CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
P. LÉGER
presentate il 17 febbraio 2005(1)
Causa C-301/02 P
Carmine Salvatore Tralli
contro
Banca centrale europea
«Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado – Banca centrale europea – Norme sul personale – Adozione delle norme di esecuzione interna delle condizioni d'impiego – Delega al comitato esecutivo – Decisione di prorogare il periodo di prova di un dipendente neo assunto – Abilitazione conferita al vice presidente della Banca – Legittimità»
1. La presente causa verte in sostanza su due questioni, che riguardano le deleghe di poteri nell'ambito Banca centrale europea (in prosieguo: la «BCE»). Con la prima questione si tratta di stabilire se il consiglio direttivo (2) possa delegare legittimamente al comitato esecutivo (3) la competenza ad adottare le norme di esecuzione in materia di condizioni d’impiego. Con la seconda questione si tratta di accertare se il comitato esecutivo possa abilitare il vicepresidente della BCE ad adottare taluni atti di gestione e, in particolare, le decisioni di proroga del periodo di prova dei dipendenti neoassunti.
2. Tali questioni sorgono nell’ambito di un ricorso proposto da un ex dipendente della BCE, il sig. Tralli, contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 giugno 2002, Tralli/BCE (4) .
I – Contesto normativo
3. Ai sensi dell’art. 12.3 del protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al Trattato CE (in prosieguo: lo «Statuto del SEBC»), «[i]l consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l’organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali».
4. L’art. 36.1 dello stesso testo giuridico aggiunge: «[i]l consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni d’impiego del personale della BCE ».
5. In forza dell’art. 36.1 dello Statuto del SEBC, il consiglio direttivo ha adottato le «Conditions of Employment for Staff of the European Central Bank» (condizioni d’impiego del personale della Banca centrale europea) (5) . Queste, nella versione applicabile ai fatti controversi, prevedono:
«9. a) I rapporti d’impiego tra la BCE ed i suoi dipendenti sono disciplinati dai contratti di lavoro stipulati in conformità con le presenti condizioni d’impiego. Le norme sul personale adottate dal comitato esecutivo precisano le modalità di tali condizioni d’impiego.
(...)
10. a) I contratti di lavoro tra la BCE ed i suoi dipendenti prendono la forma di lettere di assunzione controfirmate dai dipendenti (...)
11. a) La BCE può porre termine ai contratti stipulati con i suoi dipendenti sulla base di una decisione motivata del comitato esecutivo (...) per i seguenti motivi:
(...)
41. I membri del personale possono, (...) sottoporre all’amministrazione, ai fini di un esame precontenzioso, lagnanze e reclami (...). I membri del personale che non hanno ottenuto soddisfazione in seguito al procedimento di esame precontenzioso possono ricorrere al procedimento di reclamo stabilito nelle norme sul personale.
I procedimenti summenzionati non possono venire utilizzati per impugnare:
6. In forza dell’art. 12.3 dello Statuto del SEBC, il consiglio direttivo ha adottato il regolamento interno della BCE (6) , il cui art. 21.3 recita:
«Le condizioni d’impiego vengono attuate dalle norme sul personale, le quali sono adottate e modificate dal comitato esecutivo.»
7. In forza di tale disposizione e dell’art. 9, lett. a), delle condizioni d’impiego, il comitato esecutivo della BCE ha adottato le «European Central Bank Staff Rules» (in prosieguo: le «norme sul personale»), le quali dispongono:
«2.1 Periodo di prova
Le modalità d’applicazione dell’art. 10, lett. b), delle condizioni d’impiego sono le seguenti:
2.1.1 Le assunzioni sono accompagnate da un periodo di prova di tre mesi (...). In casi eccezionali, il comitato esecutivo può stabilire un periodo di prova superiore a tre mesi, conformemente al punto 2.1.2, lett. a), qui di seguito.
(...)
2.1.2 Qualora l’interessato, nel corso del periodo di prova, non possa esercitare le sue funzioni per un periodo superiore ad un mese per malattia, infortunio, maternità o, in casi eccezionali, a seguito di permesso speciale, il comitato esecutivo può prorogare il periodo di prova per una durata corrispondente.
Inoltre, in casi eccezionali il comitato esecutivo può:
a) prorogare il periodo di prova fino al raggiungimento di una durata complessiva di dodici mesi; o
b) prorogare il periodo di prova fino al raggiungimento di una durata complessiva di dodici mesi, assegnando l’interessato ad un'altra funzione.
2.1.3 Nel corso del periodo di prova, il comitato esecutivo può porre fine al contratto, con un preavviso di un mese, in caso d’inidoneità o d’insufficienza professionale dell’interessato».
II – Fatti all’origine della controversia
8. Il 20 giugno 2000, il sig. Tralli è stato assunto dalla BCE per occupare un posto di agente di sicurezza. Nella lettera d’assunzione si precisava che il suo contratto di lavoro era sottoposto ad un periodo di prova di tre mesi.
9. Il 21 agosto 2000, il superiore gerarchico del ricorrente ha comunicato a quest’ultimo che le sue prestazioni di lavoro non corrispondevano al livello richiesto per il posto in questione. L’insufficienza delle prestazioni professionali del ricorrente è stata altresì oggetto di un colloquio tenutosi il 1 o settembre 2000.
10. L’8 settembre 2000, il ricorrente ha ricevuto la copia di una nota interna nella quale il coordinatore della sicurezza presso la BCE chiedeva al superiore gerarchico del ricorrente di prorogare il periodo di prova di quest’ultimo. In tale nota, si sottolineava che tale proroga era necessaria in ragione dell’insufficiente rendimento professionale del ricorrente ed al fine di consentire a quest’ultimo di ricevere una preparazione complementare.
11. Con lettera del 18 settembre 2000, la BCE ha notificato al ricorrente la decisione di estendere il suo periodo di prova fino al 31 dicembre 2000 (7) . Al ricorrente è stato comunicato che la decisione di confermare la sua nomina dipendeva dal livello del suo rendimento professionale durante la proroga del periodo di prova.
12. Con lettera del 29 novembre 2000, il ricorrente è stato informato della decisione del comitato esecutivo di risolvere il suo contratto con effetto dal 31 dicembre 2000 (8) . Tale decisione veniva motivata con il fatto che, anche nel corso della proroga del periodo di prova, il rendimento professionale del ricorrente non era migliorato.
III – Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
13. Con atto introduttivo, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2000, il sig. Tralli ha proposto un ricorso inteso ad ottenere, in particolare, l’annullamento della decisione di licenziamento (causa T‑373/00).
