CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate il 17 febbraio 2004(1)
Causa C-336/02
Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
contro
Brangewitz GmbH
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf)
«Ritrovati vegetali – Regime di protezione – Artt. 14, n. 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 e 9 del regolamento (CE) n. 1768/95 – Utilizzazione da parte degli agricoltori, a fini di moltiplicazione sulle loro terre, del prodotto della raccolta di una varietà protetta – Imprese di trattamento di sementi – Obbligo di fornire informazioni al titolare del ritrovato»
1. Il Landgericht di Düsseldorf (Germania), organo giurisdizionale regionale competente in materia civile e penale, ha sottoposto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali relative all’interpretazione degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (2) , e 9 del regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola (3) .
Esso vuole sapere se il titolare di un ritrovato vegetale protetto possa chiedere informazioni ad un’impresa di trattamento di sementi al fine di verificare l’identità degli agricoltori che si avvalgono della deroga prevista dal n. 1 del detto art. 14 4 –Tale norma consente loro, dietro pagamento di una giusta somma, di piantare sulle loro terre il prodotto derivato da materiale di moltiplicazione di una varietà protetta senza bisogno di autorizzazione., indipendentemente da qualsiasi indizio di avvenuta manipolazione di una varietà registrata a suo nome. Nel caso in cui siano necessari tali indizi esso chiede anche se le informazioni richieste all’impresa riguardino la totalità degli agricoltori che hanno utilizzato sementi di un ritrovato specifico ovvero se si limitino a quelli per i quali sussiste una qualche prova della loro partecipazione al trattamento.
I – Fatti della controversia principale
2. La Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH, ricorrente nella controversia principale, è un’associazione di titolari di ritrovati vegetali protetti e di licenze esclusive. Iscritta come società a responsabilità limitata, essa agisce in rappresentanza dei suoi membri e di quelli del Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter eV, organismo a sua volta socio della detta GmbH, in nome dei quali fa valere taluni diritti all’informazione nei confronti dell’impresa convenuta, la Brangewitz GmbH, in merito al trattamento, a fini di moltiplicazione, di sementi derivanti da una raccolta.
I dati richiesti corrispondono alle campagne di commercializzazione 1997/98, relativamente a 492 ritrovati, 1998/99, relativamente a 517 ritrovati e 1999/2000, relativamente a 574 ritrovati. In tutti i casi si tratta di ritrovati protetti dal diritto nazionale o dall’ordinamento comunitario.
3. Il 19 giugno 2000 la Brangewitz ha inviato un messaggio pubblicitario in cui proponeva di preparare le sementi nelle singole aziende mediante i suoi impianti di trattamento mobili, in particolare operando la setacciatura dei chicchi più grandi e la disinfezione. Le prestazioni «sradicamento, pulizia, selezione e disinfezione» venivano offerte al prezzo di DEM 7,90 per tonnellata.
4. Nella causa principale la ricorrente ha chiamato a testimoniare un gran numero di clienti della Brangewitz, che hanno invocato la deroga dell’agricoltore e prodotto documenti e bolle di consegna emessi da tale impresa. Nelle fatture la pulitura, la selezione e la disinfezione di ciascuna specie, per esempio l’orzo, sono calcolate in base alla quantità. Alcune di esse contenevano informazioni sulle varietà trattate.
Nelle loro dichiarazioni, gli agricoltori che hanno utilizzato, a fini di moltiplicazione sulle loro terre, sementi di ritrovati protetti derivanti da raccolte precedenti, conformemente alle istruzioni contenute in una guida redatta dal Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter per le campagne 1997/98, 1998/99 e 1999/2000, inviata a tutti gli agricoltori assieme ai formulari, hanno indicato che il trattamento è stato effettuato da terzi.
5. La Saatgut Treuhandverwaltung è convinta che la Brangewitz operi come preparatore di sementi, dato che non solo il suo personale si dedica direttamente a tale attività, bensì concede anche in locazione macchinari affinché gli interessati possano impiegarle nelle loro aziende. Dai formulari con i quali gli agricoltori hanno ammesso di essersi avvalsi della deroga, dalle fatture e dalle bolle di consegna spedite emerge che la detta impresa ha manipolato materiale per la moltiplicazione di almeno 71 varietà vegetali protette, i cui diritti spettavano ai suoi associati. Ne consegue che, a suo avviso, tale impresa è obbligata a rilasciare informazioni sulle prestazioni di servizio effettuate.
II – Questioni pregiudiziali
6. La Sezione civile del Landgericht Düsseldorf ha sottoposto le seguenti questioni pregiudiziali per precisare la portata dell’obbligo di informazione a carico dell’impresa che offre agli agricoltori servizi di trattamento di materiale di moltiplicazione ottenuto con la coltivazione, nelle loro aziende, a partire da ritrovati protetti:
«1) Se le disposizioni [degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e 9 del regolamento nº 1768/95] debbano essere interpretate nel senso che il titolare di un ritrovato protetto ai sensi del regolamento n. 2100/94 può chiedere informazioni al fornitore (...) di operazioni di trattamento indipendentemente dalla questione se vi siano indizi che provano che (...) il fornitore di operazioni di trattamento ha effettuato tali operazioni sul ritrovato vegetale protetto.
2) Qualora vi siano indizi per i fatti menzionati al punto 1: se il fornitore (...) di servizi di trattamento debba fornire, in forza del combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e 9 del regolamento n. 1768/95, informazioni relative a tutti gli agricoltori per i quali egli effettua (…) operazioni di trattamento per i ritrovati protetti di cui trattasi, o se egli debba fornirle unicamente per quanto concerne gli agricoltori per i quali il titolare del ritrovato dispone di indizi che provano che (…) il prestatore di operazioni di trattamento ha effettuato le dette operazioni sui ritrovati vegetali protetti di cui trattasi».
III – Normativa comunitaria
7. L’art. 14 del regolamento n. 2100/94, la cui interpretazione viene chiesta dal giudice tedesco, dispone quanto segue:
«Deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali
1. In deroga all’articolo 13, paragrafo 2 e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano unicamente alle specie di piante agricole di:
a) Piante da foraggio:
(...)
b) Cereali:
(...)
c) Patate:
(...)
d) Piante da olio e da fibra:
(...)
3. Nelle norme di applicazione ai sensi dell’articolo 114 sono stabilite, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, le condizioni per porre in applicazione la deroga di cui al paragrafo 1 e per salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell’agricoltore, in base ai seguenti criteri:
– (…)
– le relative informazioni vengono fornite ai titolari, su loro richiesta, dagli agricoltori e dai fornitori di servizi di trattamento; (...)».
8. L’art. 9 del regolamento n. 1768/95, promulgato dalla Commissione per attuare la deroga a favore dell’agricoltore disposta dall’art. 14 del regolamento n. 2100/94, ha il seguente tenore letterale:
«Informazioni del servizio di trattamento
1. Gli elementi informativi specifici che il servizio di trattamento è tenuto a fornire al titolare ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino del regolamento di base, possono formare oggetto di un contratto fra il titolare e il servizio di trattamento interessato.
2. Qualora tale contratto non sia stato stipulato o non sia applicabile, il servizio di trattamento è tenuto a fornire, fatti salvi i requisiti informativi previsti da altra normativa comunitaria o degli Stati membri, al titolare che ne faccia richiesta una dichiarazione in merito all’informazione pertinente. Sono considerati rilevanti i seguenti elementi:
a) il nome del servizio di trattamento, il luogo del suo domicilio e l’indirizzo legale dell’attività,
b) il fatto che il servizio di trattamento abbia trattato o meno, a fini di impianto, il prodotto del raccolto di una o più varietà del titolare, quando la varietà o le varietà sono state dichiarate o note per altre vie al servizio di trattamento,
c) se il servizio ha effettuato il trattamento, la quantità del prodotto del raccolto che appartiene alla varietà o alle varietà in questione, trattato dal suddetto servizio per essere piantato, e la quantità complessiva risultante da tale trattamento,
d) le date ed i luoghi del trattamento di cui al punto c) ed e) il nome e l’indirizzo della persona o delle persone alle quali il servizio di trattamento di cui al punto c) è stato fornito, e le rispettive quantità.
(...)».
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
9. Le parti nella controversia principale, i governi tedesco e dei Paesi Bassi, nonché la Commissione, hanno presentato osservazioni scritte nel presente procedimento, nel termine fissato dall’art. 23 dello Statuto sulla Corte di giustizia.
I rappresentanti della ricorrente e della convenuta, nonché l’agente della Commissione, sono comparsi all’udienza dell’8 gennaio 2004 per presentare oralmente i loro argomenti.
V – La prima questione pregiudiziale
A – Osservazioni presentate dalle parti
10. Secondo la Saatgut-Treuhandverwaltung, l’art. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e l’art. 9 del regolamento n. 1768/95 riconoscono ai titolari un diritto all’informazione ampio per quanto riguarda i loro ritrovati vegetali registrati obbligando le imprese di trattamento di sementi a fornire loro i dettagli richiesti in merito alla lavorazione di materiale registrato, senza dover provare un riferimento ad un’operazione concreta. A suo avviso, in linea di principio, l’impiego di sementi derivanti dal prodotto raccolto grazie alla coltivazione di un ritrovato protetto è vietato, sebbene, in via eccezionale, gli agricoltori abbiano la facoltà di impiegare le sementi di talune specie a determinate condizioni, tra cui quella di fornire al titolare le informazioni da esso richieste; se essi non rispettano tale obbligo, il trattamento, operazione meramente preparatoria, diviene illegale. Il costitutore non è quindi tenuto a dimostrare che l’agricoltore ha violato tale obbligo, né a provare che l’impresa ha trattato materiale di moltiplicazione in un caso concreto. Essa sostiene che le risposte fornite dalle imprese sono molto utili per il titolare, tanto per controllare il ricorso alla deroga da parte degli agricoltori senza dover determinare l’acquisto di uno dei suoi ritrovati, quanto per verificare la veridicità delle dichiarazioni di coloro che vi hanno fatto ricorso.
Tale obbligo è conforme al principio di proporzionalità, in quanto fa riferimento esclusivamente alle quantità trattate e ai soggetti o agli enti per i quali hanno lavorato le imprese di cui trattasi, dato che queste ultime conoscono ed usano tali dettagli per fatturare le loro operazioni.
11. La Brangewitz ritiene che il destinatario di una domanda di informazioni sia il soggetto che effettua direttamente il trattamento delle sementi in qualità di prestatore di servizi, quando sussistono indizi che dimostrano un trattamento del materiale di moltiplicazione derivante da un ritrovato vegetale registrato. I costitutori possono rivolgersi alle imprese citate per ottenere dettagli precisi solo quando desiderano svolgere un controllo per campione ed hanno dimostrato l’esistenza di un rapporto giuridico con taluni agricoltori. La Brangewitz non può essere considerata un prestatore di operazioni di trattamento di materiale di moltiplicazione, in quanto essa non realizza direttamente il lavoro: essa possiede due macchine agricole speciali per pulire i cereali e selezionare le sementi, macchine date in affitto agli agricoltori affinché essi realizzino tali operazioni per loro conto e sotto la propria responsabilità. La fatturazione avviene in funzione delle quantità di cereali trattate.
12. Per il governo tedesco la sola condizione formale imposta dalla normativa comunitaria affinché fornisca le informazioni è che il costitutore le richieda. Le disposizioni di cui si esamina l’interpretazione nel presente procedimento non prevedono la produzione di prove o di indizi. L’agricoltore è legato al costitutore da un rapporto giuridico sorto con l’acquisto di sementi, ma un rapporto di tal tipo non sussiste in capo al soggetto che realizza il trattamento del prodotto della raccolta: il suo obbligo di informazione è autonomo rispetto a quello dell’agricoltore. Se esso dipendesse dall’esistenza di indizi, ciò significherebbe che il costitutore dovrebbe rivolgersi in primo luogo agli agricoltori e l’ottenimento delle prove dipenderebbe dalla loro buona volontà. Secondo tale governo non è sproporzionato che il titolare richieda a tutte le imprese di trattamento di sementi le informazioni rilevanti, indipendentemente dall’esistenza di indizi che dimostrano che essi hanno trattato il prodotto della raccolta proveniente da talune specie protette, poiché si suppone che, nell’esercizio della loro attività professionale, esse trattino regolarmente materiale di varietà registrate.
13. Il governo dei Paesi Bassi e la Commissione esigono che il titolare dimostri l’esistenza degli indizi citati.
B – Soluzione della prima questione
14. Al fine di promuovere lo sviluppo di nuovi ritrovati vegetali, il legislatore comunitario ha deciso nel 1994 di migliorare la protezione dei costitutori istituendo, in primo luogo, un sistema di proprietà industriale per l’insieme del territorio dell’Unione (5) .
15. Secondo il suo art. 1, il regolamento n. 2100/94 istituisce «un sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali come unica forma di proprietà industriale comunitaria per quanto riguarda le varietà vegetali». A partire dalla sua entrata in vigore gli Stati membri hanno la facoltà di accordare diritti di proprietà nazionali, sebbene l’art. 92 vieti il cumulo di protezioni, in modo che nessuno dei ritrovati che beneficiano di una protezione comunitaria possa essere oggetto di una protezione nazionale dei ritrovati vegetali, né di un brevetto. Sono coperti dalla protezione comunitaria i ritrovati di qualsiasi genere e specie botanica, compresi in particolare gli ibridi.
16. Per poter essere protette, le varietà devono essere distinte, omogenee, stabili, nuove ed avere una propria denominazione. Il diritto alla protezione comunitaria dei ritrovati vegetali spetta al costitutore, cioè al soggetto che ha creato o scoperto e sviluppato la varietà, o al suo avente diritto o avente causa.
17. L’art. 13 del regolamento n. 2100/94 riserva al titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il diritto di effettuare in ordine alle varietà taluni atti elencati al n. 2: a) produzione o riproduzione (moltiplicazione); b) condizionamento a fini di moltiplicazione; c) messa in vendita; d) vendita o altra commercializzazione; e) esportazione dalla Comunità; f) importazione nella Comunità, e g) magazzinaggio per uno degli scopi di cui alle lett. da a) a f). Il titolare può concedere un’autorizzazione per l’effettuazione di tali operazioni. Egli può altresì condizionarla o limitarla.
18. L’art. 14, n. 1, contiene una deroga ai diritti del titolare, mirante a salvaguardare la produzione agricola in quanto consente agli agricoltori di utilizzare sulle loro terre, per moltiplicarlo nella loro azienda, il prodotto della raccolta ottenuto con la coltivazione di materiale di moltiplicazione di una varietà che beneficia di una privativa comunitaria sui ritrovati vegetali diversa da una varietà ibrida o di sintesi (6) . Il privilegio dell’agricoltore si applica unicamente a talune specie di piante agricole enumerate al n. 2 e classificate in quattro gruppi: le piante da foraggio, i cereali, le patate e le piante da olio e da fibra (7) .
19. Come sottolineato dalla maggior parte dei partecipanti al presente procedimento, è la terza volta che un giudice tedesco chiede alla Corte di giustizia di fornirgli indicazioni per delimitare il diritto del costitutore ad essere avvertito dell’utilizzazione fatta dagli agricoltori, a fini di moltiplicazione, del prodotto raccolto mediante coltivazione di una varietà registrata a suo favore. Il suo interesse ad ottenere tali informazioni risiede nel fatto che, se gli agricoltori ricorrono alla deroga, essi devono versargli un’equa remunerazione in cambio del fatto di non aver bisogno di sementi per la nuova campagna.
20. Tale remunerazione è sensibilmente inferiore al prezzo del materiale di moltiplicazione della stessa varietà. È la ragione per cui i regolamenti controversi impongono, tanto al beneficiario diretto quanto a chi pone in essere a titolo professionale operazioni di trattamento del prodotto di una raccolta per la sua ulteriore coltivazione, l’obbligo di fornire al titolare informazioni sulle quantità utilizzate o trattate, dettagli che consentono a quest’ultimo di calcolare l’importo che dovrà percepire.
Come indicato dalla Corte al punto 71 della sua sentenza Schulin 8 –Sentenza cit. alla nota 5., l’agricoltore che, dopo essersi avvalso della deroga, non versi al titolare un’equa remunerazione compie, senza esservi stato autorizzato, uno degli atti di cui all’art. 13, n. 2, del regolamento n. 2100/94, con la conseguenza che nei suoi confronti può essere esperita un’azione inibitoria o per ottenere una remunerazione. Inoltre, ove agisca con dolo o con colpa, l’agricoltore è tenuto a risarcire il danno subito dal titolare.
21. Nella causa Schulin, la prima della serie, la Saatgut-Treuhandverwaltung aveva presentato un ricorso contro un agricoltore che aveva rifiutato di compilare il formulario inviatogli per indicare se aveva seminato, durante la campagna 1997/98, 525 varietà vegetali, 180 delle quali erano protette dalla normativa comunitaria. Secondo la ricorrente, il combinato disposto dell’art. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e dell’art. 8 del regolamento n. 1768/95 le consentiva di esigere tali precisazioni da qualsiasi agricoltore, per il solo fatto della sua appartenenza a tale professione, senza dover dimostrare che esso aveva coltivato una varietà registrata.
Nelle conclusioni da me presentate in tale causa ho fatto presente che, per quanto riguarda il ricorso alla deroga, l’obbligo di fornire l’informazione rilevante al titolare concerne tutti gli agricoltori che hanno acquistato con licenza il materiale di moltiplicazione di una varietà registrata, senza che tale obbligo debba estendersi a quelli che non l’hanno mai acquistato, poiché questi ultimi si trovano nell’impossibilità tecnica di utilizzare il prodotto della raccolta.
22. La Corte ha seguito tale proposta nella sua sentenza, dichiarando che le dette disposizioni non autorizzano il titolare ad esigere da qualsiasi agricoltore le informazioni rilevanti, aggiungendo che deve esistere un indizio del fatto che il soggetto al quale sono richieste le informazioni si è avvalso della deroga o può farlo. A tal proposito, l’acquisto di materiale di moltiplicazione rappresenta un’indicazione sufficiente. La Corte ha altresì ammesso la possibilità per i titolari di organizzarsi per ottenere i nomi e gli indirizzi degli acquirenti delle loro varietà protette attraverso i loro distributori (9) .
