CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
POIARES MADURO
presentate il 25 maggio 2004(1)
Causa C-384/02
Anklagemyndigheden
contro
Knud Grøngaard
Allan Bang
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Københavns Byret (Danimarca)]
Anklagemyndigheden
contro
Knud Grøngaard
Allan Bang
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Københavns Byret (Danimarca)]
«Direttiva 89/592 – Divieto di comunicare informazioni privilegiate a terzi, se non nell'ambito del normale esercizio del lavoro, della professione o delle funzioni – Informazioni privilegiate riguardanti due società quotate in borsa – Membro del consiglio d'amministrazione eletto in rappresentanza dei dipendenti – Membro di un comitato aziendale del gruppo costituito tra una federazione sindacale e una società»
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 3, lett. a), della direttiva del Consiglio del 13 novembre 1989, 89/592/CEE, sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider trading) (2) . Più precisamente, si tratta di determinare in quali circostanze e condizioni le persone che dispongono di informazioni privilegiate siano autorizzate a comunicare le informazioni di cui trattasi ad un terzo «nell’ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni».
I – Fatti, diritto applicabile e questioni sottoposte a pronuncia pregiudiziale
2. In un procedimento penale dinanzi al Københavns Byret (Tribunale di Copenaghen) i sigg. Grøngaard e Bang sono stati imputati di aver comunicato informazioni di carattere privilegiato.
3. Il sig. Bang è il presidente politicamente eletto del Finansforbundet, federazione sindacale che rappresenta i lavoratori del settore finanziario.
4. Il sig. Grøngaard era, all’epoca dei fatti, il membro del consiglio di amministrazione eletto in rappresentanza dei dipendenti della società RealDanmark, quotata in borsa e grande istituto finanziario. Il sig. Grøngaard era stato anche nominato dal Finansforbundet membro del comitato aziendale del gruppo, istituito in base ad un accordo tra la RealDanmark e il Finansforbundet. Il sig. Grøngaard ricopre anche la carica di segretario del Kapitalkreds (Settore capitale), uno degli 11 settori del Finansforbundet.
5. Il sig. Grøngaard comunicava informazioni privilegiate al sig. Bang in due occasioni. Successivamente ad una seduta straordinaria del consiglio di amministrazione della RealDanmark, tenutasi il 22 agosto 2000, il 23 agosto comunicava per la prima volta al sig. Bang i dettagli della trattativa di fusione avviata con la Dansk Bank, un istituto finanziario quotato in borsa.
6. Tra il 28 agosto 2000 e il 4 settembre 2000, il sig. Bang si consultava con le Madsen e Nielsen, suoi due vicesegretari, e con il sig. Christensen, suo collega presso il segretariato del Finansforbundet, passando loro le stesse informazioni che gli erano state fornite dal sig. Grøngaard. Il 31 agosto 2000, il sig. Christensen acquistava azioni della RealDanmark per EUR 48 000 circa.
7. Il 18 settembre 2000, nel corso della seduta del consiglio di amministrazione della RealDanmark, si discuteva ancora in ordine ai particolari della fusione. Lo stesso argomento di discussione veniva dibattuto nella seduta straordinaria del comitato aziendale del gruppo, tenutasi il 22 settembre 2000. Il sig. Grøngaard assisteva ad entrambe le sedute. Si rivolgeva nuovamente al sig. Bang il 26 settembre 2000, nell’intento di aiutare gli impiegati a venire a termini con le conseguenze della fusione. Essi, discutevano in particolare il calendario previsto per la fusione, nonché il previsto aumento del valore delle azioni della RealDanmark, stimato all’incirca tra il 60% e il 70%.
8. Rispettivamente il 27 e il 28 settembre 2000, il sig. Bang comunicava le informazioni ottenute al sig. Larsen, capo del segretariato generale del Finansforbundet e al suo collega, il sig. Christensen, compresa la data prevista per rendere pubblica la fusione e il rapporto di cambio previsto. Il 29 settembre 2000, il sig. Christensen acquistava ulteriori azioni della RealDanmark per EUR 214 000 circa.
9. La fusione tra la RealDanmark e la Dansk Bank veniva resa nota il 2 ottobre 2000. Successivamente all’annuncio, il corso delle azioni quotate in borsa della RealDanmark aumentava del 65%. Il 2 e il 3 ottobre 2000, il sig. Christensen vendeva le proprie azioni della RealDanmark realizzando un guadagno netto pari a EUR 180 000 circa. Veniva successivamente condannato a 6 mesi di reclusione per l’utilizzazione di notizie riservate.
10. Nei confronti dei sigg. Bang e Grøngaard veniva avviato un procedimento penale per aver divulgato informazioni privilegiate, in violazione dell’art. 36, n. 1, della Lov om Vælrdipapirhandel (legge danese sulla negoziazione dei valori mobiliari) (in prosieguo: la «legge sulla negoziazione dei valori mobiliari»). Ai sensi dell’art. 94, n. 1, punto 1), di tale legge essi rischiano un’ammenda o la detenzione fino a 18 mesi. Queste disposizioni sono parte della normativa danese di attuazione della direttiva, recepita agli artt. 34-39 e 93-96 della legge sulla negoziazione dei valori mobiliari. L’art. 36, n. 1, della legge stabilisce che «chi dispone di informazioni privilegiate non può comunicare (3) tali informazioni ad altri, a meno che le comunicazioni siano nell’ambito del normale esercizio del lavoro, della professione o della funzione dell’interessato». Questo divieto di comunicazione si applica a tutti gli «insider», vale a dire a qualsiasi persona in possesso di informazioni privilegiate. L’art. 3, lett. a), della direttiva vieta invece solamente alle persone aventi direttamente accesso alle informazioni privilegiate «di comunicare tale informazione privilegiata a un terzo, se non nell’ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni».
11. L’art. 1, punto 1), della direttiva definisce le informazioni privilegiate come «un’informazione che non è stata resa pubblica, che ha un carattere preciso e che concerne uno o più emittenti di valori mobiliari o uno o più valori mobiliari e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sul corso di tale o tali valori mobiliari». L’art. 2, punto 1), della direttiva definisce persone che dispongono di un’informazione privilegiata coloro che possono accedere alle informazioni privilegiate «a motivo della loro qualità di membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell’emittente, – a motivo della loro partecipazione nel capitale dell’emittente, oppure (…) a motivo del loro lavoro, della loro professione e delle loro funzioni».
12. L’art. 36, n. 1, della legge sulla negoziazione dei valori mobiliari ha una portata più ampia rispetto a quella dell’art. 3, lett. a), della direttiva, conformemente a quanto disposto dall’art. 6 della direttiva, che permette a ciascuno Stato membro di stabilire disposizioni più severe di quelle previste dalla direttiva e, in particolare, di estendere la portata del divieto, di cui all’art. 3.
