuto giustificare la limitazione del rimborso degli onorari dell'avvocato straniero all'ammontare fissato dalla BRAGO.
77 La situazione è peraltro diversa per quel che riguarda le spese dell'avvocato locale. L'art. 28 dell'EuRAG impone infatti l'intervento di tale avvocato e l'art. 24 a), n. 2, della BRAGO definisce la sua remunerazione.
78 Non vi è quindi alcuna incertezza giuridica al riguardo.
79 Chiunque sia parte in una causa sa di correre il rischio che la controparte si rivolga ad un avvocato straniero, tenuto ad avvalersi in aggiunta di un avvocato locale, e di poter essere obbligato a pagare gli onorari di entrambi gli avvocati. Occorre quindi prendere in considerazione questo rischio allorché si decide di promuovere un processo o quando si rinuncia a cercare una soluzione bonaria, mentre si può essere citati in giudizio dalla parte avversa.
80 Pertanto, per quanto riguarda questa seconda parte della questione pregiudiziale, suggerisco alla Corte di dichiarare che l'art. 49 CE e la direttiva ostano a che il rimborso delle spese della parte risultata vittoriosa in una causa che abbia fatto ricorso ad un avvocato stabilito in un altro Stato membro non tenga conto delle spese derivanti dall'intervento dell'avvocato locale.
V - Conclusione
81 Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere la questione sollevata dall'Oberlandesgericht München nel modo seguente:
«- l'art. 49 CE e la direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, vanno interpretati nel senso che non ostano ad una regola giurisprudenziale nazionale che limita il rimborso alla parte vittoriosa delle prestazioni di servizi fornite da un avvocato stabilito in un altro Stato membro all'ammontare massimo delle spese processuali, IVA compresa, che sarebbero state occasionate qualora la rappresentanza fosse stata assicurata da un avvocato stabilito nello Stato membro in cui il processo ha avuto luogo;
- per contro, l'art. 49 CE e la direttiva 77/249 ostano a che, in tale caso, la parte vittoriosa non possa farsi rimborsare le spese di un avvocato locale allorché, in forza della normativa del medesimo Stato membro, l'avvocato stabilito in un altro Stato membro abbia dovuto agire di concerto con tale avvocato».
(1) - GU L 78, pag. 17.
(2) - V., in particolare, ordinanza 2 ottobre 2002, causa C-190/02, Viacom (Racc. pag. I-8289, punti 13-16).
(3) - Sentenza 10 maggio 1995, causa C-384/93 (Racc. pag. I-1141, punti 33-35).
(4) - Sentenza 8 marzo 2001, causa C-405/98 (Racc. pag. I-1795, punti 18-21 e 39).
(5) - Sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91 (Racc. pag. I-6097, punti 13 e 17).
(6) - Sentenza 30 novembre 1995, causa C-55/94 (Racc. pag. I-4165, punto 37).
(7) - Sentenza 12 dicembre 1996, causa C-3/95 (Racc. pag. I-6511, punti 38 e segg.).
(8) - Il corsivo è mio.
(9) - V. sentenza 26 novembre 2002, causa C-100/01, Oteiza Olazabal (Racc. pag. I-10981, punto 25) e, per quel che riguarda più specificamente l'art. 49 CE, sentenza 17 maggio 1994, causa C-18/93, Corsica Ferries (Racc. pag. I-1783, punti 19 e 20).
(10) - Il corsivo è mio.
(11) - Il corsivo è mio.
(12) - V. sentenza 17 ottobre 2002, causa C-79/01, Payroll e a. (Racc. pag. I-8923, punto 28, e le sentenze ivi cit.).
(13) - V. sentenza Broede, cit. in precedenza.
(14) - V., al precedente paragrafo 27, l'argomento del governo tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy