CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate l'11 dicembre 2003(1)
Causa C-295/02
Gisela Gerken
contro
Amt für Agrarstruktur Verden
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht (Germania)]
«Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo – Domanda di aiuti “animali” – Irregolarità – Sanzione – Applicazione retroattiva di una sanzione meno rigorosa»
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (2) . Essa si inserisce nell’ambito di una controversia relativa alla determinazione delle sanzioni applicabili agli imprenditori agricoli nel sistema integrato di gestione e di controllo istituito dai regolamenti (CEE) nn. 3508/92 (3) e 3887/92 (4) .
2. La questione che si pone consiste nel determinare se, in presenza di una domanda d’aiuto che dovrebbe essere sanzionata in forza del regolamento n. 3887/92, l’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/95 consenta di applicare retroattivamente le disposizioni di un regolamento successivo, per il fatto che quest’ultimo prevede sanzioni meno rigorose per l’irregolarità in questione.
I – Causa principale
3. La controversia principale oppone la sig.ra Gisela Gerken all’Amt für Agrarstruktur Verden (Germania) (in prosieguo: l’«Amt»), ossia uno degli organi competenti nella Repubblica federale di Germania a effettuare il pagamento dei premi ai produttori di carne bovina previsti dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968 (5) n. 805.
4. Il 21 dicembre 1995, la sig.ra Gerken presentava domanda per un premio speciale per dodici bovini maschi di prima e seconda fascia d’età, a norma dell’art. 4 b) del regolamento n. 805/68. Tale domanda veniva respinta per sette dei dodici bovini, poiché la sig.ra Gerken non aveva fornito per detti animali la prova del possesso del requisito inerente all’età prescritto dalla normativa comunitaria. L’Amt ha inoltre negato la concessione del premio per gli altri cinque bovini, in applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10, n. 2, lett. a), del regolamento n. 3887/92.
5. Dopo un reclamo infruttuoso, la sig.ra Gerken presentava un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo, Germania). In tale procedimento, essa riusciva a provare l’età richiesta per tre dei sette bovini in questione. L’Amt si dichiarava pertanto disponibile ad accordare premi ridotti per i suddetti tre animali e per gli altri cinque dei quali si era già stabilita l’età, in applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10, n. 2, lett. a) del regolamento n. 3887/92.
6. Con sentenza 17 febbraio 2000, il Verwaltungsgericht respingeva la proposta formulata dall’Amt. Tale giudice dichiarava che l’Amt aveva giustamente respinto la domanda della sig.ra Gerken per i quattro animali per i quali l’età non era stata stabilita, e ha tuttavia rilevato che, per gli altri otto animali, la sig.ra Gerken aveva il diritto di percepire premi integrali e non premi ridotti in base all’art. 10, n. 2, lett. a), del regolamento n. 3887/92. Esso ha infatti stabilito che le sanzioni previste da detta disposizione non trovavano applicazione nel caso di specie in quanto la sig.ra Gerken non aveva fornito dichiarazioni inesatte o fraudolente. l’Amt impugnava conseguentemente tale decisione dinanzi al Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo di secondo grado del Land della Bassa Sassonia, Germania).
II – Contesto normativo
7. Il regolamento n. 3508/92 ha istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari concessi nell’ambito della politica agricola comune.
8. Il regolamento n. 3887/92 precisa le modalità di applicazione di tale sistema, in particolare per quanto concerne le domande di aiuti che devono essere presentate dagli imprenditori agricoli, i controlli destinati a verificare il rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti e le sanzioni per l’inosservanza di tali condizioni.
9. I regolamenti in questione si applicano agli aiuti concessi ai produttori di carni bovine previsti dal regolamento n. 805/68, e vi rientra il premio speciale per i bovini maschi disposto dall’art. 4 bis di detto regolamento.