23. Nella causa Jäger (10) , la seconda esaminata dalla Corte in tale materia, la Saatgut-Treuhandverwaltung perseguiva in giustizia un altro agricoltore che si rifiutava di completare il formulario inviatogli per determinare se, durante la campagna 1997/98, avesse utilizzato nella sua azienda, a fini di moltiplicazione, il prodotto raccolto con la coltivazione di più di 500 varietà di piante. Tale causa riguarda esclusivamente la definizione della nozione di «organizzazione di titolari», che può difenderne i diritti, riportata all’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1768/95, dato che l’altro problema sottoposto alla Corte è identico a quello sollevato nella causa Schulin. Un ingegnoso espediente è stato utilizzato nella causa Jäger per aggirare la difficoltà di rispondere alle conclusioni dell’avvocato generale che, secondo la giurisprudenza Emesa Sugar (11) , partecipa pubblicamente e personalmente al processo di elaborazione della decisione della Corte, mettendo fine al dibattimento tra le parti, di modo che, alla luce del carattere giurisdizionale della sua collaborazione, i suoi atti non sono soggetti al principio del contraddittorio. All’udienza svoltasi nella causa Jäger (il 3 ottobre 2002), dopo la presentazione delle conclusioni della causa Schulin (il 22 marzo 2002), ma prima della pronuncia della sentenza (il 10 aprile 2003), la Saatgut-Treuhandverwaltung ha criticato in udienza pubblica il contenuto delle conclusioni, non conformi alle sue pretese (12) .
24. Occorre quindi delimitare il diritto del costitutore ad ottenere informazioni dalle imprese che trattano sementi per identificare gli agricoltori che devono versargli una remunerazione per essersi avvalsi della deroga durante una campagna determinata.
25. Per precisare le condizioni che consentono all’agricoltore di far valere effettivamente la deroga, proteggendo gli interessi legittimi di cui trattasi, l’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94 ha fissato i criteri che la Commissione deve rispettare in sede di emanazione delle norme di esecuzione, in particolare il regolamento n. 1768/95. Il sesto trattino della disposizione citata obbliga allo stesso modo tanto gli agricoltori quanto i prestatori di servizi di trattamento a fornire al titolare le informazioni rilevanti. Tale esigenza è stata precisata all’art. 8 del regolamento citato da ultimo per quanto riguarda gli agricoltori e all’art. 9, dedicato alle imprese di trattamento. Queste due disposizioni sono formulate in termini simili, salvo gli adeguati adattamenti, somiglianza che ha spinto taluni partecipanti al procedimento pregiudiziale in esame ad ipotizzare un’interpretazione dell’art. 9 parallela a quella data all’art. 8 nella sentenza Schulin, soluzione dalla quale dissento apertamente.
26. L’art. 14, n. 3, secondo trattino, del regolamento n. 2100/94 consente al proprietario o al prestatore di servizi che agisce per suo conto di sottoporre il prodotto della raccolta ad un trattamento, fatte salve le restrizioni imposte per garantire l’identità tra il materiale consegnato e quello che risulta dalla preparazione.
27. Tale disposizione è stata completata dall’art. 13 del regolamento n. 1768/95, ai sensi del quale, se il titolare non ha dato la sua autorizzazione, il prodotto della raccolta di una varietà che beneficia di una protezione comunitaria dei ritrovati vegetali non può essere spostato dall’azienda nella quale è stato ottenuto per essere oggetto di operazioni di trattamento in vista di sua ulteriore coltivazione.
Tale operazione è tuttavia consentita se l’agricoltore adotta le misure necessarie per garantire che il prodotto consegnato sia identico a quello che risulta dalla preparazione e che quest’ultima sia effettuata da un professionista registrato o da qualcuno che dichiara la sua attività all’organismo ufficiale competente per figurare negli elenchi dei servizi di trattamento, professionista che si impegna a sua volta, nei confronti del suo cliente, a restituire lo stesso materiale. Tali elenchi, che avrebbero dovuto essere redatti entro il 1° luglio 1997, così come i registri, sono pubblicati o messi a disposizione delle organizzazioni di titolari, di agricoltori e di trasformatori. Gli Stati membri possono fare uso della facoltà, loro consentita, di determinare i requisiti di qualificazione che le imprese devono soddisfare per poter figurare sugli elenchi.
