CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 23 settembre 2004(1)
Causa C-294/02
Commissione delle Comunità europee
contro
AMI Semiconductor Belgium BVBA u.a.
«Clausola compromissoria – Progetto Esprit: 26927 – Competenza della Corte di giustizia – Ricevibilità del ricorso contro imprese liquidate o insolventi – Contratto cui si applica il diritto tedesco – Recesso dal contratto – Restituzione degli anticipi – Obbligazione solidale»
Indice I – Introduzione II – Il contratto A – Il contratto (in senso stretto) B – Allegato I (Descrizione del progetto) C – Allegato II (Condizioni generali) III – Fatti IV – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti V – Sulla ricevibilità del ricorso A – Competenza della Corte B – Ricevibilità del ricorso nei confronti dell’InterTeam 1. Argomenti delle parti 2. Analisi giuridica C – Ricevibilità del ricorso nei confronti dell’A-Consult e dell’Ision 1. Argomenti delle parti 2. Analisi giuridica a) Sulla domanda principale b) Sulle domande in subordine VI – Nel merito A – Responsabilità solidale 1. Argomenti delle parti a) Commissione b) Convenute 2. Analisi giuridica B – Diritto alla restituzione degli anticipi vantato nei confronti dell’AMI, dell’Intracom, dell’Euram e della Nordbank 1. Diritti derivanti dal contratto a) Diritto derivante dall’art. 1, par. 2, seconda frase, del contratto (responsabilità nel caso in cui si sia contribuito all’inadempimento contrattuale di altri contraenti) b) Diritto derivante dall’art. 23, par. 3, dell’allegato II (restituzione di versamenti in eccesso) i) Cessazione del contratto ii) Versamenti effettuati dalla Commissione iii) Costi imputabili – Riconoscimento della relazione semestrale da parte della Commissione – Potere discrezionale della Commissione – Effetto vincolante della valutazione del gruppo di verifica nei confronti dei contraenti – Obbligo di allegazione e onere della prova 2. Diritto derivante da arricchimento ingiustificato 3. Conclusione intermedia VII – Sulla domanda riconvenzionale VIII – Sulle spese IX – Conclusione
I – Introduzione
1. In forza di una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE la Commissione ha proposto ricorso contro
– l’AMI Semiconductor Belgium BVBA, già Alcatel Microelectronics NV, Oudenaarde, Belgio (in prosieguo: la «AMI»),
– l’A-Consult EDV-Beratungsgesellschaft mbH, Vienna, Austria (in prosieguo: la «A-Consult») (2) ,
– l’Intracom SA Hellenic Telecommunications & Electronic Industry, Atene, Grecia (in prosieguo: la «Intracom»),
– l’Ision Sales & Services GmbH & Co. KG, Amburgo, Germania, (già AllCon Gesellschaft für Kommunikationstechnologie mbH) (in prosieguo: la «Ision»),
– l’Euram-Kamino GmbH, Hallbergmoos, Germania (in prosieguo: la «Euram»),
– l’InterTeam GmbH in liquidazione, Itzehoe, Germania (in prosieguo: la «InterTeam») e
– l’HSH Nordbank, già Landesbank Kiel Girozentrale, Amburgo e Kiel, Germania (in prosieguo: la «Nordbank»)
diretto ad ottenere la restituzione della somma di EUR 317 214,00, maggiorata degli interessi.
2. L’importo in questione è parte di un anticipo versato dalla Commissione alle convenute sulla base di un contratto stipulato nel 1998. Il contratto si inserisce nel quadro del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (RST) nel settore delle tecnologie dell’informazione (1994-1998) (in prosieguo: il «programma Esprit») (3) , che a propria volta rientra nel quarto programma quadro di azioni comunitarie di RST (4) .
3. Il contratto aveva ad oggetto la promozione del progetto Electronic commerce fulfilment service for the electronics industry (ECFS/E) – progetto Esprit: 26927 (in prosieguo: il «progetto»). Il progetto consisteva sostanzialmente nella creazione e nell’immissione sul mercato di una piattaforma commerciale su Internet dedicata a componenti elettronici.
4. La Commissione, poiché non riteneva sufficienti le prestazioni fornite dalle convenute, ha posto termine al progetto in anticipo e pretende ora da parte delle convenute in quanto debitrici solidali la restituzione degli anticipi versati, sempre che questi ultimi non riguardino singole forniture riconosciute. Nell’ambito della controversia si pone innanzi tutto la questione della competenza della Corte, dal momento che il testo della clausola compromissoria menziona quale giurisdizione competente solo il Tribunale di primo grado. Emergono ulteriori problemi in relazione alla ricevibilità in quanto il ricorso è diretto contro una convenuta che era già in liquidazione al momento della presentazione del ricorso, nonché contro altre due convenute i cui patrimoni a tale data erano già oggetto di una procedura d’insolvenza.
5. Nel merito è tra l’altro controverso in quale misura le attività non corrispondessero a quanto indicato nel contratto e se la Commissione abbia rescisso a ragione il contratto stesso. D’altro canto, le parti controvertono sulla questione se le convenute siano tenute a restituire gli importi richiesti in quanto debitrici solidali. Infatti, qualora non sussistesse alcuna obbligazione solidale e la Commissione potesse di conseguenza esigere da ciascuna convenuta solo somme parziali, il ricorso sarebbe già per questo motivo praticamente privo di utilità, poiché le imprese beneficiarie in via primaria sono insolvibili o già liquidate.
II – Il contratto
6. Nel contratto stipulato in data 8 giugno 1998 tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, e le convenute, queste ultime si impegnavano a sviluppare e a immettere sul mercato una piattaforma di commercio elettronico nel settore della microelettronica destinata allo scambio o alla vendita di eccedenze di semiconduttori tra società produttrici di componenti elettronici (5) . Scopo della piattaforma era consentire alle imprese di ridurre le rispettive scorte e vendere in tempi rapidi le eccedenze di semiconduttori, ovvero acquisire componenti non disponibili a magazzino. Al contempo dovevano essere integrati nella piattaforma la logistica, vale a dire la spedizione dei componenti oggetto delle transazioni, e i sistemi di pagamento.
7. Per la realizzazione del progetto erano stati previsti 18 mesi, a partire dal 1° maggio 1998. La Comunità si impegnava ad assumersi fino al 50% dei costi complessivi stimati per un importo dell’ordine di ECU 1 080 000 (6) .
8. Il testo del contratto redatto in lingua inglese corrisponde a uno dei modelli impiegati abitualmente dalla Commissione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico (7) . Esso è strutturato in tre parti: il contratto vero e proprio (in prosieguo: il «contratto»), l’allegato I (Dati delle società partecipanti al progetto e descrizione dettagliata del progetto) e l’allegato II (Condizioni generali) (in prosieguo: l’«allegato I» e l’«allegato II»).
A – Il contratto (in senso stretto)
9. L’art. 1 del contratto precisa lo scopo come di seguito riportato:
«1.1 The Contractors shall carry out this contract jointly and severally towards the Commission for the work set out in Annex I up to the milestone at month 18 (“the Project”) .
1.2 Subject to force majeure [ (8) ] (including strikes, lockouts and other events beyond the reasonable control of the Contractors ), the Contractors shall use reasonable endeavours to achieve the results intended for the Project and to fulfil the obligations of a defaulting Contractor . A Contractor shall not be liable to take action beyond its reasonable control or to reimburse money due from a defaulting Contractor unless it has contributed to the default. Measures to be taken in the event of force majeure shall be agreed between the contracting parties.»
10. Inoltre, il contratto contiene, tra l’altro, condizioni che riguardano i costi imputabili (art. 3), il versamento del contributo della Comunità (artt. 4 e 9, par. 2, secondo comma), la presentazione dei rendiconti delle spese e l’obbligo di stesura di relazioni da parte delle convenute (artt. 5 e 6). Infine, l’art. 10 indica il diritto tedesco (9) quale legge applicabile al contratto.
B – Allegato I (Descrizione del progetto)
11. L’allegato I è strutturato in due parti. Innanzi tutto, la parte 1 riporta una sintesi degli obiettivi del progetto come di seguito illustrato:
– «integration of multiple key services for the electronics industry,
– design of appropriate interfaces for an efficient brokerage system to be integrated into the professional IT-environment of future users and service providers,
– stimulation of increased electronic commerce in the electronics industry, including developing means for rewarding usage («bonus component») and for quantitatively determining the cost-efficiency gained through implementation of ECFS/E.
12. La prima parte dell’allegato I contiene inoltre dati dettagliati, riportati nell’apposito modulo, delle società partecipanti al progetto, comprese le stime dei costi a carico di ciascuna di esse.
13. La seconda parte dell’allegato I riporta una descrizione più precisa degli obiettivi del progetto. L’elemento principale della parte in questione è quindi l’elaborazione di uno schema del progetto comprendente otto pacchetti di lavori (workpackages). Ciascun pacchetto è a propria volta suddiviso in singole attività (tasks). Per ogni attività si deve produrre un determinato elaborato (deliverable), che può consistere in una relazione, un software, in specifiche tecniche o simili. Per ogni singola attività si indicano il periodo previsto per la sua esecuzione, i partner di progetto che vi collaborano e l’impiego di manodopera (espresso in uomo-mesi) nonché il partner di progetto responsabile della realizzazione dell’elaborato. I singoli pacchetti di lavori previsti sono i seguenti:
Workpackage 1: Specification of relevant business procedures (Task 1.1 – 1.3.),
Workpackage 2 : Detailed definition of ECFS/E software (Task 2.1 – 2.5),
Workpackage 3 : Server specification (Task 3.1 – 3.2),
Workpackage 4 : Realisation of software (Task 4.1 – 4.6),
Workpackage 5 : Field user tests (Task 5.1 – 5.4),
Workpackage 6 : Cross border beta-test (Task 6.1 – 6.4),
Workpackage 7 : Dissemination and acceptance activities (Task 7.1 – 7.4),
Workpackage 8 : Project management (Task 8.1 – 8.3).
14. Il tipo e la portata del contributo delle convenute corrispondono al loro ruolo quali potenziali futuri utenti del sistema o fornitori di prestazioni accessorie nell’ambito del sistema o come sviluppatori di strumenti informatici (web design, interfacce, banche dati e altri software).
15. L’AMI e l’Intracom, in quanto imprese che producono e commercializzano componenti elettronici, rientrano nel gruppo degli utenti. L’Euram è una società di spedizioni che potrebbe occuparsi del trasporto dei componenti commercializzati e, insieme alla Nordbank, che in quanto istituto di credito potrebbe effettuare le operazioni di pagamento, fa parte della seconda categoria. Le attività dell’AMI, dell’Intracom, dell’Euram e della Nordbank consistevano essenzialmente nel contribuire in una prima fase all’elaborazione di un profilo di requisiti e, in una fase successiva, nel condurre cicli di prove utilizzando prototipi.
16. D’altro canto, l’InterTeam, l’Ision e l’A-Consult, piccole imprese attive nel settore delle tecnologie dell’informazione, si occupavano dello sviluppo vero e proprio del sistema. All’InterTeam, in quanto coordinatore, spettavano inoltre alcuni compiti particolari quali, ad esempio, l’elaborazione delle relazioni e l’organizzazione di misure intese allo sfruttamento commerciale e alla diffusione del prodotto sul mercato.
17. La terza sezione della seconda parte dell’allegato I riguarda la gestione del progetto e definisce in particolare il ruolo e le mansioni dell’InterTeam in quanto coordinatore del progetto. La quarta sezione è dedicata all’elaborazione di un piano di sfruttamento. Secondo quanto indicato nella sezione 5, i partner di progetto, per il tramite dell’InterTeam, devono presentare alla Commissione, ai sensi dell’art. 6 del contratto e dell’art. 10 dell’allegato II, brevi relazioni semestrali, una relazione esaustiva al termine di ogni periodo di 12 mesi, una relazione intermedia di verifica e una relazione finale. Infine, nell’ultima sezione viene previsto che i partner di progetto, a completamento delle disposizioni dell’allegato II, stipulino tra loro un contratto di associazione.
C – Allegato II (Condizioni generali)
18. Le condizioni generali contenute nell’allegato II corrispondono a loro volta al contratto tipo della Commissione.
19. L’art. 2, par. 1, dell’allegato II così recita per estratto:
«The Coordinator shall:
(a) be the channel for submitting all documents and for general liaison between the Contractors and the Commission. All general communications with the Commission shall be through the Coordinator;
(b) subject to any special conditions in Article 9 of the contract, receive and distribute all payments which shall be made to the Coordinator in trust for the Contractors. The Coordinator shall immediately transfer the appropriate amount of each payment to each Contractor. The Coordinator shall not be the beneficial owner of any payment (…)».
20. L’art. 5, par. 3, prevede le seguenti disposizioni relativamente al recesso senza preavviso dal contratto da parte della Commissione:
«The Commission may immediately terminate the contract, or the participation of any Contractor, by written notice:
(a)(i) where remedial action to rectify non-performance within a reasonable period of time (being not less than one month) specified in writing has been requested by the Commission and has not been satisfactorily taken (…)».
21. Le conseguenze legate a un recesso sono disciplinate all’art. 5, par. 4:
«The Community contribution to costs, on termination, shall be paid if they relate to Project Deliverables accepted by the Commission and such other costs which are fair and reasonable, including expenditure commitments.
(…)
For termination under Article 5.3(a), interest may be added to any amount to be reimbursed, upon written request, at 2% above the rate applied by the European Monetary Institute for ECU operations (…) for the period between the receipt of the funds and their reimbursement.»
22. Per quanto riguarda il foro competente, l’art. 7 dispone quanto segue:
«The Court of First Instance of the European Communities, and in the case of appeal, the Court of Justice of the European Communities shall have exclusive jurisdiction in any dispute between the Commission and the Contractors concerning the validity, application and interpretation of this contract.»
23. Per quanto attiene alle relazioni che i contraenti sono tenuti a presentare, l’art. 10 prevede quanto segue:
«10.1 Submission of Reports
The Contractors shall submit to the Commission for approval the following reports (…):
(a) progress reports (the progress, resources employed, deviations to the work plan, and results). Each 12 months, or such other period specified in the contract, the information in the relevant report must enable the Commission to evaluate the progress and cooperation, within the Project and with any related project;
(b) a final report covering all the work, the objectives, the results and the conclusions, including a suitable summary of all these matters;
(…)
10.3 Each progress report shall be submitted within one month of the end of the relevant reporting period.
A final report shall be submitted within two months following the period specified in Article 2.1 of the contract, or the completion of the work, if earlier.
Unless there are observations by the Commission the final report shall be deemed to be approved within two months of its receipt and within one month in the case of other reports.»
24. Ai paragrafi 2 e 3, l’art. 23 contiene le seguenti disposizioni riguardo ai versamenti effettuati dalla Commissione:
«23.2 Subject to Article 24 of this Annex, all payments shall be treated as advances until acceptance of the appropriate Project Deliverables, or, if none are specified, until acceptance of the final report.
23.3 Where the total financial contribution due for the Project, including the result of any audit, is less than the payments made for the Project, the Contractors shall immediately reimburse the difference, in ECU, to the Commission.»
III – Fatti
25. L’esecuzione del progetto iniziava nel mese di maggio 1998. In data 8 giugno 1998 la Commissione versava all’InterTeam un primo anticipo dell’importo di EUR 270 000.
26. In una relazione semestrale del 15 dicembre 1998 le convenute dichiaravano di aver provveduto a fornire completamente le singole prestazioni facenti parte dei pacchetti di lavori 1, 2 e 3.
27. In data 29 marzo 1999 la Commissione proponeva all’InterTeam di introdurre un gruppo di verifica (review team) formato dai sigg.ri Guida e Ouzounis e inviava i rispettivi curricula vitae. Con e-mail 8 aprile 1999 l’InterTeam esprimeva il proprio consenso in merito agli esperti proposti.
28. A seguito della presentazione da parte delle convenute per detto primo periodo del rendiconto delle spese allegato alla relazione semestrale, il 6 maggio 1999 la Commissione versava un ulteriore anticipo pari a EUR 191 394 per il periodo compreso tra il 6 maggio e il 31 ottobre 1998. A detta data i pagamenti effettuati ammontavano pertanto in totale a EUR 461 394.
29. In occasione di una riunione svoltasi a Bruxelles l’11 giugno 1999, cui hanno partecipato rappresentati delle convenute, della Commissione e il gruppo di verifica, le convenute esponevano lo stato di avanzamento dei lavori. Poiché il gruppo di verifica riteneva che l’esecuzione del progetto presentasse gravi carenze, esso annunciava la sospensione del progetto fino al 1° luglio 1999 e invitava i contraenti a far pervenire entro quella data informazioni supplementari da cui emergesse che le carenze riscontrate erano state eliminate.
30. Con lettera 18 giugno 1999 la Commissione inviava la prima relazione di verifica (Review Report) basata sulla presentazione dello stato di avanzamento del progetto dell’11 giugno 1999 e riassumeva ancora una volta la critica mossa dagli esperti. La lettera conteneva inoltre il seguente passaggio:
«These are the reasons why we agreed to suspend the project until 1 July 1999, during which time the consortium has agreed to deliver additional information (…) This information shall be assessed immediately after 1 July 1999, additional information and remedial actions to rectify non-performance will be taken into account in accordance with the period of time specified in Article 5.3 (a)(i) of Annex II to the contract, effective immediately. Please note that in accordance with the relevant Articles of Annex II to the contract (in particular Article 5) the Commission hereby has given termination notice.» (Questi sono i motivi per cui abbiamo acconsentito a sospendere il progetto fino al 1° luglio 1999, periodo di tempo durante il quale l’associazione ha accettato di fornire informazioni supplementari (…) Dette informazioni saranno verificate subito dopo il 1° luglio 1999, informazioni supplementari e misure correttive intese a ovviare l’inadempimento saranno prese in conformità del periodo di tempo specificato all’art. 5, par. 3, lett. a), punto i), dell’allegato II del contratto, con effetto immediato. Si osservi che in conformità degli articoli pertinenti dell’allegato II del contratto (in particolare l’art. 5), con la presente la Commissione ha dato comunicazione di recesso.)
31. Con lettera 29 giugno 1999 la Commissione inviava all’InterTeam una versione della prima relazione di verifica corredata di un allegato e muoveva nuovamente critiche riguardo all’esecuzione del contratto. L’allegato riportava una valutazione degli esperti in merito al primo prototipo della piattaforma inserita in Internet che essi avevano testato, dopo aver ottenuto i necessari diritti di accesso da parte delle convenute.
32. Il 5 luglio 1999 l’InterTeam forniva alcune informazioni supplementari – in parte redatte in tedesco – e metteva a disposizione gli elaborati con consegna prevista nel dodicesimo mese di esecuzione del progetto. Inoltre, a distanza di poco tempo presentava la relazione annuale prevista dal contratto.
33. Con lettera 23 luglio 1999 la Commissione faceva pervenire all’InterTeam una seconda relazione di verifica redatta tenendo conto delle indicazioni del 5 luglio e della relazione annuale e invitava le convenute a Bruxelles per un’altra riunione da tenersi l’8 settembre 1999. Nella seconda relazione di verifica gli esperti mantenevano le critiche di base mosse riguardo a tutti gli elaborati forniti. Essi approvavano esclusivamente gli elementi 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.5 e 4.6, pur ritenendoli di scarsa qualità. Il gruppo di verifica non modificava le proprie conclusioni neppure dopo le spiegazioni fornite dalle convenute nella riunione dell’8 settembre 1999.
34. Con raccomandata 21 dicembre 1999 indirizzata all’InterTeam la Commissione rescindeva retroattivamente il contratto a far data dall’8 settembre 1999. In questa lettera, che le altre convenute ricevevano in copia, la Commissione annunciava l’invio di una richiesta di pagamento di EUR 317 214. Secondo le indicazioni fornite, l’importo in questione risultava dalla differenza tra l’anticipo complessivo di EUR 461 394 e il contributo per gli elaborati approvati pari a EUR 144 180. Inoltre, la Commissione ripartiva l’ammontare dei costi riconosciuti cui aveva diritto ciascun singolo contraente.
35. Se si pongono in relazione i costi approvati con gli anticipi versati ai rispettivi contraenti, dalle informazioni della Commissione emerge il seguente quadro:
A
B
C
D
InterTeam
153 500
300 934
29 491,36
271 443
A-Consult
101 500
61 823
40 960,23
20 862
AMI
97 000
26 743
26 214,55
529
Ision
70 000
39 926
31 129,77
8 797
Euram
40 000
21 606
0,00
21 606
Intracom
68 000
10 362
16 384,09
(6 022)
Nordbank
10 000
0
0,00
0
Totale
540 000
461 394
144 180
317 214
A: massimo contributo previsto dal contratto; B: importo effettivamente versato; C: anticipo approvato; D: importo da restituire (Intracom ha un credito).
36. Dopo un ulteriore scambio di corrispondenza, la Commissione chiedeva infine a InterTeam con lettera 17 luglio 2000 di versare entro sette giorni la somma di EUR 317 214. Poiché entro il termine stabilito non era pervenuto alcun pagamento, con lettera 18 giugno 2001 la Commissione faceva valere l’ingiunzione di pagamento della somma di EUR 317 214 maggiorata degli interessi nei confronti di ciascuna convenuta.
IV – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
37. Il 12 agosto 2002 la Commissione ha proposto il ricorso dapprima dinanzi al Tribunale di primo grado; l’atto introduttivo veniva tuttavia trasmesso alla Corte. Previa consultazione con la cancelleria del Tribunale, con lettera 14 agosto 2002 la Commissione ha infatti confermato la propria intenzione di proporre effettivamente ricorso dinanzi alla Corte.
38. La Commissione sostiene di aver risolto il contratto ai sensi dell’art. 5, par. 3, lett. a), punto i), dell’allegato II, in quanto le prestazioni delle convenute non erano adeguate, come emergerebbe dalle relazioni di verifica vincolanti per le convenute, e poiché le convenute non avrebbero ovviato alle carenze riscontrate entro il termine stabilito. Conformemente all’art. 23, par. 3, dell’allegato II, la Comunità vanterebbe un diritto alla restituzione dell’anticipo versato, sempre che questo non riguardi gli elaborati approvati. Ai sensi dell’art. 5, par. 4, dell’allegato II, sull’importo da restituire si dovrebbero calcolare gli interessi a partire dall’erogazione degli anticipi. Il diritto al rimborso emergerebbe inoltre da un arricchimento ingiustificato ai sensi dell’art. 812 del Bürgerliches Gesetzbuch (BGB – Codice civile tedesco). A norma dell’art. 1 del contratto e degli artt. 420 e segg. del BGB le convenute sono tenute alla restituzione in quanto debitrici in solido.
39. La Commissione chiede che la Corte voglia:
condannare in solido le convenute a versare alla ricorrente la somma di EUR 317 214,00, maggiorata degli interessi pari al tasso applicato dall’istituto monetario europeo per le sue transazioni in euro, a sua volta maggiorato del 2%, da applicare all’importo di EUR 125 820,00 a partire dall’8 giugno 1998 ed all’importo di EUR 191 394,00 a partire dal 6 maggio 1999.
All’udienza la Commissione ha inoltre chiesto in subordine, nella parte del ricorso diretta contro l’A-Consult e l’Ision, che la Corte voglia:
dichiarare che l’A-Consult GmbH e l’Ision GmbH sono tenute in quanto debitrici in solido con le altre convenute a versare alla ricorrente la somma EUR 317 214,00, maggiorata degli interessi pari al tasso applicato dall’istituto monetario europeo per le sue transazioni in euro, a sua volta maggiorato del 2%, da applicare all’importo di EUR 125 820,00 a partire dall’8 giugno 1998 ed all’importo di EUR 191 394,00 a partire dal 6 maggio 1999;
e in ulteriore subordine – qualora la Corte ritenga che non sussiste un’obbligazione solidale delle convenute –,
dichiarare che l’A-Consult GmbH è tenuta a versare alla ricorrente la somma di EUR 20 862 e l’Ision GmbH la somma di EUR 8 797, maggiorate degli interessi.
Inoltre, la Commissione chiede di condannare in ogni caso le convenute alle spese del procedimento.
40. L’AMI, l’Euram e l’InterTeam chiedono che la Corte voglia:
– respingere il ricorso nella parte diretta contro esse e
– condannare la Commissione alle spese del procedimento.
41. L’A-Consult chiede che la Corte voglia:
– respingere il ricorso e
– condannare la Commissione alle spese del procedimento.
42. L’Intracom chiede che la Corte voglia:
– respingere il ricorso,
– in via riconvenzionale, condannare la Commissione al versamento di EUR 6 022 a suo favore e
– condannare la Commissione alle spese del procedimento.
43. La Nordbank chiede che la Corte voglia:
– respingere il ricorso nella parte diretta contro essa e
– condannare la Commissione alle spese del procedimento.
44. Le convenute contestano che le prestazioni fornite non fossero adeguate e a sostegno della loro affermazione offrono di produrre una prova peritale. La valutazione del gruppo di verifica non sarebbe vincolante. In ogni caso, gli elaborati forniti documentati nella relazione semestrale non potrebbero essere contestati, in quanto in mancanza di obiezioni tempestivamente sollevate da parte della Commissione la relazione in questione è da ritenersi approvata. Anche la risoluzione del contratto è priva di effetti, perché non era rivolta a tutte le convenute, bensì solo all’InterTeam.
45. Le convenute ritengono che non sussista alcuna responsabilità solidale per quanto riguarda il rimborso degli anticipi, come si evince dall’art. 1, par. 2, del contratto. Secondo l’Intracom e la Nordbank, ciascun contraente è responsabile solo nella misura in cui debba rispondere di eventuali inadempienze. Tuttavia esse avrebbero fornito i rispettivi contributi in modo regolare.
46. Poiché l’Ision non ha presentato alcun motivo di difesa di ricorso, la Commissione chiede nella propria replica di pronunciare una sentenza in contumacia nei confronti dell’impresa in oggetto. In seguito a questa azione, l’Ision ha presentato una controreplica e chiesto di respingere tale domanda.
47. Allo stesso modo, la Commissione ha proposto nella replica di respingere la domanda riconvenzionale dell’Intracom.
48. Gli altri argomenti delle parti, per quanto rilevano nella causa in esame, vengono riprodotti nel quadro dell’analisi giuridica.
V – Sulla ricevibilità del ricorso
A – Competenza della Corte
49. Ai sensi dell’art. 7 dell’allegato II, le parti hanno designato il Tribunale di primo grado quale organo competente a conoscere in primo grado di tutte le controversie relative al presente contratto. In conformità di tale disposizione, la Commissione aveva presentato dapprima il ricorso dinanzi al Tribunale.
50. E’ controverso se questa clausola compromissoria (10) possa essere intesa nel senso che nel caso del ricorso della Commissione era fondata anche la competenza a conoscere in primo grado della Corte. Infatti, ai sensi dell’art. 225, n. 1, CE, il Tribunale è competente a pronunciare decisioni, tra l’altro, sulla base di una clausola compromissoria a norma dell’art. 238 CE contenuta in un contratto stipulato dalla Comunità. Tuttavia, questo principio si applica salvo norme in deroga previste nello Statuto della Corte, il cui art. 51, nella versione introdotta con il Trattato di Nizza, trasferisce alla Corte la competenza per ricorsi proposti dalle istituzioni delle Comunità (11) .
51. Non si perviene ad altra conclusione neppure facendo riferimento alla situazione giuridica vigente alla data della presentazione del ricorso, anziché a quella attualmente in vigore (12) . All’epoca era sostanzialmente prevista la competenza della Corte ai sensi dell’art. 238 CE. Ai sensi dell’art. 3, lett. c), della decisione che istituisce un Tribunale di primo grado (13) , solo i ricorsi promossi da privati sulla base di una clausola compromissoria erano rimessi al Tribunale; per i ricorsi promossi dalle istituzioni comunitarie la competenza restava alla Corte.
52. Un’interpretazione basata esclusivamente sul testo della clausola sarebbe pertanto in contrasto con le disposizioni sulla competenza dei giudici comunitari. Se si ritenesse perciò la clausola priva di efficacia, la controversia dovrebbe essere trattata dinanzi alle giurisdizioni nazionali ai sensi dell’art. 240 CE.
53. In realtà nessuna delle parti ha messo in dubbio la competenza della Corte. A una domanda in merito posta dalla Corte le parti hanno espressamente confermato che la controversia è di competenza della Corte. Tuttavia, la Corte sarebbe eventualmente tenuta a dichiarare d’ufficio l’inefficacia della clausola compromissoria e di conseguenza la sua incompetenza (14) .
54. Alcune parti affermano che l’art. 7 dell’allegato II potrebbe essere stato successivamente modificato in modo coerente con le dichiarazioni scritte concordanti rilasciate dai contraenti in cui questi ultimi si pronunciavano a favore della competenza della Corte.
55. Non è tuttavia certo che questo sia possibile. Infatti, da un lato, a norma dell’art. 38, n. 6, del regolamento di procedura, il ricorrente deve corredare l’istanza di una copia della clausola compromissoria. A prescindere dalla condizione implicita della forma scritta (15) , da questa formulazione si evince che l’accordo deve essere concluso prima della presentazione del ricorso. Dall’altro lato, ai sensi dell’art. 8 del contratto, le clausole possono essere modificate esclusivamente mediante «accordo scritto» firmato dai rappresentanti, debitamente autorizzati, delle parti contraenti. In definitiva, si può tuttavia soprassedere ad una soluzione di tale questione dal momento che già da un’interpretazione dell’attuale versione della clausola compromissoria si evince che la Corte è competente per i ricorsi della Commissione relativi al contratto in oggetto.
56. Dalla sentenza della Corte nella causa Feilhauer (16) discende che la competenza della Corte attribuita in forza di una clausola compromissoria deve essere valutata alla sola luce del diritto comunitario e della clausola stessa. Ciò corrisponde al principio universalmente riconosciuto secondo cui ogni giudice applica le proprie norme processuali, ivi comprese quelle relative alla competenza (17) . La scelta del diritto applicabile indicata nel contratto si riferisce di conseguenza solo alle norme sostanziali. Per l’interpretazione della clausola compromissoria, da cui in ultima analisi dipende la competenza della Corte, non si applicano pertanto i principi del diritto tedesco sull’interpretazione dei contratti, stabiliti in particolare negli artt. 133 e 157 del BGB, sebbene la clausola sia contenuta in un contratto soggetto al diritto tedesco.
57. Anche secondo i principi del diritto comunitario l’interpretazione di un contratto non deve essere effettuata esclusivamente sulla base del suo testo. Si deve piuttosto tener conto della volontà dei contraenti e del contesto in cui il contratto è stato stipulato (18) .
58. Dalla formulazione della clausola emerge innanzi tutto che i contraenti non volevano escludere l’attribuzione della competenza alla Corte. Essa viene persino espressamente menzionata in quanto sede d’impugnazione. Inoltre, con la clausola in oggetto le parti hanno manifestato di non voler comunque attribuire la competenza per le controversie ai giudici nazionali, bensì ai giudici comunitari. Che questa fosse l’intenzione delle parti al momento della conclusione dell’accordo è stato confermato dalle stesse nelle osservazioni presentate dinanzi alla Corte.
59. Inoltre, il Tribunale di primo grado e la Corte formano insieme l’organo «Corte di giustizia». Questo si evince, da un lato, dal fatto che nell’art. 7, n. 1, CE figurano le istituzioni della Comunità e viene nominata solo la Corte senza alcuna menzione distinta riguardo al Tribunale. Inoltre, la sezione del Trattato CE che riporta le disposizioni relative alla Corte e al Tribunale ha per titolo «La Corte di giustizia». Ne consegue che non è escluso che la definizione del Tribunale di primo grado comprenda in un certo senso quale pars pro toto anche la Corte.
60. Va infine osservato che il contratto è stato concluso nel quadro del programma Esprit. Attraverso l’erogazione di risorse finanziarie a titolo di corrispondenti programmi, la Comunità persegue obiettivi politici nel settore dell’industria e della ricerca. E’ corretto attribuire ai giudici comunitari la competenza per controversie relative a contratti di questo genere. In questo modo si garantisce che tali contratti, conclusi secondo un modello uniforme, vengano interpretati in modo altrettanto uniforme e alla luce del contesto del diritto comunitario, a condizione che il diritto nazionale applicabile al contratto lo consenta.
61. Non osta all’interpretazione che precede l’affermazione della Corte secondo cui la sua competenza, fondata su una clausola compromissoria, va interpretata in senso restrittivo, in quanto costituisce una deroga rispetto al diritto ordinario (19) . La Corte ha fatto questa dichiarazione con riferimento alla questione delle domande che si possono far valere nell’ambito di un ricorso dinanzi all’istituzione «Corte di giustizia» ai sensi dell’art. 238 CE e non alla definizione delle competenze della Corte e del Tribunale.
62. Peraltro la Corte è stata già ripetutamente investita di ricorsi delle istituzioni comunitarie sulla base della stessa clausola o di una analoga (20) . In nessuno di questi casi essa ha messo in discussione la propria competenza a causa della formulazione della clausola, sebbene fosse eventualmente tenuta a dichiarare d’ufficio la sua incompetenza. Non si può che trarne la conclusione che la Corte ha interpretato la clausola nel modo proposto in questa sede.
63. Di conseguenza, da un’interpretazione dell’art. 7 dell’allegato II che tenga conto della volontà delle parti e del contesto emerge che la Corte è competente per i ricorsi della Commissione relativi al contratto in esame.
B – Ricevibilità del ricorso nei confronti dell’InterTeam
64. Il 22 dicembre 1999 l’assemblea dei soci dell’InterTeam decideva lo scioglimento della società, annotato nel registro delle imprese in data 18 gennaio 2000. L’8 novembre 2001 veniva quindi trascritta la conclusione della liquidazione e la società veniva cancellata dal registro delle imprese.
1. Argomenti delle parti
65. La Commissione ritiene che il ricorso nei confronti dell’IterTeam sia ricevibile. L’affermazione della ricorrente secondo cui la convenuta possiederebbe ancora beni patrimoniali giustificherebbe la ricevibilità del ricorso. In caso contrario, una convenuta potrebbe sottrarsi a una controversia incombente chiedendo la cancellazione dal registro delle imprese.
66. Per contro, l’AMI, l’Euram e l’InterTeam ritengono che il ricorso nei confronti di quest’ultima sia irricevibile. A causa dell’interruzione dell’attività e del conseguente venir meno del suo patrimonio l’InterTeam avrebbe cessato di esistere. A seguito della cancellazione dal registro delle imprese essa pertanto non avrebbe più alcuna capacità processuale.
2. Analisi giuridica
67. Il ricorso nei confronti dell’InterTeam sarebbe irricevibile se la società in questione al momento della presentazione del ricorso non possedeva più capacità giuridica né processuale. Nella sentenza Commissione/Oder-Plan la Corte ha deciso in merito alla questione della capacità giuridica e processuale di una società in base al diritto del paese della sua sede (21) . Nel caso di specie, il diritto del paese della sede della società è quello tedesco. In base al diritto tedesco, una società a responsabilità limitata (GmbH) cessa di esistere nel momento in cui viene cancellata dal registro delle imprese al termine della liquidazione. Da un punto di vista processuale, la cessazione definitiva della società ha quale conseguenza anche l’estinguersi della sua capacità processuale; i ricorsi nei confronti della società sono pertanto irricevibili (22) .
68. A differenza della situazione del caso di specie, la convenuta nella sentenza Commissione/Oder-Plan era ancora in liquidazione e non era ancora stata cancellata dal registro delle imprese. Dalla sentenza in oggetto non si può pertanto dedurre, come sostiene la Commissione, che il ricorso mosso nei confronti dell’InterTeam, completamente liquidata e cancellata ancor prima dell’inizio della presentazione del ricorso, sia ricevibile.
69. Anche una società a responsabilità limitata (GmbH) liquidata e cancellata dal registro delle imprese può tuttavia in via eccezionale essere ancora citata in giudizio, qualora il ricorrente affermi in modo circostanziato che la GmbH possiede ancora beni patrimoniali (23) . La società convenuta riacquista il ruolo di parte nel procedimento e la capacità processuale. Costituisce però un presupposto a tal fine che il ricorrente produca almeno elementi a comprova dell’esistenza di un patrimonio utilizzabile (24) . Per contro, l’affermazione pronunciata senza alcun elemento a sostegno, secondo cui la GmbH ha ancora diritti, non è sufficiente per considerare ricevibile una siffatta azione (25) .
70. L’argomento addotto dalla Commissione, secondo cui per considerare ricevibile un ricorso nei confronti di una GmbH cancellata dovrebbe essere sufficiente la semplice affermazione che la convenuta dispone ancora di beni patrimoniali, poiché altrimenti un convenuto potrebbe sottrarsi a un ricorso tramite cancellazione dal registro delle imprese, non è convincente. La cancellazione di una società dal registro delle imprese avviene infatti solo al termine di una procedura disciplinata dalla legge che tiene conto della tutela dei creditori. (26) . Per ragioni di certezza del diritto, si dovrebbero consentire deroghe al principio dell’irricevibilità di ricorsi nei confronti di società liquidate ed estinte solo a condizione che il ricorrente produca elementi a comprova dell’esistenza di beni patrimoniali.
71. Poiché la Commissione ha affermato solo in modo generico che l’InterTeam dispone ancora di beni patrimoniali, ma non ha dedotto a tal fine alcun elemento più preciso, il ricorso della Commissione nei confronti dell’InterTeam va dichiarato irricevibile (27) .
C – Ricevibilità del ricorso nei confronti dell’A-Consult e dell’Ision
72. Il ricorso della Commissione veniva proposto il 12 agosto 2002. Già in precedenza, ovvero il 25 luglio 2002, era stata avviata la procedura fallimentare in conformità del diritto austriaco nei confronti dei beni dell’A-Consult e il 19 luglio 2002 era stata istituita la procedura d’insolvenza relativamente ai beni dell’Ision sulla base del diritto tedesco.
1. Argomenti delle parti
73. Il curatore fallimentare dell’A-Consult sostiene che il ricorso sollevato nei confronti di quest’ultima sia irricevibile. Ai sensi dell’art. 6 della legge fallimentare austriaca (in prosieguo: la legge «KO»), dopo l’apertura del fallimento le controversie con cui si rivendicano diritti sui beni patrimoniali che rientrano nella massa fallimentare non vengono né avviate né proseguite. Ai sensi degli artt. 16 e 17 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza (28) (in prosieguo: il «regolamento n. 1346/2000»), l’apertura di una procedura di insolvenza in uno Stato membro dell’Unione europea viene riconosciuta nei restanti Stati membri e produce gli effetti che il diritto dello Stato di apertura della procedura comporta per la stessa.
74. Anche l’Ision ritiene che il ricorso promosso nei suoi confronti sia irricevibile. A causa dell’apertura della procedura d’insolvenza in data 19 luglio 2002 la società avrebbe perso la capacità processuale. Dal quel momento in poi il diritto a stare in giudizio relativamente ai beni interessati dall’insolvenza sarebbe spettato al curatore, ai sensi dell’art. 80 della legge tedesca in materia di insolvenze (in prosieguo: la legge «InsO»). Al curatore non è tuttavia pervenuta alcuna notifica del ricorso. Il curatore quale parte d’ufficio non sarebbe pertanto diventato parte della controversia.
75. La Commissione ritiene che i ricorsi siano ricevibili. La competenza esclusiva della Corte a decidere della controversia in questione discenderebbe dall’art. 238 CE in combinato disposto con la clausola compromissoria. Dalla giurisprudenza della Corte emerge che non si può opporre il diritto nazionale a questa competenza esclusiva. Il regolamento n. 1346/2000 riguarderebbe solo gli effetti prodotti da una procedura di insolvenza negli Stati membri, ma non inciderebbe in alcun modo sulla ricevibilità di un ricorso dinanzi alla Corte. Inoltre, essa, ovvero la Commissione, sarebbe stata informata riguardo all’apertura della procedura di insolvenza a carico dell’A-Consult solo in data 23 settembre 2002, quindi due mesi e mezzo dopo. Questo periodo non si potrebbe definire come «senza ritardo» ai sensi dell’art. 40 del regolamento n. 1346/2000.
2. Analisi giuridica
a) Sulla domanda principale
76. La ricevibilità di ricorsi nei confronti di società riguardo ai cui beni è stata aperta una procedura di insolvenza o fallimentare potrebbe essere considerata, al pari della ricevibilità di ricorsi promossi contro società in liquidazione, un problema di capacità giuridica e processuale. Inciderebbe a favore di tale tesi il fatto che l’apertura di una procedura di insolvenza produce immediatamente una modifica dello status della società, che non può più agire tramite i propri organi. La società si trasforma in un patrimonio speciale (massa fallimentare), amministrato da un curatore. Su questa base si dovrebbe applicare il diritto del paese della sede delle società, quindi il diritto austriaco o tedesco (29) .
77. La ricevibilità potrebbe tuttavia anche fondarsi, quale usuale questione di diritto processuale, sul diritto in materia di giurisdizione, ossia il diritto procedurale della Corte, che peraltro per il caso di specie non prevede alcuna disposizione esplicita. In ogni caso, in base alla sentenza Feilhauer (30) , alla Corte non si potrebbero opporre disposizioni di diritto processuale nazionale che ostino alla sua competenza.
78. Potrebbe tuttavia non rendersi necessario stabilire se si tratti di un problema di capacità processuale o in generale di ricevibilità, qualora da un’interpretazione del diritto processuale della Corte in conformità del regolamento n. 1346/2000 emergesse che in sede di procedimento dinanzi alla Corte si devono anche considerare gli effetti di una procedura di insolvenza aperta negli Stati membri.
79. Ai sensi dell’art. 4, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1346/2000 la legge dello Stato nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza determina gli effetti della procedura sulle azioni giudiziarie individuali. La ricevibilità di azioni giudiziarie dinanzi ai giudici degli Stati membri sarebbe pertanto soggetta al diritto tedesco e a quello austriaco.
80. In base al diritto tedesco, ai sensi dell’art. 87 dell’InsO i creditori, dopo l’apertura della procedura di insolvenza sul patrimonio di un debitore, possono insinuare i loro crediti solo in conformità delle disposizioni relative alla procedura di insolvenza. Al ricorso di procedura civile subentra la procedura di notifica a norma degli artt. 174 e segg. dell’InsO. Un’azione diretta nei confronti della debitrice in solido o del curatore è irricevibile (31) .
81. Anche in base al diritto austriaco, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della KO, dopo l’apertura della procedura fallimentare non si possono più aprire controversie che mirano a rivendicare o garantire diritti sui beni che rientrano nella massa fallimentare.
