CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 27 maggio 2004 (1)
Causa C-366/02
Gerd Gschoßmann
contro
Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Halle (Germania)]
«Politica agricola comune – Regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi – Pagamenti compensativi per le superfici destinate a seminativi o messe a riposo – Esclusione per i terreni destinati a “colture permanenti”– Nozione»
1. La presente causa verte sull’interpretazione della nozione di «terreni destinati (…) a colture permanenti» ai sensi dei regolamenti (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (2), e (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1251, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (3).
I – Quadro giuridico
2. Nell’ambito della riforma della politica agricola comune, realizzata nel 1992, il legislatore comunitario istituiva un nuovo regime di sostegno ai coltivatori di seminativi. Tale regime è inteso a evitare la sovrapproduzione nel settore, a garantire un migliore equilibrio del mercato ravvicinando i prezzi comunitari ai prezzi del mercato mondiale e a compensare la perdita di redditi causata dalla riduzione dei prezzi comunitari mediante un pagamento compensativo a favore degli agricoltori (4).
3. I principi che disciplinavano la concessione degli aiuti ai seminativi venivano pertanto modificati. A partire dal 1992, di conseguenza, i pagamenti compensativi non sono più legati al volume della produzione, ma alla superficie dei terreni e alle rese delle singole regioni della Comunità (5). Inoltre, il legislatore comunitario ha subordinato la concessione dei pagamenti compensativi all’obbligo, per i coltivatori, di ritirare dalla produzione una parte dei loro terreni seminativi.
4. Ai sensi del regolamento di base del 1992, un pagamento compensativo può essere concesso per i terreni destinati a seminativi o per quelli ritirati dalla produzione. L’art. 9 di tale testo esclude tuttavia taluni terreni dal beneficio dei pagamenti compensativi. Ivi è previsto che:
«Le domande di pagamento compensativo e il ritiro dei seminativi dalla produzione non possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli».
5. A tenore del regolamento (CEE) n. 2780/92 (6), come modificato dal regolamento (CE) n. 1959/94 (7), la nozione di «colture permanenti» (8) è così definita:
«Colture escluse dall’avvicendamento, diverse dai pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e producono ripetuti raccolti, ad eccezione dei seminativi pluriennali di cui all’allegato II».
6. Tale testo è stato sostituito con regolamento (CE) n. 658/96 (9), ma la definizione della nozione di «colture permanenti» è rimasta identica, dal momento che questa contempla (10):
«Colture escluse dall’avvicendamento, diverse dal pascolo permanente, che occupano il terreno per almeno cinque anni e producono ripetuti raccolti, ad eccezione delle colture pluriennali».
7. Successivamente, il regolamento di base del 1992 e il regolamento n. 658/96 venivano sostituiti con i regolamenti n. 1251/99 e, rispettivamente, (CE) n. 2316/1999 (11). Tali testi hanno tuttavia mantenuto sia l’esclusione dai pagamenti compensativi per i terreni che, al 31 dicembre 1991, erano destinati a colture permanenti o a usi non agricoli (12) come pure la definizione della nozione di «colture permanenti» citata supra al paragrafo 6 delle presenti conclusioni (13).
II – Rinvio pregiudiziale
8. Nella specie, il Verwaltungsgericht Halle (Germania) si propone di far precisare tale nozione di «terreni destinati (…) a colture permanenti (…) o ad usi non agricoli». È stato infatti adito con una controversia tra il sig. Gerd Gschoßmann, agricoltore, e l’Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd (ufficio dell’agricoltura e del riassetto fondiario) (14), in merito ad una domanda di rimborso di pagamenti compensativi.
9. La controversia si incentra sulla questione se il sig. Gschoßmann possa beneficiare di pagamenti compensativi per terreni sui quali in precedenza aveva meli e che erano sfruttati come frutteti. Secondo l’ordinanza di rinvio, tali terreni si suddividono in tre categorie:
– sulla prima parte dei terreni, al 31 dicembre 1991 erano ancora piantati meli che non venivano più irrorati e la cui frutta, nel 1991, non veniva raccolta. Il dissodamento di tali superfici era già stato deciso e veniva realizzato in un momento successivo;
– sulla seconda parte dei terreni, gli alberi erano già stati abbattuti alla data di riferimento. Tuttavia giacevano ancora sui terreni, il che impediva qualsiasi sfruttamento del campo. Solo più tardi è stato proceduto alla loro rimozione e,
– sulla terza parte, gli alberi erano già stati abbattuti e rimossi, ma i terreni non erano ancora stati destinati ad un nuovo impiego.