10. L’art. 10, n. 2, del regolamento n. 3887/92 enuncia le sanzioni applicabili all’imprenditore la cui domanda d’aiuto comporti un numero di animali dichiarati superiore al numero d’animali constatati al momento del controllo. La disposizione in esame così recita (6) :
«Qualora si constati che il numero di animali dichiarati in una domanda d’aiuto supera il numero di animali constatati al momento del controllo, l’importo dell’aiuto viene calcolato in base al numero di animali constatati. Tuttavia, salvo in caso di forza maggiore e previa applicazione del paragrafo 5, l’importo unitario dell’aiuto viene diminuito:
a) nel caso di una domanda riguardante al massimo 20 animali, l’importo unitario dell’aiuto è diminuito:
– della percentuale corrispondente all’eccedenza constatata, se essa è inferiore o uguale a 2 animali;
– della percentuale doppia corrispondente all’eccedenza constatata, se essa è superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 animali.
Se l’eccedenza è superiore a 4 animali non è concesso nessun aiuto.
b) negli altri casi:
– della percentuale corrispondente all’eccedenza constatata se essa è inferiore o uguale al 5%;
– di due volte la percentuale se l’eccedenza constatata è superiore al 5% e uguale o inferiore al 20%.
Qualora l’eccedenza constatata superi il 20% non è concesso nessun aiuto.
Le percentuali di cui alla lettera a) sono calcolate in base al numero delle domande, quelle alla lettera b), sono calcolate in base al numero determinato.
Tuttavia, in caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente o per negligenza grave, l’imprenditore è escluso:
– dal beneficio del regime di aiuto in questione per l’anno civile considerato,
e
– in caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente dal beneficio dello stesso regime di aiuto per l’anno civile successivo.
(...)».
11. Il regolamento n. 3887/92 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419 (7) , che è entrato in vigore il 13 dicembre 2001.
12. L’art. 44, n. 1, del regolamento n. 2419/2001 dispone che «[l]e riduzioni ed esclusioni di cui al [detto regolamento] non si applicano quando l’imprenditore abbia fornito informazioni effettivamente corrette o quando possa in altro modo dimostrare che è esente da colpa».
13. In conformità all’art. 53, n. 1, del regolamento n. 2419/2001 (8) , il regolamento n. 3887/92 resta applicabile alle domande di aiuti presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi iniziati anteriormente al 1° gennaio 2002. Per contro, il regolamento n. 2419/2001 si applica alle domande di aiuti presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi a decorrere dal 1° gennaio 2002 (9) .
14. Il regolamento n. 2988/95 ha, per parte sua, predisposto un contesto giuridico comune a tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie, per lottare più efficacemente contro gli atti lesivi degli interessi finanziari delle Comunità (10) . Esso stabilisce in tal modo una normativa generale relativa, in particolare, alle sanzioni applicabili alle irregolarità commesse rispetto al diritto comunitario (11) .
15. L’art. 1, n. 2, di detto regolamento definisce la nozione di «irregolarità» come «qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio [...] delle Comunità».
16. L’art. 2, n. 2, del medesimo regolamento così recita:
«Nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata se non è stata prevista da un atto comunitario precedente all’irregolarità. In caso di successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative contenute in una normativa comunitaria si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose».
III – Il rinvio pregiudiziale
17. Il Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht, adito in secondo grado, rileva che la domanda di premio controversa è viziata da una irregolarità che dovrebbe essere sottoposta a sanzione, in base all’art. 10, n. 2, lett. a) del regolamento n. 3887/92.
18. Esso osserva infatti che la sig.ra Gerken non ha fornito la prova relativa all’età prescritta per quattro dei dodici bovini dichiarati e che, in base all’art. 10, n. 2, lett. a), secondo trattino, del regolamento n. 3887/92, l’importo dell’aiuto deve essere diminuito della percentuale doppia corrispondente all’eccedenza, se essa è uguale a quattro animali. Il giudice del rinvio ricorda inoltre che nella sentenza 16 maggio 2002, Schilling e Nehring (12) , la Corte ha stabilito che le sanzioni previste dal suddetto art. 10, n. 2 operano anche quando l’eccedenza del numero di animali dichiarati rispetto al numero di animali constatati non si basa su false dichiarazioni del richiedente, ma è dovuta semplicemente al fatto che, per taluni animali, non sussistono i presupposti richiesti per la concessione del premio. Pertanto, in linea di principio, alla sig.ra Gerken si dovrebbero applicare le sanzioni di cui all’art. 10, n. 2, lett. a), del regolamento n. 3887/92.