82. Se si applica il diritto nazionale, i rispettivi ricorsi si dovrebbero pertanto dichiarare irricevibili.
83. In effetti si deve convenire con la Commissione che il regolamento n. 1346/2000 non contiene alcuna disposizione che preveda espressamente l’applicazione del diritto nazionale in procedimenti dinanzi alla Corte. Il diritto processuale della Corte a propria volta non fa riferimento al regolamento. Da un’interpretazione basata sulla ratio del regolamento emerge tuttavia che per i procedimenti dinanzi alla Corte non si può applicare alcuna deroga ai principi enunciati dal regolamento n. 1346/2000.
84. Obiettivo delle procedure di insolvenza è ripartire equamente tra tutti i creditori che partecipano a una procedura il patrimonio disponibile nell’ambito di quest’ultima. Pertanto, ai sensi del diritto nazionale, dopo l’apertura della procedura di insolvenza si deve escludere la possibilità di intentare separatamente una causa. I creditori non possono proporre direttamente ricorso al fine di acquisire un titolo separato, né possono avviare azioni esecutive individuali in virtù di titoli esistenti (32) , perché così agendo singoli creditori potrebbero essere avvantaggiati rispetto ad altri. Con l’art. 4, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1346/2000 si garantisce l’impossibilità di eludere questo principio promuovendo azioni in altri Stati membri.
85. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri e vincola tutti i giudici nazionali. Non è chiaro il motivo per cui non si dovrebbe tener conto dei principi contenuti nel regolamento anche nei procedimenti dinanzi ai giudici della Comunità. Qualora nei ricorsi della Commissione dinanzi alla Corte non si applicassero di conseguenza detti principi, la Commissione godrebbe di una posizione privilegiata non giustificabile rispetto agli altri creditori che possono far valere i rispettivi crediti solo nell’ambito della procedura di insolvenza (33) . Affinché l’effetto utile del regolamento non venga messo in discussione, anche per la Commissione deve valere il principio che dopo l’apertura di una procedura d’insolvenza essa può rivendicare i suoi crediti contrattuali solo nel quadro delle procedure di insolvenza nazionali.
86. Le considerazioni della Corte nella sentenza Feilhauer (34) nonché il principio secondo cui un giudice applica il proprio diritto processuale non escludono la soluzione proposta. Infatti, le disposizioni nazionali che ostano alla ricevibilità del ricorso dinanzi alla Corte vengono applicate in forza di una regola di conflitto di diritto comunitario (art. 4, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1346/2000). Lo stesso diritto comunitario prevede pertanto, o addirittura impone di limitare la ricevibilità dei ricorsi dinanzi alla Corte in forza delle disposizioni nazionali applicabili.
87. In subordine, la Commissione afferma che la ricevibilità del ricorso nei confronti dell’A-Consult, anche in caso di applicabilità del regolamento n. 1346/2000, discende comunque dal fatto che essa, in contrasto con quanto previsto dall’art. 40 del regolamento, è stata informata dell’apertura della procedura di insolvenza a distanza di due mesi e mezzo dalla stessa, e quindi non «senza ritardo» ai sensi della norma in oggetto.
88. Questa osservazione non si può accogliere. Infatti l’art. 40 del regolamento n. 1346/2000 non prevede alcun regime sanzionatorio che indichi che nel caso di mancata informazione senza ritardo l’avvio della procedura di insolvenza produce i suoi effetti solo nei confronti dei creditori che siano stati informati senza ritardo. Del resto, l’apertura di procedure di insolvenza viene trascritta nel registro delle imprese o nel libro delle ditte e resa pubblica e pertanto la Commissione, pur in assenza di relativa comunicazione, era in grado di venire a conoscenza dell’avvio di detta azione.
89. In conclusione si deve quindi constatare che il ricorso proposto nei confronti dell’A-Consult e dell’Ision è irricevibile, poiché il diritto austriaco e quello tedesco in materia di insolvenze, che rilevano rispettivamente nel caso di specie, escludono la promozione di azioni giudiziarie individuali di creditori dopo l’apertura della procedura fallimentare o di insolvenza.
b) Sulle domande in subordine
90. All’udienza la Commissione ha modificato in subordine la propria domanda intesa ad ottenere una restituzione presentata nei confronti dell’A-Consult e dell’Ision in un’azione dichiarativa. A tale data il credito non era ancora stato insinuato nello stato passivo dell’A-Consult. Per contro, il credito nei confronti dell’Ision è stato ammesso al passivo ad una data non meglio precisata, secondo le informazioni concordi fornite dalla Commissione e dal curatore dell’Ision all’udienza, ed è stato da quest’ultimo impugnato.
91. Se il curatore fallimentare o un altro creditore in sede di verifica impugna un credito insinuato nello stato passivo, in base al diritto austriaco il creditore può promuovere un’azione dichiarativa ai sensi dell’art. 110 del KO. Ai sensi dell’art. 111 del KO la competenza per questo ricorso è del giudice fallimentare. Nel diritto tedesco si applica l’analogo principio a norma degli artt. 179 e seg. dell’InsO.
92. La giurisdizione del giudice fallimentare prevista in entrambi gli ordinamenti giuridici per quanto riguarda tali azioni dichiarative non osta alla promozione di un corrispondente ricorso dinanzi alla Corte. Ai sensi dell’art. 110, n. 1, del KO, l’azione dichiarativa viene avviata dinanzi al giudice fallimentare (austriaco) purché il ricorso sia ricevibile. Nel diritto tedesco si applica lo stesso principio ai sensi dell’art. 185 dell’InsO. Poiché a norma dell’art. 238 CE è competente esclusivamente la Corte a giudicare in virtù di una clausola compromissoria, l’azione dinanzi ai giudici nazionali sarebbe irricevibile. Nel diritto tedesco è inoltre riconosciuto che, in deroga all’art. 180 dell’InsO, un’azione dichiarativa relativamente a crediti impugnati può essere promossa anche dinanzi a un giudice arbitrale concordato dalle parti (35) .
93. In ogni caso, il presupposto per promuovere l’azione dichiarativa è tuttavia che il credito sia stato insinuato nello stato passivo e che sia stato impugnato. Tale situazione non si è ancora verificata nel caso del credito nei confronti dell’A‑Consult. Le domande presentate in subordine sono perciò irricevibili, nella parte che riguarda i diritti nei confronti dell’A-Consult. Infatti, fintantoché non si abbia la certezza che il credito è impugnato, manca un interesse ad agire. Se il credito non venisse impugnato, alla Commissione non occorrerebbe promuovere l’azione dichiarativa mediante ricorso.
94. Il credito vantato nei confronti dell’Ision è stato effettivamente insinuato nello stato passivo (36) . Le domande in subordine potrebbero tuttavia essere irricevibili, in quanto non sono dirette alle giuste convenute e/o sono state presentate tardivamente.
95. L’azione dichiarativa in relazione allo stato passivo va rivolta nei confronti di convenuti diversi rispetto a quelli dell’azione originaria volta ad ottenere un risarcimento, ovvero verso quelli che contestano l’esistenza del diritto. Si può trattare del curatore fallimentare o anche di un altro creditore. Sussistono pertanto già dubbi per quanto riguarda la ricevibilità della domanda in subordine avanzata a carico dell’Ision, in quanto la Commissione non ha chiesto di trasformare il ricorso in un ricorso nei confronti del curatore fallimentare o di un altro creditore che abbia impugnato il diritto. In tal senso, al curatore fallimentare il ricorso non è neppure stato notificato formalmente.
96. Quand’anche si optasse per un’interpretazione di ampio respiro delle domande, nel senso che devono essere rivolte a carico del curatore fallimentare, tale impostazione osta alla loro ricevibilità poiché esse sono state formulate solo in fase di udienza. Vero è che si deve considerare che la dichiarazione di un diritto è già implicita in una sentenza di condanna relativa alla prestazione. Poiché tuttavia l’azione dichiarativa di un diritto in relazione a uno stato passivo è diretta contro convenuti diversi rispetto all’azione esecutiva originariamente promossa, ovvero contro quelli che contestano l’esistenza del diritto, nel caso di specie è necessario procedere a una modifica del ricorso.
97. Il regolamento di procedura non disciplina espressamente se ed eventualmente fino a quale momento sia ancora possibile modificare un ricorso. Ai sensi dell’art. 42, n. 2, del regolamento di procedura è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Tale disposizione deve essere applicata per analogia alla modifica del ricorso in oggetto, compresi gli argomenti di fatto necessari a tal fine, in particolare riguardo all’insinuazione del credito e all’impugnazione del credito da parte del curatore fallimentare.
98. La procedura d’insolvenza in relazione al patrimonio dell’Ision è stata avviata in data 19 luglio 2002. Quand’anche la Commissione, al momento della presentazione del ricorso in data 12 agosto 2002, nonostante la notifica pubblica, non fosse ancora stata al corrente dell’avvio della procedura, ne è venuta senz’altro a conoscenza al più tardi attraverso la notifica della lettera 26 settembre 2002 del curatore fallimentare dell’Ision prodotta nel presente procedimento.
99. A partire da quella data, la Commissione aveva la possibilità di insinuare il credito e, a seguito dell’impugnazione del credito da parte del curatore fallimentare, di proporre le declaratorie di inadempimento. In realtà, essa ha presentato tali domande solo all’udienza dell’8 luglio 2004, senza motivare il ritardo, che, tra l’altro, ha comportato un coinvolgimento insufficiente del curatore fallimentare dell’Ision nel presente procedimento. Quest’ultimo, prima dell’insinuazione del credito e prima di una notifica del ricorso a lui indirizzata, non aveva alcun motivo di essere parte nel procedimento dinanzi alla Corte.
100. Ne consegue che il ricorso nei confronti dell’A-Consult e dell’Ision è irricevibile anche nella parte in cui si chiede in subordine l’insinuazione di crediti nello stato passivo.
VI – Nel merito
101. La Commissione, sulla base delle disposizioni contrattuali, in particolare dell’art. 23, par. 3, dell’allegato II, nonché dell’arricchimento ingiustificato ai sensi dell’art. 812 del BGB, rivendica un diritto alla restituzione di anticipi da parte delle convenute in quanto debitrici in solido. Poiché il ricorso contro l’InterTeam, l’A-Consult e l’Ision è irricevibile, occorre ancora verificare solo se sia fondato il ricorso a carico dell’AMI, dell’Intracom, dell’Euram e della Nordbank (37) .
102. Ai sensi dell’art. 421 del BGB il debito solidale implica che ogni debitore è tenuto a versare la somma totale. Solo qualora si fosse in presenza di un’obbligazione solidale, il ricorso della Commissione avrebbe la possibilità di sortire un risultato positivo in toto. In caso contrario, la Commissione potrebbe pretendere da ciascun contraente solo la restituzione di una quota proporzionale.
A – Responsabilità solidale
1. Argomenti delle parti
a) Commissione
103. La Commissione sostiene sostanzialmente che la responsabilità solidale emerge dall’art. 1 del contratto e dall’art. 23, par. 3, dell’allegato II. La ripartizione delle attività da svolgere tra i singoli contraenti non osterebbe a un’obbligazione solidale, in quanto gli elaborati da fornire devono soddisfare lo stesso interesse.
104. Del resto, dal contratto discenderebbe anche che ciascuna convenuta deve rispondere, conformemente all’art. 425, n. 1, del BGB, dell’inadempimento delle obbligazioni di un’altra contraente (38) . Una siffatta corresponsabilità per l’inadempimento di altri debitori in solido è di regola ammessa nel diritto tedesco quando, come nel caso di specie, più imprese si impegnano alla realizzazione di un’opera (art. 427 del BGB).
105. L’art. 1, par. 2, del contratto non si riferirebbe al caso di specie, bensì stabilirebbe in quale misura i contraenti devono rispondere di inadempimenti di un contraente nei confronti di terzi (ad esempio subappaltatori). Quand’anche nel caso di specie si fosse in presenza di una deroga alla responsabilità solidale nei confronti della Commissione, le convenute non avrebbero fatto tutto il possibile per ovviare alle carenze rilevate nelle relazioni di verifica. In ogni caso, tutte le convenute avrebbero disatteso il loro obbligo di collaborazione reciproca e, contrariamente a quanto previsto dall’art. 2, par. 3, lett. c), dell’allegato II, non avrebbero informato la Commissione dell’insufficiente avanzamento dei lavori.
b) Convenute
106. L’A-Consult e l’Intracom ritengono che l’art. 1, par. 1, del contratto non giustifichi in alcun caso un’obbligazione solidale riguardo all’obbligo di restituzione ai sensi dell’art. 23, par. 3, dell’allegato II. Anzi, la responsabilità delle prestazioni secondarie sarebbe disciplinata solo all’art. 1, par. 2, del contratto.
107. L’Intracom esclude l’esistenza di un’obbligazione solidale, già per il fatto che non tutti i debitori possiedono la competenza necessaria per eseguire la prestazione totale. Del resto, la disposizione contrattuale prevarrebbe sulla norma per i casi dubbi di cui all’art. 427 del BGB.
108. L’AMI, l’Euram e l’InterTeam, che hanno assunto una posizione comune, nonché la Nordbank, sostengono che l’obbligazione solidale con cui si impegnano ad eseguire le attività principali disciplinata all’art. 1, par. 1, del contratto venga considerevolmente modificata al par. 2 della disposizione in oggetto.
109. Le convenute osservano inoltre che la Commissione non avrebbe esposto in dettaglio quali inadempimenti verrebbero contestati a ciascun contraente ai sensi dell’art. 1, par. 2, del contratto. La Nordbank e l’Intracom aggiungono di aver adempiuto tutte le obbligazioni fino al momento della sospensione dei lavori. A causa della conclusione anticipata non sarebbero più riuscite ad eseguire le rispettive attività effettivamente di loro competenza.
110. La Nordbank e l’Intracom contestano il fatto di aver violato l’obbligo di notifica. Ai sensi dell’art. 2, par. 3, lett. c), dell’allegato II, i contraenti dovrebbero notificare alla Commissione per il tramite del coordinatore qualsiasi difficoltà nell’ambito dell’attività di loro competenza. In ogni caso, la Nordbank e l’Intracom non si sono accorte che altri contraenti fossero eventualmente in difetto.
111. Secondo la Nordbank, dal tenore del contratto in quanto accordo di sovvenzione discende che ciascun contraente è tenuto a procedere alla restituzione solo a condizione che abbia effettivamente percepito risorse pubbliche cui non ha diritto.