13. Alla luce di queste circostanze, il giudice nazionale sottoponeva alla Corte per una pronuncia pregiudiziale le questioni indicate di seguito:
«1) Se l’art. 3, lett. a), della direttiva 89/592 vieti ad una persona di comunicare informazioni privilegiate qualora essa le abbia ricevute nella sua qualità di membro del consiglio di amministrazione, eletto dai dipendenti dell’impresa a cui si riferiscono le informazioni privilegiate e la comunicazione venga effettuata nei confronti del presidente dell’organizzazione sindacale a cui sono iscritti i dipendenti che hanno eletto membro del consiglio di amministrazione la persona di cui trattasi.
2) Se l’art. 3, lett. a), della direttiva 89/592 vieti ad una persona di comunicare informazioni privilegiate qualora essa le abbia ricevute nella sua qualità di membro del comitato di collegamento del gruppo dell’impresa e la comunicazione sia effettuata nei confronti del presidente dell’organizzazione sindacale che ha eletto membro del comitato di collegamento la persona di cui trattasi.
3) Se l’art. 3, lett. a), della direttiva 89/592 vieti al presidente di un’organizzazione sindacale di comunicare informazioni privilegiate qualora esso le abbia ricevute nelle circostanze descritte nella questione 1 e la comunicazione avvenga, rispettivamente, nei confronti
a) dei suoi due vicepresidenti,
b) del responsabile amministrativo di livello più elevato della segreteria dell’organizzazione, e
c) di collaboratori del presidente stesso nella segreteria dell’organizzazione.
4) Se l’art. 3, lett. a), della direttiva 89/592 vieti al presidente di un’organizzazione sindacale di comunicare informazioni privilegiate qualora esso le abbia ricevute nelle circostanze descritte nella questione 2 e la comunicazione avvenga, rispettivamente, nei confronti
a) dei suoi due vicepresidenti,
b) del responsabile amministrativo di livello più elevato della segreteria dell’organizzazione, e
c) di collaboratori del presidente stesso nella segreteria dell’organizzazione.
5) Quale importanza abbia ai fini della soluzione delle questioni da 1 a 4 il fatto che le informazioni privilegiate comunicate siano
a) informazioni relative al fatto che sono state avviate trattative circa una fusione tra due società quotate in borsa,
b) informazioni relative alla data prevista per una fusione tra due società quotate in borsa, o
c) informazioni sull’entità dell’aumento del corso delle azioni di una società quotata in borsa, che ci si può attendere in quanto la società deve fondersi con un’altra società quotata in borsa».
14. Osservazioni scritte sono state presentate dai sigg. Grøngaard e Bang, dal governo danese e dalla Commissione. Osservazioni orali sono state presentate in udienza il 24 marzo 2004 per conto dei sigg. Grøngaard e Bang, del governo danese, del governo svedese e della Commissione.
II – Valutazione
15. La questione rinviata dal giudice nazionale verte sull’interpretazione da darsi all’art. 3, lett. a), della direttiva e, in particolare, su quale dovrebbe essere l’ambito del «normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni» affinché le persone in possesso delle informazioni privilegiate possano comunicarle. Ciò deve essere esaminato in relazione a tre diversi contesti.
16. Con la prima questione si vuol sapere se un membro del consiglio di amministrazione eletto dai dipendenti sia legittimato a comunicare informazioni privilegiate al segretario generale di un’organizzazione sindacale.
17. La seconda questione riguarda il rapporto esistente tra un membro del comitato aziendale del gruppo di un’impresa e il segretario generale dell’organizzazione sindacale che rappresenta.
18. La terza e la quarta questione attengono entrambe al problema di accertare se il segretario generale di un’organizzazione sindacale possa rivelare informazioni privilegiate a determinati membri della detta organizzazione sindacale. Esse possono di conseguenza essere trattate congiuntamente.
19. Con la quinta questione si intende chiarire se il tipo di informazione privilegiata comunicata sia rilevante ai fini dell’interpretazione dell’art. 3, lett. a), della direttiva. Svolgerò le mie considerazioni sulla quinta questione quando valuterò la liceità delle comunicazioni rese nelle circostanze descritte dalle prime quattro questioni.
20. Sebbene l’oggetto principale del caso di specie sia la portata della deroga al divieto di divulgazione di informazioni privilegiate, gli argomenti presentati alla Corte menzionano i diritti sociali fondamentali all’informazione e alla consultazione dei lavoratori. Il diritto del lavoratore ad essere informato e consultato può entrare in conflitto con le prescrizioni in materia di divulgazione di informazioni privilegiate dettate dalla direttiva per un buon funzionamento dei mercati finanziari (4) .
21. Infatti, nei limiti in cui la direttiva – e nella fattispecie la legge danese in materia di insider trading – contiene un divieto di divulgazione di informazioni privilegiate che comprende informazioni relative alle fusioni previste aventi possibili ripercussioni sui dipendenti, potrebbero sussistere casi in cui la detta disposizione possa trovarsi in conflitto con il diritto dei lavoratori a ricevere informazioni su fatti atti ad influenzare la loro situazione. E ciò in quanto il divieto di comunicazione di informazioni privilegiate contenuto nella direttiva si applica a tutti i potenziali investitori, senza considerarne lo specifico ruolo in seno alla società (vale a dire senza distinguere tra direzione e lavoratori). Sarà quindi necessario conciliare gli obiettivi perseguiti dalle due normative, anche laddove esse non entrino in conflitto diretto.
22. Tenendo a mente la tutela dei diritti sociali sanciti dal diritto comunitario, e prima di affrontare le questioni rinviate dal giudice nazionale, vorrei per prima cosa chiarire la funzione del divieto di comunicazione di informazioni privilegiate nella direttiva, e questo prima di definire in quali circostanze le persone possano invocare la deroga al divieto di divulgazione prevista dall’art. 3, lett. a), della direttiva nei tre contesti precedentemente richiamati.
A – Sulla funzione del divieto di divulgazione della direttiva
23. Le parti hanno espresso pareri contrastanti sulla portata da attribuire all’art. 3, lett. a), della direttiva. I sigg. Grøngaard e Bang ritengono che un’interpretazione restrittiva dell’art. 3, lett. a), della direttiva sarebbe contraria al principio «nulla poena sine lege», nonché l’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (5) .
24. Sebbene io convenga che la natura penale di questo caso richiede l’applicazione del principio di legalità, ritengo che questo principio abbia un impatto diverso da quanto fatto valere dai sigg. Grøngaard e Bang. Si tenga innanzi tutto presente che, ai sensi dell’art. 13 della direttiva, gli Stati membri devono solo garantire che le «sanzioni [siano] sufficientemente dissuasive da indurre al rispetto [delle sue] disposizioni». Le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni della direttiva non sono pertanto necessariamente di natura penale, come invece previsto dall’art. 94, n. 1, sub 1), della legge sulla negoziazione di valori mobiliari. L’interpretazione della portata di una direttiva non dipende tuttavia dal tipo di procedimento nazionale (civile, penale, amministrativo) nel corso del quale tale interpretazione viene richiesta (6) . Pertanto, mentre la Corte si limita a dare un’interpretazione della direttiva, al giudice a quo è affidato il compito di «garantire il rispetto di tale principio [di legalità] in sede di interpretazione, alla luce del testo e delle finalità della direttiva, del diritto nazionale adottato per attuare quest’ultima» (7) . Il principio di legalità quindi, di per sé, non esige una specifica interpretazione del divieto di comunicazione di informazioni privilegiate previsto dall’art. 3, lett. a), della direttiva.