14. Inoltre, il sig. Tralli ha presentato altri tre ricorsi volti, in particolare, a:
– annullare la decisione con cui il presidente della BCE ha respinto il suo reclamo contro la decisione di proroga del periodo di prova (causa T‑27/01);
– far dichiarare che il presidente della BCE si è illegittimamente astenuto dal pronunciarsi sulla sua richiesta d’esame della decisione di licenziamento (causa T‑56/01), ed a
– annullare la decisione con cui il presidente della BCE ha respinto il suo reclamo contro la decisione di licenziamento (causa T‑69/01).
15. Tali diversi ricorsi sono stati esaminati congiuntamente dal Tribunale. Quest’ultimo ha deciso di respingere il ricorso nella causa T‑373/00 ed ha dichiarato il non luogo a statuire nelle cause T‑27/01, T‑56/01 e T‑69/01.
IV – Sull'impugnazione
16. Con atto introduttivo, depositato presso la cancelleria della Corte il 26 agosto 2002, il sig. Tralli ha proposto il presente ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado.
17. Esso è diretto ad ottenere l’annullamento della sentenza impugnata e delle decisioni della BCE di proroga del periodo di prova e di licenziamento. Inoltre, il sig. Tralli chiede alla Corte di condannare la BCE a versare in suo favore, a decorrere dal 31 dicembre 2000, la retribuzione di base annua pari ad EUR 32 304,00, maggiorata delle indennità e degli altri elementi retributivi previsti dalle condizioni d’impiego. Infine, il sig. Tralli chiede che la BCE sia condannata alle spese.
18. La BCE, per parte sua, chiede di respingere il ricorso e di condannare il ricorrente alle spese.
19. A sostegno delle sue conclusioni, il sig. Tralli deduce tre motivi, che analizzerò in ordine successivo:
– violazione delle norme in materia di delega di poteri,
– violazione degli artt. 2.1.2 e 2.1.3 delle norme sul personale, e
– violazione delle norme relative all’onere delle spese.
A – Sul primo motivo, riguardante la violazione delle norme in materia di delega di poteri
20. Con il primo motivo, il ricorrente asserisce, in sostanza, che il Tribunale ha violato le norme applicabili in materia di delega di poteri.
21. In primo grado, il ricorrente aveva sollevato un’eccezione d’illegittimità relativamente alle norme sul personale. Il Tribunale si è pronunciato su tale eccezione nel modo seguente:
«43 Secondo il ricorrente, le norme sul personale sono prive di base giuridica. Esse riguarderebbero infatti il regime applicabile al personale della BCE ed avrebbero dovuto essere quindi emanate, in forza dell’art. 36.1 dello Statuto del SEBC, dal consiglio direttivo su proposta del comitato esecutivo e non dal comitato esecutivo, che non era competente al riguardo.
44 A questo proposito, basta rilevare che, nella causa all’origine della sentenza X/BCE [sentenza del Tribunale 18 ottobre 2001 (causa T‑333/99, Racc. pag. II‑3021; Racc. PI pag. I‑A‑199 e II‑921)], è stata sollevata dinanzi al Tribunale un’eccezione d’illegittimità avente lo stesso oggetto di quella invocata dal ricorrente nel caso di specie. Orbene, in sostanza, il Tribunale ha dichiarato in tale sentenza, ai punti 96-109, che le norme sul personale non sono illegittime, come eccepito dal ricorrente, in particolare in quanto all’art. 21.3 del regolamento interno della BCE, il consiglio direttivo ha delegato al comitato esecutivo il potere di definire le modalità di esecuzione delle condizioni d’impiego, vale a dire le norme sul personale.»
22. Il sig. Tralli ritiene che, respingendo detta eccezione di illegittimità, il Tribunale sia incorso in un errore di diritto. Egli adduce tre ordini d’argomenti a sostegno della sua tesi.
23. Innanzitutto, il sig. Tralli afferma che, ai sensi dell’art. 36.1 dello Statuto del SEBC, il comitato esecutivo della BCE non è competente a stabilire il regime applicabile al personale. Tale competenza spetterebbe al consiglio direttivo, disponendo il comitato esecutivo a questo proposito soltanto di un diritto di proposta. Inoltre, il consiglio direttivo non sarebbe abilitato a delegare il proprio potere al comitato esecutivo, poiché lo escluderebbero l’art. 12.3 dello Statuto del SEBC e la nozione stessa di «regolamento interno».
24. In secondo luogo, il sig. Tralli ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore constatando che il consiglio direttivo aveva delegato regolarmente al comitato esecutivo il proprio potere di stabilire il regime applicabile al personale. Infatti, risulterebbe dalla giurisprudenza che, in diritto comunitario, la delega di poteri deve avvenire espressamente. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale si sarebbe limitato a «presumere l’esistenza di una delega implicita nell’ambito dell’art. 21.3 del regolamento interno» (9) .
25. Infine, il sig. Tralli sottolinea che, adottando gli artt. 2.1.2 e 2.1.3 delle norme sul personale, il comitato esecutivo avrebbe violato l’art. 21.3 del regolamento interno in quanto non si sarebbe limitato a stabilire misure di esecuzione delle condizioni d’impiego, ma avrebbe adottato vere e proprie norme autonome. Tali disposizioni, infatti, autorizzerebbero una proroga unilaterale del periodo di prova, mentre l’art. 10, lett. b), delle condizioni d’impiego per tale periodo prevedrebbe una disciplina unicamente contrattuale. Inoltre, esse introdurrebbero un criterio di licenziamento durante il suddetto periodo, legato alla inadeguatezza della condotta o del rendimento del dipendente, criterio che sarebbe diverso da quello previsto all’art. 11, lett. a), sub i), delle condizioni d’impiego.
26. A mio avviso, ai fini dell’analisi occorre prendere le mosse dalla sentenza 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità (10) .
27. In tale causa, la parte ricorrente contestava all’Alta Autorità della CECA di avere delegato taluni dei suoi poteri agli «organismi di Bruxelles», vale a dire ad organismi privati, istituiti al di fuori delle disposizioni del Trattato CECA. La ricorrente sottolineava che l’art. 8 di tale Trattato, che assegnava all’Alta Autorità il compito di provvedere al raggiungimento degli obiettivi da esso stabiliti, non prevedeva la facoltà di delega.
28. La Corte ha respinto tale argomento sulla base del ragionamento seguente (11) :
«(...) non si può tuttavia escludere che l’attuazione dei “meccanismi finanziari comuni a più imprese” previsti al comma a) dell’art. 53 [del Trattato CECA] possa venir affidata ad enti di diritto privato forniti di personalità giuridica propria e cui vengono conferiti adeguati poteri.
I meccanismi finanziari istituiti dalla stessa Alta Autorità in virtù del comma b) del citato articolo devono mirare agli stessi fini dei meccanismi previsti dal comma a) per cui essi possono assumere forme analoghe e valersi del concorso di organismi aventi personalità giuridica propria;
che pertanto la facoltà dell’Alta Autorità di autorizzare od istituire i meccanismi finanziari previsti dall’art. 53 [del Trattato CECA] comprende pure quella di delegare a detti organismi taluni poteri con le modalità che essa stabilisce e sotto il suo controllo ».