2. Analisi giuridica
112. E’ innanzi tutto sulla scorta delle disposizioni contrattuali stesse che si deve stabilire se si sia in presenza di un’obbligazione solidale. Da un lato, potrebbe emergere che l’obbligazione solidale esiste in quanto essa è prevista direttamente nel contratto. D’altro lato, una responsabilità solidale dei contraenti potrebbe discendere dal fatto che essi costituiscano eventualmente una società di diritto civile (Gesellschaft bürgerlichen Rechts, in prosieguo «GbR») ai sensi dell’art. 705 del BGB, avente per oggetto sociale la realizzazione del progetto (39) . Ciascun socio di una GbR è infatti responsabile essenzialmente in via accessoria degli impegni assunti dalla società, e precisamente è tenuto a rispondere dell’importo totale dell’obbligazione solidale e non solo della quota che gli spetta in considerazione della situazione interna alla società stessa (40) .
113. Una responsabilità accessoria di un socio presuppone tuttavia, come una responsabilità solidale stabilita da contratto, che il contratto giustifichi effettivamente un diritto alla restituzione degli anticipi da far valere nei confronti della società (e non solo nei confronti di un singolo contraente) e che non limiti la responsabilità personale dei soci.
114. Per quanto riguarda l’obbligo della prestazione principale, cioè della realizzazione del progetto, sembra che un’obbligazione solidale trovi inequivocabilmente fondamento nel testo dell’art. 1, par. 1, del contratto. L’espressione jointly and severally per cui si è optato per il testo del contratto implica una responsabilità solidale. Anche il rispettivo passaggio nella versione tedesca del contratto tipo recita: «Die Vertragspartner führen die in Anhang I dieses Vertrags genannten Arbeiten (…) als Gesamtschuldner (…) aus».
115. Se, tuttavia, dell’esecuzione di una prestazione indivisibile, come nella fattispecie, non può farsi carico ciascun singolo contraente da solo, anziché un’obbligazione solidale si potrebbe anche aver inteso un’obbligazione collettiva, dal momento che non si può presumere che i contraenti intendessero impegnarsi a eseguire qualcosa di impossibile (41) . Un’obbligazione collettiva è caratterizzata dal fatto che il creditore non può esigere da ciascun singolo debitore l’esecuzione della prestazione totale, ma può pretendere solo che quest’ultima venga eseguita con il concorso di tutti i debitori (42) .
116. Dall’art. 1, par. 2, del contratto discende che, contrariamente al testo del par. 1, è stata effettivamente concordata un’obbligazione collettiva. L’art. 1, par. 2, impone infatti ai contraenti solo l’obbligo di sforzarsi, entro i limiti della ragionevolezza, di conseguire i risultati previsti dal progetto e di adempiere le obbligazioni dei contraenti inadempienti. Inoltre, nessun contraente è tenuto ad intraprendere attività che sfuggano al suo ragionevole controllo. Poiché quindi un contraente non è tenuto a eseguire da solo la prestazione totale, è esclusa un’obbligazione solidale.
117. Tuttavia, la presente controversia non verte più sull’attività principale da eseguire, vale a dire la realizzazione del progetto e la creazione della piattaforma commerciale per componenti elettronici. La Commissione esige piuttosto la restituzione di anticipi su cui, a suo avviso, le convenute non vantano alcun diritto. Il fatto che già per quanto riguarda l’oggetto principale del contratto non sussista alcuna obbligazione solidale è indice che era intenzione dei contraenti ripartire in generale i rischi. Nondimeno, non ne discende per forza che anche per la restituzione sia comunque esclusa un’obbligazione solidale.
118. La restituzione degli anticipi erogati costituisce una prestazione divisibile cui, ai sensi delle disposizioni di legge, si applicano i seguenti principi. Se più debitori sono tenuti ad adempiere un’attività divisibile, quale la restituzione oggetto della controversia, in caso di dubbio essi sono, ai sensi dell’art. 420 del BGB, responsabili solo in proporzione. Tuttavia, in deroga a tale norma, l’art. 427 del BGB prevede che, nel dubbio, sussista anche per le attività divisibili una responsabilità solidale qualora più debitori si impegnino ad eseguire congiuntamente un’attività in forza di un contratto. Questa norma interpretativa trova tuttavia applicazione a condizione che non vi fossero deroghe contrattuali, fatto, questo, da verificare in prosieguo. Potrebbe anche sussistere un’obbligazione solidale se si tratta di un’obbligazione di una GbR per la quale i soci si impegnano in via accessoria in qualità di debitori solidali.
119. La disposizione centrale del contratto relativa alla restituzione degli anticipi che superino i costi riconosciuti è l’art. 23, par. 3, dell’allegato II. Tale norma non prevede espressamente una responsabilità solidale di tutti i contraenti. La Commissione potrebbe tuttavia vantare il diritto alla restituzione nei confronti di una società – subordinata – o della totalità dei contraenti, delle cui obbligazioni ciascun contraente è responsabile solidalmente. E’ altrettanto ipotizzabile che ogni contraente debba rispondere solo dei contributi che ha percepito.
120. L’art. 23, par. 3, menziona quali soggetti tenuti ad effettuare le restituzioni the contractors (i contraenti). Non se ne desume per forza un’obbligazione collettiva e quindi un’obbligazione solidale. Tale formulazione può anche essere intesa nel senso che tutti i contraenti devono restituire i contributi che superino il rimborso dei costi ad essi spettante.
121. Dall’utilizzo del verbo to reimburse (rimborsare) si può evincere che i contraenti devono restituire solo quegli importi che hanno effettivamente percepito in anticipo. In sostanza si tratta pertanto di una particolare norma contrattuale relativa all’arricchimento ingiustificato. I diritti relativi all’arricchimento ingiustificato ai sensi dell’art. 812 del BGB sono fatti valere al fine di ottenere la restituzione da ciascun contraente di ciò che ha (personalmente) percepito. Di norma non sussiste quindi alcuna obbligazione solidale tra più contraenti che siano tenuti a restituire quanto essi hanno percepito, ad esempio, in forza di un contratto nullo (43) . Si può tuttavia applicare un principio un po’ diverso, qualora dell’arricchimento abbia beneficiato un’entità indivisa, quale una GbR (44) .
122. Per quanto attiene all’obbligo di restituzione è pertanto determinante individuare il soggetto cui è stato erogato l’importo. Solo il destinatario dei versamenti è infatti tenuto a restituire le somme percepite.
123. Si potrebbe ipotizzare che la Commissione abbia erogato, in conformità del contratto, i contributi ai contraenti quali soggetti indivisi, in particolare a una GbR da essi costituita. A prima vista tale tesi sembra corroborata dal fatto che la Commissione ha versato le somme al coordinatore e non a ciascun contraente per la sua quota.
124. Dall’art. 2, par. 1, dell’allegato II discende però che il coordinatore riceve tutti i versamenti per conto dei contraenti, ai quali deve trasferire senza indugio l’importo loro spettante, senza essere autorizzato a disporre per proprio conto di tale denaro. Il versamento non confluisce nel patrimonio di una società costituita dai contraenti o di un’altra entità indivisa. Il vero e proprio destinatario del contributo è piuttosto ciascun singolo contraente che in effetti percepisce l’importo del contributo a lui spettante e stabilito in precedenza sulla base del piano dei costi definito nel contratto. Il coordinatore ha esclusivamente la funzione di tramite che riceve i versamenti della Commissione destinati a diversi beneficiari.
125. Pertanto, ai sensi dell’art. 23, par. 3, dell’allegato II, ciascun contraente è tenuto a restituire la quota di anticipi che ha percepito. Poiché non si è verificato alcun arricchimento del patrimonio di una società, va esclusa una responsabilità solidale in base all’eventuale qualità di socio dei contraenti.
126. Tale conclusione trova conferma se si legge l’art. 23, par. 3, dell’allegato II in combinato disposto con l’art. 1, par. 2, del contratto. Ai sensi dell’art. 1, par. 2, seconda frase, un contraente non è tenuto a restituire somme di denaro per l’inadempimento di un altro contraente, a meno che egli stesso non abbia contribuito all’inadempimento.
127. La Commissione ritiene che questa norma si riferisca solo a obbligazioni vincolanti per singoli contraenti, ad esempio debiti nei confronti di subappaltatori oppure obblighi di pagamento nell’ambito del rapporto con altri contraenti. Per contro, per quanto riguarda i diritti rivendicati nei confronti di tutti i contraenti insieme, l’art. 1, par. 2, seconda frase, del contratto non sarebbe applicabile.
128. Questa interpretazione tuttavia non convince. L’art. 1 disciplina, in quanto disposizione di base del contratto, gli obblighi delle convenute nei confronti della Commissione. Il par. 1 parla esplicitamente delle attività da eseguire nei confronti della Commissione , il par. 2 fa riferimento alle misure da prendere nel caso in cui nell’adempimento delle obbligazioni sopravvengano circostanze che ne disturbano l’esecuzione. Pertanto, i contraenti devono intervenire entro certi limiti per i contraenti inadempienti (par. 2, prima frase). Tali limiti trovano ulteriore concretizzazione nel par. 2, seconda frase. Ancora una volta si tratta tuttavia di stabilire quale portata abbiano le obbligazioni dei contraenti nei confronti della Commissione.
129. Se l’interpretazione dell’art. 1, par. 2, seconda frase, del contratto fosse questa, come sostiene la Commissione, il passaggio in oggetto si riferirebbe alle reciproche obbligazioni dei contraenti o nei confronti di terzi. Di conseguenza, tale norma sarebbe totalmente fuori dal contesto dell’art. 1 del contratto. Una siffatta norma sarebbe più adatta in un contratto di associazione tra le convenute piuttosto che in un contratto con la Commissione.
130. Da un’interpretazione adeguata dell’art. 1, par. 2, seconda frase, in combinato disposto con l’art. 23, par. 3, dell’allegato II si evince piuttosto che un contraente non è tenuto a restituire gli anticipi che un altro contraente ha indebitamente percepito, sia perché non ha eseguito, o ha eseguito in modo insufficiente, le prestazioni di sua competenza, o perché non ha documentato regolarmente i costi sostenuti.
131. Un contraente può tuttavia essere ritenuto responsabile se ha contribuito all’inadempimento contrattuale. In questo contesto, l’art. 1, par. 2, seconda frase, del contratto autorizza la Commissione a chiedere a un contraente la restituzione anche degli anticipi che quest’ultimo non ha percepito direttamente. Presupposto per tale azione è che al debitore sia imputabile l’inesatta o la mancata esecuzione. Questa norma non giustifica tuttavia alcuna obbligazione solidale per quanto riguarda i diritti al rimborso. Anzi, si deve verificare in ogni singolo caso se ed eventualmente in quale misura un contraente debba rimborsare in via eccezionale anticipi che non ha percepito direttamente (45) .
132. Anche qualora, in contrasto con le argomentazioni esposte ai paragrafi 119-125, si partisse dal presupposto che sussiste un’obbligazione sociale, si deve tener conto del fatto che si può limitare la responsabilità personale dei soci riguardo a debiti della società in contratti con terzi (46) . L’art. 1, par. 2, del contratto andrebbe classificato come una siffatta limitazione della responsabilità, per cui una responsabilità solidale dovuta alla qualità di socio è esclusa anche per tale motivo.
133. Da una disamina globale del contratto si trova conferma che non è stata concordata alcuna obbligazione solidale riguardo alle restituzioni. Le attività dei singoli contraenti si distinguono in misura rilevante in termini di portata e qualità. In particolare, l’Euram e la Nordbank avrebbero dovuto apportare solo un contributo secondario, provvedendo ad integrare servizi complementari nel sistema (logistica o sistemi di pagamento). Di conseguenza, l’importo dei contributi a loro spettante era di proporzioni limitate. Pertanto non si può presumere che singole imprese intendessero assumersi la responsabilità solidale, sebbene spettasse loro solo una quota limitata dei contributi e sebbene partecipassero solo marginalmente all’esecuzione del progetto esercitando quindi scarsa influenza sul suo esito (47) .
134. Occorre altresì prendere in considerazione il carattere del contratto quale strumento di promozione della ricerca su cui la Commissione ha richiamato in particolare l’attenzione nella fase orale, sebbene in altro contesto. La promozione di ricerca e sviluppo comporta rischi notevoli (48) . Il sostegno con risorse pubbliche è necessario proprio perché gli investitori privati non sono disposti ad assumersi tali rischi. Uno di questi rischi, che la Commissione ha accettato consapevolmente di assumersi con la stipulazione del contratto di sostegno, è il fatto che le piccole imprese che operano nel settore della ricerca e sviluppo non riescono a sopravvivere da un punto di vista economico. Sarebbe iniquo se la Commissione scaricasse completamente e in toto su altri contraenti il rischio d’inadempienza in simili casi. Così agendo, dovrebbe aspettarsi che le imprese non partecipino più a progetti di ricerca promossi dalla Comunità, se in tal modo si fanno carico di obbligazioni di così ampia portata, al pari di quelle che la Commissione vuole desumere dal suo contratto tipo.
135. A sostegno della sua interpretazione del contratto la Commissione rimanda infine a quanto affermato dalla Corte sull’esistenza di un’obbligazione solidale nelle sentenze Commissione/Oder-Plan (49) e Commissione/Manuel Pereira Roldão & Filhos e a. (50) . Tali considerazioni non si possono tuttavia applicare al caso di specie, in quanto il testo del contratto oggetto della controversia in quei procedimenti era totalmente diverso rispetto a quello del contratto qui controverso.
136. Innanzi tutto, il contratto oggetto dei procedimenti Commissione/Oder-Plan e Manuel Pereira Roldão & Filhos e a. non dava adito al benché minimo dubbio riguardo alla responsabilità solidale in merito all’attività principale da eseguire (51) . Inoltre, un contraente poteva liberarsi dall’obbligazione solidale riguardo alla restituzione di importi ricevuti indebitamente solo dimostrando di non aver concorso all’inadempimento e di aver soddisfatto gli obblighi di informazione derivanti dal contratto. In conformità di questa clausola, l’obbligazione solidale rappresenta quindi la norma, da cui il contraente escusso può liberarsi solo in via eccezionale e sopportando l’onere della prova.
137. Per contro, nel contratto in oggetto un contraente risponde solo in caso eccezionale delle altrui obbligazioni di restituzione, ovvero qualora abbia contribuito all’inadempimento contrattuale. A tale riguardo il regolare adempimento di obblighi di comunicazione nei confronti della Commissione non è considerato un presupposto per escludere la corresponsabilità. Pertanto, nella fattispecie non è pertinente che la Commissione, sulla base della sentenza Commissione/Oder-Plan, voglia far derivare una corresponsabilità dalla violazione degli obblighi di comunicazione.
