CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 19 febbraio 2004(1)
Cause riunite C-361/02 e C-362/02
Stato ellenico
contro
Nikolaos Tsapalos e Konstantinos Diamantakis
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Dioikitiko Efeteio Peiraios (Grecia)]
«Direttiva 76/308/CEE – Assistenza reciproca in materia di recupero di dazi doganali – Applicazione a crediti sorti prima dell'entrata in vigore della direttiva»
I – Introduzione
1. Le due domande di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi, sostanzialmente identiche, poste dal Dioikitiko Efeteio Peiraios (Corte d’appello amministrativa del Pireo), riguardano la questione se la direttiva 76/308/CEE (2) (in prosieguo: la «direttiva 76/308») si applichi nell’ambito del riconoscimento e dell’esecuzione reciproci di crediti doganali italiani in Grecia, sorti prima dell’adozione della direttiva e della sua entrata in vigore in Grecia. La controversia principale, infatti, riguarda rispettivamente il riconoscimento e l’esecuzione in Grecia di un credito doganale dell’Italia nei confronti del sig. Tsapalos (causa C‑361/02) e del sig. Diamantakis (causa C‑362/02), sorto nel 1968.
II – Contesto normativo
A – Diritto comunitario
2. La direttiva 76/308 prevede il riconoscimento e l’esecuzione di determinati crediti di diritto pubblico sorti in un altro Stato membro. Nella versione originaria, essa si applicava a crediti relativi a misure della politica agricola comune e ai dazi doganali. Nella versione del 2001, ora in vigore, la sfera di applicazione si è ampliata fino a comprendere, oltre ai crediti relativi a misure della politica agricola comune, tutti i dazi all’importazione e all’esportazione, nonché i crediti risultanti da imposte, in particolare dall’imposta sul valore aggiunto (3) , da accise (4) , da imposte sul reddito, sul capitale e sulle assicurazioni (5) .
3. Il nucleo della direttiva 76/308 è costituito dall’art. 8, n. 1. Ai sensi di tale articolo, gli Stati membri hanno l’obbligo di riconoscere un titolo di cui l’autorità di un altro Stato membro richiede l’esecuzione e di eseguirlo come un titolo nazionale. Ai sensi dell’art. 8, n. 2, l’autorità adita può riconoscere il titolo ed eseguirlo oppure completarlo o sostituirlo con un titolo che ne autorizzi l’esecuzione nel territorio di detto Stato membro. La direttiva contiene inoltre disposizioni relative alla forma della domanda di esecuzione e alle modalità dell’esecuzione stessa.
B – Diritto nazionale
4. Le disposizioni della direttiva 76/308 sono state trasposte nell’ordinamento giuridico greco con gli artt. 86‑98 (capitolo XI – «Assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti») della legge 1402/1983, recante adeguamento della normativa doganale e tributaria al diritto delle Comunità europee (6) ; inoltre, in forza della delega contenuta in tale legge, è stato adottato il decreto del Ministero delle Finanze 26 marzo 1984, T. 1243/319 (7) . L’art. 86 della legge 1402/1983, – il quale, ai sensi dell’art. 103 della stessa, ha efficacia retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 1981 – prevede che, salvo che altre norme specifiche dispongano altrimenti, le disposizioni del capitolo XI si applicano, tra l’altro, ai crediti doganali dovuti per merci importate da paesi terzi nella CEE.
III – Fatti e questione pregiudiziale
5. Il Ministero delle Finanze italiano, con atto (privo di data) pervenuto al Ministero delle finanze ellenico il 14 dicembre 1992, ha trasmesso a quest’ultimo una domanda di esecuzione datata 23 novembre 1992 ai sensi della direttiva 76/308. La detta domanda faceva riferimento ad un credito doganale nei confronti dei sigg. Tsapalos e Diamantakis, appellati nella causa principale (in prosieguo: gli «appellati»), per un importo complessivo di ITL 1 787 485 050 (8) , ivi compresi gli interessi e le spese accessorie. Essa era accompagnata da una sentenza della Corte d’appello di Catania dell’8 ottobre 1970, con la quale gli appellati erano stati condannati a pene detentive, nonché al pagamento dei dazi doganali e di altre imposte, per importazione illegale in Italia di prodotti del tabacco nel marzo 1968. La Corte di Cassazione, con sentenza 31 gennaio 1972, ha respinto il ricorso proposto contro la prima sentenza.
