CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JACOBS
presentate il 17 giugno 2004 (1)
Causa C-312/02
Regno di Svezia
contro
Commissione delle Comunità europee
1. Nella causa in esame, la Svezia chiede l’annullamento della decisione della Commissione 26 giugno 2002, 2002/524/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «garanzia» (2), nella parte in cui viene escluso dal finanziamento comunitario l’importo di SEK 18 555 850 per le spese sostenute dalla Svezia. In subordine, la Svezia chiede che la Corte voglia ridurre l’importo escluso dal finanziamento comunitario alla somma di SEK 11 817 748 o, in via di ulteriore subordine, alla somma di SEK 12 436 091.
2. Le spese in oggetto riguardano tasse esatte dalla Svezia per il rilascio di mappe dei terreni. La normativa svedese disponeva che coloro che presentavano domanda per aiuti agricoli comunitari riguardo a una determinata zona dovevano versare una tassa per ottenere una mappa da allegare alla richiesta di sovvenzione. La Commissione ha ritenuto che l’imposizione di una simile tassa fosse in contrasto con la normativa comunitaria (3). La decisione 2002/524 ha di conseguenza escluso dal contributo comunitario una somma che rappresenta l’importo delle tasse esatte nel 1999 per le mappe (4).
Contesto normativo
3. Le norme fondamentali in tema di finanziamento della politica agricola comune erano dettate, nel periodo rilevante, dal regolamento n. 729/70 (5), che stabiliva il finanziamento da parte del Fondo di azioni comuni decise allo scopo di realizzare gli obiettivi definiti nell’art. 33, n. 1, lett. a), CE, ivi compresi gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ed intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli (6).
4. L’art. 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 stabiliva la liquidazione dei conti trasmessi dai servizi ed organismi nazionali autorizzati ad effettuare spese inerenti alle operazioni finanziabili dal Fondo XXX. L’art. 5, n. 2, lett. c), primo comma, imponeva espressamente alla Commissione di escludere dal finanziamento comunitario le spese non effettuate in conformità alle norme comunitarie.
5. L’art. 30 bis del regolamento (CEE) del Consiglio n. 805/68, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (7), stabilisce che gli importi da pagare in virtù di tale regolamento «sono versati integralmente ai beneficiari».
6. L’art. 15, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1765/92, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (8), stabilisce che i pagamenti contemplati in tale regolamento «sono corrisposti integralmente ai beneficiari».
7. Il primo comma dell’art. 8, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione n. 1663/95, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (9), è così formulato:
«Qualora ritenga, a seguito di un’indagine, che le spese non sono effettuate nel rispetto delle norme comunitarie, la Commissione comunica allo Stato membro interessato le proprie risultanze, i provvedimenti da adottare per garantire, in futuro, l’osservanza delle norme stesse».
Fatti
8. In data 17 aprile 1997 la Svezia adottava il Förordningen [regolamento] 1997:183 relativo alle tasse per il rilascio di mappe nell’ambito di aiuti agricoli comunitari a favore degli agricoltori (10). La tassa ammontava a SEK 10 per ettaro della superficie considerata, fino ad un importo massimo di SEK 3 000. Il Förordningen 1997:183 veniva poi abrogato il 1° luglio 2000, e conseguentemente risulta applicabile unicamente agli anni 1998 e 1999. Si valuta che un importo complessivo di SEK 62 291 350 era stato pagato per il rilascio di mappe, di cui la somma di SEK 31 871 925 pare riferirsi al 1998 e la somma di SEK 30 419 425 al 1999.
9. Il 26 giugno 2002 la Commissione ha deciso di escludere dal finanziamento comunitario la somma di SEK 18 555 850 perché non conforme all’art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1765/92 e all’art. 30 bis del regolamento (CEE) del Consiglio n. 805/68 (11).