28. L’obbligo di informare il costitutore, assunto dall’impresa di trattamento di sementi, ne risulta così delimitato, in quanto l’art. 13 del regolamento n. 1768/95 esige che il trattamento sia realizzato da un’impresa specializzata che garantisca l’identità tra il prodotto che le è consegnato e quello da essa fornito; tali condizioni possono essere soddisfatte tanto dalle imprese che effettuano le operazioni nelle proprie aziende quanto da quelle che spostano nell’azienda dell’agricoltore i loro macchinari, il materiale ed il personale necessari al trattamento.
Invece, un’impresa che si limiti a dare in affitto i macchinari agli agricoltori, affinché questi effettuino il trattamento nelle loro aziende non è in grado di garantire il prodotto trattato, anche se la sua fatturazione è basata sulle tonnellate di semi. Il rapporto che lega tale tipo di imprese agli agricoltori non è una prestazione di servizi, bensì una fornitura di beni 13 –Definita come il contratto mediante il quale una delle parti si obbliga a dare all'altra il godimento o l'uso di una cosa per una durata determinata ed un prezzo certo. Art. 1543 del Código civil spagnolo., motivo per cui esse non dispongono delle informazioni che i servizi di trattamento devono fornire ai titolari ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1768/95. Sarebbe quindi inutile che questi ultimi si rivolgano a tale tipo di imprese per controllare la veridicità delle informazioni conformemente all’art. 15 del regolamento n. 1768/95.
29. D’altra parte, solo i servizi di trattamento delle sementi di talune specie elencate all’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2100/94 devono informare il costitutore, in quanto sono i soli ai quali si applica la deroga, dato che il resto del materiale è escluso dal trattamento a fini di moltiplicazione.
30. Al di fuori dei casi in cui l’agricoltore tratta direttamente le sementi nella sua azienda utilizzando macchinari presi in affitto – sicuramente poco numerosi, considerate le conoscenze tecniche specifiche richieste –, le imprese con sede nella Comunità che preparano il prodotto della raccolta delle specie menzionate al paragrafo precedente delle presenti conclusioni per coltivarlo ulteriormente sono tenute a rispondere alle richieste di informazioni loro rivolte dai costitutori.
31. Spetta comunque al giudice nazionale determinare, a partire dalle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia ed alla luce delle prove prodotte, se si tratti di un prestatore di servizi di trattamento di sementi soggetto alle disposizioni del regolamento n. 2100/94 e del regolamento n. 1768/95.
32. Mi rendo conto che tale interpretazione del combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e 9 del regolamento n. 1768/95 differisce dalla proposta che ho formulato nelle mie conclusioni e che è stata adottata dalla Corte di giustizia nella causa Schulin, sebbene gli artt. 8 e 9 di quest’ultimo regolamento abbiano un tenore letterale molto simile. Diverse ragioni spiegano tale differenza e la nuova interpretazione da me ipotizzata si allontana altresì dalla sorprendente soluzione proposta dalla Commissione, almeno alla luce della formulazione della disposizione e della sua finalità.
33. L’art. 8 del regolamento n. 1768/95 determina il contenuto dell’informazione che l’agricoltore deve fornire. Come è stato sottolineato nella causa Schulin, il costitutore è il beneficiario principale e diretto della normativa comunitaria di protezione delle registrazioni di ritrovati vegetali, mentre gli agricoltori ricevono un vantaggio grazie ai progressi realizzati, potendo accedere a materiale di moltiplicazione di migliore qualità. Quando acquistano semi di una varietà protetta, essi instaurano con il titolare un rapporto giuridico che, pur se minimo, si intensifica se il materiale appartiene a una delle quattro specie menzionate all’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2100/94, dato che, utilizzando il prodotto della raccolta per coltivarlo durante un’altra campagna, essi devono versargli una remunerazione.
34. La Corte ha considerato che in tali circostanze un’interpretazione della normativa comunitaria secondo cui tutti gli agricoltori, per il solo fatto di svolgere detto mestiere – anche quelli quindi che non hanno mai acquistato né piantato materiale di moltiplicazione di una varietà protetta appartenente ad una delle specie elencate all’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2100/94 –, debbano fornire ai titolari ogni informazione pertinente eccederebbe quanto necessario per salvaguardare i reciproci interessi legittimi del costitutore e dell’agricoltore. Occorre al riguardo che il titolare disponga di un indizio del fatto che l’agricoltore si è avvalso della deroga o che può farlo, intendendosi con questo l’acquisto di sementi. In ogni caso, spetta al costitutore organizzarsi per conoscere l’identità dei soggetti che acquistano le sue varietà registrate (14) .
35. Al contrario, il presente caso di specie riguarda l’art. 9 del regolamento n. 1768/95, che riporta i dettagli che devono essere forniti dalle imprese di trattamento di materiale di moltiplicazione, i quali si trovano, rispetto al titolare, in una situazione molto diversa da quella degli agricoltori.