29. Come ha evidenziato un autore (12) , la Corte ha quindi giudicato che le disposizioni del Trattato CECA, conferendo un potere normativo all’Alta Autorità, costituivano un fondamento giuridico sufficiente per consentire a quest’ultima di delegare taluni poteri ad organismi privati, dotati di personalità giuridica propria. Si può dunque affermare che, nel diritto comunitario, la delega di poteri è legittima se, come nel caso specifico, un testo giuridico non la proibisca formalmente (13) .
30. Di conseguenza ritengo che, in linea di principio, il consiglio direttivo fosse abilitato a delegare taluni dei suoi poteri al comitato esecutivo della BCE. Il primo argomento del ricorrente, relativo all’assenza della facoltà di delega, deve pertanto essere respinto.
31. Per quanto riguarda la disciplina applicabile alla delega di poteri, la sentenza Meroni/Alta Autorità, summenzionata, insegna che, per essere legittima, la delega deve rispettare varie condizioni. Tali condizioni, che costituiscono la disciplina generale della delega di poteri nel diritto comunitario (14) , sono le seguenti:
– l’autorità delegante non può conferire al soggetto delegato poteri diversi da quelli che essa stessa ha ricevuto (15) ;
– l’esercizio dei poteri conferiti al soggetto delegato deve essere sottoposto alle stesse condizioni cui essi sarebbero sottoposti se l’autorità delegante li esercitasse direttamente, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di motivazione e di pubblicazione (16) ;
– la delega di poteri non può presumersi ed anche ove abbia la facoltà di delegare i suoi poteri, l’autorità delegante deve emanare una decisione da cui la delega risulti espressamente (17) ;
– la delega può riguardare esclusivamente poteri di esecuzione, nettamente circoscritti (18) : infatti, la Corte ha ritenuto che la delega di un potere discrezionale, comportando un’ampia libertà di apprezzamento, sostituirebbe le scelte compiute dal soggetto delegato a quelle dell’autorità delegante ed opererebbe in tal modo un vero e proprio trasferimento di responsabilità (19) . In taluni settori, come la politica agricola comune, la Corte ha tuttavia dichiarato che la nozione di «competenza di esecuzione» deve essere interpretata in senso lato, alla luce di considerazioni sistematiche e di esigenze concrete (20) .
32. Nel caso di specie, il sig. Tralli ritiene che le due ultime condizioni citate non siano rispettate. Egli sottolinea, nel secondo e nel terzo argomento, che la delega controversa non presenta carattere esplicito e che gli artt. 2.1.2 e 2.1.3 delle norme sul personale oltrepassano la mera «esecuzione» delle condizioni d’impiego.
33. Per quanto riguarda il secondo argomento, è sufficiente una semplice lettura del regolamento interno per constatare che esso è manifestamente privo di ogni fondamento. Infatti, all’art. 21.3 del regolamento interno, il consiglio direttivo, che è competente ad adottare il regime applicabile al personale, ha espressamente stabilito che «[l]e condizioni d’impiego vengono attuate dalle norme sul personale, le quali sono adottate e modificate dal comitato esecutivo».
34. Il consiglio direttivo ha quindi espressamente delegato al comitato esecutivo il potere di stabilire le modalità di esecuzione delle condizioni d’impiego. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale non si è dunque limitato, nella sentenza impugnata, a «presumere l’esistenza di una delega implicita nell’ambito dell’art. 21.3 del regolamento interno» (21) .
35. Per quanto riguarda il terzo argomento, ritengo che gli artt. 2.1.2 e 2.1.3 delle norme sul personale non incidano sulla portata delle disposizioni pertinenti delle condizioni d’impiego.
36. Infatti, abbiamo visto che, ai sensi dell’art. 10, lett. b), delle condizioni d’impiego, «le assunzioni possono essere accompagnate da un periodo di prova» che «non può in alcun caso oltrepassare i dodici mesi». Orbene, all’art. 2.1.2 delle norme sul personale, il comitato esecutivo ha previsto che esso stesso «in casi eccezionali può prorogare il periodo di prova fino al raggiungimento di una durata complessiva di dodici mesi». L’art. 2.1.2 delle norme sul personale si limita dunque a definire le modalità di esecuzione del periodo di prova rispettandone la durata massima prescritta dal consiglio direttivo.
37. A tal riguardo, il fatto che il comitato esecutivo possa prorogare unilateralmente il periodo di prova non è di natura tale da rendere illegittimo l’art. 2.1.2 delle norme sul personale. Difatti, nella sentenza 14 ottobre 2004, Pflugradt/BCE (22) , la Corte ha espressamente dichiarato che la natura contrattuale del rapporto d’impiego fra la BCE ed i suoi dipendenti non esclude che gli organi di quest’ultima possano adottare, in ragione della missione d’interesse generale di cui è investita la BCE, misure di carattere unilaterale. Pertanto, poiché le condizioni d’impiego comprendono la possibilità di adottare misure di tal genere, non si può affermare, come fa il ricorrente, che, prevedendo una proroga unilaterale del periodo di prova in casi eccezionali, l’art. 2.1.2 delle norme sul personale abbia inciso sulla natura o sulla portata delle dette condizioni d’impiego (23) .
38. Per quanto riguarda l’art. 2.1.3 delle norme sul personale, abbiamo visto che esso autorizza il comitato esecutivo a risolvere il contratto durante il periodo di prova in caso «d’inidoneità o d’insufficienza professionale» del soggetto interessato. Certo, l’«inidoneità professionale» non viene menzionata, di per sé, all’art. 11, lett. a), sub i), delle condizioni d’impiego, il quale prevede che «[l]a BCE può porre termine ai contratti stipulati con i suoi dipendenti [in] caso di persistente insufficienza professionale».
39. Tuttavia, come l’insufficienza, l’inidoneità è legata alla capacità dell’interessato di esercitare le sue funzioni in modo soddisfacente. Inoltre, la nozione di idoneità professionale è inerente alla nozione di periodo di prova, poiché quest’ultimo viene sempre previsto allo scopo di verificare la capacità del candidato di esercitare le funzioni per le quali è stato assunto. Dunque, è difficile sostenere che, prevedendo la possibilità di risolvere il contratto in caso d’inidoneità professionale, l’art. 2.1.3 delle norme sul personale sia andato oltre la mera esecuzione delle disposizioni delle condizioni d’impiego.
40. Ne consegue chiaramente che, nelle disposizioni sopra menzionate, il comitato esecutivo non ha oltrepassato i limiti del potere di esecuzione che il consiglio direttivo gli ha conferito all’art. 21.3 del regolamento interno.
