CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 25 maggio 2004(1)
Causa C-302/02
Nils Laurin Effing
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof austriaco)
«Prestazioni familiari – Concessione di anticipi sugli alimenti per figli minori – Figli di detenuti – Requisito della residenza – Espiazione della pena in un altro Stato membro»
I – Introduzione
1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale l’Oberster Gerichtshof austriaco solleva la questione se sia compatibile con il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, ai sensi dell’art. 12 CE e dell’art. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (2) , la distinzione, nella concessione di prestazioni in favore dei figli dei detenuti, a seconda che la pena detentiva sia scontata nel territorio nazionale o in un altro Stato membro. Sulla base della normativa austriaca, è attribuito un anticipo sugli alimenti al figlio se il genitore debitore dell’assegno alimentare è detenuto in Austria, non invece se tale genitore viene trasferito in un altro Stato per scontarvi la pena detentiva.
II – Contesto normativo
A – Normativa comunitaria
2. Il regolamento n. 1408/71 si applica, a termini dell’art. 2, n. 1, ai lavoratori subordinati ed autonomi che sono o sono stati soggetti alle disposizioni normative di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno Stato membro, nonché ai loro familiari e superstiti.
3. L’art. 1, lett. a), comma i), del regolamento n. 1408/71 definisce lavoratore dipendente la persona che è coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai rami di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati.
4. La legge applicabile al caso in esame è determinata ai sensi dell’art. 13, n. 2:
«Con riserva delle disposizioni degli articoli da 14 a 17:
a) la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato (…);
(…)
f) la persona cui cessi d’essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione».
5. L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 disciplina il principio della parità di trattamento nella sfera di applicazione di detto regolamento. Regole speciali relative alle prestazioni familiari sono enunciate, in particolare, agli artt. 73 e 74.
6. Ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 (3) , il lavoratore subordinato, cittadino di uno Stato membro, gode nel territorio degli altri Stati membri degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.
7. L’art. 12 del regolamento n. 1612/68 dispone che i figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, siano ammessi a frequentare i corsi d’insegnamento generale, d’apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.
B – La Convenzione sul trasferimento dei condannati
8. Ai sensi della Convenzione sul trasferimento dei condannati (4) , i condannati possono essere trasferiti, con il loro consenso, nel proprio Stato d’origine, al fine di scontarvi pene detentive derivanti da una condanna pronunciata in un altro Stato membro. In tal caso, la pena detentiva dello Stato cedente può essere commutata in una pena detentiva conforme al diritto dello Stato ricevente.
9. A partire dalla sua entrata in vigore in Irlanda il 1° novembre 1995, la Convenzione è in vigore fra tutti gli Stati membri. Essa è entrata in vigore in Austria il 1° gennaio 1987, in Germania il 1° febbraio 1992. Nel frattempo, anche i nuovi Stati membri hanno ratificato la Convenzione.
C – Normativa nazionale
10. L’Unterhaltsvorschussgesetz austriaco (legge relativa agli anticipi sugli alimenti; in prosieguo: l’«Unterhaltsvorschussgesetz») prevede che siano attribuiti anticipi sugli alimenti in favore dei figli minorenni, allorché il genitore tenuto al mantenimento non ottemperi all’obbligo di mantenimento sul medesimo gravante. Ciò vale, fra l’altro, ai sensi del par. 4, n. 3, di detta legge, nel caso in cui il debitore dell’assegno alimentare sia privato della libertà personale all’interno del territorio nazionale per un periodo superiore ad un mese a seguito di provvedimento disposto nell’ambito di un procedimento penale e per questa ragione non possa adempiere il suo obbligo.
11. Ai sensi del par. 29, n. 1, dell’Unterhaltsvorschussgesetz, il debitore dell’assegno alimentare deve rimborsare gli anticipi di cui al par. 4, n. 3, quando ciò, in base alla sua situazione patrimoniale e di reddito, appaia necessario per motivi d’equità, tenendo presente la sua responsabilità per il mantenimento e l’educazione dei figli e considerando gli obiettivi dell’esecuzione della pena e quando ciò non pregiudichi la sua capacità economica di riparazione del danno.
12. Anche in Germania esiste una legge relativa agli anticipi sugli alimenti (5) . Le prestazioni sono limitate ad un massimo di 72 mensilità, fino al dodicesimo anno d’età del figlio interessato. Non risultano regole specifiche per i detenuti.
13. I detenuti, sia in Austria che in Germania, sono tenuti a svolgere attività lavorativa.
III – Fatti e questione pregiudiziale
14. Nils Laurin Effing (in prosieguo: il «figlio»), nato il 22 aprile 1992, è figlio naturale del cittadino tedesco Ingo Effing (in prosieguo: il «padre»). Il figlio è cittadino austriaco e vive a Vienna con la madre che ne ha l’affidamento. Sebbene il giudice nazionale muova dal presupposto che il padre fosse lavoratore subordinato, il governo austriaco riferiva alla Corte che questi era assicurato come lavoratore autonomo fino al 30 giugno 2001. Il 7 giugno 2000, egli veniva sottoposto in Austria a custodia cautelare ed in seguito condannato ad una pena detentiva. Al figlio veniva quindi concesso, a partire dal 1° giugno 2000, un anticipo mensile sugli alimenti, a norma del par. 4, n. 3, dell’Unterhaltsvorschussgesetz.
15. Il padre scontava la pena detentiva comminatagli inizialmente in Austria. Secondo quanto comunicato dal governo Austriaco, egli era assicurato contro la disoccupazione. Il 19 dicembre 2001 veniva trasferito in Germania per la prosecuzione dell’esecuzione della pena.
16. In base alle informazioni fornite dal governo tedesco, la sua pena detentiva veniva commutata, conformemente all’art. 9, n. 1, lett. b), della Convenzione, in una pena detentiva tedesca. Il governo tedesco riferiva che egli, durante la detenzione, nei mesi compresi da febbraio a luglio del 2002 e da settembre del 2002 a marzo del 2003, svolgeva attività lavorativa retribuita. In suo favore venivano versati, inizialmente, i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione, successivamente anche per l’assicurazione contro le malattie. Egli veniva rilasciato il 3 aprile 2003. Non sono disponibili informazioni sull’attività lavorativa dal medesimo svolta successivamente.
17. Le competenti autorità austriache sospendevano il pagamento degli anticipi sugli alimenti a decorrere dal mese di dicembre 2001. Secondo costante giurisprudenza dei giudici austriaci, gli anticipi sugli alimenti devono essere versati per i detenuti tenuti al mantenimento soltanto se la pena viene scontata in Austria.