6. Con decisione 6 febbraio 1996, l’autorità greca competente ha dichiarato il detto titolo esecutivo in Grecia. Su ricorso degli appellati, il giudice di primo grado ha annullato la citata sentenza, dichiarando che la reciproca assistenza tra la Grecia e gli altri Stati membri della Comunità europea viene prestata solo per i crediti che sorgano dopo l’entrata in vigore della legge 1402/1983, vale a dire dopo la data di pubblicazione di tale legge sulla Gazzetta ufficiale, il 1° gennaio 1983. Il credito controverso, invece, sarebbe sorto nel 1968 e sarebbe stato confermato dalle sentenze del 1970 e del 1972.
7. Ai sensi dell’art. 234 CE, il Dioikitiko Efeteio Peiraios, dinanzi a cui lo Stato ellenico ha interposto ricorso, ha sottoposto alla Corte, con sentenza 5 giugno 2002, la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 1 della direttiva [76/308/CEE] debba essere interpretato nel senso che le disposizioni della direttiva stessa si applicano anche ai crediti sorti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore della direttiva e derivanti da un titolo emesso dalle competenti autorità di tale Stato parimenti prima dell’entrata in vigore della direttiva ─ come avvenuto per il titolo esecutivo dello Stato italiano nel caso di specie ─ e che, di conseguenza, tali crediti, che sono rimasti insoluti e non hanno potuto essere ricuperati in un altro Stato membro, possono, dopo l’entrata in vigore della direttiva, decorso il relativo periodo transitorio, ed avvenuto ormai l’adeguamento da parte degli altri Stati membri con l’adozione delle necessarie disposizioni di attuazione, essere riscossi, previa domanda inoltrata, in forza dell’art. 3 della direttiva, da parte dell’“autorità richiedente”all’“autorità adita”».
IV – Argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte
8. Gli appellati osservano che la sentenza della Corte d’appello di Catania del 1970 costituisce una sentenza pronunciata in contumacia, di cui gli stessi sarebbero venuti a conoscenza solo con la notifica della domanda di esecuzione, rispettivamente il 6 settembre 1996 (Diamantakis) e il 31 dicembre 1996 (Tsapalos). Essi rilevano che sia dalla lettera della direttiva sia dalla legge 1402/1983 risulta che le relative disposizioni si applicano solo a crediti sorti dopo la loro entrata in vigore. L’applicazione di tali norme a crediti sorti anteriormente a tale momento violerebbe il principio della certezza del diritto.
9. Il governo ellenico sostiene, analogamente alla Commissione, che la direttiva 76/308 contiene solo norme procedurali. Queste ultime – diversamente dalle disposizioni sostanziali – sarebbero applicabili anche a situazioni pregresse. L’applicazione della direttiva a crediti già sorti al momento della sua entrata in vigore corrisponderebbe allo scopo di garantire l’applicazione integrale ed equa delle regolamentazioni comunitarie nonché di impedire operazioni fraudolente.
10. La Commissione aggiunge che la direttiva è conforme alla normativa doganale comunitaria. Ai sensi dell’art. 2 del codice doganale (9) , la normativa doganale comunitaria si applicherebbe in modo uniforme in tutto il territorio doganale della Comunità. Le obbligazioni doganali sorgerebbero, indipendentemente dallo Stato importatore, con il medesimo ammontare e alle stesse condizioni. La direttiva completerebbe il detto sistema con le sue norme relative all’assistenza reciproca nell’esecuzione di crediti doganali.