41. Pertanto, il primo motivo del ricorrente deve essere respinto.
B – Sul secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 2.1.2 e 2.1.3 delle norme sul personale
42. Il secondo motivo viene dedotto dal ricorrente in via subordinata, per l’ipotesi in cui la Corte dichiarasse legittimi gli artt. 2.1.2 e 2.1.3 delle norme sul personale. Esso è diretto contro i punti 48-83 della sentenza impugnata.
43. In tali punti, il Tribunale ha giudicato che le decisioni di proroga del periodo di prova e di licenziamento non sono contrarie alle condizioni d’impiego ed alle norme sul personale, in base al seguente ragionamento:
«48 In primo luogo, il ricorrente fa valere che la decisione di proroga del periodo di prova reca le firme di un direttore e di un capo unità della direzione del personale, laddove le decisioni di proroga del periodo di prova, in virtù dell’art. 2.1.2 delle norme sul personale, devono essere prese dal comitato esecutivo della BCE.
49 Il Tribunale rileva che la BCE ha prodotto su sua richiesta, da un lato, un estratto del rendiconto della riunione del comitato esecutivo della BCE del 16 marzo 1999 da cui risulta che, durante detta riunione, tale organo ha delegato il potere di adottare le decisioni di proroga del periodo di prova al vicepresidente della BCE e, dall’altro, la proposta di proroga del periodo di prova del ricorrente del 13 settembre 2000, sulla quale il vicepresidente della BCE ha apposto di proprio pugno il suo accordo in data 15 settembre 2000. Di conseguenza, la decisione di proroga del periodo di prova è stata adottata conformemente alle regole di forma applicabili (...).
(...)
54 In terzo luogo, il ricorrente ritiene che la convenuta non potesse fondare la decisione di proroga del periodo di prova sull’art. 2.1.2, secondo comma, delle norme sul personale. Egli rileva che, in virtù di tale disposizione, il periodo di prova può essere prorogato soltanto in “circostanze eccezionali”. Secondo il ricorrente, siffatte “circostanze eccezionali” ricorrerebbero unicamente quando l’impedimento all’esercizio delle funzioni pregiudica direttamente, a lungo termine, il conseguimento dell’obiettivo del periodo di prova. Orbene, a suo parere, nella fattispecie non sussistevano circostanze di tal natura. Una prestazione insufficiente, sommariamente addotta, non può costituire, di per sé, una circostanza eccezionale di tal genere.
55 A questo proposito, la convenuta replica, in sostanza, che il periodo di prova del ricorrente originariamente concordato si svolgeva in gran parte nel corso delle vacanze estive e che, a causa della riduzione delle attività lavorative presso la BCE durante tale periodo, l’idoneità del ricorrente ad occupare il posto non poteva venire sufficientemente verificata. Orbene, una verifica di tal genere era necessaria giacché il ricorrente aveva dimostrato talune carenze nel suo rendimento durante il periodo di prova originariamente convenuto.
56 Il Tribunale ritiene che, di per sé, la circostanza che il periodo di prova, nel caso in esame, si sia svolto parzialmente durante i mesi delle vacanze estive non può essere considerata eccezionale ai sensi dell’art. 2.1.2 delle norme sul personale. Tale circostanza era, al contrario, ben prevedibile per l’amministrazione al momento dell’assunzione. Per contro, la BCE può, a giusto titolo, affermare che la suddetta condizione viene soddisfatta quando, per ragioni oggettivamente giustificate, l’amministrazione nutre dubbi sull’idoneità del dipendente in prova ad occupare il posto per il quale è stato assunto ma, in parte a causa di una minore intensità del lavoro durante i mesi delle vacanze estive, non è ancora in grado di farsi un’opinione definitiva sull’opportunità di confermare la nomina dell’interessato o di risolvere il suo contratto nel corso del periodo di prova.
57 Ora, nella fattispecie, risulta dal fascicolo ed in particolare dalla nota dell’8 settembre 2000 che l’amministrazione, nel corso del periodo di prova originariamente convenuto, non aveva potuto acquisire un’opinione certa sull’idoneità del ricorrente – né nel senso di una conferma del ricorrente al suo posto né nel senso di una chiara insoddisfazione, tale da indurla a porre fine al contratto. Nondimeno, ne risulta che, durante il periodo di prova originariamente convenuto, l’amministrazione nutriva dubbi sull’idoneità del ricorrente ad adempiere le sue funzioni e, in particolare, a padroneggiare il sistema di sicurezza della BCE, senza peraltro essere in grado di concludere in modo definitivo per l’opportunità di risolvere il suo contratto nel corso di detto periodo iniziale di prova. La sussistenza di tali dubbi da parte dei suoi superiori gerarchici ha, peraltro, ricevuto conferma dallo stesso ricorrente, risultando dalla suddetta nota che questi ha espresso l’intenzione di migliorare le sue prestazioni. In tale contesto, la convenuta ha potuto validamente ritenere di essere in presenza di circostanze eccezionali, ai sensi dell’art. 2.1.2, secondo comma, delle norme sul personale, che le consentivano di prorogare il periodo di prova del ricorrente.
(...)
61 In considerazione di quanto precede, occorre concludere che il ricorrente non è pervenuto a dimostrare l’illegittimità della decisione di proroga del periodo di prova (...).
(...)
68 [Per quanto riguarda la decisione di licenziamento], il ricorrente adduce, in sostanza, di non aver ricevuto, durante il periodo di prova, alcuna possibilità d’adeguarsi alle esigenze del servizio quotidiano della sicurezza, di non essere stato avviato gradualmente allo svolgimento del suo servizio bensì di essere stato immediatamente inserito nella normale pianificazione dei gruppi, non essendogli stata fornita alcuna preparazione in tal senso. In particolare, per quanto riguarda l’addebito mossogli di avere dimostrato carenze nell’utilizzazione del sistema informatico della BCE, egli sottolinea di aver ricevuto soltanto un’insufficiente preparazione in materia durante il periodo di prova.
69 Il Tribunale ritiene che una decisione di licenziamento al termine del periodo di prova debba essere annullata se l’interessato non è stato messo in grado di compiere tale periodo di prova in condizioni normali [v., nel contesto dello Statuto, sentenze della Corte 15 maggio 1985, causa 3/84, Patrinos/CES (Racc. pag. 1421, punti 20-24), e del Tribunale 30 novembre 1994, causa T‑568/93, Correia/Commissione (Racc. pag. I‑A‑271 e II‑857, punto 34).
70 Occorre dunque, nel caso specifico, verificare se il ricorrente è stato messo in grado di svolgere il suo periodo di prova in condizioni normali.