10. Il giudice a quo rileva che, se tali terreni sono stati considerati come «terreni destinati, al 31 dicembre 1991, (…) a colture permanenti (…) o ad usi non agricoli» ai sensi del regolamento di base, il sig. Gschoßmann perderebbe il beneficio dei pagamenti compensativi che egli ha ottenuto dall’ufficio. Per contro, qualora tali terreni alla data di riferimento non costituiscano terreni destinati a colture permanenti o ad usi non agricoli, il sig. Gschoßmann potrà conservare i pagamenti compensativi da lui percepiti.
11. Nutrendo tuttavia dubbi circa l’interpretazione da dare alle disposizioni di cui trattasi, il Verwaltungsgericht Halle ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se una destinazione a coltura permanente di terreni ai sensi dell’art. 9 del regolamento (…) n. 1765/92 (…) o dell’art. 7 del regolamento (…) n. 1251/1999 (…) richieda lo sfruttamento economico delle piante (in questo caso meli) esistenti sui detti terreni.
2) Se i terreni siano ancora destinati a colture permanenti qualora il proprietario o l’affittuario, durante il periodo di crescita, ometta di irrorare le piante e poi non raccolga più i frutti degli alberi.
3) In caso di soluzione negativa della seconda questione, se la destinazione dei terreni a colture permanenti cessi quando il proprietario o l’affittuario prenda la decisione di abbattere in un momento successivo i meli che si trovano sul terreno, ma non realizzi tale intento entro la data di riferimento. Se la soluzione da dare a tale questione muti qualora, entro la data di riferimento, un’altra impresa venga incaricata dell’abbattimento.
4) In caso di soluzione negativa anche della terza questione, se la destinazione a colture permanenti cessi quando il proprietario o l’affittuario ha abbattuto i meli senza l’intenzione di piantare nuovi alberi. In altre parole: se in un caso del genere la data limite per l’abbattimento al 31 dicembre 1991 corrisponda anche alla data limite da prendere in considerazione per quanto riguarda il regime di sostegno.
5) In caso di soluzione negativa della quarta questione, se la destinazione a colture permanenti dei terreni cessi con la rimozione dal terreno degli alberi abbattuti prima della data di riferimento, al fine di prepararli per renderli coltivabili.
6) Qualora taluna delle circostanze sopra elencate faccia cessare la destinazione dei terreni a colture permanenti, si pone la questione se, ai sensi di uno dei suddetti regolamenti, i terreni debbano qualificarsi, sulla base della destinazione di utilizzo alla data di riferimento, come destinati ad usi non agricoli e, in tal caso, se taluna delle circostanze sopra citate possa fare cessare tale qualifica».
III – Analisi delle questioni pregiudiziali
12. A mio avviso, le questioni sottoposte a questa Corte dal Verwaltungsgericht Halle possono raggrupparsi in tre categorie, che vanno esaminate l’una dopo l’altra.
13. La prima serie di questioni riguarda il tipo di sfruttamento richiesto dalla nozione di «terreni destinati (…) a colture permanenti o ad uso non agricolo». Il giudice a quo vuole sapere se tale nozione esiga uno sfruttamento dei terreni di cui trattasi e, più particolarmente, uno sfruttamento a fini di lucro (prima questione), l’impiego di insetticidi o la realizzazione di raccolti (seconda questione).
14. A questo riguardo, il giudice a quo ha citato una decisione dell’Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt (Germania ) del settembre 2001, il quale ha giudicato che la nozione di «terreni destinati (...) a colture permanenti» presupponeva che i terreni fossero sfruttati a fini di lucro e che la semplice destinazione dei terreni a colture permanenti, senza manutenzione, non era sufficiente per farli rientrare nell’art. 9 del regolamento di base del 1992. Con la prima serie di questioni il giudice a quo vuole pertanto avere certezza circa l’esattezza della definizione data dal giudice di appello.