18. L’Oberster Gerichtshof austriaco rileva, tuttavia, la possibilità che tale applicazione della disciplina relativa agli anticipi sugli alimenti dovuti dai detenuti produca un’indiretta discriminazione fondata sulla nazionalità. In ragione della Convenzione sul trasferimento dei condannati, i cittadini d’altri Stati membri sconterebbero un’eventuale pena detentiva tendenzialmente in un altro Stato membro. La cittadinanza (straniera) costituirebbe, pertanto, di norma il criterio determinante per stabilire se un debitore di assegni alimentari condannato in Austria sconti la reclusione nel proprio paese d’origine, ovvero all’estero. Ma essa sarebbe anche indirettamente determinante affinché il figlio a carico del condannato possa far valere il diritto all’anticipo ai sensi del par. 4, n. 3, della legge sugli anticipi sugli alimenti. Il detto giudice ha pertanto sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 12 CE, nel combinato disposto con l’art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, (…) debba essere interpretato nel senso che esso osti all’applicazione di una normativa nazionale che sfavorisca i cittadini comunitari nell’attribuzione di anticipi sugli alimenti, quando il padre obbligato al mantenimento sia detenuto nel proprio paese d’origine (non in Austria) con conseguente discriminazione del figlio – abitante in Austria – di un cittadino tedesco, non venendogli concesso l’anticipo sugli alimenti per il fatto che il padre sconti nel proprio paese d’origine (e non in Austria) una pena detentiva comminata in Austria».
IV – Analisi giuridica
A – Sul regolamento n. 1408/71
1. Osservazioni delle parti
19. Le parti, richiamandosi alle sentenze Offermanns (6) e Humer (7) , muovono dal presupposto che gli anticipi sugli alimenti costituiscano prestazioni familiari a norma dell’art. 4, lett. h), del regolamento n. 1408/71.
20. Tuttavia, secondo il governo austriaco, la fattispecie in esame non ricadrebbe nella sfera d’applicazione rationae personae del regolamento n. 1408/71, giacché i detenuti non sarebbero lavoratori subordinati. Ove la Corte non intendesse accogliere tale tesi, lo Stato competente ad attribuire le prestazioni familiari non sarebbe in ogni caso l’Austria, bensì la Germania. Ciò deriverebbe, secondo l’art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, dal luogo dello svolgimento dell’attività lavorativa. L’art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento medesimo, prevedrebbe in via sussidiaria l’applicazione delle norme dello Stato di residenza. In aggiunta a ciò, dagli artt. 73 e 74 del regolamento stesso si evincerebbe che il diritto al beneficio delle prestazioni familiari a favore dei familiari dei lavoratori subordinati dovrebbe fondarsi non sulla normativa del luogo di residenza dei familiari stessi, bensì sulla normativa del luogo d’occupazione del lavoratore dipendente.
21. Il governo tedesco ritiene che il padre costituisse, a seguito del suo trasferimento in Germania, un lavoratore subordinato ai sensi del regolamento n. 1408/71, in considerazione del fatto che i detenuti sarebbero assicurati contro la disoccupazione, allorché essi assolvano il loro obbligo lavorativo in carcere. Anche per il periodo di detenzione in Austria sussisterebbero elementi che deporrebbero a favore dello status di lavoratore subordinato del padre, poiché anche la legge austriaca in materia di esecuzione delle pene intende garantire l’assicurazione dei detenuti.
22. L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, il combinato disposto con l’art. 12 CE, stabilisce il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità. Tale divieto sarebbe applicabile al caso in esame, giacché sussisterebbe un collegamento transnazionale. Il criterio del luogo della detenzione sarebbe fonte di una discriminazione indiretta, poiché la possibilità del trasferimento dei cittadini d’altri Stati membri verrebbe regolarmente utilizzata. Detta discriminazione non sarebbe giustificata neppure alla luce di considerazioni obiettive, indipendenti dalla nazionalità. La fictio di una controprestazione costituita dal lavoro del detenuto non sarebbe applicabile nella specie, atteso dell’anticipo sugli alimenti verrebbe concesso in altre situazioni indipendentemente da una controprestazione, nell’interesse del titolare del diritto al mantenimento. Anche la sentenza Mora Romero (8) deporrebbe contro la giustificazione di detta discriminazione, avendo in quel caso la Corte imposto di considerare i periodi di servizio militare assolti all’estero ai fini della concessione di una pensione per orfani. Attenendosi al principio secondo cui il luogo di residenza del titolare del diritto non deve determinare distinzioni nell’attribuzione di sussidi familiari, il governo federale tedesco afferma che, nel caso di prosecuzione della detenzione, dovrebbe essere altresì irrilevante il luogo di detenzione. In definitiva, in base alla sentenza Humer, il figlio potrebbe invocare direttamente il divieto di discriminazioni, anche indipendentemente dal padre.
23. Anche la Commissione ritiene che l’applicazione del regolamento n. 1408/71 conduca, nella specie, ad affermare il diritto agli anticipi sugli alimenti. A tal riguardo, essa sostiene in particolare che il padre, essendo stato assicurato contro la disoccupazione durante il periodo di detenzione in Germania, dovrebbe essere considerato lavoratore subordinato e che al figlio dovrebbe essere corrispondentemente riconosciuto lo status familiare di lavoratore subordinato. Quanto alla legge applicabile, occorrerebbe fare riferimento alla persona del figlio, poiché è nei suoi confronti che le disposizioni dell’Unterhaltsvorschussgesetz austriaco produrrebbero effetti discriminatori. Tale discriminazione si fonderebbe indirettamente sulla nazionalità, poiché sarebbero tipicamente gli stranieri ad essere trasferiti all’estero al fine di scontare pene detentive ed i loro figli cesserebbero quindi di percepire gli anticipi sugli alimenti. Né sarebbe ostativa la circostanza che potrebbero sorgere, simultaneamente, diritti nei confronti della Germania. Infatti, rispetto a tale ipotesi il regolamento n. 1408/71 prevedrebbe norme anticumulo e, più in particolare, l’art. 76, il quale condurrebbe alla sospensione del diritto al beneficio tedesco.
2. Parere
24. L’applicazione del divieto di disparità di trattamento in base alla nazionalità in forza dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 presuppone, anzitutto, che sussista l’ambito d’applicazione rationae personae del regolamento e che sia applicabile la normativa austriaca.
a) Sull’ambito d’applicazione rationae personae del regolamento n. 1408/71
25. Ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 1408/71, l’ambito d’applicazione rationae personae sussiste se il figlio deve essere considerato quale familiare di un lavoratore subordinato o autonomo (9) . Nel caso in esame, non si dispone di informazioni sulla situazione della madre. Occorre pertanto verificare se il padre possa essere considerato quale lavoratore subordinato.
26. La nozione di lavoratore subordinato accolta nel regolamento n. 1408/71 non coincide con quella di lavoratore subordinato del regolamento n. 1612/68 e dell’art. 39 CE (10) . Nel contesto dell’art. 39 CE e del regolamento n. 1612/68 deve considerarsi lavoratore la persona che esegue per un certo tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di questa, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una retribuzione (11) . L’art. 1, lett. a), comma i), del regolamento n. 1408/71, definisce, per contro, come lavoratore dipendente la persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai rami di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati.
27. Il governo tedesco e la Commissione considerano a ragione il padre lavoratore dipendente, in considerazione del fatto che questi – secondo quanto riferito dal governo tedesco – era assicurato contro la disoccupazione nel corso della maggior parte del periodo di detenzione in Germania. Benché il governo austriaco dubiti che i detenuti possano costituire lavoratori subordinati ai sensi del regolamento n. 1408/71, tale tesi contraddice tuttavia la chiara definizione di cui all’art. 1, lett. a), comma i), del regolamento n. 1408/71. Il riferimento contenuto in detta disposizione allo status previdenziale è altresì giustificato, avendo il regolamento n. 1408/71 primariamente ad oggetto il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri. Un valido sistema di coordinamento deve comprendere anche i diritti di natura previdenziale acquisiti nel corso dell’espiazione delle pene detentive.
28. Non si può escludere l’applicazione del regolamento n. 1408/71 neppure in base al rilievo che il padre, in qualità di detenuto, non potesse avvalersi alla libertà di circolazione. Secondo costante giurisprudenza, il regolamento n. 1408/71, ai sensi del suo art. 1, si applica a tutti i lavoratori dipendenti, ai sensi del suo art. 1, che abbiano la cittadinanza di uno Stato membro e che si trovino in una delle situazioni giuridiche, con riferimento transnazionale, disciplinate dal regolamento, nonché ai loro familiari (12) . Nel caso di specie, il necessario riferimento transnazionale deriva già dalla circostanza che padre e figlio si trovano in Stati membri diversi (13) .
29. Conseguentemente, durante il periodo di reclusione, il padre costituiva un lavoratore subordinato ai sensi del regolamento n. 1408/71, essendo assicurato contro la disoccupazione. Eventuali brevi interruzioni del periodo assicurativo, ad esempio per i mesi di gennaio ed agosto 2002, non sono idonei a mettere in discussione il suo status di lavoratore subordinato, essendo qualitativamente equiparabili a periodi di vacanza o di malattia.
b) Sulla legge applicabile
30. Tuttavia, è discutibile che al figlio di un lavoratore occupato in Germania sia applicabile l’Unterhaltsvorschussgesetz austriaco e non sia piuttosto da applicare l’Unterhaltsvorschussgesetz tedesco. La legge applicabile si determina in base alle norme di collisione di cui agli artt. 13 e segg. del regolamento n. 1408/71. Se la legge applicabile al figlio derivasse dalla stessa situazione del medesimo, egli sarebbe allora soggetto – come sostiene la Commissione – alla legge austriaca, a norma dell’art. 13, n. 2, lett. f), giacché questi risiede in Austria e non gli é applicabile nessuna delle altre norme di collisione. Se, invece, la legge applicabile – come ritiene il governo austriaco – dovesse essere determinata in base alla situazione del padre, allora si dovrebbe applicare la legge tedesca, poiché il padre era occupato in Germania a decorrere dal febbraio 2002 e, quanto meno, risiedeva in tale paese nel gennaio 2002.
31. Nella giurisprudenza si rinvengono elementi a sostegno della tesi secondo la quale la legge applicabile dipende dalla situazione del padre. Nella sentenza Humer (14) , la Corte ha stabilito che la figlia residente in Francia poteva pretendere, in base al regolamento n. 1408/71, anticipi a norma dell’Unterhaltsvorschussgesetz austriaco sugli alimenti cui aveva diritto nei confronti del padre inizialmente occupato e, successivamente, disoccupato in Austria. Se il criterio determinante fosse stato la persona della figlia, allora sarebbe stata applicabile la legge francese. Nella sentenza Hoever e Zachow (15) la Corte ha riconosciuto ai coniugi residenti in Olanda di lavoratori occupati in Germania il diritto alle prestazioni familiari tedesche. Ciò non sarebbe stato possibile se fosse stata applicabile la legge olandese.
32. In linea di principio, il ricorso alla nozione di lavoratore dipendente obbligatoriamente assicurato appare giustificato, nell’ambito del regolamento n. 1408/71, anche rationae materiae. La maggior parte delle prestazioni sociali previste si basa, infatti, sui regimi assicurativi.
33. Il ragionamento deve essere quindi proseguito muovendo dal presupposto che, in linea di principio, è applicabile la legge dello Stato membro in cui è occupato il lavoratore subordinato o autonomo per effetto del quale trova applicazione il regolamento n. 1408/71. Ogni collegamento, in qualsivoglia forma, al criterio del luogo di residenza del figlio condurrebbe quindi, nella fattispecie in esame, all’applicazione della legge di due Stati membri – ossia, accanto alla legge dello Stato di occupazione del padre, anche quella del luogo di residenza del figlio.
34. Tuttavia, la regola fondamentale sancita dall’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71, secondo la quale ogni persona deve essere soggetta alla legge di un solo Stato membro, esclude il collegamento alla legge di due Stati membri. Inoltre, la Corte, secondo costante giurisprudenza, ha accolto la tesi secondo cui le disposizioni del Titolo II del regolamento n. 1408/71, nel cui ambito rientra l’art. 13, costituiscono un sistema chiuso ed uniforme di norme di collisione. Tali disposizioni dovrebbero, inter alia, impedire la simultanea applicazione delle prescrizioni normative di più Stati membri e le difficoltà che ne potrebbero derivare (16) . Un simile doppio collegamento sarebbe, quindi, incompatibile con gli obiettivi perseguiti dall’art. 13 del regolamento n. 1408/71. Ne consegue, pertanto, che nell’individuazione dei diritti dei familiari occorre applicare soltanto la legge applicabile al debitore principale – nel caso in esame, il padre.
35. Ciononostante, la Commissione rileva che, nella fattispecie in esame, dovrebbe trovare applicazione sia la legge austriaca sia quella tedesca. A questo proposito essa rimanda all’art. 76 del regolamento 1408/71, che disciplina il cumulo dei diritti alle prestazioni familiari. Questa disposizione sarebbe superflua se, in ragione delle norme di collisione, dovesse applicarsi sempre un’unica legge.
36. La sentenza McMenamin (17) sembra confermare la tesi dell’applicabilità di due ordinamenti giuridici, quanto meno rispetto alle prestazioni familiari. Tale causa riguardava prestazioni familiari in favore di una lavoratrice subordinata che lavorava in Irlanda del Nord e risiedeva nella Repubblica d’Irlanda. Essa percepiva già prestazioni dall’Irlanda e pretendeva, aggiuntivamente, le prestazioni previste dalla normativa britannica. Ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, in questo caso avrebbe dovuto trovare applicazione esclusivamente la legge britannica. Tuttavia, la Corte ha precisato che il principio sancito dall’art. 13, a norma del quale il lavoratore subordinato è soggetto soltanto alla legge dello Stato di occupazione, non esclude che, per singole prestazioni, possano trovare applicazione disposizioni speciali di detto regolamento. La Corte ne ha dedotto l’applicabilità delle norme anticumulo di cui agli artt. 76 del regolamento n. 1408/71 e 10 del regolamento n. 574/72 (18) .
37. Pertanto, nella causa McMenamin, il rinvio ad un ordinamento giuridico determinato per effetto delle norme di collisione di cui al regolamento n. 1408/71 non ha fatto sì che fosse impedita l’applicazione delle disposizioni di un altro ordinamento giuridico. Ciò non costituisce, però, una deroga alle norme di collisione. La Corte ha, piuttosto, semplicemente ammesso che lo Stato di residenza può attribuire, indipendentemente dal regolamento n. 1408/71, prestazioni di cui deve tenersi conto nell’ambito delle disposizioni anticumulo. Per contro, le norme anticumulo e la sentenza McMenamin non producono conseguenze giuridiche quanto alla legge applicabile in base alle norme di collisione contenute nel regolamento n. 1408/71. Trova così conferma il rinvio alla sola legge tedesca.
38. Anche la tesi della Commissione, secondo cui occorrerebbe far riferimento alla persona del figlio – atteso che le norme dell’Unterhaltsvorschussgesetz austriaco produrrebbero effetti indirettamente discriminatori con riguardo alla sua persona – non può trovare accoglimento. La legge applicabile non può essere desunta dalle eventuali conseguenze giuridiche che si produrrebbero nel singolo caso, poiché le conseguenze giuridiche presuppongono proprio l’applicabilità delle relative norme. Ciò è particolarmente evidente per il divieto di discriminazione. Una discriminazione è ipotizzabile soltanto quando un soggetto sovrano tratti diversamente due fattispecie analoghe, ovvero sottoponga due fattispecie diverse al medesimo trattamento. Tuttavia, se il figlio non è soggetto alla normativa previdenziale austriaca, egli non subisce neanche una discriminazione da parte dell’Austria.
39. Pertanto, qualora venga fatto valere, sulla base del regolamento n. 1408/71, il diritto a prestazioni familiari fondate sulla persona del padre, non trova applicazione la legge austriaca, bensì quella tedesca (19) .
c) Conclusione provvisoria
40. Laddove la domanda di pronuncia pregiudiziale fa riferimento al regolamento n. 1408/71, essa va risolta nel senso che l’art. 3 non osta ad una disciplina nazionale che escluda il cittadino comunitario avente diritto al mantenimento dalla percezione dell’anticipo sugli alimenti, allorché il padre debitore dell’assegno alimentare sconti una pena detentiva non nello Stato nel quale era occupato precedentemente all’arresto, bensì nel proprio Stato d’origine.
B – Sul regolamento 1612/68
1. Sull’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68
a) Osservazioni della Commissione
41. La Commissione suggerisce di riformulare la domanda pregiudiziale al fine di verificare la sussistenza di una violazione del divieto di discriminazione ai sensi dell’art. 39 CE nel combinato disposto con l’art. 7 del regolamento 1612/68.
42. Essa richiama alla sentenza Nazli (20) , per sostenere che una detenzione temporanea non condurrebbe alla perdita dello status di lavoratore subordinato del padre, ai sensi dell’art. 39 CE e dell’art. 7, n. 2, del regolamento 1612/68. Il figlio stesso potrebbe invocare l’art. 7, n. 2, del regolamento 1612/68. Gli anticipi sugli alimenti costituirebbero un vantaggio sociale a norma di tale disposizione. Una discriminazione indiretta sussisterebbe in quanto il trasferimento sarebbe ipotizzabile solo rispetto a detenuti senza cittadinanza austriaca. Il ragionamento fondato sulla controprestazione da parte del detenuto lavorativamente attivo sarebbe una riflessione puramente fiscale, che non potrebbe giustificare tale discriminazione.
43. Gli altri soggetti partecipanti al procedimento non si sono espressi con riguardo al regolamento n. 1612/68.
b) Parere
44. La domanda di pronuncia pregiudiziale effettivamente non fa riferimento al regolamento n. 1612/68. Ma, poiché la Corte si adopera a fornire al giudice nazionale tutte le indicazioni necessarie ai fini di una decisione del caso a quo che sia aderente al diritto comunitario (21) , questo spunto della Commissione merita un esame più approfondito.
45. Ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento 1612/68, il lavoratore subordinato, cittadino di uno Stato membro, gode nel territorio degli altri Stati membri degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali. Tale principio della parità di trattamento vieta, nella concessione di tali vantaggi, qualsiasi discriminazione palese o dissimulata fondata sulla nazionalità.
46. L’applicazione di detto divieto di discriminazione presuppone che un lavoratore subordinato sia occupato in un altro Stato membro. A questo riguardo, può essere presa in considerazione, nella specie, esclusivamente la persona del padre. Tuttavia, nel periodo in questione il padre non si trovava più nello Stato ospitante, ossia l’Austria, bensì in Germania, suo Stato d’origine.
47. Inoltre, è discutibile se il padre, come detenuto, costituisse un lavoratore subordinato. Per il regolamento n. 1612/68 – diversamente dal regolamento n. 1408/71 – vale la definizione generale di lavoratore subordinato di cui all’art. 39, che non fa riferimento alla posizione previdenziale. Ai sensi di tale norma, si deve considerare lavoratore subordinato la persona che esegue per un certo tempo, in favore di un’altra e sotto la direzione di questa, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una retribuzione (22) .
48. Benché, in linea di principio, i detenuti nelle carceri tedesche eseguano prestazioni sotto la direzione di altri, in contropartita delle quali percepiscono una limitata retribuzione, tuttavia lo status di detenuto è incompatibile con il concetto di libertà di circolazione del lavoratore. La libertà di circolazione rappresenta la libertà del singolo di esercitare un’attività professionale di propria scelta in un luogo di propria scelta. I detenuti subiscono una restrizione per quanto riguarda, in ogni caso, il luogo dell’attività da loro svolta ed in pratica, anche per quanto riguarda, il più delle volte, il genere dell’attività. Inoltre, la Corte ha già negato lo status di lavoratore subordinato nel caso di attività lavorative svolte nel contesto di normative dirette all’inserimento nel lavoro allo scopo di conservare, ripristinare o migliorare le capacità lavorative di coloro i quali, per un periodo prolungato, non fossero in grado, per circostanze inerenti alla loro persona, di svolgere normale attività lavorativa (23) . A tale riguardo, la Corte ha ritenuto determinante il fatto che tali attività lavorative non possono essere considerate come attività economiche reali ed effettive, giacché costituiscono solo un mezzo di rieducazione o di reinserimento del lavoratore nel mondo del lavoro. L’occupazione dei detenuti presenta, perciò, funzione analoga alla risocializzazione (24) . Pertanto, durante il periodo di detenzione, il padre non poteva essere considerato lavoratore subordinato ai sensi del regolamento n. 1612/68.
49. Esclusa la diretta applicabilità dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, soltanto un eventuale precedente status giuridico del padre quale lavoratore subordinato in Austria potrebbe deporre a favore dell’applicazione di detto divieto di discriminazione.
50. Secondo la giurisprudenza, benché il soggetto interessato perda, in linea di principio, con la cessazione del rapporto di lavoro, lo status di lavoratore subordinato, tuttavia tale status può produrre, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, determinati effetti successivi (25) che sono indicati, essenzialmente, nella sentenza Lair (26) . Tali effetti riguardano la permanenza nello Stato ospitante successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto del raggiungimento dell’età pensionabile o di inabilità al lavoro, come pure nell’ipotesi di occupazione in un altro Stato membro (27) . In caso di disoccupazione, sussiste altresì il diritto di soggiorno (28) ed il divieto di discriminazione rispetto ai lavoratori nazionali, ove si tratti della reintegrazione professionale o del ricollocamento (29) e dell’accesso a scuole professionali o centri di riqualificazione (30) . Inoltre, nella sentenza Lair, la Corte ha esteso il divieto di discriminazione con riguardo ai vantaggi previdenziali generali anche alla prosecuzione continuata di un’attività professionale tramite studi universitari (31) .
51. In nessuna di queste ipotesi, tuttavia, gli effetti successivi legati allo status di lavoratore subordinato riguardano gli anticipi sugli alimenti in favore dei familiari dei detenuti. Non si tratta di un’ipotesi di prepensionamento, né sono in discussione il diritto di soggiorno o il reinserimento professionale. Diversamente dalla fattispecie di cui alla sentenza Lair, inoltre, la situazione di un detenuto (32) non è caratterizzata, di regola, da una continuità rispetto al rapporto di lavoro precedente, bensì da un’interruzione.
52. Secondo la Commissione, si sarebbe in presenza di un’altra forma di effetto successivo di un precedente rapporto di lavoro. Analogamente alla fattispecie di cui alla sentenza Nazli (33) , la detenzione deve essere considerata mera interruzione temporanea dello svolgimento dell’attività lavorativa in qualità di lavoratore migrante, interruzione che non giustificherebbe la sospensione dei diritti del lavoratore migrante e dei suoi familiari. Tale causa verteva sul diritto di un lavoratore subordinato turco di ottenere, dopo un determinato periodo d’occupazione, il libero accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata e di conseguire, corrispondentemente, anche una posizione garantita con riguardo al diritto di soggiorno. Requisito necessario a tal fine è, secondo la decisione del Consiglio d’associazione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell’associazione fra la Comunità e la Turchia, l’appartenenza continuata al mercato regolare del lavoro dello Stato ospitante. In tale fattispecie, la Corte ha mosso dal presupposto che, durante una temporanea custodia cautelare, il lavoratore subordinato non era più disponibile sul mercato del lavoro, ritenendo tuttavia tale circostanza irrilevante qualora tale situazione rimanga provvisoria (34) .
53. La causa Nazli è, tuttavia, ben difficilmente paragonabile alla fattispecie in esame, poiché riguardava non i diritti previdenziali dei lavoratori, bensì il diritto di soggiorno e l’accesso al mercato del lavoro. Inoltre, il sig. Nazli non era detenuto in seguito ad una condanna penale, bensì era soggetto a custodia cautelare. La carcerazione preventiva deve essere considerata quale temporanea interruzione dell’attività professionale, se non altro già in considerazione della presunzione d’innocenza. La pena detentiva ha, per contro, un effetto ben più incisivo, in ogni caso laddove abbia una durata tale da escludere la prosecuzione di un rapporto di lavoro.
54. Può quindi ritenersi definitivamente escluso che l’applicazione dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, possa derivare da un attuale ovvero da un precedente rapporto di lavoro in Austria riferito alla persona del padre.
2. Sull’art. 12 del regolamento n. 1612/68
55. Tuttavia, l’applicazione del divieto di discriminazione ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 potrebbe indirettamente derivare dalla circostanza che il figlio segue presumibilmente un corso di istruzione scolastica, circostanza che finora né l’Oberster Gerichtshof, né le parti hanno preso in considerazione nelle loro osservazioni. A termini dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68, i figli del cittadino di uno Stato membro, che sia occupato o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d’insegnamento generale, d’apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi risiedono nel territorio di detto Stato membro. Sebbene tale disposizione sembri riferirsi prima facie soltanto all’accesso alla formazione, la Corte ne ha sviluppato la portata fino a comprendervi un diritto proprio dei figli dei lavoratori migranti, durante il periodo di istruzione nello Stato ospitante, a godere dei vantaggi sociali nella stessa misura spettante ai figli dei cittadini nazionali. Trattandosi di un diritto proprio del figlio e non di un diritto del lavoratore subordinato in favore del figlio, non sussiste neppure una contraddizione con il principio sotteso alle norme di collisione di cui agli artt. 13 e segg. del regolamento n. 1408, ai sensi delle quali, in linea di principio, trova applicazione la legge di un solo Stato.
56. La Corte fonda la sua giurisprudenza relativa all’art. 12 del regolamento 1612/68 sulla considerazione che la realizzazione della libertà di circolazione del lavoratore subordinato, cui mira il regolamento n. 1612/68, renda necessario creare, nella salvaguardia della libertà e della dignità umana, le migliori condizioni possibili per l’integrazione della famiglia del lavoratore subordinato della CE nel paese ospitante (35) . Il contenuto normativo dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68 non è perciò strettamente limitato allo specifico accesso alla formazione, ma si estende a tutte le misure che dovrebbero agevolare la frequenza ai corsi d’insegnamento, anche nella misura in cui queste servano ad assicurare il mantenimento (36) . Nella sentenza Baumbast, la Corte ha addirittura fatto derivare il diritto di soggiorno dei genitori dal diritto dei figli a frequentare i corsi d’insegnamento (37) .
57. L’elemento di maggior interesse per la fattispecie in esame è che la Corte, nella sentenza Echternach e a., ha esteso l’applicazione del divieto di discriminazione di cui all’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, ai figli dei lavoratori migranti, ove frequentino corsi d’insegnamento nel paese ospitante, conformemente all’art. 12 di tale regolamento, giacché ogni altra interpretazione renderebbe detta norma spesso del tutto priva d’effetto (38) . Conseguentemente, i figli dei lavoratori migranti godono per diritto proprio, nello Stato ospitante, degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei figli dei lavoratori nazionali.
58. Per l’applicazione alla fattispecie in esame sarebbe innanzitutto necessario verificare se il figlio possa essere considerato figlio di un lavoratore migrante, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 1612/68. Poiché l’art. 12 del regolamento n. 1612/68 è dettato in favore anche dei figli degli ex lavoratori migranti, non occorre accertare se il lavoratore migrante, nel momento in cui il figlio intende avvalersi della disposizione de qua, si trovi ancora nel paese ospitante o sia ivi lavoratore dipendente (39) . Non è altresì necessario che continuino a sussistere le condizioni di cui all’art. 10. Tale norma definisce la cerchia di soggetti che può risiedere in qualità di familiari presso il lavoratore subordinato nel paese ospitante. Essa esige, in particolare, che il lavoratore garantisca il sostentamento alle persone interessate. Tuttavia, i diritti di cui all’art. 12 del regolamento n. 1612/68 si ricollegano soltanto al fatto che tale situazione sia sussistita nel passato. Nel presente, ne prescindono (40) . È sufficiente pertanto che il figlio abbia vissuto in uno Stato membro con i genitori o con uno dei genitori, nel periodo durante il quale quanto meno uno dei genitori vi risiedesse come lavoratore subordinato (41) . Tale accertamento deve peraltro essere compiuto dal giudice nazionale, non disponendo la Corte di sufficienti informazioni né sulla convivenza del figlio con il padre, né riguardo al precedente status di lavoratore in Austria del padre (42) .
59. Per contro, la Corte può verificare, nel caso in esame, se l’anticipo sugli alimenti rappresenti un vantaggio sociale ai sensi dell’art 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 e, in tale eventualità, se la sua mancata concessione sia compatibile con detta norma.
60. La definizione di vantaggio sociale presenta, com’è immaginabile, ampia portata. Secondo la sentenza Lair, essa comprende tutti i vantaggi che garantiscono al lavoratore migrante, corrispondentemente al terzo ‘considerando’ del regolamento, la possibilità di un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e che, quindi, favoriscono anche la sua promozione sociale (43) . Vi rientrano tutti i vantaggi, fondati o meno su un contratto di lavoro, attribuiti ai lavoratori nazionali principalmente in virtù della loro obiettiva qualità di lavoratori dipendenti o, semplicemente, a causa della residenza nel territorio nazionale e la cui estensione ai lavoratori subordinati cittadini di un altro Stato membro appaia perciò atta ad agevolare la mobilità di questi all’interno della Comunità (44) .
61. Da tale principio, la Corte ha derivato, in particolare, che devono essere considerati quali vantaggi sociali un ausilio al sostentamento (45) , speciali prestazioni di sostegno finalizzate al mantenimento degli studenti (46) o anche l’indennità tedesca di educazione (47) , una prestazione familiare ai sensi del regolamento n. 1408/71 (48) .
62. L’anticipo sugli alimenti opera senza dubbio a vantaggio del soggetto a carico, giacché questi percepisce il mantenimento, nonostante che il debitore dell’assegno alimentare non ottemperi ai propri obblighi. Sussiste altresì un’analogia funzionale con le prestazioni finalizzate al pagamento del mantenimento già riconosciute dalla Corte. Come giustamente osservato dalla Commissione, anche l’anticipo sugli alimenti deve essere pertanto considerato quale vantaggio sociale.
63. Occorre quindi di verificare se la distinzione in base al luogo di detenzione del soggetto tenuto al mantenimento sia compatibile con il divieto di discriminazione di cui all’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. Tale distinzione non si fonda direttamente sulla nazionalità. Tuttavia, il principio della parità di trattamento sancito all’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 comprende non solo le discriminazioni palesi basate sulla nazionalità delle persone aventi diritto alla prestazione, ma altresì qualsiasi discriminazione dissimulata che, attraverso l’applicazione di altri criteri di distinzione, conduca in concreto allo stesso risultato (49) .
64. Nella sentenza O’Flynn, la Corte ha definito come segue la discriminazione indiretta:
«Devono essere giudicate discriminatorie…le condizioni poste dall’ordinamento nazionale le quali, benché indistintamente applicabili secondo la cittadinanza, riguardino essenzialmente [...] o in gran parte [...] lavoratori migranti [...] nonché le condizioni che rischiano di essere sfavorevoli, in modo particolare, ai lavoratori migranti [...]. Una soluzione diversa è ammissibile solo se dette disposizioni siano giustificate da considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza dei lavoratori interessati, e se siano adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall’ordinamento nazionale [...]» 50 –Cit. alla nota 49, punti 18 e seg..
65. La circostanza determinante ai fini della mancata attribuzione dell’anticipo sugli alimenti deriva, nel caso in esame, dalla nazionalità del padre. Infatti, solo i condannati di cittadinanza straniera possono scontare, fuori dell’Austria, una pena detentiva inflitta in Austria. Si aggiunga che, inversamente, i cittadini austriaci possono essere trasferiti in Austria, conformemente alla Convenzione, successivamente ad una condanna in un altro Stato membro. In tal caso, i loro figli possono fruire dell’anticipo sugli alimenti. La mancata concessione dell’anticipo sugli alimenti, allorché una pena detentiva venga scontata fuori dell’Austria, ha pertanto effetti svantaggiosi in modo particolare per i familiari dei cittadini di altri Stati membri.
66. Tale diversità di trattamento non può essere giustificata attraverso la fictio di un rapporto tra prestazione, costituita dal lavoro del recluso, e controprestazione, costituita dall’anticipo sugli alimenti. Al riguardo, il governo tedesco rimanda giustamente alla sentenza Mora Romero, nella quale la Corte ha respinto un argomento in tal senso. Nella specie si trattava dell’attribuzione di una pensione per orfani che veniva prorogata per il periodo di servizio militare svolto nello Stato membro tenuto al pagamento, non invece per il periodo di servizio militare svolto in altri Stati membri. La Corte ha rilevato in tale distinzione un’inammissibile discriminazione fondata sulla nazionalità, non giustificabile sulla base di un preteso eventuale carattere risarcitorio della proroga della prestazione (51) .
67. Nella fattispecie in esame, il rapporto sinallagmatico fra la prestazione di lavoro e l’anticipo sugli alimenti risulta ancor più affievolito. L’anticipo sugli alimenti ha, come obiettivo primario, il sostegno della famiglia e, in particolare, del figlio. La controprestazione principale è costituita dal diritto dello Stato austriaco nei confronti del debitore dell’assegno alimentare al rimborso dell’anticipo secondo il par. 29 dell’Unterhaltsvorschussgesetz. Il valore della prestazione di lavoro del recluso, per contro, dovrebbe esaurirsi interamente già attraverso i costi della detenzione (52) che, durante l’espiazione della pena all’estero, cessano di gravare sulle casse statali austriache.
68. Nella concessione degli anticipi sugli alimenti sembrerebbe tuttavia oggettivamente giustificato tenere presenti eventuali prestazioni equivalenti che il figlio percepisca dallo stesso tedesco, a norma del regolamento n. 1408/71, per effetto dell’occupazione del padre. Al riguardo, si dovrebbero corrispondentemente applicare le disposizioni anticumulo ai sensi dell’art. 76 del regolamento n. 1408/71 o dell’art. 10, n. 1, lett. a), comma i), del regolamento n. 574/72 (53) , le quali, in considerazione di ulteriori circostanze, attribuiscono la responsabilità principale per la concessione delle prestazioni all’Austria o alla Germania, ove peraltro l’altro Stato è tenuto a concedere prestazioni aggiuntive, qualora le prestazioni previste dalla propria normativa risultino superiori nel quantum rispetto a quelle dello Stato responsabile in via principale (54) .
69. In sintesi, si può affermare che l’art. 12, nel combinato disposto con l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, osta ad una disciplina che neghi la concessione di un anticipo sugli alimenti al figlio di un lavoratore subordinato migrante obbligato al mantenimento, allorché questi sconti una pena detentiva non nello Stato concedente tale prestazione, bensì nel proprio Stato d’origine, a condizione che
– detto figlio frequenti, nello Stato concedente tale prestazione, corsi d’insegnamento generale, d’apprendistato o di formazione professionale e che
– detto figlio abbia vissuto con i genitori o con uno dei genitori nello Stato concedente tale prestazione, nel periodo in cui almeno uno dei genitori vi risiedeva come lavoratore subordinato.
C – Sull’art. 12 CE
70. L’art. 12 CE vieta le discriminazioni fondate sulla cittadinanza, fatte salve soltanto le disposizioni speciali del Trattato. La riserva a favore di disposizioni speciali, nella quale rientra anche l’attuazione, mediante norme di diritto derivato, di particolari divieti di discriminazione contenuti nel Trattato (55) , è espressione del principio di specialità. Le questioni in esame possono essere risolte già sulla base degli artt. 12 e 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. Non occorre, quindi, procedere ad un esame della questione anche rispetto all’art. 12 CE.
71. Va rilevato, in conclusione, che le considerazioni svolte in ordine all’art. 12 nel combinato disposto con l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 potrebbero essere considerate quale argomento che non é stato oggetto di discussione fra le parti processuali. È pertanto necessario verificare se il principio del contraddittorio imponga la riapertura della fase orale del procedimento, in conformità all’art. 61 del regolamento di procedura.
72. Il principio del contraddittorio giuridico ha, come affermato dalla Corte di Giustizia, l’obiettivo di evitare che la decisione possa eventualmente essere influenzata da un argomento su cui le parti non hanno potuto discutere (56) . Occorre quindi evitare la pronuncia di una sentenza inattesa.
73. Benché nessuna delle parti processuali abbia finora rilevato la possibile applicabilità dell’art. 12 nel combinato disposto con l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, tuttavia non era loro preclusa la possibilità di pronunciarsi su tale soluzione. Quest’ultima scaturisce infatti dalle disposizioni di un regolamento – addirittura autorevolmente citato dalla Commissione – e da una giurisprudenza consolidata. Non vi sono elementi giuridici nuovi. Le parti processuali avrebbero pertanto potuto riconoscere la rilevanza dell’art. 12 nel combinato disposto con l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 rispetto alla fattispecie in esame e assumere posizione a tale riguardo. Per questo motivo si può affermare che non è necessario riaprire la fase orale del procedimento.
V – Conclusione
74. Suggerisco pertanto alla Corte di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale nei seguenti termini:
1) L’art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, concernente l’applicazione dei regimi di sicurezza sociale nei confronti dei lavoratori subordinati e autonomi, nonché dei loro familiari, che si spostano all’interno della Comunità, non osta ad una disciplina nazionale, la quale escluda i cittadini europei aventi diritto al mantenimento dall’attribuzione di un anticipo sugli alimenti, allorchè il padre debitore dell’assegno alimentare sconti una pena detentiva non nello Stato di occupazione prima della detenzione, bensì nel proprio Stato d’origine.
2) L’art. 12 nel combinato disposto con l’art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, concernente la libertà di circolazione del lavoratore subordinato all’interno della Comunità, osta ad una disciplina che escluda dall’attribuzione di un anticipo sugli alimenti il figlio di un lavoratore subordinato migrante tenuto al mantenimento, quando questi sconti una pena detentiva non nello Stato concedente tale prestazione, bensì nel proprio Stato d’origine, a condizione che
– detto figlio frequenti, nello Stato concedente tale prestazione, corsi d’insegnamento generale, d’apprendistato o di formazione professionale e che
– detto figlio abbia vissuto con i genitori o con uno dei genitori nello Stato concedente tale prestazione, nel periodo in cui almeno uno dei genitori vi risiedesse come lavoratore subordinato.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari, che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nel testo in cui al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386 (GU L 187, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
3 – Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libertà di circolazione dei lavoratori subordinati all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), così come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434 (GU L 245, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1612/68»).
4 – Strasburgo, 21 marzo 1983, STCE n. 112.
5 – Come modificato dalla Comunicazione 2 gennaio 2002, Bundesgesetzblatt, parte I, pag. 615.
6 – Sentenza 15 marzo 2001, causa C-85/99 (Racc. pag. I-2261).
7 – Sentenza 5 febbraio 2002, causa C-255/99 (Racc. pag. I-1205).
8 – Sentenza 25 giugno 1997, causa C-131/96 (Racc. pag. I-3659).
9 – Sentenza Humer (cit. alla nota 7, punto 35).
10 – Sentenza 12 maggio 1998, causa C-85/96 Martínez Sala (Racc. pag. I-2691, punto 31).
11 – Sentenza Martínez Sala (cit. alla nota 10, punto 32).
12 – Sentenze 11 ottobre 2001, cause da C-95/99 a C-98/99 e C-180/99, Kahlil e a. (Racc. pag. I‑7413, punto 55); v., anche, in ordine al precedente regolamento n. 3, sentenza 12 novembre 1969, causa 27/69, Compagnie belge d’assurances générales sur la vie et contre les accidents (Racc. pag. 405, punto 4).