11. La direttiva 76/308, ai sensi dell’art. 1, si applicherebbe a tutti i crediti di cui all’art. 2, sorti in un altro Stato membro. Ad eccezione della versione inglese, tutte le versioni linguistiche utilizzerebbero in tale sede il tempo verbale passato, il che deporrebbe a favore dell’applicabilità della direttiva ai crediti sorti prima della sua entrata in vigore. I lavori preparatori non darebbero nessuna indicazione in proposito. La Commissione, tuttavia, avrebbe affermato in un documento di lavoro del 22 dicembre 1980 che la direttiva si applica a tutte le domande di esecuzione presentate dopo il 1° gennaio 1978, a prescindere dal momento in cui è sorto il credito da eseguire. Il legislatore comunitario non avrebbe neanche ristretto la sfera di applicazione ratione temporis tramite un apposito regime transitorio, come avrebbe fatto in altri casi (10) .
V – Analisi
A – Versione applicabile della direttiva 76/308
12. Il giudice del rinvio chiede un’interpretazione della direttiva 76/308 in merito all’applicazione conforme alle direttive delle norme di trasposizione nazionali. Senza voler risolvere in anticipo la questione fino a che punto la direttiva preveda il riconoscimento e l’esecuzione di crediti sorti prima della sua entrata in vigore, occorre esaminare quale versione della direttiva sia rilevante per la causa principale.
13. Oggetto della presente controversia è la decisione delle autorità doganali elleniche 6 febbraio 1996 sul riconoscimento e l’esecuzione del titolo italiano. Di conseguenza, solo la versione della direttiva in vigore a quell’epoca (11) può costituire il punto di riferimento ai fini della valutazione della legittimità della decisione impugnata. Pertanto, non viene presa in considerazione la direttiva 76/308, come modificata dalla direttiva 2001/44 (12) .
B – Applicabilità della direttiva 76/308 a crediti sorti prima della sua entrata in vigore
14. Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 76/308, le disposizioni della stessa riguardano crediti di cui all’art. 2, sorti in un altro Stato membro. Nessun elemento, nel tenore di tali norme, indica che la direttiva si applichi solo a crediti sorti dopo la sua adozione. In particolare, la direttiva non contiene disposizioni transitorie che ne restringano l’ambito di applicazione in tal senso. Neanche l’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica (13) prevede disposizioni speciali per l’entrata in vigore o l’ambito di applicazione della direttiva 76/308 in Grecia. Si applica, piuttosto, la regola generale di cui all’art. 2 dell’Atto di adesione, ai sensi della quale gli atti comunitari si applicano in Grecia a decorrere dal momento dell’adesione, il 1° gennaio 1981.
15. Solo la versione inglese dell’art. 1 della direttiva 76/308 («claims (…) which arise in another Member State») potrebbe far pensare ad una conclusione diversa. Alla luce del fatto che tutte le altre versioni linguistiche utilizzano il tempo verbale passato nella sede corrispondente, la divergenza nel testo inglese potrebbe costituire un’imprecisione della traduzione. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, il significato di una disposizione per cui vi sia disparità tra le diverse versioni linguistiche va determinato alla luce del sistema e della finalità della normativa (14) .
16. Scopo della direttiva, ai sensi del suo secondo ‘considerando’, è l’eliminazione degli ostacoli al funzionamento del mercato comune che derivano dalle difficoltà nell’esecuzione internazionale di determinati crediti di diritto pubblico. Inoltre, la stessa deve garantire l’applicazione integrale ed equa delle norme comunitarie nell’intera Comunità. In particolare, la direttiva osta a che alcuni debitori possano sottrarsi al loro obbligo di pagare le imposte menzionate dalla direttiva spostando la propria residenza o il domicilio in un altro Stato membro . In tal modo, essa assicura che il ricorso ai diritti di libera circolazione garantiti dal Trattato non abbia effetti negativi sul recupero dei crediti.