25. Le altre osservazioni formulate dinanzi alla Corte vanno a sostegno di un’interpretazione restrittiva della deroga al divieto di comunicazione di informazioni privilegiate, che dovrebbe, a mio avviso, prevalere per le ragioni che mi accingo ad esporre.
26. Nelle osservazioni presentate dall’Anklagemyndighed (Pubblico ministero) dinanzi al giudice nazionale e in quelle presentate dalla Commissione e dal governo danese dinanzi a questa Corte, sono stati svolti diversi argomenti a sostegno di questa tesi. In primo luogo, secondo l’Anklagemyndighed e il governo danese, un’interpretazione restrittiva è corroborata dalla interpretazione letterale della disposizione. In secondo luogo, una simile interpretazione è in linea con le finalità della direttiva, la quale intende garantire che gli investitori siano posti in condizioni di parità e che essi siano tutelati dall’illecita utilizzazione di informazioni privilegiate. Per raggiungere questi obiettivi, il divieto di comunicazione di informazioni privilegiate ha una funzione preventiva. La Commissione sottolinea oltre a ciò il fatto che l’art. 3, lett. a), della direttiva costituisce un’eccezione alla regola generale, e, di conseguenza, deve essere interpretato restrittivamente.
27. Sebbene il preciso significato da attribuire all’art. 3, lett. a), della direttiva possa essere chiarito solamente in relazione a specifiche fattispecie, per valutarne la portata è utile identificare la funzione della disposizione di cui trattasi in seno alla direttiva. L’obiettivo principale della direttiva è quello di garantire il buon funzionamento dei mercati secondari dei valori mobiliari (8) . A tal fine la direttiva promuove la fiducia degli investitori (9) . Tale fiducia riposa sulla circostanza che tutti gli investitori siano posti in condizioni di parità (10) . Da questo postulato consegue che tutti gli investitori devono poter parimenti accedere alle informazioni. Il fatto che tutti gli investitori godano di pari accesso alle informazioni riguardanti società quotate in borsa e titoli garantisce, infatti, la razionale formazione del prezzo di mercato.
28. Per porre gli investitori in condizioni di parità nei mercati finanziari si può agire in due modi. Da un lato, ciò implica un obbligo di trasparenza, con cui si impone alle società quotate in borsa la pubblicazione di un certo numero di informazioni rilevanti, cosicché il corso delle azioni corrisponda al valore reale della società (11) . Ciò permette a tutti gli investitori di valutare il corso delle azioni riferendosi alla reale situazione della società considerata. Dall’altro, le condizioni di parità degli investitori possono essere garantite dal divieto di utilizzare e divulgare informazioni privilegiate, disposto dalla direttiva (12) .
29. Il caso in esame riguarda solamente il divieto di comunicazione di informazioni privilegiate, come disposto dall’art. 3, lett. a), della direttiva. La ratio sottesa al divieto di comunicazione di informazioni privilegiate è che il rischio di un abuso aumenta in proporzione al numero di persone in possesso delle informazioni, ripercuotendosi sull’integrità del mercato. Il divieto di comunicazione funge quindi da necessario corollario al divieto d’utilizzazione delle informazioni privilegiate e ha una funzione preventiva. Si noti altresì, che detto divieto è limitato alle informazioni privilegiate come definite dall’art. 2 della direttiva e perdura solamente fino a quando l’informazione è resa pubblica. Qualsiasi eccezione a detto divieto rischia di minare la fiducia degli investitori nel mercato e dovrebbe essere pertanto interpretata in senso restrittivo.
30. Sebbene, alla luce degli obiettivi della direttiva, sembri che qualsiasi deroga al divieto di cui all’art. 3, lett. a), della direttiva debba essere interpretata restrittivamente, il significato letterale dell’espressione «nell’ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni» pare, a prima vista, avere portata illimitata, giacché invocabile, in linea di principio, da qualsiasi persona in possesso di informazioni privilegiate, indipendentemente dall’attività svolta. Tuttavia, le circostanze nella quale può essere lecito comunicare informazioni privilegiate dovranno essere esaminate alla luce del contesto pratico in cui la comunicazione ha avuto luogo.
31. L’Anklagemyndighed e il governo danese fanno notare che i lavori preparatori della direttiva (13) prevedono un’eccezione al divieto di comunicazione di informazioni privilegiate solamente laddove necessario e opportuno.
32. I sigg. Grøngaard e Bang sostengono tuttavia che, ai sensi di una giurisprudenza costante (14) , i lavori preparatori non possono essere utilizzati al fine dell’interpretazione quando la formulazione di tali documenti non trovi riscontro nel testo della disposizione di cui trattasi.
33. Convengo che non è possibile desumere un criterio generale dai lavori preparatori, in quanto essi possono solo integrare il significato letterale della disposizione di cui trattasi. Nel caso in esame, si può inoltre aggiungere che i documenti preparatori menzionati non sono stati pubblicati e ciò ne impedisce l’uso al fine di interpretazione della direttiva. Il concetto di «normale» sarà di fatto interpretato in base al contesto nazionale. Nondimeno i lavori preparatori suffragano la tesi che sia appropriata un’interpretazione restrittiva della deroga al divieto di comunicare di informazioni privilegiate (15) .
34. Da ultimo è importante rilevare che, la definizione di quali attività dei membri del consiglio di amministrazione rientrino nell’«ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni» dipenderà considerevolmente dalle norme di diritto nazionale che disciplinano l’esercizio e la natura di tali attività. Il giudice nazionale dovrà pertanto integrare le indicazioni relative a come interpretare la disposizione comunitaria fornite dalla Corte con un’analisi delle leggi nazionali pertinenti che definiscono e regolano le diverse attività professionali nell’esercizio delle quali potrebbe verificarsi una comunicazione di informazioni privilegiate.
B – Comunicazione di informazioni privilegiate al segretario generale di un’organizzazione sindacale da parte di un membro del consiglio di amministrazione eletto in rappresentanza dei dipendenti
35. Occorre qui distinguere due ipotesi. Nella prima, il membro del consiglio di amministrazione eletto in rappresentanza dei dipendenti chiede il consiglio di un esperto; nella seconda, egli consulta la propria «base» (che si tratti degli azionisti o dei dipendenti della società).
1. Ipotesi di un membro del consiglio di amministrazione eletto in rappresentanza dei dipendenti che consulta il segretario generale dell’organizzazione sindacale, in quanto di esperto in relazioni sociali e industriali.