138. A prescindere dalle considerazioni che precedono, il testo del contratto presenta comunque numerose incoerenze, come dimostrato, che danno adito a notevoli dubbi riguardo ad un’obbligazione solidale. Questi dubbi gravano sulla Commissione.
139. La Commissione ha predefinito il contratto tipo, incluso l’allegato II, per una molteplicità di casi e lo ha utilizzato con i contraenti. Si tratta quindi di condizioni generali ai sensi dell’art. 1 della legge relativa alla disciplina del diritto in materia di condizioni generali di contratto (legge AGB). Ai sensi dell’art. 5 di tale legge, che a norma dell’art. 24 della stessa trova applicazione anche per le condizioni contrattuali utilizzate nei confronti delle imprese, i dubbi nell’interpretazione delle condizioni generali gravano sull’utente. La responsabilità solidale è un elemento vantaggioso per la Commissione, ma non per le convenute. Affinché la Commissione possa invocare le condizioni contrattuali che giustificano una responsabilità solidale, tale possibilità dovrebbe evincersi dalla disposizione con la necessaria chiarezza. Questa chiarezza manca alle norme contrattuali oggetto della controversia, come hanno dimostrato le argomentazioni precedenti.
140. In sintesi, si deve affermare che dal contratto non emerge un’indubbia responsabilità solidale di tutte le convenute in merito alla restituzione degli anticipi, né i contraenti si sono impegnati solidalmente per le obbligazioni di una GbR eventualmente costituita per l’esecuzione del progetto.
B – Diritto alla restituzione degli anticipi vantato nei confronti dell’AMI, dell’Intracom, dell’Euram e della Nordbank
141. Poiché non sussiste alcuna obbligazione solidale, occorre verificare se la Commissione vanti nei confronti dell’AMI, dell’Intracom, dell’Euram e della Nordbank un corrispondente diritto alla restituzione di una parte degli anticipi versati. Tale diritto potrebbe discendere dal contratto, in particolare dall’art. 23, par. 3, dell’allegato II e dall’arricchimento ingiustificato a norma dell’art. 812 del BGB.
1. Diritti derivanti dal contratto
142. Presupposto per vantare un diritto ai sensi dell’art. 23, par. 3, dell’allegato II è che il total financial contribution due for the Project (contributo finanziario totale [da parte della Commissione] previsto per il progetto) risulti inferiore ai versamenti già effettuati. La conseguenza giuridica sarebbe che ciascuna delle convenute citate dovrebbe restituire la differenza tra l’anticipo che ha percepito e il rimborso delle spese cui ha diritto. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, par. 2, seconda frase, del contratto, le convenute potrebbero anche essere tenute a restituire anticipi di cui ha beneficiato un altro contraente. Innanzi tutto, si deve verificare questo aspetto.
a) Diritto derivante dall’art. 1, par. 2, seconda frase, del contratto (responsabilità nel caso in cui si sia contribuito all’inadempimento contrattuale di altri contraenti)
143. Un diritto derivante dall’art. 1, par. 2, seconda frase, del contratto sarebbe giustificato nel caso in cui ciascuna convenuta escussa avesse contribuito all’inadempimento contrattuale (ad esempio mancata o insufficiente prestazione) di un altro contraente, se tale inadempimento comporta un diritto alla restituzione.
144. Dall’espressione «a meno che» emerge che questo diritto costituisce una deroga alle norme di responsabilità generali previste dal contratto. L’onere della prova in merito ai fatti che giustificano un corrispondente diritto da parte della Comunità, quindi riguardo al fatto che un contraente abbia contribuito all’inadempimento contrattuale di un altro, incombe alla Commissione in quanto richiedente (52) .
145. La Commissione ha in effetti affermato, sulla base delle relazioni di verifica, che le convenute non avrebbero collaborato in misura adeguata né sarebbero intervenute nei confronti dei contraenti inadempienti. Esse non avrebbero neppure adempiuto l’obbligazione ai sensi dell’art. 2, par. 3, lett. c), dell’allegato II, ossia notificare alla Commissione eventuali circostanze che potessero incidere negativamente sul progetto. Questa affermazione generica non è tuttavia sufficiente a determinare la responsabilità di un contraente riguardo a diritti di restituzione fatti valere nei confronti di altri contraenti. La Commissione avrebbe piuttosto dovuto definire questo elemento in relazione ai singoli contraenti. Inoltre, l’AMI, l’Euram, l’Intracom e la Nordbank hanno ribattuto in modo circostanziato alle osservazioni, per cui la Commissione avrebbe dovuto dimostrare quanto affermava, cosa che tuttavia non ha fatto.
146. Si esclude pertanto un diritto della Commissione ai sensi dell’art. 1, par. 2, seconda frase, del contratto.
b) Diritto derivante dall’art. 23, par. 3, dell’allegato II (restituzione di versamenti in eccesso)
147. Ai sensi dell’art. 23, par. 3, dell’allegato II si deve verificare se i versamenti ricevuti rispettivamente dall’Ami, dall’Euram, dall’Intracom e dalla Nordbank siano superiori al rimborso delle spese cui hanno diritto. Inoltre, dovrebbe sussistere un corrispondente diritto alla restituzione.
148. Dall’art. 23, par. 3, dell’allegato II discende che si procede a una compensazione quando i costi totali, cui la Commissione deve contribuire, sono accertati con sicurezza. I costi totali effettivamente sostenuti si possono infatti calcolare solo al termine del progetto o dopo la cessazione della sua esecuzione dovuta ad altri motivi (53) . Poiché il progetto non è stato portato a completamento, i diritti alla restituzione dovrebbero quindi sorgere solo qualora al progetto sia stato posto fine in altro modo. Se infatti il progetto non fosse ancora completato, potrebbero sopravvenire altri costi imputabili.
i) Cessazione del contratto
149. Potrebbe essere stato posto termine al progetto in virtù del recesso della Commissione dell’8 settembre 1999. Tra le parti interessate è tuttavia fortemente controverso se tale recesso fosse valido. Secondo le convenute mancano sia una dichiarazione di recesso valida sia un motivo. Per quanto riguarda il diritto ai sensi dell’art. 23, par. 3, tali questioni sono irrilevanti e non occorre risolvere se il contratto sia stato portato a termine in altro modo.
150. L’art. 5, par. 4, dell’allegato II si limita a chiarire, a completamento dell’art. 23, par. 3, dello stesso allegato, che in caso di recesso i contraenti mantengono, per la loro quota, il diritto al rimborso delle spese relative al progetto. L’art. 5, par. 4, dell’allegato II non contiene una deroga all’art. 23, par. 3, dell’allegato II in materia di gestione finanziaria del contratto. Anche in caso di recesso si dovrebbe anzi procedere a una compensazione ai sensi dell’art. 23, par. 3, dell’allegato II.
151. Al riguardo, non è neppure necessario ricorrere alle disposizioni di legge in materia di mancata o inesatta esecuzione del contratto contenute negli art. 320 e segg. del BGB o alle norme specifiche dei contratti d’appalto, in quanto al riguardo il contratto contiene clausole definitive nell'art. 23, par. 3, in combinato disposto con l’art. 5, par. 4, dell’allegato II. Manca una norma contrattuale solo per quanto concerne altri diritti al risarcimento di danni. Tuttavia, nessuna delle parti interessate ha fatto valere siffatti diritti nel procedimento in oggetto.
152. Si dovrebbe semmai verificare la validità del recesso in merito a eventuali diritti alla riscossione di interessi, che ai sensi dell’art. 5, par. 4, dell’allegato II possono sorgere in caso di recesso. La questione se alla Commissione spettino simili diritti può tuttavia essere rinviata, fino a che non si stabilisce se la Commissione vanti in generale diritti alla restituzione nei confronti delle convenute.
153. A prescindere dal recesso, il contratto è comunque divenuto privo di oggetto per scadenza dei termini. Ai sensi dell’art. 2, par. 1, del contratto, il progetto doveva essere eseguito in 18 mesi. Pertanto, la durata del progetto scadeva il 30 novembre 1999, a parte il recesso. Vero è che il contratto cessa di avere effetto solo con l’ultimo versamento della Commissione, in conformità di quanto previsto all’art. 2, par. 2. Tuttavia, ai sensi dell’art. 18, par. 1, dell’allegato II, i contraenti possono esigere solo il rimborso di costi che sono stati sostenuti nei 18 mesi di durata del progetto. Al termine di tale periodo, si possono far valere solo i costi generati dagli obblighi di rendiconto e valutazione a norma del contratto. Non risulta che le convenute rivendichino ancora costi al riguardo. Ai sensi dell’art. 5, par. 2, del contratto (54) – adeguatamente applicato al caso di specie – i contraenti avrebbero potuto ancora notificare altri costi solo entro tre mesi dalla fornitura dell’ultimo elaborato. Del pari, non sono più previsti versamenti da parte della Commissione. Ne consegue che per questo motivo si può comunque procedere a una compensazione finale.
154. La «sospensione» del progetto annunciata durante la verifica non cambia nulla al riguardo. Da un lato, il contratto non prevede alcuna sospensione né le parti si sono accordate in tal senso per iscritto, come previsto per le modifiche apportate al contratto. Dall’altro lato, l’interruzione del progetto è in ogni caso proseguita fino alla risoluzione dello stesso. Anche se si aggiunge il periodo della sospensione ai 18 mesi della durata del progetto, nel 2000 l’esecuzione del contratto era in ogni caso terminata.
155. Nei contratti relativi alla promozione di progetti di ricerca e sviluppo riveste un’importanza fondamentale rispettare il periodo indicato nel contratto per l’esecuzione. A causa del progresso tecnico, questi progetti possono essere eseguiti con criterio solo entro un determinato termine. Si aggiunga il fatto che le risorse di bilancio stanziate dalla Commissione sono a disposizione solo per periodi limitati.
156. In conclusione, anche le parti concordano sul fatto che il contratto sia divenuto privo di oggetto. E’ vero che le convenute non ritengono valido il recesso della Commissione, tuttavia nessuna delle imprese è pervenuta alla conclusione che il progetto potrebbe ancora proseguire. La sua continuazione sarebbe destinata a fallire dal momento che le imprese responsabili in via primaria non esistono più. Inoltre, si deve considerare che le basi tecniche ed economiche del progetto sono oggi obsolete.
157. Poiché quindi il contratto è divenuto privo di oggetto per scadenza dei termini, si deve procedere alla compensazione ai sensi dell’art. 23, par. 3, dell’allegato II. Sarebbe esigibile un’eventuale differenza tra i versamenti della Commissione e il contributo effettivamente a carico della Comunità.
ii) Versamenti effettuati dalla Commissione
158. La Commissione ha un obbligo di allegazione riguardo ai contributi che i singoli contraenti hanno ricevuto e che rilevano ai fini della compensazione ai sensi dell’art. 23, par. 3, dell’allegato II. Poiché un’obbligazione solidale va respinta (55) , sarebbe di per sé coerente considerare versamenti in questo senso quegli importi che l’InterTeam ha ricevuto per ciascun contraente a norma dell’art. 2, par. 1, lett. b), dell’allegato II. Sarebbe pertanto trascurabile in quale misura l’InterTeam abbia trasferito effettivamente i corrispondenti importi ai contraenti.
159. La Commissione non ha tuttavia indicato in quale misura i versamenti riscossi dall’InterTeam siano imputabili ai singoli contraenti in base alla pianificazione dei costi prevista dal contratto. Essa si è piuttosto limitata a ripartire gli importi a carico dei contraenti «salvo la responsabilità solidale» nel rapporto interno (56) . In questo caso, la Commissione assume come base gli importi che l’InterTeam ha effettivamente trasferito ai partner. La Corte può solo basarsi su queste somme, in quanto la Commissione non ha precisato alcun credito più elevato. Pertanto, per procedere alla compensazione si devono prendere in considerazione i seguenti versamenti in relazione a ciascuna convenuta: AMI: EUR 26 743, Euram: EUR 21 606, e Intracom: EUR 10 362. Poiché la Nordbank non ha ricevuto alcun versamento, è escluso a priori un diritto alla restituzione nei confronti di detta convenuta.
iii) Costi imputabili
160. I versamenti devono essere confrontati con i costi che la Commissione è tenuta a rimborsare. La Commissione ha riconosciuto senza sollevare alcuna obiezione i costi dell’AMI per un importo di EUR 26 214,55 e quelli dell’Intracom per un totale di EUR 16 384,09. Nel caso dell’Intracom si ha un saldo a favore dell’impresa, il che significa che la Commissione non può far valere alcun diritto alla restituzione. L’AMI dovrebbe restituire una differenza di EUR 528,45 (26 743 – 26 214,55). L’Euram dovrebbe restituire l’intero anticipo ricevuto (EUR 21 606), in quanto la Commissione non ha riconosciuto nel complesso i costi rivendicati dall’impresa in questione. L’unico aspetto controverso è se la Commissione ritenga a ragione che i costi fatti valere dall’AMI e dall’Euram siano, rispettivamente, parzialmente e del tutto inammissibili.
161. Il mancato riconoscimento dei costi si basa sul fatto che la Commissione non ha accettato come prestazioni conformi al contratto gli elaborati forniti cui sono stati attribuiti i costi in oggetto. La Commissione si basa inoltre sulle relazioni di verifica. Oggetto dell’ultima verifica al momento dell’interruzione del progetto erano gli elaborati documentati anche nella relazione annuale, segnatamente: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 5.1. Di questi elaborati rivestono importanza solo quelli alla cui realizzazione l’Euram e l’AMI avevano collaborato secondo il piano di lavoro previsto dal contratto; si tratta degli elaborati 1.2 e 1.3 per quanto riguarda l’Euram e degli elaborati 1.1, 1.2, 1.3, 4.3 e 4.5 per quanto concerne l’AMI. Siccome la Commissione ha accettato gli elaborati 4.3 e 4.5, la controversia è incentrata sui costi relativi agli elaborati 1.1, 1.2 e 1.3.
162. La Commissione ha chiesto la restituzione degli anticipi basandosi esclusivamente sulla presunta insufficienza degli elaborati forniti. Per contro, essa non ha contestato i rendiconti con cui le convenute hanno comprovato i costi sostenuti.