17. La direttiva adempie al detto scopo precisamente garantendo il recupero più esteso possibile di tutti i crediti che non sono ancora prescritti, ossia anche di quelli che sono sorti prima della sua entrata in vigore. In tal modo, essa realizza anche un’applicazione equa ed efficace del diritto doganale comunitario.
18. A ciò si aggiunge che la direttiva va interpretata alla luce dell’obbligo di leale cooperazione degli Stati membri con la Comunità e tra loro (15) previsto dall’art. 10 CE (16) . Questo principio richiede un’interpretazione estensiva della direttiva, tale da garantire che le autorità dello Stato adito soddisfino il più possibile i diritti dello Stato richiedente. Per quanto riguarda il recupero d’imposte che costituiscono risorse proprie della Comunità, come ad esempio i dazi doganali, la cooperazione degli Stati membri è diretta anche a realizzare l’interesse finanziario della Comunità.
19. Sin dalla sua adesione, anche la Grecia è soggetta all’obbligo di leale cooperazione con gli altri Stati membri. Tale cooperazione – nei limiti in cui risulti necessaria per l’attuazione del diritto comunitario – può estendersi a situazioni sorte prima dell’adesione della Grecia alla Comunità.
20. Va tuttavia accertato se l’applicazione della direttiva 76/308 a crediti sorti prima della sua entrata in vigore sia esclusa perché altrimenti sarebbe violato il principio di irretroattività.
21. Secondo una giurisprudenza costante, per garantire l’osservanza dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, le norme comunitarie di diritto sostanziale devono essere interpretate come applicabili a situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto qualora dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che dev’essere loro attribuita tale efficacia (17) . Come la Commissione ed il governo ellenico hanno correttamente rilevato, tuttavia, tale principio non si applica alle norme procedurali (18) .
22. Le norme sostanziali disciplinano l’esistenza e il contenuto di diritti, mentre il diritto processuale riguarda principalmente l’organizzazione della procedura d’attuazione dei diritti. La direttiva 76/308 non contiene norme relative al sorgere di crediti o al loro contenuto. Sotto questo aspetto, sono rilevanti solo il diritto nazionale dello Stato richiedente e rispettivamente la corrispondente normativa comunitaria sostanziale direttamente applicabile negli Stati membri, come ad esempio il codice doganale. La direttiva disciplina unicamente il riconoscimento e l’esecuzione dei crediti pubblici sorti in un altro Stato membro. Pertanto, le sue disposizioni vanno qualificate come norme procedurali, applicabili anche a crediti sorti prima della sua entrata in vigore senza che ciò costituisca una violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.
C – Esistenza di un credito ai sensi dell’art. 2, lett. c), della direttiva 76/308
23. Presupposto per l’applicazione della direttiva 76/308 è che i crediti controversi rientrino nella sfera di applicazione della direttiva stessa. Tuttavia, dalla direttiva non risulta se l’autorità adita sia legittimata a svolgere un esame a tale proposito o se invece sia vincolata dalla qualificazione del credito effettuata dall’autorità richiedente, l’unica a cui siano noti la fattispecie all’origine della controversia e il diritto nazionale applicabile.
24. La tesi del vincolo per l’autorità adita potrebbe essere avvalorata dall’art. 6, n. 2, della direttiva 76/308, il quale dispone che, ai fini dell’esecuzione, «ogni credito che sia oggetto di una domanda di ricupero è considerato credito dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, salva l’ applicazione dell’ articolo 12». Inoltre, pare che l’autorità adita possa rinunciare ad un’esecuzione, salvo il caso previsto dall’art. 12, relativo alla sospensione dell’esecuzione qualora venga intrapresa un’azione giudiziaria, solo ai sensi dell’art. 14, che nella fattispecie non è applicabile.
25. Tuttavia, è conforme al principio dello Stato di diritto che, ad ogni modo, l’autorità adita possa o addirittura debba rinunciare al riconoscimento e all’esecuzione qualora il credito in questione, sulla base delle informazioni trasmesse, palesemente non rientri nella sfera di applicazione della direttiva 76/308. Infatti, in tal caso potrebbe mancare un fondamento normativo per l’attivazione dell’autorità adita, in quanto le norme di trasposizione nazionali non superano l’ambito di applicazione previsto dalla direttiva.