36. Nell’esaminare l’ipotesi in cui il membro del consiglio di amministrazione eletto in rappresentanza dei dipendenti della società consulta il segretario generale dell’organizzazione sindacale quale esperto di relazioni sociali e industriali (16) , affronterò tre punti: in primo luogo, la facoltà di consultare un esperto; in secondo luogo se il segretario generale di un’organizzazione sindacale debba essere considerato un esperto di relazioni sociali e industriali; in terzo luogo, la portata di una trasmissione ammissibile delle informazioni.
37. In relazione al primo punto, il sig. Grøngaard sostiene che, in qualità di membro del consiglio di amministrazione, poteva legittimamente consultare il segretario generale di un’organizzazione sindacale relativamente alle difficili decisioni che doveva prendere in merito alla fusione prevista.
38. La Commissione e il governo danese, ammettono che un membro del consiglio di amministrazione eletto in rappresentanza dei dipendenti della società possa, nell’esercizio delle sue funzioni in seno alla società, consultare un esperto, ma sottolineano che la richiesta di consulenza è legittima solamente se è fatta nell’interesse della società e se l’esperto è vincolato ad un obbligo di riservatezza. All’udienza, il governo danese ha sostenuto che la consultazione del segretario generale di un’organizzazione sindacale da parte di un membro del consiglio di amministrazione eletto in rappresentanza dei dipendenti sarà nell’interesse della società solamente in casi eccezionali.
39. Tutte le parti concordano pertanto sul fatto che un membro del consiglio di amministrazione, che chiede un parere ad un esperto, agisce nell’ambito del normale esercizio delle proprie funzioni. Convengono altresì sul fatto che un membro del consiglio di amministrazione eletto in rappresentanza dei dipendenti gode del medesimo diritto. Tuttavia, ciò non equivale ad autorizzare i membri del consiglio di amministrazione a comunicare informazioni privilegiate ai loro consulenti. Inoltre, come fatto notare dalla Commissione e dai governi danese e svedese, poiché il diritto delle società è armonizzato dalla normativa comunitaria solo in minima parte, cosa costituisca l’ambito del normale esercizio del lavoro di un membro del consiglio di amministrazione dovrà essere determinato alla luce di quanto disposto dal diritto nazionale applicabile. La normativa comunitaria impone tuttavia dei limiti all’interpretazione del diritto nazionale.
40. Innanzi tutto il giudice nazionale sarà ovviamente tenuto ad interpretare le disposizioni pertinenti del diritto nazionale alla luce delle finalità della direttiva, tenendo presente che qualsiasi deroga al divieto di comunicazione delle informazioni privilegiate rischia di minare la fiducia nei mercati finanziari. Ciò comporta la ponderazione tra la possibilità per un membro del Consiglio di amministrazione di chiedere un parere qualificato su un’operazione e il rischio che consentire la divulgazione di informazioni leda il principio di parità di trattamento tra investitori.
41. Per salvaguardare il principio della tutela dell’investitore, la facoltà in capo ad un membro del consiglio di amministrazione di comunicare informazioni privilegiate deve essere limitata in funzione della obiettiva necessità che egli ha di ricorrere ad una consulenza, della necessità per l’esperto di accedere a informazioni privilegiate e infine del tipo di informazione trasmessa. In altre parole, un membro del consiglio di amministrazione è legittimato a comunicare informazioni privilegiate nell’ambito del normale esercizio delle sue funzioni solamente se la consulenza richiesta è strumentale all’esercizio delle sue funzioni e la comunicazione si limita alle informazioni strettamente necessarie per ottenere la consulenza di cui trattasi.
42. In secondo luogo, l’interpretazione data dal giudice nazionale alla deroga al divieto di comunicazione di informazioni privilegiate dovrà essere conforme ai diritti sociali fondamentali tutelati dal diritto comunitario. Difatti, come menzionato dal governo svedese nelle sue osservazioni orali dinanzi alla Corte, la direttiva non contempla un divieto assoluto di comunicare informazioni privilegiate. Si dovranno pertanto considerare anche interessi diversi dal buon funzionamento dei mercati finanziari, come gli interessi dei lavoratori. Di conseguenza, gli interessi dei lavoratori, e in particolare le conseguenze che l’operazione può avere sulla loro situazione occupazionale, saranno importanti nel valutare se, per svolgere la specifica funzione di membro del consiglio d’amministrazione eletto in rappresentanza dei dipendenti, sia necessario consultare un esperto di relazioni sociali e industriali.
43. Un secondo punto deve essere sollevato riguardo alla possibilità che il segretario generale di un sindacato possa fungere da esperto di relazioni sociali e industriali. In altre parole, la conclusione che un membro del consiglio di amministrazione sia legittimato a consultare un esperto di relazioni sociali e industriali non sarebbe sufficiente ad autorizzare il sig. Grøngaard alla comunicazione di informazioni privilegiate al segretario generale della propria organizzazione sindacale. E’ altresì necessario valutare se quest’ultimo possa essere considerato un esperto di relazioni sociali e industriali e abbia agito in detto ruolo. In effetti ci si potrebbe chiedere se egli possa essere considerato un esperto indipendente, visto che il suo compito principale è quello di tutelare i diritti dei lavoratori. All’udienza, il governo danese ha cercato di operare una distinzione tra la consulenza fornita da un legale e la consulenza fornita dal segretario generale di un’organizzazione sindacale. Tuttavia, la definizione di ciò che può essere considerato consulenza di un esperto rischierebbe di limitare eccessivamente il diritto in capo ad un membro del consiglio di amministrazione di consultare, nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni, la persona che ritiene essere la più competente. In linea di principio, il diritto comunitario non sembra precludere al segretario generale di un’organizzazione sindacale di agire quale esperto in talune circostanze; si dovrà tuttavia verificare che il sig. Grøngaard non stesse semplicemente comunicando informazioni ad una persona in circostanze non qualificabili come «consultazione di un esperto».
44. Laddove il sig. Grøngaard stesse effettivamente agendo nell’esercizio delle proprie funzioni quando ha consultato il sig. Bang per una valutazione dell’impatto della fusione sui dipendenti della RealDanmark e il sig. Bang possa essere considerato un esperto di relazioni sociali e industriali, la liceità della comunicazione di notizie privilegiate sarà, in linea di principio, dimostrata. A questo punto resterà da considerare la portata di detta comunicazione. A tale riguardo, le parti presentano due opinioni contrastanti.
45. Da un lato, l’Anklagemyndighed ritiene che quanto, più le informazioni privilegiate possono influenzare il corso delle azioni tanto più raramente la loro comunicazione risulterà effettuata nell’ambito del normale esercizio del lavoro della persona considerata.