15. A questo proposito, al pari della Commissione delle Comunità europee, ritengo che la nozione di «terreni destinati (...) a colture permanenti» non richiede uno sfruttamento dei terreni e che una assenza di sfruttamento degli stessi, senza particolari manutenzioni, è sufficiente a farli rientrare nell’eccezione prevista dai regolamenti di base.
16. Di fatto, gli artt. 9 del regolamento di base del 1992 e 7 del regolamento di base del 1999 richiedono soltanto che i terreni siano «destinati» a colture permanenti alla data di riferimento.
17. Letteralmente, il verbo «destinare» significa «imprimere a (qualche cosa) un uso» (15). L’aggettivo «destinati», utilizzato nel regolamento di base, chiede pertanto che i terreni abbiano ricevuto un uso particolare o una destinazione particolare, nella specie, colture permanenti. Per contro, tale aggettivo non esprime l’idea secondo cui i terreni debbono, inoltre, costituire oggetto di uno sfruttamento o di una manutenzione particolare.
18. Pertanto, l’espressione «terreni destinati (…) a colture permanenti» può richiedere che l’uomo abbia, in un determinato momento, adottato le misure necessarie per consentire ai terreni di ricevere colture permanenti e che abbia effettivamente dedicato tali terreni a siffatte colture. Per contro, non richiede che tali terreni, una volta destinati a colture permanenti, costituiscano oggetto di uno sfruttamento. Le altre versioni linguistiche delle disposizioni di cui trattasi, utilizzano, del resto, termini che rievocano egualmente un’assenza di sfruttamento dei terreni, e non una manutenzione attiva («tierras dedicadas» in spagnolo, «Flächen gestellt werden» in tedesco, «land which was under» in inglese e «terreni destinati» in italiano).
19. Tale analisi letterale sembra essere confermata dalla ratio degli artt. 9 del regolamento di base del 1992 e 7 del regolamento di base del 1999. Infatti, è noto che, oltre ai terreni destinati a colture permanenti, altri terreni sono esclusi dal beneficio dei pagamenti compensativi: si tratta dei terreni destinati ai pascoli permanenti e alle colture forestali. Orbene, come sottolineato dalla Commissione, i pascoli permanenti e le colture forestali non presuppongono uno sfruttamento delle terre sulle quali sono ospitati: essi possono senz’altro consistere in una produzione puramente naturale di erbe (nel primo caso) o di alberi (nel secondo caso) (16). Non sarebbe pertanto logico pretendere una siffatta condizione per le colture permanenti che sono escluse dal beneficio dei pagamenti compensativi allo stesso titolo dei pascoli permanenti e delle colture forestali.
20. Infine, il requisito di uno sfruttamento dei terreni sembra difficilmente conciliabile con gli obiettivi perseguiti dagli artt. 9 del regolamento di base del 1992 e 7 del regolamento di base del 1999.
21. Infatti, tali disposizioni hanno l’obiettivo di evitare che terreni, che, prima dell’entrata in vigore del regolamento di base del 1992, non erano seminati ad arativi, comincino ad esserlo al solo scopo di percepire pagamenti compensativi (17). Orbene, se si ammette la condizione controversa, terreni che sono stati destinati ad arativi solo dopo il 31 dicembre 1991, potrebbero sfuggire all’esclusione degli artt. 9 del regolamento di base del 1992 e 7 del regolamento di base del 1999 per il motivo che essi non costituiscono oggetto di uno sfruttamento o di una manutenzione particolare. In altre parole, terreni che non rientrerebbero nella ratio dei regolamenti di base potrebbero dar luogo ad aiuti per il motivo che non costituiscono oggetto di uno sfruttamento a fini di lucro, di uso di pesticidi o di raccolti.
22. La seconda serie di questioni verte sulle circostanze idonee a far cessare la destinazione dei terreni a colture permanenti. Il giudice a quo vuole sapere se tale definizione cessi nel momento in cui il gestore adotta la decisione di abbattere i meli o di affidare tale compito ad un imprenditore (terza questione), al momento dell’effettiva radicazione dei meli (quarta questione), oppure al momento della rimozione degli alberi abbattuti (quinta questione).