10. È opinione condivisa che tale esclusione riguardi unicamente le spese effettuate nel 1999, in quanto la Commissione ha ritenuto che le tasse versate nel 1998 (primo anno in cui il Förordningen 1997:183 era applicabile) possano essere considerate quale costo del servizio reso nel fornire una mappa che può essere utilizzata in generale dall’agricoltore interessato. Si può, tuttavia, ritenere che (sebbene ciò non sia affermato esplicitamente nella documentazione sottoposta alla Corte) l’importo escluso, il quale rappresenta solamente una parte dell’ammontare complessivo delle tasse esatte nel 1999, sia riferibile esclusivamente alle tasse richieste per le mappe fornite in relazione alle domande di aiuti rientranti nell’ambito del regolamento in questione.
11. In un primo momento, la Svezia ha sostenuto, quale argomentazione principale, che la lettera con cui la Commissione comunicava inizialmente le sue constatazioni non conteneva valutazione alcuna delle spese da escludere dal finanziamento comunitario, così come disposto dall’art. 8, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione n. 1663/95 (12). Nella sua replica, tuttavia, la Svezia ha riconosciuto che la versione applicabile dell’art. 8, n. 1 (13), non includeva più tale requisito.
Violazione dell’art. 15 del regolamento n. 1765/92 e dell’art. 30 bis del regolamento n. 805/68
12. La Svezia asserisce che il Förordningen 1997:183 non sarebbe incompatibile con l’art. 15 del regolamento n. 1765/92, né con l’art. 30 bis del regolamento n. 805/68, in quanto gli importi cui avevano diritto gli agricoltori svedesi in forza del diritto comunitario sono stati loro integralmente corrisposti.
13. Entrambe le parti citano la sentenza della Corte nella causa Kellinghusen and Ketelsen (14). Tale causa riguardava la conformità di una normativa nazionale che esigeva il versamento di contributi per spese amministrative da parte di coloro che richiedevano i pagamenti compensativi disposti dai regolamenti n. 1765/92 e n. 805/68.
14. La Corte ha osservato in primo luogo che le disposizioni dei regolamenti comunitari devono essere applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri e produrre, per quanto possibile, gli stessi effetti nell’intero ambito della Comunità (15). La Corte ha quindi statuito che:
«Come ha giustamente rilevato la Commissione, l’obiettivo di una compensazione delle perdite di reddito derivanti dalla riduzione dei prezzi istituzionali può essere raggiunto solo se gli aiuti compensativi sono corrisposti integralmente agli agricoltori colpiti dalle conseguenze della riforme della politica agricola comune.
Infatti, il fatto di riconoscere agli Stati membri la facoltà di ridurre gli importi degli aiuti compensativi deducendo o prelevando importi a titolo di contributi per spese amministrative comporterebbe una diversa compensazione delle perdite di reddito degli agricoltori di uno stesso Stato membro e tra gli agricoltori dei vari Stati membri, il che potrebbe pregiudicare l’uniforme applicazione del diritto comunitario, necessaria per evitare disparità di trattamento tra gli operatori economici (sentenza 19 maggio 1998, causa C-132/95, Jensen e Korn- og Foderstofkompagniet, Racc. pag.I-2975, punto 49).
Ne deriva che gli artt. 15, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1765/92 e 30 bis del regolamento (CEE) del Consiglio n. 805/68, come inserito dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2066/92, vietano che le autorità nazionali operino una deduzione sui versamenti effettuati o che esse richiedano il pagamento di contributi per spese amministrative connesse alle domande, i quali hanno per effetto una riduzione dell’importo degli aiuti» (16).
15. A mio avviso, tale decisione è applicabile anche alla questione delle tasse riscosse sulle mappe oggetto del presente caso.
16. La Svezia sostiene che tali tasse non sarebbero state riscosse per coprire le spese amministrative delle autorità svedesi, bensì per il rilascio delle mappe e altresì che l’ammontare complessivo delle tasse era inferiore al costo della realizzazione delle mappe stesse. Inoltre, le tasse non avrebbero costituito una condizione per l’esame e il disbrigo delle richieste di aiuti: le mappe dei terreni sarebbero state inviate a tutti gli agricoltori interessati e successivamente sarebbero state fatturate le tasse. Le domande d’aiuto sarebbero state esaminate e gli aiuti sarebbero stati concessi indipendentemente dal fatto che fossero state versate o meno le tasse.