46. Dall’altro lato, il sig. Grøngaard sostiene che non dovrebbe sussistere alcun nesso tra il tipo di informazione comunicata e la possibilità di comunicare detta informazione nell’ambito del normale esercizio del lavoro. Egli giustifica nondimeno la comunicazione del calendario preciso della fusione con la necessità di spiegare perché il Finansforbundet avrebbe dovuto approntare risorse al fine di creare una task force con riferimento alla fusione. Sostiene inoltre di aver dovuto comunicare le informazioni relative al tasso di conversione prevedibile per valutare se fosse probabile un’offerta concorrente per la società.
47. Su questo punto, il sistema generale della direttiva impone di interpretare in senso restrittivo che cosa possa essere lecitamente comunicato. Come ricordato in precedenza, l’art. 2 della direttiva definisce il concetto di informazione privilegiata in senso funzionale. Privilegiata è l’informazione che può influire sulle quotazioni di borsa. La comunicazione di informazioni privilegiate comporta pertanto necessariamente il rischio di mettere chi le riceve in grado di prevedere una variazione delle quotazioni. Nella maggior parte dei casi si rivela inoltre impossibile stabilire se l’informazione privilegiata abbia maggiore o minore probabilità di influire sulle quotazioni. Si deve altresì tenere presente che ogni deroga al divieto di comunicare di informazioni privilegiate previsto all’art. 3, lett. a), della direttiva, ne riduce automaticamente la funzione preventiva.
48. Infine, e contrariamente a quanto affermato sia dalla Commissione sia dal governo danese, non pare necessario subordinare la liceità di una comunicazione di informazioni privilegiate, ai sensi dell’art. 3, lett. a), della direttiva, all’esistenza di uno specifico obbligo di riservatezza. L’art. 2, n. 1, terzo trattino, della direttiva già stabilisce infatti un obbligo di riservatezza, laddove le persone abbiano accesso a informazioni privilegiate «a motivo del loro lavoro, della loro professione e delle loro funzioni».
2. Ipotesi di un membro del consiglio di amministrazione eletto in rappresentanza dei dipendenti della società che consulti il segretario generale di un’organizzazione sindacale, che agisce in detto ruolo, in quanto sua «base».
49. Ci si domanda se, oltre a consultare il segretario generale in qualità d’esperto, il sig. Grøngaard fosse legittimato consultarlo in quanto sua «base».
50. Il sig. Grøngaard sostiene che, in considerazione del fatto che tutti i membri del consiglio di amministrazione godono di pari diritti e prerogative, vietare ai membri del consiglio di amministrazione eletti in rappresentanza dei dipendenti di comunicare informazioni privilegiate alla loro «base», comporterebbe una discriminazione nei loro confronti, giacché il diritto danese permette ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare informazioni agli azionisti con i quali intrattengono particolari rapporti, o ai quali devono la propria nomina, senza per questo violare il loro dovere di riservatezza. Il sig. Bang presenta argomentazioni analoghe sulla questione, basandosi su linee direttrici pubblicate dal Finansforbundet, secondo cui un membro del consiglio di amministrazione eletto in rappresentanza dei dipendenti della società può sempre consultarsi con il segretario generale dell’organizzazione sindacale, anche se è tenuto alla riservatezza.
51. La Commissione considera che, nel caso dei membri del consiglio di amministrazione, il loro operato debba sempre essere valutato prendendo in considerazione la loro «duplice lealtà», da un lato, nei confronti della società e, dall’altro, nei confronti delle persone cui devono la nomina o l’elezione, come gli azionisti. La Commissione esprime tuttavia i suoi dubbi sul fatto che consentire ad un membro del consiglio di amministrazione di consultare la propria «base» sia compatibile con le finalità della direttiva.
52. Per il governo danese, la comunicazione di informazioni privilegiate da parte di un membro del consiglio di amministrazione alla sua «base» (sia essa costituita da azionisti o dipendenti della società) rientrerà nell’ambito del normale esercizio delle sue funzioni solamente se 1) è effettuata con mandato della società, 2) è oggettivamente giustificata dagli interessi della società e 3) soddisfa la necessità di informazione degli azionisti o dei dipendenti alla luce delle funzioni svolte dalla persona che fornisce l’informazione.
53. Sebbene la valutazione circa la possibilità per un membro del consiglio di amministrazione di consultare la propria «base» dipenda parzialmente dal diritto delle società nazionale, in questa questione controversa sono rilevanti anche elementi di diritto comparato. La possibilità che un membro del consiglio di amministrazione consulti un azionista in qualità di «base» viene esclusa dal diritto tedesco (17) . Nel diritto italiano, una parte della dottrina ammette che un membro del consiglio di amministrazione possa comunicare persino informazioni riservate, qualora, altrimenti, gli interessi degli azionisti rischino di essere pregiudicati (18) . Il diritto olandese non consente, in linea di principio, comunicazioni individuali tra un membro del consiglio di amministrazione e un azionista. Solamente laddove, per esempio, il successo di un’offerta pubblica possa dipendere dal consenso di azionisti, questi possono essere informati di tale operazione prima che l’informazione sia resa pubblica (19) . Nell’insieme, questa succinta esposizione di diritto comparato mostra che la consultazione della «base» da parte dei membri del consiglio di amministrazione è prevista solo da pochi ordinamenti, ed è legittima solo se soddisfa stringenti requisiti.
54. Potrebbe essere rilevante in proposito un’ulteriore considerazione. A mio avviso, la facoltà di consultare la propria «base» potrebbe differire a seconda che i membri del consiglio di amministrazione siano stati eletti dall’assemblea generale o dai dipendenti. Più che costituire una consultazione della «base» in senso stretto, i contatti tra un membro del consiglio di amministrazione eletto in rappresentanza dei dipendenti della società e il segretario generale di un’organizzazione sindacale potrebbero essere intrinsecamente connessi alle funzioni svolte da un rappresentante di lavoratori, come suggerito dal governo svedese nelle osservazioni orali dinanzi a questa Corte. Ciò dovrà essere valutato alla luce della specifica normativa nazionale disciplinante la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di amministrazione.
55. Nell’interpretare il diritto danese il giudice nazionale dovrà comunque prendere in considerazione il diritto comunitario sotto i tre seguenti aspetti. In primo luogo, il giudice nazionale dovrà interpretare le disposizioni di diritto nazionale alla luce del rischio che possa risultare compromessa la fiducia nei mercati finanziari, contrariamente alle finalità della direttiva. In secondo luogo, va rammentato che, per i motivi suesposti, una qualsiasi deroga al divieto di comunicazione di informazioni privilegiate dovrebbe essere interpretata in senso restrittivo. In terzo luogo, si dovrà tenere conto del diritto dei lavoratori ad essere informati e consultati, così come tutelato dal diritto comunitario.