13 – Analoga la fattispecie nelle sentenze 16 marzo 1978, causa 115/77, Laumann (Racc. pag. 805, punto 5); 5 marzo 1998, causa C-194/96, Kulzer (Racc. pag. I-895, punto 30) e Humer (cit. alla nota 7, punto 48).
14 – Cit. alla nota 7.
15 – Sentenza 10 ottobre 1996, cause riunite C-245/94 e C-312/94 (Racc. pag. I-4895).
16 – Ciò è sottolineato anche nella sentenza 11 giugno 1998, causa C-275/96, Kuusijärvi (Racc. pag. I-3419, punto 28).
17 – Sentenza 9 dicembre 1992, causa C-119/91 (Racc. pag. I-6393).
18 – Sentenza McMenamin (cit. alla nota 17, punto 14 e seg.).
19 – Per un’analisi dei diritti previsti dall’Unterhaltsvorschussgesetz tedesco, occorre osservare che le sentenze Offermans (cit. alla nota 6) e Humer (cit. alla nota 7) sembrano consentire una corrispondente applicazione di tale prestazione.
20 – Sentenza 10 febbraio 2000, causa C-340/97, Nazli (Racc. pag. I-957).
21 – La Corte ha effettuato un’analisi del regolamento n. 1612/68, ad esempio, nella sentenza 20 giugno 1985, causa 94/84, Deak (Racc. pag. 1873, punti 18 e segg.); il regolamento n. 1408/71 è stato esaminato, pur nell’assenza di un riferimento nella domanda di pronuncia pregiudiziale, nella sentenza Mora Romero (cit. alla nota 8, punti 21 e segg.).
22 – Sentenza Martinez Sala (cit. alla nota 10, punto 32).
23 – Sentenza 31 maggio 1989, causa 344/87, Bettray (Racc. pag. 1621, punti 17 e segg.).
24 – V. Corte Costituzionale tedesca, 2 BvR 441/90, 1° luglio 1998, n. 137 e segg.
25 – Sentenza Martínez Sala (cit. alla nota 10, punto 32).
26 – Sentenza 21 giugno 1988, causa 39/86 (Racc. pag. 3161, punti 31 e segg.); v., anche, sentenze 24 settembre 1998, causa C-35/97, Commissione/Francia (Racc. pag. I-5325, punto 41) e 6 novembre 2003, causa C-413/01, Ninni-Orasche (Racc. pag. I-13187, punto 34).
27 – Art. 39, n. 3, lett. b), CE e regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24).
28 – Art. 7 della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 13).
29 – Art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68.
30 – Art. 7, n. 3, del regolamento n. 1612/68.
31 – Cit. alla nota 26, punto 37 e seg.
32 – Eccezionalmente, tuttavia, la continuazione del rapporto di lavoro non appare esclusa, allorché il detenuto eserciti, durante la detenzione, la professione svolta in precedenza, alle condizioni del mercato, ad esempio nella forma del rapporto libero di occupazione di cui al par. 39, n. 1, della legge tedesca dell’esecuzione penale.
33 – Sentenza Nazli (cit. alla nota 20).
34 – Sentenza Nazli (cit. alla nota 20, punti 41 e segg.).
35 – V., ad esempio, sentenze 17 settembre 2002, causa C-413/99, Baumbast e R. (Racc. 2002, pag. I-7091, punto 50) e 3 luglio 1974, causa 9/74, Casagrande (Racc. pag. 773, punti 3 e seg.).
36 – V., ad esempio, sentenze 15 marzo 1989, cause riunite 389/87 e 390/87, Echternach e a. (Racc. pag. 723, punti 32 e segg.) e Casagrande (cit. alla nota 35, punto 3).
37 – Cit. alla nota 35, punti 68 e segg.
38 – Sentenze Echternach e a., (cit. alla nota 36, punto 34); nonché 13 novembre 1990, causa C‑308/89, di Leo (Racc. pag. I-4185, punti 14 e seg.) e 4 maggio 1995, causa C-7/94, Gaal (Racc. pag. I-1031, punto 30).
39 – Sentenza Echternach e a. (cit. alla nota 36, punti 20 e segg.).
40 – Sentenza Gaal (cit. alla nota 38, punti 20 e segg.).
41 – Sentenze 21 giugno 1988, causa 197/86, Brown (Racc. pag. 3205, punto 30) e Gaal (cit. alla nota 38, punto 27).
42 – Nell’ipotesi in cui il padre non fosse mai stato lavoratore subordinato austriaco, come farebbe supporre l’assicurazione dello stesso in qualità di lavoratore autonomo, occorrerebbe verificare se la libertà di stabilimento o il generale divieto di discriminazione costituiscono fondamento diretto, in favore dei figli dei lavoratori autonomi, a diritti equivalenti a quelli che derivano dal regolamento n. 1612/68 per i figli dei lavoratori dipendenti migranti.
43 – Cit. alla nota 26, punto 20.
44 – Sentenze 27 marzo 1985, causa 249/83, Hoeckx (Racc. pag. 973, punto 20) e Martínez Sala (cit. alla nota 10, punto 25).
45 – Sentenza Hoever e Zachow (cit. alla nota 15, punti 16 e segg.).
46 – Sentenza Hoeckx (cit. alla nota 44, punto 22)
47 – Sentenze Lair (cit. alla nota 26, punto 23); Echternach e a. (cit. alla nota 36, punto 34); di Leo (cit. alla nota 38, punti 14 e seg.) e Gaal (cit. alla nota 38, punto 30).
48 – Sentenza Martínez Sala (cit. alla nota 10, punto 26).
49 – Sentenza 23 maggio 1996, causa C-237/94, O’Flynn (Racc. pag. I-2617, punto 17, con ulteriori rinvii).
50 – Cit. alla nota 49, punti 18 e seg.
51 – . 51 – Sentenza Mora Romero (cit. alla nota 8, punto 35).
52 – Susanne Meyer, «Die Tageshaftkosten der deutschen Strafvollzugsanstalten: Ein Überblick», Darmstadt Discussion Papers in Economics/ Arbeitspapiere des Instituts für Volkswirtschaftslehre, Technische Universität Darmstadt, Numero 121 (2003), afferma che i costi giornalieri di detenzione in Germania sono contenuti fra EUR 69,09 per giorno di detenzione in Baviera ed EUR 91,40 ad Amburgo. In Austria dovrebbero valere cifre corrispondenti.
53 – Regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, concernente l’esecuzione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), così come modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386 (GU L 187, pag. 1).
54 – V. sentenza McMenamin (cit. alla nota 17).
55 – Sentenza Mora Romero (cit. alla nota 8, punto 11).
56 – Ordinanza 4 febbraio 2000, causa C-17/98, Emesa Sugar (Racc. pag. I-665, punto 18).
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