17. Non ritengo, tuttavia, rilevante alcuno di tali elementi. Come rileva la Commissione, i richiedenti dovevano nondimeno presentare contemporaneamente alla domanda di aiuti una mappa, nonché versare la tassa dovuta per tale mappa. Come ho commentato nelle mie conclusioni nella causa Kellinghusen e Ketelsen, «se il divieto di detrazioni dev’essere effettivo, esso non può essere interpretato in modo puramente formale, nel senso di riguardare le sole detrazioni che vengono realmente effettuate al momento dei pagamenti. Pertanto, il divieto di ogni detrazione deve necessariamente estendersi a tutti gli oneri che sono direttamente e intrinsecamente correlati alle somme versate» (17).
18. La Commissione fa riferimento ad una lettera indirizzata dal Ministro dell’Agricoltura svedese al direttore generale della DG VI (ora DG Agricoltura) datata 2 febbraio 1998, in risposta ad una richiesta d’informazioni riguardo all’istituzione in Svezia di un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, previsto dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 3508/92 (18). In tale lettera (19), il governo svedese chiarisce che il regolamento di cui trattasi richiede un sistema di identificazione delle parcelle agricole in base al quale esaminare le domande di aiuto «superfici». Poiché le mappe disponibili non risultavano adeguate, è stato istituito un sistema di identificazione basato su porzioni di terreno distinte per mezzo di speciali mappe numerate. Dato che l’autorità amministrativa competente utilizza dette mappe nell’esame delle domande di aiuti, anche i richiedenti dovevano servirsene. La realizzazione delle mappe ha comportato rilevanti spese straordinarie. La Svezia ha valutato diverse possibilità di finanziamento del sistema, decidendo infine di imporre il pagamento di una tassa sulle mappe.
19. Risulta pertanto che le tasse per le mappe dei terreni erano finalizzate al finanziamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole introdotto in Svezia conformemente al regolamento n. 3508/92, e, di conseguenza, dirette a coprire le spese amministrative sostenute dalle autorità svedesi.
Contributi per spese amministrative relativi alle mappe delle superfici destinate alla produzione di foraggi
20. In subordine, la Svezia asserisce che le tasse per le mappe dei terreni destinati alla produzione di foraggi non possono essere escluse dal finanziamento comunitario poiché nella lettera della Commissione del 24 ottobre 2000, che si definisce «Comunicazione ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1663/95», si fa menzione unicamente delle detrazioni vietate connesse agli aiuti «superfici» per terreni seminativi. Le superfici destinate alla produzione di foraggi, tuttavia, sono comprese nel regime di premio «animali». Solo in seguito, con una seconda comunicazione ai sensi dell’art. 8, n. 1, ricevuta il 6 agosto 2001, la Commissione ha specificato che anche le tasse sulle mappe dei terreni destinati alla produzione di foraggi sarebbero state escluse dal finanziamento comunitario.
21. La Commissione afferma di non aver ricevuto dalla Svezia informazioni dettagliate circa gli aiuti versati per le superfici destinate alla produzione di foraggi prima del maggio 2001. Stante l’insussistenza di un obbligo di includere nella prima comunicazione del 24 ottobre 2000 (20) una valutazione delle spese di cui proporre l’esclusione, il fatto che tale comunicazione citasse unicamente i terreni seminativi non può inficiarla. La Svezia non può neppure sostenere che, di conseguenza, sarebbe stata nell’impossibilità di stabilire quali provvedimenti correttivi adottare, in quanto aveva abolito le tasse sulle mappe sia dei seminativi, sia delle superfici destinate alla produzione di foraggi il 1° luglio 2000.