19. Il giudice del rinvio sottolinea tuttavia che la sig.ra Gerken è esente da colpa ai sensi dell’art. 44, n. 1, del regolamento n. 2419/2001.
20. Infatti essa, a sostegno della sua domanda di premio, ha prodotto un certificato dell’ufficiale veterinario del Landkreis (distretto rurale) di Verden (Germania), attestante l’immunità degli animali dalla leucosi. Orbene, dinanzi al giudice del rinvio è stato provato che fino all’inizio del 1996 l’Amt aveva seguito la prassi di accettare detta certificazione come prova valida dell’età degli animali. È stato altresì dimostrato che l’Amt ha modificato, per la prima volta, la sua prassi amministrativa successivamente alla presentazione della domanda da parte della sig.ra Gerken, in base a due decreti ministeriali adottati nel marzo e nel giugno 1996. Il giudice del rinvio ritiene pertanto che la sig.ra Gerken abbia fornito «informazioni effettivamente corrette» ai sensi dell’art. 44, n. 1, del regolamento n. 2419/2001.
21. Date tali premesse, il giudice a quo chiede se deve applicare le sanzioni previste all’art. 10, n. 2, lett. a), del regolamento n. 3887/92. Secondo gli artt. 53 e 54 del regolamento n. 2419 /2001, il regolamento n. 3887/92 è applicabile alla domanda controversa poiché questa è riferita a una campagna di commercializzazione anteriore al 1° gennaio 2002. Tuttavia, l’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/95 prevede espressamente che, in caso di successiva modifica di disposizioni comunitarie relative a sanzioni amministrative, si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose. Il Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht vuole sapere se, nella fattispecie, il principio dell’ applicazione retroattiva delle sanzioni meno rigorose debba prevalere sulle disposizioni transitorie di cui agli artt. 53 e 54 del regolamento n. 2419/2001, e ha pertanto deciso di sospendere la trattazione della causa e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’importo dell’aiuto debba essere diminuito in applicazione dell’art. 10, n. 2, lett. a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3887/92, anche qualora il premio speciale per bovini maschi non possa essere concesso all’imprenditore per motivi di diritto, ma egli abbia fornito informazioni effettivamente corrette o possa in altro modo dimostrare che è esente da colpa ai sensi dell’art. 44, n. 1, del regolamento (CE) n. 2419/2001».
IV – Analisi della questione pregiudiziale
22. Con tale domanda, il Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht vuole sapere se l’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di una domanda di aiuti «animali» rientrante nell’ambito d’applicazione del regolamento n. 3887/92 e viziata da un’irregolarità comportante l’applicazione di una sanzione in forza di detto regolamento, le autorità competenti possono applicare retroattivamente le disposizioni del regolamento n. 2419/2001, anche se le stesse sono entrate in vigore successivamente ai fatti di cui alla controversia, poiché il regolamento da ultimo citato prevede disposizioni meno rigorose per il comportamento censurato.
23. Come affermato dal giudice del rinvio, il punto di partenza per l’analisi della questione risiede nella sentenza 17 luglio 1997, National Farmers’ Union e a. (13) .
24. In detta causa, la Corte ha esaminato una questione identica in riferimento ad una domanda di aiuti «superfici» rientrante nell’ambito del regolamento n. 3887/92. In concreto, si trattava di determinare se l’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/95 permettesse, nel caso di una domanda di aiuti «superfici» che doveva essere oggetto di una sanzione in forza dell’art. 9 del regolamento n. 3887/92, di applicare retroattivamente le disposizioni di un regolamento successivo, ossia il regolamento n. 1648/95, poiché quest’ultimo aveva attenuato, in certa misura, le sanzioni previste dall’art. 9 del regolamento n. 3887/92.