56. I diritti sociali alla consultazione e all’informazione dei lavoratori sono sanciti, in particolare, dagli artt. 17 e 18 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, dall’art. 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dall’art. 136 del Trattato CE, il quale dispone che «la Comunità e gli Stati membri (…) hanno come obiettivi la promozione [del] (…) dialogo sociale». Appartengono altresì all’ordinamento giuridico comunitario in quanto principi generali del diritto comunitario risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri (20) . Siffatti diritti sono stati elaborati anche dal diritto derivato, ad esempio nella direttiva del Consiglio 94/45/CE (21) . Tale direttiva, come interpretata dalla giurisprudenza, mira a «garantire che i lavoratori delle imprese di dimensioni comunitarie o dei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie siano adeguatamente informati e consultati in casi in cui le decisioni che influiscono sulle loro condizioni siano prese in uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano» (22) . Misure recenti, non ancora adottate all’epoca dei fatti in esame, conferiscono altresì ai lavoratori il diritto di essere informati e consultati relativamente ad eventi che potrebbero ripercuotersi sulla loro situazione (23) . Siffatte misure sono tutte volte ad organizzare la circolazione delle informazioni all’interno della società e tendono a conferire ai rappresentanti dei lavoratori un maggiore diritto di accesso alle informazioni tramite comitati dei lavoratori o membri del consiglio di amministrazione eletti dai lavoratori, come avviene nelle società danesi. Potrebbero essere in certo modo rilevanti anche i diritti sociali connessi alla rappresentanza sindacale, sebbene sia pacifico che il diritto di creare associazioni sindacali e aderirvi, così come tutelato dal diritto comunitario (24) , non comporta automaticamente un diritto alla trasmissione di informazioni privilegiate da una società all’organizzazione sindacale. Tutto quando si è detto dev’essere preso in considerazione nell’interpretare le disposizioni di diritto nazionale che disciplinano la consultazione da parte di un membro del consiglio di amministrazione della propria «base» (soprattutto per stabilire se debbano essere fatti rientrare nel concetto di «base» anche i lavoratori, laddove il diritto alla consultazione della «base» sia conferito dal diritto nazionale).
57. Infine, anche se il giudice nazionale dovesse stabilire che, ai sensi del diritto danese, tutti i membri del consiglio di amministrazione hanno diritto a consultare la propria «base», resterebbe tuttavia da chiarire se il segretario generale di un’organizzazione sindacale possa essere considerato come «base» di un membro del consiglio di amministrazione eletto in rappresentanza dei dipendenti, giacché quest’ultimo rappresenta tutti i lavoratori di una società e non solo quelli iscritti al sindacato (25) .
C – Comunicazione di informazioni privilegiate da parte di un membro del comitato aziendale del gruppo al segretario generale dell’organizzazione sindacale che lo ha eletto in carica
58. Per risolvere tale questione è opportuno chiarire che, in questo caso, il sig. Grøngaard agisce in qualità di membro del comitato aziendale del gruppo e non di membro del consiglio di amministrazione, come nella prima questione. Si dovrà pertanto valutare l’applicazione dell’art. 3, lett. a), della direttiva a fronte di una diversa serie di circostanze. In questo caso, l’informazione privilegiata è stata divulgata da un membro del comitato aziendale del gruppo al segretario generale dell’organizzazione sindacale, che lo ha designato.
59. I comitati aziendali sono un elemento specifico del diritto danese. In risposta ad una domanda posta dalla Corte nell’udienza del 4 febbraio 2004, è stato precisato che il comitato aziendale era stato istituito nel caso di specie da un accordo concluso tra la RealDanmark e il Finansforbundet. Esso è composto, da rappresentanti della direzione della RealDanmark e da rappresentanti dell’organizzazione sindacale in pari numero. Le interpretazioni date dal governo danese e dal sig. Grøngaard sulla possibilità che il comitato aziendale prenda decisioni vincolanti divergono. In generale, pare che l’istituzione del comitato aziendale consenta uno scambio organizzato di informazioni tra la società e il sindacato.
60. Il sig. Grøngaard ritiene che in qualità di rappresentante del Finansforbundet in seno al comitato aziendale del gruppo, egli poteva comunicare le informazioni privilegiate al segretariato generale di detta federazione sindacale.
61. La Commissione ammette la possibilità che un membro del comitato aziendale consulti un esperto, sempre che l’esperto sia tenuto all’obbligo di riservatezza. Pur esprimendo dubbi circa la possibilità di consentire la comunicazione di informazioni privilegiate alla «base», la Commissione riconosce che un membro di un comitato aziendale rappresentante un sindacato possa considerare detto sindacato quale sua «base». Sostiene altresì che qualsiasi comunicazione alla «base» dovrebbe essere subordinata alla condizione che il beneficiario dell’informazione sia vincolato ad un obbligo di riservatezza.
62. Il governo danese sostiene che occorre applicare condizioni identiche nel valutare la liceità della divulgazione di informazioni privilegiate ad opera di un membro del consiglio di amministrazione eletto in rappresentanza dei dipendenti o di un membro del comitato aziendale del gruppo.
63. Se il legame esistente tra il sindacato e il comitato aziendale del gruppo è sufficientemente forte da far concludere che la trasmissione delle informazioni al comitato aziendale equivalga ad una comunicazione delle informazioni al sindacato, in tal caso la comunicazione di informazioni privilegiate sarà da considerarsi lecita ai sensi dell’art. 3, lett. a), della direttiva.
64. Più in generale, e seguendo lo stesso schema d’analisi adottato per la questione precedente, il giudice nazionale dovrà determinare se il sig. Grøngaard, avendo in qualità di membro del comitato aziendale, fosse legittimato, nell’ambito del normale esercizio del suo lavoro, a comunicare informazioni privilegiate al segretario generale dell’organizzazione sindacale che egli rappresentava. Il giudice nazionale dovrà pertanto tener conto della natura della funzione da lui svolta in seno al comitato aziendale per stabilire se tale funzione implicasse la trasmissione di informazioni al segretario generale di un sindacato.
65. In merito alla portata della comunicazione di informazioni privilegiate, l’ordinanza di rinvio non specifica fino a che punto la fusione pianificata sia stata discussa dettagliatamente nell’ambito del comitato aziendale. Sarà compito del giudice nazionale stabilire quali informazioni siano state comunicate legittimamente, poiché dibattute nel corso della riunione del comitato aziendale, dando rilievo alla funzione preventiva dell’art. 3, lett. a), della direttiva.
D – Comunicazione di informazioni privilegiate da parte del segretario generale di un’organizzazione sindacale ai membri della stessa
66. Quest’ultima questione riguarda la diffusione di informazioni in seno ad un sindacato. Mentre non sembra rilevante considerare come siano state ottenute le informazioni, è indispensabile valutare la liceità della comunicazione. Andrebbe notato che questioni analoghe si presenteranno, ad esempio, in seno a qualsiasi istituto finanziario che presti consulenza ad una società. Sebbene la direttiva non stabilisca alcunché al riguardo, è importante rilevare che diverse autorità (di regolamentazione) dei mercati finanziari hanno introdotto linee di condotta che subordinano la comunicazione di informazioni privilegiate in seno ad un organismo a controlli e limitazioni (26) .