22. Alla luce di quel che precede ritengo che il ricorso della Svezia debba essere respinto.
Tasse sulle mappe dei terreni per i quali sia stata presentata anche domanda di aiuto su base agro‑ambientale o regionale
23. La Svezia sostiene ulteriormente che le tasse sulle mappe non sarebbero illegittime laddove si trattava di mappe di superfici per le quali era stato richiesto anche l’aiuto su base agro‑ambientale o regionale. L’art. 15 del regolamento n. 1765/92 e l’art. 30 bis del regolamento n. 805/68 non riguardano gli aiuti su base agro‑ambientale o regionale. Nel caso di superfici per le quali veniva richiesto tanto l’aiuto «superfici» o l’aiuto «animali» quanto l’aiuto su base agro‑ambientale o regionale, la tassa sulla mappa considerata era identica a quella che sarebbe stata percetta qualora la domanda fosse stata presentata unicamente per l’aiuto «superfici» oppure per l’aiuto «animali». La Commissione, tuttavia, propone di escludere le tasse sulle mappe delle superfici che fossero oggetto di entrambi i tipi di aiuto (da un lato, aiuto su base agro‑ambientale o regionale, dall’altro, aiuto «superfici» o aiuto «animali»).
24. Non vedo come tale argomentazione possa essere utile alla Svezia. La Commissione ha escluso un importo corrispondente alle tasse sulle mappe versate da coloro che richiedevano aiuti «superfici» o aiuti «animali» per il fatto che tali pagamenti costituiscono deduzioni vietate dall’art. 15 del regolamento n. 1765/92 e dall’art. 30 bis del regolamento n. 805/68. Come già esposto in precedenza, ritengo che l’interpretazione della Commissione di tali disposizioni sia corretta. La circostanza che tali richiedenti abbiano presentato domande anche per altri tipi di aiuti non può avere alcuna rilevanza sulla violazione degli artt. 15 o 30 bis o sulle conseguenze di tali violazioni.
Conclusioni
25. Alla luce delle osservazioni che precedono, propongo alla Corte di:
1) respingere il ricorso;
2) condannare il ricorrente alle spese.
1 – Lingua originale: l'inglese.
2 – GU L 170, pag. 77.
3 – Come esposto infra, ai paragrafi 5 e 6.
4 – V. infra, paragrafo 10.
5 – Regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), modificato, in particolare, dal regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287 (GU L 125, pag. 1). Il regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70 è stato sostituito, ed è applicabile alle spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2000, dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).
6 – Artt. 1, n. 3, e 3, n. 1.
7 – Regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), come modificato, in particolare, dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2066 (GU L 215, pag. 49).
8 – Regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 181, pag. 12).
9 – Regolamento (CE) del Consiglio 7 luglio 1995, n. 1663, (GU L 158, pag. 6), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 ottobre 1999, n. 2245 (GU L 273, pag. 5).
10 – Förordningen (1997:183) om kartavgift I ärenden om jordbruksstöd.
11 – La decisione fa riferimento all'art. 30 del regolamento (CEE) n. 805/68; è tuttavia chiaro, e la Svezia concorda, che si intende l'art. 30 bis.
12 – Cit. alla nota 9.
13 – L'art. 8, n. 1 è stato sostituito con effetto dal 30 ottobre 1999 dal regolamento (CE) n. 2245/1999, cit. alla nota 9; la comunicazione della Commissione è datata 24 ottobre 2000.
14 – Sentenza 22 ottobre 1998, cause riunite , Kellinghusen e Ketelsen (Racc. pag. I‑6337).
15 – Punto 16 della sentenza, che cita la sentenza 14 gennaio 1981, causa 819/79, Germania/Commissione (Racc. pag. 21, punto 10).
16 – Punti 19‑21 della sentenza.
17 – Paragrafo 13.
18 – Regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1).
19 – Allegato dalla Commissione nel suo controricorso.
20 – V. supra, paragrafo 11.
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