25. La Corte ha risolto detta questione in senso affermativo, poiché, in particolare:
«[s]i evince dal decimo ‘considerando’ del regolamento n. 2988/95, [che] uno degli obiettivi di questo regolamento è quello di prevedere “nel rispetto dell’acquis comunitario e delle disposizioni previste dalle normative comunitarie specifiche esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, adeguate disposizioni per evitare il cumulo delle sanzioni pecuniarie comunitarie e delle sanzioni penali nazionali irrogate per gli stessi fatti alla stessa persona”. Pertanto, discende da questo regolamento che esso trova altresì applicazione per i regolamenti comunitari esistenti al momento della sua entrata in vigore, ivi compreso il regolamento n. 3887/92» 14 –Sentenza National Farmers’ Union e a., cit. (punto 39). La Corte ha confermato la sua valutazione nella sentenza 19 novembre 2002, causa C-304/00, Strawson e Gagg & Sons (Racc. pag. I-10737, punto 46). .
26. Ne deriva che, in linea di principio, il regolamento n. 2988/95 si applica al regolamento n. 3887/92, permettendo pertanto l’applicazione retroattiva, a domande di aiuti soggette alla normativa da ultimo citata, delle sanzioni meno rigorose disposte da regolamenti successivi.
27. Tuttavia, dall’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/95 (15) si evince che tale disposizione richiede che ricorrano quattro presupposti, affinché si abbia l’applicazione retroattiva di una norma ad una determinata fattispecie. Detti presupposti sono i seguenti:
– l’operatore economico deve aver commesso una «irregolarità» ai sensi dell’art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/95;
– l’irregolarità deve dar luogo all’applicazione di una «sanzione» ai sensi dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/95;
– le disposizioni comunitarie che hanno stabilito la sanzione devono costituire oggetto di una «successiva modifica», e
– la misura prevista dalle nuove disposizioni deve essere «meno rigorosa» della sanzione inizialmente prescritta.
28. Orbene, è pacifico che i suddetti quattro presupposti ricorrono nel caso di specie.
29. In primo luogo, come è noto, nell’ambito di un sistema integrato di gestione e di controllo, un imprenditore agricolo, presentando una domanda di aiuto «animali», è tenuto a dichiarare soltanto gli animali che soddisfano i vari requisiti imposti dalla normativa comunitaria in materia per l’ottenimento dei detti aiuti (16) . Dal momento che la sig.ra Gerken ha presentato una domanda di premio per bovini rispetto ai quali non aveva fornito la prova che gli animali fossero in possesso del requisito inerente all’età prescritta, essa ha conseguentemente commesso un’irregolarità ai sensi dell’art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/95, poiché è incorsa in una «violazione di una disposizione del diritto comunitario [a causa di] un’azione o un’omissione (...) che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio (...) delle Comunità (...) attraverso (...) una spesa indebita».
30. In secondo luogo, è pacifico che la diminuzione dell’importo unitario di un aiuto, o addirittura la soppressione pure e semplice dello stesso, costituiscono «sanzioni amministrative» ai sensi dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/95. Detto elemento risulta sia dal nono ‘considerando’ del regolamento n. 3887/92, sia dalla giurisprudenza della Corte (17) , che, per definire le misure applicabili in forza degli artt. 9 e 10, n. 2, del regolamento n. 3887/92, utilizzano per l’appunto il termine «sanzione» (18) .
31. In terzo luogo, come si è visto, l’art. 10, n. 2, del regolamento n. 3887/92 era stato sottoposto a «successive modifiche», essendo stato abrogato e sostituito dalle disposizioni di cui al regolamento n. 2419/2001.
32. Infine, in merito al quarto presupposto, è pacifico che le nuove disposizioni comunitarie sono meno rigorose di quelle inizialmente previste. Per l’irregolarità di cui trattasi, mentre l’art. 10, n. 2, lett. a), secondo trattino, del regolamento n. 3887/92 imponeva una diminuzione dell’importo unitario dell’aiuto, l’art. 44, n. 1, del regolamento n. 2419/2001 prevede che non venga applicata alcuna riduzione o esclusione dell’aiuto. Pertanto, la sanzione stabilita dal regolamento n. 3887/92 è semplicemente esclusa.