67. Il sig. Bang sostiene di aver agito nei limiti della sua funzione di segretario generale di un sindacato quando ha trasmesso le informazioni fornitegli dal sig. Grøngaard ad una rosa ristretta di membri del detto sindacato. Dichiara che, se non avesse trasmesso l’informazione di cui trattasi, non avrebbe potuto svolgere la sua funzione. Invoca inoltre a suo favore il parere del Ministero della giustizia danese in data 23 novembre 2001, in base al quale la trasmissione di informazioni rientrava nell’ambito del normale esercizio delle sue funzioni. Benché il Ministero della giustizia danese esigesse anche che la trasmissione delle informazioni dovesse soddisfare criteri di opportunità e necessità e concludesse pertanto che la comunicazione delle informazioni nella fattispecie era illecita, il sig. Bang respinge tali criteri e ritiene lecita la comunicazione.
68. La posizione del governo danese sembra aver subito un’evoluzione tra le osservazioni scritte e quelle orali. In un primo tempo, esso era dell’opinione che, dal momento che il sig. Grøngaard aveva trasmesso illegittimamente le informazioni privilegiate al sig. Bang, quest’ultimo non poteva comunicarle legittimamente. Se la prima comunicazione fosse stata legittima, si sarebbe potuto sostenere che il segretario generale di un’organizzazione sindacale era legittimato, nell’ambito del normale esercizio delle sue funzioni, a trasmettere informazioni ai suoi colleghi più prossimi al fine di tutelare gli interessi degli iscritti al sindacato. All’udienza il governo ha rinunciato a questa distinzione, sostenendo che la comunicazione delle informazioni privilegiate poteva essere considerata lecita solo se effettuata nell’interesse della società da cui proveniva l’informazione.
69. La Commissione suggerisce di rispondere che il segretario generale di un’organizzazione sindacale non è, in linea di principio, legittimato a comunicare informazioni privilegiate, salvo nel caso in cui tale trasmissione avvenga nell’esercizio delle sue funzioni di consulente di una persona avente direttamente accesso alle informazioni privilegiate e i beneficiari dell’informazione siano vincolati all’obbligo di riservatezza. La Commissione sostiene che la circostanza che il presidente ottenga l’informazione da un membro del consiglio di amministrazione eletto in rappresentanza dei dipendenti di una società, ovvero da un membro del comitato aziendale è irrilevante.
70. A mio avviso, l’origine dell’informazione, vale a dire, se essa sia stata ottenuta dal sig. Grøngaard in qualità di membro del consiglio di amministrazione eletto in rappresentanza dei dipendenti oppure dal medesimo in qualità di membro del comitato aziendale, è irrilevante. In entrambi i casi il sig. Bang soggiaceva al divieto di comunicare informazioni privilegiate previsto dall’art. 36, n. 1, della legge sulla negoziazione dei valori mobiliari. La questione da risolvere è pertanto se il sig. Bang fosse o meno legittimato a comunicare informazioni privilegiate «nell’ambito del normale esercizio (…) delle sue funzioni» in qualità di segretario generale di un’organizzazione sindacale. Tenendo presente la professione della persona che trasmette l’informazione, la divulgazione sarà lecita solo se avvenuta al fine di esercitare specifiche funzioni. La portata della trasmissione dovrà essere esaminata separatamente.
71. Quale segretario generale di un’organizzazione sindacale, il sig. Bang doveva tutelare gli interessi dei lavoratori, un compito che non avrebbe potuto eseguire da solo (27) . Il sig. Bang pertanto poteva comunicare informazioni di natura privilegiata ai suoi colleghi, ma solo rispettanto limitazioni attinenti al tipo di informazione lecitamente comunicabile e ai destinatari della comunicazione. Il giudice nazionale dovrà ponderare, relativamente ad entrambi gli aspetti, la necessità di reagire contro i potenziali licenziamenti derivanti da una fusione progettata e il rischio che possa essere violato il principio di parità tra gli investitori sul mercato secondario. Sembra quindi evidente che il sig. Bang poteva comunicare alcune informazioni a taluni dei suoi colleghi ai sensi dell’art. 3, lett. a), della direttiva.
72. Tuttavia, dall’art. 3, lett. a), della direttiva non è possibile evincere un diritto generale ad informare i membri del sindacato. Per quanto riguarda i destinatari delle informazioni privilegiate, il sig. Bang ha informato i suoi due vicesegretari, il responsabile amministrativo di livello più elevato del segretariato dell’organizzazione e colleghi nell’ambito del segretariato del sindacato. Non essendoci prove atte a chiarire in che modo il sig. Bang ha deciso a quali membri dell’organizzazione sindacale comunicare le informazioni privilegiate e a quale scopo è stata fatta ciascuna comunicazione, non è possibile decidere se il sig. Bang fosse legittimato, nell’ambito del normale esercizio delle sue funzioni di segretario generale dell’organizzazione sindacale, a comunicare informazioni privilegiate alle suddette persone. Il giudice nazionale dovrà valutare in ogni singolo caso, se il destinatario delle informazioni avesse necessità di disporre delle stesse per poter eseguire le proprie funzioni in seno al sindacato.
73. Per quanto riguarda la portata della comunicazione, essa dovrà esattamente limitarsi a quanto era necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito dalla comunicazione delle informazioni privilegiate, che nel caso di specie, era la tutela degli interessi dei lavoratori della RealDanmark (28) .
III – Conclusione
74. Alla luce di quel che precede, ritengo che le questioni sottoposte dal giudice nazionale debbano essere risolte nei seguenti termini:
1) L’art. 3, lett. a), della direttiva del Consiglio 13 novembre 1989, 89/592/CEE, sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider trading), deve essere interpretato nel senso che un membro del consiglio di amministrazione eletto in rappresentanza dei dipendenti può comunicare informazioni privilegiate al segretario generale di un’organizzazione sindacale solo se, alla luce delle norme di diritto nazionale pertinenti che definiscono le funzioni dei membri del consiglio di amministrazione, siffatta comunicazione possa essere considerata necessaria all’esercizio delle sue funzioni; tenuto conto dell’opinione di un esperto che può essere fornita dal segretario generale dell’organizzazione sindacale in merito all’oggetto della comunicazione di informazioni privilegiate o dell’eventuale diritto di consultazione della «base» riconosciuto dal diritto nazionale a detto membro del consiglio di amministrazione.
2) L’art. 3, lett. a), della direttiva 89/592, deve essere interpretato nel senso che un membro del consiglio di amministrazione eletto in rappresentanza dei dipendenti, quando consulti un esperto e nei limiti in cui tale consultazione avvenga nell’esercizio delle sue funzioni, non può comunicare a tale esperto informazioni privilegiate, salvo che e solo nei limiti in cui tale comunicazione di informazioni privilegiate sia indispensabile affinché l’esperto possa fornire una consulenza qualificata.
3) L’art. 3, lett. a), della direttiva 89/592, deve essere interpretato nel senso che un membro del comitato aziendale del gruppo di un’impresa non può comunicare informazioni privilegiate al segretario generale di un’organizzazione sindacale che lo ha designato per tale comitato, se non nel caso in cui i legami esistenti tra il comitato aziendale del gruppo e l’organizzazione sindacale siano tali che informare il comitato aziendale di gruppo equivale ad informare l’organizzazione sindacale.