23. Tali questioni non dovrebbero porre particolari difficoltà. Infatti, nella misura in cui gli artt. 9 del regolamento di base del 1992 e 7 del regolamento di base del 1999 richiedono soltanto la presenza di colture permanenti sui terreni, e non il loro sfruttamento, si può considerare che i terreni cessano di essere destinati a colture permanenti nel momento in cui tali colture spariscano irrimediabilmente. La semplice decisione di abbattere gli alberi, senza darvi esecuzione, non è dunque sufficiente. Per contro, non è richiesto che gli alberi, una volta abbattuti, vengano rimossi poiché, da un punto di vista biologico, questi sono spariti nel momento in cui sono stati eradicati.
24. L’ultima questione, infine, verte sulla qualifica che debbono ricevere i terreni allorquando cessano di essere destinati a colture permanenti. Il giudice a quo vuole sapere se, allorché gli alberi sono stati eradicati e i terreni hanno dunque cessato di essere destinati a colture permanenti, tali terreni debbono considerarsi destinati a «usi non agricoli» ai sensi degli artt. 9 del regolamento di base del 1992 e 7 del regolamento di base del 1999(sesta questione).
25. Conformemente al senso comune delle parole, il termine «agricolo» designa l’insieme dei lavori destinati alla produzione dei vegetali e degli animali (18). Un terreno destinato a usi agricoli è quindi un terreno destinato alla produzione di animali o di vegetali. Orbene, nella specie, è noto che i terreni controversi non hanno ricevuto alcuna particolare destinazione dopo l’eradicazione dei meli. Non essendo destinati alla produzione di animali o di vegetali, essi costituiscono terreni destinati «usi non agricoli» ai sensi dei regolamenti di base.
IV – Conclusione
26. Tenuto conto degli elementi sovraesposti, suggerisco pertanto a questa Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dal Verwaltungsgericht Halle come segue:
«L’art. 9, primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, e l’art. 7, primo comma, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1251, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, debbono essere interpretati nel senso che:
– l’espressione “terreni destinati (…) a colture permanenti (…)” non richiede uno sfruttamento dei terreni e, in particolare, uno sfruttamento a fini di lucro, l’impiego di insetticidi o la realizzazione di raccolti;
– i terreni cessano di essere destinati a colture permanenti ai sensi di tali disposizioni al momento dell’eradicazione dei vegetali piantati su tali terreni, e
– i terreni che, dopo l’eradicazione dei vegetali di cui sopra, non sono destinati alla produzione di altri vegetali o alla produzione di animali, costituiscono “terreni destinati (…) a usi non agricoli” ai sensi delle dette disposizioni».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – GU L 181, pag. 12 (in prosieguo, anche: il «regolamento di base del 1992»).
3 – GU L 160, pag. 1 (in prosieguo, anche: il «regolamento di base del 1999»).
4 – V., in particolare, secondo ‘considerando’ del regolamento di base del 1992.
5 – Ibidem (quinto ‘considerando’ e art. 2, n. 2, primo comma).
6 – Regolamento della Commissione 24 settembre 1992, relativo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 281, pag. 5).
7 – Regolamento della Commissione 27 luglio 1994 (GU L 198, pag. 93).
8 – V. allegato I, punto II.
9 – Regolamento della Commissione 9 aprile 1996, che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 91, pag. 46).
10 – V. allegato I, punto 2.
11 – Regolamento della Commissione 22 ottobre 1999 (GU L 280, pag. 43).
12 – Art. 7, primo comma, del regolamento di base del 1999.
13 – Allegato I, punto 2, del regolamento n. 2316/1999.
14 – In prosieguo: l’«ufficio».
15 – V. Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Parigi, Éditions Dictionnaires Le Robert, 1999 [nota del traduttore: il testo francese in originale: «Le verbe “consacrer”signifie destiner (quelque chose) à un usage»].
16 – V., in questo senso, la definizione della nozione di «pascoli permanenti» figurante nei regolamenti nn. 2780/92, come modificato dal regolamento n. 1959/94 (allegato I, punto I), 658/96 (allegato I, punto 1) e 2316/1999 (allegato I, punto 1).
17 – V., in particolare, diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento di base del 1992 e ventiseiesimo ‘considerando’ del regolamento di base del 1999.
18 – V. Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, cit.
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