33. Tenuto conto di questi diversi aspetti, l’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/95 dovrebbe pertanto consentire al giudice nazionale di applicare retroattivamente alla domanda di premio della sig.ra Gerken le disposizioni più favorevoli presenti nel regolamento n. 2419/2001.
34. Il giudice del rinvio ha sollevato tuttavia dubbi sulla possibilità di adottare tale soluzione (19) . Secondo quest’ultimo, occorre anche prendere in considerazione gli elementi che seguono.
35. Il Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht osserva che il regolamento n. 2419/2001 contiene esplicite disposizioni sulle modalità d’applicazione nel tempo dei regolamenti nn. 3887/92 e 2419/2001. Così, in base agli artt. 53 e 54 di detta norma, il regolamento n. 3887/92 è applicabile alle domande d’aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione iniziate anteriormente al 1° gennaio 2002; per contro, il regolamento n. 2419/2001 si applica alle domande di aiuti presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione a decorrere dal 1° gennaio 2002. Il giudice a quo si chiede pertanto se non vi sia un conflitto tra dette disposizioni e l’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/95, che invece induce ad applicare il regolamento n. 2419/2001 alle domande d’aiuto relative a campagne anteriori al 1° gennaio 2002.
36. È vero che gli artt. 53 e 54 del regolamento n. 2419/2001 contengono disposizioni transitorie sulle modalità di applicazione nel tempo dei regolamenti nn. 3887/92 e 2419/2001. Come si è visto, l’art. 53, n. 1, del regolamento n. 2419/2001 stabilisce che il regolamento n. 3887/92 venga abrogato e che tuttavia resti applicabile alle domande di aiuti presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi iniziati anteriormente al 1° gennaio 2002. L’art. 54, da parte sua, dispone l’entrata in vigore del regolamento n. 2419/2001 il primo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (20) e la sua applicabilità alle domande di aiuti presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi a decorrere dal 1° gennaio 2002.
37. Tuttavia, a differenza del giudice a quo, non ritengo che dette disposizioni siano tali da ostare all’applicazione dell’art. 44, n. 1, del regolamento n. 2419/2001 alla controversia nella causa principale.
38. Infatti, come si ricorderà, il regolamento n. 2988/95 mira a combattere le lesioni agli interessi finanziari delle Comunità in tutti i settori (21) . Esso enuncia in tal modo una serie di regole e di principi comuni a tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie (22) , e, fra questi, alla politica agricola comune. Inoltre, il preambolo del regolamento n. 2988/95 indica espressamente che le condotte che danno luogo a irregolarità, nonché le relative misure e sanzioni amministrative, sono previste dalle diverse normative settoriali «conformi al presente regolamento [n. 2988/95]» (23) .
39. Ne deriva che, nell’ambito dei controlli e delle sanzioni delle irregolarità commesse in relazione al diritto comunitario, il legislatore ha posto una serie di principi generali e ha preteso che tutti i regolamenti settoriali rispettino detti principi.
40. Orbene, il regolamento n. 2419/2001, che è stato adottato successivamente al regolamento n. 2988/95, non contiene alcuna disposizione derogatoria all’art. 2, n. 2 del detto testo normativo. Esso non prevede alcuna disposizione, esplicita o implicita, che consenta di ritenere che il legislatore comunitario abbia derogato – o abbia avuto l’intenzione di derogare – al principio dell’applicazione retroattiva delle sanzioni meno rigorose.
41. Date queste premesse, ritengo che le disposizioni transitorie di cui agli artt. 53 e 54 del regolamento n. 2419/2001 debbano essere interpretate conformemente all’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/95. In assenza di indicazioni contrarie, dette disposizioni devono essere interpretate nel senso che si applicano «fatto salvo» il principio dell’applicazione retroattiva delle sanzioni meno rigorose.