71 A tal riguardo, risulta dal fascicolo e, in particolare, dalla nota che il coordinatore della sicurezza della BCE ha indirizzato, l’8 settembre 2000, al superiore gerarchico del ricorrente e sulla quale quest’ultimo ha confermato per iscritto di averne preso conoscenza, che il ricorrente ha beneficiato, durante le prime quattro settimane di servizio alla BCE, di un programma di avviamento ai compiti principali che gli dovevano essere attribuiti. Gli obiettivi ed il contenuto di tale programma erano stati fissati dal responsabile («supervisor») degli addetti alla sicurezza della BCE, che ha stabilito a tal riguardo un piano d’avviamento in data 29 giugno 2000, sottoposto al Tribunale su richiesta. Durante tale periodo, così come confermato personalmente in udienza dal ricorrente, da un lato, egli ha assistito ad un certo numero di dimostrazioni sul funzionamento dei diversi strumenti di lavoro facenti parte del sistema di sicurezza della BCE e, dall’altro, è stato seguito nel lavoro quotidiano da due colleghi più esperti i quali gli erano stati affiancati in qualità di padrini («godfather») in funzione delle loro specializzazioni. All’udienza, il ricorrente ha altresì confermato che i suddetti colleghi effettivamente gli hanno fornito un certo numero di istruzioni basilari sulle sue future responsabilità. Per quanto riguarda il rilievo del ricorrente, secondo cui tali istruzioni non erano sufficientemente precise, è sufficiente constatare che egli non ha fornito a questo proposito alcun elemento concreto, che consentisse al Tribunale di stabilire le ragioni per cui tale sistema di affiancamento non adempiva le sue funzioni.
72 Inoltre, da una nota redatta ai fini del presente procedimento dal responsabile aggiunto degli addetti alla sicurezza della BCE il 21 dicembre 2001, ed il cui contenuto è stato confermato dallo stesso ricorrente in udienza, risulta che questi ha ricevuto, dal 23 al 25 agosto 2000, una formazione complementare su differenti sistemi di controllo, ivi compresi taluni sistemi informatici. Infine, risulta dalla stessa nota ed è stato confermato personalmente dal ricorrente in udienza, che egli ha partecipato, dopo la proroga del periodo di prova, a due giorni di formazione in materia informatica, un giorno dei quali nel corso delle ferie annuali del ricorrente, il cui obiettivo era un ripasso del funzionamento di tali diversi sistemi. Di nuovo, il ricorrente contesta che tali corsi di preparazione fossero sufficienti, senza peraltro fornire elementi concreti tali da consentire al Tribunale di stabilire le ragioni per cui tali corsi di formazione non gli hanno permesso di conformarsi alle esigenze del suo lavoro e di ricevere una preparazione adeguata ai suoi bisogni.
73 Da quanto precede risulta che la BCE aveva realizzato per i dipendenti neoassunti, fra i quali anche il ricorrente, un programma di formazione che avrebbe dovuto permettere al ricorrente di conoscere, nel corso del periodo di prova di sei mesi, la natura dei compiti che avrebbe dovuto espletare, la portata delle sue responsabilità e le iniziative che ci si attendevano da parte sua. Alla luce di ciò, non vi è alcun elemento che induca il Tribunale a concludere che il ricorrente non è stato messo in grado di svolgere il suo periodo di prova in condizioni normali.
(...)
83 Ne consegue che il motivo relativo alla violazione delle condizioni d’impiego e delle norme sul personale nonché del principio di proporzionalità deve essere respinto nella sua integralità».
44. Il secondo motivo del ricorso è volto a contestare tale valutazione. Esso si compone di cinque parti, che esaminerò in ordine successivo.
45. Nella prima parte, il sig. Tralli sostiene che la decisione di proroga del periodo di prova è stata adottata in violazione dell’art. 2.1.2 delle norme sul personale. A suo parere, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale al punto 49 della sentenza impugnata, il potere di prorogare il periodo di prova spettava unicamente al comitato esecutivo e non poteva essere delegato al vicepresidente della BCE.
46. Occorre ricordare che, al punto 49 della sentenza impugnata, il Tribunale ha accertato, in base agli elementi del fascicolo, che il comitato esecutivo, nella riunione del 16 marzo 1999, aveva delegato al vicepresidente della BCE il potere d’adottare le decisioni di proroga del periodo di prova dei dipendenti neoassunti. L’argomento del ricorrente esige pertanto che ci si interroghi sulla legittimità di tale delega.
47. A tal proposito, mi sembrano pertinenti i principi enucleati dalla giurisprudenza sull’abilitazione conferita dalla Commissione delle Comunità europee ai suoi membri.
48. A mio avviso, l’abilitazione costituisce una forma specifica di delega di poteri, giustificata dal «potere d’organizzazione interna» riconosciuto alle istituzioni comunitarie ed agli organi istituiti dal Trattato (24) e che, a differenza di altre forme di delega, è generalmente limitata al potere di adottare decisioni a carattere individuale. Le condizioni stabilite dalla sentenza Meroni/Alta Autorità sopra menzionata sembrano dunque pienamente applicabili al regime dell’abilitazione.
49. Secondo una giurisprudenza costante (25) , la Corte ritiene che la Commissione possa, senza recare pregiudizio al principio di collegialità che è alla base del suo funzionamento (26) , abilitare i suoi membri ad adottare a suo nome talune decisioni. Secondo la Corte, tale sistema di abilitazione non ha l’effetto di privare la Commissione del suo potere decisionale, dato che le decisioni adottate dai membri vengono prese a nome della Commissione, la quale se ne assume la piena responsabilità (27) . Inoltre, la Corte ha ritenuto che tale sistema sia «necessario, tenuto conto del considerevole aumento del numero degli atti decisionali che la Commissione deve adottare, per consentire alla Commissione di svolgere il suo compito» (28) . Secondo la Corte, infatti, la «necessità di assicurare la capacità di funzionamento dell’organo decisionale corrisponde ad un principio che è connaturato a tutti i sistemi istituzionali e che trova (...) espressione nell’art. 16 del Trattato di fusione, ai sensi del quale “la Commissione stabilisce il suo regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi”» (29) .
50. Secondo la giurisprudenza, tale sistema di abilitazione può peraltro riguardare soltanto atti di gestione e di amministrazione, ad esclusione di qualsiasi decisione di principio (30) . L’abilitazione può così concernere una decisione di procedere agli accertamenti di cui all’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 (31) , una decisione di soppressione di un contributo finanziario (32) ovvero una decisione che esige il pagamento di interessi di mora a seguito della conferma di una decisione che infligge un’ammenda (33) . Per contro, l’abilitazione non può riguardare una decisione che constati una infrazione alle regole di concorrenza (34) , né una decisione di emettere un parere motivato o di esperire un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE (35) .