26. La sfera di applicazione della direttiva 76/308 nella versione qui rilevante (19) si estende, in forza del suo art. 2, lett. c), a crediti relativi ai dazi doganali, ai sensi dell’ art. 2, lett. b), della decisione del Consiglio 21 aprile 1970, 70/243/CECA, CEE, Euratom, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (in prosieguo: la «decisione 70/243») (20) . Occorre esaminare se l’imposizione doganale di cui trattasi costituisca un credito ai sensi della decisione citata, sebbene il credito sia sorto già nel marzo 1968.
27. Costituiscono dazi doganali e pertanto risorse proprie della Comunità ai sensi dell’art. 2, lett. b), della decisione 70/243 i dazi della tariffa doganale comune e gli altri diritti fissati dalle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi non membri. E’ vero che l’unione doganale è stata completata solo il 1° luglio 1968 (21) . Tuttavia, la tariffa doganale comune era già stata gradualmente introdotta prima di tale data, ai sensi degli artt. 19 e seguenti del Trattato CE. Di conseguenza, anche i crediti sorti anteriormente al 1° luglio 1968 possono costituire dazi della tariffa doganale comune, a cui si applica la direttiva 76/308.
28. Questa conclusione non è contraddetta dal fatto che il sistema delle risorse proprie della Comunità all’epoca non esistesse ancora, ma sia stato introdotto solo con la decisione 70/243. Forse, in origine, era intenzione del legislatore comunitario rendere possibile, con l’adozione della direttiva, solo il riconoscimento reciproco e l’esecuzione internazionale dei crediti spettanti alla Comunità come risorse proprie. Ciò è indicato dal riferimento alla decisione 70/243 nell’art. 2 della direttiva 76/308. Sulla base delle successive modifiche, però, l’ambito di applicazione è stato esteso anche ad altre imposte che entrano a far parte soprattutto o esclusivamente del bilancio nazionale, come ad esempio le imposte sul valore aggiunto e le accise.
29. Di conseguenza, anche i crediti doganali sorti nel marzo 1968 in uno Stato membro della Comunità rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 76/308 e possono essere oggetto di esecuzione in un altro Stato membro ai sensi delle disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva.
30. Semmai occorrerebbe valutare se, nel caso di specie, violazioni di principi generali del diritto che devono essere rispettati per tutti i provvedimenti nell’ambito di applicazione del diritto comunitario, in particolare dei principi del processo equo (22) , della buona amministrazione (23) e dello Stato di diritto, ostino all’esecuzione del credito controverso.
31. In tale contesto non è chiaro, da un lato, se i debitori siano stati informati della determinazione dell’obbligazione doganale nei loro confronti in maniera tale da consentire loro di proporre ricorso. Così, nel procedimento dinanzi alla Corte, gli appellati hanno sostenuto di essere venuti a conoscenza dell’esistenza del titolo italiano solo in seguito alla decisione delle autorità elleniche sul riconoscimento e l’esecuzione dello stesso, notificata loro rispettivamente il 6 settembre ed il 31 dicembre 1996.
32. Dall’altro lato, va accertato se il procedimento, protrattosi dal sorgere dell’obbligazione doganale nel 1968 fino all’azione di esecuzione in Grecia nel 1996, non abbia avuto una durata eccessiva e a chi quest’ultima debba essere imputata. A tale proposito, tuttavia, il solo fatto di eccepire il termine di prescrizione non potrebbe, di per sé, pregiudicare la legittimità dell’esecuzione.
33. Spetta al giudice del rinvio accertare nel dettaglio le circostanze di fatto ed eventualmente valutarle alla luce dei principi menzionati.