163. Prima di esaminare se la Commissione a ragione non abbia riconosciuto gli elaborati forniti, vi sono alcune questioni di fondo da chiarire che sono oggetto di controversia tre le parti interessate.
– Riconoscimento della relazione semestrale da parte della Commissione
164. Le convenute ritengono che la Commissione abbia già accettato gli elaborati cui si riferiva la relazione semestrale (quindi, tra l’altro, gli elaborati 1.1, 1.2 e 1.3), in quanto non ha sollevato alcuna obiezione nei confronti di tale relazione entro i termini prescritti.
165. Vero è in effetti che, ai sensi dell’art. 10, par. 3, dell’allegato II, le relazioni periodiche si considerano approvate se entro un mese la Commissione non solleva alcuna obiezione. La Commissione non ha effettivamente contestato la relazione entro i termini previsti.
166. Questo non implica tuttavia alcuna accettazione degli elaborati documentati nella relazione semestrale. Come si evince infatti dall’art. 10, par. 1, dell’allegato II, le relazioni periodiche sono intese a fornire alla Commissione solo una sintesi in merito al regolare avanzamento del progetto. Sulla base di queste relazioni la Commissione decide in particolare se sia possibile autorizzare il versamento di ulteriori acconti (57) . Le spese di gestione raggiungerebbero livelli sproporzionati qualora la Commissione già in fase di presentazione di ciascuna relazione periodica, corredata eventualmente di documenti peritali, dovesse decidere di accettare gli elaborati ivi descritti.
– Potere discrezionale della Commissione
167. La Commissione sottolinea il particolare carattere del contratto definendolo un contratto relativo a una sovvenzione comunitaria unilaterale nel quadro di un progetto di ricerca e sviluppo. Essa ne desume che il riconoscimento degli elaborati forniti rientra nel suo potere discrezionale. La Corte potrebbe comunque accertare se la Commissione abbia trasceso il suo potere discrezionale e lo abbia esercitato arbitrariamente.
168. Occorre respingere questa tesi della Commissione. E’ in contrasto con lo spirito del diritto contrattuale attribuire a un contraente siffatto ampio potere di decisione unilaterale. Un contratto si fonda piuttosto proprio sull’accordo di volontà di due o più parti paritarie. Ai sensi dell’art. 315 del BGB a una parte è in effetti consentito specificare la prestazione prima della fornitura. Tale disposizione non prevede tuttavia che la successiva valutazione della qualità della prestazione già fornita rientri nella sfera del potere discrezionale di una parte.
169. Quand’anche si ammetta che in teoria si possono concedere diritti unilaterali di tale ampiezza, il contratto deve comunque riportare un’esplicita disposizione al riguardo. Il contratto in oggetto contiene diversi riferimenti da cui si evince che il rimborso dei costi è subordinato all’approvazione degli elaborati da parte della Commissione. Dal contratto non emerge tuttavia con la necessaria chiarezza che la valutazione finale dovesse essere rimessa al potere discrezionale della Commissione. In tal senso è d’uopo ricordare che la mancanza di chiarezza delle condizioni di contratto generali va a scapito della Commissione in quanto utente (58) .
170. Il fatto che si tratti di un contratto di sostegno non consentiva di giustificare un diritto unilaterale di valutazione della Commissione. Non è chiaro il motivo per cui per contratti di questo genere dovrebbero applicarsi condizioni speciali (59) . Se la Commissione per erogare fondi sceglie la forma del contratto, la stessa è anche soggetta ai principi che si applicano ai contratti.
171. Inoltre si deve tener conto del fatto che il destinatario di una sovvenzione concordata tramite contratto in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo adotta, nell’attesa di ricevere il contributo comunitario, importanti misure economiche proprie. In assenza di un corrispondente accordo, egli fa affidamento sul fatto che la valutazione della prestazione che deve fornire per contratto e il rispettivo rimborso dei costi non siano oggetto dell’esclusivo potere discrezionale della Commissione.
– Effetto vincolante della valutazione del gruppo di verifica nei confronti dei contraenti
172. La Commissione ritiene che i risultati del gruppo di verifica siano vincolanti per le convenute, dal momento che si sarebbero espresse a favore dell’intervento degli esperti.
173. In considerazione delle ampie conseguenze che comporta, un accordo compromissorio richiederebbe una norma esplicita. Né il contratto né la successiva corrispondenza tra le parti interessate contengono tuttavia alcun elemento da cui si possa desumere che i contraenti intendessero assoggettarsi alla valutazione vincolante effettuata da terzi in merito all’elaborato fornito. L’impiego di esperti da parte della Commissione è menzionato nell’art. 8 dell’allegato II solo per quanto riguarda la tutela di informazioni riservate dei contraenti. In questo contesto si inserisce altresì lo scambio di e-mail tra la Commissione e l’InterTeam alla vigilia dell’insediamento del gruppo di verifica, in cui l’InterTeam esprime il proprio consenso in merito alla scelta degli esperti da parte della Commissione. Non viene assolutamente citato un vincolo nei confronti dei pareri da questi formulati.
– Obbligo di allegazione e onere della prova
174. Poiché la valutazione degli elaborati forniti non ricade dunque nella sfera del potere discrezionale della Commissione e i contraenti si sono assoggettati, per quanto non in maniera vincolante, agli accertamenti del gruppo di verifica, si applicano i principi generali dell’obbligo di allegazione e dell’onere della prova. Ne consegue che il richiedente sopporta l’onere probatorio per quanto attiene ai fatti costitutivi di diritti (60) .
175. La Commissione rivendica un diritto alla restituzione di un anticipo. Essa deve pertanto provare in modo convincente e in caso di contestazione dimostrare che i versamenti effettuati sono superiori al contributo finanziario dovuto.
176. La Commissione è tenuta ad erogare solo importi che si riferiscano ai costi di elaborati conformi al contratto, sempre che i costi siano stati comunicati regolarmente. Se il contraente ha fornito un elaborato e presentato il relativo rendiconto dei costi, alla Commissione incombe l’onere di provare che non deve rimborsare alcun costo per l’elaborato in questione perché non è conforme o i rendiconti non sono esatti.
177. A questa attribuzione dell’onere probatorio riguardo all’insufficienza dell’elaborato fornito non ostano le affermazioni del Tribunale nella sentenza Toditec (61) , cui rimanda la Commissione. In questa pronuncia il Tribunale è partito dal presupposto che spetta ai contraenti provare alla Commissione il carattere effettivo delle spese sostenute e il rispetto delle altre formalità contrattuali per poter pretendere il rimborso di tali spese. A differenza della presente situazione, nella causa Toditec i richiedenti erano i contraenti e non la Commissione e spettava pertanto a questi dimostrare le condizioni che giustificassero un diritto al rimborso di costi da far valere nei confronti della Commissione.
178. Resta da verificare se la Commissione abbia provato in modo convincente di non dover riconoscere alcun contributo relativo ai costi degli elaborati 1.1, 1.2 e 1.3, dal momento che queste attività non erano conformi.
179. Alla luce della presentazione in parte estremamente succinta e superficiale di questi elaborati sarebbe apparso ovvio chiedere in modo critico se fossero stati effettivamente impiegati diversi mesi-uomo. In effetti all’udienza la Commissione ha fatto riferimento alla discrepanza tra l’impiego di personale e il limitato volume dell’elaborato, in particolare per l’1.3, che consisteva solo di una pagina. Essa non è tuttavia pervenuta alla conclusione che i costi non erano stati comunicati in modo regolare, bensì solo che la prestazione non era sufficiente. In ogni caso, se in questo modo la Commissione avesse ancora voluto indirettamente sollevare dubbi riguardo al rendiconto dei costi, ciò costituirebbe un argomento tardivo.
180. Per quanto riguarda l’allegazione delle carenze riscontrate, la Commissione fa ampiamente riferimento alle relazioni del gruppo di verifica. Nella loro seconda relazione di verifica, che nel caso di specie assume un ruolo determinante in quanto relazione finale, gli esperti hanno valutato i tre elaborati del primo pacchetto di attività da fornire e li hanno ritenuti non strutturati e carenti. Essi hanno illustrato in modo esaustivo i punti che i contraenti avrebbero dovuto completare. Nel parere conclusivo giungono persino al punto di considerare mancanti gli elaborati 1.2 e 1.3, poiché i documenti presentati secondo le indicazioni dei contraenti riportavano solo sintesi delle vere e proprie prestazioni.
181. In base al contratto, l’elaborato 1.2 doveva consistere nella creazione di Software Interfaces necessarie per collegare le banche per l’effettuazione dei versamenti e le imprese di logistica incaricate dei trasporti. Questo elaborato rappresentava la base per la specifica dettagliata delle funzioni di interfacciamento, oggetto dell’elaborato 2.4. Nella loro seconda relazione di verifica, gli esperti hanno approvato questa attività. La Commissione non ha motivato in modo convincente come fosse possibile fornire un’esecuzione accettabile dell’elaborato 2.4, data l’insufficienza o addirittura l’assenza dell’elemento di base dell’elaborato 1.2. In particolare, non ha considerato che, nel quadro della realizzazione dell’elaborato 2.4, cui si fa espressamente riferimento nella descrizione dell’elaborato 1.2, i contraenti possono aver recuperato eventuali lavori non eseguiti in precedenza.
182. La Commissione non ha neppure illustrato come vengano ripartiti gli importi da restituire da parte dell’Euram e dell’Alcatel tra i vari elaborati forniti. Pertanto, è sufficiente affermare che essa non ha motivato in modo inconfutabile l’insufficienza di uno degli elaborati cui hanno collaborato questi contraenti, per respingere in toto i diritti vantati.
183. Poiché quindi la Commissione non ha dimostrato che vi sia una differenza tra i versamenti percepiti dall’AMI e dall’Euram e il contributo finanziario della Comunità, ai sensi dell’art. 23, par. 3, dell’allegato II non sussiste alcun diritto alla restituzione.
184. In mancanza di un diritto principale è escluso in ogni caso anche un diritto agli interessi ai sensi dell’art. 5, par. 4, dell’allegato II.
2. Diritto derivante da arricchimento ingiustificato
185. I motivi per cui si esclude un diritto alla restituzione di un arricchimento indebito ai sensi dell’art. 812 del BGB sono gli stessi per cui non si profila il diritto contrattuale alla restituzione. Infatti, la Commissione non ha comprovato che i versamenti effettuati superino i diritti dei contraenti. In questo modo, manca altresì la prova che si sia verificato un arricchimento illecito.
3. Conclusione intermedia
186. Per la parte in cui il ricorso è ricevibile, esso va dichiarato infondato, poiché le convenute non sono responsabili in quanto debitrici solidali e poiché la Commissione non ha dimostrato che le spettino corrispondenti diritti alla restituzione nei confronti di singoli contraenti.
VII – Sulla domanda riconvenzionale
187. L’Intracom rivendica in via riconvenzionale nei confronti della Commissione un diritto al versamento di EUR 6 022. Tale importo risulta dalla differenza tra l’anticipo effettivamente distribuito dall’InterTeam all’Intracom, pari a EUR 10 362, e la quota spettante a quest’ultima in relazione ai costi per elaborati approvati, pari a EUR 16 384,09.
188. La Commissione ritiene che l’Intracom non possa rivendicare da sola alcun diritto, ma solo tutti i contraenti insieme in quanto «creditori solidali». La Commissione avrebbe già detratto l’importo dal suo credito vantato nei confronti di tutte le convenute in quanto debitrici solidali.
189. L’Intracom fa presente che ai sensi dell’art. 428 del BGB in caso di creditori solidali ciascun creditore ha la facoltà di esigere individualmente la prestazione totale. In ogni caso, una volta terminato il rapporto contrattuale ogni contraente ha la facoltà di reclamare per proprio conto i suoi crediti.
190. Innanzi tutto è d’uopo sottolineare che la Commissione non ha espressamente chiesto di respingere la domanda riconvenzionale. Nella sua replica la Commissione ha tuttavia contestato nel merito il diritto rivendicatovi e affermato che la domanda riconvenzionale va respinta. Tale argomento contiene implicitamente una domanda di rigetto.
191. La domanda riconvenzionale sarebbe fondata solo qualora gli acconti versati complessivamente dalla Commissione non fossero già sufficienti a coprire la quota dei costi stimati dall’Intracom. Se, per contro, la Commissione avesse versato al coordinatore InterTeam un acconto adeguatamente elevato, e l’InterTeam avesse però omesso di versare ai contraenti le somme in conformità del piano dei costi, allora l’Intracom avrebbe dovuto rivolgersi all’Interteam.
192. L’importo rivendicato dall’Intracom si riferisce a costi relativi agli elaborati 4.3 e 4.5, gli unici riconosciuti dalla Commissione, alla cui realizzazione l’Intracom ha contribuito in misura sostanziale (62) . L’elaborato 4.3 doveva essere fornito entro il mese 6 e l’elaborato 4.5 entro il mese 12. Dal prospetto dei costi riportato nell’allegato I (pag. 28 del contratto) si desume che nei primi dodici mesi l’Intracom aveva diritto a una quota dei costi totali stimati pari a EUR 28 500. E’ tuttavia pacifico che l’Intracom abbia ricevuto solo EUR 10 362.
193. L’Intracom potrebbe far valere nei confronti della Commissione un diritto a ricevere altri pagamenti solo nel caso in cui gli acconti versati dalla Commissione all’InterTeam entro la fine del primo periodo di 12 mesi non fossero risultati sufficienti per coprire i costi dei contraenti stimati fino a detta data e riportati nel corrispondente piano, compresa la quota di tali costi spettante all’Intracom.
194. Non è però questo il caso. Il contributo della Commissione per i primi dodici mesi avrebbe dovuto essere pari al 50% di EUR 646 940, ossia EUR 323 470 (63) . In realtà, entro il 6 maggio 1999 la Commissione ha versato al coordinatore InterTeam acconti per un totale di EUR 461 394. Ai sensi dell’art. 2, par. 1, lett. b), dell’allegato II, l’InterTeam avrebbe dovuto trasferire senza indugio a tutti gli altri contraenti l’importo dei versamenti della Commissione ad essi spettante. La quota che l’Intracom avrebbe quindi percepito sarebbe stata più che sufficiente per coprire i suoi costi stimati fino al mese 12.