51. A mio avviso, la suddetta giurisprudenza, relativa al sistema d’abilitazione attuato nella Commissione, può essere perfettamente trasposta al caso di specie.
52. Infatti, poiché l’abilitazione è limitata ad atti di gestione e di amministrazione, essa non ha l’effetto di privare il comitato esecutivo del suo potere decisionale: le decisioni di proroga del periodo di prova adottate dal vicepresidente della BCE sono prese a nome del comitato esecutivo, il quale ne assume la piena responsabilità. Inoltre, come per la Commissione, la necessità di assicurare il funzionamento dell’organo decisionale trova espressione in una norma di diritto primario, e cioè l’art. 12.3 dello Statuto del SEBC, il quale dispone che «[i]l consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l’organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali ».
53. Orbene, nella fattispecie, è pacifico che la delega controversa si riferisce esclusivamente ad atti di gestione e di amministrazione. Infatti, per il vicepresidente della BCE, si tratta soltanto di decidere sull’opportunità o meno di prorogare il periodo di prova di un dipendente neoassunto. Il vicepresidente della BCE non dispone, pertanto, di alcun potere riguardo a «decisioni di principio» ai sensi della giurisprudenza citata.
54. In tale contesto, ritengo che il comitato esecutivo potesse regolarmente abilitare il vicepresidente della BCE ad adottare le decisioni di proroga del periodo di prova dei dipendenti neoassunti e che, pertanto, la prima parte del motivo sia infondata.
55. Nella seconda parte, il sig. Tralli fa valere che l’art. 2.1.2 delle norme sul personale è contrario a «norme superiori di diritto comunitario» e, in particolare, al «principio secondo il quale le Comunità sono una Comunità di diritto» (36) . Egli ritiene che, facendo riferimento a criteri vaghi, quale quello di «casi eccezionali», che non precisano le modalità d’applicazione delle condizioni d’impiego, la norma controversa renda possibili misure arbitrarie.
56. A prescindere dal fatto che tale argomento riguarda la legittimità dell’art. 2.1.2 delle norme sul personale e che quindi avrebbe dovuto essere dedotto nell’ambito del primo motivo, ritengo che esso sia manifestamente infondato.
57. Infatti, è pacifico che nozioni come «casi eccezionali», di cui all’art. 2.1.2 delle norme sul personale, costituiscono ciò che si definisce «standard giuridici». Si tratta di norme flessibili fondate su un criterio intenzionalmente indeterminato e che rivelano in tal modo la volontà del legislatore di lasciare alle autorità interessate – amministrative o giudiziarie – il compito di definirne il contenuto caso per caso, al fine di permetterne l’applicazione più adeguata alle diverse fattispecie. Gli standard giuridici sono noti, se non a tutti, alla maggior parte dei sistemi giuridici e, in particolare, all’ordinamento giuridico comunitario (37) . In questo caso il pericolo di decisioni arbitrarie è evitato, come in tutti gli altri casi, per il fatto che le decisioni in questione possono essere oggetto di controllo giurisdizionale.
58. Di conseguenza, ritengo che la seconda parte del motivo sia manifestamente infondata.
59. Nella terza parte, il ricorrente contesta il giudizio del Tribunale secondo il quale la presenza di dubbi sull’idoneità professionale del dipendente in prova può costituire un «caso eccezionale» tale da giustificare una proroga del suo periodo di prova ai sensi dell’art. 2.1.2 delle norme sul personale. Egli ritiene che il periodo di prova abbia lo scopo specifico di accertare se tali dubbi sussistono, per cui il Tribunale ha invertito la regola con l’eccezione.
60. A questo proposito, va ricordato innanzitutto che, secondo la giurisprudenza, la BCE dispone di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei suoi servizi e nella gestione del suo personale per lo svolgimento delle sue funzioni di pubblico interesse (38) .
61. Va poi rilevato che, nelle istituzioni ed organismi comunitari, il periodo di prova, in genere, è di durata tale da permettere all’autorità investita del potere decisionale d’acquisire un convincimento sull’idoneità dell’interessato ad occupare il posto per cui è stato assunto. Tale convincimento può condurre alla conferma dell’interessato al suo posto, oppure alla decisione di porre termine al contratto o all’assunzione. In realtà, le situazioni in cui, al termine del periodo di prova, l’autorità investita del potere decisionale nutre ancora dubbi per i quali deve – o dovrebbe – prorogare il periodo di prova dell’interessato sono relativamente rare.
62. Pertanto, non è dimostrato che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver considerato che la presenza di dubbi sull’idoneità di un dipendente in prova poteva costituire un «caso eccezionale» tale da giustificare una proroga del periodo di prova ai sensi dell’art. 2.1.2 delle norme sul personale.
63. Nella quarta parte, il ricorrente contesta il giudizio del Tribunale secondo il quale il periodo di prova è stato prorogato a causa dei dubbi sulla sua idoneità professionale. Egli sottolinea che, nella causa T‑373/00, la BCE avrebbe evidenziato nella propria controreplica che il periodo di prova del ricorrente è stato prorogato perché lo stesso si svolgeva nel corso di un periodo di ferie.
64. Indipendentemente dalle questioni sulla ricevibilità di tale reclamo, basta osservare che, nella controreplica citata, la BCE ha addotto due serie d’elementi. Essa ha asserito:
«12. In primo luogo, la [BCE] si basa sulla circostanza che il ricorrente ha preso servizio il 1 o luglio 2000 [e che] gran parte del suo periodo di prova si svolgeva [quindi] in un periodo [di ferie].
13. In secondo luogo, la [BCE] ha preso in considerazione il fatto che, prima di entrare in servizio alla BCE, il ricorrente era stato occupato per quattordici anni presso una società privata di vigilanza. Essa ne ha perciò tratto la conclusione che il rendimento carente del ricorrente si spiegava principalmente con le eventuali difficoltà imputabili alla novità del lavoro alla BCE e al necessario adattamento alle nuove condizioni di lavoro, e che una proroga del periodo di prova avrebbe dato al ricorrente una possibilità ulteriore di dimostrare le sue qualità e la sua capacità d’adattamento » (39) .
65. Alla luce di ciò, l’argomento del ricorrente, relativo alla valutazione del contenuto della controreplica della BCE nella causa T‑373/00, è, in ogni caso, manifestamente infondato.
66. Infine, nell’ultima parte, il ricorrente adduce diversi argomenti intesi a dimostrare che, contrariamente a quanto giudicato dal Tribunale ai punti 70-73 della sentenza impugnata, egli non è stato messo in grado di svolgere il periodo di prova in condizioni normali.
67. A tal proposito, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante (40) , la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento di tali fatti. Una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto soggetta al controllo della Corte.
68. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato, sulla base degli elementi del fascicolo, che « non vi è alcun elemento che induca [...] a concludere che il ricorrente non è stato messo in grado di svolgere il suo periodo di prova in condizioni normali» (41) .