36. In primo luogo, in caso di applicazione della deroga prevista a favore degli agricoltori dalla normativa comunitaria, il costitutore, nell’esercizio della sua professione, non entra in rapporto con il servizio di trattamento. Se è vero che, conformemente all’art. 13, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2100/94, è necessaria l’autorizzazione del titolare, il trattamento di sementi protette ai fini della loro moltiplicazione è effettuato dall’impresa trasformatrice nell’azienda dell’agricoltore o nelle sue aziende; ambedue i casi sono soggetti alle disposizioni dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1768/95, che obbligano i due operatori ad adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire che il prodotto consegnato per il trattamento e quello risultante dall’operazione siano identici.
37. In secondo luogo, mentre una buona parte degli agricoltori della Comunità non coltiva alcuna delle specie menzionate all’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2100/94, di modo che sarebbe sproporzionato obbligarli a completare i questionari rilasciati dal costitutore, è molto probabile che le imprese di trattamento di sementi lavorino, nell’esercizio di tale professione, su materiale di moltiplicazione di una varietà protetta. Considerato che, se non hanno firmato contratti, non sono legati al costitutore e che gli agricoltori fanno ricorso a tale categoria di imprese quando si avvalgono della deroga, sembra logico che i titolari possano rivolgersi agli uni o agli altri per ricercare informazioni ed esercitare il loro diritto a percepire un’equa remunerazione.
Tale interpretazione sembra confermata dall’art. 15 del regolamento n. 1768/95, che riguarda il controllo delle imprese di trattamento, dalle quali il titolare può esigere la prova della veridicità delle informazioni mediante fatture, altri documenti idonei all’identificazione del materiale, campioni o addirittura basandosi sull’esistenza di impianti di trasformazione o di magazzinaggio.
38. In terzo luogo, esiste una differenza rilevante tra la redazione dell’art. 8 e quella dell’art. 9 del regolamento n. 1768/95, la quale a mio avviso giustifica che la Corte si allontani, per le imprese di trasformazione di sementi, dalla soluzione adottata nella sentenza Schulin a proposito degli agricoltori e dell’obbligo di informazione. Quando il titolare li interroga, la disposizione non solleva il problema di sapere se essi abbiano acquistato materiale registrato a suo favore, in quanto presume che egli lo sappia, per cui viene chiesto loro direttamente se hanno utilizzato il prodotto della raccolta come materiale di moltiplicazione.
Al contrario, quando i costitutori si rivolgono ai servizi di trattamento, con i quali non hanno alcun previo rapporto giuridico, essi devono anzitutto verificare se hanno trattato sementi di una delle loro varietà per determinare poi, in caso affermativo, le quantità, le date, i luoghi e i beneficiari del servizio. Se il legislatore avesse voluto che il titolare, per contattare un prestatore di servizi di trattamento, disponesse di un indizio del fatto che questi ha trattato materiale protetto nei suoi impianti [per esempio mediante informazioni che l’agricoltore è tenuto a fornire ai sensi dell’art. 8, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1768/95], l’art. 9 sarebbe stato redatto in modo che l’impresa si limitasse a confermare i dettagli noti al titolare. Tuttavia, come dimostrato palesemente dal suo n. 2, lett. b) ed e), tale caso non sussiste.
39. In quarto luogo, anche se il servizio di trattamento lavori nella maggior parte dei casi per un agricoltore ai sensi di un contratto di prestazione di servizi, l’art. 9, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1768/95 prevede l’eventualità che esso ignori la varietà alla quale appartiene il materiale di moltiplicazione trattato e che abbia interesse ad informarsi per adempiere gli obblighi di informazione imposti da tale disposizione. A partire dal momento in cui si ammette che esso ignora se si tratti di una specie protetta, non è logico chiedere al titolare di fornire indizi del fatto che materiale di moltiplicazione registrato a suo nome è stato trattato in tale azienda per chiedere conferma dei suoi sospetti.
40. Infine, il n. 5 dell’art. 8 del regolamento n. 1768/95 prevede che, invece di essere rivolta direttamente all’agricoltore, la richiesta di informazioni sia inviata, con il suo consenso preventivo, ad una cooperativa di cui è membro, ad un fornitore che gli ha prestato il servizio di trattamento durante recenti campagne o a un distributore di sementi, che devono darvi seguito in base al n. 6, a condizione che vi siano stati autorizzati dall’agricoltore.