4) L’art. 3, lett. a), della direttiva 89/592, deve essere interpretato nel senso che il segretario generale di un’organizzazione sindacale, indipendentemente dal modo in cui abbia ottenuto informazioni privilegiate, non può comunicarle ai membri del proprio sindacato, se non nel caso in cui detta comunicazione sia necessaria a consentirgli di svolgere le sue funzioni, limitata alle informazioni necessarie per consentire ai membri del sindacato di svolgere le loro funzioni e riservata ai membri la cui assistenza è necessaria per consentirgli di svolgere le sue funzioni.
1 – Lingua originale: il portoghese.
2 – . 2 – GU L 334, pag. 30; in prosieguo: la «direttiva».
3 – In danese c'è una differenza linguistica tra l'espressione ne contenuta nella legge «vidergive» e il verbo utilizzato nella direttiva ovvero «meddele».
4 – Frison-Roche, M.-A.: «Le besoin conjoint d’une régulation analogue des relations sociales et des marchés globalisés», Revue Internationale de Droit Economique , 2002/1, pag 67.
5 – Art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: «1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. 2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili».
6 – Sentenza 7 gennaio 2004, causa C-60/02, X (Racc. pag. I-651, punto 56).
7 – Sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite C-74/95 e C-129/95 (Racc. pag. I-6609, punto 26).
8 – Secondo e terzo ‘considerando’ della direttiva.
9 – Quarto ‘considerando’ del preambolo della direttiva
10 – Quinto ‘considerando’ della direttiva anche le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs presentate il 26 gennaio nella causa decisa con la sentenza 10 maggio 1995, causa C‑384/93 Alpine Investments (Racc. pag. I-1141, paragrafi 71-73).
11 – Gli obblighi di trasparenza cui soggiacciono le società quotate in borsa sono stati codificati dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 maggio 2001, 2001/34/CE, riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l’informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184, pag. 1).
12 – È attualmente in corso una revisione della legislazione comunitaria concernente i mercati finanziari in applicazione del Piano d'azione per i servizi finanziari del 1999, approvato dagli Stati membri in occasione del Consiglio europeo di Lisbona, tenutosi nel marzo 2000. La direttiva 89/592 CEE è stata sostituita di conseguenza dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, 2003/6/CE, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 096 del 12/04/2003, pag. 16).
13 – Proposta di direttiva per il coordinamento delle normative sull’insider trading.
14 – Sentenze 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Anthonissen (Racc. pag. I-745, punto 18), e 13 febbraio 1996, cause riunite C-197/94 e C-252/94, Bautiaa e Société française marittime (Racc. pag. I-505, punto 51), nonché sentenza 8 giugno 2000, causa C-375/98 Epson Europe (Racc. pag. I-4243, punto 26).
15 – V., ad esempio, sentenza 11 giugno 1998, causa C-275/96, Kuusijärvi (Racc. pag. I-3419, punto 46).
16 – Per «relazioni sociali e industriali» intendo qualsiasi soggetto che possa essere discusso tra lavoratori e direzione nell'ambito di una società (riduzioni di personale condizioni salariali, pensioni, struttura della società, politiche del personale, ubicazione, tecnologia, ecc.).
17 – Gesetz über den Wertpapierhandel und zur Änderung der börsenrechtlichen und wertpapierrechtlichen Vorschriften del 26 luglio 1994, Bundesgesetzblatt 1994, I, pag. 1749.
18 – Antolisei, F. Manuale di diritto penale – Leggi complementari, Milano 2002, vol. I, pag. 277.
19 – Chiarito dal Beleidsregel 03-01 van de Autoriteit Financiële Markten, in precedenza Stichting Toezicht Effectenverkeer inzake de toepassing van de artikelen 46 en 46a Wet toezicht effectenverkeer bij het polsen van (potentiële) aandeelhouders in het kader het verrichten van transacties. Tale regolamento promulgato dall’autorità finanziaria olandese è entrato in vigore l’11 aprile 2003.
20 – Art. 6 UE. Come riconosciuto nella sentenza 6 marzo 2001, causa T-192/99, Dunnet e a./BEI (Racc. pag. II-813, punti 89 e 90).
21 – Direttiva del Consiglio 22 settembre 1994, 94/45/CE, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 254, pag. 64).
22 – Sentenza 29 marzo 2001, causa C-62/99 Bofrost* (Racc. pag. I-2579, punto 28), nonché sentenza 13 gennaio 2004, causa C-440/00, Gesamtbetriebsrat der Kühne & Nagel (Racc. pag. I‑787, punto 39).
23 – Direttiva del Consiglio 8 ottobre 2001, 2001/86/CE, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 294, pag. 22) e direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU L 80, pag. 29).
24 – Il punto 11 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 riconosce ai lavoratori il diritto di costituire organizzazioni professionali o sindacali e di aderire alle stesse «per la difesa dei loro interessi economici e sociali». L’art. 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dispone che «ogni individuo ha diritto (…) alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi». L’art. 137 CE dispone, più genericamente, che «la Comunità sostiene e completa l’azione degli Stati membri (…) nei settori (…) [della] rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori». La giurisprudenza ha riconosciuto anche che «la libertà sindacale rappresenta un principio generale del diritto del lavoro» sentenza 18 gennaio 1990, cause riunite C-193/87 e C-194/87, Maurissen e Union Syndicale/Corte dei conti (Racc. pag. I‑95, punto 21).
25 – All'udienza, il rappresentante del sig. Grøngaard ha precisato che il 90% dei dipendenti della RealDanmark erano iscritti al Finansforbundet, ma nonostante ciò non è stato in grado di spiegare perché egli potesse essere considerato quale rappresentante del sindacato.
26 – In Spagna, per esempio, la legge 44/2002 (BOE, 23 novembre 2002) prescrive l’adozione di misure atte a prevenire l’abuso di informazioni in seno ad una società.
27 – Mentre si ammette che un membro del consiglio di amministrazione è titolare di un diritto riconosciuto di rivolgersi ad esperti per consulenze, il sig. Bang è legittimato a fornire informazioni ai suoi colleghi solo nei limiti in cui ciò sia necessario per consentirgli di svolgere le sue funzioni.
28 – A tale proposito, parebbe giustificato che il sig. Bang informasse alcuni suoi colleghi dell’imminente operazione tra la RealDanmark e un'altra istituzione finanziaria, per consentire di prendere le misure necessarie a fronteggiare i possibili licenziamenti. Dagli argomenti presentati alla Corte non è tuttavia chiaro il motivo per cui il sig. Bang, per proteggere gli interessi dei lavoratori, dovesse informare i propri colleghi sul calendario preciso della fusione e sull'aumento prevedibile del corso delle azioni della RealDanmark.
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