42. Come sottolineato dalla Commissione (24) , ogni soluzione di orientamento opposto equivarrebbe a privare l’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/95 del suo effetto utile. Infatti, dato che la grande maggioranza – per non dire la totalità – dei regolamenti comunitari contiene disposizioni relative alla loro applicazione nel tempo, una soluzione contraria porterebbe a eludere costantemente il principio dell’applicazione retroattiva delle sanzioni meno rigorose. Come si vede, una soluzione simile sarebbe diametralmente opposta all’intento del legislatore, consistente per l’appunto nell’applicare nella maniera più estesa possibile il suddetto principio.
43. Pertanto, tenuto conto di questi diversi aspetti, propongo alla Corte di risolvere la questione nel senso che l’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/95 impone al giudice nazionale d’applicare retroattivamente, alla domanda di premio della sig.ra Gerken, le disposizioni più favorevoli contemplate dall’art. 44, n. 1, del regolamento n. 2419/2001.
V – Conclusione
44. Suggerisco pertanto alla Corte di dichiarare che:
«L’art. 2, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una domanda di aiuti “animali” rientrante nell’ambito d’applicazione del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, che sia viziata da un’irregolarità comportante l’applicazione di una sanzione in forza di detto regolamento, le autorità competenti sono tenute ad applicare retroattivamente le disposizioni del regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 3508/92, se il regolamento da ultimo citato prevede disposizioni meno rigorose per il comportamento di cui trattasi».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – GU L 312, pag. 1.
3 – Regolamento del Consiglio 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 335, pag.1).
4 – Regolamento della Commissione 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36).
5 – Regolamento relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24). La versione rilevante di detto regolamento è quella che risulta dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2066, recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/68, e recante abrogazione sia del regolamento (CEE) n. 468/87 che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, sia del regolamento (CEE) n. 1357/80, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici (GU L 215, pag. 49; in prosieguo: il «regolamento n. 805/68»).
6 – Nella versione risultante dal regolamento (CE) della Commissione 6 luglio 1995, n. 1648 (GU L 156, pag. 27).
7 – Regolamento che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 (GU L 327, pag. 11).
8 – Come rettificato dalla GU 2002, L 7, pag. 48.
9 – Art. 54, n. 2, del regolamento n. 2419/2001.
10 – Quarto ‘considerando’.
11 – Art. 1, n. 1.
12 – Causa C-63/00 (Racc. pag. I-4483).
13 – Causa C-354/95 (Racc. pag. I-4559).
14 – Sentenza National Farmers’ Union e a., cit. (punto 39). La Corte ha confermato la sua valutazione nella sentenza 19 novembre 2002, causa C-304/00, Strawson e Gagg & Sons (Racc. pag. I-10737, punto 46).
15 – V. anche, in merito a detto punto, le citate sentenze National Farmers’ Union e a. (punto 40) nonché Strawson e Gagg & Sons (punto 46).
16 – V. sentenze citate in precedenza Schilling e Nehring (punto 33) nonché Strawson e Gagg & Sons (punto 38).
17 – V., per ciò che riguarda le misure applicabili alle domande d’aiuto «superfici» ex art. 9 del regolamento n. 3887/92, le citate sentenze National Farmers’ Union e a. (punto 40) e Strawson e Gagg & Sons (punto 46). In relazione alle misure applicabili alle domande d’aiuto «animali» ex art. 10, n. 2, del regolamento n. 3887/92, v. sentenza Schilling e Nehring, cit. (punti 26 e 27).
18 – V. anche, in tal senso, le mie conclusione nella causa Schilling e Nehring, citata (paragrafi 37‑40).
19 – V. ordinanza di rinvio (pag. 10).
20 – Ossia il 13 dicembre 2001.
21 – Terzo ‘considerando’.
22 – Quarto ‘considerando’.
23 – Quinto ‘considerando’ (il corsivo è mio).
24 – Osservazioni scritte (punti 15 e 16).
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