Non condivido l’opinione della società Brangewitz quando fa valere tale disposizione a sostegno della sua tesi secondo cui, per contattare un’impresa di trattamento, il titolare ha bisogno dell’autorizzazione dell’agricoltore. Tale disposizione ha solo una funzione residuale nel sistema, consentendo che altre imprese, con le quali l’agricoltore entra in contatto nell’ambito della sua attività professionale, forniscano le informazioni a suo nome.
41. Lo stesso vale per il n. 5 dell’art. 9 del regolamento n. 1768/95, ai sensi del quale, invece di prendere contatto con il servizio di trattamento, il titolare può rivolgersi ad organizzazioni aziendali che svolgono tali attività e di cui è membro, ovvero ad agricoltori ai quali ha prestato i suoi servizi durante recenti campagne. Così come nel caso precedente, gli uni e gli altri devono aver ricevuto l’autorizzazione dai prestatori di operazioni di trattamento interessati a fornire tali informazioni. La detta precauzione non sostituisce neanche l’obbligo principale ed autonomo imposto alle imprese di trattamento dai nn. 2 e 3 dell’art. 9 del citato regolamento.
42. Il combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e 9 del regolamento n. 1768/95 deve quindi essere interpretato nel senso che il titolare di una varietà protetta può chiedere informazioni pertinenti ad un’impresa di operazioni di trattamento di sementi appartenenti ad una delle specie vegetali agricole menzionate al n. 2 dell’art. 14 del regolamento n. 2100/94, indipendentemente dall’esistenza di indizi che tale impresa ha trattato materiale di moltiplicazione derivante dalla coltivazione di varietà registrate a suo favore.
VI – La seconda questione pregiudiziale
43. Alla luce della soluzione che suggerisco di dare alla prima questione, non è necessario esaminare la seconda, in quanto essa è stata sottoposta solo in via subordinata nell’ipotesi in cui fosse ritenuta indispensabile la presenza degli indizi citati a dimostrazione dell’esistenza di un trattamento di sementi registrate a nome di un costitutore.
VII – Conclusione
44. Considerato quanto precede, propongo alla Corte di giustizia di risolvere nel modo seguente le questioni pregiudiziali sollevate dal Landgericht Düsseldorf:
«Il combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e 9 del regolamento n. 1768/95 deve essere interpretato nel senso che il titolare di una varietà protetta può chiedere informazioni pertinenti ad un’impresa di operazioni di trattamento di sementi appartenenti ad una delle specie vegetali agricole menzionate al n. 2 dell’art. 14 del regolamento n. 2100/94, indipendentemente dall’esistenza di indizi che tale impresa ha trattato materiale di moltiplicazione derivante dalla coltivazione di varietà registrate a suo favore».
1 – Lingua originale: lo spagnolo.
2 – GU L 227, pag. 1.
3 – GU L 173, pag. 14.
4 – Tale norma consente loro, dietro pagamento di una giusta somma, di piantare sulle loro terre il prodotto derivato da materiale di moltiplicazione di una varietà protetta senza bisogno di autorizzazione.
5 – I precedenti e le caratteristiche del sistema comunitario di protezione giuridica dei ritrovati vegetali sono esposti ai paragrafi 7‑18 delle conclusioni da me presentate il 21 marzo 2002 nella causa Schulin, che ha dato luogo alla sentenza della Corte 10 aprile 2003, causa C‑305/02 (Racc. pag. I-3525).
6 – Van der Kooij, P. A. C. E.: «Introduction to the EC Regulation on Plant Variety Protection», Kluwer Law International 1997, pag. 36: «It only applies in relation to farmers who use the product of their own harvest for propagating purposes on their own holding».
7 – Kiewiet, B.P., presidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, ha affermato in proposito, durante la conferenza tenuta a Einbeck il 26 gennaio 2001 sul tema Modern Plant Breeding and Intellectual Property Rights: «In a nutshell, what the regime amounts to is that a “farmers' privilege” has been created for varieties of the most important agricultural crops protected by Community plant variety rights», pubblicata su /e/articles ocvv/speech bk.pdf.
8 – Sentenza cit. alla nota 5.
9 – Punti 62-68.
10 – Causa pendente C-182/01. V. le mie conclusioni presentate il 7 novembre 2002.
11 – Ordinanza 4 febbraio 2000, causa C-17/98 (Racc. pag. I-665).
12 – Tale incidente è ampiamente chiarito ai paragrafi 28-30 delle conclusioni da me presentate il 7 novembre 2002 nella causa Jäger, cit., nella quale la sentenza non è ancora stata pronunciata.
13 – Definita come il contratto mediante il quale una delle parti si obbliga a dare all'altra il godimento o l'uso di una cosa per una durata determinata ed un prezzo certo. Art. 1543 del Código civil spagnolo.
14 – Paragrafi 57, 63 e 66.
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