69. In base a ciò, l’ultima parte del motivo è manifestamente irricevibile. Infatti, fintantoché il ricorrente non abbia dimostrato, nonché seriamente sostenuto, che il Tribunale ha snaturato gli elementi di fatto e di prova prodotti dinanzi ad esso, la sua valutazione dei mezzi adottati per assicurare la preparazione dei dipendenti neoassunti costituisce una valutazione degli elementi di fatto e di prova che non può essere messa in discussione nell’ambito del presente ricorso.
70. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di respingere nella sua integralità il secondo motivo.
C – Sul terzo motivo, riguardante la violazione delle norme sull’onere delle spese
71. L’ultimo motivo riguarda il giudizio del Tribunale sulla ripartizione delle spese del procedimento. Tale giudizio è espresso nei termini seguenti nella sentenza impugnata:
«95 A norma dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell’art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause fra le Comunità ed i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.
96 Alla luce di ciò, ciascuna parte sopporterà le proprie spese nella causa T‑373/00.
97 Invece, nelle cause T‑27/01, T‑56/01 e T‑69/01, la convenuta chiede, a norma dell’art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, ed in deroga all’art. 88 dello stesso regolamento, che il Tribunale voglia condannare il ricorrente all’integralità delle spese, ivi incluse le spese sostenute dalla convenuta. Essa ritiene, infatti, che la presentazione di detti ricorsi costituisca un abuso di diritto. Le spese che essa ha dovuto sostenere a causa di tali ricorsi devono pertanto essere considerate come defatigatorie a norma dell’art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura.
98 Il ricorrente, nelle cause T‑27/01 e T‑69/01, chiede per parte sua che, in forza dell’art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, le spese da lui sostenute siano sopportate dalla convenuta anche nel caso in cui tali ricorsi siano respinti come irricevibili. A questo proposito, egli adduce, in sostanza, di essere stato costretto ad esperire tali diversi ricorsi per salvaguardare i suoi diritti. Infatti, a suo avviso, in virtù degli artt. 41 e 42 delle condizioni d’impiego, egli poteva e doveva introdurre procedimenti precontenziosi contro le decisioni di proroga del periodo di prova e di licenziamento prima d’esperire un ricorso contro tali decisioni dinanzi al Tribunale. Orbene, nel corso del procedimento amministrativo, la convenuta aveva già contestato questa posizione. Tale situazione d’incertezza sarebbe imputabile alla convenuta. Pertanto, egli è stato obbligato, a suo avviso, ad introdurre i ricorsi paralleli nelle cause T‑373/00, T‑27/01 e T‑69/01.
99 Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale ritiene che risulti inequivocabilmente dall’art. 41, sub iii), delle condizioni d’impiego che le decisioni di proroga del periodo di prova e di licenziamento nel corso del periodo di prova non possono costituire oggetto di una domanda d’esame precontenzioso. Infatti, in entrambi i casi si tratta della decisione ‘di non confermare la nomina di un membro del personale avente lo status di dipendente in prova’, ai sensi della suddetta disposizione.
100 Pertanto, la proposizione dei ricorsi nelle cause T‑27/01 e T‑69/01 ha provocato spese defatigatorie alla convenuta.
101 Per quanto riguarda la causa T‑56/01, introdotta con atto depositato alla cancelleria del Tribunale il 13 marzo 2001, va rilevato che il ricorrente ha proposto tale ricorso per carenza, avente ad oggetto l’omissione di pronuncia sul reclamo presentato il 5 febbraio 2000, laddove, da un lato, tale domanda è stata respinta con decisione implicita trascorso un mese dalla presentazione del reclamo, in forza dell’art. 8.2.1 dello Statuto del personale e, dall’altro, il presidente della BCE ha respinto il reclamo del ricorrente in data 12 marzo 2001.
102 Di conseguenza, senza che sia necessario esaminare se il ricorso vada respinto come irricevibile per mancanza di messa in mora che deve precedere la proposizione di un ricorso per carenza, permane pur sempre il fatto che, al momento della presentazione del ricorso nella causa T‑56/01, o quantomeno nei giorni immediatamente successivi, il ricorrente sapeva che la convenuta aveva preso posizione a norma dell’art. 232, secondo comma, CE. Ciò nonostante egli non ha adottato alcuna misura atta ad evitare che detto ricorso provocasse spese defatigatorie ai danni della convenuta.
103 Di conseguenza, anziché condannare la convenuta alle spese sostenute dal ricorrente, come questi chiede, occorre condannare quest’ultimo ad un terzo delle spese sostenute dalla convenuta nelle cause T‑27/01, T‑56/01 e T‑69/01».
72. Il sig. Tralli sostiene che la sentenza impugnata è viziata a questo riguardo da un errore di diritto. Egli ritiene, infatti, che, contrariamente a quanto giudicato dal Tribunale, i ricorsi nelle cause T‑27/01, T‑56/01 e T‑69/01 siano stati esperiti in base a fondati motivi.
73. In proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 58, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, «[l’]impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese». Inoltre, la Corte ritiene che, «nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale siano stati respinti, le conclusioni riguardanti l’asserita irregolarità della decisione del Tribunale sulle spese devono essere dichiarate irricevibili ai sensi [della norma citata]» (42) .
74. Poiché tutti gli altri motivi del ricorso devono essere, a mio avviso, respinti, l’ultimo motivo, diretto contro la pronuncia del Tribunale sulla ripartizione delle spese, deve essere dichiarato irricevibile conformemente alla giurisprudenza citata.
V – Conclusione
75. Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, suggerisco quindi alla Corte di respingere il ricorso e di condannare il ricorrente alle spese, conformemente agli artt. 118 e 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.
1 – Lingua originale: il francese.
2 – Ai sensi dell’art. 112, n. 1, CE, il consiglio direttivo della BCE comprende i membri del comitato esecutivo della BCE, nonché i governatori delle banche centrali nazionali.
3 – Ai sensi dell’art. 112, n. 2, CE, il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri. Questi sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, su raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della BCE.
4 – T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 e T‑69/01 (Racc. pag I‑A‑97 e II‑453; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
5 – Le dette condizioni sono state adottate con la decisione della Banca centrale europea del 9 giugno 1998, modificata il 31 marzo 1999 (GU 1999, L 125, pag. 32; in prosieguo: le «condizioni d’impiego»).
6 – GU 1999, L 125, pag. 34, rettifica nella GU 2000, L 273, pag. 40 (in prosieguo: il «regolamento interno»).
7 – Detta anche: la «decisione di proroga del periodo di prova».
8 – Detta anche: la «decisione di licenziamento».
9 – Ricorso contro la sentenza impugnata (punto 36).