195. Non si può imputare alla Commissione la responsabilità per il fatto che l’InterTeam, in contrasto con quanto previsto dal contratto, abbia trattenuto in parte le risorse. Oggi l’Intracom non può quindi più pretendere alcun ulteriore versamento da parte della Commissione. L’Intracom dovrebbe piuttosto esigere dall’InterTeam il versamento dell’importo di anticipi della Commissione che le spetta, azione che dopo la liquidazione dell’InterTeam è tuttavia fuori discussione.
196. La domanda riconvenzionale va pertanto respinta.
VIII – Sulle spese
197. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione, per i motivi dedotti nel ricorso, è rimasta soccombente, occorre condannarla al pagamento delle spese. Con la domanda riconvenzionale l’Intracom è rimasta altrettanto soccombente. Tuttavia, per quanto riguardo la domanda riconvenzionale, la Commissione non ha chiesto di condannare l’Intracom al pagamento delle spese. Pertanto, ciascuna parte deve sopportare le proprie spese.
IX – Conclusione
198. In conclusione propongo alla Corte di pronunciarsi come segue:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione delle Comunità europee sopporta le spese del procedimento.
3) La domanda riconvenzionale è respinta.
4) Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, l’Intracom SA Hellenic Telecommunications & Electronic Industry e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Prima della presentazione del ricorso sul patrimonio dell'A-Consult GmbH è stata avviata una procedura di liquidazione nell'ambito della quale è stato nominato quale curatore fallimentare l'avvocato E. Roehlich. Secondo quanto previsto dal diritto austriaco, il ricorso avrebbe dovuto essere diretto contro quest'ultimo. Pur essendo venuta a conoscenza di tali circostanze, la Commissione non ha tuttavia modificato la propria azione di ricorso. Pertanto, in prosieguo l'A‑Consult viene trattata quale parte in causa.
3 – Decisione del Consiglio 23 novembre 1994, 94/802/CE, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle tecnologie dell'informazione (1994‑1998), GU L 334, pag. 24.
4 – Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 26 aprile 1994, n. 1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994‑1998), GU L 126, pag. 1.
5 – Nel frattempo nella pratica si è affermata una piattaforma analoga: .
6 – Poiché ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizione per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), il riferimento all'ecu deve essere sostituito con un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu, in prosieguo viene utilizzata solo l'espressione euro, tranne nelle citazioni letterali.
7 – Il contratto tipo è disponibile in Internet nelle versioni francese, inglese e tedesco all'indirizzo .
8 – Il significato, non del tutto chiaro, della formulazione inglese «Subject to force majeure (…)» si precisa confrontando le versioni tedesca e francese del contratto tipo che riportano rispettivamente: «Vorbehaltlich höherer Gewalt (…)» ovvero «Sous réserve des cas de force majeure (…)».
9 – La versione applicabile delle disposizioni pertinenti è quella in vigore all'epoca della conclusione del contratto. Pertanto, non vanno prese in considerazione in particolare le modifiche introdotte con la legge sulla modernizzazione del diritto delle obbligazioni del 26 novembre 2001 [v. art. 229, n. 5, delle disposizioni preliminari al BGB (Codice Civile tedesco)].
10 – Conformemente alla terminologia dell'art. 238 CE, in prosieguo verrà comunque utilizzata questa definizione, benché nel caso di specie si tratti di una clausola attributiva di competenza, in quanto i giudici comunitari sono giudici dello Stato in senso lato, la cui competenza è disciplinata dal Trattato CE, e non sono giudici arbitrali privati.
11 – Con decisione del Consiglio 26 aprile 2004, 2004/407/CE, Euratom (GU L 132, pag. 5), si è proceduto a una nuova redazione dell'art. 51, in base alla quale ora sono di competenza del Tribunale anche i ricorsi proposti da istituzioni delle Comunità sulla base di una clausola compromissoria. Tuttavia, conformemente alla disposizione transitoria di cui all'art. 2 della decisione, i procedimenti di cui è già stata investita la Corte non vengono rimessi al Tribunale, qualora alla data dell'entrata in vigore della decisione stessa la fase scritta del procedimento – come nel caso di specie – si sia già conclusa. Se ne può dedurre che per tali cause la competenza resta alla Corte.
12 – Per quanto riguarda il principio secondo cui si devono applicare le norme di procedura in vigore al momento della decisione, v. sentenze 12 novembre 1981, cause riunite 212/80‑217/80, Salumi e a. (Racc. pag. 2735, punto 9), e 1° luglio 2004, cause riunite C‑361/02 e C‑362/02, Tsapalos e Diamantakis (Racc. pag. 0000, punto 19 con ulteriori rinvii).
13 – Decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, GU L 319, pag. 1, nella versione di cui alla decisione del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/291/CE, CECA, Euratom, GU L 114, pag. 52. La decisione è stata abrogata dall'art. 10 del Trattato di Nizza.
14 – Conclusioni presentate dall'avvocato generale Mayras il 27 ottobre 1976 nella causa 23/76, Pellegrini/Commissione (Racc. pag. 1807, a pag. 1824).
15 – Per la forma scritta non ci si deve tuttavia attenere ad alcun criterio rigido (salvo una norma contrattuale in deroga). Pertanto la Corte ha ritenuto sufficiente che, se in un primo momento la clausola era prevista in un progetto di convenzione non sottoscritto, le parti abbiano tuttavia successivamente fatto riferimento a quest'ultimo in dichiarazioni concordanti (sentenza 7 dicembre 1976, causa 23/76, Pellegrini/Commissione [Racc. pag. 1807, punti 9 e 10]).
16 – Sentenza 8 aprile 1992, causa C‑209/90, Commissione/Feilhauer (Racc. pag. I-2613, punto 13).
17 – Conclusioni presentate dall'avvocato generale Lenz il 22 ottobre 1991, causa C‑209/90, Commissione/Feilhauer (Racc. pag. I‑2613, a pag. 2622, paragrafo 18). V. anche la giurisprudenza della Corte in merito all'art. 17 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni [sentenze 10 marzo 1992, causa C‑214/89, Powell Duffryn (Racc. pag. I‑1745, punto 37), e 3 luglio 1997, causa C‑269/95, Benincasa (Racc. pag. I‑3767, punto 31)].
18 – Per quanto riguarda l'obbligo di interpretare un contratto alla luce del contesto di diritto comunitario, v. sentenza 27 aprile 1999, causa C‑69/97, Commissione/SNUA (Racc. pag. I‑2363, punto 19).
19 – Sentenze 18 dicembre 1986, causa 426/85, Commissione/Zoubek (Racc. pag. 4057, punto 11), e 3 dicembre 1998, causa C-337/96, Commissione/Industrial Refuse & Coal Energy (Racc. pag. I‑7943, punto 49).
20 – Sentenze 10 aprile 2003, causa C‑167/99, Parlamento/SERS e a. (Racc. pag. I‑3269); 16 ottobre 2003, causa C‑29/03, Commissione/ITEC (Racc. pag. I‑0000); 16 ottobre 2003, causa C‑30/03, Commissione/ITEC (Racc. pag. 0000), e 8 luglio 2004, causa C-127/03, Commissione/Trendsoft (Racc. pag. I‑0000, punti 7 e 21).
21 – Sentenza 11 ottobre 2001, causa C-77/99, Commissione/Oder-Plan Architektur e a. (Racc. pag. I-7355, punto 28). V. anche sentenza 27 novembre 1984, causa 50/84, Bensider e a./Commissione (Racc. pag. 3991, punto 7). Secondo la sentenza 5 novembre 2002, causa C‑208/00, Überseering (Racc. pag. I-9919) ci si deve basare piuttosto sull'atto costitutivo. Poiché nel caso di specie il luogo di costituzione e la sede coincidono, non occorre approfondire ulteriormente tale questione.
22 – V. Lutter/Hommelhoff, GmbH-Gesetz: Kommentar, 15ma edizione (2000), art. 74, punto 17.
23 – V. Bundesarbeitsgericht, sentenza 4 giugno 2003 – 10 AZR 449/02 –, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2003, pag. 1049.
24 – Così si esprime attualmente il Bundesgerichtshof (sentenza 2 giugno 1999 – VIII ZR 112/98 –, Neue Juristische Wochenschrift 1999, pag. 2972), che nella precedente giurisprudenza aveva ancora ritenuto sufficiente la semplice affermazione riguardo alla presenza di beni patrimoniali (sentenza 29 settembre 1967 – V ZR 40/66 –, BGHZ 48, 303, 307).
25 – V. Schmidt in: Scholz, Kommentar zum GmbH-Gesetz, 9a edizione (2002), art. 60, punto 62.
26 – Tra l'altro, lo scioglimento della GmbH deve essere trascritto nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 65, n. 1, della legge relativa alle società a responsabilità limitata (GmbHG) e ai sensi dell'art. 65, n. 2, della stessa legge i liquidatori devono renderlo noto pubblicamente tre volte. Al contempo, i creditori sono invitati a iscriversi all'azione di liquidazione. All'ultima comunicazione segue poi una sospensione di un anno, al termine del quale è consentito distribuire i beni della società.
27 – Non è chiara la situazione di circa EUR 150 000 che l'InterTeam avrebbe dovuto far pervenire senza indugi agli altri contraenti o che per lo meno avrebbe dovuto custodire per conto dei contraenti stessi con una gestione separata rispetto ai suoi beni. Verosimilmente, la Commissione avrebbe potuto rivalersi personalmente sui soggetti responsabili presso l'InterTeam, anziché procedere nei confronti della società liquidata.
28 – GU L 160, pag. 1.
29 – V. sentenza Commissione/Oder-Plan (cit. alla nota 21, punto 28).
30 – Cit. alla nota 16, punto 13.
31 – Cfr. Hess/Weis/Wienberg, Kommentar zur Insolvenzordnung, 2° edizione (2001), art. 87, punti 6 e 7.
32 – V., al riguardo, l'art. 89 dell'InsO.
33 – Nella sua sentenza 22 febbraio 1999, causa 221/88, CECA/Fallimento Acciaierie e Ferriere Busseni SPA (Racc. pag. I‑459, punto 26) la Corte si è già pronunciata, affermando che una raccomandazione della CECA non deve essere valutata nel senso che nell'ambito di una procedura concorsuale di creditori spetti alla CECA un privilegio rispetto a creditori privati.
34 – V., al riguardo, paragrafo 78 supra.
35 – Hess/Weis/Wienberg, art. 180, punto 2.
36 – In mancanza di documentazione scritta non risulta tuttavia con chiarezza quali crediti siano stati esattamente insinuati nel passivo, quale diritto si faccia valere con la prima domanda in subordine o quale diritto venga esercitato in ulteriore subordine. Inoltre, non vi è alcuna informazione che dimostri se il credito sia stato impugnato solo dal curatore o anche da altri creditori, nei confronti dei quali avrebbe dovuto essere eventualmente rivolta l'azione dichiarativa.
37 – In prosieguo, laddove si parla delle convenute, si intendono solo queste quattro società.
38 – La Commissione si riferisce al riguardo alla sentenza Commissione/Oder-Plan (cit. alla nota 21, punto 61).
39 – L'allegato I, parte 2, punto 6 (pag. 70 del contratto), prevede la stipulazione di un contratto di associazione. Qualora non si fosse potuto procedere in tal senso, i contraenti potrebbero anche aver stipulato un contratto di società.
40 – Sprau in: Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, 62ma edizione (2003), art. 714, punto 12.
41 – Bydlindski in: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, vol. 2°, quarta edizione (2003), art. 431, punto 3; Noack, Considerazioni preliminari agli artt. 420 e ss., punto 24, in Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 1999; di altro avviso: Heinrichs, Considerazioni preliminari agli artt. 420 e ss., punto 9, in Palandt.
42 – Noack, op. cit., punto 26.
43 – V. Noack, op. cit., art. 427, punto 74.
44 – Noack, op. cit., art. 427, punto 76; Sprau, op. cit., art. 718, punto 9.
45 – V. in proposito infra paragrafi 143‑146.
46 – Sprau, op. cit., art. 714, punto 18.
47 – Il Tribunale ha sviluppato un'osservazione simile nella sua sentenza 13 marzo 2003, causa T‑340/00, Valnerina/Commissione (Racc. pag. II‑811, punto 65). Esso ha ritenuto la responsabilità solidale riguardo alla restituzione di un contributo comunitario non conforme al principio di proporzionalità. Nel caso di specie, tuttavia, il contributo era stato concesso tramite una decisione e non in forza di un contratto.
48 – Alcuni dei rischi legati al progetto sono espressamente menzionati nell'allegato I, parte 2, art. 2, par. 1 (pag. 37 del contratto).
49 – Cit. alla nota 21.
50 – Sentenza 13 novembre 2001, causa C‑59/99 (Racc. pag. I-8499).
51 – V. art. 2 del contratto, riportato nelle conclusioni dell'avvocato generale Alber 25 gennaio 2001, causa Commissione/Oder-Plan Architektur e a. (sentenza cit. alla nota 20, pag. 7356, paragrafo 3).
52 – V. per la rispettiva norma generale dell'onere della prova infra, paragrafo 174.
53 – In conformità a ciò, ai sensi dell'art. 4, terzo trattino, del contratto, la Commissione deve versare eventuali saldi del contributo complessivo solo dopo l'ultimo elaborato fornito e la presentazione dei corrispondenti rendiconti delle spese.
54 – La disposizione in questione recita: «The cost statements for the final period, incorporating adjustments for previous periods, shall be submitted not later than three months after the approval of the last report, document or other Project Deliverable following which no further costs shall be allowable for payments.»
55 – V. in particolare paragrafi 124 e 125.
56 – V. in proposito supra paragrafo 35.
57 – V. art. 4, secondo trattino, del contratto.
58 – V. in proposito supra paragrafo 139.
59 – Il Tribunale, nella sentenza 16 maggio 2001, causa T‑68/99, Toditec/Commissione (Racc. pag. II-1443, punto 77), ha altresì rifiutato di collegare determinati effetti alla natura dei corrispondenti contratti.
60 – Cfr., per quanto riguarda questo principio, ad esempio, sentenza del Bundesgerichtshof 14 gennaio 1991 – II ZR 190/89 –, BGHZ 113, 222, 226 e Greger, considerazioni preliminari all'art. 284, punto 17, in Zöller, Zivilprozessordnung, 23ma edizione (2002).
61 – Cit. alla nota 59, punto 95.
62 – V. riguardo alla partecipazione dell'Intracom ai diversi elaborati il prospetto riportato nell'allegato I (pag. 55 del contratto).
63 – V. il prospetto nell'allegato I (pag. 30 del contratto).
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