VI – Conclusione
34. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale sottopostale dal Dioikitiko Efeteio Peiraios come segue:
la direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, relativa all’assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali, nella versione in vigore il 6 febbraio 1996, si applica a crediti doganali sorti in uno Stato membro della Comunità prima dell’entrata in vigore della direttiva e per cui lo Stato membro in questione ha emesso un titolo prima dell’entrata in vigore della direttiva stessa.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali (GU L 73, pag. 18), come modificata, da ultimo, dalla direttiva del Consiglio 15 giugno 2001, 2001/44/CE (GU L 175, pag. 17).
3 – Direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1071/CEE, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali (GU L 331, pag. 10).
4 – Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/108/CEE (GU L 390, pag. 124).
5 – Direttiva 2001/44, cit. alla nota 2.
6 – FEK A' 167, I.
7 – FEK A' 179, I.
8 – Corrispondenti, in base alla conversione in euro, a EUR 923 159.
9 – Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).
10 – La Commissione cita, in particolare, l'art. 66 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
11 – Ossia la direttiva come modificata dalla direttiva 92/12 (cit. alla nota 4) e dall'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 274).
12 – Cit. alla nota 2.
13 – Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU 1979, L 291, pag. 17).
14 – Sentenze 27 marzo 1990, causa C‑372/88, Cricket St Thomas (Racc. pag. I‑1345, punto 19) e 9 marzo 2000, causa C‑437/97, EKW e Wein & Co. (Racc. pag. I‑1157, punto 42).
15 – V., riguardo all'obbligo di cooperazione degli Stati membri tra loro, sentenze 22 marzo 1983, causa 42/82, Commissione/Francia (Racc. pag. 1013, punto 36) e 11 giugno 1991, causa C‑251/89, Athanasopoulos e a. (Racc. pag. I‑2797, punto 57).
16 – In dottrina si afferma persino che dall'art. 10 CE potrebbe derivare direttamente un obbligo di riconoscere atti amministrativi di altri Stati membri (v. von Bogdandy, in: Grabitz/Hilf, Das Recht der Europäischen Union, Art. 10, punto 52, con riferimento alla sentenza 7 maggio 1991, causa C‑340/89, Vlassopoulou, Racc. pag. I‑2357).
17 – Sentenze 24 settembre 2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e a./Commissione (Racc. pag. I‑7869, punto 119) e 15 luglio 1993, causa C‑34/92, GruSa Fleisch (Racc. pag. I‑4147, punto 22).
18 – Sentenze 7 settembre 1999, causa C‑61/98, De Haan Beheer (Racc. pag. I‑5003, punti 13 e 14) e 12 novembre 1981, cause riunite 212/80‑217/80, Salumi e a. (Racc. pag. 2735, punto 9).
19 – La problematica qui affrontata non si porrebbe se venisse applicata la direttiva 76/308, come modificata dalla direttiva 2001/44. La nuova versione, infatti, si applica in linea generale ai dazi all'importazione (art. 2, lett. c), che sono definiti all'art. 3 come «i dazi doganali e gli oneri che hanno effetto equivalente sulle importazioni, nonché gli oneri previsti all'importazione nell'ambito della politica agricola comune o di disposizioni specifiche relative a determinati prodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli».
20 – GU L 94, pag. 19.
21 – V., in proposito, la decisione del Consiglio 26 luglio 1966, 66/532/CEE, relativa alla soppressione dei dazi doganali e al divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri nonché all'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato (GU n. 165, pag. 2971), nonché il regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950, relativo alla tariffa doganale comune (GU L 172, pag. 1).
22 – V., in proposito, sentenze 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. I‑8417, punto 21) e 29 maggio 1997, causa C‑299/95, Kremzow (Racc. pag. I‑2629, punto 14), nonché il parere 28 marzo 1996, 2/94 (Racc. pag. I‑1759, punto 33).
23 – V. art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), nonché le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs 22 marzo 2001, causa C‑270/99 P, Z/Parlamento (Racc. pag. I‑9197, paragrafo 40).
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