10 – Causa 9/56, Meroni/Alta Autorità (Racc. pag. 9). V., anche, in questo senso, sentenza del Tribunale X/BCE, cit. (punti 102-104).
11 – Sentenza Meroni/Alta Autorità cit., pag. 40.
12 – V. Lenaerts, K., «Regulating the regulatory process: “delegation of powers” in the European Community», European Law Review, 1993, pag. 23 (pagg. 40-42).
13 – V., anche, in questo senso, sentenza X/BCE, cit. (punto 102). In dottrina, v., in particolare, Lenaerts, K., cit. (pagg. 41 e 42), e Gautier, Y., La délégation en droit communautaire, tesi presentata e sostenuta il 7 gennaio 1995, pagg. 357 e 358.
14 – Per un esame approfondito delle condizioni della delega di poteri in diritto comunitario, v. Gautier, Y., cit. (pag. 418 e segg.).
15 – Sentenza Meroni/Alta Autorità, cit. (pag. 40).
16 – Ibidem, pagg. 40 e 41.
17 – Ibidem, pag. 42.
18 – Ibidem, pagg. 43, 44, 46 e 47.
19 – Sulla distinzione fra le norme che presentano un carattere essenziale per la materia di cui trattano e quelle che rientrano nella «competenza di esecuzione» nell’ambito degli artt. 202 CE e 211 CE, v., in particolare, sentenze 17 dicembre 1970, causa C‑25/70, Köster (Racc. pag. 1161, punto 6), e 27 ottobre 1992, causa C‑240/90, Germania/Commissione (Racc. pag. I‑5383, punti 36 e 37).
20 – V., in particolare, sentenze 30 ottobre 1975, causa 23/75, Rey Soda (Racc. pag. 1279), e 11 marzo 1987, cause riunite 279/84, 280/84, 285/84 e 286/84, Rau e a./Commissione (Racc. pag. 1069, punto 14), nonché sentenza del Tribunale 10 febbraio 2004, cause riunite T‑64/01 e T‑65/01, Afrikanische Frucht-Compagnie e Internationale Fruchtimport Weichert/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II‑0000, punto 118).
21 – Ricorso contro la sentenza impugnata (punto 36).
22 – Causa C-409/02 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 33-37).
23 – V., anche, a questo proposito, gli elementi allegati dal Tribunale nella sentenza impugnata (punti 50-52).
24 – È pacifico, infatti, che ogni istituzione ed organismo comunitario dispone di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei suoi servizi: per quanto riguarda le istituzioni comunitarie, v., in particolare, sentenze 16 dicembre 1964, cause riunite 109/63 e 13/64, Muller/Commissione (Racc. pag. 1293), e 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux/Corte dei conti (Racc. pag. 2447, punto 17) e, per quanto riguarda gli organismi comunitari istituiti dal Trattato, v., in particolare, sentenza 10 luglio 2003, causa C-15/00, Commissione/BEI (Racc. pag. I‑7281, punto 67), e sentenza del Tribunale 22 ottobre 2002, Pflugradt/BCE (T‑178/00 e T‑341/00, Racc. pag. II‑4035; Racc. pag. PI, pag. I A 205 e II‑1039), confermata in sede di impugnazione dalla sentenza 14 ottobre 2004, Pflugradt/BCE, cit.
25 – V., in particolare, sentenza 23 settembre 1986, causa 5/85, AKZO Chemie/Commissione (Racc. pag. 2585, punto 35).
26 – In applicazione dell’art. 17 del Trattato 8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee (GU 1967, L 152, pag. 6, anche detto: il «Trattato di fusione »).
27 – Sentenza AKZO Chemie/Commissione, cit. (punto 36).
28 – Ibidem, punto 37.
29 – Idem.
30 – Idem.
31 – Regolamento (CEE) del Consiglio 6 febbraio 1962, n 17, primo regolamento d’applicazione degli artt. [81] e [82] del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204). V. sentenze 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/Commissione (Racc. pag. 2859, punti da 44 a 46) e 17 ottobre 1989, cause riunite 97/87, 98/87 e 99/87, Dow Chemical Ibérica e a./Commissione (Racc. pag. 3165, punto 58).
32 – Sentenza del Tribunale 12 marzo 2003, causa T‑254/99, Maja/Commissione (Racc. pag. II‑757, punto 43).
33 – Sentenza del Tribunale 14 luglio 1995, causa T‑275/94, «CB»/Commissione (Racc. pag. II‑2169, punto 71).
34 – Sentenza 15 giugno 1994, causa C‑137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc. pag. I‑2555, punto 71).
35 – Sentenza 29 settembre 1998, causa C‑191/95, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑5449, punto 48).
36 – Ricorso contro la sentenza impugnata (punto 44).
37 – V., fra i molteplici esempi, le nozioni di «cliente appartenente a tale zona», in materia di contratto d’agenzia, nella sentenza 12 dicembre 1996, causa C‑104/95, Kontogeorgas (Racc. pag. I‑6643, punti 25-27); di «casi eccezionali» costituenti deroghe al principio della valutazione separata degli elementi delle voci dell’attivo e del passivo del bilancio della società, nella sentenza 14 settembre 1999, causa C 275/97, DE + ES Bauunternehmung (Racc. pag. I‑5331, punti 31 e 32), o di «imposta», in materia di regolamentazione delle imposte indirette sulla raccolta di capitali, nella sentenza 21 giugno 2001, causa C‑206/99, SONAE (Racc. pag. I‑4679, punti 22 -26).
38 – Sentenza del Tribunale Pflugradt/BCE, cit. (punto 54), confermata su ricorso dalla sentenza della Corte Pflugradt/BCE, cit..
39 – Il corsivo è mio.
40 – V., quali esempi recenti, sentenza 8 maggio 2003, causa C‑122/01 P, T. Port/Commissione (Racc. pag. I‑4261, punto 27), e ordinanza 9 luglio 2004, causa C‑116/03, (Racc. pag. I‑0000, punto 33).
41 – Sentenza impugnata (punto 73).
42 – Sentenze 12 luglio 2001, cause riunite C‑302/99 P e C‑308/99 P, Commissione e Francia/TF1 (Racc. pag. I‑5603, punto 31), e 30 settembre 2003, cause riunite C‑57/00 P e C 61/00 P, Freistaat Sachsen e a./Commissione (Racc. pag. I‑9975, punto 124), nonché ordinanza 13 dicembre 2000, causa C‑39/00 P, SGA/Commissione (Racc. pag. I‑11201, punto 77). V., anche, in questo senso, sentenza 14 settembre 1995, causa C‑396/93 P, Henrichs/Commissione (Racc. pag. I‑2611, punto 66), e ordinanza 13 dicembre 2000, causa C‑44/00 P, Sodima/Commissione (Racc. pag. I‑11231, punto 93).
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